venerdì 24 gennaio 2014

RESPONSABILITA' CONTABILE: danno ambientale, rapporti tra giudizio contabile e giudizio civile, natura dell'illecito erariale (Corte dei Conti, Sez. Giuris. Toscana, sentenza 31 maggio 2012 n. 273).


RESPONSABILITA' CONTABILE: 
danno ambientale, 
rapporti tra giudizio contabile e giudizio civile, 
natura dell'illecito erariale 
(Corte dei Conti, Sez. Giuris. Toscana, 
sentenza 31 maggio 2012 n. 273) 


Massima

1.  Dallo stesso fatto storico - nello specifico, il danneggiamento della falda idrica) -possano derivare pretese differenti conseguenti al concorrere, sull’identico bene materiale, di interessi diversi, autonomamente tutelati dall’ordinamento con distinti diritti ed azioni. 
Più in dettaglio, il T.U. Ambiente (D.Lgs. n. 205/2006) pur prevedendo la tutela dell’ambiente, come bene unitario di interesse collettivo, con alcune azioni la cui titolarità fa capo al pertinente Ministero - non ha escluso che, sulla stessa realtà fisica interessata dal danno ambientale, possano confluire altri interessi ugualmente tutelati (art. 313/7°). 
Pertanto, un’unica condotta, produttiva di un danno ambientale può, nello stesso tempo, ledere l’interesse sia dello Stato (sul bene collettivo ambiente, secondo la procedura di cui all’art. 299 e seguenti del T.U. citato) sia di quanti, soggetti privati o pubblici, abbiano la titolarità di un diritto reale sullo stesso, con le normali azioni civilistiche, previste, a tutela della proprietà e del possesso, ai sensi dell’art. 313/78.
2.  L’indipendenza del giudizio contabile da quello civile, attese le rispettive differenti finalità, sia l’inesistenza dell’obbligo della sospensione del primo anche se la somma di cui è chiesto il recupero in sede civile coincide, in tutto o in parte, con quella dedotta come illecito amministrativo-contabile
3.  Il fatto generatore di responsabilità contabile si qualifica come illecito permanente qualora provenga da un comportamento volontario che prosegue senza interruzione anche se l’autore dello stesso potrebbe, in qualsiasi momento, porre fine alla situazione produttrice di danno. E’, invece, istantaneo con effetti permanenti, l’illecito le cui conseguenze, pur perdurando nel tempo, possono essere eliminate con una nuova e diversa azione.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA


composta dai seguenti magistrati
dott.

Francesco PEZZELLA
   
Presidente
dott.

Carlo GRECO
   
Giudice
dott.

Francesco D'ISANTO
   
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità promosso, dalla locale procura regionale, nei confronti di:
- CHITI Vannino - nato a Pistoia il 26.12.1947, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo CARROZZA, elettivamente domiciliato presso lo studio Brizzi, via della Cernaia n. 31, Firenze – presidente della Giunta Regionale Toscana;
- AGRICOLA Bruno – nato a Francavilla in Sinni il 25.05.1949, rappresentato e difeso dagli avv. Mario RACCO e Domenico IARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Firenze via dè Rondinelli n. 2 – presidente dell’Osservatorio Ambientale;
- BADIALI Luigi – nato a Massa il 13.04.1947, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano VICICONTE, presso il cui studio in viale Mazzini n. 60, Firenze, è elettivamente domiciliato - assessore alle politiche comunitarie presso la predetta Giunta;
- BARBINI Tito – nato a Cortona il 26.09.1945 rappresentato e difeso come il convenuto Chiti – assessore all’urbanistica ed alla casa presso la predetta Giunta;
- BENCISTÀ Alberto – nato a Greve in Chianti il 04.03.1949, rappresentato e difeso come il convenuto Badiali – assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca presso la predetta Giunta;
- BENESPERI Paolo – nato a Piombino il 09.01.1947, rappresentato e difeso come il precedente convenuto – assessore all’istruzione, alla formazione ed alle politiche del lavoro presso la predetta Giunta;
- BIAGI Gianni – nato a Firenze, il 17.05.1952, rappresentato e difeso come il precedente convenuto – dirigente del dipartimento trasporti della Regione Toscana, dal 01.07.94 all’1.07.99; membro dell’Osservatorio Ambientale Nazionale per l’alta velocità dal 19.02.96 al 2000; responsabile, per la Regione Toscana, dell’istruttoria per le delibere di autorizzazione del Presidente della stessa per l’espressione del parere in conferenza dei servizi;
- BICCHI Riccardo – nato a Firenze il 04.01.1951, rappresentato e difeso come il precedente convenuto – consigliere regionale e presidente della VI Commissione ambiente, nel 1994;
- CAZZOLA Franco – nato a Torino l’11.04.1941, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo CACCIAPUOTI, elettivamente domiciliato presso lo studio Grassi in corso Italia n. 2, Firenze – assessore all’organizzazione, all’efficienza ed ai rapporti con i cittadini. Dal 30.03.98, assessore alla cultura della legalità ed alla trasparenza amministrativa, spettacolo e ricerca presso la predetta Giunta;
- DEL LUNGO Claudio – nato a Firenze il 22.07.1957, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano GRASSI presso il cui studio in corso Italia n. 2, Firenze, è elettivamente domiciliato – assessore all’ambiente presso la predetta Giunta;
- DINI Patrizia – nata a Buti il 13.04.1946, rappresentata e difesa come il convenuto Barbini – assessore alla formazione professionale ed al lavoro presso la predetta Giunta;
- FONTANELLI Paolo – nato a Santa Maria a Monte, il 05.07.1953, rappresentato e difeso come il convenuto Chiti – assessore alla presidenza ed al coordinamento delle politiche del lavoro presso la predetta Giunta;
- FRATINI Giovanni – nato a Piombino, il 24.11.1937, rappresentato e difeso come il convenuto Chiti – vicepresidente della predetta Giunta ed assessore al bilancio, alle finanze ed alla programmazione;
- GELONI Fabrizio – nato a Livorno il 27.12.1940, rappresentato e difeso come il convenuto Del Lungo – assessore al bilancio, alla finanza ed alla programmazione presso la predetta Giunta;
- GHIANDELLI Enno – nato a Incisa Valdarno, il 13.12.1947, rappresentato e difeso come il convenuto Chiti – assessore ai trasporti ed alle infrastrutture presso la predetta Giunta;
- GIANNARELLI Paolo – nato a Seravezza l’11.06.1944, rappresentato e difeso come il convenuto Cazzola – assessore al turismo, al coordinamento ed all’attuazione delle politiche comunitarie. Dal 30.03.98, all’organizzazione, all’efficienza ed ai rapporti con i cittadini, presso la predetta Giunta;
- GINANNESCHI Mauro – nato a Castel del Piano l’11.08.1946, rappresentato e difeso come il convenuto Badiali – assessore all’industria, all’artigianato ed al commercio presso la predetta Giunta;
- MARCUCCI Marialina – nata a Barga il 28.01.1954, rappresentata e difesa come il convenuto Cazzola – vicepresidente della predetta Giunta ed assessore alla cultura ed allo spettacolo. Dal 30.03.98, anche al turismo;
- MARTINI Claudio – nato a Bardo (Tunisia) il 10.01.1951, rappresentato e difeso come il convenuto Del Lungo – assessore al diritto alla salute presso la predetta Giunta;
- PERA Costanza – nata a Savona il 28.09.1953, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe MORBIDELLI, Anna ROMANO, Antonio LIROSI e Filippo SATTA elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via La Marmora n. 14 – presidente delle commissioni VIA fino al settembre 1996;
- PERICCIOLI Moreno – nato a Volterra il 09.05.1953, rappresentato e difeso come il convenuto Del Lungo – assessore all’agricoltura, alle foreste, alla caccia ed alla pesca presso la predetta Giunta;
- SILIANI Simone – nato a Firenze, il 10.06.1962, rappresentato e difeso come il convenuto Cazzola – assessore alle riforme istituzionali ed ai rapporti gli con enti locali. Dal 30.03.98, alle politiche sociali, allo sport ed al tempo libero presso la predetta Giunta;
- VENTURA Michele – nato a Sesto Fiorentino il 23.12.1943, rappresentato e difeso come il convenuto Del Lungo – assessore alle attività economiche e produttive presso la predetta Giunta;
Visto l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 58665/R del registro di Segreteria.
Richiamata la determinazione presidenziale dell’8.11.2010, ritualmente notificata, concernete la data di fissazione dell’udienza.
Uditi, nelle pubbliche udienze del 16.03.2011 e del 07.12.2011, il cons. relatore, dott. Francesco D’ISANTO, il P.M., nella persona del procuratore regionale, dott. Angelo Canale, e gli avv. Carrozza, Viciconte, Cacciapuoti, Grassi, Satta e Perugini.
Ritenuto in

FATTO
1. Con atto introduttivo del procedimento, depositato il 27.10.2010, la Procura regionale ha citato in giudizio i signori:
- Vannino CHITI, Tito BARBINI, Enno GHIANDELLI, Paolo BENESPERI, Luigi BADIALI, Patrizia DINI, Alberto BENCISTA’, Giovanni FRATINI, Mauro GINANNESCHI, (membri della Giunta regionale della Toscana nella legislatura 1990/1995);
- Vannino CHITI, Tito BARBINI, Claudio DEL LUNGO, Claudio MARTINI, Michele VENTURA, Paolo FONTANELLI, Paolo BENESPERI, Fabrizio GELONI, Moreno PERICCIOLI, Marialina MARCUCCI, Franco CAZZOLA, Paolo GIANNARELLI, Simone SILIANI, (membri della Giunta regionale della Toscana nella legislatura 1995/2000);
- Gianni BIAGI (dirigente, a vario titolo, presso la regione Toscana dall’1.07.1994 al 2000);
- Michele VENTURA e Riccardo BICCHI (consiglieri regionali e, rispettivamente, componente e presidente della commissione ambiente);
- Costanza PERA (presidente delle commissioni VIA che resero i pareri n. 72/1992 e n. 143/1995);
- Bruno AGRICOLA (presidente dell’Osservatorio ambientale per il quadruplicamento ferroviario veloce della tratta BO-FI);
per sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Toscana, della somma di euro 13.698.681,00 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
La citazione esplicita diffusamente l’incolpazione.
2. Oggetto del presente giudizio sono gli asseriti danni causati dai lavori per la realizzazione dell’alta velocità nel tratto ferroviario Firenze – Bologna. Gli accertamenti dell’ufficio requirente, iniziati a seguito di informativa della Procura della Repubblica di Firenze, hanno preso spunto anche dall’esito del procedimento penale n. 535/2004 incardinato presso il Tribunale di Firenze, sez. staccata di Pontassieve.
In particolare, secondo la tesi accusatoria, la realizzazione delle gallerie ferroviarie ha causato un ingente danno alle risorse idriche del territorio da esse attraversato, in conseguenza dell’abbassamento delle falde acquifere. Tale evento sarebbe riconducibile alla censurabile condotta di quanti concorsero all’approvazione dei relativi progetti, nonostante le loro evidenti carenze ed i pericoli reiteratamente rappresentati dagli enti locali coinvolti dai lavori nonché da associazioni, a vario titolo, interessate.
In sintesi, l’aver trascurato le conseguenze, note, che l’effetto drenante delle gallerie avrebbe avuto sulla falda acquifera, ha provocato il danno evidenziato; la relativa quantificazione fa riferimento alle consulenze disposte nei procedimenti incardinati presso l’autorità giudiziaria ordinaria.
3. Con riferimento alle singole condotte, l’ufficio requirente ritiene che il danno sia ascrivibile ai seguenti soggetti, o gruppi di soggetti, per i motivi a fianco di ciascuno indicati:
a. Giunta regionale in carica dal 1990 al 1995 (Chiti, Barbini, Ghiandelli, Benesperi, Badiali, Dini, Bencistà, Fratini, Ginanneschi).
I suoi componenti, con la proposta n. 250/1994, sottoposero, per il tramite della commissione ambiente, al consiglio regionale, che la condivise, l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, nonostante che, nel corso di una lunga istruttoria, fossero loro pervenuti, fin dal 1992, pareri tecnici di senso contrario;
b. Commissione ambiente presso il consiglio regionale (Ventura e Bicchi).
Essi, nonostante le indicazioni dei tecnici e il motivato parere contrario di un altro componente della stessa commissione, espressero voto favorevole alla citata proposta n. 250/1994 della Giunta;
c. Giunta regionale in carica dal 1995 al 2000 (Chiti, Barbini, Del Lungo, Martini, Ventura, Fontanelli, Benesperi, Geloni, Periccioli, Marcucci, Cazzola, Giannarelli, Siliani).
Con la delibera n. 384/1995, approvarono, previo parere positivo della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente, il progetto esecutivo dell’opera in argomento nonostante le criticità espresse da tecnici della Regione. Agli stessi viene, altresì, addebitata la responsabilità di avere approvato, con la delibera n. 859/ 1998, il progetto relativo alla cosiddetta variante Firenze-Castello (che aggravò ulteriormente il danno) benché fossero evidenti le sue criticità, ben rappresentate dai tecnici;
d. Responsabile del procedimento e dell’istruttoria per l’emanazione del parere del presidente della Regione in conferenza dei servizi (Biagi).
Nell’espletamento delle sue importanti e plurime funzioni istituzionali, ebbe un ruolo determinante nella predisposizione del citato parere, favorevole benché gli fossero pervenute relazioni tecniche che evidenziavano i probabili negativi effetti dei lavori sulle risorse idriche.
4. Analoghi addebiti vengono ascritti all’arch. Pera, che presiedeva la Commissione V.I.A. - istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con il compito, tra l’altro, di fare riferimento, nella valutazione dei progetti, anche alle osservazioni ed ai pareri provenienti da “qualsiasi cittadino” - il cui funzionamento, di fatto e per quanto concerne il periodo oggetto del presente giudizio, seguì una prassi che si discostò da quella strettamente regolamentata, allorchè vennero predisposti i pareri n. 72/1992, concernente l’attestazione di compatibilità ambientale del progetto di massima, e n. 143/1995, relativo alla verifica dell’avvenuta ottemperanza, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni contenute in quello precedente.
In conclusione e con riferimento ad entrambi i pareri prodotti, la Procura ritiene che la condotta dell’arch. Pera sia stata connotata da grave colpevolezza in quanto omissiva, su fatti rilevanti ben conosciuti, e negligente, nell’attuare procedure di valutazione generiche, approssimative, lacunose.
5. La posizione dell’ing. Agricola è connessa con l’incarico di coordinatore del gruppo di lavoro, costituito nel gennaio 2002, presso il Ministero dell’Ambiente, su sollecitazione della TAV. All’alto funzionario la procura ascrive – in relazione alla cosiddetta “variante Firenze – Castello” – di avere prospettato, ai componenti dell’Osservatorio, in modo distorto, le risultanze cui era pervenuto il gruppo stesso, facendo presente, nonostante l’opposizione di uno di essi, la necessità di adeguare le prescrizioni tecniche precedentemente suggerite per i lavori progettati. Conseguentemente, l’organo citato decise che egli attivasse, in proposito, il Ministero dell’Ambiente. Tale incombenza, concretizzatasi nella predisposizione di una nota e, successivamente, di una lettera a firma del Ministro competente, non sarebbe stata eseguita correttamente.
6. In sede di invito a dedurre, alcuni amministratori e funzionari della Regione Toscana hanno evidenziato, a propria discolpa, che i lavori di cui si discute erano monitorati, con funzione di garanzia, dall’osservatorio ambientale nazionale (OAN).
Dagli accertamenti svolti in merito, è emerso che tale organismo era privo di incisivi poteri e di efficienti strutture. La sua attività (condizionata, oltre tutto, da palesi conflitti di interesse esistenti in capo ad alcuni componenti) si esplicò, di fatto, in una mera osservazione di quanto veniva deciso altrove.
Analoghe negative considerazioni vengono riferite all’attività di monitoraggio ambientale che doveva essere effettuato dall’esecutore dell’opera: la CAVET S.p.A.
7. Ulteriori elementi, a sostegno della tesi accusatoria, si rinvengono:
a. dalla sentenza n. 3503/2009 del Tribunale di Firenze, sez. staccata di Pontassieve, resa nei confronti della CAVET S.p.A., che, relativamente all’imputazione di danneggiamento colposo delle acque di falda, pur assolvendo gli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ne evidenzia responsabilità che rilevano in questa sede;
b. dal procedimento penale n. 535/2004 – nel quale risultano costituiti come parti civili il Ministero dell’Ambiente e la Regione Toscana – al termine del quale il suddetto giudice ha condannato la CAVET ad una provvisionale di 150.000.000 euro. L’esecuzione del provvedimento è stata sospesa dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza del 23.11.2009, nella quale, tuttavia, vengono evidenziate responsabilità, non penali, di enti e di funzionari pubblici.
8. In ordine, infine, alla quantificazione del danno ed alla sua ripartizione tra i convenuti, l’ufficio requirente ritiene che:
a. in relazione alla concretezza ed all’attualità che lo caratterizzano ed all’intervenuta prescrizione (decorrente dalla notifica degli inviti a dedurre, il primo dei quali risalente al 03.11.2009) debba essere determinato, complessivamente, in euro 13.698.681,00. Tale importo è conseguenza della sommatoria di euro 3.947.200 (valore della cosiddetta riserva idrica profonda, dal novembre 2004 all’agosto 2006), di euro 5.280.759 (idem, per il periodo settembre 2005/dicembre 2009), di euro 569.530 (costi di approvvigionamento per il periodo novembre 2004/agosto 2005), di euro 3.389.289 (idem, per il periodo settembre 2005/dicembre 2009) e di euro 511.903 (idem, per il periodo gennaio 2010/dicembre 2011).
Per la predetta quantificazione, è stata utilizzata la stima effettuata dal prof. Romano Rocchi, CTU incaricato dalla procura della Repubblica di Firenze nel citato procedimento penale n. 535/2004;
b. per la sua ripartizione, si debba fare riferimento:
- nell’ambito delle due Giunte regionali coinvolte, a coloro che, per il ruolo ricoperto,avevano maggiori responsabilità decisionali: il presidente (Chiti), l’assessore alle infrastrutture ed ai trasporti (Ghiandelli, per gli anni dal 1990 al 1995, e Barbini, per il periodo 1995-2000) nonché quello all’ambiente (Del Lungo, per il periodo 1995-2000).
Per quanto concerne il Periccioli, assessore all’ambiente nella prima Giunta, la sua responsabilità deriva dalla circostanza che, al momento delle rilevanti delibere n. 3884/1995 e 859/1998, tacque le informazioni di cui era in possesso.
Viene, altresì, ritenuto rilevante il ruolo dei due consiglieri (Bicchi e Ventura) appartenenti alla commissione ambiente, in relazione all’approvazione delle delibere relative alla realizzazione dell’opera, e del dirigente regionale responsabile del procedimento e dell’istruttoria (Biagi);
- a livello centrale, all’arch. Pera ed all’ing. Agricola, il cui apporto causale al verificarsi del danno viene considerato pari a quello dei suddetti convenuti.
A tutti i predetti, il danno va addebitato nella misura del 70% di quello complessivo, da ripartirsi sulla base della lunghezza delle tratte approvate.
Del residuo 30%, dovranno rispondere gli altri convenuti, (Benisperi, Badiali, Dini, Bencistà, Fratini, Ginanneschi, Martini, Fontanelli, Geloni, Marcucci, Cazzola, Giannarelli, Siliani) anche essi in proporzione alla lunghezza delle tratte approvate.
9. Tutti i convenuti hanno presentato memorie difensive, incentrate, essenzialmente, sulle seguenti circostanze:
a. Agricola:
- apoditticità ed incoerenza delle conclusioni della Procura, che gli addossa ogni responsabilità tralasciando di approfondire la posizione di quanti hanno avuto parte nell’assumere la decisone contestata;
- inammissibilità dell’azione di responsabilità attivata, non essendogli stato notificato, nei termini di legge, l’invito a dedurre;
- competenza a giudicare della sezione Lazio piuttosto di quella Toscana, atteso che le funzioni da lui svolte – sia quale presidente dell’O.A.N. sia quale coordinatore del gruppo di lavoro – erano correlate al suo incarico di direttore generale presso il Ministero dell’Ambiente;
- intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, considerato che l’asserito danno erariale (la maggiore perdita di acqua) si è verificato in epoca anteriore ai cinque anni dall’avvio dell’azione di responsabilità, che va fatta coincidere, in mancanza dell’invito a dedurre, con la notifica dell’atto di citazione;
- erroneità ed infondatezza, nel merito, delle incolpazioni;
- lacunosa e distorta interpretazione delle norme concernenti il funzionamento delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale (VIA), il cui parere non è vincolante per l’organo cui compete l’autorizzazione per l’esecuzione di un’opera pubblica;
- non rispondenza alla realtà delle dichiarazioni rese, in fase istruttoria, dal Ministro Matteoli in ordine alla presunta modica della prescrizione C18.
b. Pera:
- intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, atteso che l’evento dannoso, inteso come prima perdita di riserva idrica, si è verificato nell’estate del 1998, dopo la cessazione dalla carica di presidente della commissione VIA. Le predette argomentazioni valgono anche se il danno si consideri permanente, atteso che l’obbligo di intervenire con immediatezza, alla prima manifestazione della dispersione dell’acqua, incombeva sul Ministro dell’Ambiente;
- funzioni e competenze del presidente della commissione VIA, le cui attribuzioni riguardano esclusivamente la costituzione dei gruppi di lavoro, il coordinamento dell’attività dell’organo, nonchè la trasmissione delle relazioni al Ministro;
- legittimità dei pareri n. 72/1992 e n. 143/1995 che, contrariamente a quanto affermato nell’atto di citazione, furono formulati dopo un completo dibattito;
- omessa considerazione, da parte dell’ufficio requirente, del giudicato formatosi presso il TAR Lazio (sentenza n. 2041/1997 ed ordinanza n. 551/1996), che, tra l’altro, valuta positivamente il suo operato;
- insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta ed il danno descritto nell’atto di citazione. La Commissione, infatti, si limitò ad esprimere un parere sull’astratta compatibilità dell’opera esaminata;
- inerzia della Regione Toscana e del Ministero dell’Ambiente, che avrebbero dovuto intervenire, con immediatezza, per eliminare o ridurre il danno evidenziatosi.
c. Chiti, Badiali, Barbini, Bencistà, Benesperi, Biagi, Bicchi, Cazzola,Del Lungo, Fontanelli, Fratini, Geloni, Ghiandelli, Giannarelli, Ginanneschi, Marcucci, Martini, Periccioli, Siliani, Ventura,
(1) quali eccezioni preliminari:
- difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in quanto, in relazione alle previsioni dell’art. 18 della legge n. 349/1986 e della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006, la competenza a conoscere del danno ambientale spetta al giudice ordinario. Residua la giurisdizione contabile per le sole ipotesi di cui all’art. 22 del d.p.r. n. 3/1957, inconferenti rispetto al caso in esame. Infatti, il danno cui fa riferimento la Procura (la perdita d’acqua) integra una delle particolari fattispecie previste, all’art. 300/2°b del d.lgs. n. 152/2006, come danno ambientale per il cui risarcimento è competente ad attivarsi, nelle varie sedi giurisdizionali, il solo Ministro dell’Ambiente (artt. 311 – 316 d. lgs. citato). Né può portare a diverse conclusioni l’art. 313/6° del d. lgs. più volte citato, in quanto tale previsione, applicabile per i fatti successivi alla sua entrata in vigore (29 aprile 2006) prevede che la Procura competente agisca su “rapporto” del Ministero dell’Ambiente – che, nello specifico, non risulta – e solo per il “mancato perseguimento del risarcimento” del danno ambientale la cui quantificazione, comunque, è di esclusiva competenza del citato dicastero;
- intervenuta prescrizione dell’azione attivata in quanto il relativo termine quinquennale risulta ampiamente decorso rispetto alle varie deliberazioni delle Giunte regionali (risalenti, al più tardi, al luglio 1998) che approvarono il progetto e la relativa variante. Parimenti decorso è il predetto termine anche con riferimento ad altri accadimenti, quali l’accordo integrativo del luglio 1998 e l’addendum del luglio 2002.
Né può accogliersi la tesi accusatoria secondo cui il danno contestato sarebbe permanente in quanto, al più, l’illecito sarebbe da considerarsi istantaneo con effetti permanenti. Infatti, le condotte asseritamente illecite – il fatto dannoso richiamato dall’art. 1/2° comma della legge n. 20/1994 – si sarebbero, comunque, esaurite con l’adozione dei singoli provvedimenti ritenuti illegittimi anche se il conseguente pregiudizio si è protratto per un lungo arco di tempo. Al massimo, questo andrebbe riferito al momento in cui il pregiudizio alle risorse idriche è stato conosciuto dal Ministero dell’Ambiente, unico competente ad attivarsi per l’eventuale interruzione o modifica del progetto, sia per le sue specifiche attribuzioni sia perché gli amministratori regionali, una volta cessati dal mandato, non erano più facoltizzati ad adottare eventuali provvedimenti in autotutela;
- necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione dell’azione civile esercitata, in sede penale, dalla Regione nei confronti del soggetto esecutore dell’opera;
(2) in punto di fatto:
- la Regione Toscana - nel lasso di tempo intercorrente tra il 1992 (presentazione del progetto di massima) ed il 19 luglio 2002 (stipulazione dell’Addendum) - non aveva poteri in ordine alla valutazione ambientale per opere di interesse nazionale, quale era quella in argomento, la cui progettazione ed esecuzione erano disciplinate da norme statali (legge n. 349/1986, DPCM n. 377/1988, legge n. 210/1985) dalle quali si evinceva, in sintesi, che la posizione dominante, in tema di competenze, era del Ministero dell’Ambiente;
- la collocazione dell’opera pubblica in argomento in un più vasto programma di rilevanza europea eseguito, nelle sue varie fasi, sotto il costante controllo degli organi centrali tra i quali emergeva, per rilevanza delle funzioni, la commissione VIA;
- le ripetute osservazioni - fatte dagli organi regionali in occasione delle conferenze dei servizi aventi ad oggetto la valutazione del progetto di massima – fornirono un fattivo contributo per la valutazione dell’impatto dell’opera sulle risorse idriche;
- la costituzione dell’osservatorio ambientale (con ampi poteri di verifica e di controllo) previste, dall’accordo procedimentale, a garanzia dell’esecuzione dell’opera in conformità del progetto esecutivo approvato nella conferenza dei servizi del luglio 1995;
- la circostanza che, secondo la relazione Boeri, “la realizzazione delle gallerie drenanti era inevitabile e gli impatti idrogeologici una conseguenza necessaria per la realizzazione dell’opera”;
- le ulteriori evenienze – conseguenti al parere n. 23/1998 del Nucleo di valutazione ambientale – riassumibili nelle deliberazioni nn. 785 e 859/1998 della Giunta regionale che, nell’aderire alla “variante Castello”, approvò, “per quanto di propria competenza” il progetto esecutivo della più volte citata opera, subordinatamente alla prescritta pronuncia di impatto ambientale che avvenne, da parte della Commissione VIA, con il parere n. 264/1998;
- il ruolo di tutela della risorsa idrica svolto dal successivo “addendum”, del luglio 2002, all’accordo del 1995 ed alle successive variazioni, volute dal Ministero dell’Ambiente, anche in violazione delle competenze della Commissione VIA, con la irrituale costituzione, nell’ambito del Gabinetto e su sollecitazione della Società TAV, di un apposito gruppo di lavoro (presieduto dall’ing. Agricola) che travalicò i propri compiti proponendo una modifica degli accordi già sottoscritti (c.d. prescrizione C.18). Quest’ultima venne inviata al Presidente della Regione Toscana che ritenne, correttamente, di essere, perciò garantito dalla firma del titolare del dicastero, inspiegabilmente non citato nel presente giudizio;
(3) nel merito:
- inammissibilità ed infondatezza dell’azione di responsabilità, atteso che la Giunta effettuò correttamente le valutazioni di sua competenza segnalando, agli organi statali interessati, le criticità che, di volta in volta, emergevano, e suggerendo, quando possibile, soluzioni innovative, per garantire la migliore esecuzione dell’opera. Gli eventuali inadempimenti sarebbero, pertanto, da addebitare ad altri soggetti;
- legittimità dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in carica nella legislatura 1990/1995 in quanto, con la delibera n. 315/1992, nel trasmettere, al competente ministero, la relazione istruttoria redatta dal “gruppo interdipartimentale”, fu chiesto di tenere conto delle relative osservazioni e di apportare, al progetto, le modifiche necessarie, di sue esclusiva competenza. Le stesse considerazioni valgono per la proposta n. 250/1994 (poi divenuta deliberazione n. 573/1994) che prevedeva l’esecuzione, da parte del concessionario, di “opere di mitigazione ambientale”, come, peraltro, ribadito nell’ambito della conferenza di servizi del 1995;
- non ravvisabilità della colpa grave nei confronti dei convenuti il cui comportamento, come evidenziato, è stato diligente e corretto, pur in presenza notevoli difficoltà derivanti da un’opera pubblica di inusitata portata e di grande difficoltà tecnica e dal relativo, complesso procedimento amministrativo di autorizzazione per il quale non possono essere richiamate (come fa la Procura) le “ordinarie regole di attenzione e prudenza”.
- errata quantificazione del danno il cui importo (discutibile in quanto privo di oggettività) va ampiamente ridotto per i vantaggi conseguiti dalla collettività a seguito della realizzazione della infrastruttura nonché per il recupero dell’acqua uscita dalle gallerie. Comunque, l’eventuale danno, ai sensi dell’art. 311/3° d. lgs. n. 152/2006, dovrebbe essere quantificato dal Ministero dell’Ambiente secondo criteri desumibili da un decreto che non risulta mai emanato;
d. ulteriori argomentazioni vengono prospettate con riferimento a singole posizioni (arch. Biagi, consiglieri Marcucci, Cazzola, Del Lungo, Ventura e Bicchi).
10. Con memorie tempestivamente presentate, l’associazione ambientalistica IDRA, con sede in Firenze, ha chiesto di essere ammessa ad intervenire “ad adiuvandum” nel giudizio, ai sensi degli artt. 47 R.D. n. 1038/1933 e 105 c.p.c.
11. Nelle more del dibattimento, è pervenuta documentazione attestante il decesso, avvenuto l’11.09.2011, dell’ing. Agricola.
12. In sede di dibattimentale, tutti gli intervenuti si riportano ai rispettivi atti.
In particolare:
- il P.M. ribadisce che il danno contestato è patrimoniale (e non ambientale) e che, ai fini della decorrenza della prescrizione, è da caratterizzarsi quale permanente. Nel merito, conferma le conclusioni riportate nella citazione;
- l’avv. Grassi, nel richiamare la normativa sul danno ambientale, contesta la quantificazione del danno effettuata dalla procura;
- l’avv. Viciconte ritiene che sia opportuno sospendere il giudizio in attesa che giunga a conclusione il correlato procedimento penale;
- l’avv. Cacciapuoti si sofferma sulla problematica concernente la decorrenza della prescrizione ed evidenzia che i convenuti, cessati dalle rispettive cariche nel 2000, non erano più in condizione di far cessare gli effetti dell’eventuale illiceità loro attribuibile;
- l’avv. Satta, nel contestare che il danno si sia concretizzato, in quanto l’acqua non si è dispersa, sottolinea la correttezza dell’operato dell’arch. Pera;
- l’avv. Carrozza ribadisce la ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali e la posizione, spesso critica, di questi ultimi sul progetto inerente l’opera pubblica in argomento;
- la rappresentante dell’IDRA si associa alle tesi sostenute dal Procuratore regionale.

DIRITTO
1. Prima di procedere all’esame delle numerose e complesse problematiche connesse al presente giudizio, il Collegio, preso anche atto dell’orientamento del P.M. espresso in sede di discussione orale, dichiara l’estinzione dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ing. Bruno Agricola, deceduto prima dell’inizio della fase dibattimentale, tenuto conto che non ricorre l’ipotesi di un suo illecito arricchimento (SS.RR. nn. 22/1996 e 74/1997, sez. 1^ C.le n. 137/2008).
2. Tanto premesso, prima di esaminare nel merito la tesi accusatoria esposta in citazione, si ritiene di dover affrontare le numerose eccezioni proposte dalle difese dei convenuti. Esse, in dettaglio, riguardano:
- il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
La giurisdizione circa l’esistenza del danno ambientale, quale contestato dalla Procura, spetterebbe, ad avviso dei convenuti, al giudice ordinario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 della legge n. 349/1986e della parte seconda del d. lgs. n. 152/2006; solo dopo l’entrata in vigore di tale ultima norma si potrebbe configurare, con l’osservanza di una specifica procedura che prevede l’intervento del Ministero dell’Ambiente, la competenza della Corte.
La tesi accusatoria, che definisce patrimoniale il danno conseguente al danneggiamento delle risorse idriche, è supportata dall’orientamento del Tribunale di Firenze - sez. staccata di Pontassieve rinvenibile nella sentenza n. 3503/2009 che richiama alcune norme, tra le quali gli artt. 1 della legge n. 36/1994 e 144 del più volte citato d. dls. N. 152/2006.
In punto di fatto, il Collegio ritiene provato che il danno alle risorse idriche, come prospettato dall’ufficio requirente, si sia verificato atteso che, sulla specifica circostanza (sia pure in una diversa ottica) concorda anche la difesa dei convenuti, come da relazione tecnica di parte, datata settembre 2011.
Rimane, pertanto, da definire come tale avvenimento sia qualificabile, ai fini della competenza a giudicare, considerato che, fino all’entrata in vigore del d. lgs. n. 152/2006 avente ad oggetto “norme in campo ambientale” (29 aprile 2006), consolidata ed univoca giurisprudenza individuava in quello ordinario il giudice competente a conoscere del danno ambientale (ex multis, Corte Cost.le n. 641/1987, Cass. sez. un. n. 10733/1998, C.d.C. sez. 2^ C.le n. 509/2009).
In linea di principio, il Collegio ritiene che, dallo stesso fatto storico (nello specifico, il danneggiamento della falda idrica), possano derivare pretese differenti conseguenti al concorrere, sull’identico bene materiale, di interessi diversi, autonomamente tutelati dall’ordinamento con distinti diritti ed azioni. Più in dettaglio, il d. lgs. più volte citato – pur prevedendo la tutela dell’ambiente, come bene unitario di interesse collettivo, con alcune azioni la cui titolarità fa capo al pertinente Ministero - non ha escluso che, sulla stessa realtà fisica interessata dal danno ambientale, possano confluire altri interessi ugualmente tutelati (art. 313/7°). Pertanto, un’unica condotta, produttiva di un danno ambientale può, nello stesso tempo, ledere l’interesse sia dello Stato (sul bene collettivo ambiente, secondo la procedura di cui all’art. 299 e seguenti del più volte citato d. lgs.) sia di quanti, soggetti privati o pubblici, abbiano la titolarità di un diritto reale sullo stesso, con le normali azioni civilistiche, previste, a tutela della proprietà e del possesso, ai sensi dell’art. 313/78 (nei termini, sez. giur. Tr. A.A. n. 35/2009).
In concreto, e con riferimento al presente giudizio, preso atto che:
- il danno è stato causato da soggetti di cui risulta incontrovertibile, anche perché non contestato, il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione;
- nei loro confronti, in ragione del principio di specialità rispetto al citato art. 313/7°, può proporsi l’azione di responsabilità amministrativa di cui al R.D. n. 1214/1934;
il Collegio ritiene che il titolo della pretesa risarcitoria sia dato dalla lesione non del diritto all’ambiente in senso stretto, ma di quello di proprietà dello Stato sulle falde acquifere, bene di interesse collettivo, caratterizzato, perciò, dall’essere patrimoniale.
Pur tuttavia, anche a volere condividere la tesi difensiva circa la qualificazione come ambientale (e, perciò, soggetto, per il suo perseguimento, alla particolare disciplina di cui all’art. 313 del d. lgs. n. 152/2006) del danno contestato dalla Procura, la giurisdizione di questa Corte dei Conti, a decorrere dall’entrata in vigore del più volte citato d. lgs., sarebbe ugualmente rinvenibile, anche in mancanza del “rapporto” del competente ministro, alla procura regionale, attesa l’impossibilità, in assenza di una specifica norma, di considerare tale atto quale condizione di procedibilità per l’attivazione dell’azione per danno erariale (nei termini, sez. giur. Molise n. 144/2010). In conclusione, nel respingere l’eccezione, il Collegio afferma, relativamente al presente giudizio, la giurisdizione di questa Corte.
3. La seconda eccezione concerne la richiesta di sospensione del giudizio in attesa che, nell’ambito del correlato processo penale in corso, vengano assunte le pertinenti decisioni in ordine all’azione civile esercitata dalla Regione Toscana nei confronti del soggetto esecutore dell’opera.
L’eccezione è priva di pregio, atteso che:
- in punto di fatto, la controversia sottoposta al vaglio del giudice ordinario è relativa a problematiche riferite, essenzialmente, ad aspetti (quali la gestione non autorizzata di rifiuti da parte del consorzio che si era aggiudicata l’esecuzione dell’opera) diversi dal danno erariale prodotto dai convenuti nella loro qualità di soggetti legati da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione;
- nel merito, la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare sia l’indipendenza del giudizio contabile da quello civile, attese le rispettive differenti finalità, sia l’inesistenza dell’obbligo della sospensione del primo anche se la somma di cui è chiesto il recupero in sede civile coincide, in tutto o in parte, con quella dedotta come illecito amministrativo-contabile (nei termini, sez. 2^ C.le nn. 149/2008 e 285/2001, sez. giur. Toscana n. 325/2009).
4. Rimane da esaminare l’ultima eccezione difensiva: la prescrizione, sulla cui avvenuta maturazione concordano sia l’accusa sia la difesa, pur con una differente qualificazione (rilevante ai fini della decorrenza) del fatto illecito (permanente o istantaneo con effetti permanenti) da cui è conseguito il danno contestato.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione è concorde nel definire permanente il fatto illecito derivante da un comportamento, attivo o omissivo, che, dopo aver prodotto l’effetto dannoso, perdura nel tempo. Di contro, l’illecito viene considerato istantaneo con effetti permanenti quando, pur esauritosi il comportamento che lo ha generato, continua ad esistere autonomamente protraendo i suoi effetti (ex multis, sez. lav. n. 13046/2006, sez. 3^ civ. n. 16009/2000 e n. 5383/1980).
I predetti principi sono stati autorevolmente richiamati in alcune decisioni di questa Corte. Tra le altre, viene in evidenza la sentenza n. 362/2010 della 2^ sez. Centrale, in cui viene statuito che il fatto generatore di responsabilità contabile si qualifica come illecito permanente qualora provenga da un comportamento volontario che prosegue senza interruzione anche se l’autore dello stesso potrebbe, in qualsiasi momento, porre fine alla situazione produttrice di danno. E’, invece, istantaneo con effetti permanenti, l’illecito le cui conseguenze, pur perdurando nel tempo, possono essere eliminate con una nuova e diversa azione.
Nello specifico, dall’esame degli atti e dalle risultanze dibattimentali, è emerso, in modo inequivocabile, che il comportamento, da cui è derivato il danno erariale contestato dalla procura (correttamente definito patrimoniale in quanto relativo all’accertata dispersione delle ingenti risorse idriche), è quello tenuto, per la parte di rispettiva competenza, dai convenuti che, come dettagliatamente indicato nell’atto di citazione, agendo con censurabile superficialità, insolita pervicacia ed in violazione ad elementari norme di diligenza, - pur avendo un’adeguata conoscenza dell’opera e delle conseguenze che avrebbe causato alle risorse idriche, in virtù della consistente mole di informazioni pervenute nella fase istruttoria e volutamente trascurate o non adeguatamente veicolate, - procedettero all’approvazione dei progetti.
La loro condotta, dunque, non può che qualificarsi come gravemente colposa e, come tale, definirsi, ai fini evidenziati, quale originatrice del fatto illecito da cui è promanato il danno il cui verificarsi, secondo la prospettazione accusatoria, va fatto risalire al periodo in cui essi rivestivano i rispettivi incarichi istituzionali che vanno identificati:
- per i componenti delle due giunte regionali, nelle legislature che coprono l’arco di tempo dal 1990 al 2000;
- per l’arch. Biagi, dal luglio 1994 al 2000;
- per l’arch. Pera, dal novembre 1992 al settembre 1996.
Da tali incarichi i predetti risultano cessati nelle date a fianco di ciascuno indicate, tutte precedenti al periodo coperto da prescrizione, i cui effetti, come evidenziato dallo stesso ufficio requirente, coprono il lasso di tempo che va dal verificarsi dell’evento al novembre 2004.
Sulla base delle predette considerazioni e tenuto conto della citata giurisprudenza, il Collegio, condividendo la tesi difensiva, ritiene di dover definire quale istantaneo con effetti permanenti l’illecito da cui è derivato il danno contestato, con la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere sin dal momento in cui il danno ha cominciato inizialmente a manifestarsi.
Del resto, nemmeno gioverebbe alla Procura sostenere che l’illecito, da cui il danno contestato, ha, invece, carattere permanente e non istantaneo, giacché le condotte lesive, evidenziate nell’atto di citazione e racchiuse nell’adozione degli atti ritenuti illegittimi (le deliberazioni n. 3384/1995, n. 785/1998 e n. 859/1998 nonché tutti gli atti presupposti, concomitanti e successivi, l’ultimo dei quali, l’accordo integrativo, è del luglio 1998) sono cessate e, quindi, è cessata la permanenza nel momento in cui i convenuti, in conseguenza della cessazione dalle funzioni ricoperte, non avevano, più la possibilità d’intervento per eliminarne le conseguenze dannose: interrompendo l’attivazione del progetto o stabilendo sue nuove e diverse modalità di esecuzione (cfr. Cass. n.7272 del 2011)
Inconferenti sono da ritenersi le prospettazioni difensive concernenti la posizione del Ministro pro-tempore dell’Ambiente, non convenuto nel presente giudizio, benché titolare delle specifiche competenze ed attribuzioni di cui all’art. 6 legge n. 349/1986 integrato dall’art. 4 del D.P.C.M. n. 377/1988 e, successivamente, al d. lgs. n. 152/2006. In merito, tuttavia, il Collegio non può non evidenziare che – nell’ambito del dicastero – le problematiche derivanti dell’importante opera pubblica erano certamente note, come risulta, tra l’altro, dalla corrispondenza risalente al periodo marzo-agosto 2002 e diretta ad alti rappresentanti istituzionali, con cui si ravvisa la necessità di integrare gli accordi intercorsi e si trasmette il cosiddetto “addendum” del luglio 2002, documento che, tra l’altro, evidenzia le criticità emerse nell’esecuzione dell’opera, con particolare riferimento alle risorse idriche.
In conclusione, l’azione attivata con l’atto di citazione in argomento è da ritenersi, in base alla giurisprudenza sopracitata, prescritta, in quanto proposta oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 1/2° della legge n. 20/1994, sia che il dies a quo si faccia decorrere dal momento in cui ha cominciato a manifestarsi il danno, sia che il dies a quo si faccia decorrere dal momento in cui i convenuti, in conseguenza della cessazione dalle funzioni ricoperte, non avevano più la possibilità d’intervento per eliminarne le conseguenze dannose.
5. Relativamente alle spese sostenute, dai convenuti, per la difesa, il Collegio evidenzia che la specifica normativa (art. 3 comma 2 bis del d. l. n. 543/1996, convertito nella l. n. 639/1996, autenticamente integrata dalla l. n. 102/2009) prevede che esse possano essere rimborsate qualora il giudizio si sia concluso con un “proscioglimento nel merito”, condizione indispensabile per escludere ogni possibile conflitto di interessi tra il convenuto e l’amministrazione di appartenenza.
Tale condizione non sussiste nel caso di dichiarazione della prescrizione, statuizione, che, prescindendo da ogni accertamento, nel merito, dell’insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, non comporta l’obbligo di liquidazione delle spese stesse da parte del giudice contabile attesa la non spettanza del loro rimborso da parte dell’amministrazione di appartenenza (SS.RR. n. 3/2008).
6. Analoga decisione il Collegio ritiene di adottare con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi, presentata, in udienza, dal difensore dell’associazione Idra, con riferimento al provvedimento concessivo del beneficio del gratuito patrocinio adottato a suo favore dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze.
Infatti, deve considerarsi - a prescindere dall’ammissibilità del gratuito patrocinio anche nell’ipotesi di intervento adesivo dipendente - che l’associazione IDRA non ha dedotto, nel suo atto di intervento, la titolarità di nessuna posizione giuridica che avrebbe potuto essere pregiudicata dal mancato riconoscimento delle ragioni addotte dalla Procura Regionale e, quindi, dal disconoscimento dell’esistenza di un danno avente, come si è detto, natura erariale e non ambientale.
Ne consegue la necessità di revocare ex tunc, ai sensi dell’art. 136 del T.U. n. 115 del 2002, per mancanza dei necessari presupposti, l'ammissione al gratuito patrocinio dell’associazione IDRA provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze.
Alla revoca si provvede, per economia, con la sentenza conclusiva del giudizio invece che con il previsto decreto.
7. Ai sensi dell’art. 89 c.p.c. l’istanza, datata 22.03.2011, prodotta dal P.M. dott. Paolo Crea e finalizzata alla cancellazione di alcune frasi contenute nella memoria prodotta dalla difesa dell’ing. Agricola, è accolta, in parte, con esclusivo riferimento a quanto riportato nella pag. 3, (la frase che va da “ciò può indurre……….” a “……..responsabile ministeriale”) atteso il suo tenore palesemente offensivo ed ultroneo rispetto alle esigenze difensive.
La stessa caratteristica non si rileva, di contro, in quanto riportato alla pag. 50 dello stesso scritto.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando in relazione all’atto di citazione depositato il 27.10.2010 ed iscritto al n. 58665/R del registro di Segreteria
- dichiara estinta l’azione di responsabilità attivata nei confronti di AGRICOLA Bruno;
- assolve, per intervenuta prescrizione dell’azione, CHITI Vannino, BADIALI Luigi, BARBINI Tito, BENCISTÀ Alberto, BENESPERI Paolo, BIAGI Gianni, BICCHI Riccardo, CAZZOLA Franco, DEL LUNGO Claudio, DINI Patrizia, FONTANELLI Paolo, FRATINI Giovanni, GELONI Fabrizio, GHIANDELLI Enno, GIANNARELLI Paolo, GINANNESCHI Mauro, MARCUCCI Marialina, MARTINI Claudio, PERA Costanza, PERICCIOLI Moreno. SILIANI Simone, VENTURA Michele;
- revoca l’ammissione al gratuito patrocinio dell’Associazione IDRA
- dispone la cancellazione dell’espressione contenuta a pag. 3 della memoria difensiva Agricola nei sensi in cui parte motiva nell’originale e in tutte le copie in atti.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.

Così deciso, in Firenze, nelle Camere di Consiglio del 13.01.2012 e del 29.02.2012.

giovedì 23 gennaio 2014

ESPROPRIAZIONE per PUBBLICA UTILITA': la distinzione tra la rettifica e le altre figure affini (T.A.R. Lazio, Latina, sentenza 16 gennaio 2014 n. 10).


ESPROPRIAZIONE per PUBBLICA UTILITA': 
la distinzione tra la rettifica 
e le altre figure affini 
(T.A.R. Lazio, Latina, 
sentenza 16 gennaio 2014 n. 10).


Sentenza "classificatoria" dei vizi del provvedimento in materia espropriativa.


Massima

1.  Esulano dalla giurisdizione del G.A., le questioni attinenti alla determinazione dell’indennità di esproprio, la cui cognizione è riservata al G.O.: invero, le controversie relative alla determinazione dell’indennità di esproprio – in quanto attinenti ad un diritto soggettivo specificamente regolato dalla legge – sono devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto se il privato contesti l’iter procedurale seguito dalla P.A., quanto ove contesti i criteri di liquidazione applicabili.
2.  Per la costante giurisprudenza la rettifica è il provvedimento mediante cui, di regola, si elimina l’errore materiale in cui è incorsa l’Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento. 
Invero, la rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, in quanto:
a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A.  anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d’ufficio;
b) non coinvolge la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’emanazione del provvedimento di primo grado;
c) non comporta nessuna valutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato;
d) non richiede una motivazione rigorosa;
e) si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l’integrazione dell’atto.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1285 del 2004, proposto dal sig.
Sepe Elio, rappresentato e difeso dagli avv. Ermete Sotis e Francesco Di Ciollo e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Latina, via Carducci, n. 7
contro
Comune di Fondi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Lisetti e con domicilio ex lege fissato presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4
e con l'intervento di
Sepe Arcangelo e Mancini Marisa, ambedue rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Di Ciollo e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Latina, via Carducci, n. 7 
a) con il ricorso originario:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Fondi 17 giugno 2004, n. 42, recante approvazione definitiva della variante al P.R.G. adottata con l’approvazione del progetto di sistemazione della via Pantanelle;
- della nota del Comune di Fondi prot. n. 32602/p del 18 settembre 2004, comunicata il 2 ottobre 2004, contenente avviso al sig. Sepe Elio dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- della deliberazione della Giunta Municipale di Fondi 4 novembre 2004, n. 380, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di sistemazione della via Pantanelle;
- di ogni altro atto presupposto o successivo, conseguente o connesso

b) con i motivi aggiunti depositati il 1° luglio 2005:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione e previo decreto presidenziale inaudita altera parte
del decreto del Comune di Fondi n. 3 del 3 giugno 2005, recante decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, notificato unitamente alla nota comunale prot. n. 21626/A di pari data, recante preavviso che alla data del 5 luglio 2005 si sarebbe proceduto all’immissione nel possesso dell’area di proprietà del sig. Sepe, censita in catasto al fg. n. 45, part. n. 442

c) con i motivi aggiunti depositati il 21 luglio 2005:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione e previo decreto presidenziale inaudita altera parte
del decreto del Comune di Fondi n. 4 del 23 giugno 2005, recante decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, inviato al sig. Sepe a mezzo del servizio postale in data 29 giugno 2005.

Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti gravati con il ricorso originario, proposta in via incidentale dal ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Fondi;
Viste l’ordinanza n. 98/2005 del 29 gennaio 2005, con cui è stata respinta l’istanza di sospensione presentata con il ricorso introduttivo, e l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2372/2005 del 18 maggio 2005, con cui è stato respinto l’appello proposto contro la precedente;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° luglio 2005;
Visti l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata con i suddetti motivi aggiunti ed il decreto presidenziale n. 477/2005 del 5 luglio 2005, con cui tale istanza è stata accolta;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Viste le memorie difensive depositate dal Comune di Fondi e dal ricorrente;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dei sigg.ri Sepe Arcangelo e Mancini Marisa;
Visti i motivi aggiunti depositati il 21 luglio 2005, con la relativa istanza cautelare;
Vista la memoria difensiva degli intervenienti;
Vista l’ordinanza n. 554/2005 del 22 luglio 2005, recante reiezione dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del 19 dicembre 2013 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO
Con il ricorso introduttivo indicato in epigrafe il sig. Elio Sepe ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Fondi 17 giugno 2004, n. 42, recante approvazione definitiva della variante al P.R.G. adottata con precedente deliberazione consiliare n. 91 del 10 luglio 2002 (già oggetto di distinta impugnazione) e riguardante il progetto di sistemazione ed adeguamento di via Pantanelle, in Fondi. Ha impugnato, altresì, la nota comunale recante comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’intervento di sistemazione di via Pantanelle, nonché la deliberazione della Giunta Municipale di Fondi 4 novembre 2004, n. 380, con cui è stato approvato il suddetto progetto definitivo.
Il ricorrente lamenta che il progetto approvato andrebbe a prevedere – in luogo della realizzazione della strada di P.R.G. e P.P.E. a servizio della zona industriale “Pantanelle” – una modificazione del primo tratto dell’esistente via Pantanelle, non al servizio della predetta zona industriale (la quale va ad intersecarsi con la strada di piano non realizzata): verrebbe, anzi, creata una nuova strada ubicata sull’area agricola del ricorrente stesso – il quale patisce l’ablazione dell’intero lotto di terreno di sua proprietà – senza alcun riferimento alla zona industriale, allo stato priva di strade di effettivo rilievo urbanistico e servita da viuzze di fortuna, spesso non asfaltate e con grandi buche.
A supporto del ricorso originario, con cui ha domandato l’annullamento degli atti impugnati, previa adozione di misure cautelari, il sig. Sepe ha quindi dedotto i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 1, quinto comma, della l. n. 1/1978, del regolamento di attuazione della l. n. 109/1994, della l. n. 1150/1942, della l. n. 167/1962, dell’art. 2 della l.r. n. 36/1987, delle norme di attuazione del P.R.G. di Fondi e del P.P.E., mancata risposta alle osservazioni critiche formulate nel corso del procedimento dalla parte interessata;
- eccesso di potere, falsità dei presupposti, sviamento, motivazione contraddittoria ed insufficiente in merito alla variazione alle previsioni del P.R.G. e del P.P.E. ed alla modificazione del progetto definitivo in danno del terreno del ricorrente, omesso esame delle osservazioni critiche dello stesso ricorrente.
In sintesi, il sig. Sepe lamenta che – in aggiunta ai vizi già dedotti con il ricorso autonomo proposto avverso i pregressi atti della sequenza procedimentale – con il progetto definitivo approvato la P.A. avrebbe irragionevolmente ampliato l’occupazione dell’appezzamento di terreno di sua proprietà, il quale verrebbe ora immotivatamente occupato per intero, senza che, peraltro, il Comune abbia dato risposta alle osservazioni critiche del medesimo sig. Sepe.
Inoltre lamenta che:
- il Comune, con gli atti impugnati, avrebbe arbitrariamente pretermesso l’originaria previsione di Piano, creando una nuova arteria a preteso servizio dell’area di P.P.E., ma posta in realtà al di fuori di siffatta area, su terreni con destinazione diversa (agricola).
- per quanto detto, solo in apparenza ci si troverebbe di fronte ad un variante di sistemazione della strada destinata alla viabilità dell’area industriale limitrofa. In realtà, il Comune avrebbe esorbitato dai limiti del potere di introdurre varianti al P.R.G. ed al P.P.E. già approvati, inserendo un nuovo vincolo espropriativo avulso dalle previsioni di Piano tuttora vigenti, senza adempiere all’obbligo di fornire la motivazione dell’intervenuta variazione, sebbene tale obbligo discendesse dall’incidenza della variante sui diritti di terzi non assoggettati al vincolo di Piano;
- nel caso di specie, pertanto, il Comune non solo sarebbe incorso nelle dedotte violazioni di legge e nella violazione degli strumenti urbanistici definitivi, ma la sua condotta sarebbe affetta da eccesso di potere per un uso della discrezionalità amministrativa in materia urbanistica al limite dell’arbitrio e ciò, tanto più in presenza del riferito aggravio (del tutto ingiustificato) dell’occupazione del lotto del ricorrente, conseguente all’approvazione del progetto definitivo. Da ultimo, sarebbe ravvisabile lo sviamento di potere, per avere il Comune sostituito un’opera pubblica – peraltro già approvata – con un’altra senza alcuna motivazione, ma solo con danno rilevante per il ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fondi, depositando memoria difensiva con documentazione allegata e resistendo alle pretese attoree.
Nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2005 il Collegio, considerato ad un primo esame il ricorso non assistito da fumus boni juris, con ordinanza n. 98/2005 ha respinto l’istanza cautelare presentata con il ricorso introduttivo.
Detta ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, che con ordinanza n. 2372/2005 del 18 maggio 2005 ha respinto l’appello contro di essa proposto.
Con motivi aggiunti depositati il 1° luglio 2005 il sig. Sepe ha, poi, impugnato il decreto comunale di occupazione d’urgenza del lotto di terreno sua proprietà (n. 3 del 3 giugno 2005), chiedendone l’annullamento, previa sospensione e previe misure cautelari provvisorie e deducendo le seguenti doglianze:
- eccesso di potere e violazione di legge per omessa applicazione della disciplina di cui all’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, difetto assoluto di motivazione in ordine ai motivi di particolare urgenza, inesistenza dei presupposti, giacché nel caso di specie la P.A. non avrebbe dato conto dei motivi che l’hanno indotta a disporre l’occupazione d’urgenza del fondo del ricorrente. L’occupazione, inoltre, provocando una trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi, in danno di un appezzamento di terreno che presentava alberi di fico di gran pregio (con una notevole quantità di frutti pendenti) ed un pozzo artesiano, impedirebbe una determinazione congrua dell’indennità di esproprio;
- eccesso di potere e violazione di legge per violazione dell’art. 22-bis cit. in relazione all’art. 20 del d.P.R. n. 327/2001, difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e violazione dell’art. 45 del d.P.R. n. 327/2001, poiché la P.A. avrebbe determinato in via provvisoria l’indennità di esproprio senza considerare che sul terreno de quo ci sono i frutti pendenti, senza una valutazione del costo del pozzo artesiano e senza adeguare il valore del terreno al prezzo effettivo di mercato corrente nella zona. Ciò sarebbe avvenuto a causa del ricorso alla procedura d’urgenza, che non avrebbe consentito un adeguato contraddittorio procedimentale tra Ente espropriante e soggetti da espropriare, non permettendo al ricorrente di instaurare una trattativa con la P.A. finalizzata alla cessione volontaria dell’area, in modo da pervenire ad un’equa (e congrua) valutazione del suolo e del soprasuolo.
Con decreto presidenziale n. 477/2005 del 5 luglio 2005 la domanda di misure cautelari provvisorie formulata con i succitati motivi aggiunti è stata accolta.
Con atto depositato in data 15 luglio 2005 sono intervenuti ad adiuvandum i sigg.ri Sepe Arcangelo e Mancini Marisa, facendo valere la loro qualità di titolari di immobili a cui favore sussisterebbe – a carico del terreno del ricorrente – una servitù di approvvigionamento idrico.
Il Comune di Fondi ha depositato un’ulteriore memoria, con documentazione allegata, replicando ai motivi aggiunti e concludendo per il loro rigetto, previo rigetto della relativa istanza cautelare.
Infine, con motivi aggiunti depositati in data 21 luglio 2005 il ricorrente ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza n. 4 del 23 giugno 2005, emanato dal Comune di Fondi a parziale rettifica ed integrazione del precedente decreto n. 3 del 3 giugno 2005, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti (poc’anzi sintetizzato).
A supporto di detto secondo ricorso per motivi aggiunti – con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento gravato, nonché previe misure cautelari provvisorie, il ricorrente ha dedotto le seguenti ulteriori doglianze:
- nullità del provvedimento gravato per omessa comunicazione della data di immissione in possesso (in relazione alla non idoneità del procedimento avviato in forza del precedente decreto comunale n. 3 del 3 giugno 2005), nonché per mancanza dei presupposti per ricorrere alla procedura d’urgenza, eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 20, 22 e 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere per sviamento ed assenza dei presupposti, in quanto nel caso di specie: a) il decreto impugnato non farebbe riferimento a nessun requisito di urgenza o, comunque, recherebbe sul punto una motivazione illogica ed apparente; b) il ricorrente sarebbe stato privato della facoltà di presentare osservazioni sulla misura dell’indennità proposta; c) al ricorrente sarebbe stato impedito di convenire la cessione volontaria del bene;
- violazione del combinato disposto degli artt. 22-bis e 24 del d.P.R. n. 327/2001 per inosservanza del termine dilatorio per l’immissione nel possesso e redazione dello stato di consistenza, difetto di motivazione, atipicità, poiché l’impugnato decreto n. 4 sarebbe stato recapitato al ricorrente tra il 4 ed il 5 luglio 2005, sebbene l’immissione nel possesso fosse rimasta fissata alla medesima data del 5 luglio 2005 (dettata dal precedente decreto n. 3): perciò, la sua notificazione sarebbe intempestiva e tale da invalidare l’intera procedura espropriativa;
- nullità dell’impugnato decreto n. 4 per erronea indicazione degli intestatari del bene, in quanto nel caso di specie il provvedimento gravato indicherebbe tre intestatari diversi del terreno da occupare, senza precisarne il titolo e facendo apparire il sig. Elio Sepe come comproprietario pro indiviso del terreno stesso;
- nullità dell’impugnato decreto n. 4, in relazione all’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, per omessa notificazione dello stesso ai terzi intervenuti, titolari del diritto di attingimento dell’acqua in favore dei terreni distinti in catasto al fg. n. 45, part.lle nn. 127, 443 e 445, giacché l’occupazione avrebbe dovuto essere notificata a tutti i titolari di diritti reali gravanti sul lotto da espropriare;
- violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 22-bis in relazione all’art. 20 del d.P.R. n. 327/2001, difetto di motivazione, inesistenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e violazione dell’art. 45 del d.P.R. n. 327/2001, per le medesime ragioni (attinenti alla determinazione del valore del terreno da espropriare) già illustrate con le doglianze contenute nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° luglio 2005.
Nella Camera di consiglio del 22 luglio 2005 il Collegio, ritenuta, ad un sommario esame, l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti non assistita da fumus boni juris, in particolare per essere il decreto impugnato adeguatamente motivato in relazione all’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, con ordinanza n. 554/2005 ha respinto la predetta istanza.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Con il ricorso originario sono impugnate la deliberazione consiliare di approvazione della variante al P.R.G. di Fondi relativa all’intervento di sistemazione ed adeguamento della via Pantanelle e la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del relativo progetto definitivo.
Formano oggetto dei motivi aggiunti il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio dell’area del ricorrente – su cui va realizzato l’intervento sopra citato – e l’ulteriore decreto recante rettifica ed integrazione del precedente.
Il ricorso originario non è meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente evidenziarsi che il distinto ricorso rubricato al n. 379/2004 di R.G., con cui sono state impugnate le deliberazioni di adozione della variante al P.R.G. e di controdeduzioni alle osservazioni sulla variante adottata ed in relazione al quale era stata presentata istanza di riunione al ricorso in epigrafe, è stato respinto da questa Sezione con sentenza n. 566/2013 del 18 giugno 2013: stante la parziale coincidenza delle doglianze, taluni degli argomenti ivi contenuti vanno senz’altro qui riportati a confutazione delle censure sollevate dall’odierno ricorrente, sig. Elio Sepe, con l’atto introduttivo del giudizio.
In particolare, nella sentenza n. 566/2013 cit. si è sottolineato che la scelta effettuata dalla P.A. circa la localizzazione di un’opera pubblica, quale, nel caso ora in esame, lo sviluppo integrato di un’area periferica in condizioni di degrado, al fine del suo recupero, rientra indubbiamente nell’esercizio del potere di governo del territorio riconosciuto alla P.A. stessa: tale potere, ampiamente discrezionale, soggiace al sindacato di legittimità del G.A. soltanto se le decisioni assunte si rivelino palesemente viziate da illogicità, travisamento o contraddittorietà tra i presupposti normativi e le determinazioni conclusive. Ne deriva che – in presenza di censure che si limitino a proporre valutazioni alternative a quelle eseguite dalla P.A., od a sviluppare argomentazioni generiche – il G.A. non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della competente Amministrazione, né può esaminare scelte, la cui valutazione fuoriesca dal succitato sindacato di legittimità.
Ciò premesso, nella fattispecie all’esame già in sede cautelare era stata rilevata l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso introduttivo, evidenziandosi che:
a) gli atti impugnati, alla luce delle rubricate censure e delle finalità perseguite della P.A., appaiono resistere al denunciato superamento dei limiti posti all’esercizio della discrezionalità (ampia) di cui l’Ente locale gode nell’ambito della pianificazione urbanistica;
b) i motivi dedotti si rivelano generici e privi di congrui elementi probatori, a fronte dell’interesse superiore della P.A. in termini di recupero ambientale, sicurezza ed inquinamento;
c) la variante al P.R.G., di tipo particolare e non generale, appare assistita da specifica ed adeguata motivazione.
Il Collegio ritiene di dover tener ferme le suesposte valutazioni effettuate in sede cautelare. Per ciò che riguarda, più in particolare, le ragioni sottese alla scelta urbanistica della P.A., esse si evincono dalla deliberazione n. 91/2002, di adozione della variante al P.R.G. (v. all. 4 della difesa comunale), in cui si legge che la strada da realizzare:
- si pone al servizio della zona industriale, in cui sono in fase di realizzazione diversi capannoni per attività economiche;
- va a modificare il tracciato precedentemente previsto, per evitare sbocchi sul ponte della Fontana della Volpe;
- serve a creare una viabilità alternativa, completando un semi-anello, che permette sia di aggirare il centro abitato di Fondi, deviando il traffico pesante direttamente sulla S.P. Fondi – S. Anastasia, sia di raggiungere facilmente la zona industriale e quella artigianale ubicata presso il M.O.F. (Mercato Ortofrutticolo), nonché il Mercato stesso;
- non va ad incidere sulla “Fontana della Volpe” ed incide in modo limitato sulla “Fontana Lauro”, in misura inferiore rispetto alla viabilità ipotizzata dal Piano Particolareggiato.
La deliberazione consiliare n. 91/2002 cit. ha quindi chiarito, nelle sue premesse, che:
- il progetto di sistemazione ed adeguamento della strada vicinale Pantanelle è volto a migliorare il traffico attraverso un allargamento della sede stradale e dei servizi necessari, tenendo, altresì, conto dell’impossibilità di pensare ad un intervento soltanto sui tratti più compromessi dell’arteria, senza considerare uno sviluppo integrato rispetto alla viabilità generale di concerto con i vigenti strumenti urbanistici;
- a tal fine, la Provincia di Latina ha inteso realizzare un’arteria di collegamento tra la S.S. Appia e la località S. Raffaele, per una lunghezza di circa mt. 3.000, in maniera da consentire un più fluido collegamento della citata Statale con il Mercato Ortofrutticolo e con la zona industriale, artigianale e commerciale, sgravando dal traffico l’agglomerato urbano di Fondi;
- il progetto si propone, pertanto, in definitiva gli obiettivi, da un lato, di migliorare la fluidità e la fruibilità della periferia urbana di Fondi, sede delle maggiori attività produttive, dall’altro, di dare importanti benefici in materia di recupero ambientale, sicurezza ed inquinamento.
Nella deliberazione consiliare – in questa sede gravata – n. 42/2004, di approvazione della variante al P.R.G., si legge, poi, che il progetto di sistemazione di via Pantanelle si pone anche l’obiettivo di diluire il traffico che spesso si concentra su via S. Raffaele (con i rischi per la pubblica incolumità e con i disagi che ne derivano).
Alla luce di quanto esposto, le censure dedotte con il ricorso introduttivo risultano senz’altro prive di fondamento e, pertanto, da respingere. Ciò, tenuto anche conto dei limiti del sindacato del G.A. sulle scelte discrezionali della P.A. in materia di pianificazione urbanistica: limiti menzionati dalla sentenza di questa Sezione n. 566/2013, più sopra riferita, nonché dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2372/2005 del 18 maggio 2005, in sede di esame dell’appello interposto nei confronti dell’ordinanza di questa Sezione di rigetto dell’istanza cautelare proposta con il gravame originario. Il Consiglio di Stato, pur con un esame “prima facie”, ha infatti osservato che le censure articolate in primo grado dal sig. Sepe impingono nel merito dell’azione amministrativa. Il Collegio condivide l’osservazione e ritiene che impingano nel merito, in particolare, le censure del ricorrente attinenti alle dimensioni maggiori o minori del lotto di terreno di sua proprietà oggetto di procedura espropriativa per l’esecuzione dell’opera pubblica di cui si tratta.
Sul punto si richiama, del resto, l’insegnamento della costante giurisprudenza, secondo cui la scelta compiuta in un P.R.G., o in una sua variante, di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una determinata area, è caratterizzata da ampia discrezionalità e non necessità di una particolare motivazione (v. C.d.S., Sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). Neppure in presenza di un Piano o di una variante, interessante una determinata area, si impone un obbligo di puntuale motivazione relativa a tale scelta, ove quest’ultima sia coerente con i criteri generali seguiti dal Piano o dalla variante nella loro impostazione: ed invero, l’obbligo di motivazione in materia di scelte urbanistiche sussiste solo quando la P.A., con le opzioni effettuate, produca una lesione di posizioni soggettive meritevoli di una specifica considerazione, quali le aspettative qualificate od i particolari affidamenti discendenti dall’esistenza, in favore del privato, di giudicati favorevoli, o da accordi con l’Ente locale aventi ad oggetto convenzioni di lottizzazione, o, ancora, nel caso di superamento degli standard minimi (cfr., ex multis, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 23 novembre 2010, n. 8074).
Nessuna di siffatte ipotesi è rinvenibile nel caso ora in esame. In questo, invece, la difesa comunale ha puntualizzato (ancorché in sede di difesa sui motivi aggiunti) che la realizzazione della strada de qua si è resa necessaria al fine di risolvere la questione della pericolosità della zona interessata, per effetto delle difficoltà di accesso di T.I.R. e mezzi industriali nella zona in questione, quale zona da cui si accede anche al Mercato Ortofrutticolo: la preesistente ed unica via di accesso, infatti, risulta limitata all’ingresso dal cavalcavia del binario ferroviario Roma-Napoli, da cui derivano l’esigenza di manovre pericolose di autocarri e T.I.R. ed i conseguenti ingorghi; né il ricorrente ha replicato in alcun modo a tali argomentazioni difensive.
In definitiva, pertanto, il ricorso originario è nel suo complesso infondato e da respingere.
Venendo ai ricorsi per motivi aggiunti, osserva il Collegio come gli stessi siano parimenti infondati e, perciò, entrambi da respingere.
In via preliminare, deve rilevarsi – a precisazione di quanto asserito dal ricorrente sul punto – che il decreto di occupazione d’urgenza n. 3 del 3 giugno 2005 (impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti) non è stato sostituito, ma solo rettificato ed integrato, dal decreto n. 4 del 23 giugno 2005 (gravato con il secondo ricorso per motivi aggiunti): perciò, non si è prodotta alcuna improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo gruppo di motivi aggiunti.
Sempre in via preliminare, deve poi rilevarsi che esulano della presente controversia e, in generale, dalla giurisdizione del G.A., le questioni attinenti alla determinazione dell’indennità di esproprio, la cui cognizione è riservata al G.O.: invero, le controversie relative alla determinazione dell’indennità di esproprio – in quanto attinenti ad un diritto soggettivo specificamente regolato dalla legge – sono devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto se il privato contesti l’iter procedurale seguito dalla P.A., quanto ove contesti i criteri di liquidazione applicabili (così, da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 25 luglio 2013, n. 2163).
Nel merito, osserva poi il Collegio che sono infondate tutte le censure che comunque rimandano ad una presunta carenza di motivazione, da parte dell’Amministrazione procedente, circa le ragioni per addivenire all’occupazione d’urgenza delle aree da espropriare, ai sensi dell’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’occupazione d’urgenza è adeguatamente motivata in relazione al requisito dell’urgenza con il richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, a sua volta insita ex lege nell’atto di approvazione del progetto definitivo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 24 settembre 2009, n. 4697; T.A.R. Molise, Sez. I, 28 gennaio 2013, n. 448; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 luglio 2012, n. 1874).
Nel caso di specie, tanto il decreto di occupazione d’urgenza n. 3 del 3 giugno 2005, quanto quello di sua integrazione n. 4 del 23 giugno 2005, richiamano espressamente la deliberazione della Giunta Comunale di Fondi n. 380 del 4 novembre 2004, di approvazione del progetto definitivo, dalla quale discende la pubblica utilità dell’opera e sono, dunque, adeguatamente motivati in ordine al requisito dell’urgenza, con conseguente infondatezza della relativa censura.
La legittimità dell’utilizzo, da parte della P.A., dell’occupazione d’urgenza ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 esclude, poi, che il mancato esperimento del procedimento ex art. 20 del d.P.R. n. 327 cit., previsto per la determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, sia illegittimo: infatti, è proprio l’art. 22-bis cit. ad escludere che, nei casi in cui la procedura d’urgenza trova applicazione, si possa esperire il procedimento ex art. 20, commi 1 e 2, ed a prevedere un meccanismo alternativo di determinazione della suddetta indennità. Ne discende che è infondata la doglianza del ricorrente, secondo cui l’occupazione d’urgenza del terreno, determinandone una trasformazione irreversibile, impedirebbe una stima adeguata del suo valore. Né il ricorrente ha adeguatamente spiegato i motivi per cui la suddetta occupazione gli avrebbe precluso la cessione volontaria del bene, questa essendo possibile, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio. Si ricorda, sul punto, che la cessione volontaria è titolo definitivo per la P.A. per ottenere la disponibilità dell’immobile, mentre l’occupazione d’urgenza ex art. 22-bis cit. è titolo solamente temporaneo, in attesa dell’adozione del decreto ablativo: in questo limitato senso, allora, la cessione volontaria è alternativa all’occupazione d’urgenza (cfr. Cass. civ., SS.UU., 6 maggio 2009, n. 10362).
Per quanto concerne, poi, le doglianze proposte con i (secondi) motivi aggiunti avverso il decreto n. 4 del 23 giugno 2005, va chiarito, anzitutto, che si è trattato di un provvedimento emesso a rettifica ed integrazione del precedente n. 3, per correggere l’erronea indicazione, nell’elenco dei soggetti da espropriare ivi contenuto, dei dati catastali del terreno dell’odierno ricorrente (con indicazione della particella n. 704, anziché la n. 442), nonché l’omissione, in detto elenco, della ditta n. 33 (il terreno della SILA S.r.l. identificato al fg. n. 45, part. n. 139); per il resto – ed in specie per quanto riguarda la data di immissione, da parte della P.A., nel possesso dei terreni da occupare – il riferito decreto n. 3 è rimasto pienamente valido ed efficace. Per tale ragione, ad avviso del Collegio non vi era alcuna necessità di stabilire una nuova data per l’immissione nel possesso del terreno del sig. Elio Sepe, né questi può sostenere l’illegittimità del decreto n. 4 per la pretesa tardività della sua notificazione, in quanto avvenuta in prossimità della suddetta immissione.
Sul punto si rammenta che, per la costante giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973), anche di questa Sezione (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. II, 17 luglio 2013, n. 644), la rettifica è il provvedimento mediante cui, di regola, si elimina l’errore materiale in cui è incorsa l’Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento. Invero, la rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 luglio 2012, n. 1548), si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, in quanto:
a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d’ufficio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1988, n. 297);
b) non coinvolge la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’emanazione del provvedimento di primo grado (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);
c) non comporta nessuna valutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);
d) non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.);
e) si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l’integrazione dell’atto (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.). Nel caso ora esame, in verità, il decreto n. 4 reca anche un’integrazione del contenuto del precedente decreto n. 3, ma ciò è dovuto ad un’omissione presente in quest’ultimo (lì dove l’elenco dei soggetti da espropriare passa dal n. 32 al n. 34 saltando il n. 33) discendente anch’essa da una mera svista, con il corollario che si resta nell’ambito della rettifica, più che della vera e propria integrazione/correzione.
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che la procedura espropriativa legittimamente si svolge, per quanto riguarda il soggetto passivo, nei confronti dei proprietari iscritti negli atti catastali (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 novembre 2004, n. 21622), tanto è vero che lo svolgimento dell’espropriazione nei confronti del proprietario catastale e l’omessa notificazione del decreto di esproprio al proprietario effettivo comportano solo che questi non sia soggetto al termine di decadenza per l’opposizione alla stima, ma non costituiscono motivo di carenza del potere espropriativo.
Il sig. Sepe, quindi, non può dolersi del fatto che in ambedue i decreti di occupazione d’urgenza (sia il n. 3, sia il n. 4) egli risulti quale titolare del terreno da espropriare, al n. 13 dell’elenco dei relativi soggetti, accanto ad altri due comproprietari, essendo un onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto di procedura ablatoria, tanto che è legittima la notifica dell’avviso di immissione nel possesso a colui che risulti il proprietario catastale del fondo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8289, secondo cui tale regola incontra un’eccezione solo nel caso in cui la P.A. abbia una sicura ed esatta conoscenza della situazione dominicale e, così, instauri un contraddittorio nel procedimento con i proprietari effettivi, notificando a questi altri atti della procedura).
Da ultimo, per quanto concerne le doglianze incentrate sull’esistenza, nel terreno da espropriare, di un pozzo artesiano gravato da servitù di approvvigionamento idrico in favore di immobili limitrofi (ed in specie di quelli di proprietà degli intervenienti ad adiuvandum), la difesa comunale ha versato in atti una relazione del C.T. del Comune di Fondi da cui si evince l’estraneità del pozzo stesso, per la sua ubicazione, ai lavori di realizzazione della strada.
Peraltro, gli intervenienti si riferiscono al terreno gravato dalla servitù de qua identificandolo con la particella n. 447 ed affermando che trattasi della particella da espropriare nei confronti del sig. Elio Sepe. Tuttavia, sia il succitato decreto n. 4, sia la planimetria delle particelle da espropriare allegata al progetto definitivo, sia il piano particellare di esproprio (documenti, questi, prodotti dal ricorrente in allegato al secondo ricorso per motivi aggiunti) dimostrano con evidenza che il lotto di terreno di proprietà del sig. Sepe assoggettato ad esproprio per la realizzazione dell’intervento di sistemazione di via Pantanelle è distinto in catasto al fg. n. 45, particella n. 442, e non alla n. 447: ne discende la palese infondatezza delle doglianze formulate sul punto dal ricorrente, così come l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum, in quanto svolto da soggetti che risultano non dover soffrire nessun pregiudizio per effetto dell’intervento di cui si discute.
Da quanto esposto si desume, in definitiva, l’infondatezza dei due ricorsi per motivi aggiunti, ferma restando, per il sig. Sepe, la possibilità di far valere (eventuali) doglianze avverso la determinazione dell’indennità di esproprio davanti al Giudice Ordinario.
In ultima analisi, quindi, il ricorso originario ed i motivi aggiunti sono nel loro complesso infondati e, in quanto tali, interamente da respingere, mentre l’atto di intervento ad adiuvandum va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum.
Condanna indivisamente il ricorrente e gli intervenienti ad adiuvandum al pagamento in favore del Comune di Fondi delle spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


lunedì 20 gennaio 2014

PROCESSO: "astreinte" ed esecuzione del giudicato consistente nella condanna al pagamento di una somma di denaro (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 2 gennaio 2014 n. 14).


PROCESSO: 
"astreinte" ed esecuzione del giudicato 
consistente nella condanna al pagamento 
di una somma di denaro 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
sentenza 2 gennaio 2014 n. 14).


Massima

1.  Non è possibile far ricorso alla astreinte quando l’esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro, facendo leva sui  requisiti negativi dell’insussistenza di profili di manifesta iniquità e dell’insussistenza di altre ragioni ostative, ossia in ragione della «iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma di denaro, laddove l’obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi. 
Nell’avversata ipotesi, infatti, per un verso, si duplicherebbero ingiustificatamente le misure volte a ridurre l’entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, per altro verso, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria» (in tal senso, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 10305/2011 cit.).
2.  Deve poi aggiungere che la domanda di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, co. 4, lett. e) C.p.A., quando proposta unitamente alla domanda di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, co. 4, lettera d), C.p.A. (quindi seppure si prestasse adesione all’orientamento secondo il quale la misura della astreinte può trovare applicazione anche nel caso di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro), implicherebbe il dover affrontare il problema della compatibilità di tale misura con la nomina del Commissario ad acta. 
A tal riguardo la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che la nomina del commissario ad acta, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione esclude la possibilità di condannare quest’ultima anche al pagamento della astreinte, perché diversamente opinando si corre il rischio di far gravare, ingiustamente, sull’amministrazione le conseguenze sanzionatorie di eventuali ulteriori ritardi imputabili non ad essa, bensì all’ausiliario del giudice.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5762 del 2013, proposto da:
Luigi Aldo Cucinella, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Aldo Cucinella, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Lazio, in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 3815 del 9.3.2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe indicata, ritualmente notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al pagamento in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella, in qualità di procuratore antistatrio, della complessiva somma indicata in ricorso oltre interessi legali dalla data del ricorso, a seguito della violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001.
2. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente chiede a questo Tribunale: A) di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato e, per l’effetto, di ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di eseguire il pagamento della predetta somma; B) di disporre, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un Commissario ad acta; C) di fissare la somma dovuta dal Ministero “per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”; D) di condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. La Difesa Erariale si è costituita in giudizio.
4. Il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2013.
5. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
Innanzi tutto risulta fondata la prima domanda proposta dal ricorrente, perché perdura l’inadempimento dell’Amministrazione intimata.
6. Diverse considerazioni valgono per la richiesta di applicazione congiunta delle misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera d), cod. proc. amm. (che prevede la “nomina, ove occorra, un commissario ad acta”), e delle misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. (secondo il quale “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”).
Quanto alla misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio non ritiene di doversi uniformare all’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2012, n. 2744; T.A.R. Lazio, Sez. I, 24 ottobre 2012, n. 8476; idem, 12 novembre 2012, n. 9265) - secondo il quale tale misura ha un portata applicativa più ampia che nel processo civile e può trovare applicazione anche nel caso di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, perché la predetta disposizione non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile (art. 614-bis cod. proc. civ.), della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile - alla luce delle seguenti considerazioni.
Questa Sezione (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 5 dicembre 2012, n. 9037) ha recentemente prestato adesione al diverso orientamento giurisprudenziale (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011, n. 2162; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 10305) secondo il quale non è possibile far ricorso alla astreinte quando l’esecuzione del giudicato consista (come nel caso in esame) nel pagamento di una somma di denaro, facendo leva sui predetti requisiti negativi (costituiti dall’insussistenza di profili di manifesta iniquità e dall’insussistenza di altre ragioni ostative), ossia in ragione della «iniquità della correlata condanna, consistente nel pagamento di una somma di denaro, laddove l’obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento è esso stesso di natura pecuniaria, ed è già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi. Nell’avversata ipotesi, infatti, per un verso, si duplicherebbero ingiustificatamente le misure volte a ridurre l’entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, per altro verso, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria» (in tal senso, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 10305/2011 cit.).
Deve poi aggiungere che, nel caso in esame, la domanda di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è stata proposta unitamente alla domanda di nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d), cod. proc. amm. e, quindi, seppure si prestasse adesione all’orientamento secondo il quale la misura della astreinte può trovare applicazione anche nel caso di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, si dovrebbe affrontare il problema della compatibilità di tale misura con la nomina del Commissario ad acta. Ebbene, a tal riguardo la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1386) ha già avuto modo di evidenziare che la nomina del commissario ad acta, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione esclude la possibilità di condannare quest’ultima anche al pagamento della astreinte, perché diversamente opinando si corre il rischio di far gravare, ingiustamente, sull’amministrazione le conseguenze sanzionatorie di eventuali ulteriori ritardi imputabili non ad essa, bensì all’ausiliario del giudice.
7. Tenuto conto delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per accedere alla richiesta di applicazione della misura prevista dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. e che si debba piuttosto nominare sin d’ora un Commissario ad acta - nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio IX della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - affinché provveda, in sostituzione dell’amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute al ricorrente, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
8 Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, giusta quanto stabilito dall’art. 93, comma 1, cod. proc. civ., devono essere distratte in favore del procuratore antistatario, come dallo stesso richiesto nell’atto introduttivo del giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso e indicato, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, al pagamento delle somme dovute al ricorrente in forza della sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe indicata, nonché degli interessi fino all’effettivo soddisfo.
Nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il predetto termine di 30 giorni, un Commissario ad acta, nella persona del dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze indicato in motivazione, affinché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione, entro il termine di 60 giorni a dare corso al pagamento delle somme dovute al ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)