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martedì 12 gennaio 2016

IMMIGRAZIONE & PROCESSO: sulla rilevanza del comportamento delle parti ai fini del decidere (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sentenza 7 gennaio 2016, n. 154).


IMMIGRAZIONE & PROCESSO: 
sulla rilevanza del comportamento delle parti 
ai fini del decidere 
(T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 
sentenza 7 gennaio 2016, n. 154)



Semplicemente una bella pagina di processo amministrativo.
Garbata, logica ed efficace, giusta.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2011, proposto da: Ata Ul Mohsin Malik, rappresentato e difeso dagli avv.ti Micaela Grandi e Renato Caruso, con domicilio eletto presso Renato Caruso in Roma, Via C. Colombo, 436; 
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato; 
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa, incluse le Ordinanze istruttorie n.8205/2014 del 25.7.2014, n.12184/2014 del 03.12.2014, n.9976/2015 del 21.7.2015;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO
I)- Espone in fatto il cittadino extracomunitario ricorrente che l’istanza, da esso prodotta ai sensi dell’art. 9 c.1 lett. f), della legge n.91 del 1992 per conseguire la cittadinanza italiana, è stata respinta traendone argomento dall’emersione istruttoria di elementi attinenti la sicurezza della Repubblica tali da non renderne opportuna la concessione.
Detta reiezione è stata gravata, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, deducendo che la struttura del provvedimento impugnato fa leva esclusivamente sull’affermazione che dall'attività informativa esperita sono emersi elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza italiana; sicchè difetta la sua componente motivazionale non risultando capace l’opposto diniego di individuare e comprendere quali siano i concreti addebiti ostativi che si pongono in contrasto con le condizioni di incensuratezza, persistente e continuativa permanenza nel territorio italiano dal 1996, svolgimento di attività lavorativa e mantenimento del nucleo familiare composto da coniuge e quattro figli, due dei quali nati in Italia; il tutto con accessiva censura di inadeguata istruttoria, essendosi appunto omessa ogni considerazione sull'ormai radicato inserimento nella società italiana in seno alla quale il ricorrente vive con la propria famiglia, svolge - come anzidetto - regolare attività lavorativa, frequenta abitualmente persone italiane ed è incensurato.
L’intimata Amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha depositato nota contro deduttiva ivi sostenendo l’infondatezza delle doglianze prospettate nel gravame avversario.
Sussistendo in diritto la manifesta ed evidente opportunità di acquisire la documentazione istruttoria sulla cui base è stato adottato l’avversato provvedimento, la Sezione si è conseguentemente regolata in sintonia con una prassi processuale radicata da decenni proprio con riguardo ai provvedimenti che collegano il diniego della naturalizzazione a motivi di sicurezza della Repubblica. A tal riguardo, difatti, la giurisprudenza del G.a. ha costantemente affermato che il relativo obbligo di motivazione si conforma alla natura del provvedimento e non si può configurare nella materia de qua nei termini di cui all’art.3 L. n.241 del 1990 non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le risultanze dell'istruttoria; ulteriormente precisando che non può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa dell'interessato, in quanto l'esercizio dei diritti di difesa e garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. Stato III Sez., n. 6161 del 17.12.2014; Sez. VI 2/3/09 n. 1173; 4/12/09 n. 7637). Si è quindi adottata una prima Ordinanza istruttoria volta all’acquisizione della citata documentazione “con le cautele ritenute necessarie dalla stessa amministrazione procedente in ragione della natura riservata, vale a dire tutti gli stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence, ovvero con la produzione di una relazione o rapporto sintetico che riassuma gli elementi rilevanti dell’istruttoria senza rivelare le fonti informative”.
Tale decisione, notificata tardivamente alla p.a., è stata reiterata con successiva Ordinanza n. n.12184/2014 del 03.12.2014 cui il Ministero dell’Interno ha replicato con nota del 23.2.2015 comunicando di non potere adempiere a tale incombente istruttorio, in quanto, “pur avendo inoltrato formale richiesta di autorizzazione alla esibizione in giudizio degli elementi emersi da documentazione classificata posti a base del provvedimento impugnato, tali elementi sono stati ritenuti non ostensibili dall’organismo che li ha originati”.
Una tal replica, che ha segnato una radicale inversione di rotta rispetto all’atteggiamento collaborativo ordinariamente prestato dall’Amministrazione per tutti gli affari di analoga natura, ha indotto la Sezione a ritenere plausibile che fosse dovuta alla inusuale e straordinaria delicatezza dei dati in questione; e dunque ad una (pur ignota) circostanza specifica che imponeva di ricercare ogni cautela consentita dall’Ordinamento nell’assumere la decisione conclusiva del presente grado del giudizio al fine di non porre in pericolo la sicurezza nazionale, tenuto conto dei valori espressi dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, e valutata la serietà delle deduzioni dell’Amministrazione sulle esigenze della sicurezza nazionale. Si è dunque ritenuto di poter prescrivere le modalità ostensive praticate dal massimo G.A. (cfr. Cons. St., n. 1029/2011) in contenzioso significativamente assimilabile a quello oggetto del corrente scrutinio; e così con l’ultima delle Ordinanze istruttorie menzionate in epigrafe si è, testualmente, disposto “che l’Amministrazione trasmetta copia dei medesimi atti in busta sigillata, e con tutte le ulteriori cautele che riterrà opportune, se del caso con la indicazione degli omissis delle parti degli atti non strettamente rilevanti e anche con riferimento alle fonti di informazione, ovvero trasmetterà una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti; che a seguito della acquisizione della relativa documentazione da parte del Segretario della Sezione, in ogni caso, il relativo esame potrà aver luogo esclusivamente da parte del Collegio designato per la definizione del giudizio, che con la collaborazione del medesimo Segretario - anche in data anteriore o successiva a quella dell’udienza - potrà aprire la busta sigillata e, di conseguenza, riporre i sigilli. Che subito dopo tali operazioni, e anche nelle more della pubblicazione della sentenza definitiva, il Segretario della Sezione concorderà con i responsabili dell’Amministrazione appellante la più celere restituzione del plico sigillato”.
Le aspettative della Sezione - che pur riteneva giustificabile dall’eccezionalità del caso la produzione di una Relazione (non riassuntiva degli elementi rilevanti dell’istruttoria svolta in sede amministrativa, ma) quantomeno esplicativa delle “specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti”- sono state disattese avendo la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero partecipato, con nota datata 18.11.2015, che l’Organismo che ha acquisito gli elementi informativi attinenti la sicurezza della Repubblica si è ancora una volta opposto al loro deposito in giudizio per, allo stato non più comprensibili, “esigenze di riservatezza connesse col patrimonio informativo dell’Organismo stesso”.
Orbene, l’atteggiamento di chiusura di detto Organismo:
- urta con la giurisprudenza, ripetesi pacifica, omogenea e radicata, del Consiglio di Stato secondo la quale in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero. In sostanza, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., ex plurimis, III, n.130/2015 del 20.1.2015);
- cozza con le risultanze di un articolato parere reso dalla I sezione del medesimo Consesso, nell’adunanza 16 aprile 2014, n. Affare 01835/2013, che proprio su richiesta del Ministero dell’Interno ha chiarito che, sulla base dell’interpretazione sia letterale, sia costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge date dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 42 della legge n. 124 del 2007, si può ragionevolmente affermare che l’Amministrazione, ferma restando l’autonomia decisionale correlata all’esercizio della potestà discrezionale, non può negare in via assoluta l’ostensione della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all’ordine del Giudice di rendere disponibile tale documentazione, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo;
- è controproducente in quanto l’accoglimento del gravame - [che costituisce in tale evenienza una soluzione processualmente obbligata alla luce di un assunto (l’emersione istruttoria di elementi attinenti la sicurezza della Repubblica tali da non renderne opportuna la concessione) rivelatosi, di fatto, privo del minimo supporto e, dunque, apodittico] - e l’effetto conformativo dallo stesso rinveniente, non consentono all’amministrazione (che rimane tenuta a definire l’istanza del ricorrente vittorioso e dunque a rinnovare il potere già esercitato) di denegare la concessione invocata sulla base di un iter motivazionale che il Giudice ha reputato illegittimo cassando l’atto che dallo stesso iter traeva sostegno e supporto. Altrimenti detto, se l’obiettivo avuto di mira dall’Organismo era quello di precludere la naturalizzazione italiana dello straniero, il contegno serbato si rivela ben più funzionale al conseguimento del risultato opposto;
- contrasta, a ben vedere, anche con l’art. 113 della Costituzione. E difatti se fosse consentito all’amministrazione addebitare a taluno una data condotta (pur contrastante con i valori repubblicani) senza poi fornirne, in sede processuale, indizio alcuno a sostegno della stessa, ci si troverebbe di fronte ad un atto, sostanzialmente, inoppugnabile (o, il che è lo stesso, nei cui confronti sarebbe inutile gravarsi); e tanto con chiara violazione della norma costituzionale sopra richiamata e con la giurisprudenza del Giudice delle Leggi che da tempo ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio” (così, Corte costituzionale n. 18/1982), ulteriormente escludendo che vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi possano condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul punto centrale della controversia e, quindi, compromettere la possibilità per le parti di far valere i propri diritti dinnanzi all’Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall’ordinamento giuridico (Corte cost. n. 70/1961).
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa; e ciò per la ragione che le stesse dovrebbero gravare - non sulla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero che si è resa portavoce di quanto sopra, ma - sull’Organismo sopra citato (e, in ultimo, sul dirigente che tale condotta ha avallato), che però non è parte in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie, per le ragioni rassegnate in parte motiva, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


venerdì 25 settembre 2015

PROVVEDIMENTO & ORDINE PUBBLICO: l'informativa prefettizia e la scelta del sindacato "forte" (e garantista) del TAR capitolino (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I "ter", sentenza 23 settembre 2015, n. 11366).


PROVVEDIMENTO & 
ORDINE PUBBLICO:
 l'informativa prefettizia 
e la scelta del sindacato "forte" (e garantista) 
del TAR capitolino
 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I "ter",
 sentenza 23 settembre 2015, n. 11366)



Massima

1.  Secondo un primo orientamento obbediente ad una più stringente esigenza di tutela della p.a. e di tutta la società civile da ogni - anche solo potenziale - forma di infiltrazione mafiosa, ma sicuramente meno garantista per il soggetto che viene colpito dall’interdittiva antimafia, si sostiene che, proprio perché questa presenta finalità di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatici ed è sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità, rivelate appunto da fatti sintomatici o indiziari, considerati in un quadro indiziario complessivo (cfr.: Cons. Stato - sez. III , 18.4.2011, n. 2342; sez. VI, 17.7.2006, n. 4574).
1.1 In altre parole, il provvedimento interdittivo antimafia può essere sorretto da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata.
1.2 L’interdittiva antimafia è così vista come funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare contratti con la P.A..
1.3 Secondo detto orientamento, stante l’ampia discrezionalità riservata all’Autorità prefettizia, il sindacato sull’attività svolta da questa e sul provvedimento interdittivo adottato in esito alla stessa resta necessariamente circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 22.6. 2007, n. 3470; T.a.r. Campania - Napoli - sez. I 10.2.2010, n. 873).
2.  La seconda e più recente tesi, al contrario, punta l’accento sulla circostanza che la valutazione discrezionale, per non sconfinare in mero arbitrio, “può dirsi ragionevole e attendibile se sorretta da una pluralità di indizi seri, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l’esperienza comune assumono un significato univoco” (cfr.: C.G.A. 10.7.2014, n. 397; Cons. Stato - sez. III 26.9.2014, n. 4852).
2.1  Gli indizi dai quali viene desunto il predetto rischio devono essere accertati in esito ad una coerente e compiuta istruttoria (Cons. Stato sez. III 25.11.2014, n. 5836).
2.2  L’informativa interdittiva deve essere assistita da congrua motivazione, che dia contezza di tale adeguata istruttoria - da svolgersi con l’ampiezza di poteri ma anche con i limiti suindicati -, tesa ad accertare e verificare gli elementi indizianti fondanti la sua emissione.
2.3  In questi casi il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.
Secondo tale orientamento più recente, che cerca maggiormente di contemperare le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico e di trasparenza nell’aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici con i valori, pure costituzionalmente tutelati, della libertà di iniziativa economia e del diritto al lavoro, riferiti al soggetto destinatario della misura interdittiva antimafia, gli elementi assunti dal relativo provvedimento come base per giustificare la sua adozione, da parte dell’Autorità prefettizia competente, devono presentare i caratteri dell’obiettiva congruità e della concretezza.
2.4 Deve aggiungersi che la misura interdittiva deve fondarsi su elementi attuali e pertinenti, dai quali sia ragionevolmente desumibile un tentativo di ingerenza nella compagine sociale; in altre parole, essa non può fare riferimento a fatti remoti, privi di attualità.




Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15749 del 2014, proposto da:
Soc -OMISSIS- S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Domenico Greco, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; 
contro
U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Autorità Nazionale Anticorruzione Anac, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
dell’informativa antimafia prot. 271716/14 del 21.11.2014 emessa dalla Prefettura della Provincia di Roma;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e correlato, ancorchè non conosciuto ivi comprese le relazioni e le istruttorie che hanno costituito la base e le motivazioni dell’informativa antimafia
nonché per l’annullamento del diniego parziale di accesso
frapposto all’odierna ricorrente dalla Prefettura di Roma, con nota prot. n. 274591/Area I Bis O.S.P. del 25 novembre 2014, con contestuale istanza ex art. 116 c.p.a. perché venga ordinata all’Amministrazione la produzione in giudizio di tutti gli atti del procedimento che hanno costituito il presupposto per l’adozione dell’informativa interdittiva antimafia del 21 novembre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma e di Autorità Nazionale Anticorruzione Anac;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Premette la società ricorrente di svolgere attività di vigilanza armata essendo titolare di regolare licenza di polizia.
In data 16 ottobre 2014 la Prefettura di Roma ha emesso l’interdittiva antimafia nei confronti della società -OMISSIS-.
In data 20 ottobre 2014, la società -OMISSIS- ha conferito il ramo di azienda composto dalla strutture organizzate per lo svolgimento dell’attività di vigilanza armata/piantonamento e di portierato all’odierna ricorrente, come da verbale di assemblea della -OMISSIS- del 20 ottobre 2014, al fine di tutelare i livelli occupazionali; in data 27 novembre 2014 il ramo di azienda è stato ritrasferito alla -OMISSIS-.
La Prefettura di Roma ha adottato in data 21 novembre 2014 l’informativa antimafia interdittiva anche nei confronti della società ricorrente (alla quale ha fatto seguito la sospensione della licenza di Polizia) ritenendo detta operazione come diretta ad eludere l’interdittiva antimafia, sicchè il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’informativa “madre” emessa nei confronti della società -OMISSIS-.
Avverso detto provvedimento la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
__1. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 11 e 134 del TULPS. Violazione e falsa applicazione degli artt. 257 e ss. (ed in particolare dell’art. 257 quater) del Regolamento per l’esecuzione del TULPS. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/11 con particolare – ma non esclusivo riferimento – agli artt. 84, 91 94 e 95. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014 conv. in L. 11/2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, erroneità e difetto di dei presupposti, sviamento e manifesta ingiustizia.
L’informativa impugnata si fonderebbe esclusivamente su quella precedente emessa nei confronti della società -OMISSIS- in quanto secondo la Prefettura il tentativo di infiltrazione mafiosa sarebbe stato “travasato” da quella società a questa: contesta la ricorrente detto assunto e rileva che il 27 novembre 2014 è stato ripristino lo status quo ante con il venir meno del presupposto posto a base del provvedimento.
Avverso l’informativa “madre” richiama le censure già svolte nei precedenti ricorsi proposti dalla società -OMISSIS-, sottolineando che tutto l’impianto accusatorio si fonderebbe sulla persona di -OMISSIS-, considerato amministratore di fatto della società.
Deduce poi che l’interdittiva antimafia sarebbe stata adottata in difetto di presupposti.
__2. Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/14. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 6/9/11 n. 159, con particolare – ma non esclusivo - riferimento agli artt. 84, 91, 94 e 95. Violazione e falsa applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra l’ANAC e il Ministero dell’Interno. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli art. 17 e 18 CEDU (divieto dell’abuso del diritto). Eccesso di potere per difetto di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, erroneità e difetto dei presupposti, sviamento e manifesta ingiustizia.
L’informazione interdittiva antimafia sarebbe illegittima anche per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.
La menzionata disposizione normativa, al comma 10, dispone espressamente l’applicabilità di entrambe le misure di cui al comma 1, lettere a) e b) (rinnovazione degli organi sociali o straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice), e della misura di al comma 8 (sostegno e monitoraggio dell’impresa) nel caso in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare l’integrità dei bilanci pubblici.
Formula, infine, l’istanza ex art. 116 c.p.a. chiedendo al Tribunale di ordinare l’esibizione di tutti gli atti istruttori sui quali si fonda il provvedimento impugnato.
Chiede quindi l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Roma che s’incentra, in particolar modo, sulla persona di -OMISSIS-, qualificato “Amministratore di fatto della predetta Società”.
1.1 – Preliminare, rispetto al vaglio dei fatti addebitati a quest’ultimo, ritenuti rilevanti ai fini dell’adozione della misura in parola, è l’accertamento in ordine all’inquadrabilità o meno del medesimo nella figura dell’Amministratore di fatto.
1.2 – Al riguardo, partendo dalla nozione di cui all’art. 2639 c.c., in via generale deve affermarsi che Amministratore di fatto è chi, senza essere stato investito formalmente dei relativi poteri, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di Amministratore.
1.3 - Con specifico riguardo al Sig. -OMISSIS-, va precisato che la “-OMISSIS- S.r.l.” è partecipata dalla “-OMISSIS-” (e da altre cinque Società Cooperative: -OMISSIS-, tutte controllate da -OMISSIS-, dalla moglie -OMISSIS- e da -OMISSIS-), nell’ambito della quale -OMISSIS- ha rivestito la carica di dirigente dal 2011 fino alle sue dimissioni, successive all’adozione dell’interdittiva antimafia avvenute il 24.10.2015.
Si legge poi nel provvedimento interdittivo che lo stesso nel periodo ricompreso fra il 2008 e il 2011 ha rivestito la carica di dirigente anche presso l’-OMISSIS- “-OMISSIS-”, a sua volta partecipata dalle stesse società che figurano quale socie della -OMISSIS- S.r.l..
Nell’ambito della “-OMISSIS-.”, il -OMISSIS-, in affiancamento e su mandato diretto del Presidente, ha ricoperto l’incarico di Responsabile dello sviluppo, partecipazione, controllo e gestione, con la funzione di individuare e reperire tutte le occasioni di crescita e di rafforzamento del settore: si tratta di un incarico assoluto rilievo.
Inoltre in data 19.2.2014, a seguito di perquisizione locale e personale, sono emersi i seguenti elementi: in una tasca del giaccone indossato dal -OMISSIS- è stato rinvenuto un portachiavi in plastica recante la dicitura “PORTA INTERNA UFF.-OMISSIS-”. Le chiavi in questione, come dichiarato dallo stesso -OMISSIS-, permettevano l’accesso all’Ufficio di Presidenza dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-”, ove sono state rinvenute 3 confezioni contenenti biglietti da visita del “-OMISSIS-” a nome del Dott. -OMISSIS--PRESIDENTE”, estratto conto relativo alla Carta Oro American Express n. -OMISSIS- a nome di -OMISSIS-, lettera di ringraziamento a firma del Sig. -OMISSIS- della -OMISSIS-. indirizzata al Dr. -OMISSIS-, foglio dattiloscritto recante la dicitura “APPUNTO” per il Dott. -OMISSIS- - Situazione Curriculum inviati dal Sig. -OMISSIS-, informativa contrattuale relativa alla carta debito “Next Card”, intestata a -OMISSIS- del Banco di Napoli, avente come riferimento la mail presidente@-OMISSIS-.com ed utenza mobile -OMISSIS-, memorandum “Recapiti-Disposizioni da Tavolo”, riportanti i recapiti telefonici interni e/o cellulari, le sigle radio del personale in sede, l’elenco dei permessi Z.T.L. e l’integrazione alle Disposizioni di Servizio.
Inoltre, in occasione di controlli amministrativi eseguiti presso la sede operativa della “-OMISSIS-” in data 15.5.2014, il personale ad essi deputato è stato accolto dal -OMISSIS-, il quale si è presentato come uno dei soci del gruppo “-OMISSIS-” ed ha poi ha descritto le peculiarità delle predette Società e delle altre Società del gruppo, in cui ha confermato di rivestire cariche.
Da tutti gli elementi sopra riportati si palesa la posizione senz’altro di spicco e, perciò, di potenziale condizionamento della gestione, con incisione sulle scelte fondamentali, rivestita dal Sig. -OMISSIS- all’interno delle Società facenti capo al -OMISSIS-, di cui la Società ricorrente è parte, al pari di quanto è in grado di fare un Amministratore.
2 - Si tratta ora di verificare se, avuto riguardo, in particolare, ai fatti addebitati al -OMISSIS-, unitamente agli altri riportati, ricorrano o meno i presupposti per procedere all’emanazione della misura dell’interdittiva antimafia, se, in altre parole, lo stesso possa o meno ritenersi vicino agli ambienti della criminalità organizzata.
2.1 - In proposito, secondo un orientamento obbediente ad una più stringente esigenza di tutela della Pubblica Amministrazione e di tutta la Società civile da ogni - anche solo potenziale - forma di infiltrazione mafiosa, ma sicuramente meno garantista per il soggetto che viene colpito dall’interdittiva antimafia, si sostiene che, proprio perché questa presenta finalità di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatici ed è sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità, rivelate appunto da fatti sintomatici o indiziari, considerati in un quadro indiziario complessivo (cfr.: Cons. Stato - sez. III , 18.4.2011, n. 2342; sez. VI, 17.7.2006, n. 4574).
In altre parole, il provvedimento interdittivo antimafia può essere sorretto da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata.
L’interdittiva antimafia è così vista come funzionale alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte delle imprese chiamate a stipulare contratti con la P.A..
Secondo detto orientamento, stante l’ampia discrezionalità riservata all’Autorità prefettizia, il sindacato sull’attività svolta da questa e sul provvedimento interdittivo adottato in esito alla stessa resta necessariamente circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 22.6. 2007, n. 3470; T.a.r. Campania - Napoli - sez. I 10.2.2010, n. 873).
2.2 - La più recente giurisprudenza punta l’accento sulla circostanza che la valutazione discrezionale, per non sconfinare in mero arbitrio, “può dirsi ragionevole e attendibile se sorretta da una pluralità di indizi seri, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l’esperienza comune assumono un significato univoco” (cfr.: C.G.A. 10.7.2014, n. 397; Cons. Stato - sez. III 26.9.2014, n. 4852).
Gli indizi dai quali viene desunto il predetto rischio devono essere accertati in esito ad una coerente e compiuta istruttoria (Cons. Stato sez. III 25.11.2014, n. 5836).
L’informativa interdittiva deve essere assistita da congrua motivazione, che dia contezza di tale adeguata istruttoria - da svolgersi con l’ampiezza di poteri ma anche con i limiti suindicati -, tesa ad accertare e verificare gli elementi indizianti fondanti la sua emissione.
In questi casi il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.
Secondo tale orientamento più recente, che cerca maggiormente di contemperare le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico e di trasparenza nell’aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici con i valori, pure costituzionalmente tutelati, della libertà di iniziativa economia e del diritto al lavoro, riferiti al soggetto destinatario della misura interdittiva antimafia, gli elementi assunti dal relativo provvedimento come base per giustificare la sua adozione, da parte dell’Autorità prefettizia competente, devono presentare i caratteri dell’obiettiva congruità e della concretezza.
Deve aggiungersi che la misura interdittiva deve fondarsi su elementi attuali e pertinenti, dai quali sia ragionevolmente desumibile un tentativo di ingerenza nella compagine sociale; in altre parole, essa non può fare riferimento a fatti remoti, privi di attualità.
2.3 – La sezione, prendendo atto di entrambi gli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, segue quello più garantista per il soggetto destinatario della misura interdittiva, in ultimo richiamato.
2.4 - Fatte queste dovute premesse di ordine generale, si precisa che l’esame condotto qui in concreto dal Collegio parte da un attento vaglio del contenuto del provvedimento interdittivo impugnato, alla luce della documentazione in atti e delle doglianze mosse dalla parte ricorrente nonché delle controdeduzioni fornite dall’Amministrazione.
La decisione viene assunta, all’esito di detto esame, tenendo conto naturalmente della natura e delle finalità dell’interdittiva antimafia, sopra illustrate, ma anche delle garanzie comunque offerte al soggetto colpito, in nome anche del buon andamento della Pubblica amministrazione.
3 - Come è stato già evidenziato in precedenza, l’informazione interdittiva antimafia s’incentra principalmente sulla persona di -OMISSIS-, qualificato “Amministratore di fatto” della Società ricorrente. Non è il caso di affrontare nuovamente tale profilo, del quale si è già discettato in precedenza, concludendosi in senso affermativo.
3.1 - Si tratta, tuttavia, di accertare se, con riferimento al Sig. -OMISSIS-, sia stata eseguita un’accurata istruttoria e se gli elementi dai quali il Prefetto ha desunto il suo collegamento con ambienti malavitosi ed il conseguente condizionamento della predetta Società da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso siano qualificati dai caratteri dell’obiettiva congruità e della concretezza, nonché dell’attualità.
4 - In proposito, partendo dal dato più vecchio riferito al Sig. -OMISSIS- riportato nel provvedimento interdittivo antimafia, risulta a suo carico una condanna del 20.3.1997, per estorsione tentata continuata.
In proposito va rilevato che la predetta sentenza, peraltro emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., concerne fatti reato consumati nel 1996, perciò molto datati, del tutto dissociati da qualunque riferimento alla criminalità organizzata.
5 - Il nodo centrale dei fatti addebitati a -OMISSIS-, posti in via principale a fondamento dell’informazione interdittiva antimafia, sono, tuttavia, quelli che emergono dalla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 8.11.2013 e depositata in Cancelleria il 23.12.2013.
5.1 - Si rende necessaria una puntualizzazione al riguardo.
Non vale certamente a rendere attuale il quadro indiziario a carico del Sig. -OMISSIS- la circostanza che la condanna sia stata irrogata a fine 2013, perciò poco tempo prima che fosse adottata la misura interdittiva antimafia.
Ciò che assume invece rilevanza è il periodo in cui sono stati consumati i fatti reato, oggetto di condanna o anche solo di esame e valutazione da parte del giudice penale.
5.2 - Come può evincersi dai capi di imputazione indicati nei decreti che hanno disposto il rinvio a giudizio, nonché dalla sentenza stessa, tali fatti sono inquadrati per lo più negli anni 2002 e 2003 ed in un caso (capo di imputazione n. 5 contenuto nel decreto che dispone il giudizio datato 19.10.2006) anche nell’anno 2001.
5.3 - È evidente che, indipendentemente da quanto possa emergere dalla predetta sentenza, gli indizi non potrebbero ex se soli sorreggere un’informazione interdittiva antimafia, in quanto sarebbero privi del necessario carattere dell’attualità. Infatti, anche ove fosse riscontrata una contiguità del Sig. -OMISSIS- con la famiglia -OMISSIS- per il periodo 2001-2003, essa, in assenza di ulteriori e successivi elementi connotati del requisito dell’attualità, non potrebbe determinare l’assunzione di una misura così penalizzante per il soggetto destinatario.
5.4 - Con detta sentenza il Sig. -OMISSIS- è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione e ad € 5.000,00 di multa, per il delitto di usura, non in concorso, mentre è stato assolto, “perché i fatti non sussistono”, dai reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (rispettivamente artt. 648 bis e 648 ter c.p.); è stato invece dichiarato estinto, per prescrizione, il reato di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies del d.l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992.
5.5 - In tale sentenza si è esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 - aver commesso i fatti avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso) ovvero al fine di agevolare tale tipo di associazione.
Il mancato riconoscimento di detta aggravante è derivata dalla circostanza che, con sentenza del Tribunale di Roma n. 17645/07 del 19.7.2007, confermata in appello con decisione del 28.5.2010, divenuta irrevocabile con la decisione della Corte di Cassazione del 23.2.2012, è stata esclusa, con riferimento alla famiglia -OMISSIS-, l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso, ravvisandosi unicamente, a carico dei suoi componenti imputati nel processo, il delitto di associazione a delinquere non qualificata di cui all’art. 416 c.p..
5.6 – Pur con le dovute precisazioni fatte finora, non possono escludersi, per il periodo preso in considerazione dalla sentenza penale dell’8.11.2013 in esame, rapporti del Sig. -OMISSIS- con la famiglia -OMISSIS-.
In particolare, il giudice penale, nell’esaminare i capi di accusa 4, 5 e 12 indicati nel citato decreto che dispone il giudizio datato 19.10.2006 (concernenti i reati di estorsione, di cui il -OMISSIS- non era accusato, nonché i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), ha ritenuto fondato l’assunto dell’accusa secondo cui il -OMISSIS- stesso, attraverso le Società di cui all’epoca era compartecipe – -OMISSIS- - “agisse come longa manus della famiglia -OMISSIS-”. In particolare si afferma che “dietro -OMISSIS- e il -OMISSIS- ci fosse appunto -OMISSIS-”.
L’istruttoria svolta accreditava quest’ultimo “come fiduciario del -OMISSIS-, testa di paglia privo di pregiudizi alla quale intestare i cespiti che altri avrebbero dovuto di fatto gestire”; tale ruolo si attagliava su quello di “soggetto interposto, sanzionabile ex art. 12 quinquies […], illecito questo da ritenersi ormai estinto per prescrizione”.
5.7 - Tuttavia, com’è stato già precedentemente rimarcato, si tratta di fatti accaduti negli anni 2001-2003 e conseguentemente, rispetto agli stessi, manca la connotazione dell’attualità, ritenuta imprescindibile dal Collegio, non rilevando in contrario la data, ben successiva, di adozione della sentenza che ha definito il relativo giudizio di primo grado, peraltro appellata.
5.8 - Assume importanza anche la circostanza che, all’epoca dei fatti contestati, il Sig. -OMISSIS- fosse del tutto estraneo alla Società ricorrente ed a tutto il Gruppo del quale essa fa parte.
Si è visto in precedenza che a quel tempo lo stesso era invece collegato alle Società -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-e, d’altra parte, la stessa Prefettura, per sostenere la sua inquadrabilità nella figura del c.d. “Amministratore di fatto”, fa riferimento agli incarichi ricoperti nelle Società del -OMISSIS- a partire solo dal 2008.
Né può attribuirsi rilevanza all’obiezione, mossa in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato, che in tale periodo la Società “-OMISSIS-” avesse diversa denominazione – -OMISSIS- – atteso che appunto, anche rispetto a quest’ultima, non si registrano legami di sorta da parte del Sig. -OMISSIS-.
Pertanto la famiglia -OMISSIS- non avrebbe a quel tempo potuto condizionare la gestione della Società, per il tramite di quest’ultimo.
6 - Occorre poi puntualizzare che le denunce richiamate nella nota della Guardia di Finanza – Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata prot. n. 0321550/14 del 22.7.2014, in atti, e, in particolare, quelle del 14.2.2005 e 23.3.2005, nonché la denuncia del 16.6.2006, rimarcate dalla difesa erariale, sono tutte confluite nei procedimenti penali nn. 55278/02 e 51650, definiti con la più volte richiamata sentenza del Tribunale di Roma dell’8.11.2013.
Perciò anch’esse fanno riferimento a fatti accaduti pur sempre nel lasso temporale 2001-2003.
7 – A sostenere la successiva recisione dei rapporti tra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- è il GIP presso il Tribunale di Roma nell’ordinanza del 9.11.2004, nella quale afferma che “dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate emerge con estrema chiarezza la precisa volontà del -OMISSIS- di interrompere qualsiasi contatto e cointeressenza con il nucleo dei -OMISSIS-, maturata dopo l’esecuzione delle misure cautelari a carico dei -OMISSIS- medesimi, tra l’aprile e il luglio 2003”.
In tale ordinanza si rileva ancora che i collegamenti con la famiglia -OMISSIS- e l’attività criminale “sono stati realizzati e si sono conclusi nel periodo di tempo ricompreso tra il 2001 e il settembre 2003”.
Ivi si afferma poi che “vi sono precisi e univoci elementi da cui si deve desumere la volontaria interruzione dei rapporti e contatti con la famiglia -OMISSIS- operata dal -OMISSIS-”.
È evidente che il GIP, sulla base degli elementi desunti da intercettazioni telefoniche, ha concluso nel senso di escludere che dopo il settembre 2003 – e naturalmente fino alla data di adozione dell’ordinanza de qua – vi fossero ancora rapporti tra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS-.
8 - Questi sono evidentemente i fatti presi in considerazione al fine di ritenere che il Sig. -OMISSIS- fosse ancora vicino alla famiglia -OMISSIS- e che quest’ultima - e in definitiva la criminalità organizzata - potesse esercitare un condizionamento sulla Società di cui lo stesso era Amministratore di fatto.
9 - L’avvocatura generale dello Stato ha depositato in giudizio una nota della Guardia di Finanza – G.I.C.O. - Gruppo Investigazione Criminalità organizzata prot. n. 0487975/14 dell’11.11.2014, evidentemente successiva all’emissione dell’interdittiva antimafia.
Essa reca delle vere e proprie “controdeduzioni” rispetto alla memoria resa dal difensore dell’odierna ricorrente, facendo, in particolare, riferimento ad una perquisizione personale effettuata nei confronti del -OMISSIS- nel mese di febbraio del 2014, seguita da quella presso l’ufficio di Presidenza dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-”, usato dal medesimo, nel quale sono stati rinvenuti un biglietto da visita di -OMISSIS- della “-OMISSIS-” - Orologi da mito, riportante a tergo l’appunto manoscritto “-OMISSIS-, ed 11 orologi di pregio dal rilevante valore economico, 5 dei quali confezionati in custodie riportanti il logo “-OMISSIS-” . Secondo le conclusioni del G.I.C.O., ciò evidenzierebbe il persistere di stretti legami fra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- e il contesto criminale in cui questa è stabilmente inserita.
9.1 - Al riguardo deve preliminarmente precisarsi che tale “elemento di novità” non risulta essere stato vagliato in sede di emissione dell’informazione interdittiva antimafia: non se ne fa cenno né all’interno del provvedimento né nel verbale del Gruppo Ispettivo antimafia relativo alla seduta del 3.10.2014, nella quale esso ha ritenuto sussistenti le situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.
La prima deduzione che consegue da ciò è che tale “fatto” attuale in realtà integra una motivazione postuma, come tale, inammissibile.
9.2 - Deve considerarsi in proposito che il provvedimento, anche quello recante la misura interdittiva antimafia, deve indicare un’adeguata motivazione, che dia contezza dell’istruttoria espletata a monte e dei presupposti posti a fondamento.
Qui gli elementi di cui si dà contezza nel provvedimento interdittivo antimafia e, perciò, costituenti il suo presupposto (ritenendo dagli stessi evincibile un collegamento di -OMISSIS- con la famiglia) risalgono al 2003, posto che i fatti ai quali si riferisce la sentenza del 2013 si collocano nel periodo 2001-2003 e che la citata ordinanza cautelare del 2004 ha escluso rapporti tra i due a partire dal settembre 2003.
9.3 - Volendo anche ritenere quale rilevante il rinvenimento del biglietto riportante a tergo due numeri telefonici accanto al nome di -OMISSIS-, va osservato che tale elemento non rappresenta, tuttavia, un indizio che da solo può univocamente condurre a sostenere che anche di recente il Sig. -OMISSIS- abbia continuato ad intrattenere rapporti, per giunta di cointeressenza, con la famiglia -OMISSIS-.
In altre parole il biglietto non conduce alla conclusione logica che il Sig. -OMISSIS- continua ad avere frequentazioni col Sig. -OMISSIS- e con tutta la sua famiglia e che il suo operato ne sia condizionato, tanto da condizionare, a sua volta, quello dell’-OMISSIS- de quo.
È verosimile che i due numeri telefonici siano serviti nel corso del processo penale riguardante entrambi (il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-), conclusosi solo tre mesi prima della perquisizione (ed anzi la sentenza è stata emessa due mesi prima)
9.4 - In ogni caso ciò che veramente rileva è che l’eventuale indizio che potrebbe ricavarsi dal dato riportato sul predetto biglietto non è suffragato da ulteriori elementi ben più attendibili in ordine alla sussistenza di tali rapporti, quali sono quelli desumibili da intercettazioni telefoniche e/o ambientali.
10 - In assenza di una pluralità di indizi seri, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che, secondo l’esperienza comune, assumono un significato univoco nel senso di ritenere ancora attualmente sussistenti rapporti tra il -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS-, l’interdittiva antimafia, risulta illegittima, per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.
11 - Né può ritenersi fondatamente che detto provvedimento interdittivo possa sorreggersi sulla denuncia nei confronti del Sig. -OMISSIS-, nella sua qualità di Amministratore di fatto, nonché del Sig. -OMISSIS-, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, per aver concorso nel reato di cui all’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000.
Si tratta del reato di omesso versamento dell’I.V.A., comunque regolarmente dichiarata, qui riferito ad alcune mensilità dell’anno 2012.
11.1 - È evidente che detta denuncia non afferisce ad alcuno dei reati dai quali possa in qualche modo desumersi la sussistenza di infiltrazioni mafiose, secondo quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011.
11.2 - Va solo precisato che, come la Società ricorrente ha evidenziato che il mancato versamento è dipeso unicamente da temporanea disponibilità di denaro per farvi fronte, essendo la stessa creditrice in misura rilevante nei confronti soprattutto di Amministrazioni pubbliche, oltre che di privati, per i servizi resi in loro favore.
12 - Infine il riferimento alla cessione di un ramo d’azienda, unitamente al personale dipendente afferente a tale ramo d’azienda, dall’-OMISSIS- “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-” rappresenta una normale cessione di ramo d’azienda, che ha come naturale effetto un decremento di personale nel primo ed un altrettanto aumento di personale nella seconda, e non si vede, perciò, quale attinenza esso possa avere con l’interdittiva antimafia, che deve basarsi su ben altri presupposti.
13 – Ne consegue l’illegittimità dell’informativa antimafia “madre” emessa nei confronti della società -OMISSIS-: detta informativa costituisce l’unico presupposto posto a base dell’informativa emessa nei confronti della società -OMISSIS- ricorrente.
Anche detto provvedimento deve essere conseguentemente annullato risultando affetto dai medesimi vizi.
14 – Deve essere invece dichiarata improcedibile l’istanza ex art. 116 c.p.a. sulla base della formale dichiarazione resa all’udienza pubblica dal difensore della società.
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi della parte ricorrente, nonché di tutte le persone indicate nella presente sentenza; manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)