giovedì 21 novembre 2013

PROCESSO & CONCORSI PUBBLICI: l'improcedibilità da collegamento processuale (Cons. St., Sez. IV, sentenza 18 novembre 2013 n. 5459).


PROCESSO & CONCORSI PUBBLICI:
 l'improcedibilità 
da collegamento processuale 
(Cons. St., Sez. IV, 
sentenza 18 novembre 2013 n. 5459). 



Sentenza storica sull'improcedibilità da collegamento processuale...
Altissimi livelli (è stata depositata poi tre giorni fa).
FF


Massima

1. Per costante quanto condivisibile giurisprudenza la graduatoria costituisce atto inscindibile Cons. St.,  Sez. IV, sent. n. 01994/2012).
Il principio non è nuovo, essendosi in passato posto in luce che (Cons. Stato Sez. VI Sent., n. 209/08 ) "costituisce preciso obbligo dell'Amministrazione, una volta esclusi, per difetto di requisiti, alcuni soggetti da una graduatoria, ed annullata la nomina di incarico conferita, procedere allo scorrimento, ora per allora, della graduatoria degli incarichi, con conseguente interpello di tutti gli aspiranti a suo tempo non nominati e divenuti nominabili successivamente a causa dell'intervenuto depennamento e revoca. Pertanto, l'Amministrazione, nel procedere al dovuto scorrimento, non può prescindere dalla situazione che emerge dalla graduatoria in relazione agli aspiranti che precedono il soggetto che è stato l'unico, a suo tempo, a contestare la graduatoria stessa in sede giurisdizionale. Infatti, nell'ipotesi di impugnazione di una graduatoria, che è atto amministrativo inscindibile, il giudicato relativo a tale atto inscindibile conseguito da uno dei destinatari dello stesso, giova anche agli altri, ancorché non abbiano proposto impugnazione; e ciò a maggior ragione qualora siano stati contestati criteri e valutazioni attinenti la formazione della graduatoria medesima.”.
2.  Lo specifico principio finora esposto, si inquadra armonicamente con il più generale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cons. Stato Sez. III, sent. n. 2350/12 ) “la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri".
3. Alla stregua dei superiori, condivisibili principi, i riuniti appelli devono essere dichiarati improcedibili, atteso che l’amministrazione impugnante non ha più alcun interesse alla loro decisione, posto che gli atti originariamente gravati in primo grado avevano certamente natura inscindibile; essi sono stati annullati per motivi identici a quelli contenuti nei mezzi di primo grado in ordine ai quali sono state rese le impugnate decisione. 
Dalla inscindibilità degli atti gravati discende che l’annullamento regiudicato pronunciato dal Tar riveste portata erga omnes, di guisa che nessun effetto utile potrebbe sortire per l’Amministrazione l’eventuale accoglimento degli odierni appelli che devono essere, pertanto, dichiarati improcedibili, come del resto deve essere dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da parte appellata nell’ambito del ricorso in esame.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2012, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 
contro
[...]

sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2012, proposto da:
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 
contro
[...]

sul ricorso numero di registro generale 3393 del 2012, proposto da:
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 
contro

[...]
nei confronti di
[...]


sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2013, proposto da:
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 
contro
[...]


sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2013, proposto da:
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; 
contro
[...]
per la riforma
quanto al ricorso n. 2423 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 10224/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER COMPLESSIVI 26 POSTI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA A.
quanto al ricorso n. 2426 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 10223/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER COMPLESSIVI 26 POSTI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DALLA CATEGORIA B ALLA CATEGORIA A.
quanto al ricorso n. 3393 del 2012:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 10208/2011, del 27 dicembre 2011, notificata il 15 febbraio 2012, resa inter partes, con cui in accoglimento del ricorso n. 2091/2011, è stata annullata la graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione verticale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria A) per complessivi ventisei posti, e il presupposto verbale n. 1 della commissione esaminatrice nella parte in cui è stato fissato punteggio minimo per la prova teorico-pratica
quanto al ricorso n. 1538 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 08970/2012, resa tra le parti concernente procedura di selezione per complessivi 26 posti per la progressione verticale dalla categoria b al parametro retributivo iniziale del profilo corrispondente alla categoria a
quanto al ricorso n. 1574 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 09105/2012, resa tra le partii concernente procedura di selezione per la progressione verticale dalla categoria B alla categoria A.

[...]

FATTO
Con le sentenze in epigrafe impugnate il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha accolto i ricorsi rispettivamente proposti dalle odierne parti appellate volti ad ottenere l'annullamento del decreto emesso in data 13 novembre 2010 dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito e sono stati dichiarati i vincitori della procedura di selezione, per complessivi 26 posti, per la progressione verticale dalla categoria B al parametro retributivo iniziale del profilo corrispondente della categoria A, riservato al personale in servizio appartenente all’attuale categoria B, procedura di selezione indetta il 1° settembre 2010 con decreto del Segretario Generale, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Erano state proposte articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il primo giudice ha esaminato, in ciascuna delle singole cause suindicate le censure dedotte e le ha accolte alla stregua del seguente ordito motivazionale (identico per tutte le gravate sentenze).
Ha preliminarmente proceduto alla ricognizione della disciplina di fonte negoziale facendo presente che la selezione in ordine alla quale si controverteva si poneva in attuazione degli articoli 22, 23 e 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto il 17 maggio 2004, così come integrato dall’art. 12, commi 1 e 2, del CCNL del 31 luglio 2009, nonché dall’art.5 del Contratto Collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 10 novembre 2009, ulteriormente integrato dall’Accordo del 27 luglio 2010 (cfr. le premesse, nonché l’art. 1 del bando di concorso).
Ciò doveva comportare, ad avviso del Tar, che l’interpretazione della “lex specialis” dovesse risultare coerente con la volontà quale scaturente dall’esame degli Accordi succedutisi nel tempo.
Ha in proposito richiamato il tenore degli artt. dell’art. 22 23 e 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato il 17 maggio 2004 ed ha fatto presente che con l’Accordo sottoscritto il 31 luglio 2009, tra le stesse Parti, era stato aggiunto un ulteriore comma all’art. 23 del CCNL del 17 maggio 2004, ivi specificandosi che “le progressioni di cui al precedente comma 1, lett. a) e b) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire” (art. 12).
Per quanto non previsto dallo stesso Contratto riguardo al sistema classificatorio, “si continua a fare riferimento alla disciplina di cui al CCNL del 17 maggio 2004”.
Con il Contratto integrativo del 10 novembre 2009, all’art. 5, era stato invece stato previsto che “l’amministrazione definisce di concerto con le OO.SS. firmatarie del CCNL [...] i criteri di svolgimento delle procedure selettive uniformandosi a quanto indicato dagli artt. 23 e 24 del CCNL del 17 maggio 2004 ed alla validità triennale della relativa graduatoria in relazione alle disponibilità nella dotazione organica, valutate le esigenze di professionalità individuate nella programmazione dei fabbisogni”.
Parte delle dette disposizioni erano state valorizzate dalla Commissione esaminatrice del concorso in seno alla prima riunione, nella quale si era deciso che la prova “selettiva”, teorico/pratica “si intenderà superata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CCNL 17 maggio 2004, come confermato dall’art. 12, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009, dai candidati che avranno riportato un punteggio pari ad almeno 17.50 su 25”.
Nessuna menzione era stata fatta, invece, dalla Commissione, dello specifico “Accordo per la determinazione dei criteri relativi alle progressioni verticali tra le categorie” stipulato tra le parti il 27 luglio 2010.
In esso (Premessa dell’Allegato 1) si era stabilito che “la selezione deve assicurare il principio della valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano la categoria A. In particolare con riferimento all’esperienza professionale, al titolo di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale e alla prova selettiva finale va attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale (art. 23, comma 1, lett. b) CCNL 17 maggio 2004).
Al riguardo, l’art. 12, comma 1, del CCNL 31 luglio 2009 prevedeva che le progressioni dovessero tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire”.
L’Accordo proseguiva specificando analiticamente i punteggi attribuibili in relazione ai titoli di studio posseduti, alle attività formative svolte e all’arricchimento professionale ed era rilevante ad avviso del Tar sottolineare che non venivano fissate, al riguardo, soglie minime di idoneità.
In relazione alla prova di carattere teorico – pratico (lett. E), era stato stabilito di attribuire alla stessa “fino ad un massimo di 25 punti”.
Il totale conseguibile, sulla scorta del “totale” delle lettere A, B, C, D ed E, risultava pari ad un massimo di 85 punti.
Così ricostruito il tessuto normativo applicabile, il primo giudice ha espresso l’avviso che non corrispondesse alla volontà negoziale (quale si era venuta componendo per stratificazioni successive) la previsione di un punteggio minimo di idoneità, da conseguirsi - peraltro esclusivamente - nella prova teorico/pratica.
Né, in tale percorso logico-ermeneutico, poteva attribuirsi rilievo preminente (così come ritenuto dalla Commissione esaminatrice) all’originaria previsione dell’Accordo del 17 maggio 2004 atteso che i criteri per le progressioni verticali erano stati stabiliti in attuazione di un Contratto integrativo che, nell’ambito della Contrattazione collettiva, si poneva esattamente allo stesso livello, e nello stesso ambito di competenza, di tale Accordo.
Non sussistendo alcuna “gerarchia” tra le fonti negoziali succedutesi nel tempo, il criterio del “superamento” di una prova teorico/pratica, logicamente distinta dall’esperienza e dall’arricchimento professionale, doveva ritenersi sostituito e assorbito da quello della “valutazione ponderata di tutti i titoli presentati”, ai quali era stata sostanzialmente equiparata anche la prova teorico – professionale, quale espressione anch’essa dell’esperienza maturata e del grado di formazione e di arricchimento professionale raggiunto.
Indice sintomatico di tale approdo riposava, ad esempio, nella circostanza che la tecnica di determinazione del punteggio operata in sede di contrattazione integrativa (previsione di un limite massimo, senza la contestuale fissazione di una soglia minima di idoneità) risultasse identica sia per i titoli che per la prova teorico - pratica.
Né a conclusioni difformi poteva pervenirsi ai sensi dell’art. 24° , comma 2, dell’Accordo del 2004 secondo cui “ Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante l’accesso dall’esterno”.
Posto che in sede di contrattazione collettiva si era proceduto ad integrare e/o modificare, in parte qua, i criteri e i procedimenti di progressione tra le aree, non era dalla detta disposizione che si poteva muovere per desumere l’attuale e vigente volontà negoziale, ma, semmai, tale norma doveva ricevere una interpretazione coerente con le modifiche successivamente intervenute.
A fronte di una disciplina collettiva che aveva sostanzialmente abbandonato l’idea della “pregiudizialità” della prova teorico/pratica, la fattispecie in essa descritta (“esito negativo” della selezione, quale presupposto per avviare le procedure di accesso dall’esterno) non poteva quindi –ad avviso del Tar- che riferirsi all’insufficienza di candidati (interni) in possesso dei necessari requisiti di ammissione.
Neppure determinante in senso contrario alla fondatezza del mezzo appariva, infine, la normativa di cui al D.P.R. 487 del 1994 (recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), in quanto la fattispecie all’esame concerneva una progressione interna (ancorché “verticale”), disciplinata, in quanto tale, esclusivamente dalla contrattazione collettiva.
Per il personale del pubblico impiego “contrattualizzato”, “il disegno di delegificazione era stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico ( Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti”, in quanto non esclusa dalla previsione di cui all'art. 40, comma 1 del d.lgs. 165/2001, nel testo vigente prima della modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2009 (Cassazione civile, SS.UU, 7 luglio 2010 n. 16038).
Il D.P.R. in esame, inoltre, non risultava richiamato in alcuno degli Accordi che costituivano la “fonte normativa” applicabile, né risultava menzionato nell’atto di indizione della selezione.
Conseguentemente il Tar ha accolto i ricorsi con portata assorbente rispetto alle altre censure prospettate nei mezzi di primo grado.
La amministrazione originaria resistente rimasta soccombente ha impugnato le dette decisioni proponendo cinque identici appelli e criticandole sotto numerosi profili.
Più in particolare, la difesa erariale dell’Amministrazione,dopo avere ripercorso le principali tappe infraprocedimentali ed i momenti salienti del contenzioso sviluppatosi in primo grado ha fatto presente che:
a) le comunicazioni relative al concorso erano state effettuate utilizzando la rete Intranet (sezione notizie) in quanto trattavasi di selezione riservata al personale interno per cui non si rendeva necessario l’utilizzo della posta elettronica certificata (in ogni caso era stato curato che il bando fosse comunicato ai dipendenti assenti per malattia etc).
b) era errato affermare che la “scelta” di introdurre la necessità del superamento della prova teorico-pratica fosse ascrivibile alla Commissione;
c) in particolare, era errato sostenere che l’art. 5 del bando nulla prevedeva e ciò fosse ascrivibile ad una determinazione della Commissione consacrata nel verbale n. 1 del 7.10.2010 laddove si era evidenziata la necessità che per il superamento si dovesse conseguire un punteggio equivalente a 7/10.
Ciò in quanto:
1)il bando faceva espresso riferimento all’art. 23 commi 2 e 3 del CCNL 17.5.2004 confermato dal CCNL 31.7.2009, art. 12, (ed ex art. 5 del CCNL integrativo del 10.11.2009 integrato dall’Accordo del 27.7.2010) in ordine ai passaggi delle aree;
2) anche l’art. 24 commi 1 e 2 del del CCNL 17.5.2004 confermava detta previsione: ne conseguiva che la mera partecipazione alla procedura selettiva non poteva essere garanzia di idoneità.
Nessun dato normativo aveva eliminato la necessità del superamento della prova teorico-pratica.
Il termine “valutazione ponderata” contenuto nell’ Accordo del 27.7.2010 non negava detta circostanza, ove interpretato in termini costituzionalmente orientati: tanto che per tutti i partecipanti era stato previsto un punteggio massimo, e non un punteggio minimo, mentre l’art. 24 commi 1 e 2 del del CCNL 17.5.2004 facendo riferimento alla evenienza del “mancato superamento della selezione” corroborava vieppiù detta tesi, erroneamente travisata dal Tar.
Ha conseguentemente chiesto la riforma delle gravate decisioni suindicate, e la reiezione dei ricorsi di primo grado
Le parti appellate hanno depositato articolate memorie tese a contrastare le deduzioni appellatorie.
Nell’ambito del ricorso n. 1538 del 2013 è stato proposto anche un appello incidentale volto a riproporre le censure assorbite dal Tar incentrate sul difetto di comunicazione e di trasparenza della procedura.
Alle adunanze camerali rispettivamente fissate per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività degli affetti delle gravate decisioni il petitum cautelare è stato accolto e l’efficacia delle dette sentenze è stata sospesa, “in quanto l’espresso riferimento a un “superamento” della prova teorico-pratica (non contraddetto neanche dal più recente accordo dal luglio 2010) sembra effettivamente implicare il carattere selettivo di quest’ultima, e quindi logicamente anche la possibilità di un suo mancato superamento quale fattore ostativo ad un’utile valutazione e ponderazione dei titoli di servizio.”.
Con ulteriori memorie, tutte le parti processuali hanno insistito nelle relative difese e puntualizzato le proprie deduzioni.
In particolare, nell’ambito del ricorso n. 1538/2013 parte appellata ha ribadito e puntualizzato le proprie difese ed ha fatto altresì presente che con la sentenza n. 8968/2012 depositata il 2.11.2012 e rimasta inimpugnata il Tar del Lazio aveva accolto analogo ricorso (n. 1137/2011) annullando la detta selezione.
Posto che l’Amministrazione non aveva interposto appello avverso detta decisione, parte appellata ha chiesto l’”estensione” nei propri confronti degli effetti del detto giudicato.
Parimenti, ha fatto presente che l’Amministrazione, dopo avere effettuato la selezione interna illegittima per cui è causa, aveva provveduto a bandire un concorso “esterno” a 26 posti per la medesima qualifica funzionale senza chiare il motivo per cui non avesse proceduto allo scorrimento della graduatoria, ovvero ad attivare la procedura di mobilità interna.
Alla odierna udienza pubblica dell’8 ottobre 2013 le suindicate cause sono state trattenute in decisione dal Collegio.

DIRITTO
1. Tutti i suindicati appelli possono essere riuniti –sebbene si sia al cospetto di impugnazioni proposte avverso diverse sentenze - trattandosi di cause palesemente connesse sotto il profilo oggettivo, volte ad avversare i medesimi atti, e nell’ambito delle quali gli appellati versano nella identica situazione ed avevano proposto in primo grado le medesime censure (accolte dal Tar).
2. Ritiene il Collegio che gli appelli siano divenuti improcedibili, come segnalato da parte appellata (circostanza della quale nel corso della pubblica udienza, peraltro, si è chiesto chiarimento alla difesa erariale dell’appellante amministrazione).
2.1. Invero assume portata prioritaria nell’economia delle riunite cause, la delibazione delle conseguenze discendenti dalla circostanza che (come segnalato nell’ambito del ricorso n. 1538/2013) con la sentenza n. 8968/2012 depositata il 2.11.2012 e rimasta inimpugnata il Tar aveva accolto analogo ricorso (n. 1137/2011) annullando la detta selezione.
Posto che l’Amministrazione non aveva interposto appello avverso detta decisione, parte appellata aveva chiesto l’”estensione” nei propri confronti degli effetti del detto giudicato.
2.2. Ritiene il Collegio che la detta circostanza – la cui portata pregiudiziale si staglia con evidenza- imponga la declaratoria di improcedibilità di tutti i riuniti appelli, per carenza di interesse, secondo quanto verrà esposto di seguito.
3. Va premesso in punto di fatto che la detta decisione del Tar n. 08968/2012, rimasta inimpugnata, ha accolto il mezzo di primo grado per ragioni identiche e con motivazione sovrapponibile a quella contenuta nelle decisioni gravate con gli odierni appelli ed alla quale si è fatto richiamo nella parte “in fatto” della presente decisione.
31. Rammenta in proposito il Collegio che, per costante quanto condivisibile giurisprudenza la graduatoria costituisce atto inscindibile, come di recente ribaditosi nella decisione di questa Sezione Quarta del Consiglio di Stato recante n. 01994/2012.
Il principio non è nuovo, essendosi in passato posto in luce che (Cons. Stato Sez. VI Sent., 25-01-2008, n. 209 )”costituisce preciso obbligo dell'Amministrazione, una volta esclusi, per difetto di requisiti, alcuni soggetti da una graduatoria, ed annullata la nomina di incarico conferita, procedere allo scorrimento, ora per allora, della graduatoria degli incarichi, con conseguente interpello di tutti gli aspiranti a suo tempo non nominati e divenuti nominabili successivamente a causa dell'intervenuto depennamento e revoca. Pertanto, l'Amministrazione, nel procedere al dovuto scorrimento, non può prescindere dalla situazione che emerge dalla graduatoria in relazione agli aspiranti che precedono il soggetto che è stato l'unico, a suo tempo, a contestare la graduatoria stessa in sede giurisdizionale. Infatti, nell'ipotesi di impugnazione di una graduatoria, che è atto amministrativo inscindibile, il giudicato relativo a tale atto inscindibile conseguito da uno dei destinatari dello stesso, giova anche agli altri, ancorché non abbiano proposto impugnazione; e ciò a maggior ragione qualora siano stati contestati criteri e valutazioni attinenti la formazione della graduatoria medesima.”
Lo specifico principio finora esposto, si inquadra armonicamente con il più generale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350 ) “la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri “ (si veda anche Cons. Stato Sez. IV, 07-11-2000, n. 5972 e Cons. Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390:“si deve ritenere che il principio di efficacia erga omnes delle pronunce del Giudice amministrativo trovi applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell'annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti, l'efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo” ).
3.2. Alla stregua dei superiori, condivisibili principi, i riuniti appelli devono essere dichiarati improcedibili, atteso che l’amministrazione impugnante non ha più alcun interesse alla loro decisione, posto che gli atti originariamente gravati in primo grado avevano certamente natura inscindibile; essi sono stati annullati per motivi identici a quelli contenuti nei mezzi di primo grado in ordine ai quali sono state rese le impugnate decisione; dalla inscindibilità degli atti gravati discende che l’annullamento regiudicato pronunciato dal Tar riveste portata erga omnes, di guisa che nessun effetto utile potrebbe sortire per l’Amministrazione l’eventuale accoglimento degli odierni appelli che devono essere, pertanto, dichiarati improcedibili, come del resto deve essere dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto da parte appellata nell’ambito del ricorso n. 1538/2013.
4. Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, a cagione della particolarità dell’andamento processuale delle riunite cause.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sui riuniti appelli principali, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili nei sensi di cui in motivazione e parimenti dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da parte appellata nell’ambito del ricorso n. 1538/2013.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


mercoledì 20 novembre 2013

TRIBUTARIO: l'autonoma valutazione del Giudice tributario in merito agli atti dei processi di altri plessi giurisdizionali (Cass. Civ. Sez. VI., sent. 18.06.2013 n. 15190; Cass. Civ. Sez. Trib., sent. 20.03.2013 n. 6918).


TRIBUTARIO:
 l'autonoma valutazione del Giudice tributario 
in merito agli atti dei processi 
di altri plessi giurisdizionali 
(Cass. Civ. Sez. VI., sent. 18.06.2013 n. 15190; 
Cass. Civ. Sez. Trib., sent. 20.03.2013 n. 6918).



La tematica del valore degli atti giurisdizionali di un processo di un determinato plesso giurisdizionale in un altro processo, con la fine della c.d. pregiudiziale penale (riforma del c.p.p. del 1999) ha assunto una rilevanza viepiù crescente. 
Ora siamo alla pletora, tuttavia, almeno a mio modesto parere, molto stimolante per il giurista.


Massima n. 1 (Cass. Civ. Sez. VI., sent. 18.06.2013 n. 15190)

L'efficacia vincolante del giudicato penale non opera (neanche) nel processo tributario. L'accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento può però costituire una prova presuntiva (semplice) laddove il giudice tributario compia un'autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale.


Massima n. 2  (Cass. Civ. Sez. Trib., sent. 20.03.2013 n. 6918)

Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diverso processo, anche penale pertanto, pure se questo è destinato a concludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudizio civile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottoposte ad una propria ed autonoma valutazione.

lunedì 18 novembre 2013

GIURISDIZIONE: riparto in materia di accreditamento delle strutture sanitarie da parte della Regione (T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III "quater", sentenza 11 novembre 2013 n. 9547)


GIURISDIZIONE: 
riparto in materia di accreditamento
 delle strutture sanitarie da parte della Region
(T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III "quater", 
sentenza 11 novembre 2013 n. 9547)


Massima

1.  L’utilizzo di posti letto che la Regione accredita in via provvisoria tramite  gli accordi disciplinati dall'art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992, implica la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
In assenza del predetto atto di accreditamente, trattandosi di contratto di natura privatistica, il giudice naturale competente a conoscere le controversie insorte sul rapporto sorto a seguito della sua stipula – e quindi anche sulla disdetta data da una delle due parti del rapporto – è il Giudice ordinario.
2. Più in particolare: l’art. 8 quinquies del citato decreto disciplina lo strumento dell’accordo che deve essere sottoscritto dalla struttura privata perché questa possa erogare prestazioni in regime di accreditamento. In altri termini, l’attività contrattuale si pone a valle della fase autoritativa di programmazione che compete alla Regione, la quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione dei piani determinandone modalità ed indirizzi (Cons. St., A.P., 12 aprile 2013, n. 3).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 9269/07, proposto dalla Giunone s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale titolare della Casa di Cura Villa Fulvia, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2 è elettivamente domiciliata, 
contro
l’A.U.S.L. Rm/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Chiola presso il cui studio in Roma, via della Camilluccia n. 785, è elettivamente domiciliata, 
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Direttore Generale della A.U.S.L. Rm/B n. 26590 del 7 agosto 2007, con il quale è stata disposta la disdetta della convenzione in essere con la casa di Cura Villa Fulvia, stipulata il 19 febbraio 2004 ed avente ad oggetto l’utilizzo, da parte dell’Azienda sanitaria, di 50 posti letto da destinare alla riabilitazione cardio respiratoria di pazienti provenienti dalle strutture ospedaliere Sandro Pertini e Policlinico Casilino; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, con particolare riferimento alle note nn. 5591 del 17 febbraio 2006 e 5701 del 21 febbraio 2006 della Direzione Generale, limitatamente al punto in cui si afferma la volontà dell’A.U.S.L. di porre fine al rapporto convenzionale in oggetto.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.U.S.L. Rm/B;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO
1. Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2007 e depositato il successivo 7 novembre la Giunone s.r.l., titolare della Casa di Cura Villa Fulvia con sede in Roma, ha impugnato il provvedimento adottato dal Direttore Generale della A.U.S.L. Rm/B n. 26590 del 7 agosto 2007, con il quale è stata disposta la disdetta della convenzione in essere con la suddetta Casa di Cura, stipulata il 19 febbraio 2004 ed avente ad oggetto l’utilizzo, da parte dell’Azienda sanitaria, di 50 posti letto da destinare alla riabilitazione cardio respiratoria di pazienti provenienti dalle strutture ospedaliere Sandro Pertini e Policlinico Casilino.
Espone, in fatto, che la Casa di Cura Villa Fulvia è una struttura monospecialistica operante nel settore della riabilitazione dal 1975, originariamente in convenzione con enti mutualistici ed U.S.L., oggi in regime di accreditamento provvisorio con il S.S.N. . Il presidio fornisce diversi livelli di assistenza; prevalente è quello della riabilitazione post-acuzie cod. 56.
Nel 1997 ha ottenuto l’autorizzazione della Regione Lazio con D.G.R. n. 2395/1997 per l’erogazione di prestazioni socio – sanitarie di riabilitazione per complessivi 250 posti, dei quali 200 già oggetto dal 1994 di accreditamento provvisorio. Gli altri 50 posti, pur non essendo stati accreditati, erano stati tuttavia utilizzati di fatto dalla A.U.S.L. Rm/B in quanto le strutture ospedaliere di quest’ultima erano risultate insufficienti a soddisfare la reale domanda dell’utenza che necessitava di prestazioni sanitarie di riabilitazione. Proprio per questa ragione con delibera n. 197 del 19 febbraio 2004 il Direttore generale della A.S.L. Rm/B, preso atto dell’impossibilità dell’Azienda di soddisfare la reale domanda di prestazioni sanitarie di riabilitazione, aveva deciso di stipulare con la società ricorrente una convenzione, per la durata di due anni, che prevedeva l’utilizzo dei 50 posti letto di riabilitazione di cui 20 per la riabilitazione cardiochirurgia e 17 per la riabilitazione respiratoria. L’accordo era stato sottoscritto tra le parti il 19 febbraio 2004. In virtù di tale accordo l’Azienda sanitaria, nelle more dell’accreditamento definitivo, aveva instaurato un rapporto convenzionale con la Casa di Cura Villa Fulvia, che si impegnava a riservare l’uso di 50 posti letto per i pazienti provenienti da strutture della A.U.S.L. Rm/B. All’art. 9 dell’accordo si prevedeva che la convenzione doveva intendersi tacitamente rinnovata, in mancanza di espressa disdetta entro 6 mesi dalla scadenza e comunque fino a che fossero state concluse le procedure per l’accreditamento definitivo. In data 21 febbraio 2006 il nuovo Direttore generale della A.U.S.L. Rm/B ha disposto la disdetta della Convenzione. Peraltro la Convenzione, prorogata tacitamente, non avrebbe potuto cessare alla data indicata del 19 febbraio 1997 ed il rapporto è quindi proseguito. Con l’impugnato provvedimento n. 26590 del 7 agosto 2007, però, lo stesso Direttore Generale ha reiterato la disdetta a decorrere dal 19 febbraio 2008.
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:
a) Violazione e falsa applicazione artt. 1, l. n. 421 del 1992 e 8 e ss., d.lgs. n. 502 del 1992 – Violazione artt. 44, l. n. 833 del 1978 – Violazione l. reg. Lazio n. 4 del 2003 – Violazione art. 3, l. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento dei fatti – Manifesta illogicità, contraddittorietà con precedenti delibere della stessa A.S.L. - Sviamento di potere – Violazione dei principi in materia di autotutela.
La disdetta, in quanto atto autoritativo, doveva essere congruamente motivata in ordine alle ragioni di opportunità che la rendevano necessaria. E’ quindi insufficiente il mero richiamo alla prossima scadenza del termine biennale di durata del’accordo, tenuto anche conto che si tratta di un termine minimo e non massimo.
b) Violazione art. 1, l. n. 412 del 1991 – Violazione artt. 44, l. n. 833 del 1978 e 8 ss., d.lgs. n. 502 del 1992 – Violazione l. n. 724 del 1994 – Violazione l. reg. Lazio n. 4 del 2003 – Violazione del provvedimento n. 2648 del 2006 – Violazione l. reg. Lazio n. 4 del 2006 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Illogicità – Sviamento.
La convenzione stipulata con l’A.U.S.L. Rm/B si connota come atto di accreditamento provvisorio, con la conseguenza che la disdetta poteva essere data solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge per porre fine all’accreditamento, e quindi solo nell’ipotesi in cui l’Azienda sanitaria avesse riscontrato il venire meno delle condizioni esternate nella precedente delibera n. 197 del 2004, e cioè ovviare alle necessità assistenziali della propria utenza in riferimento alla specifica attività di riabilitazione dei pazienti provenienti dall’Ospedale Pertini e dal Policlinico Casilino.
c) Violazione art. 7, l. n. 241 del 1990.
La disdetta avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
d) Difetto di motivazione sotto altro profilo - Violazione dei principi sottesi all’esercizio del potere di autotutela.
Il provvedimento che ha disposto la disdetta è carente della comparazione tra l’interesse pubblico all’adozione di tale atto e l’interesse privato della struttura ricorrente.
3. Si è costituita in giudizio la A.U.S.L. Rm/B, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.
4. Con ordinanza n. 5736 del 13 dicembre 2007 (confermata dalla sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza n. 403 del 25 gennaio 2008) è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
5. All’udienza del 5 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall’A.U.S.L. Rm/B resistente sul rilievo che gli accordi ex art. 8 quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ai quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono solo quelli stipulati dalla struttura privata con la Regione, con la conseguenza che un accordo stipulato dalla prima con l’Azienda sanitaria locale ha natura di contratto di diritto privato.
L’esame di tale questione assume carattere prioritario rispetto ad ogni altro profilo in rito, ivi compresa la possibile tardività del ricorso per non essere state tempestivamente impugnate le note nn. 5591 del 17 febbraio 2006 e 5701 del 21 febbraio 2006 della Direzione Generale, limitatamente al punto in cui si afferma la volontà dell’A.U.S.L. di cessare il rapporto convenzionale in atto, note gravate solo con il ricorso in esame. Il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di verificare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (Cons.St., VI Sez., 30 gennaio 2009 n. 519; V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).
Rileva peraltro il Collegio che l’esame della fondatezza dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente postula necessariamente alcune brevi precisazioni in ordine alla vicenda contenziosa e chiarimenti in punto di fatto, avvalendosi di dati tratti dalla stessa Convenzione stipulata da Giunone s.r.l. e A.U.S.L. Rm/B il 19 febbraio 2004. Sulla correttezza di questi dati non c’è motivo di dubitare essendo stata la Convenzione sottoscritta dalla stessa ricorrente.
La Giunone s.r.l. è titolare della Casa di Cura Villa Fulvia con sede in Roma. La Casa di Cura è stata autorizzata, con delibera n. 2395 del 1997 dalla Regione Lazio, all’esercizio della propria attività sanitaria per 250 posti letto, articolati in tre raggruppamenti con 10 unità di degenza. Di questi 250 posti letto, solo 200 sono in regime di accreditamento provvisorio (pag. 1 della Convenzione). Ricorrente è il richiamo nella stessa Convenzione alla circostanza che i 50 posti letto non hanno formato oggetto di accreditamento provvisorio da parte della Regione. Si dice, ad esempio, che non è nuovo l’utilizzo, da parte della Azienda sanitaria, di posti letto di riabilitazione della Casa di Cura Villa Fulvia che, “ancorché autorizzati dalla Regione Lazio non hanno ancora formato oggetto di accreditamento” (pag. 1). Si aggiunge che la Regione Lazio è a conoscenza dell’utilizzo di posti letto presso la Casa di Cura Villa Fulvia “non accreditati” e che la stessa Regione ha manifestato l’intenzione di valutare la richiesta di accreditamento (pag. 2). Infine, nell’art. 2 della Convezione si prevede l’impegno della ricorrente a mettere a disposizione della A.U.S.L. i 50 posti letto autorizzati ma “non ancora accreditati”.
E’ dunque indubbio che i 50 posti oggetto della Convezione non sono stati mai in regime di accreditamento provvisorio. Inconferente è quindi il richiamo operato nella stessa Convenzione, all’accreditamento definitivo, da intendersi certamente riferito ai 200 posti in regime di accreditamento in via provvisoria e salva comunque la possibilità, in quella sede di riesaminare, la situazione della struttura nel suo complesso.
Corollario obbligato di tale premessa è che l’utilizzo dei posti letto mediante contratto stipulato tra le parti interessate non può essere avvenuto ai sensi dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992. Tale norma, infatti, disciplina lo strumento dell’accordo che deve essere sottoscritto dalla struttura privata perché questa possa erogare prestazioni in regime di accreditamento. In altri termini, l’attività contrattuale si pone a valle della fase autoritativa di programmazione che compete alla Regione, la quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione dei piani determinandone modalità ed indirizzi (Cons. St., A.P., 12 aprile 2013, n. 3).
Dunque l’accreditamento di prestazioni erogate da strutture private presuppone un iter che investe la Regione il quale, nel caso in esame, per stessa ammissione delle parti contraenti, è mancato. Non rileva infatti chi può o deve firmare la Convenzione, se solo la Regione o anche (o solo) l’Azienda sanitaria: certo è che l’accreditamento di una struttura privata deve essere previamente stabilito dalla Regione con un proprio atto autoritativo che certamente non è mai intervenuto relativamente ai 50 posti letto di cui è causa. Come chiarito da un recente arresto del Consiglio di Stato (Sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5056), anche nell’ambito di un rapporto già esistente ed avente ad oggetto la medesima branca è pur sempre necessario un atto regionale che ammetta il privato ad erogare le nuove e ulteriori prestazioni.
In conclusione, a prescindere dalla possibilità o meno dell’Azienda sanitaria di sottoscrivere contratti con strutture private, per giunta scelte intuitu personae, per l’erogazione di prestazioni sanitarie – questione che non spetta in questa sede verificare – certo è che la Convenzione sottoscritta il 19 febbraio 2004 tra la A.U.S.L. Rm/E e la Giunone s.r.l. per l’utilizzo di posti letto che la Regione non ha mai accreditato in via provvisoria, non rientra tra gli accordi disciplinati dal citato art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992, in relazione ai quali, solo, sussiste la giurisdizione esclusiva di questo giudice. Ne consegue che trattandosi di contratto di natura privatistica il giudice naturale competente a conoscere le controversie insorte sul rapporto sorto a seguito della sua stipula – e quindi anche sulla disdetta data da una delle due parti del rapporto – è il giudice ordinario.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

domenica 17 novembre 2013

GIUDICATO: effetti sui giudizi civili ed amministrativi di danno della sentenza d'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 13 novembre 2013 n. 25538).


GIUDICATO: 
effetti sui giudizi civili ed amministrativi di danno 
della sentenza d'assoluzione 
"perché il fatto non costituisce reato" 
(Cass. Pen., Sez. VI, 
sentenza 13 novembre 2013 n. 25538). 


Massima

L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile o amministrativo di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
EPIGRAFE
[...]

FATTO E DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione: 
"1. - La sentenza impugnata (Corte d'Appello Roma, 05/09/2011) ha, per quanto qui rileva, rigettato l'appello proposto da V.G.V. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato, insieme alla Assitalia Spa, quale impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento del danno in favore di Si..Va. , G.C..G. e A.L. , rispettivamente conducente, trasportato e proprietaria del ciclomotore coinvolto nel sinistro stradale, causato dallo scontro con l'autovettura di proprietà del V. e dallo stesso condotta. La Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, rigettando la doglianza del V. relativa all'eccezione di prescrizione, applicando l'art. 2947, terzo comma c.c., aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l'applicazione della seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. esige che debba trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna o di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione; riteneva che le testimonianze rese da Ac.Ga. e S..P. fossero coincidenti e circostanziate; affermava che l'esito del procedimento penale non dovesse avere incidenza nel giudizio civile, stante la loro reciproca autonomia; riteneva totalmente ininfluente, nella causazione del sinistro, l'illegittimo trasporto, a bordo del ciclomotore, del G. . 
2. - Ricorre per Cassazione il V. sulla base di con quattro motivi; resistono, con rispettivi controricorsi, il Va. , il G. e l'Ina Assitalia Spa. Le censure dedotte dal ricorrente sono: 
2.1 - Violazione o falsa applicazione dell'art. 2947 c.c. (eccezione di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione) - omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello si sarebbe limitata ad affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall'odierno ricorrente; sostiene che non possa trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2947 c.c., in quanto, a seguito dell'assoluzione in sede penale del V. perché "il fatto non costituisce reato", sarebbe venuto meno il presupposto applicativo di una prescrizione più lunga ai sensi della norma richiamata. In ogni caso, il diritto al risarcimento del danno sarebbe ugualmente prescritto, in quanto il reato di lesioni colpose (contestato in sede penale) si prescrive in 5 anni e tale termine, nel caso di specie, sarebbe scaduto il 14 febbraio 1999; 
2.2 - Violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove) - Contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (ricostruzione dei fatti), per avere i giudici di secondo grado definito le deposizioni delle due testi, Ac.Ga. e S..P. , concordanti, precise ed attendibili, omettendo, tuttavia, di valutare una serie di elementi determinanti a screditare la versione offerta da tali testimoni, ma anche quella fornita dal Va. e dal G. ; 
2.3 - Violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. (assenza di colpa del V. ) - Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (rapporto tra giudicato penale e giudizio civile), per essersi limitata la sentenza impugnata ad affermare che, alla luce dell'autonomia del procedimento civile rispetto a quelli penali instaurati a seguito dell'incidente, l'esito di questi ultimi non aveva alcuna incidenza, così incorrendo in un vizio di carenza della motivazione oltre che di contraddittorietà, in quanto, da un lato, afferma che le prove assunte nel giudizio penale possono essere utilizzate nel procedimento civile, costituendo prova atipica, dall'altro solo alcune di esse hanno determinato la decisione e non anche altre, che avrebbe generato un diverso convincimento; così la Corte Territoriale avrebbe ignorato le risultanze del procedimento penale, nonostante l'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della totale assenza di colpa del medesimo; 
2.4 - Violazione o falsa applicazione dell'art. 170 del Codice della Strada in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (responsabilità del conducente del ciclomotore per aver trasportato dei passeggeri), per non aver preso in esame la possibile incidenza sul sinistro dell'illegittimo trasporto del G. , in quanto la presenza di due persone sul ciclomotore avrebbe influito sulla dinamica del sinistro, perché il peso ed i movimenti del passeggero non avrebbero consentito al sistema frenante del ciclomotore di reagire in fretta ed evitare l'urto con l'autovettura. 
3. - Il ricorso è manifestamente privo di pregio. 
3.1 - Quanto al primo motivo di ricorso, secondo cui le uniche sentenze irrevocabili rilevanti ai sensi dell'art. 2947, terzo comma c.c. sarebbero quelle di condanna, ciò contrasta con la lettera della legge, che si riferisce genericamente a tutte le sentenze penali irrevocabili (con esclusione di quelle che dichiarano non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione - art. 529 c.p.p.), facendo decorrere il termine della prescrizione dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. 
A norma dell'art. 648 c.p.p., comma 1, sono irrevocabili le sentenze pronunziate in giudizio, contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Conseguentemente l'irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità dell'irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 c.p.p. sentenze di proscioglimento e art. 530 c.p.p., sentenze di assoluzione) (Cass. n. 22883/2007, in motivazione). 
3.2 - Il secondo e quarto motivo di ricorso, suscettibili di essere trattati congiuntamente data l'intima connessione, implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare, un'inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione; n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione). L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 5328/07, in motivazione; 12362/06). Inoltre, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007 n. 15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809). 
La sentenza impugnata ha fatto piena e puntuale applicazione dei principi di diritto affermati da questa S.C., affermando che le due ragazze sentite come testimoni erano state concordi nell'affermare che il semaforo era rosso per i veicoli provenienti da Via Lago di Lesina, come l'auto del V. ; che dette testimonianze erano state confrontate in sede penale con quelle rese dal R. e tenendo conto delle risultanze di una consulenza sull'impianto semaforico si era pervenuti ad un giudizio di compatibilità tra la stessa e le prime due. Ha, infine, concluso affermando che non erano emersi elementi per ritenere una corresponsabilità del conducente e del trasportato del ciclomotore, nulla provando il fatto che i due fossero sbalzati a qualche metro di distanza, tenuto conto, da un lato, del fatto che il ciclomotore si arrestò davanti all'auto anziché proseguire la sua marcia e, dall'altro, che detto balzo in avanti costituisce notoriamente la conseguenza tipica dell'urto. 
3.3 - Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, occorre precisare che l'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno è regolata dall'art. 652 c.p.p.; in virtù degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione (rispettivamente nell'ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell'art. 652 c.p.p. - e nell'ambito degli altri giudizi civili nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.p.) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dal diverso accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2 (Cass. n. 20325/2006; Cass. 17401/2004). 
3.3.1. – Inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. (Cass. n. 22883/2007, in motivazione; n. 3193/2006; n. 20751/2004). Del resto, come esposto al punto 3.2, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento. 
4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso". 
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. 
La parte ricorrente ha presentato memoria, riproponendo argomentazioni già illustrate nel ricorso. Secondo il Collegio, le osservazioni di cui alla memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione, aggiungendo che il principio espresso al punto 3.1 della relazione ha trovato autorevole conferma nella sentenza delle Sezioni Unite di questa S.C. n. 8348 del 5 aprile 2013, così come quello espresso al punto 3.3 è stato ribadito da Cass. 11 febbraio 2011 n. 3376, oltre che dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 3.3.1. 
Ritenuto che: 
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; 
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con le parti costituite; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ.. 

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Gi. , del G. e di Ina Assitalia, che liquida in favore di ciascuno di essi, in Euro 3800,00, di cui Euro 3600,00 per compensi, oltre accessori di legge.