giovedì 28 novembre 2013

TRIBUTARIO: le garanzie procedimentali previste dall'art. 12 della L. n. 212/00 e i limiti ai terzi (Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 18 ottobre 2013 n. 23690).


TRIBUTARIO:
 le garanzie procedimentali 
previste dall'art. 12 della L. n. 212/00 
e i limiti ai terzi 
(Cass. Civ., Sez. Trib., 
sentenza 18 ottobre 2013 n. 23690)


Massima

In tema di accertamento tributario, le garanzie procedimentali previste dall'art. 12 della L. n. 212/00, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali";
Va privilegiata pertanto un'interpretazione restrittiva, secondo la quale le predette guarentigie sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono anche al terzo, a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
EPIGRAFE
[...]
FATTO
1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte n. 17/32/10, depositata il 25 marzo 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di C.F., titolare della ditta individuale C.F.E. C.F. Elettrotecnica, avverso tre avvisi di accertamento, relativi ad Irpef, Irap ed Iva per gli esercizi 2000-02, per i quali egli aveva proposto tre distinti ricorsi, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il lasso di tempo intercorso tra la notifica del verbale di verifica della Guardia di finanza svolta nei confronti del consorzio Manital - Consorzio per i Servizi Integrati, di cui la ditta era consorziata, e l'emissione dell'avviso di accertamento, era stato inferiore a quello previsto, sicchè esso non poteva dispiegare alcun rilievo nei riguardi del contribuente inciso, anche perchè la decisione favorevole al consorzio stesso costituiva elemento determinante per i suoi assunti, che perciò rimanevano assorbiti.
C. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

DIRITTO
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che in realtà il termine, peraltro ordinatorio, non poteva essere invocato dall'appellato, posto che la verifica della polizia tributaria era stata svolta nei confronti di un soggetto terzo, e cioè il consorzio. Bastava soltanto che il relativo verbale fosse stato allegato ai diversi avvisi di accertamento emessi nei riguardi dell'odierno contribuente, come pure che eventualmente esso fosse stato riprodotto negli stessi atti impositivi, mentre precisamente esso appunto era stato integralmente allegato nella fattispecie in esame.
Il motivo è fondato. 
Le garanzie previste dalla L. n. 212/00 art. 12, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali", e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo, a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento, come nella specie.
Inoltre - "ad abundantiam" - appare comunque opportuno aggiungere che la notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212/00 art. 12 , non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda, considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, e restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa tanto in via amministrativa con il ricorso all'autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge, come nella specie [...].
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia vizio di omessa motivazione, giacchè il giudice di appello non enunciava adeguatamente il percorso argomentativo, attraverso il quale perveniva al giudizio espresso se non soltanto in modo apparente ed apodittico.
Si tratta all'evidenza di censura, che, ancorché fondata, tuttavia rimane assorbita dal motivo come prima esaminato.
4. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice "a quo", il quale dovrà attenersi al suindicato principio di diritto, posto che la causa non può essere decisa nel merito, atteso che occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 co. 2 c.p.p..
5. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Piemonte, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2013

lunedì 25 novembre 2013

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: il provvedimento di decadenza ed il relativo riparto di giurisdizione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV quater, sentenza 21 ottobre 2013 n. 9332).


EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: 
il provvedimento di decadenza 
ed il relativo riparto di giurisdizione 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV quater
sentenza 21 ottobre 2013 n. 9332).



Molto discutibile questa presa di posizione del Giudica amministrativo capitolino, che ha ribaltato (da due anni) il suo precedente orientamento (tuttora seguito dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria).
Non convince la "teoria dei diritti inaffievolibili" (coniata dalla Cassazione e da sempre rigettata dal Consiglio di Stato), né l'interpretazione delle sentenze nn. 204/2004 e 191/06. 
Sembra si sia in presenza di una tacita devoluzione della materia al G.O. da parte del G.A., sempre più giudice del potere pubblico (specie economico, e dei relativi macro-interessi economici che gravano attorno ai pubblici poteri).
In definitiva, un quid facti e non un quid iuris.

Massima

1.  E' inammissibile, per difetto di giurisdizione a favore del G.O.,  il ricorso davanti al G.A. per l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).
2. In base alla disciplina di cui all'art. 33 D.Lgs. 31 n. 80/98, nel testo sostituito dall'art. 7 della L. n. 205/00, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 della Corte Cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del G.A. non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Consegue che rientra nella giurisdizione del G.O. la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, ancorché questi, come nella specie, assuma di aver diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio (v. sul punto, Cass. Sez. Un. Civ., sentenza 9.10.2013, n. 22957).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)                      
 ha pronunciato la presente                                                                
  SENTENZA
[…]

FATTO E DIRITTO
Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l'intimata ATER ha disposto il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Via (omissis...), in quanto abusivamente occupato dal ricorrente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione di legge in particolare degli artt. 3 e 24 della Costituzione in riferimento all'art. 18 del DPR n. 1035/1972;
2) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 18 del DPR n. 1035/1972 e dell'art. 15 della L.R. n. 12/1999 a seguito della mancata ricezione dell'atto di diffida a rilasciare l'alloggio de quo libero da persone e cose nel termine di 15 gg da parte del ricorrente;
3) Violazione di legge e, in particolare, dell'art. 7 della L . n. 241/1990 in quanto non è stata data notizia dell'avvio del procedimento amministrativo esitato nell'impugnato provvedimento per i medesimi motivi di cui ai punti 1 e 2;
4) Violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 11 e 12 della L. R. n. 12/1999.
Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.
Il ricorso - chiamato all'odierna camera di consiglio del 9.10.2013 per la delibazione dell'istanza cautelare proposta da parte ricorrente - viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi dell'art. 60 del d.lgvo n. 104/2010, il quale stabilisce che " In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione"
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dalla citata disposizione al fine di consentire un'immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".
Al riguardo il Collegio osserva, così come comunicato alle parti e scritto a verbale ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che sussiste il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale atteso che:
I) come costantemente affermato da questa Sezione (ex plurimis n. 17070/2010), in base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 della Corte Cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del g.a. non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge;
II) alla luce di tali argomentazioni consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, ancorché questi, come nella specie, assuma di aver diritto al subentro nella assegnazione dell'alloggio (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. Civ., sentenza 9.10.2013, n. 22957).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Lo stesso, ai sensi dell'art. 11 del codice di rito, potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8142 del 2013, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini in premessa indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 OTT. 2013.


CONFERENZE: "Giustizia e Pace", Convegno organizzato dall'Associazione "Avvocatura in Missione"; 16 dicembre 2013, ore 10:00-12:00, Palazzo di Giustizia, Sala Avvocati.


CONFERENZE: 
"Giustizia e Pace", 
Convegno organizzato 
dall'Associazione "Avvocatura in Missione"; 
16 dicembre 2013, ore 10:00-12:00, 
Palazzo di Giustizia, Sala Avvocati.

Si tratta di un Convegno sì "deontologico", 
ma che si propone di andar oltre i soliti schemi istituzionali e professionali,
per suscitare paradossalmente quello "scandalo", ossia quella pietra d'inciampo, d'evangelica memoria.
Lo stesso titolo, "Giustizia e Pace", almeno nei rapporti interpersonali che sfociano in controversie, è un un ossimoro.
I convegnisti sono di indiscusso prestigio accademico e valore umano. 
Spero di vederVi tutti lì, il 16 dicembre prossimo.
A presto.
FF 

CULTURA: l'iperspecializzazione (e Marc Augé)


CULTURA: 
l'iperspecializzazione
(e Marc Augé)



Breve riflessione.


I saperi oggi sono più che mai interconnessi. 
È ridicola la pretesa "anglosassone" dell'iperspecializzazione.
Se vale in generale figuriamoci per il diritto.
Troppo spesso ci si scorda che le categorie fondamentali con cui lavoriamo tutti i giorni sono filosofiche (il primo grande amministrativista italiano era un filosofo).
"Purus grammaticus purus asinus".
A forza di specializzarsi si sa tutto di niente.

Un collega ha dato un tocco di romanticismo letterario, a questa semplice riflessione, aggiungendo:

"Avevamo capito che le diverse esperienze intellettuali si addizionavano piuttosto che contrastarsi. Dunque eravamo relativamente colti e meglio armati di altri per metterci al riparo tanto dalla specializzazione estrema, che è il rifugio degli spiriti timidi, quanto dal vaniloquio generico a cui oggi si da spesso abusivamente il nome di filosofia."
(Marc Augé, Straniero a me stesso)

domenica 24 novembre 2013

ADUNANZE PLENARIE: l'anonimato nelle procedure concorsuale (e, più in generale, selettive) e "l'illegittimità da pericolo c.d. astratto" (Ad. Plen. sentenza 20 novembre 2013 n. 26).


ADUNANZE PLENARIE: 
l'anonimato nelle procedure concorsuale
 (e, più in generale, selettive) 
e "l'illegittimità da pericolo c.d. astratto" 
(Ad. Plen. sentenza 20 novembre 2013 n. 26).



Pronuncia ricchissima di risvolti pratici (per candidati ed amministrativisti).
Buona lettura.
FF


Massima

1. La violazione della regola dell’anonimato nei concorsi e nelle pubbliche selezioni viene nella prassi in rilievo sotto due profili.
1.1  Nell’ipotesi statisticamente più frequente si tratta di controversie innescate dalle esclusione da procedure concorsuali (anche idoneative) di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento.
In questo caso – allorché dunque la violazione è addebitata al candidato - afferma costantemente la giurisprudenza che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. ( ad es. VI Sez. n. 5220 del 2006).
1.2  Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell’anonimato è addebitata all’Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sé senza che sia necessario ( per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.
In sintesi, a fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza.
2.  Secondo un diverso indirizzo – al quale hanno invece dato continuità il TAR Catania con la sentenza qui impugnata e in sostanza il Consiglio di Giustizia con l’ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria – in applicazione del principio di conservazione ex art. 21-octies, co. 2, L. n. 241/1990, la violazione della regola procedimentale dell'anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso è irrilevante quando la prova concorsuale consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale.
i3. Ciò premesso, osserva questa Adunanza Plenaria che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.
L’esigenza dell’anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo ( come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali.
Allorché l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.
4.  In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto  e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 di A.P. del 2013, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
Giulia Nutile, Federico Saturno Spurio, Fabrizio Lo Giudice, Giorgia Intilisano, Udu - Unione Degli Universitari, non costituititi in questa fase del giudizio;
Giorgio Barbaro, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Ferrari ed Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 02105/2011, resa tra le parti, concernente graduatoria concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia a.a.2010/2011

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giorgio Barbaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica e l’avvocato Cantelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
L’odierno appellante incidentale, avendo partecipato presso l’Università di Messina alla selezione di ammissione per l’anno accademico 2010/2011 al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia, si è classificato in graduatoria in posizione non utile per conseguire l’immatricolazione su uno dei 200 posti disponibili.
Insieme ad altri studenti versanti nelle medesime condizioni il predetto ha impugnato avanti al TAR Catania la graduatoria finale chiedendo in via principale l’annullamento del diniego di ammissione ed in via subordinata l’annullamento della intera selezione, con conseguente risarcimento in forma specifica o per equivalente.
A sostegno dell’impugnativa i ricorrenti hanno dedotto censure relative alla errata definizione da parte dell’Università del numero dei posti effettivamente disponibili; alla tardiva pubblicazione del bando; alla carente informazione circa la corretta procedura da seguire in caso di ripensamento del candidato sulla correttezza di una risposta resa; alla violazione della regola dell’anonimato da parte della Commissione; al mancato scorrimento della graduatoria in relazione ai 25 posti originariamente riservati a studenti extracomunitari ma non integralmente coperti da questi.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale etneo ha respinto tutte le censure salvo quella relativa al mancato utilizzo dei posti riservati agli studenti extracomunitari e non coperti, che è stata accolta, con conseguente scorrimento della graduatoria degli studenti comunitari.
Per quanto riguarda la questione della violazione della regola dell’anonimato il Tribunale, pur avendo riscontrato profili di non corretta applicazione delle regole concorsuali da parte della Commissione nella fase di distribuzione e ritiro dei test ai candidati, ha aderito all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire ex se causa di invalidazione di una procedura concorsuale, allorché, come nella specie, non risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altri candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata.
La sentenza è stata impugnata dall’Amministrazione la quale ha ribadito la legittimità del mancato utilizzo dei posti non coperti dagli studenti extracomunitari.
La sentenza è stata impugnata in via incidentale da alcuni degli originari ricorrenti i quali ne hanno chiesto la riforma nei capi a loro sfavorevoli, tornando a proporre tutte le doglianze già infruttuosamente versate in primo grado.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli studenti utilmente graduati, con la sentenza parziale/ordinanza sopra citata ha:
a) respinto l’ appello principale dell’ Amministrazione;
b) respinto nella sostanza tutti motivi versati in via incidentale dalle parti private salvo quello concernente la violazione della regola dell’anonimato da parte della Commissione;
c) rimesso a questa Adunanza Plenaria l’esame di tale motivo di impugnazione.
Nel merito di tale questione il Consiglio di Giustizia, il quale in definitiva propende per il rigetto del mezzo proposto dagli studenti, rileva che la Commissione ha pedissequamente applicato la normativa posta a disciplina della selezione.
In particolare alcuni comportamenti materiali posti in essere dalla Commissione ( distribuzione dei test ai candidati e ritiro degli stessi seguendo l’ordine alfabetico/ apposizione sull’elenco identificativo accanto al nome del candidato del codice alfanumerico contrassegnante il relativo foglio dei test) risultano compatibili con le regole dettate dal bando ed ispirati a condivisibili esigenze di trasparenza e legalità, essendo tali accorgimenti imposti da esigenze di ordinata organizzazione della complessa procedura nonchè finalizzati ad ovviare possibili scambi di elaborati tra i candidati.
Peraltro, anche ammettendo che questi comportamenti materiali avessero reso in astratto possibile l’identificazione dell’autore di ciascun elaborato, in concreto le operazioni di distribuzione e raccolta dei test nonchè di sigillatura dei contenitori racchiudenti le relative buste si sono svolte costantemente alla presenza degli studenti: il che – specie tenendo presente la genericità delle doglianze mosse dai ricorrenti - porta ad escludere che in concreto l’ipotizzata violazione della regola dell’anonimato possa aver alterato la correttezza della procedura selettiva.
Osserva tuttavia il Consiglio di Giustizia che la II^ Sez. del Consiglio di Stato ( con parere 213 del 6.10.2011) ha accolto un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto proprio da soggetti non ammessi nell’anno accademico 2009/2010 al corso di laurea in medicina e chirurgia dell’Università di Messina affermando l’opposto principio secondo cui “ non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza”.
Pertanto, visto il rilievo di massima della questione, il Consiglio ha rimesso l’esame dell’appello incidentale a questa Adunanza Plenaria.
Si è costituita in questa fase del giudizio l’Amministrazione chiedendo il rigetto dell’appello avversario.
Si è costituito il sig. Giorgio Barbaro, insistendo per l’accoglimento del motivo e rilevando che la Commissione, diversamente da come ritenuto dal C.G.A., ha in realtà violato le regole fissate dal bando e dalla presupposta ordinanza ministeriale.
Nel merito l’appellante chiede l’annullamento del diniego di ammissione oppure in via gradata l’annullamento della intera selezione, con risarcimento in forma specifica o generica.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2013 l’appello incidentale è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1. La controversia in esame origina dalla selezione di ammissione per l’anno accademico 2010/2011 al corso di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Messina.
Alcuni studenti, classificatisi in posizione non utile per conseguire l’immatricolazione su uno dei 200 posti disponibili, hanno impugnato avanti al TAR Catania la graduatoria finale deducendo – tra l’altro – la violazione della regola dell’anonimato da parte della Commissione.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale etneo ha disatteso questa censura, riproposta dai soccombenti in sede di impugnazione incidentale.
Al riguardo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riconosce che taluni comportamenti materiali della Commissione ( pur non contrastanti con specifiche previsioni del bando ) possono aver in teoria reso possibile l’identificazione dell’autore di ciascun elaborato.
Tuttavia il Consiglio, tenuta presente la genericità delle doglianze mosse dai ricorrenti e tenuta presente come meglio si vedrà poi la specifica tipologia della selezione, propende per escludere che in concreto l’ipotizzata violazione della regola dell’anonimato abbia alterato la correttezza della procedura selettiva.
Ne consegue, a giudizio del Consiglio, che l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non dovrebbe costituire ex se causa di invalidazione della procedura concorsuale, allorché, come nella specie, non risulta in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia oggettivamente determinato condizioni di vantaggio per alcuni candidati, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata.
Rileva tuttavia il Consiglio la presenza in giurisprudenza di un diverso orientamento secondo il quale non occorre accertare se a seguito della violazione il riconoscimento della prova di un candidato abbia in concreto sviato la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza.
Pertanto, visto il rilievo di massima della questione, il Consiglio ha rimesso l’esame del ricorso incidentale a questa Adunanza Plenaria.
2. La violazione della regola dell’anonimato nei concorsi e nelle pubbliche selezioni viene nella prassi in rilievo sotto due profili che è opportuno tenere distinti, non potendosi applicare al secondo ambito i costrutti giurisprudenziali elaborati in relazione al primo.
Nell’ipotesi statisticamente più frequente si tratta di controversie innescate dalle esclusione da procedure concorsuali ( anche idoneative) di candidati che abbiano apposto al proprio elaborato segni di riconoscimento.
In questo caso – allorché dunque la violazione è addebitata al candidato - afferma costantemente la giurisprudenza che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. ( ad es. VI Sez. n. 5220 del 2006).
In sostanza, nell’ipotesi in esame l'annullamento di un elaborato per riconoscibilità dell'autore ne presuppone l'intenzionalità, che va desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto. ( ad es. V Sez. n. 2025 del 2011).
Nel diverso caso, statisticamente meno frequente, in cui la mancata osservanza della regola dell’anonimato è addebitata all’Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè “ senza che sia necessario ( per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli”. ( cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010).
A sostegno di tale orientamento si osserva che “ L’ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso.” ( cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013).
In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 ( richiamato dall’ordinanza di rimessione e col quale è stato accolto il ricorso straordinario n. 3672 del 2011 proposto proprio avverso la selezione svoltasi nella stessa facoltà nel precedente anno accademico) a fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “ non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza.”.
Secondo un diverso indirizzo – al quale hanno invece dato continuità il TAR Catania con la sentenza qui impugnata e in sostanza il Consiglio di Giustizia con l’ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria – “ in applicazione del principio di conservazione ex art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, la violazione della regola procedimentale dell'anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso è irrilevante quando la prova concorsuale consista nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultino, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, se non sia stata fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale”. ( cfr. anche CGA n. 168 del 2010).
In sostanza, allorché la correzione degli elaborati ha carattere non valutativo ma strettamente vincolato e specialmente allorché essa è come nel caso all’esame demandata ad un organo terzo ( il CINECA) non basterebbe lamentare genericamente violazioni dell’anonimato da parte della Commissione, occorrendo invece l’indicazione di elementi concreti dai quali desumere che si sia in effetti verificata una lesione della par condiciotra i candidati.
3. Ciò premesso, osserva questa Adunanza Plenaria che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.
Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.
L’esigenza dell’anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione imponendo ( come fa ad es. il D.M. 10.6.2010 per la selezione in controversia) una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell’intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.
Allorché l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.
In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto ( cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.
Nè, a giudizio dell’Adunanza, può affermarsi che nel caso in esame la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
Infatti, come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premesse, la Commissione ha fatto annotare sull’elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico CINECA riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l’abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta.
Certamente, come afferma l’Amministrazione, questa condotta può essere stata ispirata dall’intento di precludere disfunzioni e scambio delle prove tra i candidati, ma ciò non toglie che in buona sostanza dopo la conclusione della procedura la Commissione si è trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui al codice ( segreto) contrassegnante l’elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato.
Incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l’Università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato.
Inoltre, alla fine della prova in controversia il ritiro delle buste e soprattutto il loro posizionamento nei vari contenitori sono avvenuti seguendo rigorosamente l’ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato.
Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l’anonimato nella fase di correzione.
Il mezzo in rassegna va quindi accolto, con conseguente annullamento della graduatoria invalidamente formata, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto:
“ Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.”.
Ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. proc. amm. il giudizio è restituito per il seguito dell’esame delle restanti questioni al Consiglio remittente il quale provvederà anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) non definitivamente pronunciando sull'appello incidentale, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Restituisce il giudizio al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per il seguito dell’esame.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Riccardo Virgilio, Presidente
Stefano Baccarini, Presidente
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Carmine Volpe, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore
Marzio Branca, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere


IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2013
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Dirigente della Sezione