giovedì 24 aprile 2014

PROCESSO & APPALTI: l'interesse a ricorrere rileva solo se la partecipazione ad una gara è legittima (Cons. St., Sez. IV, sentenza 18 aprile 2014 n. 1987).


PROCESSO & APPALTI:
 l'interesse a ricorrere rileva solo 
se la partecipazione ad una gara è legittima
 (Cons. St., Sez. IV, 
sentenza 18 aprile 2014 n. 1987).



 Massima

1. La posizione giuridica legittimante a base dell’interesse a ricorrere non può ricavarsi dal mero dato fattuale della partecipazione alla gara, essendo meritevole di tutela soltanto la partecipazione legittima, con la conseguenza che se si accerta – come in questo caso, a seguito di apposita eccezione di controparte – l’illegittimità della partecipazione stessa, ciò incide sulla stessa posizione legittimante che costituisce condizione dell’azione (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 7 aprile 2011, nr. 4, e, ancor più di recente, 25 febbraio 2014, nr. 9).
2. E’ parimenti da escludere ogni interesse strumentale in capo alla appellante all’annullamento della gara e alla sua riedizione, dal momento che sulla scorta dei principi affermati dalla Plenaria nella già citata sentenza nr. 4 del 2011 (sul punto richiamata dalla stessa appellante) e meglio precisati nella nr. 9 del 2014, l’accertamento della sussistenza dell’interesse a ricorrere deve precedere logicamente ogni altra valutazione, incidendo sulla legittimazione prima ancora che sull’interesse a ricorrere.
3. Al riguardo, inconferente è il richiamo al noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui chi impugna la propria esclusione da una gara d’appalto non ha l’onere di dimostrare, al fine di comprovare l’interesse a ricorrere, che in caso di accoglimento del ricorso otterrebbe sicuramente l’aggiudicazione, essendo ben diversa la situazione laddove, come nel caso di specie, vi sia – al contrario - la prova positiva che in ogni caso non avrebbe alcuna chance di conseguirla, e pertanto anche l’eventuale accoglimento delle sue doglianze non gli apporterebbe alcuna utilità.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 1302 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da EFFESER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con la Sgromo Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Barberis, Maria Cristina Lenoci e Francesco Marascio, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via E. Gianturco, 1,
contro
A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti di
ALPIN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Prozzo e Cristina Della Valle, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Merulana, 234,
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, Sezione Prima, nr. 791/2011, depositata in data 8 novembre 2011, non notificata e resa in seno al giudizio di cui al ricorso nr. 7/2011.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.a. e di Alpin S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalla appellante (in date 28 luglio 2012 e 1 marzo 2014) e dall’A.N.A.S. S.p.a. (in data 27 luglio 2012) a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 3043 del 1 agosto 2012, con le quali è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata formulata contestualmente ai motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Lenoci per la appellante e l’avv. dello Stato Lorenzo D’Ascia per A.N.A.S. S.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La Società Effeser S.r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Sgromo Costruzioni S.r.l., ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza del T.A.R. della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto, integrato da motivi aggiunti, avverso l’esito della gara indetta dall’A.N.A.S. S.p.a. per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del tratto della S.S. nr. 106 (“Jonica”) tra il km 6 + 700 e il km 31 + 600, con riguardo soprattutto al giudizio di anomalia espresso sulla sua offerta, alla conseguente esclusione della stessa ed alla aggiudicazione a favore della controinteressata Alpin S.r.l.
A sostegno dell’appello, sono stati articolati i seguenti motivi:
1) erroneità e ingiustizia della sentenza; carenza dei presupposti; contraddittorietà; violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. (nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso in ragione di un asserito difetto di interesse in capo al r.t.i. ricorrente) ;
2) erroneità della pronuncia (nella parte in cui non è stata riconosciuta la sussistenza dell’interesse strumentale del r.t.i. ricorrente all’annullamento della gara ed alla sua riedizione);
3) erroneità e infondatezza della sentenza; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86 e segg. del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, e degli artt. 121 e segg. del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207 (nella parte in cui è stata completamente omessa ogni qualsivoglia valutazione in ordine alla condotta colposa dell’A.N.A.S. S.p.a., e nello specifico, laddove non è stata conferita alcuna rilevanza decisoria all’inesistenza di un provvedimento di esclusione dalla procedura del r.t.i. appellante, il quale, benché risultato primo graduato, si è visto soppiantare dalla quarta classificata, per di più risultata in corso di causa carente dei requisiti prescritti).
La appellante ha poi reiterato l’istanza risarcitoria, per come formulata in primo grado, in relazione ai danni subiti e subendi.
Inoltre, la parte appellante ha successivamente presentato motivi aggiunti al ricorso in appello, contenenti istanza cautelare collegiale, assumendo l’illegittimità in via derivata del contratto di appalto sottoscritto tra A.N.A.S. S.p.a. e Alpin S.r.l. e chiedendo dichiararsene la inefficacia ex artt. 121, comma 1, e 122 cod. proc. amm.
La controinteressata Alpin S.r.l. si è costituita in giudizio, assumendo la manifesta infondatezza dell’appello, e comunque riproponendo tutte le eccezioni e difese di primo grado, rimaste assorbite dall’accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
Si è altresì costituita l’A.N.A.S. S.p.a. chiedendo la reiezione dell’appello per inammissibilità ed infondatezza.
All’esito della camera di consiglio del 31 luglio 2012, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata con i motivi aggiunti.
All’udienza del 18 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. Giunge all’attenzione della Sezione l’appello proposto dalla Società Effeser S.r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. costituito con Sgromo Costruzioni S.r.l., avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria con la quale sono stati dichiarati inammissibili, sul fondamento della carenza d’interesse a ricorrere, il ricorso e i motivi aggiunti dalla stessa proposti avverso l’esito della gara indetta dall’A.N.A.S. S.p.a. per l’affidamento dei lavori sulla S.S. nr. 106 (“Jonica”) per la messa in sicurezza del tratto tra il km 6 + 700 e il km 31 + 600.
1.1. In particolare, con lettera d’invito, l’A.N.A.S. S.p.a. invitava l’odierna appellante a partecipare alla procedura ristretta.
La deducente, quale capogruppo di r.t.i., presentava la propria offerta, collocandosi al primo posto della graduatoria.
La stazione appaltante avviava quindi le routinarie verifiche in ordine alle offerte sospettate di anomalia, sottoponendo anche quella formulata dall’odierna appellante al procedimento di valutazione di congruità ex artt. 86 e segg. del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163.
Successivamente, la società istante apprendeva informalmente del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato a favore dell’odierna controinteressata, Alpin S.r.l., risultata originariamente quarta in graduatoria; in seguito, con nota del 20 dicembre 2010, l’A.N.A.S. S.p.a. comunicava l’adozione della disposizione di pari data di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore di Alpin S.r.l.
1.2. L’odierna appellante ha presentato pertanto ricorso al T.A.R. della Calabria, chiedendo l’annullamento del presunto provvedimento di esclusione, mai comunicatole, e dell’aggiudicazione definitiva intervenuta in favore di Alpin S.r.l..
Entrambe le parti intimate di fronte al T.A.R. hanno eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione evidenziando che la ricorrente, in corso di gara, avrebbe perso la richiesta attestazione SOA e, pur avendola riacquistata successivamente, a gara già conclusa e in pendenza del ricorso, ne sarebbe, comunque, rimasta priva per un rilevante arco temporale (dal 22 febbraio 2010 al 1 marzo 2011).
La deducente, infatti, era stata ammessa alla gara il 22 febbraio 2009 con attestazione rilasciata dalla SOA S.ORG.AT. 2000 S.p.a. in data 3 agosto 2007, e con scadenza triennale al 2 agosto 2010; successivamente, in occasione delle verifiche per il rinnovo triennale, si era avveduta di avere conseguito il possesso di ulteriori requisiti che le consentivano l’attestazione in ulteriori categorie e classifiche, e così in data 22 febbraio 2010 la aveva ottenuta.
Tuttavia, in seguito la SOA aveva comunicato all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici l’adozione del provvedimento di decadenza dell’attestazione di qualificazione suddetta, in quanto emessa sulla base di documenti che non avevano trovato riscontro in atti della p.a., ciò che aveva indotto all’annullamento con efficacia ex tunc di tale nuova attestazione.
Sulla base di tali considerazioni, il T.A.R. adito ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in ragione del difetto di interesse rilevato: l’accoglimento dell’eccezione è stato determinato dall’avere il primo giudice ritenuto dirimente il principio, valevole in materia di accertamento dei requisiti per il conseguimento degli appalti pubblici, secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure selettive devono possedersi per tutto l’arco della procedura di evidenza pubblica senza soluzione di continuità, e non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Alla luce di tale principio, il r.t.i. con capogruppo Effeser S.p.a. non avrebbe avuto interesse a ricorrere, in quanto, anche in ipotesi di accoglimento del ricorso, non avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione, stante la riscontrata soluzione di continuità nel possesso dell’attestazione SOA.
2. Tutto ciò premesso, la Sezione evidenzia innanzi tutto l’inammissibilità dei motivi aggiunti, con i quali, in violazione del disposto dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., parte appellante tende ad ampliare il thema decidendum rispetto al giudizio di primo grado introducendo una nuova domanda, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato tra A.N.A.S. S.p.a. e Alpin S.r.l.
L’introduzione di tale nuova domanda direttamente in appello con motivi aggiunti, invero, non può ritenersi consentita dal comma 3 dello stesso art. 104, atteso che tale disposizione consente l’uso dello strumento dei motivi aggiunti in appello per la proposizione di nuove censure avverso i medesimi atti già impugnati in primo grado, ma non anche l’impugnazione per la prima volta in appello di nuovi atti sopravvenuti nel corso del giudizio, ancorché nell’ambito del medesimo procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013, nr. 4315; id., 26 febbraio 2013, nr. 1187; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2012, nr. 5844).
3. Passando poi all’esame dell’appello principale, questo si appalesa infondato e va conseguentemente respinto.
4. Innanzi tutto, non può essere condiviso l’assunto di fondo, articolato dalla appellante nella prima parte del primo motivo di appello, secondo cui non potrebbe predicarsi un difetto di interesse in capo alla stessa, essendosi radicato un interesse giuridicamente qualificato nel momento stesso in cui il r.t.i. ricorrente si era classificato primo in graduatoria nella gara per cui è causa.
Infatti, la posizione giuridica legittimante a base dell’interesse a ricorrere non può ricavarsi dal mero dato fattuale della partecipazione alla gara, essendo meritevole di tutela soltanto la partecipazione legittima, con la conseguenza che se si accerta – come in questo caso, a seguito di apposita eccezione di controparte – l’illegittimità della partecipazione stessa, ciò incide sulla stessa posizione legittimante che costituisce condizione dell’azione (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 7 aprile 2011, nr. 4, e, ancor più di recente, 25 febbraio 2014, nr. 9).
Orbene, pur nella dovizia di parole e argomentazioni spese nella seconda parte del primo motivo, parte appellante non ha smentito l’assunto centrale della sentenza impugnata, secondo cui essa, regolarmente munita di attestazione SOA al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non ne era più in possesso al momento dell’aggiudicazione: infatti, da un lato l’attestazione già posseduta era scaduta in data 2 agosto 2010 per decorso del triennio di efficacia senza essere sottoposta a revisione, e dall’altro lato quella nuova di cui l’impresa si era dotata fin dal 22 febbraio 2010 era già stata annullata con provvedimento del 6 ottobre 2010 per l’accertamento di una falsità, anche se in seguito l’AVCP, avendo accertato la non imputabilità del falso, ha autorizzato l’istante a chiedere immediatamente nuova attestazione, di fatto ottenuta solo in data 1 marzo 2011.
In sostanza, vi è stata soluzione di continuità nel possesso dell’attestazione, dopo che questa era posseduta al momento dell’ammissione alla gara (22 febbraio 2009), per un periodo che va dal 22 febbraio 2010 al 1 marzo 2011; ne consegue, in particolare, che l’odierna istante era priva di valida attestazione SOA al momento dell’aggiudicazione provvisoria (19 novembre 2010), mentre la nuova certificazione è stata conseguita addirittura in pendenza del giudizio di primo grado.
Pertanto, nell’escludere la ricorrente dalla gara l’Amministrazione altro non ha fatto che applicare il pacifico principio secondo cui i requisiti generali e speciali di partecipazione (nella specie attestati dalla certificazione SOA) devono essere posseduti dal concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche a quello dell’aggiudicazione provvisoria, e comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, nr. 1732; Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2011, nr. 4225).
Così stando le cose, è evidente che l’esclusione della appellante della gara è dipesa primariamente dall’avvenuta decadenza dell’attestazione SOA originaria, non potendo in alcun modo condividersi l’interpretazione proposta nell’appello dell’art. 15-bis del d.P.R. 25 gennaio 2000, nr. 34, secondo cui la mancata sottoposizione a verifica triennale non comporterebbe la perdita di efficacia dell’attestazione: sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo per cui la mancata verifica di revisione triennale comporta l’inefficacia dell’attestazione e quindi il venir meno della condizione legittimante la partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 18 luglio 2012, nr. 27, e giurisprudenza successiva).
Per converso, non si può ritenere che l’accertamento della non imputabilità del falso compiuto dall’Autorità di Vigilanza abbia fatto rivivere con effetto retroattivo l’attestazione annullata, in quanto tale provvedimento, senza toccare in alcun modo l’annullamento – e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di attestazione rilasciata sulla base di un documento oggettivamente falso – ha il solo effetto di reintegrare immediatamente l’impresa nel requisito di legge, consentendole di chiedere e ottenere subito una nuova attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2012, nr. 2626).
5. Infine, e con riguardo al secondo mezzo, è da escludere ogni interesse strumentale in capo alla appellante all’annullamento della gara e alla sua riedizione, dal momento che sulla scorta dei principi affermati dalla Plenaria nella già citata sentenza nr. 4 del 2011 (sul punto richiamata dalla stessa appellante) e meglio precisati nella nr. 9 del 2014, l’accertamento della sussistenza dell’interesse a ricorrere deve precedere logicamente ogni altra valutazione, incidendo sulla legittimazione prima ancora che sull’interesse a ricorrere.
Al riguardo, inconferente è il richiamo al noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui chi impugna la propria esclusione da una gara d’appalto non ha l’onere di dimostrare, al fine di comprovare l’interesse a ricorrere, che in caso di accoglimento del ricorso otterrebbe sicuramente l’aggiudicazione, essendo ben diversa la situazione laddove, come nel caso di specie, vi sia – al contrario - la prova positiva che in ogni caso non avrebbe alcuna chance di conseguirla, e pertanto anche l’eventuale accoglimento delle sue doglianze non gli apporterebbe alcuna utilità.
6. La conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, per le ragioni appena viste, esonera dall’esame degli ulteriori motivi di appello, e in particolare del terzo, con il quale la appellante reitera le censure già articolate in primo grado - e non esaminate dal T.A.R. a cagione della preliminare declaratoria di inammissibilità – avverso la sua originaria esclusione dalla procedura selettiva, adottata all’esito di verifica dell’anomalia dell’offerta.
7. In ragione della peculiarità della vicenda amministrativa, nella quale in ogni caso la società istante ha subito le conseguenze di una falsità risultata ad essa non imputabile, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

martedì 22 aprile 2014

AMBIENTE & PROCEDIMENTO: una revoca "sui generis" (Cons. St., Sez. VI, sentenza 7 gennaio 2014 n. 5).


AMBIENTE & PROCEDIMENTO: 
una revoca "sui generis
(Cons. St., Sez. VI, 
sentenza 7 gennaio 2014 n. 5).

Solo in Italia possono esistere determinate "fattispecie concrete"...


Massima

Risulta legittimo il provvedimento di revoca del contributo concesso ad un'impresa privata per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, speciali ospedalieri e urbani pericolosi, adottato dalla P.A. (nella specie, dal Ministero dell'Ambiente) sul presupposto che l'acquisto del macchinario era avvenuto in epoca anteriore rispetto alla data di presentazione della domanda per ottenere la concessione del contributo.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8667 del 2007, proposto da Sipsa Ecologica S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Stefano Bonatti e Bruno Amadio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; 
contro
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 254/2007, resa tra le parti, concernente la revoca del contributo per realizzazione impianto smaltimento rifiuti tossico-nocivi

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Izzo e l’avvocato dello Stato Gerardis.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- La società Sipsa Ecologica srl impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia 15 febbraio 2007, n. 254, che ha respinto il ricorso di primo grado r.g. n. 3314 del 2000 dalla stessa proposto avverso il decreto di revoca del contributo in conto capitale concesso alla società esponente dal Ministero dell’Ambiente con decreto 31 ottobre 1991 per l’attuazione di un progetto pilota per la realizzazione in Torregrande (Oristano) di un impianto per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, speciali ospedalieri e urbani pericolosi.
L’appellante si duole della erroneità della gravata sentenza, che ha ritenuto legittima la impugnata revoca, adottata sul presupposto che la documentazione fiscale relativa all’acquisto dei macchinari dimostrava l’anteriorità di detto acquisto rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al contributo.
Deduce la società appellante che nessuna disposizione normativa imporrebbe, e neppure il bando che ha regolato la procedura, che gli investimenti siano necessariamente da realizzare in epoca successiva alla presentazione delle domanda di erogazione del contributo; soggiunge l’appellante che, in ogni caso, la revoca sarebbe dovuta essere al più parziale, avendo la società esponente sopportato ulteriori spese in epoca successiva alla presentazione della domanda, in ordine alle quali non avrebbe avuto giustificazione il ritiro del decreto concessivo del contributo economico.
Si è costituita l’Amministrazione appellata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
L’appellante ha prodotto memoria conclusiva in vista dell’udienza di discussione.
All’udienza del 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo l’appellante torna a prospettare in questo grado la questione della illegittimità della revoca per carenza di base giuridica.
Premette la società appellante che l’art. 14 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 (convertito dalla legge n. 441 del 1987, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), prevedeva la concessione di contributi per programmi di investimento destinati ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, demandando ad un successivo decreto ministeriale la fissazione delle procedure, dei tempi e dei modi per la concessione dei contributi di cui al citato art. 14.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente 5 luglio 1988, n. 283, recante la disciplina di attuazione, nulla tuttavia avrebbe previsto riguardo al nesso temporale tra la concreta determinazione di investimento da parte degli aspiranti al contributo e la data fissata per la presentazione delle domande di concessione del beneficio. Di qui la erroneità della gravata sentenza, fondata sul rilievo che la ricorrente avrebbe già acquistato il macchinario alla data di presentazione della domanda di contributo ma tanto, a parer dell’appellante, senza che alcuna disposizione normativa avesse mai stabilito un nesso di interdipendenza tra tali eventi.
Il motivo d’appello non appare condivisibile.
Correttamente il giudice di primo grado si è orientato per ritenere legittima la revoca una volta acclarato, in fatto, che la società ricorrente aveva la disponibilità materiale del macchinario (per averlo comprato nel marzo del 1988 negli Stati Uniti) già prima di presentare domanda per la concessione del contributo.
In materia di concessioni di contributi pubblici costituisce principio di ordine generale quello secondo cui l’elargizione del beneficio economico non possa riguardare acquisti che l’imprenditore ha già compiuto (e che quindi avrebbe compiuto in ogni caso, a prescindere dall’incentivo economico di parte pubblica) prima della pubblicazione del bando relativo alla misura incentivante o comunque prima della presentazione della relativa domanda.
La ratio sottesa a detto principio è intuitiva e risiede nel fatto che la misura incentivante deve condizionare la scelta imprenditoriale relativa all’investimento, non avendo senso che vengano elargiti contributi pubblici per investimenti che l’imprenditore avrebbe compiuto in ogni caso, anche in assenza di incentivo; le spese per investimenti già effettuati si iscrivono pertanto nelle scelte imprenditoriali già prese, rispetto alle quali non si giustifica il contributo pubblico “incentivante”.
In ogni caso, non appare corretta la prospettazione dell’appellante secondo cui difetterebbe una base giuridica per ritenere essenziale la mancata attivazione in concreto dell’investimento alla data di presentazione delle domande di contributo.
Il già citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, liddove ha previsto (art.1) che debbano essere presentati al Ministero dell’Ambiente i programmi di investimento destinati ad attuare i progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo, ha anche stabilito che alla richiesta di contributo, da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, debba essere allegata la scheda-progetto.
Si evince chiaramente da tale disposizione che i contributi si riferiscono agli impianti non ancora esistenti, i cui progetti – da allegare alla domanda di contributo – avrebbero dovuto essere previamente vagliati dall’autorità (i.e., dalla commissione tecnico-scientifica) competente ad ammetterli a contributo.
Alla luce di quanto osservato, legittima pertanto risulta sia la disposizione (art. 4) contenuta nel decreto 31 ottobre 1991 concessivo della misura, secondo cui “in ogni caso sono ammesse a contributo esclusivamente parti dell’opera i cui costi di costruzione risultino fatturati dopo la scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle istanze di finanziamento previsto dal citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283”; sia, per quel che in questa sede rileva, la determinazione amministrativa in primo grado impugnata, che sostanzialmente ha escluso che l’impianto già acquistato dalla odierna società appellante nel marzo 1988, e quindi ben prima della presentazione delle domande di contributo, potesse fruire del previsto beneficio economico.
Non appare da ultimo fondato neppure il motivo afferente la illegittimità della revoca del contributo in relazione al mancato riconoscimento, quantomeno parziale, del beneficio sulle spese di investimento sopportate successivamente alla data di presentazione delle domande.
Anche a tal proposito, il giudice di primo grado ha correttamente disatteso la censura
Oltre alla già indicata ragione di ordine sistematico, che esclude l’ammissione a contributo di spese anche parziali riferite ad investimenti già effettuati alla data di presentazione delle domande di contributo, vale osservare come, nel caso in esame, il macchinario sia stato acquistato nella sua integrità in epoca antecedente la presentazione della domanda di contributo e che le spese affrontate successivamente a tale scansione temporale siano risultate soltanto quelle di avvio e di collaudo dell’impianto; vale a dire spese assolutamente accessorie e secondarie rispetto a quelle inerenti l’investimento principale, e comunque non assimilabili a quelle di “parti dell’opera i cui costi di costruzione risultino fatturati dopo la scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle istanze di finanziamento”.
In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.
Le spese del secondo grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 8667/07), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento, in favore del Ministero dell’Ambiente, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre iva e cpa se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Carella, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

domenica 20 aprile 2014

BUONA PASQUA!


BUONA PASQUA!


Da "L'Evangelo come mi è stato rivelato" di Maria Valtorta, una delle più grandi mistiche del XX secolo.

"Nell'ortaglia è tutto silenzio e brillio di rugiade. Sopra di essa un cielo che si fa di uno zaffiro sempre più chiaro, dopo avere lasciato il suo blu-nero trapunto di stelle che per tutta la notte aveva vegliato sul mondo. L'alba respinge da oriente ad occidente queste zone ancora oscure, come fa l'onda durante un'alta marea che sempre più avanza, coprendo il lido scuro e sostituendo il bigio nero dell'umida rena e della scogliera coll'azzurro dell'acqua marina.Qualche stella non vuole ancora morire e occhieggia sempre più debole sotto l'onda di luce bianco verdina dell'alba, di un latteo sfumato di bigio, come le fronde degli ulivi assonnati che fanno corona a quel poggio poco lontano. E poi naufraga sommersa dall'onda dell'alba, come una terra che l'acqua sormonta. E ce ne è una di meno... E poi ancora una di meno... e un'altra, e un'altra. Il cielo perde i suoi greggi di stelle e solo là, sull'estremo occidente, tre, poi due, poi una, restano a riguardare quel prodigio quotidiano che è l'aurora che sorge. Ed ecco che, quando un filo di rosa mette una linea sulla seta turchese del cielo orientale, un sospiro di vento passa sulle fronde e sulle erbe, e dice: «Destatevi. Il giorno è risorto». Ma non sveglia che le fronde e le erbe, che rabbrividiscono sotto i loro diamanti di rugiada ed hanno un fruscio tenue, arpeggiato di gocce che cadono. Gli uccelli ancora non si destano fra i rami folti di un altissimo cipresso che pare domini come un signore nel suo regno, né nell'aggrovigliato intreccio di una siepe di allori che fa riparo al vento di tramontano.Le guardie, annoiate, infreddolite, assonnate, in varie pose vegliano il Sepolcro, la cui porta di pietra è stata rinforzata, al suo orlo, da un grosso strato di calcina, come fosse un contrafforte, sul bianco opaco della quale spiccano i larghi rosoni di cera rossa, impressi con altri, direttamente nella calcina fresca, del sigillo del Tempio. Le guardie devono avere acceso un fuochetto nella notte, perché vi è della cenere e dei tizzi mal bruciati al suolo, e devono avere giuocato e mangiato, perché sono ancora sparsi resti di cibo e dei piccoli ossi puliti, certo usati per qualche giuoco, uso il nostro domino o il nostro fanciullescogiuoco delle biglie, giocati su una primitiva scacchiera tracciata sul sentiero. Poi si sono stancate ed hanno lasciato tutto in asso, cercando pose più o meno comode per dormire o per vegliare. Nel cielo, che ora ha, all'oriente, una plaga tutta rosata che sempre più si estende nel cielo sereno, dove peraltro ancora non è raggio di sole, si affaccia, venendo da profondità sconosciute, una meteora splendentissima, che scende, palla di fuoco di insostenibile splendore, seguita da una scia rutilante, che forse non è altro che il ricordo del suo fulgore nella nostra retina. Scende velocissima verso la Terra, spargendo una luce così intensa, fantasmagorica, paurosa nella sua bellezza, che la luce rosata dell'aurora se ne annulla, superata da questa incandescenza bianca.guardie alzano il capo stupite, anche perché, con la luce, viene un boato potente, armonico, solenne, che empie di sé tutto il Creato. Viene da profondità paradisiache. È l'alleluia, il gloria angelico, che segue lo Spirito del Cristo che torna nella sua Carne gloriosa. La meteora si abbatte contro l'inutile serrame del Sepolcro, lo divelle, lo atterra, fulmina di terrore e di fragore le guardie messe a carcerieri del Padrone dell'Universo, dando, col suo tornare sulla Terra, un nuovo terremoto, come lo aveva dato quando dalla Terra era fuggito questo Spirito del Signore. Entra nel buio Sepolcro, che si fa tutto chiaro della sua luce indescrivibile, e mentre questa permane sospesa nell'aria immobile, lo Spirito si riinfonde nel Corpo immoto sotto le funebri bende. Tutto questo non in un minuto, ma in frazione di minuto, tanto l'apparire, lo scendere, il penetrare edella Luce di Dio è stato rapido ... Il «Voglio» del divino Spirito alla sua fredda Carne non ha suono. Esso è detto dall'Essenza alla Materia immobile. Ma nessuna parola viene percepita da orecchio umano. La Carne riceve il comando e ubbidisce ad esso con un fondo respiro... Null'altro per qualche minuto. Sotto il sudario e la sindone la Carne gloriosa si ricompone in bellezza eterna, si desta dal sonno di morte, ritorna dal «niente» in cui era, vive dopo essere stata morta. Certo il cuore si desta e dà il primo battito, spinge nelle vene il gelato sangue superstite e subito ne crea la totale misura nelle arterie svuotate, nei polmoni immobili, nel cervello oscurato, e riporta calore, sanità, forza,Un altro attimo, ed ecco un moto repentino sotto la sindone pesante. Così repentino che, dall'attimo in cui Egli certo muove le mani incrociate al momento in cui appare in piedi imponente, splendidissimo nella sua veste di immateriale materia, soprannaturalmente bello e maestoso, con una gravità che lo muta e lo eleva pur lasciandolo Lui, l'occhio fa appena in tempo ad afferrarne i trapassi. Ed ora lo ammira: così diverso da quanto la mente ricorda, ravviato, senza ferite né sangue, ma solo sfolgorante della luce che scaturisce a fiotti dalle cinque piaghe e si emana da ogni poro della sua epidermide. Quando muove il primo passo - e nel moto i raggi scaturenti dalle Mani e dai Piedi lo aureolano di lame di luce: dal Capo innimbato di un serto, che è fatto dalle innumerevoli piccole ferite della corona che non dànno più sangue ma solo fulgore, all'orlo dell'abito quando, aprendo le braccia che ha incrociate sul petto, scopre la zona di luminosità vivissima che trapela dalla veste accendendola di un sole all'altezza del Cuore - allora realmente è la «Luce» che ha preso corpo. Non la povera luce della Terra, non la povera luce degli astri, non la povera luce del sole. Ma la Luce di Dio: tutto il fulgore paradisiaco che si aduna in un solo Essere e gli dona i suoi azzurri inconcepibili per pupille, i suoi fuochi d'oro per capelli, i suoi candori angelici per veste e colorito, e tutto quello che è, di non descrivibile con parola umana, il sopraeminente ardore della Ss. Trinità, che annulla con la sua potenza ardente ogni fuoco del Paradiso, assorbendolo in Sé per generarlo nuovamente ad ogni attimo del Tempo eterno, Cuore del Cielo che attira e diffonde il suo sangue, le non numerabili stille del suo sangue incorporeo: i beati, gli angeli, tutto quanto è il Paradiso: l'amore di Dio, l'amore a Dio, tutto questo è la Luce che è, che forma il Cristo Risorto. Quando si sposta, venendo verso l'uscita, e l'occhio può vedere oltre il suo fulgore, ecco che due luminosità bellissime, ma simili a stelle rispetto al sole, mi appaiono l'una di qua, l'altra di là della soglia, prostrate nell'adorazione al loro Dio, che passa avvolto nella sua luce, beatificante nel suo sorriso, ed esce, abbandonando la funebre grotta e tornando a calpestare la terra, che si desta di gioia e splende tutta nelle sue rugiade, nei colori delle erbe e dei roseti, nelle infinite corolle dei meli, che si aprono per un prodigio al primo sole che le bacia e al Sole eterno che sotto esse procede.guardie sono là, tramortite... Le forze corrotte dell'uomo non vedono Dio, mentre le forze pure dell'universo - i fiori, le erbe, gli uccelli - ammirano e venerano il Potente che passa in un nimbo di luce sua propria e in un nimbo di luce solare. Il suo sorriso, lo sguardo che si posa sui fiori, sulle ramaglie, che si alza al cielo sereno, tutto aumenta in bellezza. E più soffici e sfumati di un setoso rosare sono i milioni di petali che fanno una spuma fiorita sul capo del Vincitore. E più vividi sono i diamanti delle rugiade. E più azzurro è il cielo che specchia i suoi Occhi fulgenti, e festoso il sole che pennella di letizia una nuvoletta portata da un vento leggero, che viene a baciare il suo Re con fragranze rapite ai giardini e con carezze di petali setosi. Gesù alza la Mano e benedice e poi, mentre più forte cantano gli uccelli e profuma il vento, scompare alla vista, lasciandomi in una letizia che cancella anche il più lieve ricordo di tristezze e sofferenze e titubanze sul domani ... Maria ora è prostrata col volto a terra. Pare una povera cosa abbattuta. Pare quel fiore morto disete di cui Ella ha parlato. La finestra chiusa si apre con un impetuoso sbattimento delle pesanti imposte e, col raggio del primo sole, entra Gesù. Maria, che s'è scossa al rumore e che alza il capo per vedere che vento abbia aperto le imposte, vede il suo raggiante Figlio: bello, infinitamente più bello di quando ancora non aveva patito,, vivo, luminoso più del sole, vestito di un bianco che par luce tessuta, e che si avanza verso di Lei. Ella si raddrizza sui ginocchi e, congiungendo le mani sul petto, in croce, dice con un singhiozzo che è riso e pianto: «Signore, mio Dio». E resta così rapita nel contemplarlo, col viso tutto lavato di lacrime ma fatto sereno, pacificato dal sorriso e dall'estasi. Ma Egli non la vuole vedere, la sua Mamma, in ginocchio come una serva. E la chiama, tendendole le Mani dalle cui ferite escono raggi che fanno ancor più luminosa la sua Carne gloriosa: «Mamma!». Ma non è la parola accorata dei colloqui e degli addii avanti la Passione, né il lamento straziato dell'incontro sul Calvario e dell'agonia. È un grido di trionfo, di gioia, di liberazione, di festa, di amore, di gratitudine. E si curva sulla sua Mamma, che non osa toccarlo, e le mette le sue Mani sotto i gomiti piegati, e la alza in piedi e la stringe al Cuore e la bacia. Oh! allora Maria comprende che non è una visione, che è il Figlio realmente risorto, che è il suo Gesù, il Figlio che l'ama da Figlio ancora. E con un grido gli si getta al collo e lo abbraccia e lo bacia, ridendo nel pianto. Lo bacia sulla Fronte dove non sono più ferite, sulla Testa non più spettinata e sanguinosa, sugli Occhi fulgidi, sulle Guance risanate, sulla Bocca non più enfiata. E poi gli prende le Mani e ne bacia il dorso e la palma, sulle raggianti ferite, e d'un subito si curva ai suoi Piedi e li scopre da sotto la veste splendente e li bacia. Poi si alza, lo guarda, non osa. Ma Egli sorride e capisce. Socchiude la veste sul petto e dice: «E questa, Mamma, non la baciche t'ha fatto tanto male e che tu sola sei degna di baciare? Baciami sul Cuore, Mamma. Il tuo bacio mi leverà l'ultimo ricordo di tutto quanto è dolore, e mi darà quella gioia che ancora manca alla mia Gioia di Risorto». E prende fra le sue Mani il volto della Madre e ne appoggia le labbra sulle labbra della ferita del Costato, da cui escono fiotti di luce vivissima. Il viso di Maria è aureolato da quella luce, tuffato come è nel suo raggio.bacia, bacia, mentre Gesù la carezza. Non si stanca di baciare. Pare un assetato che abbia attaccato la bocca alla fonte e ne beva la vita che gli sfuggiva. Ora Gesù parla.
«Tutto è finito, Mamma. Ora non hai più da piangere per il tuo Figlio. La prova è compiuta. La Redenzione è avvenuta. Mamma, grazie di avermi concepito, allevato, aiutato in vita e in morte. Ho sentito venire a Me le tue preghiere. Esse sono state la mia forza nel dolore, le mie compagne nel mio viaggio sulla Terra ed oltre la Terra. Esse sono venute meco sulla Croce e nel Limbo. Erano l'incenso che precedeva il Pontefice, che andava a chiamare i suoi servi per portarli nel Tempio che non muore: nel mio Cielo. Esse sono venute meco in Paradiso, precedendo come voce angelica il corteo dei redenti guidati dal Redentore, perché gli angeli fossero pronti a salutare il Vincitore che tornava al suo Regno. Esse sono state udite e viste dal Padre e dallo Spirito, che ne hanno sorriso come del fiore più bello e del canto più dolce nati in Paradiso. Esse sono state conosciute dai Patriarchi e dai nuovi Santi, dai nuovi, primi cittadini della mia Gerusalemme, ed Io ti porto il loro grazie, Mamma, insieme al bacio dei parenti e alla loro benedizione e a quella del tuo sposo d'anima, Giuseppe. Tutto il Cielo canta il suo osanna a te, Madre mia, Mamma santa! Un osanna che non muore, che non è bugiardo come quello dato a Me pochi giorni or sono. Ora Io vado al Padre con la mia veste umana. Il Paradiso deve vedere il Vincitore nella sua veste d'Uomo con cui ha vinto il Peccato dell'Uomo. Ma poi verrò ancora. Devo confermare nella Fede chi non crede ancora ed ha bisogno di credere per portare altri a credere, devo fortificare i pusilli che avranno bisogno di tanta fortezza per resistere al mondo. Poi salirò al Cielo. Ma non ti lascerò sola. Mamma, lo vedi quel velo? Ho, nel mio annichilimento, sprigionato ancora potenza di miracolo per te*, per darti quel conforto. Ma per te compio un altro miracolo. Tu mi avrai, nel Sacramento,reale come ero quando mi portavi. Non sarai mai sola. In questi giorni lo sei stata. Ma alla mia Redenzione occorreva anche questo tuo dolore. Molto va continuamente aggiunto alla Redenzione, perché molto sarà continuamente creato di Peccato. Chiamerò tutti i miei servi a questa compartecipazione redentrice. Tu sei quella che da sola farai più di tutti i santi insieme. Perciò ci voleva anche questo lungo abbandono. Ora non più. Io non sono più diviso dal Padre. Tu non sarai più divisa dal Figlio. E, avendo il Figlio, hai la Trinità nostra. Cielo vivente, tu porterai sulla Terra la Trinità fra gli uomini e santificherai la Chiesa, tu, Regina del Sacerdozio e Madre dei Cristiani. Poi Io verrò a prenderti. E non sarò più Io in te, ma tu in Me, nel mio Regno, a far più bello il Paradiso. Ora vado, Mamma. Vado a fare felice l'altra Maria. Poi salgo al Padre. Indi verrò a chi non crede. Mamma. Il tuo bacio per benedizione. E la mia Pace a te per compagna. Addio». E Gesù scompare nel sole che scende a fiotti dal cielo mattutino e sereno"
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