venerdì 7 giugno 2013

Proposte di lavoro per la nuova Giunta comunale di Roma: i primi 20 minuti (Vito de Russis).


Proposte di lavoro per la nuova Giunta comunale di Roma: 
i primi 20 minuti 
(Vito de Russis)


Ospito sempre volentieri le comunicazioni che mi arrivano da Vito de Russis, Presidente della ADP (Associazione nazionale dei Pedoni), perché piene di passione civile e di gusto per il paradosso.
Ecco cosa ha proposto al neo sindaco di Roma:

"Noi sosteniamo di utilizzare i primi 20 minuti dell'Aurora per far emettere dalla Giunta n. 2 Delibere che fissano i Valori dei Diritti, della Dignità e della Vita (salute) della Persona anche attraverso la educazione alla *convivenza civile*; ed, il Valore della serietà, concretezza e responsabilità degli Amministratori.
 
La Costituzione italiana e la Dichiarazione universale dei diritti della persona per 65 anni non sono state applicate e, per questo, i romani - invece di *conquistare* la qualifica di *Cittadini* - hanno conquistato la gattopardesca qualifica di *Ospiti* (cioè: *sudditi* erano e *sudditi* rimangono). 
               *Delibera N. 1*
Auspichiamo che, nei suoi primi 10 minuti di attività, la nuova Giunta Comunale emetta la * Delibera N. 1- Rendere efficace ed efficiente il Diritto dei Cittadini di assistere ai lavori del Consiglio Comunale di Roma* con la quale si autorizza l'accesso dei Cittadini nella Sala Giulio Cesare *da 30 minuti prima dell'orario stabilito fino al riempimento dello spazio con persone in piedi e sedute*. In assenza di tale provvedimento:
-    registreremo il consolidamento delle violazioni dell'art. 3 della *Costituzione italiana*; dell'Art. 1 della *Dichiarazione universale dei diritti della persona*: * Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.*;
-    continueremo a registrare  l'assurda attesa delle persone-ospiti fuori dal Campidoglio (nella stradina e/o piazza) fino a quando non viene registrata la presenza del numero legale dei Consiglieri;
-    continuerà a durare ore la (ripetuta) verifica della presenza del numero legale dei Consiglieri;
-    continueranno, i Consiglieri (che lo vorranno), ad espletare la funzione di *padrini*: far entrare n. 2 persone n.q. di *Ospiti*. (Si ricorda che il costo di tale azione è Zero).
             *Delibera N. 2*
Auspichiamo che, entro i primi 20 minuti di attività, la nuova Giunta Comunale emetta anche la * Delibera N. 2- Monitoraggio del reale inquinamento dell'aria a Roma* con la quale si decide il trasloco delle apparecchiature  nei punti più inquinati di Roma ; per esempio - traslocare le apparecchiature da p.zza B. Cairoli a Largo Argentina angolo piazza delle Stimmate;  traslocare le apparecchiature da via Bufalotta a Largo Gondar; ecc.). 
In assenza di tale provvedimento continueremo a far scomparire il profondo e pesante inquinamento dell'aria che respiriamo.  (Il costo di quest'azione viene "anticipato* dalla Giunta. Alla fine della legistratura - stroncando sul nascere i *se* ed i *ma* - si potrà constatare l'avvenuto cambiamento) 
 
Vito De Russis
n.q. presidente Associazione Diritti dei Pedoni - ADP
339 3484370  "

giovedì 6 giugno 2013

A Stefano Cucchi: "... E la morte ha dimostrato d’esse sporca, farsa e amara".

A Stefano Cucchi: 
"... E la morte ha dimostrato d’esse 
sporca, 
farsa 
e amara".

Non m’uccise la prigione ma du’ guardie carcerarie
Non spacciavo, me drogavo e vivevo n’aa caciara
Frequentavo spesso er sert che se trova a Pignattara
Ce provavo a uscinne fòri, co’ le forze mie contrarie

Non m’uccise la prigione ma du’ guardie sanguinarie
Che avrò fatto poi de male pe’ fini’ dentro ‘na bara?
Chi lo dice a mi’ sorella che de tutto questo è ignara?
C’è quarcuno che dichiara: “So’ disgrazie necessarie”

Non m’uccise la prigione ma le botte straordinarie
De du’ guardie che m’han messo ‘n mezzo alla cagnara
“Cazzo fate?” dico io, “Statte zitto, a cuccia e impara!”

Non m’uccise la prigione ma violenze immaginarie
Una sorte che co’ me s’è mostrata troppo avara
E la morte ha dimostrato d’esse sporca, farsa e amara

mercoledì 5 giugno 2013

ORGANIZZAZIONE P.A.: l'Arma dei Carabinieri compie oggi 199 anni (e non li dimostra). Ma l'anno prossimo comincia lo scioglimento...





ORGANIZZAZIONE P.A.:
L'Arma dei Carabinieri compie oggi 199 anni 
(e non li dimostra). 
Ma l'anno prossimo comincia lo scioglimento...

dal sito ufficiale:

FESTA ANNIVERSARIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

E' stata fissata al 5 giugno di ogni anno con la seguente circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 204/41-1914 dei 7 aprile 1921:

Avendo le aspre vicende della passata guerra rese, nella storia di ogni Arma e Corpo, alcune date particolarmente memorabili per sacrifici eroici compiuti o per il conferimento di alte ricompense, il Ministero della guerra ebbe non ha guari a disporre che apposita Commissione stabilisse, ex novo, quale dovesse essere la data della festa anniversaria di ciascun'Arma o Corpo.
Ora il prefato Ministero, mentre ha comunicato che verranno fra breve, e non appena saranno ultimati i relativi studi tuttora in corso, emanate disposizioni al riguardo, ha avvertito che la festa anniversaria dell'Arma, colle disposizioni stesse, sarà fissata al 5 giugno di ogni anno - data di concessione della medaglia d'oro all'Arma medesima - e che, ciò stante, la celebrazione di essa dovrà essere fatta anche per l'anno in corso alla data anzidetta.
Quanto sopra si comunica per opportuna conoscenza e norma di codesto Comando e di quelli dipendenti
".

Una festa un po' triste quindi quella di oggi però... Perché?
Perché la legge n.84 del 12 giugno 2010, tuttavia, riguarda direttamente l’Arma dei Carabinieri, che verrà assorbita nella Polizia di Stato, e questa degradata a polizia locale di secondo livello. Allo stesso tempo, l’art.4 della medesima legge introduce i compiti dell’Eurogendfor.
L’Arma dei carabinieri, in osservanza del trattato di Velsen procede a tappe forzate al proprio smantellamento con la chiusura di numerosi reparti, sino all’inevitabile scioglimento dell’Arma.

GIURISDIZIONE: i provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da PP.AA. (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sent. 28 maggio 2013 n. 5348).


GIURISDIZIONE: 
i provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni 
erogate da PP.AA. 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
sent. 28 maggio 2013 n. 5348)


Visto che la Conferenza su "Aiuti di Stato e riparto di giurisdizione" si avvicina (è domani), leggiamoci una recentissima sentenza in materia del T.A.R. Roma. A presto!
FF

Massima

1. In materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni, si è, infatti, affermato un costante orientamento che utilizza un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione fondato sull'individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla causa della contestata iniziativa dell'Amministrazione.
In particolare, è stato evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell'impiego del contributo medesimo.
1.1  Al primo segmento – spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo – appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza), di ritiro del contributo, anche susseguenti all'erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa.
1.2  Diversamente, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti, involge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del finanziamento spettanti alla giurisdizione ordinaria (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 884 e sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7596).
2.  Nella materia in esame rilevano quindi i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate; con la conseguenza che:
2.1  qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo;
2.2  mentre sussiste una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010 n. 7994; C.G.A.R.S., sez. giur., 21 settembre 2010 n. 1232).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2137 del 1997, proposto da Distillerie G. Di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Gioia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, piazza Mazzini n. 27; 
contro
AIMA – Azienda Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (ora: AGEA), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
per l'annullamento
- della nota del Direttore Generale Reggente di AIMA n. 672 del 26 novembre 1996, che ha disposto il recupero dell’aiuto di lire 26.658.183, inerente il contratto per la distillazione preventiva per la campagna 1991/1992 intercorso con la Vinicola Di Donna di Borgo Cervara (PG)
- della nota del Direttore Generale Reggente di AIMA n. 673 del 26 novembre 1996 che ha disposto il recupero dell’aiuto di lire 28.584.131, inerente il contratto per la distillazione di sostegno per la campagna 1991/1992 (rectius. 1992/1993) intercorso con la Vinicola Di Donna di Borgo Cervara (PG)
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, tra cui la nota dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari n. 10261 del 4 ottobre 1993.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Illustra in primo luogo la società ricorrente – operante nel settore della distillazione dei prodotti vinicoli – il quadro normativo comunitario e nazionale che ha disciplinato il riconoscimento di un aiuto comunitario a titolo di parziale rimborso del prezzo di acquisto del vino corrisposto al produttore.
Soggiunge di aver stipulato per le campagne 1991/1992 e 1992/1993 due contratti di compravendita di vino da tavola con la Vinicola Di Donna di Borgo Cervara (PG).
A seguito di accertamento ispettivo, AIMA – con le gravate note nn. 672 e 673 del 26 novembre 1996 – disponeva il recupero delle somme erogate a titolo di aiuto comunitario per le distillazioni preventiva e di sostegno dei quantitativi di vino eccedentari conferiti dalla suindicata Vinicola nella campagna 1991/1992.
Questi i motivi di censura articolati con il presente mezzo di tutela:
1) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Assume in primo luogo parte ricorrente che la nota n. 673 faccia riferimento alla campagna di sostegno 1991/1992, laddove l’indicato quantitativo di vino sarebbe stato, diversamente, portato in distilleria per la successiva campagna di sostegno 1992/1993.
2) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Sarebbe stato inoltre omesso, nella vicenda all’esame, il preventivo avviso di avvio del procedimento conclusosi con l’adozione dei gravati provvedimenti, con riveniente violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990.
3) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
L’adozione delle determinazioni gravate non rientrerebbe nelle attribuzioni del Direttore generale dell’Azienda, ma in quelle del medesimo organo che aveva deliberato la corresponsione delle somme (nella fattispecie, il Presidente di AIMA).
4) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Lamenta poi parte ricorrente che la nota dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari n. 10261 del 4 ottobre 1993 – alla quale si riferiscono le note AIMA oggetto di censura – non sia mai stata precedentemente comunicata; rilevandosi, ulteriormente, che la motivazione dei provvedimenti stessi non rechi indicazione alcuna in ordine ai relativi presupposti (confutandosi che il richiamo della citata risultanza ispettiva possa integrare motivazione per relationem).
5) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Secondo quanto dalla parte ricorrente prospettato, l’indicazione delle specifiche ragioni a fondamento della disposta riliquidazione degli aiuti era ancor più necessaria in ragione dei distinti obblighi posti dalla pertinente disciplina a carico del produttore e del distillatore (precisandosi come, in capo a quest’ultimo, non possano essere poste a carico conseguenze scaturenti da comportamenti ascrivibili esclusivamente al primo).
6) Violazione dei Regolamenti CEE 1294/1996, 2287/1991, 3721/1991, 822/1987, 2446/1989, della legge 610/1982, della legge 241/1990 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per incompetenza, illogicità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, travisamento, omessa istruttoria, difetto di motivazione.
Risulterebbe, poi, omessa l’esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all’adozione degli atti impugnati, segnatamente ove adottati, come nella fattispecie all’esame, a distanza di diversi anni dall’epoca alla quale si riferiscono i fatti a fondamento dell’esercizio del potere amministrativo.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Azienda intimata, costituitasi in giudizio con memoria di stile a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto la reiezione dell'impugnativa.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale accolta con ordinanza n. 611, pronunziata nella Camera di Consiglio del 12 marzo 1997.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2013.

                                                            DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
In materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni, si è, infatti, affermato un costante orientamento che utilizza un criterio generale in tema di riparto di giurisdizione fondato sull'individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla causa della contestata iniziativa dell'Amministrazione.
In particolare, è stato evidenziato che occorre tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo, rispetto a quello “dinamico”, individuabile nell'impiego del contributo medesimo.
Al primo segmento – spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo – appartengono provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza), di ritiro del contributo, anche susseguenti all'erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa.
Diversamente, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto agli impegni assunti, involge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del finanziamento spettanti alla giurisdizione ordinaria (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010 n. 884 e sez. VI, 4 dicembre 2009 n. 7596).
In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano quindi i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate; con la conseguenza che:
- qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo;
- mentre sussiste una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2010 n. 7994; C.G.A.R.S., sez. giur., 21 settembre 2010 n. 1232).
In altri termini, il criterio di riparto in questione (che costituisce applicazione dell'ordinario criterio incentrato sulla natura della situazione giuridica fatta valere) considera sia la fase procedimentale in cui intervengono i provvedimenti di ritiro del contributo (comunque denominati), sia le ragioni che inducono l'Amministrazione all'adozione di detti provvedimenti.
Dal punto di vista della fase procedimentale in cui sorge la controversia, si distingue solitamente la fase istruttoria e di ammissione al contributo, definita anche, come già accennato, “fase statica”, dalla fase di esecuzione dell'investimento progettato, ovvero fase “dinamica”.
Nella prima di dette fasi l'amministrazione effettua una valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissione a contributo, con ciò incidendo su posizioni di interesse legittimo.
Nel sottolineare come, esaurita detta fase, l’Amministrazione ben possa riaprirla, proponendo una diversa valutazione dei medesimi requisiti, va comunque rilevato che le relative questioni (e, conseguentemente, le rivenienti controversie) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella fase dell'esecuzione, o fase dinamica, l'Amministrazione valuta inadempienze e altri comportamenti del beneficiario sanzionabili con la decadenza, sicché, in disparte il nomen juris adoperato dall’Amministrazione per definire le proprie determinazioni, poiché i provvedimenti di questa seconda fase incidono su situazioni di diritto soggettivo, le relative questioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 febbraio 2012 n. 341; T.A.R Lazio, sez. III, 1° aprile 2011 n. 2867; T.A.R Calabria, Catanzaro, sez. II, 11 febbraio 2011 n. 203).
Se, come dianzi osservato, costituisce jus receptum che, in tema di controversie in materia di finanziamenti e contributi pubblici, il privato che ne sia destinatario vanti:
- una posizione di interesse legittimo con (esclusivo) riguardo alla fase del riconoscimento della spettanza del contributo
- e di diritto soggettivo in quella successiva della concreta erogazione
ne consegue che appartengono alla cognizione del giudice amministrativo quelle sole controversie coinvolgenti l'esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A. che intervenga (per esempio, in autotutela) per difetto delle condizioni originarie che legittimavano il riconoscimento del beneficio; mentre spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la revoca o decadenza dal beneficio medesimo determinata dal successivo inadempimento del destinatario (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384 e 18 maggio 2004, n. 3186; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 dicembre 2004, n. 16647).
Nel caso di specie, è incontestato che il provvedimento impugnato abbia disposto il recupero delle somme precedentemente erogate da AIMA in ragione della rilevata difformità del quantitativo addotto in distilleria da Vinicola Di Donna di Borgo Cervaro (PG).
Ne consegue, alla stregua dei principi innanzi enunciati, che la presente controversia – in quanto incentrata su inosservanze (comunque imputabili) conseguenti al riconoscimento del contributo – appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; e che il mezzo di tutela all’esame, proposto dinanzi ad organo della giustizia amministrativa, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Condanna la ricorrente Distillerie G. Di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore di AIMA – Azienda Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo in liquidazione (ora AGEA), in ragione di € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


martedì 4 giugno 2013

APPALTI: obbligo dichiarativo ex art. 38, D.Lgs. n. 163 del 2006, in capo al socio al 50% (T.A.R. Puglia, Lecce, 30 maggio 2013 n. 1251).


APPPALTI: 
obbligo dichiarativo ex art. 38, D.Lgs. n. 163 del 2006, in capo al socio al 50% 
(T.A.R. Puglia, Lecce, 30 maggio 2013 n. 1251)


Massima

1. Nel caso in cui il bando di gara non contempli in maniera espressa l’obbligo del socio al 50% di rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici e la stazione appaltante, attraverso il potere di soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del codice dei contratti, verifichi  che il socio al 50%, pur avendo omesso in sede di gara di rendere la dichiarazione è comunque in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento giuridico per poter contrattare con le pp.aa., non può escluderlo dalla gara.
2.  Più in particolare, il d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106) nel modificare l’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici, ha esteso l’obbligo di rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale, tra gli altri, anche al “socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”.
Invero il socio al 50% non può essere definito “socio di maggioranza”. È dunque solo in via interpretativa che l’obbligo di rendere la dichiarazione viene esteso al socio titolare di una quota del capitale sociale pari al 50%, valorizzando la finalità della norma.
3. Il fine dell'art. 4 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 è difatti quello di assicurare che i soggetti suscettibili, in ragione della quota sociale, di esercitare un determinante potere di direzione o comunque di influenza sulle scelte strategiche e sulla gestione della società, siano in possesso dei requisiti di capacità generale. Inoltre il socio paritario, pur quando non abbia la maggioranza assoluta del capitale sociale, ha comunque il potere di impedire l’approvazione di scelte che non condivide e quindi di condizionare la direzione della società.
4. Con specifico riguardo alle società a responsabilità limitata, il Consiglio di Stato richiama poi l’art. 2479-bis, III comma, c.c. a norma del quale i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea non possono superare la “metà del capitale sociale”, facendone derivare la conseguenza che il socio al 50% è comunque in grado di assumere poteri strategici e di condizionamento indiretto sulle scelte della società (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 gennaio 2013 n. 513; Sez. V, 30 agosto 2012 n. 4654).
5. A questa conclusione il Collegio è pervenuto partendo dall’esame della sentenza dell’Adunanza Plenaria 7 giugno 2012 n. 21.
Nella predetta pronuncia, l’Adunanza plenaria premette che l’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 impone la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti morali a pena di esclusione e che, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (che ha introdotto nell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 il comma 1-bis che tipizza le cause di esclusione), l’esclusione dalla gara può essere disposta nei casi in cui dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati o dettino norme di divieto, pur senza un’espressa sanzione di esclusione.
Tuttavia, con specifico riguardo all’ipotesi di fusione di società, l’Adunanza plenaria precisa che laddove il bando di gara non menzioni espressamente l’onere di rendere la dichiarazione, di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), da parte degli amministratori partecipanti ad un procedimento di fusione e in presenza di incertezza interpretativa sulla sussistenza di questo onere, per effetto della oscillazione giurisprudenziale, “le stazioni appaltanti sono tenute ad esercitare un potere di soccorso nei confronti dei concorrenti, ammettendoli a fornire la dichiarazione mancante, sicché i concorrenti potranno essere esclusi solo se difetti il requisito sostanziale (nel senso che vi sia la prova degli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno procedimenti penali), ovvero se essi non rendano, nel termine indicato dalla stazione appaltante, la dichiarazione mancante” (Adunanza Plenaria, 7 giugno 2012, n. 21).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2013, proposto da:
Edilsalento Strade s.r.l., rappresentato e difeso dal prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt Fanteria n. 9;
contro
Comune di Trepuzzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Sansonetti e Paolo Sansonetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, via F. Casotti 22; 
nei confronti di
De.co. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale O. Quarta n. 16; 
per l’annullamento
- della determinazione del Settore urbanistica e lavori pubblici del Comune di Trepuzzi n. 188 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla procedura per l’affidamento dei "lavori di realizzazione di un centro sociale e di spazi di socializzazione nelle corti adiacenti il c.so Umberto I" e si è disposto " di aggiudicare in via provvisoria i lavori di cui trattasi alla ditta De.co. srl";
- delle determinazioni della Commissione di gara di ammissione della società De.co. s.r.l. alla procedura di gara de qua, nonché dei relativi verbali in parte qua;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato con De.co. s.r.l. e per la condanna a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trepuzzi;
Visto l’atto di costituzione di De.co. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi nei preliminari l’avv.to E. Sticchi Damiani, in sostituzione dell’avv.to S. Sticchi Damiani, per la ricorrente, l’avv.to A. Sansonetti, per il Comune di Trepuzzi, e l’avv.to R. Barsi, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La società Edilsalento strade s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 188 del 21 dicembre 2012, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori pubblici del Comune di Trepuzzi ha aggiudicato, in via provvisoria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto dei lavori di realizzazione di un centro sociale e di spazi di socializzazione nelle corti adiacenti il Corso Umberto I° alla società De.Co. s.r.l., alla cui offerta era stato attribuito il punteggio complessivo di punti 86,533 (la società ricorrente si è invece classificata al secondo posto con punti 73,796).
Oltre all’annullamento dell’atto gravato, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna della Amministrazione comunale a disporre il subentro della ricorrente nella aggiudicazione e nel contratto d’appalto o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
A fondamento della proposta impugnativa ha dedotto i seguenti motivi: Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 17 del bando di gara, del disciplinare di gara e del fac-simile allegato A-bis al medesimo disciplinare.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trepuzzi e la controinteressata (De.Co. s.r.l.), contestando la fondatezza della proposta impugnativa e chiedendone pertanto la reiezione.
Con ordinanza n. 100/2013 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, facendo tuttavia salva la possibilità dell’Amministrazione comunale di esercitare la facoltà di cui all’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
L’Amministrazione comunale di Trepuzzi, con nota del 7 marzo 2013 (prot. 4079), ha ritenuto di avvalersi del potere di soccorso istruttorio previsto dalla disposizione normativa sopra richiamata, richiedendo alla società controinteressata di dimostrare il possesso da parte del socio al 50% dei requisiti di cui all’art. 38 del codice dei contratti. La società controinteressata ha provveduto a quanto richiesto, depositando dichiarazione sostitutiva del socio al 50% (De Cillis Antonio) attestante il possesso dei requisiti di capacità generale richiesti dal predetto art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 per la partecipazione agli appalti pubblici.
Con memorie depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare le rispettive tesi difensive.
All’udienza pubblica del 16 maggio 2013, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con un unico articolato motivo di impugnativa la società ricorrente, che non contesta i punteggi assegnati dalla Commissione di gara, si duole della mancata esclusione della società controinteressata (De.Co. s.r.l.) dalla procedura di gara, per la mancata produzione in sede di offerta della dichiarazione del Sig. De Cillis Antonio, socio al 50% della predetta società, in ordine al possesso dei requisiti di capacità generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per la partecipazione agli appalti pubblici.
A sostegno della proposta impugnativa, la ricorrente richiama il recente orientamento giurisprudenziale adottato dal Consiglio di Stato, secondo il quale anche in caso di società costituita da due soci, ciascuno detentore del 50% del capitale sociale, pur non individuandosi un socio di maggioranza quale proprietario di quota pari a più del 50% del capitale sociale, debba tuttavia trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, che (nel testo modificato dalla legge di conversione del 12 luglio 2011 n. 106) ha esteso l’obbligo di rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità generale negli appalti pubblici al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 gennaio 2013 n. 513; Sez. V, 30 agosto 2012 n. 4654).
Nel pervenire alla suddetta conclusione il Supremo Consesso Amministrativo, in riforma delle sentenze di prime cure, pone in rilievo che il fine della norma è quello di assicurare che i soggetti suscettibili, in ragione della quota sociale, di esercitare un determinante potere di direzione o comunque di influenza sulle scelte strategiche e sulla gestione della società siano in possesso dei requisiti di capacità generale nonché la considerazione in base alla quale il socio paritario, pur quando non abbia la maggioranza assoluta del capitale sociale, ha comunque il potere di impedire l’approvazione di scelte che non condivide e quindi di condizionare la direzione della società.
Con specifico riguardo alle società a responsabilità limitata, il Consiglio di Stato richiama poi l’art. 2479-bis, III comma, c.c. a norma del quale i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea non possono superare la “metà del capitale sociale”, facendone derivare la conseguenza che il socio al 50% è comunque in grado di assumere poteri strategici e di condizionamento indiretto sulle scelte della società (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 gennaio 2013 n. 513; Sez. V, 30 agosto 2012 n. 4654).
Il Collegio, pur condividendo le esigenze delineate in maniera chiara e argomentata nelle pronunce sopra richiamate, sottese a giustificare un’interpretazione estensiva della disposizione di cui all’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (nel testo modificato dalla legge di conversione del 12 luglio 2011 n. 106), ritiene però che le conclusioni cui è pervenuto il Supremo Consesso Amministrativo debbano trovare un temperamento nel caso in cui il bando di gara non contempli in maniera espressa l’obbligo del socio al 50% di rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici e la stazione appaltante, attraverso il potere di soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del codice dei contratti, verifichi (come nel caso di specie è avvenuto) che il socio al 50%, pur avendo omesso in sede di gara di rendere la dichiarazione (presumibilmente, ritenendo di non essere tenuto a renderla), è comunque in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento giuridico per poter contrattare con le pp.aa.
A questa conclusione il Collegio è pervenuto partendo dall’esame della sentenza dell’Adunanza Plenaria 7 giugno 2012 n. 21.
Nella predetta pronuncia, l’Adunanza plenaria premette che l’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 impone la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti morali a pena di esclusione e che, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 (che ha introdotto nell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 il comma 1bis che tipizza le cause di esclusione), l’esclusione dalla gara può essere disposta nei casi in cui dette disposizioni impongano adempimenti doverosi ai concorrenti o candidati o dettino norme di divieto, pur senza un’espressa sanzione di esclusione.
Tuttavia, con specifico riguardo all’ipotesi di fusione di società, l’Adunanza plenaria precisa che laddove il bando di gara non menzioni espressamente l’onere di rendere la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 da parte degli amministratori partecipanti ad un procedimento di fusione e in presenza di incertezza interpretativa sulla sussistenza di questo onere, per effetto della oscillazione giurisprudenziale, “le stazioni appaltanti sono tenute ad esercitare un potere di soccorso nei confronti dei concorrenti, ammettendoli a fornire la dichiarazione mancante, sicché i concorrenti potranno essere esclusi solo se difetti il requisito sostanziale (nel senso che vi sia la prova degli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno procedimenti penali), ovvero se essi non rendano, nel termine indicato dalla stazione appaltante, la dichiarazione mancante” (Adunanza Plenaria, 7 giugno 2012, n. 21).
Mutatis mutandis, è quanto è avvenuto nel caso di specie.
Il d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106, nel modificare l’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici, ha esteso l’obbligo di rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale, tra gli altri, anche al “socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società”.
Secondo le stesse pronunce richiamate dalla parte ricorrente, il socio al 50% non può essere definito “socio di maggioranza”. È dunque solo in via interpretativa che l’obbligo di rendere la dichiarazione viene esteso al socio titolare di una quota del capitale sociale pari al 50%, valorizzando la finalità della norma.
Risultava, altresì, sussistente, al momento della adozione degli atti gravati, un’incertezza interpretativa sull’ambito soggettivo di applicazione della nuova disposizione, per effetto della oscillazione della giurisprudenza.
In sede di prima applicazione della norma, una parte della giurisprudenza amministrativa, valorizzando il tenore letterale della disposizione normativa, ha infatti ritenuto che l’espressione “socio di maggioranza” utilizzata dal legislatore esprimesse un valore assoluto, come tale escludente ogni altra possibile relazione proporzionale nella distribuzione del capitale sociale, pervenendo alla conclusione che “socio di maggioranza” è colui che da solo è proprietario in forma diretta del 50% + 1 del capitale sociale (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 1 agosto 2012 n. 1449; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 4 aprile 2012 n. 1624).
Né nel caso di specie alcuna specificazione ulteriore rispetto al dato letterale della norma era prevista dal bando o dal disciplinare di gara (pubblicati antecedentemente alle sentenze richiamate da parte ricorrente), in ordine all’estensione soggettiva dell’onere di rendere la predetta dichiarazione, essendosi limitata la stazione appaltante a individuare nel modello della dichiarazione allegato al bando (dichiarazione A-bis) tra i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione relativa la possesso della dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) “il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci”.
Stando così le cose, ritiene il Collegio che non sia conforme al principio di diritto enunciato dalla Adunanza plenaria nella sentenza sopra richiamata (sia pure con riguardo ad una fattispecie differente) escludere la società controinteressata dalla procedura di gara, avendo questa verosimilmente confidato nel tenore letterale delle disposizioni di gara ed essendosi comunque dimostrata, in sede di soccorso istruttorio ex art. 46 d.lgs. n. 163/2006, il possesso anche da parte del socio al 50% (De Cillis Antonio) dei requisiti di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici.
Del resto, le conclusioni cui il collegio è pervenuto sembrano trovare piena conferma in una recente pronuncia giurisprudenziale, laddove tra le due opposte tesi sussistenti in giurisprudenza, in ordine alla obbligatorietà o meno della dichiarazione di cui all’art. 38 del codice dei contratti da parte dei due soci al 50%, viene privilegiato un terzo orientamento, secondo il quale, da un lato, non sembra corretto rinnegare a priori la possibilità di estendere in via interpretativa l’ambito soggettivo dei soggetti elencati dall’art. 38 del codice dei contratti, dall’altro, ove ci siano incertezze o dubbi in ordine alla possibilità di detta estensione, non sia possibile l’esclusione tout – court dell’impresa. Poiché socio di maggioranza è appunto quello che detiene una maggioranza qualificata rispetto agli altri (circostanza formalmente non sostenibile nel caso di due soci al 50%, come riconosciuto dalle stesse pronunce richiamate dalla parte ricorrente), l’esclusione dell’impresa che abbia omesso la dichiarazione del socio al 50% potrà essere disposta solo ove risulti che quest’ultimo non sia effettivamente in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento giuridico (T.A.R. Sicilia, Catania, 4 marzo 2013 n. 669).
In conclusione, per le argomentazioni sopra svolte, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza, della novità delle questioni giuridiche nonché della peculiarità della fattispecie concreta dedotta in giudizio, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


lunedì 3 giugno 2013