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venerdì 29 gennaio 2016

ADUNANZE PLENARIE & MILITARI: sull'indennità di trasferimento del personale militare in caso di soppressione della sede di servizio (Ad. Plen., sentenza 29 gennaio 2016, n. 1).


ADUNANZE PLENARIE & MILITARI: 
sull'indennità di trasferimento del personale militare
 in caso di soppressione della sede di servizio 
(Ad. Plen., sentenza 29 gennaio 2016, n. 1)



Principio di diritto

Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti.



Sentenza per esteso

 INTESTAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 di A.P. del 2015, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
contro
i signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea, Andrea Rizza, Marco Colombo, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Ravidà in Roma, via Attilio Bertoloni n. 44/46; 
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea, Andrea Rizza, Marco Colombo;
Viste le memorie difensive depositate dall’Amministrazione e dagli intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Aldo Travi (in sede di chiamata preliminare) e Maurizio Greco (per l’Avvocatura generale dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.
1.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1, legge n. 86 del 29 marzo 2001, proposta da alcuni militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
1.2. Più in dettaglio, giova evidenziare in fatto che:
a) nell’ambito di una più vasta manovra di revisione dell’organizzazione territoriale del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale del Corpo ha soppresso la Tenenza ubicata nel Comune di Sesto Calende (in provincia di Varese) con decorrenza 1° agosto 2011 (cfr. determinazione 15 giugno 2011);
b) con nota del Comando regionale Lombardia in data 22 giugno 2011, i militari in servizio presso la Tenenza di Sesto Calende sono stati invitati a proporre domanda di trasferimento presso altri reparti ubicati all’interno della circoscrizione territoriale ricompresa nel Comando interregionale dell’Italia Nord-occidentale con la previsione dell’assegnazione alla sede prescelta anche in soprannumero;
c) i signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea e Andrea Rizza, hanno indicato quale nuova sede di servizio la Compagnia di Gallarate, mentre il signor Marco Colombo ha indicato il Gruppo della G.d.f. di Malpensa (cfr. le corrispondenti otto istanze di trasferimento a domanda, tutte datate 13 luglio 2011, ed espressamente motivate, conformemente alla modulistica di riferimento, in relazione alla soppressione della Tenenza di Sesto Calende);
d) con determinazioni del Comando regionale Lombardia, tutte datate 21 luglio 2011, i su menzionati militari sono stati trasferiti a domanda nelle sedi prescelte.
2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
2.1. Ricusata dall’Amministrazione la richiesta stragiudiziale di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, l. n. 86 del 2001, gli istanti hanno proposto ricorso davanti al T.a.r. per la Lombardia – allibrato al nrg. 2646 del 2012 - per l’accertamento del relativo diritto e la condanna al pagamento della sorte capitale maggiorata dagli interessi legali dalla data del trasferimento e sino all’effettivo soddisfo.
2.2 Radicatosi il contraddittorio, l’impugnata sentenza - T.a.r. per la Lombardia – Milano - Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014 -:
a) ha ritenuto che il movimento di personale in questione, poiché disposto nell’interesse dell’Amministrazione, fosse da sussumersi nel genus del trasferimento d’ufficio e sotto tale angolazione perdesse rilevanza la presentazione di una domanda di assegnazione alla sede prescelta da parte di ciascuno dei militari ricorrenti perché comunque costretti ad abbandonare l’originaria sede di servizio;
b) ha considerato non retroattiva, e quindi ininfluente, la norma sopravvenuta nel corso del giudizio - sancita dall’art. 1, co. 163, legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto nel corpo dell’art. 1, l. n. 86 del 2001, il comma 1-bis - in forza della quale è vietato corrispondere l’indennità in questione ai militari trasferiti ad altra sede di servizio a seguito della soppressione del reparto di appartenenza;
c) ha condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi legali;
d) ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute (tale capo non è stato impugnato);
e) ha compensato fra le parti le spese di lite.
3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.
3.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza – ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza articolando due connessi motivi di gravame:
a) con il primo (pagine 3 – 7 del ricorso), è stata lamentata la violazione e falsa applicazione della legge n. 86 del 2001 nonché l’erronea valutazione degli atti di causa; in particolare, richiamata la disciplina dei trasferimenti (d’autorità e a domanda) e la novella introdotta dall'art. 1, co. 163 della l. n. 228 del 2012, ed evidenziato il suo carattere innovativo e non interpretativo, si nega che il criterio ermeneutico dell’argumentum a contrario possa comportare il riconoscimento legale del diritto all’indennità, in caso di trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti o articolazioni, per il periodo precedente e secondo la disciplina ante vigente al 1° gennaio 2013;
b) con il secondo motivo (pagine 7 – 12), è stata messa in luce la rilevanza della dichiarazione di gradimento nell'ipotesi di trasferimento conseguente alla soppressione del reparto; secondo l’Amministrazione militare, la presentazione di istanza, contenente comunque una opzione preferenziale di gradimento per una sede, esclude in radice, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la configurabilità di un trasferimento d’autorità.
3.2. Si sono costituiti in giudizio gli intimati confutando, con dovizia di argomenti ma nel rispetto del dovere di sinteticità, la fondatezza dell’appello di cui hanno chiesto il rigetto.
3.3. Con ordinanza n. 5407 del 26 novembre 2014 è stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza <<Considerato che l’appello richiede definizione nel merito con approfondita rimeditazione della problematica, e che a tal fine sarà fissata, con decreto presidenziale, udienza di discussione nel tempo ragionevolmente più congruo; Considerata l’opportunità che, nelle more della definizione di merito, la res litigiosa permanga adhuc integra>>.
4. L’ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL’ADUNANZA PLENARIA.
4.1. Con ordinanza n. 3269 del 1 luglio 2015, la IV Sezione del Consiglio di Stato:
a) ha ricostruito analiticamente, in chiave storica e sistematica, l’istituto dell’indennità di trasferimento di cui al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001;
b) ha dato atto del contrasto registratosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (anche in sede consultiva) e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, circa la possibilità di considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, in presenza di clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento (situazione cui ha assimilato quella in cui sia stata presentata una vera e propria domanda di trasferimento);
c) ha manifestato univocamente la preferenza per la tesi – che ha fatto risalire alla decisione della Quarta Sezione n. 5201 del 23 ottobre 2008 – secondo cui<<…..la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente…. Collegandosi alle incisive argomentazioni della decisione n. 5201 del 23 ottobre 2008, risulta, ad avviso di questo Collegio, assai difficile negare la sostanziale consensualizzazione del movimento, e che questo quindi non giunga, per dir così "a sorpresa", sebbene in un quadro in cui all'interessato è stato offerto di poter valutare la soluzione preferibile nell'ambito delle sedi viciniori disponibili, e di poter calibrare la sua indicazione in funzione delle sue esigenze di vita, familiare e relazionale.
Non ritiene, invece, il Collegio che possa annettersi alcun rilievo esegetico alla disciplina novativa di cui al comma 1 bis, poiché l'argomento a contrario, in senso proprio e stretto, e quello che equivale al criterio esegetico "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", laddove non pare che una norma sopravvenuta che disciplina in modo precipuo una fattispecie, e in quella disciplina esaurisce la sua portata e i suoi effetti, possa avere valore interpretativo retroattivo della fattispecie medesima.
In altri termini, la circostanza che i trasferimenti per soppressione di reparto siano ora collocati fuori dall'ambito applicativo entro il quale opera il riconoscimento del beneficio, non può condurre a sostenere, che invece, per il passato, vi ricadessero, o quantomeno a riconoscere valore risolutivo della questione esegetica, trascurando peraltro la circostanza che la nuova disciplina prescinde affatto da qualsiasi consensualizzazione del movimento.>>;
d) ha sottoposto all’Adunanza planaria la seguente questione ovvero <<se debba riconoscersi l'indennità di cui all'art. 1 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 al personale ivi contemplato, e nel caso di specie a militari e sottufficiali della Guardia di Finanza, che, in relazione alla soppressione (o dislocamento) del reparto o articolazione organizzativa in cui prestavano servizio, abbiano espresso, comunque, una indicazione preferenziale di gradimento relativa a una sede distante oltre dieci chilometri da quella a quo, cui sia stato dato seguito dall'Amministrazione. Il tutto per le ipotesi non ricadenti sotto la vigenza dell’art. 1 comma 163 L. 24.12.2012 n. 228.>>.
4.2. All’udienza pubblica del 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL’INDENNITA’ EX ART. 1, L. N. 86 DEL 2001.
5.1. E’ da premettersi che la questione che deve essere affrontata dall’Adunanza plenaria riguarda sotto il profilo soggettivo il personale militare e sotto quello cronologico situazioni ad esaurimento perché, dal 1° gennaio 2013, la soppressione (o la diversa dislocazione) dei reparti (e delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d’autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi del menzionato comma 1-bis, in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di sede di servizio.
5.2. Si riporta per comodità di lettura il più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001, rubricato Indennità di trasferimento, nel testo vigente - evidenziando che il comma 1-bis è stato introdotto dall’art. 1, co. 163, della l. n. 228 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo -: <<1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
1- bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.>>.
5.3. La tesi propugnata dall’Amministrazione e fatta propria dall’ordinanza di rimessione - secondo cui anche prima dell’entrata in vigore della novella al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 cit., la mobilità del personale militare dovuta alla soppressione (ovvero alla diversa dislocazione) del reparto di appartenenza se conseguente a domande di trasferimento o clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento non integra il presupposto del trasferimento d’autorità richiesto dalla legge – è suffragata da una parte della giurisprudenza della Quarta, della Prima e della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. IV, n. 3835 del 28 giugno 2012; Sez. I, n. 1290 del 14 marzo 2013; Sez. II, n. 4407 del 25 ottobre 2013), e si basa, in sintesi, oltre che sugli argomenti utilizzati dall’ordinanza di rimessione (retro § 4.1.), sulle ulteriori rationes decidendi, di seguito sintetizzate:
a) la clausola di gradimento si risolve in una formale manifestazione di acquiescenza al provvedimento di trasferimento con tutte le relative conseguenze di carattere economico;
b) la presentazione dell’istanza di trasferimento nella sede prescelta, a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, interrompe il nesso di causalità fra la scelta organizzativa dell’Amministrazione e il successivo movimento del militare interessato;
c) la soppressione del reparto sostituito con un altro non dà luogo ad un vero e proprio trasferimento d’autorità (che presuppone la permanenza della sede a quo), ma ad un fenomeno di c.d. riorganizzazione necessitata.
5.4. Tale tesi non può trovare accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.
5.4.1. Storicamente, l’esigenza di sovvenire ai disagi personali e familiari legati ai trasferimenti di sede di speciali categorie di personale statale (fisiologicamente destinato a frequenti avvicendamenti) e, in particolare, del personale militare – in relazione al quale il trasferimento d’autorità, assumendo la veste di un vero e proprio ordine militare (ex art. 976 d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, codice dell’ordinamento militare, che ha positivizzato il diritto vivente), finisce per accentuarne l’onerosità quantomeno sotto il profilo giuridico - ha costituito il presupposto di numerose interventi normativi ad hoc, l’ultimo dei quali, per rilevanza sistematica, è rappresentato dalla l. n. 86 del 2001 cit., che, in parte qua, ha sostituito la disciplina recata dall’art. 1, l. n. 100 del 10 marzo 1987.
Circa la natura giuridica, l’oggetto, i presupposti e gli effetti innovativi dettati dalla l. n. 86 cit., si rinvia ai principi enucleati dall’Adunanza plenaria n. 23 del 14 dicembre 2011, senza tralasciare di osservare, specie in relazione a quanto si dirà nel successivo § 5.4.4., che tale sentenza ha evidenziato come il trendnormativo, in modo innovativo, è nel senso di restringere <<…il raggio operativo del beneficio dell’indennità di trasferimento>>.
Sintetizzando le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questo Consiglio in ordine all’indennità di cui alla l. n. 86 cit. (che pure si pone, per molti aspetti, in continuità con quella di cui alla l. n. 100 del 1987 ), si osserva quanto segue:
a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: I) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; III) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso;
b) è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato; la considerazione del requisito della permanenza del disagio arrecato dal nuovo incarico a causa del mutamento, in senso proprio, della sede di servizio, induce ad escludere, in linea generale, che in caso di comando o distacco possa essere attribuita l’indennità con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine della stessa fase addestrativa non costituisce trasferimento d’autorità (come risulta oggi esplicitato dall’art. 976, co.1, cod. ord. mil.);
c) in linea generale, e salve le specifiche deroghe normative, l’indennità di trasferimento mutua lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione; da qui gli ulteriori conseguenti corollari: I) la decorrenza retroattiva delle promozioni, eventualmente conseguite dal personale destinatario dell’indennità, non comporta l’attribuzione ex novo del compenso ovvero il ricalcolo per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione (ex art. 4, l. n. 836 del 1973); II) non spetta il beneficio in ogni caso di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio (ad esempio in caso di assegnazione ad una diversa sede per facilitare l’esercizio del mandato elettorale), ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio;
d) anche nella vigenza della l. n. 100 del 1987, il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualificava necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, risultando ininfluente la circostanza che gli interessati fossero stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi fosse stata contestualmente offerta la possibilità d’indicare, per altro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi di gradimento (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; successivamente, nello stesso senso, Cons. gist. amm., 18 giugno 2014, n. 333).
5.4.2. Seguendo un approccio sostanziale all’interpretazione della disciplina di riferimento, assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio.
Viene integrato, dunque, il primo indefettibile presupposto divisato dalla legge quale elemento costitutivo del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, si disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede (ovvero dell’istanza di trasferimento sollecitata in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza del richiedente).
Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero lato sensu geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost. (sin da Ad. plen., 20 novembre 1972, n. 12; successivamente e da ultimo, cfr. Cons. giust. amm., 28 gennaio 2015, n. 75; Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 74); in sintesi: condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento; volizione libera, successiva o contestuale all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo; irrilevanza della contingente tolleranza manifestata anche attraverso il compimento di attività necessarie per fronteggiare gli effetti del provvedimento lesivo in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio.
L’acquiescenza rende dunque irretrattabile l’individuazione della sede prescelta rendendo inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le eventuali iniziative contenziose intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti; certamente anche il diritto di credito in questione può essere oggetto di rinuncia (rectius rimessione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.), ma al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla richiamata disposizione che sono diverse e non sovrapponibili rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie dell’acquiescenza, non fosse altro che per la diversa indole della situazione soggettiva coinvolta (diritto soggettivo in relazione alla spettanza dell’indennità, interesse legittimo in relazione all’esercizio del potere organizzatorio e gerarchico da parte dell’Autorità militare).
5.4.3. Anche il precedente valorizzato nell’ordinanza di rimessione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5201 del 2008, capostipite di una lunga serie di analoghe sentenze), non ha mai affermato che le clausole di gradimento accessive ad ordini di trasferimento consensualizzino l’ordine militare nell’ipotesi di soppressione delle sedi a quo; tale precedente, invero, conformemente all’indirizzo esegetico assolutamente prevalente formatosi sotto l’egida della abrogata l. n. 100 del 1987, ha correttamente ritenuto che non si dovesse consentire l’erogazione della pertinente indennità a seguito di un trasferimento d’autorità (cui accedeva una clausola di gradimento della nuova sede), disposto in relazione ad un normale movimento di personale militare della G. di f. (nella specie il militare ricorrente era stato trasferito dal Comando regionale di Catanzaro al Comando di Compagnia di Catanzaro, sezione di Sellia Marina ubicata nell’omonimo comune); tanto nel decisivo presupposto che, in questo caso, non fosse rinvenibile un reale interesse pubblico (prevalente rispetto a quello del militare) al mutamento di sede, perché <<…sarebbe stato possibile per l’interessato, negare il gradimento e rinunciare al trasferimento presso il Comando Compagnia di Catanzaro, sez. operativa di Sellia Marina>>.
Detto altrimenti, il Consiglio di Stato ha inteso evitare un ingiustificato esborso erariale in presenza di un trasferimento che, formalmente emanato come ordine militare, nella sostanza dissimulava un trasferimento a domanda; evenienza questa che non può mai verificarsi nel caso di soppressione del reparto (o diversa dislocazione delle sue articolazioni), perché il militare è, per forza di cose, obbligato ad abbandonare la precedente sede di servizio che non esiste più.
5.4.4. La norma introdotta dal più volte menzionato comma 1-bis non ha natura di interpretazione autentica (già in questo senso cfr. l’indirizzo inaugurato da Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; successivamente, Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5553; Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2088).
Una siffatta conclusione si impone perché non si rinvengono tutti gli indici rivelatori di tale peculiare categoria di norme, elaborati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, europea ed amministrativa (cfr., da ultimo e fra le tante, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 7 giugno 2011, Agrati; Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209; 6 dicembre 2004, n. 376; Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; 24 maggio 2011, n. 9).
In particolare, pur verificatosi il presupposto dell’incertezza applicativa della norma antecedente quella asseritamente di interpretazione autentica - ancorché si registri la presenza di un indirizzo largamente maggioritario in favore della tesi sostenuta dagli odierni appellati - difetta non solo il (pur non vincolante per l’interprete) requisito formale dato dalla auto qualificazione della norma come di interpretazione autentica, ma soprattutto, non si riscontra l’effetto tipico insito in tutte le norme di interpretazione autentica, ovvero l’incidere su rapporti pendenti.
Sul punto è dirimente quanto stabilito dai commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data, in base ad un’esegesi improntata al principio generalissimo, codificato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui <<la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo>>; il ché significa, in applicazione del corollario applicativo tempus regit actum, che deve escludersi in radice ogni possibilità di applicazione della innovativa disposizione ai provvedimenti che (come quelli oggetto del presente giudizio) dispongono il trasferimento del militare con decorrenza antecedente all’entrata in vigore del più volte menzionato comma 1-bis.
Rafforza tale conclusione anche il dato sistematico enucleabile dal raffronto del comma 1-bis, con l’art. 3, co., 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo cui<<74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.>>- perché emerge con immediatezza che quando la legge ha voluto dettare una norma di interpretazione autentica, in materia di indennità di trasferimento con finalità di contenimento della spesa e risoluzione dei contrasti giurisprudenziali, ha utilizzato le consuete clausole normative tradizionalmente impiegate al perseguimento di tali obbiettivi.
Una volta assodata la portata non retroattiva della nuova disciplina, è consequenziale ritenere, analizzando in chiave storica l’evoluzione della legge sul punto controverso, che assume rilievo il criterio esegetico fondato sul c.d. argumentum a contrario: la nuova norma presuppone logicamente che la pregressa disciplina abbia attribuito, in caso di soppressione del reparto di appartenenza e nel concorso di tutti gli altri presupposti di legge, l’indennità di trasferimento anche al militare che avesse espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio in quanto privo di alternativa alla movimentazione (non esistendo più la pregressa sede di servizio) ed astretto al dovere di obbedienza.
6. LA FORMULAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E LA DECISIONE DELLA CAUSA.
6.1. Alla stregua delle su esposte argomentazioni, l’Adunanza plenaria formula il seguente principio di diritto: <<Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti>>.
6.2. Ai sensi dell’art. 99, co. 1. e 4, c.p.a., l’Adunanza plenaria decide l’intera controversia alla stregua del principio di diritto formulato e, conseguentemente, respinge l’appello proposto dall’Amministrazione non essendo stata contestata (e non essendo contestabile sulla scorta della documentazione versata in atti), nel particolare caso di specie, la sussistenza degli altri presupposti individuati dall’art. 1, l. n. 86 del 2001 per il sorgere del diritto di credito all’indennità ivi prevista.
6.3. Nei mutamenti e contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione sottoposta all’Adunanza plenaria, il Collegio ravvisa le eccezionali ragioni che, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., consentono di compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Alessandro Pajno, Presidente
Paolo Numerico, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere


IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2016
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione


sabato 18 gennaio 2014

MILITARI: l’obbligo al rilascio dell’alloggio militare sussiste indipendentemente dalla presenza di un eventuale provvedimento formale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, sentenza 21.10.2013 n. 9032).


MILITARI
l’obbligo al rilascio dell’alloggio militare 
sussiste indipendentemente
 dalla presenza di un eventuale provvedimento formale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis
sentenza 21.10.2013 n. 9032).


T.A.R. e Consiglio di Stato sono decisamente molto duri ormai sugli alloggi dati ai militari non più in servizio in concessione "reiterata" ed a canoni "calmierati".


Massima

1.  Gli alloggi di servizio del personale militare sono beni patrimoniali indisponibili e, per loro natura, possono formare oggetto di concessioni di diritto pubblico, e non di negozi di diritto privato; pertanto, legittimamente l'Amministrazione emana ordini di rilascio in via di autotutela, a nulla rilevando la presenza di una prestazione patrimoniale a carico dell'utente, quali che siano la misura e le modalità di accertamento e di pagamento della medesima ed ancorché tale pagamento continui pur dopo la perdita del titolo ad occupare l'alloggio.
2.  Del problema dei canoni concessori si è occupato in particolare il legislatore sin dal 1995.
Infatti, con l’art. 43 della legge finanziaria del medesimo anno sono state dettate due norme che, pur concernendo entrambe i canoni concessori degli alloggi di servizio delle FF.AA., si riferivano, la prima agli alloggi occupati da militari con titolo in corso di validità e la seconda agli alloggi occupati sine titulo ovvero in regime di proroga della concessione.
3.  In relazione al discorso generale sul regime concessorio dei beni appartenenti al patrimonio alloggiativo del Ministero della Difesa appare evidente che, in caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di servizio tra il militare e l’amministrazione di appartenenza, venga meno di per sé la condizione indispensabile di efficacia del provvedimento concessorio originario.
Pertanto, l’obbligo al rilascio dell’alloggio sussiste indipendentemente dalla presenza di un eventuale provvedimento formale.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5147 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giacomo Capizzi, Angelo Scotti, Gianfranco Rossi, Pasquale Saltarelli, Ferruccio Signoretti, Ermanno Ficorilli, Luigi Scavo, Luciano Simoni, Lucio Cipriano, Flavio Doria, Aldo Rampelli, Galeazzo Germani, Antonio Alemanni, Claudio Coltelli, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Murano, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via A. Brofferio N. 7; 
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Pier Paolo Pellone, Amedeo Maci, Armando Cavotta, Filippo Bonsignore, Gaetano Casale, Bruno D'Ettorre, Roberto Sacchetti, Giuliano Fontana, Ferdinando Zito, Ferrara Anacleto, Maria Morana, Gaetano Ambrosino, Claudio Castellari, Angelo Perna, Giuseppina D'Addone, Antonio Lamusta, Massimo Di Mauro e Serenella Paone, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Murano, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via A. Brofferio N. 7;
per l'annullamento
con il ricorso principale,
- del Decreto Direttoriale della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 con cui si dispone il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare ai sensi dell'art. 2 co. 628 della L. n. 244/07;
con separati atti contenenti motivi aggiunti,
- del Decreto del Ministero della Difesa del 16 marzo 2011 di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011;
- degli atti, emanati a seguito del procedimento ex L. n. 241 del 1990 e ricevuti dagli attuali istanti nel mese di ottobre 2011 con i quali è stato comunicato che si è provveduto ad adeguare al prezzo di mercato il canone di occupazione relativo all’alloggio utilizzato senza titolo ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, già impugnato con il precedente atto contenente motivi aggiunti;
ed in relazione alla domanda di impugnazione in tema di accesso in pendenza di ricorso,
del silenzio rigetto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e dello Stato Maggiore dell’Esercito maturato sulla richiesta ostensiva degli atti di propria competenza descritti alle lettere sub a), b), c), d), e), f) e g) della predetta istanza inoltrata il 23 gennaio 2013, nonché in via subordinata del provvedimento di diniego dello Stato Maggiore dell’Aeronautica emesso in data 1 marzo 2013 nonostante la previsione contraria del comma 4 dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale indicato in epigrafe, notificato il 25 maggio 2011 e depositato il successivo 15 giugno, le parti istanti, quali occupanti sine titulo di alloggi di servizio dell’Amministrazione militare ed interessati ad una procedura di alienazione degli immobili inseriti nel patrimonio disponibile del Ministero della Difesa, hanno impugnato il Decreto Direttoriale della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 con cui si dispone il predetto trasferimento degli alloggi da alienare ai sensi dell'art. 2, comma 628, della L. n. 244/07.
Al riguardo i ricorrenti prospettano i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell’art. 2, comma 628 lett. b), della legge 24.12.2007 n. 244. Violazione specifica dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990: principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa;
2) Violazione del medesimo art. 2. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, nonché omessa attuazione di norme di legge. Illogicità e contraddittorietà;
3) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell’art. 306, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 403, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento;
4) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione riguardante il comma 631 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa la quale si richiama ad ogni buon fine alle relazioni predisposte dai competenti uffici e debitamente depositate in giudizio.
In particolare, nella relazione depositata il 12 novembre 2012, si eccepisce l’inammissibilità degli interventi ad adiuvandum dei soggetti indicati in epigrafe atteso che la loro posizione legittimante consentirebbe soltanto la proposizione di autonomi giudizi impugnatori.
Si sono costituiti in giudizio vari soggetti, anche essi occupanti sine titulo di alloggi di servizio del Ministero della Difesa, prospettando come doglianze gli stessi argomenti dedotti dai ricorrenti principali.
A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero della difesa del 16 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011), con cui sono stati fissati i criteri di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari, le parti istanti hanno proposto con atto, notificato il 30 giugno 2011 e depositato il successivo 15 luglio, ulteriori motivi di doglianza diretti a contestare l’atto regolamentare sopra descritto, in particolare sono stati prospettati i seguenti motivi di censura:
1) Violazione dell’art. 6, comma 21-quater, della legge 30 luglio 2010 n. 122. Travisamento dei fatti ed omessa attuazione di norme di legge. Illogicità e contraddittorietà;
2) Eccesso di potere per sviamento.
Rispetto alle censure prospettate con il descritto atto contenente motivi aggiunti, l’Amministrazione resistente ha eccepito, in rito, l’inammissibilità dell’azione proposta per mancanza di un collegamento funzionale con il provvedimento impugnato con il ricorso principale e per assenza di un pregiudizio concreto subito dai ricorrenti per effetto della semplice emanazione del citato D.M. del 16 marzo 2011.
In esecuzione ed in applicazione del richiamato e gravato atto regolamentare, i competenti Comandi Militari territoriali, nel corso del mese di ottobre 2011, hanno comunicato alle parti istanti il nuovo e diverso canone di occupazione relativo all’alloggio utilizzato senza titolo.
Per l’annullamento di tali singole e separate determinazioni, le parti hanno inoltrato un secondo atto contenente motivi aggiunti, notificato il 16 novembre 2011 e depositato il successivo 30 novembre, prospettando al riguardo i seguenti ulteriori motivi di impugnazione:
1) Violazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. 16 marzo 2011. Falsa applicazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
2) Violazione eventuale dell’art. 6, comma 21-quater, della legge 30 luglio 2010 n. 122. Falsa applicazione. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Riguardo alle censure contenute negli atti contenenti i motivi aggiunti sopra indicati, l’Amministrazione ha eccepito la relativa infondatezza nel merito.
Con apposita istanza indirizzata al Presidente della Sez. I/bis, notificata all’Amministrazione resistente in data 22 marzo 2013 e depositata il successivo 27 marzo, i ricorrenti hanno proposto una domanda giudiziale per far valere il proprio diritto di accesso agli atti amministrativi indicati in una specifica richiesta ostensiva del 23 gennaio 2013 diretta allo Stato Maggiore dell’Aereonautica ed allo Stato Maggiore dell’Esercito, nonché per chiedere l’annullamento del provvedimento di diniego espresso dallo Stato Maggiore dell’Esercito e del silenzio rigetto adottato dallo Stato Maggiore dell’Aereonautica.
Rispetto a tale ultima domanda giudiziale, il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza di accesso poiché la stessa - in contrasto con il disposto dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 – sarebbe finalizzata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.
Con ordinanza collegiale n. 5853/2013 dell’11 giugno 2013, questa Sezione in relazione alla domanda proposta ai sensi dell’art. 116, commi 1 e 2, del c.p.a. ha ritenuto che la stessa non possa essere risolta disgiuntamente da un approfondito esame dei motivi di doglianza, trattandosi di una istanza di accesso che si innesta in seno ad un processo già pendente e finalizzata alla definizione del contenzioso già in atto.
All’udienza del 16 luglio 2013 la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente ed in aderenza all’eccezione in rito - sollevata dalla difesa erariale - di inammissibilità degli interventi ad adiuvandum formalizzati dai soggetti indicati in epigrafe, il Collegio condivide le argomentazioni dedotte nelle apposite memorie di parte avversa.
Infatti, in relazione all’azione principale rivolta all’annullamento di una serie complessa di atti preordinati da un lato alla possibile vendita di beni immobili appartenenti al patrimonio (disponibile o indisponibile del Ministero della Difesa) e dall’altro al recupero delle utilità economiche connesse all’occupazione sine titulo degli alloggi del citato Ministero, si sono inseriti altri soggetti, quali parti interventori ad adiuvandum, che fanno valere per l’impugnazione dei medesimi atti delle posizioni giuridiche soggettive che andavano tutelate con appositi ricorsi da avviare nei termini di decadenza. Sotto tale aspetto queste posizioni processuali vanno escluse dal presente giudizio in applicazione di una pacifica e costante giurisprudenza.
Nel processo amministrativo, è inammissibile l'intervento ad adiuvandum da parte di chi sia legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, posto che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può essere introdotto solo mediante proposizione di ricorso principale nei termini decadenziali (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2011 n. 6777).
Al riguardo è opportuno precisare che gli interventi proposti, almeno per ciò che concerne l’azione di annullamento del decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 23.11.2010, risultano essere anche palesemente tardivi rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento citato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2011.
Come rilevato e comunicato alle parti presenti nel corso dell’odierna udienza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., la domanda di impugnazione del Decreto Direttoriale della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 - con cui si dispone il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare ai sensi dell'art. 2, comma 628, della L. n. 244/07 - è del tutto inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti.
L’atto in questione è stato adottato in applicazione dell’art. 306, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (nel teso in vigore dal 9 ottobre 2010 al 26 marzo 2012, cioè antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20) che ha sostanzialmente riprodotto la disposizione normativa contenuta nell’art. 2, comma 628 lett. b), della legge n. 244 del 2007.
La norma vigente al momento dell’adozione del decreto dirigenziale generale, impugnato con il ricorso principale, disponeva testualmente che:
“Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all’articolo 297, il Ministero della difesa provvede all’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d’intesa con l’Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell’eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.”.
Al fine di individuare una loro posizione giuridica differenziata, nonché legittimante l’impugnazione proposta, le parti istanti sostengono che la stessa possa trovare fondamento nella previsione del programma pluriennale del 1 dicembre 2008 e nei provvedimenti per la vendita manifestatisi nel D.M. 28 gennaio 2010 e nel D.M. 23 giugno 2010, concernenti il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa rispettivamente per il 2008 e per il 2009, adottati ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993.
A tal proposito si sostiene che le norme da ultimo richiamate abilitavano la predetta Amministrazione ad alienare gli alloggi militari non ubicati nelle infrastrutture militari o, se invece ubicati in tali infrastrutture non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto da un emanando decreto ministeriale.
In tale contesto, i ricorrenti ritengono che il decreto impugnato con il ricorso principale sia gravemente lesivo della loro legittima aspettativa di acquisto.
L’assunto posto a fondamento della posizione legittimante dei ricorrenti, oltre a basarsi su elementi alquanto incerti e presuntivi, non trova conforto nei precedenti decreti richiamati poiché gli stessi sono finalizzati a determinare strumenti di pianificazione risalenti al 1993.
Lo stesso art. 2, comma 631, della legge n. 244 del 2007 ha chiaramente stabilito che nessuna rilevanza giuridica dovesse accordarsi a qualsiasi procedura di alienazione che avesse, eventualmente e precedentemente, coinvolto gli immobili alloggiativi della Difesa.
Infatti la norma testualmente dispone che:
“L’articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione”
Giova, altresì, rilevare che la stessa disciplina normativa abrogata, nella sua articolazione, escludeva in radice la possibile acquisizione con diritto di prelazione a favore degli occupanti sine titulo degli alloggi di servizio.
Il comma 11-quater dell’art. 26 del D.L. n. 269/2003 stabiliva che: “Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari (139) o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al D.M. 16 gennaio 1997, n. 253 del Ministro della difesa;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.”.
Invece, con l’entrata in vigore dell’art. 306, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2010, si è data attuazione all’intento del legislatore di predisporre una pianificazione pluriennale prevista dall’art. 297 del medesimo decreto legislativo.
La pianificazione pluriennale è, secondo la lettera di quest’ultimo articolo, funzionale alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva. Per perseguire tale scopo il Ministero della Difesa ha il potere di predisporre, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all’ articolo 231, comma 4.
Il predetto programma pluriennale presuppone l’individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:
a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;
b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
c) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.
E’ vero che secondo l’art. 26, comma 11 quinquies, del citato D.L. n. 269 del 2003, il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spettava solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio, ma tale disposizione normativa ha trovato anche essa un’esplicita abrogazione per opera dell’art. 2268, comma 1, n. 1018), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010.
In un diverso assetto normativo si colloca, pertanto, l’adozione del decreto dirigenziale impugnato con il ricorso principale in esame.
Ne consegue che, dalla disamina delle norme applicate e dei provvedimenti adottati, non è possibile ricavare alcuna aspettativa giuridicamente tutelata di acquisto degli immobili occupati dai ricorrenti.
Nè la stessa poteva sorgere dai piani annuali di gestione del patrimonio abitativo che, essendo uno strumento di pianificazione, non potevano assurgere a provvedimento diretto a orientare ed a condizionare le possibili procedure di alienazione.
Infatti, a titolo esemplificativo, è sufficiente notare che l’art. 2 del richiamato D.M. del 28 gennaio 2010 dispone soltanto che “Gli utenti di alloggi AST non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi la somma di euro 40.167,54, incrementata di euro 1.259,59, per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale. Tali somme sono comprensive della variazione percentuale dell'indice ISTAT per l'anno 2009. L'utente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare ed altresì che lo stesso nucleo non è proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.”.
Né l’esame della vigente normativa di settore pone a favore degli occupanti sine titulo di alloggi di servizio del Ministero della Difesa una posizione giuridicamente qualificata che possa definirsi, in rapporto agli atti generali, ampiamente discrezionali, come interesse legittimo di natura pretensiva da farsi valere avanti i competenti organi della giustizia amministrativa.
Ciò induce a ritenere inammissibile il ricorso principale per difetto di una legittimazione ad agire, normativamente qualificata.
La predetta questione pregiudiziale pone il Collegio nella condizione di respingere il ricorso proposto per accertare il diritto all’accesso agli atti amministrativi posti a fondamento dell’adozione del più volte richiamato Decreto Direttoriale della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio di ordine processuale già enunciato da questa sezione nella ordinanza n. 5853/2013 dell’11 giugno 2013, dove con richiamo ad una conferente giurisprudenza (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002 n. 5450), la domanda giudiziale legata all’accesso è stata qualificata come attività giurisdizionale che si innesta in un processo già pendente e può essere risolta positivamente soltanto laddove l’acquisizione sia utile a dirimere la controversia già instaurata.
Prima di procedere all’esame dei motivi aggiunti riferiti all’impugnazione del Decreto del Ministero della Difesa del 16 marzo 2011 di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, il Collegio ritiene, stante l’infondatezza delle doglianze prospettate, di poter prescindere dall’esame delle pregiudiziali in rito sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
In ogni caso, è necessario premettere una sintetica analisi della situazione giuridica e di fatto dei singoli ricorrenti, in particolare in riferimento al rapporto che gli stessi hanno con l’immobile appartenete al patrimonio dell’Amministrazione della difesa, detenuto senza il rilascio di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la situazione di fatto che in alcuni casi si protrae da più di vent’anni con grave nocumento per l’organizzazione dell’Amministrazione tenuta a gestire il patrimonio alloggiativo e con una perdita notevole per le entrate dello Stato nella misura in cui gli immobili sono rimasti nella disponibilità dei soggetti, privi di titolo alla concessione in uso, a fronte di un canone che è risultato essere di gran lunga inferiore ai prezzi dettati dal mercato delle locazioni di immobili destinati ad uso abitativo
Come descritto chiaramente nella relazione del Comando Militare della Capitale – Ufficio Affari Generali, Sezione Alloggi – gli alloggi di servizio che sono investiti dalla presente controversia sono soggetti alla concessione in uso, ricevendo allo scopo un vincolo di destinazione finalizzato a consentire all’assegnatario, in quanto dipendente dell’Amministrazione della Difesa in servizio, la permanenza nella sede di lavoro per sé ed il proprio nucleo familiare. Da ciò discende che la causa tipica (o meglio l’interesse pubblico perseguito nei casi di specie) non è quella di soddisfare un’esigenza abitativa del singolo dipendente, bensì quella di assicurare la piena efficienza nella prestazione del pubblico servizio attraverso una idonea collocazione funzionale del militare concessionario.
Sul punto risulta rilevante e significativo un precedente di questa Sezione (decisione del 10 maggio 2006 n. 3432), secondo la quale gli alloggi di servizio del personale militare sono beni patrimoniali indisponibili e, per loro natura, possono formare oggetto di concessioni di diritto pubblico, e non di negozi di diritto privato; pertanto, legittimamente l'Amministrazione emana ordini di rilascio in via di autotutela, a nulla rilevando la presenza di una prestazione patrimoniale a carico dell'utente, quali che siano la misura e le modalità di accertamento e di pagamento della medesima ed ancorché tale pagamento continui pur dopo la perdita del titolo ad occupare l'alloggio.
Del problema dei canoni concessori si è occupato in particolare il legislatore sin dal 1995.
Infatti, con l’art. 43 della legge finanziaria del medesimo anno sono state dettate due norme che, pur concernendo entrambe i canoni concessori degli alloggi di servizio delle FF.AA., si riferivano, la prima agli alloggi occupati da militari con titolo in corso di validità e la seconda agli alloggi occupati sine titulo ovvero in regime di proroga della concessione.
Nei confronti della prima categoria di militari la norma disponeva che "Ai fini dell’adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1 dell’art. 6 della legge n. 497 del 1978 e l’esclusione di quelli di cui al n. 2 dello stesso articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell’articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (n.d.r: che demanda al Ministro della Difesa, di concerto con quello dei Lavori pubblici, di stabilire con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell’equo canone), ovvero, se più favorevole all’utente, un canone pari a quello derivante dall’applicazione della normativa vigente in materia di equo canone".
Nei confronti della seconda categoria di militari, invece, la norma dispone che: "Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell’alloggio, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L’Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa".
Due regolamentazioni dunque sensibilmente diverse (Cfr. sul punto TAR Lazio, Sez. I/bis, 5 luglio 2006 n. 5429).
In relazione al discorso generale sul regime concessorio dei beni appartenenti al patrimonio alloggiativo del Ministero della Difesa appare evidente che, in caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di servizio tra il militare e l’amministrazione di appartenenza, venga meno di per sé la condizione indispensabile di efficacia del provvedimento concessorio originario.
Pertanto, l’obbligo al rilascio dell’alloggio sussiste indipendentemente dalla presenza di un eventuale provvedimento formale.
Nella relazione dell’Amministrazione resistente sopra riportata si pone in evidenza una circostanza alquanto significativa: nonostante l’inoltro agli occupanti sine titulo di un formale “avviso di rilascio” - nel quale, in ottemperanza a quanto previsto dai vari regolamenti emanati nel corso degli anni (dal D.M. del 2 maggio 1980 sino al D.M. 23 gennaio 2004 n. 88), veniva indicato il motivo di estinzione del titolo concessorio, nonché l’esatta indicazione del giorno entro il quale l’alloggio doveva essere riconsegnato all’Amministrazione militare – la p.a. non ha poi intrapreso le attività di recupero forzoso dei suddetti alloggi a causa dei continui provvedimenti “sospensivi” che più delle volte hanno ricevuto una copertura legislativa, come da ultimo avvenuto con la legge 244 del 2007.
Fatta questa premessa di ordine storico sistematico, è chiaro dunque il quadro normativo e provvedimentale in cui va ad inserirsi l’adozione del contestato D.M. del 16 marzo 2011.
Tale decreto vede la luce in ragione della disposizione dell’art. 6, comma 21-quater, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 [comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1085-bis) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. p), n. 13) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20], il quale cosi dispone (va):
“Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa”
Anche la previsione normativa di riferimento, laddove espressamente collega l’occupazione sine titulo all’obbligo di rilascio dell’immobile, non manifesta alcun intento di sanatoria. Per cui rimane impregiudicato il potere dell’Amministrazione di procedere al recupero forzoso degli alloggi di servizio in questione.
Venendo al merito del primo atto contenete motivi aggiunti, con la prima doglianza le parti prospettano la violazione dell’art. 6, comma 21-quater, della legge 30 luglio 2010 n. 122, nella misura in cui il gravato D.M. del 2011 non rispetta la volontà del legislatore di sottoporre ad alienazione quei beni occupati senza titolo, ma persegue un mero intento di raggiungere un guadagno di tipo economico con contestuale conferma dell’obbligo al rilascio dell’immobile appartenente al patrimonio indisponibile e/o disponibile del Ministero della Difesa.
Sul punto si ribadisce che i ricorrenti hanno chiesto, con apposita diffida, di conoscere la destinazione di ogni singolo alloggio occupato sine titulo in quanto la corresponsione di un fitto di mercato pregiudicherebbe la legittima aspettativa a sanare la loro posizione attraverso una procedura di acquisto.
In disparte le questioni di inammissibilità della doglianza sopra descritta, in ragione degli argomenti sopra illustrati in merito all’inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire, la stessa è priva di fondamento poiché, come indicato nelle premesse generali di ordine sistematico, il D.M. costituisce la diretta esecuzione dell’art. 6, comma 21-quater D.L. 31 maggio 2010 n. 78, senza affatto stravolgere il sistema dettato dal legislatore.
In tale articolo, la posizione dei soggetti occupanti sine titulo gli alloggi delle Forze armate è correttamente qualificata e nessuna aspettativa di acquisto viene loro assegnata.
Con il secondo motivo aggiunto i ricorrenti prospettano un vizio di eccesso di potere sotto la forma dello sviamento, ritenendo che con l’adozione del D.M. del 16 marzo 2011 il Ministero della Difesa abbia in pratica perseguito un interesse pubblico diverso da quello previsto dalla legge, che è quello di ottenere, imponendo dei canoni di affitto non sostenibili dai ricorrenti, la disponibilità degli alloggi senza porre in essere le pertinenti azioni esecutive di rilascio e senza giungere alla determinazione degli immobili destinati all’alienazione a terzi.
In sostanza le parti istanti sostengono che la gestione degli alloggi di servizio, occupati da soggetti non aventi titolo, è finalizzata ad indurre gli stessi occupanti a rilasciare l’immobile rispetto al quale non vi è stata alcuna valutazione di utilità contraria alla loro vendita.
Anche tale censura è infondata poiché per ciò che riguarda l’interesse pubblico perseguito e le modalità ad esso connesse il gravato decreto è del tutto coerente con la norma di legge che lo prevede, la quale si preoccupa, invece, di provvedere sin dal 1 gennaio 2011 alla rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della Difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione.
Ciò implica che, a prescindere dal D.M. del 2011 e come ribadito dal legislatore, è immanente in capo ai ricorrenti l’obbligo del rilascio dell’alloggio di servizio.
Quindi nessuno sviamento di potere è in qualche modo ipotizzabile.
Con il secondo atto contenete motivi aggiunti si impugnano gli atti emanati a seguito del procedimento ex L. n. 241 del 1990 e ricevuti dagli attuali istanti nel mese di ottobre 2011, con i quali è stato comunicato che si è provveduto ad adeguare al prezzo di mercato il canone di occupazione relativo all’alloggio utilizzato senza titolo ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, già impugnato con il precedente atto contenente motivi aggiunti.
Trattandosi di rideterminazione definitiva del canone di occupazione per gli utenti degli alloggi dell’Aereonautica Militare, le parti si riportano ai motivi addotti con il primo atto contenente motivi aggiunti, i quali, per le argomentazioni illustrate in precedenza, sono del tutto infondati.
Limitatamente agli alloggi dell’Esercito, per i quali vi è stata da parte dell’Amministrazione soltanto un rideterminazione provvisoria dei canoni di occupazione, le parti deducono anche altri motivi di doglianza.
Con la prima ulteriore censura le parti contestano la violazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. del 16 marzo 2011, nonché dell’art. 6, 21-quater, della citata legge n. 122/2010.
Si tratterebbe di una rideterminazione sperequata atteso che il quantum del canone è stato calcolato al lordo di quattro coefficienti di abbattimento (determinazione della superficie convenzionale, età e stato di manutenzione, piano, posizione ed esposizione dell’immobile in questione).
Quanto alla provvisorietà, espressamente dichiarata dagli atti in argomento, si osserva che – come rilevato in ricorso - né nell’articolo 6, comma 21 quater, del decreto-legge n. 78/2010, né nel decreto ministeriale 16 marzo 2011 è dato di rinvenire la previsione di un canone provvisorio, in sostituzione di quello che risulta già - e pure provvisoriamente - corrisposto da buona parte degli occupanti senza titolo. Anzi, l’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2011 prevede espressamente che al termine della procedura di determinazione del canone i Comandi o gli organismi competenti emanino “i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone” e provvedano “alla notifica agli interessati, dalla quale decorre l'applicazione del nuovo canone”.
Né invero il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi consentirebbe l’adozione di un atto limitativo della sfera giuridica dei destinatari al di fuori di una previsione normativa primaria.
Da ciò deriva la fondatezza della doglianza, conformemente a quanto da ultimo stabilito da questa sezione (Cfr. decisione 7925/2012 del 20 settembre 2012).
Con l’ultima censura le parti istanti ritengono che la rideterminazione del canone di occupazione, nei casi di specie (ed in particolar modo per quei casi di calcolo definitivo), siano viziati per violazione del già citato art. 6, comma 21-quater, della legge n. 122/2010 e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nella parte in cui, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del D.M. del 2011, sia stato computato il periodo di occupazione senza titolo come indice della determinazione del reddito complessivo.
Tale criterio di ordine generale sarebbe contrastante con la mancata cessazione della sussistenza del diritto a detenere l’alloggio.
Secondo il comma 3 dell’art. 2 del D.M. del 16 marzo 2011, il «reddito di riferimento» di cui al comma 2 è:
a)……
b) aumentato per ogni mensilità intera di conduzione dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla conduzione dell'alloggio occupato sino alla data del 31 dicembre 2010, con le seguenti modalità:
1) euro 100 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 40.000 ed euro 55.000;
2) euro 150 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 55.001 ed euro 75.000;
3) euro 200 se il reddito di riferimento è compreso tra euro 75.001 ed euro 90.000;
4) euro 300 se il reddito di riferimento è superiore ad euro 90.001.
L’argomento è privo di qualsiasi rilevanza poiché la durata dell’occupazione sine titulo è posta dalla norma di legge di riferimento, laddove si dispone, come criterio generale da seguire in sede di regolamentazione specifica e di secondo grado, che il canone di occupazione è stabilito anche in base al reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione.
Nè, allo stesso modo, per tutte le argomentazioni sopra enunciate, è possibile ricavare una disposizione di legge che, nei casi all’esame, abbia previsto a favore degli occupanti un diritto a detenere gli alloggi.
Come chiarito in precedenza la disposizione dell’art. 26, comma 11-quater, della legge n. 326 del 2003 (rectius del D.L. 30 settembre 2003 n. 269), lungi dall’affermare o costituire un diritto alla detenzione degli immobili a favore degli occupanti senza titolo, risulta essere stata abrogata dal comma 631 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 con successiva conferma da parte dell'art. 2268, comma 1, n. 1018), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Per tutte le argomentazioni sopra si dovrà estromettere dal giudizio tutti i soggetti interventori ad adiuvandum, dichiarare inammissibile il ricorso principale per difetto di legittimazione ad agire - respingendo nel contempo la connessa azione per far valere il diritto di accesso agli atti, respingere il primo atto contenente motivi aggiunti perché infondato ed accogliere, in parte, il secondo atto di motivi aggiunti, limitatamente alla prima doglianza, per violazione dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2011 e, conseguentemente, annullare i provvedimenti di rideterminazione provvisoria del canone di occupazione degli alloggi dell’Esercito, facendo comunque salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.
La complessità delle questioni affrontate induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette dal giudizio gli interventori, dichiara inammissibile il ricorso principale, respinge il ricorso per l’accesso agli atti, respinge, in parte, i motivi aggiunti ed accoglie la prima censura contenuta nel secondo atto di motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con tale ultimo atto impugnati nei sensi e nei modi di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)