martedì 29 gennaio 2013

AMBIENTE: i presupposti del rinnovo della V.A.S. ed il principio "tempus regit actum" in materia (T.A.R. Abruzzo - Pescara - sent. 23 gennaio 2013 n. 23).



AMBIENTE: 
i presupposti del rinnovo della V.A.S. ed il principio "tempus regit actum" in materia 
(T.A.R. Abruzzo - Pescara -  sent. 23 gennaio 2013 n. 23)


Massima

1.  Per quanto attiene alla natura sostanziale o meno della variante in ampliamento, il d.lgs. n. 152/2006 (all.to II) richiede, ai fini di una nuova V.I.A., che si tratti di “impatti significativi e negativi sull’ambiente” connessi ad opere di “competenza statale” e “centrali .. con potenza termica di almeno 300MW”.
2. Per quel che concerne la realizzazione delle opere entro cinque anni dalla pubblicazione della V.I.A., l’art. 26 d. lgs. n. 152/2006 prende in considerazione le “caratteristiche del progetto” che potrebbe richiedere un periodo più lungo e, quindi, una proroga, ma trattasi di una disposizione che va applicata “ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (comma 6° dell’art. 26 cit.); per il principio di irretroattività, la norma non è applicabile alla presente fattispecie, dove la V.I.A. iniziale del 2005 non prefissa alcun termine di durata.



sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale =189= del =2011=, proposto da:
Marco CIERI, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Graziani, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Nicoletta Graziani in Chieti, via N. Nicolini, n. 33; 
contro
Regione ABRUZZO, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila;
Soc. Tamarete Energia S.r.l. e Soc. Odoardo Zecca S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso Stefania Rimato in Pescara, via Grandi,5; 

sul ricorso numero di registro generale =214= del =2011=, proposto da:
Marco Cieri, rappresentato e difeso dagli avv. Nicoletta Graziani, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Alberto Barba in Pescara, via Tinozzi, 22/A; 
contro
Comune di Ortona, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Rapino, con domicilio eletto presso Stefania Rimato in Pescara, via Grandi,5;
Societa' Tamarete Energia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo, Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Odoardo Zecca S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pier Giuseppe Torrani, Marta Spaini, Giovanni Malanchini, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila; 
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 189 del 2011:
DEL GIUDIZIO N. 1662 IN DATA 25 GENNAIO 2011 CON CUI IL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE DELLA DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE ABRUZZO, ALLA RICHIESTA DEL RICORRENTE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ IMPIANTO - CENTRALE TERMICA TAMARETE, PRENDE ATTO DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE ED EMETTE ALCUNE PRESCRIZIONI..
quanto al ricorso n. 214 del 2011:
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 40 DEL 10 FEBBRAIO 2011 CON CUI IL DIRIGENTE DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ORTONA HA CONCESSO ALLE SOCIETÀ CONTROINTERESSATE LA VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 DEL 10 OTTOBRE 2006;
DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO E CONSEGUENTE IVI COMPRESO IL PROVVEDIMENTO DEL 27.12.2010 DI CONCESSIONE DELLA PROROGA DI UN ANNO PER IL TERMINE LAVORI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.7.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Soc. Tamarete Energia S.r.l., della Odoardo Zecca S.r.l. e del Comune di Ortona e di Comune di Ortona;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: gli avv.ti Veronica Dini e Nicoletta Graziani per il ricorrente, gli avv.ti Marta Spaini e Maria Paola Rocco, quest'ultima su delega dell'avv. Pier Giuseppe Torrani, per le società controinteressate e l'avv. Daria Rapino, su delega dell'avv. Dario Rapino per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente impugna (ric. n. 189/2011), quale abitante nei pressi della Centrale termica realizzata dalle ditte Odoardo Zecca srl e Tamarete Energia srl, il giudizio della GRA n. 1662/25.1.2011 espresso in merito al progetto di ampliamento dell’impianto e contenente la presa d’atto del carattere non sostanziale delle modifiche apportate, contestando l’avvenuta decadenza del Permesso di Costruire (PdC) del 10.10.2006 (n.7), la illegittimità della sanatoria concessa il 10.2.2011 (n.40), la carenza istruttoria in punto di verifica dell’avvenuta osservanza delle prescrizioni impartite in sede di V.I.A..
Si sostiene, per contro, che necessiterebbe il rinnovo della procedura di V.I.A., essendo le varianti di tipo sostanziale, nonché la non compatibilità ambientale riconosciuta al progetto iniziale, avendo la V.I.A. una validità di cinque anni (art. 40 d. lgs n. 152/2006).
Il comune di Ortona contesta gli assunti in punto di decadenza del PdC del 2006, ritenuta conforme al PRG del 2006, e sostiene la piena legittimità della proroga concessa; del tutto infondata, infine, sarebbe la tesi del rinnovo della V.I.A..
Le società contro-interessate e resistenti eccepiscono la inammissibilità del ricorso proposto avverso un atto interno alla procedura A.I.A., nonché la sua improcedibilità per l’omessa impugnazione dell’atto finale di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
Il ricorso sarebbe comunque infondato sovrapponendosi il procedimento della V.I.A., già concluso, a quello della A.I.A. ancora in itinere.
Con il successivo ric. n. 214/2011, contenenti motivi aggiunti, Cieri Marco impugna il permesso di costruire n. 40/10.2.2011 (variante al PdC n. 7/10.10.2006), nonché la concessa proroga (27.12.2010), riproponendo le censure di decadenza del PdC del 2006, la tardività della proroga e il necessario rinnovo della D.I.A., stante l’ampliamento della stessa Centrale.
Le difese avversarie contestano analiticamente, con memorie depositate in data 19.5.2011, 23.5.2011, 31.5.2012, 4.6.2012, le tesi di parte ricorrente, con confutazioni in fatto ed in diritto.
Alla pubblica udienza le cause sono state assunte in decisione.
DIRITTO
I ricorsi in epigrafe (nn. 189 e 214 del 2011) sono riuniti per connessione.
La Regione, come esposto dalle stesse parti in causa, ha, in data 27.1.2012, rilasciato l’A.I.A. alla società Tamerete Energia srl, la quale è l’unica ad averla impugnata con altro separato ricorso, per contestare alcune prescrizioni ivi contenute.
La semplice presenza, quale parte costituita, del ricorrente Cieri anche nel pendente giudizio n. 10/2012, non giustifica la richiesta di riunione dei presenti ricorsi con quello sopravvenuto; diversi, infatti, sono gli atti impugnati, i motivi di gravame e le relative conclusioni, circostanze che rendono opportuno la trattazione separata dei due gravami in discussione.
Nel ric. n. 189/2011 Cieri Marco impugna espressamente l’atto di GRA n. 1662/25.1.2011 col quale il Comitato CCR-VIA ha preso atto, in sede di verifica dell’Impianto, della sostanziale conformità del progetto sottoposto alla A.I.A. con quello già assoggettato al V.I.A., ribadendo la compensazione ambientale a favore del comune di Ortona ed il rispetto dei limiti alle emissioni su base annua, nonché dei singoli inquinanti, stabilendo a tali fini la modifica del sistema di monitoraggio previsto dall’A.I.A. per l’effetto cumulativo annuale.
Trattasi di un atto istruttorio infra-procedimentale nell’ambito del rilascio della A.I.A., che è sopravvenuta in data 27.1.2012 (n. 209/159), concludendo definitivamente la pratica, escludendo ogni eventuale V.I.A. (art. 10 d.lgs n. 152/3.4.2006), che, come già statuito (Tar Pe, n. 167/2010), attiene ai progetti per i quali la valutazione ambientale spetta allo Stato e per i procedimenti V.I.A. non ancora conclusi (art. 35, comma 2°, ivi).
Fondata è, pertanto, l’eccezione di inammissibilità del gravame avverso una valutazione tecnica preliminare ed interlocutoria in attesa dell’emissione dell’atto finale di Autorizzazione Integrata Ambientale, pubblicato sul Bura n. 11/29.2.2012 e non tempestivamente impugnato.
Nel ricorso sono, invero, citati il PdC n. 7/2006 (ampliamento Centrale), da considerarsi decaduto per violazione dei termini di inizio e conclusione dei lavori, e con esso la stessa compatibilità ambientale, avendo il Comune adottato un nuovo PRG (n. 37/21.12.2007) ed avendo il decreto V.I.A. n. 337/7.5.2005 (nota Ministero Ambiente del 10.05.2005 - DSA/2005/11785) una durata quinquennale per le cd. categorie con scadenza.
Tali atti sono stati autonomamente impugnati col ric. n. 214/2011, in uno alla variante del PdC, rilasciata con atto n. 40/10.2.2011, ed alla proroga (27.12.2010) concessa al PdC n. 7/2006 (art. 15 Dpr n. 380/2001).
La Tamarete Energia srl opera nell’ambito della termoelettricità e la Centrale, di cui si è chiesto l’ampliamento, è localizzata nella zona industriale di Ortona e nell’ambito del Consorzio di Sviluppo Industriale Valle del Pescara. L’impianto ha una potenza nei limiti dei 200 MW termici, con un elevato grado di efficienza energetica e soluzioni d’avanguardia per il rispetto dell’ambiente per quel che concerne le emissioni.
Il d.lgs. n. 152/2006 riserva alla competenza statale le centrali di potenza termica superiore ai 300 MW e l’autorizzazione alla costruzione della Centrale di Ortona risale al 26.8.2003 (delibera n. 203 della Provincia di Chieti) ed ha ottenuto la V.I.A. ministeriale (decreto n. 337/7.5.2005); con atto 21.6.2005 (n. 122 della Prov. Ch.) è stato autorizzato l’esercizio dell’impianto a turbogas.
Entrambe le autorizzazioni sono state volturate dalla soc. Zecca alla Tamarete Energia srl in data 10.7.2008 (n. 50978- Prov. Ch.).
La richiesta di ampliamento è del 10.12.2003 (ditta O. Zecca) e, a tali fini, è stata attivata una variante al PRG (art. 5 Dpr n. 447/1998); l’intervento in variante è stato approvato dal comune di Ortona con delibera n. 15/2005 e lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in data 10.10.2006, ha rilasciato il PdC. n. 7/2006, che poi (10.6.2009) viene cointestato anche alla Tamarete.
In possesso del titolo edificatorio e delle autorizzazioni (costruzione ed esercizio), la Tamarete viene inserita nel Piano Energetico Regionale (PER- p. 41 delibera consiliare 15.12.2009).
L’ampliamento ha richiesto tre anni di lavori.
Ai sensi del d.lgs. n. 59/2005 è stata richiesta l’A.I.A. (8.6.2009) e, nel contempo, si è domandata una variante al PdC n. 7/2006 (20.10.2009), assentita in data 10.2.2011 (n.40); l’A.I.A. ha richiesto un’istruttoria più ampia ed è stata emanata il 27.1.2012 con pubblicazione sul Bura n. 11/20.2.2012.
Per quanto attiene alla natura sostanziale o meno della variante in ampliamento, il d.lgs. n. 152/2006 (all.to II) richiede, ai fini di una nuova V.I.A., che si tratti di “impatti significativi e negativi sull’ambiente” connessi ad opere di “competenza statale” e “centrali .. con potenza termica di almeno 300MW”; l’impianto in questione è da ritenersi escluso, fermandosi ai 200MW e con precisi limiti di emissione (8.000 ore annue), quali previsti nella V.I.A. già concessa; l’ampliamento, inoltre, non prevede alcuna radicale modifica dell’opera, tale da incidere con un peggioramento sull’ambiente, attraverso l’introduzione di elementi di rilevante novità, capaci di alterare in modo incisivo il rapporto con l’ecosistema della zona, così come avverrebbe in ipotesi di aumento significativo delle emissioni atmosferiche, rispetto al consentito iniziale e già valutato dalla V.I.A..
Nel corso dell’istruttoria viene chiaramente attestato che l’impianto, quale progettato, è compatibile con “il piano di qualità dell’aria e con il piano energetico regionale” (Conferenza dei servizi, sedute del 25.9.2009 e 25.2.2010) e che l’area di localizzazione ha una destinazione industriale (SUAP-Ortona 25.9.2009, prot. n. 2119G: zona D1- area industriale Asi Val Pescara, come da PRG vigente e PRG adottato con atto C.C. n. 37/21.12.2007).
La questione della interazione con altri insediamenti in zona, oltre che generica e priva di ogni effettivo riscontro, non può certamente essere riferita a tale unico insediamento che ha ricevuto la V.I.A. (aspetti della localizzazione) e, successivamente, l’A.I.A (aspetti tecnico- gestionali dell’impianto), in base a dati accertati e documentati.
La stessa Regione, in una nota (12.12.2011) inoltrata tal comune di Ortona, ha comunque valutata la situazione attuale della dispersione degli inquinanti in atmosfera cumulati, precisando che lo studio contiene, oltre che lo stato esistente, anche quello di progetto con l’inserimento della Centrale Turbogas della Tamarete, nonché dell’impianto a biomasse della ditta Ecoeenergy.
Per quel che concerne la realizzazione delle opere entro cinque anni dalla pubblicazione della V.I.A., l’art. 26 d. lgs. n. 152/2006 prende in considerazione le “caratteristiche del progetto” che potrebbe richiedere un periodo più lungo e, quindi, una proroga, ma trattasi di una disposizione che va applicata “ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (comma 6° dell’art. 26 cit.); per il principio di irretroattività, la norma non è applicabile alla presente fattispecie, dove la V.I.A. iniziale del 2005 non prefissa alcun termine di durata.
In merito alle prescrizioni stabilite a carico della Tamarete, la verifica spetta agli organi competenti, quale l’ARTA ( istruttoria tecnica del 25.9.2009, del 25.2.2010 e 18.4.2011, con relazione tecnica), che non ha rilevato alcuna inosservanza, al Consorzio Asi Ch-Pe che ha ritenuto l’opera in ampliamento congruente col P. R.T. (nota 28.10.2009 prot. n. 3915) ed alla Conferenza dei servizi che ha dato parere favorevole (25.2.2010) all’A.I.A.; non ha pregio porli un dubbio in modo generico ed ipotetico, senza addurre alcun riscontro effettivo.
Il PdC n. 40/10.2.2011 (variante del PdC. n. 7/2006) fa seguito alla proroga concessa in data 5.10.2007 per gg.90, ai fini dell’inizio dei lavori, stabiliti per l’11.10.2010; tale proroga trova valida giustificazione nel fatto che lo stesso Comune non aveva precisato le richieste preventive opere di risanamento ambientale, di cui alla delibera 27.12.2006, n. prot. 29568 ( note ditta 3.9.2007, prot arrivo Comune 20225/4.9.2007 e 19.9.2007, prot. arrivo Comune 21502/19.9.2007), che vengono esplicitate solo con delibera G.M n. 49/5.10.2007; i lavori sono attestati con iniziati il 3.1.2008 (nota ditta con prot. arrivo Comune 209 e 250/3.1.2008) e, in relazione alla notevole mole progettuale depositata al Comune, essi, non possono essere contestati genericamente, né va dimenticato che il Comune doveva approvare i progetti di risanamento e stipulare la relativa convenzione, tempi che vanno considerati utili ai fini dell’inizio delle opere.
La citata variante, che costituisce anche parziale sanatoria con oblazione, ha seguito tutto l’iter istruttorio (parere favorevole Asl-Serv.Igiene e Sanità Pubblica, 21.10.2010 prot. n. 1204; approvazione Asi Ch-Pe dell’11.10.2010 prot. n. 111; parere favorevole VV. FF. del 5.7.2010 prot. n. 6194; presa d’atto GRA del 25.1.2011 prot. n. 1662; parere favorevole del comune di Ortona dell’8.2.2011) e stabilisce, quale atto integrativo del PdC n. 7/10.10.2006, un nuovo termine di ultimazione dei lavori in “tre anni dalla data del presente atto”, il che significa scadenza prevista per il 10.2.2014; di qui la superfluità di ogni deroga dell’originario termine di scadenza, previsto per il 3.1.2011 e prorogato al 3.1.2012 con riferimento al PdC n. 7/2006 (atto SUAP Comune di Ortona del 27.12.2010 prot. n. 25931).
In relazione a quanto esposto può dedursi:
_il PdC n. 7/10.10.2006, affisso all’albo pretorio del Comune in data 18.10/17.11.2006, non è mai decaduto e la variante in sanatoria è intervenuta in pendenza del termine conclusivo, stabilendo altro dies finale; il PdC, inoltre, è stato confermato con delibera di G. M. n. 49/2007, n. 71/2008, convenzione del 27.6.2008 e contestazione del 9.3.2009; atti rimasti inoppugnati;
_ la variante richiesta in data 9.9.2009, che è anche una parziale sanatoria, è la prova testuale che un’attività edilizia vi è stata anche se non del tutto conforme al PdC n. 7/2006;
_la proroga del termine iniziale è motivata e documentata per tabulas come illustrato in precedenza in relazioni alle opere di risanamento imposte;
_la procedura A.I.A. è stata compiutamente svolta, senza alcuna necessità di rinnovare la V.I.A. in base alle puntualizzazioni già esplicitate in punto al mantenimento della sostanziale conformità;
_la proroga concessa per il termine dei lavori si appalesa superata dal PdC n. 40/10.2.2011 che ha stabilito ulteriori tre anni dal suo rilascio;
_l’istruttoria doveva vertere sulla compatibilità ambientale e non su altre eventuali questioni civilistiche, peraltro non valutabili in questa sede, una volta che il Comune ha riconosciuto il rispetto della distanza di mt.8. La particella n. 4078, ceduta dal Consorzio alla soc. O. Zecca srl (notaio De Angelis, rogito 3.3.1994), è, infatti, interamente destinata a zona industriale (certificato di destinazione urbanistica 23.9.1993 e nota SUAP- Ortona 25.9.2009). Per la particella n. 4137, che il Cieri afferma essere a distanza inferiore, si eccepisce il suo acquisto dopo che i lavori sono stati completati e ciò non è contestato; la distanza di mt. 8 concerne comunque i fabbricati interni al lotto ed il riferimento alla recinzione di confine della proprietà è ultroneo (art. 6, lett. c NTA del P.R.T. consortile); lo stesso confine, infine, ha una sua incertezza (nota com. Ortona 12.5.2012 prot. n. n. 10955/11) ed è questione che non può essere risolta in questa sede;
_la localizzazione delle opere è, invero, certificata come rientrante nell’ambito del Consorzio Asi Ch-Pe; il Commissario regionale ha, infatti, approvato la variante al P.R.T. (delibere nn. 2/4.7.2002 e 44/8.7.2002 zona parcheggio a industriale edificabile) ed ha corretto l’errore materiale delle particelle erroneamente indicate (rettifica C.S. delibera n. 19/16.12.2006);
_la Provincia di Chieti ha allineato il proprio P.T.C.P. a quello consortile (delibera n. 44/8.7.2002 e nota 14.12.2004), mentre il comune di Ortona ha approvato il progetto (delibera C.C. n. 15/12.5.2005) e certificata la conformità (10.3.2006);
_il nuovo PRG di Ortona è stato pubblicato sul Bura del 4.5.2012 e la procedura in argomento si è completata prima di tale data, in conformità di quello vigente all’epoca ed a quello adottato con delibera C.C. n. 37/21.12.2007 (SUAP- Ortana, nota 25.9.2009).
Il procedimento A.I.A. ha accertato che il progetto della Centrale è conforme al P.R.T del Consorzio, al PRG vigente ed al PRG adottato, e la zona dell’impianto é “D1”, a destinazione industriale, costituendo un singolo lotto industriale e non un agglomerato industriale, cui si riferisce l’art. 16 delle NTA del P.R.T consortile, per la creazione di una fascia agricola di protezione.
Nell’ambito del procedimento per l’A.I.A. non risulta accertata alcuna inadempienza e diverse prescrizioni attengono alla fase successiva all’ultimazione dei lavori; la censura di parte ricorrente pecca di genericità ed astrattezza.
I ricorsi sono respinti.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e come in epigrafe proposti, li RESPINGE.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti costituite e resistenti, liquidate unitariamente, in conformità del D.M. n. 140/2012, nel modo seguente: €2500,00 in favore del comune di Ortona; €2500,00 in favore delle società Odoardo Zecca; €2500,00 in favore della Tamarete Energia; €1000,00, in favore della Regione Abruzzo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

domenica 27 gennaio 2013

APPALTI: ricorso incidentale "paralizzante" e distinzione tra consorzio “stabile” ed “ordinario” negli appalti pubblici (Cons. St., Sez. III, sent. 21 gennaio 2013 n. 4134).




APPALTI: 
ricorso incidentale "paralizzante" 
e distinzione tra consorzio “stabile” 
ed “ordinario” negli appalti pubblici  
(Cons. St., Sez. III, sent.  21 gennaio 2013 n. 4134)


Massima

1. Tanto in adesione all’orientamento espresso con la nota sentenza 7 aprile 2011 n. 4 dell’Adunanza plenaria ed in assenza di valide ragioni per rimettere nuovamente alla stessa Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, co. 3, cod. proc. amm., la questione del rapporto tra il ricorso principale e il ricorso incidentale di primo grado e del loro corretto ordine di esame, ovvero per sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Piemonte con l’ordinanza 9 febbraio 2012 n. 208 della seconda sezione.
In particolare, il quesito formulato con l’accennata questione pregiudiziale concerne il caso “in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva ed indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario – ricorrente incidentale)”, mentre nella specie per ciascuno dei tre lotti nei quali si è articolata la gara hanno partecipato, con offerte valide sino alla conclusione della procedura selettiva, un numero di concorrenti superiore ai tre contendenti, ossia quattro per i primi due lotti e sei per il terzo.
Pertanto, la stessa questione è irrilevante ai fini dell’applicazione del principio di diritto affermato con l’indicata pronuncia dell’Adunanza plenaria, secondo il quale “il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità”.
2. Il consorzio, ai sensi dell’articolo 2615-ter del cod. civ. secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/06, può essere qualificato come stabile alle seguenti condizioni: a) essere formato da almeno tre consorziati; b) consorziare imprese che abbiano deciso, mediante i rispettivi organi deliberativi, di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per non meno di cinque anni; c) possedere una autonoma struttura imprenditoriale consortile, formalmente istituita, idonea a dare diretta esecuzione ai contratti pubblici affidati al consorzio.
E' necessario che la volontà manifestata da “almeno” tre fra le imprese consorziate si sia poi concretata sia mediante il c.d. "patto  onsortile" sia mediante la reale istituzione della struttura imprenditoriale comune e duratura con specifico atto plurisoggettivo.
Tale ultimo elemento deve ritenersi del pari essenziale per comprovare come il consorzio stabile sia tale in quanto esso stesso impresa, giuridicamente costituita da altre imprese al precipuo fine di operare altrettanto strutturalmente e durevolmente nel settore dei contratti pubblici



Sentenza per esteso

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4134 del 2012, proposto da:

Consorzio Evolve, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Lodovico Visone, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;  
contro
ESTAV Centro, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Iaria e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.18; 
nei confronti di

Consorzio Nazionale Servizi, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi e Mario P. Chiti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

Dussmann Service s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ulisse Corea, Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso l’avv. Ulisse Corea in Roma, via dei Monti Parioli n. 48; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00654/2012, resa tra le parti, concernente aggiudicazione del servizio di pulizia sanificazione e servizi integrati

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estav Centro, di Consorzio Nazionale Servizi e di Dussmann Service s.r.l.;Visto l’appello incidentale di Consorzio Nazionale Servizi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Sanino, Visone, Iaria, Chiti, Manzi e Corea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
I.- Con bando del 3 giugno 2010 l’ESTAV – Ente Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta – Centro della Regione Toscana ha indetto procedura aperta, mediante aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento per 48 mesi dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi integrati per le Aziende ed Enti dell’area vasta Centro, distinti in tre lotti.
Con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2010 n. 854 i lotti nn. 1 e 2 sono stati aggiudicati in favore di CNS - Consorzio Nazionale Servizi – società cooperativa ed il lotto n. 3 in favore di Dussmann Service s.r.l., mentre il concorrente Consorzio Evolve, gestore uscente per due lotti, si è classificato al terzo posto in tutti i lotti.
Con ricorso davanti al TAR per la Toscana, integrato da primi motivi aggiunti, quest’ultimo ha impugnato l’aggiudicazione definitiva e gli atti sottostanti, ivi compresi la nomina della commissione di gara di cui alla deliberazione 21 luglio 2010 n. 213 del Direttore generale, il bando, il disciplinare, il capitolato ed i regolamenti di organizzazione interna, chiedendo dichiararsi l’inefficacia del contratto o, in subordine, la condanna dell’Ente al risarcimento dei danni. Con secondi motivi aggiunti ha altresì impugnato la nota 11 febbraio 2011 n. 4381 del Direttore generale, di diniego di proroga del contratto col gestore uscente, ed il provvedimento 11 febbraio 2011 n. 68 del Coordinatore del dipartimento acquisizione beni e servizi, di autorizzazione all’esecuzione in via d’urgenza dei servizi aggiudicati, chiedendo anche qui il risarcimento del danno derivante dalla mancata proroga.
I controinteressati CNS e Dussmann hanno proposto ricorsi incidentali.
Con sentenza 28 marzo 2012 n. 654 della sezione prima, non risultante notificata, sono stati respinti il ricorso principale ed i motivi aggiunti e dichiarati improcedibili i ricorsi incidentali.
II.- Con atto inoltrato per la notifica il 29 maggio 2012 e depositato il 4 giugno seguente il Consorzio Evolve ha appellato detta sentenza. A sostegno dell’appello ha dedotto:
1.- Erroneamente il TAR ha disatteso il secondo motivo del ricorso introduttivo, concernente la violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di composizione della commissione di gara, nella specie composta in maggioranza da infermieri, i quali, per quanto bravi, non possono essere considerati soggetti particolarmente qualificati nella materia sulla quale devono esprimere il loro delicato giudizio; il che presuppone il possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore, entrambi carenti. La norma richiede inoltre che i membri interni rivestano almeno la qualifica di “funzionari” dell’Ente, ma né il medico né gli infermieri rivestono tale qualifica.
2.- Erroneamente il TAR ha disatteso il secondo motivo di ricorso, di violazione dell’art. 70, co. 1 e 10, del cit. d.lgs., ai sensi del quale in presenza dell’obbligo di sopralluogo il termine di 52 giorni avrebbe dovuto essere prorogato, mentre è irrilevante che il Consorzio sia gestore uscente.
3.- Ugualmente è per il terzo motivo, concernente l’incompetenza dell’organo che ha disposto la nomina della commissione, ossia il Direttore generale in luogo del coordinatore del dipartimento A.B.S., non rilevando che quest’ultimo abbia convalidato la censurata delibera n. 231/2010; anzi l’aver riconosciuto valenza risolutiva alla convalida militava per una diversa statuizione sulle spese.
4.- Il TAR, nell’accorpare con unica motivazione la reiezione dei motivi quarto, quinto, sesto e primo aggiunto, concernenti l’illegittimità della lex specialis, quanto ai criteri di valutazione, e dei giudizi espressi dalla commissione, specie quello relativo all’offerta del CNS, ha omesso di esaminare talune censure del quarto motivo, non compreso, e totalmente il quinto, tra cui l’assorbente doglianza tesa a far valere: 1) che la commissione non ha operato seguendo l’indefettibile procedura per la valutazione comparativa dei concorrenti; 2) l’omissione di verbalizzazione in ragione del principio di pubblicità delle gare, avendo la commissione proceduto in seduta segreta all’apertura dei plichi ed alla valutazione dell’offerta tecnica.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal TAR, le offerte economiche sono state aperte e valutate dal solo presidente, coadiuvato da due soggetti che non erano membri della commissione, in violazione del principio di collegialità e del metodo previsto dall’art. 4 del d.P.C.M. n. 117 del 1999.
5.- Il TAR ha ritenuto inammissibili le censure proposte con i primi motivi aggiunti, senza averne colto l’essenza: l’offerta di CNS non era ammissibile e ciò avrebbe comportato un esito diverso per effetto di una diversa valutazione comparativa delle offerte di Dussmann e di Evolve.
6.- Con i secondi motivi aggiunti si denunciava la violazione del periodo di stand still e l’illegittimo diniego di consentire la proroga tecnica del servizio già svolto dal Consorzio Evolve fino alla definizione della fase cautelare del contenzioso in corso. Il TAR ha superato tali doglianze ancora con la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione, in quanto il subentro di un soggetto diverso modificava la prestazione in uno dei suoi momenti essenziali, senza tener conto che nel consorzio stabile non vi sono soggetti “diversi”, a nulla rilevando la designazione dell’una o dell’altra consorziata “storica”.
III.- Dussmann, CNS ed ESTAV si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni; i primi due hanno altresì riproposto i motivi dei rispettivi ricorsi incidentali, entrambi tesi a contestare la mancata esclusione in limine del Consorzio Evolve per:
1.- aver partecipato alla gara qualificandosi come consorzio stabile, ma non ha dimostrato di esserlo, sia perché non risulta che tutti i consorziati abbiano assunto l’impegno ad operare in modo congiunto, sia per la mancanza dell’ulteriore requisito dell’accordo di consorzio stabile, con la conseguenza che avrebbe dovuto partecipare in base ai requisiti delle imprese indicate come esecutrici e con ogni modalità prescritta per i consorzi ordinari;
2.- essere incorso in due risoluzioni contrattuali, una con l’ESTAV, da lui dichiarata in sede di gara, e l’altra con l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, invece non menzionata, sicché non era in possesso del requisito o, quanto meno, la stazione appaltante non è stata posta in grado di valutare la gravità dell’errore professionale.
3.- aver formulato un’offerta insostenibile ed inaffidabile, in quanto, tra l’altro, non ha giustificato il costo di alcuni addetti e i costi di formazione per gli anni successivi al primo.
CNS ha altresì riproposto le eccezioni formulate in primo grado alle censure avversarie ed i propri motivi aggiunti al ricorso incidentale.
Con atto inoltrato per la notifica il 28 giugno 2012 e depositato il 2 luglio seguente lo stesso CNS ha poi presentato appello incidentale, nella parte in cui i propri motivi incidentali non sono stati prioritariamente esaminati ed accolti con declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti.
Con memorie del 20 e 21 novembre 2012 il Consorzio, l’ESTAV e CNS hanno insistito nelle rispettive tesi e richieste. Il primo ha pure confutato i gravami incidentali e CNS ha inoltre eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per mancata notifica a tutte le parti evocate in primo grado e, in gran parte, per mero rinvio agli atti di primo grado o per introduzione di censure nuove. Ciascuno ha poi replicato con ulteriori memorie; il Consorzio ha, tra l’altro, segnalato in ogni caso l’opportunità di sospendere il giudizio ex art. 39 cod. proc. amm. in relazione all’art. 295 cod. proc. civ. in attesa della pronuncia della Corte di giustizia UE adita dal TAR Piemonte in tema di pregiudizialità dell’esame del ricorso incidentale rispetto all’esame di quello principale. Tanto ha ribadito all’odierna udienza pubblica.
IV.- Ciò posto, vanno esaminate prioritariamente le censure di cui al ricorso incidentale di primo grado di CNS (pure formulate da Dussmann nel rispettivo ricorso incidentale), riproposte in questa sede e ribadite con l’appello incidentale di CNS.
Tanto in adesione all’orientamento espresso con la nota sentenza 7 aprile 2011 n. 4 dell’Adunanza plenaria ed in assenza di valide ragioni per rimettere nuovamente alla stessa Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, co. 3, cod. proc. amm., la questione del rapporto tra il ricorso principale e il ricorso incidentale di primo grado e del loro corretto ordine di esame, ovvero per sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Piemonte con l’ordinanza 9 febbraio 2012 n. 208 della seconda sezione, richiamata dal Consorzio Evolve.
In particolare, il quesito formulato con l’accennata questione pregiudiziale concerne il caso “in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva ed indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario – ricorrente incidentale)”, mentre nella specie per ciascuno dei tre lotti nei quali si è articolata la gara hanno partecipato, con offerte valide sino alla conclusione della procedura selettiva, un numero di concorrenti superiore ai tre contendenti, ossia quattro per i primi due lotti e sei per il terzo.
Pertanto, la stessa questione è irrilevante ai fini dell’applicazione del principio di diritto affermato con l’indicata pronuncia dell’Adunanza plenaria (resa in fattispecie nella quale i ricorrenti principali lamentavano tra l’altro, come qui, l’illegittimità dell’intera procedura, tra cui l’eccessiva brevità dei termini di gara), secondo il quale “il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità”.
V.- Nel merito, l’appello incidentale di CNS deve ritenersi fondato già in relazione alle censure contenute nel primo motivo (primo motivo del ricorso incidentale di primo grado dello stesso CNS, ma anche di Dussmann), miranti all’esclusione del Consorzio Evolve per aver partecipato definendosi “consorzio stabile”, quindi utilizzando le modalità di maggior favore, tipiche di tale veste, per formulare l’istanza di partecipazione, le relative dichiarazioni, l’offerta tecnica, quella economica e le giustificazioni, nonché per comprovare il possesso dei prescritti requisiti, senza però dimostrare tale sua assunta qualità non risultando che tutte le consorziate abbiano deciso di operare congiuntamente in modo stabile né che sussista l’accordo di consorzio stabile.
Ed invero, il Consorzio Evolve ha dichiarato nell’istanza di partecipazione alla gara di cui si controverte la qualità di “consorzio stabile (soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) D.Lgs. 163/2006)”.
La norma richiamata include, appunto, tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici “i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile (…) secondo le disposizioni di cui all’art. 36”. Quest’ultimo definisce al primo comma i consorzi stabili come quelli “formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”.
E’ pertanto evidente che il consorzio può essere qualificato come stabile alle seguenti condizioni:
a) essere formato da almeno tre consorziati;
b) consorziare imprese che abbiano deciso, mediante i rispettivi organi deliberativi, di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per non meno di cinque anni;
c) possedere una autonoma struttura imprenditoriale consortile, formalmente istituita, idonea a dare diretta esecuzione ai contratti pubblici affidati al consorzio.
Nella visura camerale del Consorzio Evolve, in atti, si legge che “almeno tre imprese che partecipano al consorzio hanno espresso, mediante delibere dei rispettivi organi deliberativi, la volontà di dar vita ad un consorzio stabile secondo quanto previsto dall’articolo 36, d.lgs. 12.4.2006, n. 163, e, pertanto, hanno manifestato la loro volontà di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d’impresa. Il consorzio ha, di conseguenza, acquisito la natura di consorzio stabile ai sensi dell’articolo 36, d.lgs. 12.4.2006, n. 163”.
Non emerge, invece, se il consorzio stabile sia stato effettivamente istituito con apposito patto consortile, ossia se la volontà manifestata da “almeno” tre fra le imprese consorziate si sia poi concretata mediante la reale istituzione della struttura imprenditoriale comune e duratura con specifico atto plurisoggettivo.
Tale elemento deve ritenersi essenziale per comprovare come il consorzio stabile sia tale in quanto esso stesso impresa, giuridicamente costituita da altre imprese al precipuo fine di operare altrettanto strutturalmente e durevolmente nel settore dei contratti pubblici; ma lo stesso elemento non risulta documentato in sede di gara, com’era indispensabile, e per vero neppure in questa sede, poiché al riguardo l’appellante principale si è limitato genericamente a rappresentare che esso “nel 2006, ha pure formalizzato tale forma, con sottoscrizione del patto di stabilità delle quattro imprese, che ne costituiscono il nocciolo”. Né, per quanto già esposto, allo scopo di individuare la natura giuridica di consorzio stabile è applicabile il criterio “sostanziale” (o di fatto), proposto dallo stesso appellante principale.
Inoltre, ma non secondariamente, il fatto stesso che il Consorzio Evolve sia composto da ben oltre le quattro imprese a cui accenna (tra cui, oltretutto, non è dato conoscere se vi sia la I.S.M.A. s.r.l., indicata come consorziata preaffidataria per la quale ha concorso), cioè che, come d’altra parte esso stesso assume, non abbiano aderito al c.d. patto di stabilità tutte le sue consorziate, esclude in radice che si tratti di consorzio stabile ex cit. art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006, perciò abilitato ad avvalersi del regime giuridico agevolato (in deroga al regime ordinario previsto per i consorzi ordinari) nella fase di ammissione alle procedure di gara, potendo piuttosto in ipotesi essere definito un consorzio ordinario formato da un consorzio stabile e da altri consorziati, soggetto alle rispettive regole.
In altri termini, in ogni caso la commistione tra consorzio stabile e consorziati ordinari non permette di distinguere se il Consorzio Evolve abbia agito di fatto in proprio, appunto ed esclusivamente come consorzio stabile, ovvero per singoli consorziati ordinari.
Del resto, come si è visto la norma richiede che i consorzi stabili siano “formati” da consorziati, nel numero di non meno di tre, i quali tutti abbiano deciso di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture almeno per il previsto periodo minimo mediante la comune struttura imprenditoriale. Diversamente da quanto argomentato dall’appellante principale, non consente, quindi, di intendere in tal senso soggetti in cui ai consorziati che abbiano assunto quella decisione siano aggregate altre imprese che ciò non abbiano condiviso.
Né depone in senso contrario, anzi conferma la linea seguita, il sopravvenuto regolamento recato dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il cui art. 277, co. 1, in tema di servizi e forniture, rinvia al precedente art. 94, co. 1 e 4, in tema di lavori, il quale dispone che il consorzio stabile possa eseguire l’appalto in proprio o tramite i consorziati indicati in sede di gara “senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante” (co. 1); ciò con ovvio riferimento ai consorziati stabili, pena l’elusione delle regole di partecipazione relative ai consorzi ordinari, oltre che di quelle di garanzia nei confronti della stazione appaltante, nonché di qualificazione con riguardo ai consorziati ordinari, che altrimenti potrebbero avvalersi dei requisiti unitari del consorzio stabile.
Ne deriva che illegittimamente la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione dalla gara del Consorzio Evolve quanto meno per non aver idoneamente comprovato la qualità in virtù della quale ha inteso partecipare. Pertanto, come preannunciato, l’appello incidentale dev’esser accolto, con assorbimento dei restanti censure non trattate.
VI.- Per le esposte considerazioni viene meno la legittimazione attiva del ripetuto Consorzio Evolve a contestare gli esiti della gara e, di qui, l’improcedibilità dell’appello principale, nella parte che investe tali esiti, come dell’atto introduttivo del ricorso principale di primo grado ed dei primi motivi aggiunti a questo.
Quanto alle parti ripropositive dei secondi motivi aggiunti di primo grado, relativi all’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza dell’appalto ed alla mancata proroga tecnica in favore dell’istante fino alla definizione della fase cautelare del contenzioso, con conseguente cessazione del contratto in corso, la pronunzia di reiezione del primo giudice non può che essere confermata con riguardo alla mancata proroga.
Siffatta scelta dell’Amministrazione va infatti ritenuta pienamente legittima, essendo evidente che la sostituzione dell’attuale impresa esecutrice, a suo tempo indicata come tale, con altra consorziata comportava una modificazione di un rilevante elemento sostanziale del rapporto, con ingresso nel rapporto stesso di un nuovo soggetto del quale, se non altro, occorreva verificare il possesso dei prescritti requisiti generali; verifica che, stanti i necessari tempi tecnici, era impedita dall’urgenza di provvedere al fine di garantire l’espletamento del delicato servizio di cui trattasi, come puntualmente chiarito nell’impugnato provvedimento dirigenziale 11 febbraio 2011 n. 68.
Per la parte restante concernente, come detto, l’avvio d’urgenza dell’esecuzione dell’appalto, le conclusioni appena raggiunte in ordine alla legittimità del diniego di proroga in favore del Consorzio Evolve lo privano di ogni interesse a contestare la determinazione di affidamento in favore di terzi, sicché anche per questa medesima parte l’appello principale va dichiarato improcedibile, al pari della corrispondente parte dei secondi motivi aggiunti di primo grado.
Restano ovviamente assorbite le eccezioni in rito formulate ex adverso nei riguardi dell’appello principale.
VII.- In definitiva, la sentenza appellata va riformata nel senso che il ricorso incidentale di primo grado va accolto, mentre il ricorso principale dev’essere in gran parte dichiarato improcedibile e per la restante parte respinto, ferma restando la condanna alle spese del ricorrente principale in considerazione di tale esito.
Quanto alle spese del presente grado, la peculiarità e la novità della maggior questione sostanziale su esaminata ne consigliano la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale, dichiara in parte improcedibile ed in parte respinge l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso incidentale di primo grado del Consorzio Nazionale Servizi, dichiara in parte improcedibile ed in parte respinge il ricorso principale di primo grado del Consorzio Evolve.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



venerdì 25 gennaio 2013

PROVVEDIMENTO: l'interpretazione degli atti amministrativi (Cons. St., Sez. V, sent. 16 gennaio 2013 n. 238).




PROVVEDIMENTO: 
l'interpretazione degli atti amministrativi 
(Cons. St., Sez. V, sent. 16 gennaio 2013 n. 238)



Gli atti amministrativi si interpretano come gli "atti" (negozi, contratti, atti unilaterali, etc.) privati
E' quanto ribadito dal Cons. Stato, Sez. V, sentenza 16 gennaio 2013 n. 238. Di seguito la massima.

Massima

Come è noto, per conforme giurisprudenza di questo Consiglio, l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (cd. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2011, n. 4980).
Da tale premessa, deriva, quale diretto corollario, la regola secondo la quale solo in caso di oscurità ed equivocità delle clausole del bando e degli atti che regolano i rapporti tra cittadini e Amministrazione può ammettersi una lettura idonea a tutela dell'affidamento degli interessati in buona fede, non potendo generalmente addebitarsi al cittadino un onere di ricostruzione dell'effettiva volontà dell'Amministrazione mediante complesse indagini ermeneutiche ed integrative.

mercoledì 23 gennaio 2013

La risata del Prefetto e la parola "onore" nella nostra Costituzione.





Tutti abbiamo letto la notizia della falsa commozione del Prefetto dell'Aquila dinanzi alle macerie ed ai corpi dei ragazzi della Casa dello Studente (per i ritardatari: link dal sito "La Repubblica").

Solo una riflessione.

La parola "onore" compare soltanto una volta nella Cost., all'art. 54 co. 2:


"[...] I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

Una volta per toglierle quell'aura di retorica e trionfalismo datale sotto il fascismo e darle il giusto significato di "dignità" e "servizio verso i consociati".

Una volta allora? No, così intesa, non una volta, ma in in ogni articolo della nostra Costituzione è presente la parola "onore".