domenica 9 marzo 2014

"MEMOIRES D'UN JURISTE": perché la giurisdizione speciale amministrativa è ancora attuale (C.G.A., Sez. I, sentenza 27 luglio 2012 n. 725).


"MEMOIRES D'UN JURISTE": 
perché la giurisdizione speciale amministrativa
 è ancora attuale
 (C.G.A., Sez. I, sentenza 27 luglio 2012 n. 725).


L'ottemperanza delle sentenze civili: perché si è istituita nel 1889 la IV Sezione del Consiglio di Stato e perché, ancora oggi, la soppressione della giurisdizione speciale amministrativa sia lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva dei cittadini. 


Stralcio della sentenza

Nondimeno, il giudizio di ottemperanza – che, per sua natura, è un giudizio c.d. misto: di esecuzione e di cognizione – è, in molti casi, un giudizio (quantomeno anche) di esecuzione.
Tra questi casi, si annoverano certamente quelli in cui la parte ricorrente adisce il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (assai spesso del giudice civile) da cui scaturiscono obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione rimaste inadempiute (caso, purtroppo, patologicamente per nulla raro).
Complice la sempre minore incisività del processo esecutivo ordinario – che nei confronti della pubblica amministrazione continua a scontare anche quella secolare timidezza del giudice ordinario che, nel 1889, indusse a superare la c.d. giurisdizione monista scaturita, nel 1865, dall’abolizione del c.d. contenzioso amministrativo: si pensi alla difficoltà pratica di ottenere efficaci provvedimenti giudiziali, ex artt. 610 o 612, nei confronti delle pubbliche amministrazioni tenute a consegnare o rilasciare beni utilizzati per l’esercizio di pubbliche funzioni, o a fare o a non fare attività interferenti con tali funzioni, quand’an-che il creditore di tali prestazioni sia munito di un titolo esecutivo ormai inoppugnabile e, dunque, rispetto al quale non possa più configurarsi alcun residuo ambito di discrezionalità, stante la piena doverosità dell’adempimento di ogni statuizione del giudice passata in giudicato o, comunque, esecutiva – è ormai assai frequente il ricorso al giudizio di ottemperanza, anche per ottenere risultati che, fuori dalle patologie odierne, si potrebbero conseguire spontaneamente o, al più, mediante il processo esecutivo ordinario.
Pure in tali casi, non v’è dubbio che il giudizio di ottemperanza resti unicamente regolato dalle proprie regole, senza interferenze di quelle processualcivilistiche.
Nondimeno, ciò non toglie che – per specifici ambiti, presi partitamente in considerazione dalla legge – le modalità di esercizio del potere amministrativo sul piano sostanziale e, correlativamente, le condizioni per esperibilità del giudizio di ottemperanza sul piano processuale, possano avere ulteriori fonti disciplinari esterne al codice del processo amministrativo; che, sebbene cronologicamente ad esso precedenti, non ne sono state caducate in ragione della loro specialità.


Sentenza per esteso                     


                  INTESTAZIONE
                    epigrafe 
                in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 104/2012, proposto da
RAINERI DANIELA,
rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Agrifoglio, elettivamente domiciliata in Palermo, via Brunetto Latini n. 34, presso lo studio ello stesso;
                                                         c o n t r o
il MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sede di Palermo (sez. III) - n. 29 del 12 gennaio 2012.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla camera di consiglio del 10 maggio 2012, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. S. Agrifoglio per l’appellante e l’avv. dello Stato Tutino per il ministero appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O
Viene in decisione  l’appello avverso la sentenza  indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile – per mancato decorso del termine dilatorio ex art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 – il ricorso dell’odierna appellante per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, 24 novembre 2010, n. 3506.
All’odierna udienza camerale la causa è passata in decisione.

D I R I T T O
1. Il giudice di primo grado ha rilevato d’ufficio che l’azione per l’ottemperanza fosse stata proposta senza previamente porre in essere la precondizione, ritenuta essenziale, di cui all’art. 14 del cit. D.L. n. 669/1996, secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”, rendendo così la declaratoria d’inammissibilità di cui alla superiore narrativa in fatto.
La sentenza è qui impugnata con un unico motivo di appello, che deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.a.; violazione e falsa applicazione dell’art. 14, cc. 1 e 1-bis, D.L. n. 669/96, convertito in L. n. 30/96” (rectius: n. 30/1997).
In sintesi, l’appellante deduce che nel giudizio d’ottemperanza, non occorrendo ex art. 114 c.p.a. alcuna “previa diffida”, neppure sia necessaria la preventiva notificazione della sentenza ottemperanda.
Sostiene, altresì, che il giudizio d’ottemperanza non è un processo esecutivo, né comunque ha ad oggetto il pagamento di una somma certa e determinata di denaro; avuto anche riguardo al fatto che, nella specie,  l’ottemperanza al giudicato  si realizzerebbe soltanto mediante la liquidazione di un trattamento vitalizio, che attende ancora di essere determinato nel quantum e nel quando. Ciò che renderebbe evidente la radicale differenza del giudizio in questione da quello esecutivo, col corollario che non potrebbe essere assoggettato alle condizioni  poste dalla legge per  l’esperimento di quest’ultimo (in particolare, la preventiva notifica del titolo e il decorso di 120 giorni).
Evidenzia anche la divergenza da altre sentenze di primo grado, nonché l’omessa formulazione di alcuna eccezione in proposito da parte dell’Avvocatura dello Stato, pur se costituitasi già in prime cure.
In subordine, l’appellante richiede ordinarsi l’ottemperanza della sentenza, almeno limitatamente alla parte in cui essa reca una condanna a una prestazione di facere (la determinazione del vitalizio), ove mai non la si ritenesse ottemperabile per le prestazioni di dare.
L’appello, tuttavia, appare interamente infondato.
2. – Indubbiamente, il giudizio di ottemperanza può essere proposto “anche senza previa diffida”, ex art. 114 cit.
Nondimeno, siffatta previsione normativa è da ritenere del tutto inconferente rispetto alla questione in esame – che, giova precisarlo, riguarda la necessità o meno del previo decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per potersi instaurare il giudizio di ottemperanza, per le sentenze ottemperande “comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro – giacché alla preventiva notifica di una diffida (allorquando era prevista come obbligatoria dalla legge) era da riconnettere valenza analoga a quella del precetto.
Infatti quest’ultimo, non diversamente dalla diffida, “consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine” (art. 480 c.p.c.): termine che, per il precetto, è “non minore di dieci giorni” (art. 480, cit.); mentre, per la diffida, era di almeno trenta giorni (“non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorità amministrativa sia stata messa in mora di provvedere”, ex art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642).
Una volta chiarita, dunque, tale completa corrispondenza della diffida al precetto, risulta evidente che la superfluità della diffida altro non implica che la non necessità della preventiva notifica di un atto di precetto, affinché si possa agire in ottemperanza.
Tale notifica, peraltro, non è mai stata richiesta: giacché, da un lato, era surrogata dalla diffida; e, soprattutto, non era richiesta che quale condizione per la proposizione dell’azione esecutiva davanti al giudice ordinario, ma non già come condizione per introdurre l’azione d’ottemperanza (neppure allorché essa, nella sua prima formulazione, era volta “ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico”: essenzialmente, dunque, al giudicato civile).
Per concludere sul punto: posto che la diffida equivale(va) al precetto, l’essersi svincolata da essa l’azione d’ottemperanza nulla implica per la necessità, o meno, di previa notifica del titolo esecutivo.
3. Davanti al giudice ordinario, l’esperimento dell’azione ese-cutiva dev’essere di norma preceduto dalla notifica (oltre che del precetto, di cui s’è già detto) del titolo esecutivo (con poche eccezioni, previste dalla legge); non, però, per un’intima esigenza logica del processo esecutivo, bensì perché ciò è richiesto dall’art. 479 c.p.c.
Davanti al giudice amministrativo, ai fini dell’esperimento del giudizio d’ottemperanza, tale incombente, di norma, non è richiesto: infatti, l’art. 91 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, imponeva la produzione in giudizio della sentenza ottemperanda, non la sua notificazione (e, si noti, fino all’entrata in vigore dell’art. 114 c.p.a. non era necessaria neppure la preventiva notificazione del ricorso in ottemperanza, ex art. 91 cit.: cfr., in proposito, C.G.A., ord. 6 maggio 2008, n. 428).
Di recente, invece, il cit. art. 114 c.p.a. ha stabilito che, anche nel giudizio d’ottemperanza, “L’azione si propone con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti”.
In ogni caso, continua a non essere richiesta in termini generali la preventiva notifica del titolo da ottemperare: infatti, il comma 2 del cit. art. 114 prescrive soltanto che “Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato” (giacché, ex art. 112, comma 2, c.p.a., non sempre il giudizio di ottemperanza postula il giudicato: cfr. la relativa lett. b)).
Concludendo sul punto: per il giudizio di ottemperanza il c.p.a. non richiede, di norma, la previa notificazione del titolo ottemperando.
4. Nondimeno, il giudizio di ottemperanza – che, per sua natura, è un giudizio c.d. misto: di esecuzione e di cognizione – è, in molti casi, un giudizio (quantomeno anche) di esecuzione.
Tra questi casi, si annoverano certamente quelli in cui la parte ricorrente adisce il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (assai spesso del giudice civile) da cui scaturiscono obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione rimaste inadempiute (caso, purtroppo, patologicamente per nulla raro).
Complice la sempre minore incisività del processo esecutivo ordinario – che nei confronti della pubblica amministrazione continua a scontare anche quella secolare timidezza del giudice ordinario che, nel 1889, indusse a superare la c.d. giurisdizione monista scaturita, nel 1865, dall’abolizione del c.d. contenzioso amministrativo: si pensi alla difficoltà pratica di ottenere efficaci provvedimenti giudiziali, ex artt. 610 o 612, nei confronti delle pubbliche amministrazioni tenute a consegnare o rilasciare beni utilizzati per l’esercizio di pubbliche funzioni, o a fare o a non fare attività interferenti con tali funzioni, quand’an-che il creditore di tali prestazioni sia munito di un titolo esecutivo ormai inoppugnabile e, dunque, rispetto al quale non possa più configurarsi alcun residuo ambito di discrezionalità, stante la piena doverosità dell’adempimento di ogni statuizione del giudice passata in giudicato o, comunque, esecutiva – è ormai assai frequente il ricorso al giudizio di ottemperanza, anche per ottenere risultati che, fuori dalle patologie odierne, si potrebbero conseguire spontaneamente o, al più, mediante il processo esecutivo ordinario.
Pure in tali casi, non v’è dubbio che il giudizio di ottemperanza resti unicamente regolato dalle proprie regole, senza interferenze di quelle processualcivilistiche.
Nondimeno, ciò non toglie che – per specifici ambiti, presi partitamente in considerazione dalla legge – le modalità di esercizio del potere amministrativo sul piano sostanziale e, correlativamente, le condizioni per esperibilità del giudizio di ottemperanza sul piano processuale, possano avere ulteriori fonti disciplinari esterne al codice del processo amministrativo; che, sebbene cronologicamente ad esso precedenti, non ne sono state caducate in ragione della loro specialità.
5. È questo il caso del precetto normativo introdotto dal cit. art. 14 (di cui, ai nostri fini, viene in rilievo unicamente il comma 1).
Il cui primo periodo pone, palesemente, un precetto sostanziale: le pubbliche amministrazioni devono eseguire le sentenze e ogni altro atto giurisdizionale “aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro” (in altri termini: i provvedimenti giurisdizionali esecutivi da cui scaturiscono obbligazioni pecuniarie) senza attendere l’esecuzione forzata e, perciò, “entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo”.
Correlativamente il secondo periodo dello stesso comma 1 pone un precetto di natura indubbiamente processuale: il creditore di tali prestazioni non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica dell’atto di precetto (perché quest’ultimo comporta ineluttabilmente ulteriori oneri patrimoniali per l’esecutato, incrementando il debito per la sorte con i corrispondenti diritti previsti dalla tariffa forense), prima che sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Da una mera esegesi sistematica dei due commi, risulta chiaro che il loro combinato disposto ha inteso rendere obbligatoria, sempre e in ogni caso, la preventiva notifica del titolo esecutivo, come condizione di ammissibilità dell’esecuzione forzata.
Proprio perché si tratta di un precetto che ha, insieme, finalità e natura sostanziali e processuali, sarebbe incongruo limitarne la portata unicamente al processo esecutivo disciplinato dal codice di rito civile.
Peraltro, scaturendo tale precetto da una fonte esterna a detto codice, la quale neppure sul piano letterale reca alcun riferimento al processo esecutivo di cui relativo libro III, sembra palesemente trattarsi di un precetto che debba avere generale applicazione, dunque a prescindere dall’ambito giurisdizionale di cui il creditore si avvalga per azionare esecutivamente il proprio credito.
Diversamente opinando, infatti, sarebbe vanificata l’effettività del precetto nella sua interezza (ossia anche in riferimento alla relativa porzione sostanziale), giacché l’amministrazione non sarebbe posta in condizione di adempiere i propri debiti, al netto di ogni ipotetico onere ulteriore, alla sola condizione di esitare le procedure di pagamento nel termine fissato dal comma 1 di detto art. 14: e ciò, da un lato, perché, se non si ritiene obbligatoria la preventiva notifica del titolo, tale termine neppure inizierebbe mai a decorrere; nonché, dall’altro lato, perché la potenziale instaurazione immediata del giudizio di ottemperanza (prima che le procedure di pagamento spontaneo, pur se tempestive e sollecite, siano completate) potrebbe comportare – contro l’espressa volontas legis – l’implementazione del credito con le relative spese giudiziali (che andrebbero liquidate in ogni caso in base alla soccombenza virtuale; e di cui ormai il combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. preclude, salvo ragioni eccezionali, ogni facoltà di compensazione).
Ciò induce a ritenere senz’altro, e riassuntivamente, che:
1) l’obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo, nonché il correlativo termine di grazia di centoventi giorni, stabiliti dal cit. art. 14, sussistono in relazione a ogni credito pecuniario verso pubbliche amministrazioni;
2) limitatamente a tale tipo di obbligazioni, senza la preventiva notifica del titolo e finché pende il termine conseguente, “il creditore non può procedere ad esecuzione forzata” in nessuna forma: né per espropriazione, ai sensi del codice di procedura civile; né in sede di ottemperanza, ai sensi del codice del processo amministrativo;
3) altrimenti, se è stata omessa (come nel caso in esame) la preventiva notificazione del titolo, l’esecuzione – in qualunque forma e sede essa sia stata intrapresa – è inammissibile; ovvero, se sia stata attivata nella pendenza del termine predetto, è improcedibile fino alla sua infruttuosa scadenza (ma non è questo il caso trattato);
4) in ogni caso, la ragione ostativa dell’esecuzione forzata è soggetta a rilievo d’ufficio, afferendo a una condizione dell’azione.
5. Quanto alle ulteriori argomentazioni svolte dall’appellante, deve evidenziarsi che:
a) pur se il giudizio di ottemperanza non si identifica tout court con il processo esecutivo, nondimeno esso (come si è già detto) ha natura mista, sicché è anche un procedimento esecutivo (ovviamente diverso da quello disciplinato dal codice di procedura civile e che si svolge davanti al Tribunale ordinario);
b) la sentenza ottemperanda, diversamente da quanto sostiene parte appellante, reca indubbiamente, in dispositivo, la condanna al pagamento di somme di denaro (ossia un’obbligazione pecuniaria): essa, infatti, reca “condanna … a corrisponderli [i benefici previsti dalla legge n. 210/92] con decorrenza di legge e con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a decorrere dal 121° giorno successivo, disponendo che l’importo dovuto a titolo d’interessi sia portato in detrazione da quello dovuto per rivalutazione” (quest’ultima statuizione è resa in palese applicazione del combinato disposto degli artt. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724, ossia di norme indubbiamente riferite alle sole obbligazioni pecuniarie);
c) eventualmente, potrebbe sostenersi che la sentenza sia stata alquanto lacunosa nell’indicazione specifica del quantum debeatur: ma tale profilo di criticità – peraltro assai difuso in molte sentenze di condanna, e soprattutto in quelle della magistratura del lavoro, qual è la sentenza della cui ottemperabilità qui trattasi – non altera la natura pecuniaria dell’obbligazione ivi recata, né sembra comportarne nullità;
d) correlativamente, è da escludere che la sentenza in questione rechi condanna a un facere (e non sia, perciò, titolo esecutivo: anche perché lo sarebbe egualmente, pur se non fosse, secondo tale tesi di parte che non si condivide, fonte di un’obbligazione pecuniaria), dato che si è visto trattarsi di condanna a un dare, avente a oggetto una somma di denaro (ossia un’obbligazione pecuniaria, cui dunque si applica il più volte ricordato art. 14); al più si potrebbe opinare che – come s’è già visto accadere assai spesso in tante sentenze di condanna al pagamento di somme – la “sintetica” modalità di redazione della sentenza richieda una preventiva attività di “liquidazione” del credito, ma non c’è dubbio che a tale profilo, palesemente afferente al merito dell’azione esecutiva, non possa attingere il giudice che non riscontri sussistente altra e preliminare condizione legale dell’azione esperita;
e) da ultimo, nessun rilievo può riconnettersi alla circostanza che la difesa erariale non abbia svolto, in proposito, alcuna eccezione, giacché la verifica delle condizioni dell’azione (anche esecutiva) non è materia di c.d. eccezioni proprie, bensì è rimessa a poteri ex officio: né è stato dedotto alcun vizio di violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
6. Effettualmente, il titolo che è stato direttamente azionato in ottemperanza andrà invece previamente notificato all’amministrazione debitrice; e ogni azione esecutiva – in sede civile o in ottemperanza – potrà essere riproposta unicamente dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione, se mai il debito non sia stato adempiuto in tale termine.
7. In conclusione, l’appello va disatteso, siccome infondato.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Ragioni assolutamente eccezionali – correlate sia all’assoluta novità della questione, sia alle peculiari tematiche metagiuridiche implicate dalla vicenda che ha dato origine ai crediti di cui trattasi – in questo caso consentono di compensare tra le parti le spese del grado.

P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.
Spese del presente grado interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 maggio 2012, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Guido Salemi, Ermanno de Francisco, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Ermanno de Francisco, Estensore
Depositata in Segreteria
     27 luglio 2012


mercoledì 5 marzo 2014

PROCESSO: la soccombenza virtuale nei casi di improcedibilità del ricorso (Cons. St., Sez. III, sentenza 10 dicembre 2013 n. 5913).


PROCESSO: 
la soccombenza virtuale 
nei casi di improcedibilità del ricorso
 (Cons. St., Sez. III, 
sentenza 10 dicembre 2013 n. 5913). 



Massima

Nel processo amministrativo, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 comma 2, c.p.c. il giudice, qualora dichiari cessata la materia del contendere per l'intervenuta soddisfazione, nel corso del giudizio, dell'interesse azionato dal ricorrente, deve valutare, ove persista contrasto tra le parti in ordine alla sola regolamentazione delle spese giudiziali, quale sarebbe stato l'esito del giudizio, nell'ipotesi in cui tale interesse non fosse stato soddisfatto dall'Amministrazione, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7320 del 2013, proposto da:
Avv. Michele Biamonte, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso l’Avv. Vincenzo Cotardo in Roma, via Appia Pignatelli, n. 292; 
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 01735/2013, resa tra le parti, concernente l’esecuzione della sentenza n. 7680/2007, emessa dal Giudice di pace di Roma – pagamento di somme per prestazioni professionali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Ciaffi su delega dell’Avv. Biamonte e l’Avvocato dello Stato Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 7680 del 28.2.2007, passata in giudicato, il Giudice di Pace di Roma condannava il Ministero della Salute a pagare in favore dell’Avv. Michele Biamonte, attuale appellante, la somma di € 2.182,12, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e alle spese di lite.
2. L’interessato, dopo aver notificato il precetto ed aver inutilmente esperito il pignoramento presso terzi nei confronti della Banca d’Italia, adiva il T.A.R. Lazio al fine di ottenere il pagamento di quanto liquidatogli nel predetto titolo esecutivo giudiziale, somma che, comprensiva di sorte, interessi e spese di lite, ascendeva a complessivi € 3.680,09.
3. Solo nelle more del giudizio di ottemperanza, così incardinato avanti al T.A.R. Lazio, il Ministero della Salute corrispondeva al creditore la somma di € 2.621,55, a titolo di sorte capitale comprensiva di interessi, nonché € 815,88, a saldo della fattura n° 61/2012, emessa dal ricorrente, a titolo di spese e competenze liquidate in suo favore dal Giudice di Pace di Roma.
4. Il T.A.R. Lazio, preso atto dell’intervenuto pagamento, con la sentenza n. 1735 del 16.2.2013, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio di ottemperanza tra le parti per la ritenuta sussistenza di non meglio specificati “giusti motivi”.
5. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti, ha proposto appello l’interessato, censurandone l’erroneità, l’irragionevolezza e la contrarietà a qualsivoglia principio di giustizia per aver così statuito, quanto alle spese del giudizio, senza esprimere le ragioni di siffatta decisione.
6. Per resistere a tale ricorso si è costituito, con mera memoria di stile, l’appellato Ministero.
7. Nella camera di consiglio del 28.11.2013 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
8. L’appello deve essere accolto.
9. Il giudice di prime cure non ha fatto buon governo delle regole e dei principi che, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. (del resto sulla falsariga delle corrispondenti disposizioni del c.p.c., applicate de plano anche nel processo amministrativo prima dell’emanazione del relativo codice), disciplinano la liquidazione delle spese giudiziali nel processo amministrativo.
10. Alla stregua di tali regole e di tali principi appare evidente, infatti, che il giudice, qualora dichiari cessata la materia del contendere per l’intervenuta soddisfazione, nel corso del giudizio, dell’interesse azionato dal ricorrente, deve valutare, ove persista contrasto tra le parti in ordine alla sola regolamentazione delle spese giudiziali, quale sarebbe stato l’esito del giudizio, nell’ipotesi in cui tale interesse non fosse stato soddisfatto dall’Amministrazione, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
11. Ciò non è avvenuto, nel caso di specie, poiché il giudice di prime cure, nell’adottare la motivazione apodittica e stereotipa dei “giusti motivi”, motivazione, peraltro, non più rispondente all’attuale previsione letterale dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., che contempla la ben più incisiva e restrittiva formula, introdotta dalla riforma del 2009, delle “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, ha omesso di verificare secondo il cennato criterio della soccombenza virtuale, pur nel persistente contrasto tra le parti circa la liquidazione delle spese, quale sarebbe stato l’esito ipotetico del giudizio e di esplicitare, nonostante tale esito, quali “gravi ed eccezionali ragioni” potessero eventualmente giustificare la compensazione delle relative spese tra le parti.
12. Appare dunque chiaro l’error in procedendo, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel quale è incorso il primo giudice, omettendo tale doverosa verifica e compensando immotivatamente le spese del giudizio.
13. Al contrario netta appariva la soccombenza dell’Amministrazione, che solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza si era risolta a pagare quanto dovuto al ricorrente in forza di un titolo esecutivo giudiziale ormai intangibile perché coperto dal giudicato, e chiara appariva, altresì, la mancanza di gravi ed eccezionali ragioni, non rappresentate dall’Amministrazione e, comunque, non esplicitate in alcun modo dal giudice, che giustificassero la compensazione delle spese del giudizio.
14. Sul piano principio di causalità, che presiede alla regolamentazione delle spese giudiziali anche in ipotesi di soccombenza virtuale, non poteva e non può non considerarsi, infatti, che proprio l’inerzia dell’Amministrazione aveva costretto il ricorrente ad intraprendere il giudizio di ottemperanza, sostenendone le relative spese, sicché la necessità di ricorrere in giudizio per ottener ragione, secondo l’antico principio, non doveva tornare in danno di chi aveva ragione, anche in punto di spese processuali a tal fine sostenute.
15. E’ vero che nella prassi del giudizio amministrativo è molto frequente la compensazione delle spese fra le parti; e non è inusuale che a tal fine si adotti la formula dei “giusti motivi” non meglio specificati; questa prassi può avere una sua spiegazione con riferimento alle particolari caratteristiche del contenzioso amministrativo. Ma non è questa la sede per approfondire l’analisi e la critica di tale fenomeno. E’ sufficiente osservare che nella fattispecie si discute di un giudizio di ottemperanza di sentenza passata in giudicato con condanna al pagamento di una (invero modesta) somma di denaro in favore del ricorrente; giudizio di ottemperanza reso necessario per la perdurante inadempienza dell’amministrazione debitrice. Non è dunque ipotizzabile alcuna delle ragioni (ad es. incertezza dell’intrpretazione di un quadro normativo complesso, opinabilità dei motivi di ricorso basati su concetti quali l’insufficienza della motivazione, etc.) che abitualmente si compendiano nella formula dei “giusti motivi”
16. Ne discende che la sentenza impugnata merita riforma, quanto alla liquidazione delle spese giudiziali del primo grado, che quel Giudice ha erroneamente compensato.
Allo stesso modo, e seguendo la stessa logica, debbono essere liquidate in favore dell’interessato anche le spese del grado di appello.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero della Salute a pagare in favore di Michele Biamonte le spese del primo grado di giudizio, che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre gli accessori dovuti per legge (fra i quali anche il rimborso del contributo unificato, se versato).
Condanna altresì il Ministero della Salute a pagare in favore di Michele Biamonte le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre gli accessori di legge come sopra.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



lunedì 3 marzo 2014

PROCESSO: la legittimazione attiva del cittadino/utente dei servizi avverso le delibere comunali di gestione societaria del servizio idrico (T.A.R. Piemonte, Torino, sentenza 8 gennaio 2014 n. 9).


PROCESSO: 
la legittimazione attiva 
del cittadino/utente dei servizi 
avverso le delibere comunali 
di gestione societaria del servizio idrico 
(T.A.R. Piemonte, Torino, 
sentenza 8 gennaio 2014 n. 9).


Otto ricorsi per motivi aggiunti e 53 censure in diritto per una giudizio terminato, in rito, con una declaratoria d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva (ed interesse a ricorrere).

Massima

1.  E' inammissibile il ricorso presentato da cittadini/utenti dei servizi idrici avverso le deliberazioni comunali relative ad operazioni societarie nel settore idrico senza la dimostrazione di una concreta, puntuale ed immediata ricaduta delle operazioni censurate sulla gestione e fruizione del servizio (in termini, ad esempio, di modifiche tariffarie, di qualità e diffusione del servizio, di operatività del medesimo).
2.  Non è difatti ammissibile l'azione popolare, non prevista dall’ordinamento, reclamando ragioni di legittimità oggettiva, ovvero contestando scelte gestionali nel loro stesso an, o addirittura nell’opportunità più che nella legittimità degli atti impugnati.
3.  Invero l'Ad. Plen. n. 4/2011 ha stabilito che il principio secondo cui solamente i partecipanti ad una gara pubblica, o i soggetti  che siano operatori del mercato cui la gara si indirizza, hanno titolo a contestare una procedura ad evidenza pubblica. 
4. Affermare il contrario, significherebbe sostenere che  i cittadini sono anche contribuenti hanno sempre titolo a contestare la gestione del denaro pubblico (e questo anche al di là del settore degli appalti); nuovamente il giudice amministrativo sarebbe trasformato in arbitro di legittimità oggettiva, soluzione che contrasta con la sua funzione e natura.
5.  Il legislatore ha peraltro predisposto recentemente il sistema di controlli esterni alla regolarità tecnico-contabile degli Enti locali con l'introduzione degli artt. 148 e 148 bis del D.Lgs. n. 207 appare un mezzo per supplire attraverso la giurisdizione contabile – che è una giurisdizione essenzialmente nell’interesse della legge e della collettività in quanto tale a tutela dello Stato ordinamento – a un’effettiva carenza di giustiziabilità di un interesse diffuso alla corretta gestione delle risorse pubbliche che nel giudizio dinanzi al GA non riusciva a trovare tutela e che, invece, nel giudizio ad istanza di parte non sembra essere gravato da analoghe limitazioni, anche alla luce del fatto che la cognizione è a carattere esclusivo, e quindi piena e non solo di legittimità, come sarebbe innanzi alla giustizia amministrativa. Un giudizio per il quale non possono valere soltanto le più ristrette regole, in ordine alla legittimazione attiva, vigenti innanzi al G.A.” (Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale - in speciale composizione, n. 5/2013).


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rosolen Angela Maria , Andrea Sacco, Arizio Riccardo, Sarzotti Emanuela, Melchionna Giuseppe, Cavallari Piero, Ditaranto Donato, Balice Gerardo, Campassi Paola Maria, Rosin Cristina, rappresentati e difesi dall'avv.to Federico Cipolla, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Bligny, 15; 
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Spinelli, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Spinelli in Torino, Comune To - via Corte D'Appello, 16; 
nei confronti di
Fct Holding Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, con domicilio eletto presso l’avv.to Mario Eugenio Comba in Torino, via Mercantini, 6;
AMIAT V. S.p.A., TRM V. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Riccardo Montanaro, Mauro Pisapia, con domicilio eletto presso Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;
Iren Emilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. IREN s.p.a., IREN Emilia s.p.a., IREN Ambiente s.p.a., IREN Energia s.p.a., F2i Fondi Italiani per le infrastrutture Sgr s.p.a., Aceapinerolese Industriale s.p.a. - rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Pisapia, Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2; 
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Torino 23.11.2011 n. 191 avente ad oggetto "riordino del gruppo conglomerato città di Torino programmazione economico finanziaria 2011-2012";
con i motivi aggiunti, depositati in data 20.3.2012:
della deliberazione della Giunta municipale 28.12.2011 avente per oggetto “contratto di cessione azioni dal Comune alla società finanziaria città di Torino s.r.l. in esecuzione della deliberazione del c.c. 23.11.2011 – Approvazione clausole contrattuali”;
con i motivi aggiunti, depositati in data 12.4.2012:
della determinazione dirigenziale del 29.12.2011 avente per oggetto “cessione a Fct s.r.l. di n. 30.402.666 azoni detenute nella società GTT s.p.a. e di n. 35.880 azioni detenute nella società Amiat s.p.a. – Accertamento di entrata per l’importo di € 86.999.404.47 debitore Fct s.r.l. nonché della deliberazione della Giunta municipale 7 marzo 2012 avente per oggetto “avvio di consultazioni per manifestazione di interesse nella procedura di selezione del socio di minoranza della società G.T.T. s.p.a. – Approvazione”;
con i motivi aggiunti, depositati il 1° giugno 2012;
della deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 23.4.2012 n. 49, avente per oggetto: “indirizzi per la gestione della holding comunale e delle sue partecipazioni societarie: approvazione”;
con i motivi aggiunti, depositati il 20.9.2012:
della deliberazione del Consiglio comunale di Torino 11.6.2012 n. 78 avente per oggetto: “deliberazione quadro sull’istruttoria relativa alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale ai sensi dell’art. 4 del d.l. 138/2011”; della deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 25.7.2012 n. 101, avente per oggetto “filiera ambientale modificazioni statuto AMIAT e TRM. Indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti. Approvazione”;
con motivi aggiunti depositati il 7.1.2013 della deliberazione consiliare 26.11.2012 n. 141 avente per oggetto: “dismissione partecipazione azionaria detenuta in “G.T.T.” s.p.a. da Fct Holding s.r.l. pari al 49% del capitale sociale – modificazioni statuto GTT”;
con motivi aggiunti depositati il 30.1.2013 della determinazione del Direttore generale del 20.11.2012 avente ad oggetto “determinazione per la c.d. filiera ambientale – Approvazione”; dell’atto 18.12.2012 n. 60 del Direttore generale avente ad oggetto: “determinazione procedura negoziata d’urgenza n. 106/2012. Aggiudicazione definitiva condizionata:
con motivi aggiunti depositati in data 23.2.2013 della determinazione del Direttore generale 29.11.2012, n. 49 avente ad oggetto “procedura negoziata d’urgenza per la cosiddetta filiera ambientale. Costituzione commissione” e della determinazione dell’amministratore unico di FCT s.r.l. 29.10.2012 avente ad oggetto “selezione advisors per le gare 2012 – Aggiudicazione definitiva.”


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e di Fct Holding Srl , Amiat V. S.p.A. e di Trm V. S.p.A. e Iren Emilia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I ricorrenti hanno adito l’intestato TAR e impugnato, con ricorso e otto successive serie di motivi aggiunti, i provvedimenti in epigrafe, formulando le censure infra rispettivamente riportate.
Quanto alla deliberazione del Consiglio comunale di Torino 23.11.2011, n. 191:
1)Travisata ermeneusi ed errata applicazione dell’art. 5 co. 1 d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. 14.9.2011, n. 148. Contraddittorietà, illogicità, perplessità. Contestano i ricorrenti la motivazione della deliberazione con la quale il Comune di Torino ha inteso riorganizzare le partecipazioni societarie della città, nonché l’effettiva utilità della stessa operazione.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, perplessità della motivazione sotto altro profilo. Violazione del principio di buon andamento della PA recato dall’art. 97 Costituzione e del principio di efficacia di cui all’art. 1 co. 1 l. n. 241/90 e s.m.i.. Violazione del principio comunitario recante il divieto di abuso del diritto. Contestano i ricorrenti le modalità e regole secondo le quali l’amministrazione ha prefigurato di gestire la cessione di quote societarie delle proprie partecipate a terzi, tramite una holding finanziaria.
3) Eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione. Violazione dell’art. 3 comma 1 l. n. 241/90. Vengono censurate presunte aporie nella motivazione del deliberato.
4) Violazione degli artt. 2, 42 e 75 della Costituzione. La deliberazione adottata sarebbe incompatibile con l’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis del d.l. 112/2008 e con la natura di bene pubblico dei servizi pubblici locali.
Con una prima serie di motivi aggiunti, depositati in data 20.3.2012, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta municipale del 28.12.2011 avente ad oggetto “contratto di cessione azioni dal Comune alla società finanziaria città di Torino s.r.l. in esecuzione della deliberazione del c.c. 23.11.2011 – approvazione clausole contrattuali”, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
5) Illegittimità derivata. Assumono i ricorrenti che l’illegittimità della deliberazione 23.11.2011, impugnata con il ricorso introduttivo, affliggerebbe altresì il successivo atto di esecuzione.
6) Violazione dell’art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere per carenza ed illogicità di motivazione. Violazione del principio di buon andamento della PA recato dall’art. 97 Costituzione nonché dei principi fondamentali di contabilità pubblica in materia di certezza e congruità dell’impiego di risorse pubbliche. I criteri di determinazione del prezzo delle azioni oggetto di cessione sarebbero illegittimi.
7) Ulteriore violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 ed eccesso di potere per carenza ed illogicità di motivazione sotto altro profilo. Violazione del principio di buon andamento della PA recato dall’art. 97 Costituzione. I prefigurati termini di pagamento sarebbero incongrui e illegittimi.
Con una seconda serie di motivi aggiunti, depositati in data 12.4.2012, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale 29.12.2011 avente per oggetto “cessione a FCT s.r.l. di n. 30.402.666 azioni detenute nella società GTT s.p.a. e di n. 35880 azioni detenute nella società Amiat s.p.a. – Accertamento di entrata per l’importo di € 86.999.404.47. Debitore FCT s.r.l.”, nonché la deliberazione 7.3.2012 “avvio di consultazioni per manifestazione di interesse nella procedura di selezione del socio di minoranza della società “GTT s.p.a.” – approvazione”, deducendo le seguenti censure:
8) Illegittimità derivata.
9) Violazione dell’art. 29 co. 1 e 5 del Regolamento di contabilità del Comune di Torino e dell’art. 3 della l. n. 241/90. Illogicità e carenza assoluta di motivazione. Le previsioni di introito patrimoniale derivanti dall’operazione effettuata dal Comune mancherebbero di congruità sotto ulteriori profili.
10) Illegittimità derivata.
11) Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché per travisamento dei contenuti e violazione del disposto della presupposta deliberazione consiliare 23.11.2011, n. 101. Mentre l’originaria configurazione dell’operazione presupponeva una prima ricerca di unpartner finanziario pubblico e, solo in subordine, la ricerca di un socio privato, la delibera da ultimo impugnata non darebbe alcun riscontro di tale preventiva ricerca.
12) Eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione sotto altro profilo. Travisamento dei fatti. Errata esegesi ed ultronea applicazione dell’art. 112 bis del d.lgs. n. 163/2006. Contestano i ricorrenti la scelta di porre in essere consultazioni preliminari rispetto all’operazione di cessione di quote azionarie..
13) Incompetenza. Violazione dell’art. 42 comma 2 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per illogicità. Violazione divieto di aggravamento del procedimento e del principio di buon andamento PA recati dall’art. 97 della Costituzione. La Giunta difetterebbe di competenza in relazione alla tipologia di atto adottato.
14) Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione nonché contraddittorietà della stessa sotto altro profilo. I requisiti stabiliti per accedere alle consultazioni preliminari sarebbero incongrui.
Con una terza serie di motivi aggiunti, depositati in data 1.6.2012, i ricorrenti impugnavano la deliberazione comunale 23.4.2012, n. 49 con la quale venivano fissati gli “indirizzi per la gestione della holding comunale e delle sue partecipazioni societarie: approvazione” deducendo i seguenti motivi di ricorso:
15) Illegittimità derivata
16) Eccesso di potere per contraddittorietà con la deliberazione consiliare 23.11.2011, n. 191. Non sarebbero siano stati rispettati i termini prefigurati per la presentazione del regolamento di disciplina della vigilanza e controllo sulla holding.
17) Eccesso di potere per perplessità, illogicità e contraddittorietà con la deliberazione consiliare n. 191/2011, sotto altro profilo. Travisamento e violazione dell’art. 2449 c.c.. L’operazione sarebbe illegittima nella parte in cui riconosce alla Città il diritto di nominare sindaci e amministratori.
18) Eccesso di potere per carenza di motivazione, perplessità, illogicità. Contraddittorietà con la deliberazione consiliare 23.11.2011, n. 191, sotto ulteriore profilo. Travisamento degli artt. 2380, 2049 octies e ss. e 2409 sexiesdecies e ss. c.c.. Violazione dell’art. 2475 c.c. e dell’art. 3 l. n. 241/90. Le scelte operate dalla Città nella definizione della struttura societaria sarebbero illegittime e inopportune.
Con una quarta serie di motivi aggiunti, depositati in data 20.9.2012, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale 11.6.2012 n. 78 avente ad oggetto la “deliberazione quadro dell’istruttoria relativa alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011” nonché la deliberazione 25.7.2012, n. 101 avente ad oggetto “filiera ambientale modificazioni statuto Amiat e TRM indirizzi di gara cosiddetta a doppio oggetto e relativi atti. Approvazione”, Nonché l’avviso per l’individuazione di un socio privato operativo industriale per il servizio di gestione ambientale del 2.8.2012, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
19) Illegittimità derivata.
20) Violazione artt. 2, 42, 75 Costituzione. La deliberazione consiliare si reggerebbe su un disposto normativo travolto dall’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012
21) Illegittimità derivata.
22) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Gli atti impugnati, pur affermando di tenere conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, non ne avrebbero tratto le dovute conseguenze.
23) Violazione dell’art. 136 Costituzione e dell’art. 30 co. 1 l. 87/53. In subordine violazione dell’art. 97 Cost., ultronea ed illegittima applicazione dell’art. 134 u.c. d.lgs. n. 267/2000. Sviamento di potere. L’amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto il corretto momento di efficacia della statuizione della Corte Costituzionale.
24) Illogicità e travisamento del quadro normativo. L’amministrazione non avrebbe correttamente ricostruito il vigente quadro normativo per quanto concerne le modalità di gestione dei pubblici servizi.
25) Ulteriore carenza e contraddittorietà della motivazione. Le giustificazioni date dall’amministrazione nel corpo degli atti impugnati sarebbero incongrue con riferimento alle scelte gestionali operate.
26) Contraddittorietà con contestuali atti dello stesso Consiglio. Ritengono i ricorrenti che le scelte operate dall’amministrazione, con riferimento al riparto delle quote societarie rispettivamente in AMIAT e TRM, nonché con riferimento alla complessiva gestione del ciclo dei rifiuti, confliggano tra loro.
27) Ulteriore profilo di illogicità e carenza di motivazione. Contraddittorietà con la deliberazione del Consiglio comunale del 13.7.2011, n. 109. L’amministrazione sarebbe pervenuta alla determinazione di cedere una quota pari all’80% di TRM, anzicchè il 49% originariamente prefigurato 49%, seguendo un percorso logico e cronologico incoerente.
28) Violazione dei principi generali dell’ordinamento interno e comunitario in materia di gare ad evidenza pubblica. Nell’operazione di cessione di quote di TRM è prevista una costituzione di pegno sulle azioni che indirettamente attribuirebbe a terzi non aggiudicatari la disponibilità delle azioni stesse.
29) Violazione dell’art. 10 l.r. 2002, n. 24. L’operazione prefigurata comporterebbe, in violazione della disciplina regionale, l’attribuzione al medesimo soggetto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti e della gestione dell’inceneritore.
30) Erronea a travisata applicazione dell’art. 2345 c.c.. Ulteriore profilo di eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e violazione dei principi in materia di gare pubbliche. All’esito dell’operazione il socio privato si verrebbe illegittimamente a trovare nella condizione di potere, in qualunque momento, sostituire a sé un terzo.
31) Travisamento di fatti, erroneità, illogicità e contraddittorietà sia con precedenti atti della stessa amministrazione, sia interna all’atto deliberativo assunto. Sussisterebbe un errore di fatto interno alla deliberazione impugnata.
32) Violazione dell’art. 118 co. 4 della Costituzione. Carenza di motivazione. Violazione dei principi fondamentali in materia di gare pubbliche. La scelta di prevedere l’aggiudicazione a favore di un unico socio operativo industriale sarebbe censurabile.
33) Violazione dell’art. 34 co. 7 e 80 del regolamento del Consiglio comunale di Torino n. 286. Vizio di procedimento. Nell’adozione dell’atto impugnato non sarebbero stati acquisiti i pareri prescritti dal Regolamento del Consiglio comunale nè rispettata la tempistica ivi prevista.
Con specifico riferimento all’avviso in data 2.8.2012 hanno dedotto i ricorrenti:
34) Illegittimità derivata.
35) Violazione dei principi generali dell’ordinamento interno e comunitario in materia di gare ad evidenza pubblica. Insistono i ricorrenti sulla censura inerente la previsione di costituzione di pegno sulle azioni.
36) Violazione dell’art. 118 co. 4 Cost.. Contestano i ricorrenti i requisiti finanziari e tecnici individuati dall’amministrazione per la selezione del socio privato.
Con la quinta serie di motivi aggiunti i ricorrenti censurano la deliberazione avente per oggetto “dismissione partecipazione azionaria detenuta in GTT s.p.a. da F.C.T. holding s.r.l. pari al 49% del capitale sociale . Modificazioni statuto GTT” deducendo i seguenti motivi di ricorso:
37) Illegittimità derivata.
38) Illogicità, carenza di motivazione e contraddittorietà con precedenti atti. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Costituzione. Violazione degli artt. 246 ss. d.lgs. n. 267/2000. Sarebbero illegittimi i presupposti e la motivazione della deliberazione impugnata.
Con la sesta serie di motivi aggiunti i ricorrenti impugnano le determinazioni del direttore generale in data 20.11-18.12.2012, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
39) Illegittimità derivata.
40) Incompetenza, violazione degli artt. 108 d.lgs. n. 267/2000 e 71 dello Statuto della città di Torino. Il Direttore generale difetterebbe di competenza all’adozione degli atti impugnati.
41) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 11 co. 10 bis lett. a) d.lgs. n. 163/2006. Violazione del comma 10 del medesimo articolo. Alcune previsioni concernenti deroghe alle ordinarie norme di gestione delle procedure ad evidenza pubblica indette per la cessione delle quote sarebbero ingiustificate.
42) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/90. Carenza ed illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 97 Costituzione. Le procedure e le valutazioni tecniche seguite dall’amministrazione per procedere alla cessione delle quote sarebbero errate e illegittime.
44) Violazione dell’art. 11 co. 10 del d.lgs. n. 163/2006. La stipulazione dei contratti con i cessionari individuati sarebbe avvenuta in violazione dello stand still previsto del codice dei contratti.
45) Violazione dei principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo e di contratti amministrativi quali desumibili dalla l. n. 241/90, dal d.lgs. n. 163/2006 oltre che dei principi di imparzialità e di buon andamento recati dall’art. 97 Cost. I contratti non sarebbero stati stipulati con l’aggiudicatario, bensì con un diverso soggetto.
Con la settima serie di motivi aggiunti sono state impugnate le determinazioni 29.11.2012 del Direttore generale del Comune di Torino e 29.10.2012 dell’Amministratore Unico di FCT, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
46) Incompetenza, violazione degli artt. 108 del d.lgs. n. 267/2000 e 71 dello Statuto della Città di Torino. Anche con riferimento a tali ultimi atti vi sarebbe incompetenza del Direttore Generale.
47) Violazione artt. 54, 56 del regolamento municipale per la disciplina dei contratti della Città di Torino. La composizione della commissione che ha deciso sull’ aggiudicazione delle quote sarebbe illegittima.
47.2) In subordine: violazione art. 57 del regolamento municipale per la disciplina dei contratti della Città di Torino. Sotto altro profilo sarebbe illegittima anche l’individuazione del soggetto deputato e nominare la commissione giudicatrice.
48) Violazione art. 84 d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost.. Violazione del principio di imparzialità e del principio di alterità e indipendenza della commissione giudicatrice. Illegittimamente sarebbe mancata una effettiva alterità tra il soggetto che ha nominato la commissione giudicatrice e i suoi stessi componenti.
50) Violazione dell’art. 11 l. n. 241/90 e del principio di buon andamento della PA recato dall’art. 97 Costituzione. Illegittimamente l’amministrazione avrebbe individuato un soggetto terzo per valutare quote societarie ed offerte.
Con l’ottava serie di motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto le seguenti ulteriori censure:
51) Illegittimità del bando per violazione dei principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo e di contratti amministrativi, quali desumibili dalla l. n. 241/90 e dall’art. 51 del d.lgs. n. 163/2006, oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento recati dall’art. 97 Costituzione. Si contestano nuovamente la diversità tra i soggetti aggiudicatari e le società stipulanti il contratto; la difformità, pur autorizzata dalla legge di gara, violerebbe il principio di immodificabilità dei concorrenti.
52) Illegittimità del bando di gara per violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. Ribadiscono sotto altro profilo i ricorrenti la censura svolta sub. n. 51).
53) Violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e contraddittorietà sia con la delibera del Consiglio Comunale n. 101/2012, sia interna. Il meccanismo di gara sarebbe tale da consentire a soggetti non in possesso dei requisiti per l’aggiudicazione di ottenere il contratto.
Si sono costituite le controparti replicando nel merito e spiegando numerose eccezioni in rito.
In particolare il Comune di Torino ha eccepito che:
- il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti;
- il ricorso sarebbe inammissibile e improcedibile anche per violazione del termine processuale perentorio di cui al combinato disposto degli artt. 45 co 1 e 119 co. 1 lett. c) e co, 2 c.p.a.
La controinteressata FCT Holding s.r.l. ha contestato la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e il difetto di contraddittorio per omessa notificazione del ricorso introduttivo a FCT holding s.r.l., in qualità di controinteressato immediatamente evincibile dall’atto impugnato, nonché l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione delle delibere assembleari ATO-R n. 12 del 17 luglio 2012 e n. 16 dell’1 agosto 2012, atti presupposti della successiva aggiudicazione definitiva.
Le controinteressate TRM V. s.p.a.. IREN Emilia s.p.a. e AMIAT V. s.p.a. hanno eccepito il difetto di legittimazione ed interesse ad agire in capo ai ricorrenti e l’inammissibilità nei loro confronti di tutte le censure di illegittimità derivata, poiché dette società sono state destinatarie della notificazione dei sesti motivi aggiunti (comprendenti una censura di illegittimità derivata) senza che, nel corpo degli stessi o unitamente agli stessi, fossero stati notificati i precedenti atti del giudizio. Il difetto di contraddittorio (a detta delle controinteressate non sanato dalla successiva ripetizione delle notificazioni con integrazione degli atti) travolgerebbe i sesti, settimi e ottavi motivi aggiunti considerato che questi, privi del testo anche dei precedenti atti, non potrebbero comunque valere come autonomi ricorsi non essendo stati notificati, quanto alle restanti parti del giudizio, nel domicilio reale ma solo in quello eletto. L’inammissibilità delle ultime impugnative priverebbe i ricorrenti altresì di interesse ad agire rispetto alle precedenti contestazioni.
Tanto parte resistente che le parti controinteressate hanno specificatamente contestato nel merito le singole censure dedotte.
All’udienza del 21.11.2013 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO
Ritiene il collegio che sia assorbente l’eccezione (già evidenziata in sede cautelare) di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, mossa da tutte le controparti.
La multipla impugnativa contiene infatti una congerie di censure (invero per natura e per oggetto anche molto difformi tra loro) tutte accomunate dal contestare (talvolta invadendo il merito) scelte organizzative di carattere strutturale dell’operazione di ristrutturazione delle partecipazioni pubbliche posta in essere dal Comune di Torino tra il 2011 e il 2012. Tuttavia in nessuno degli atti si chiarisce quale specifica e diretta ricaduta sugli utenti del servizio e sui cittadini (unica qualità spesa dai ricorrenti ai fini della loro legittimazione ad agire) tale operazione societaria potrebbe avere. In altre parole i ricorrenti tentano una sorta di azione popolare, non prevista dall’ordinamento, reclamando ragioni di legittimità oggettiva, ovvero contestando scelte gestionali nel loro stesso an, contestazioni che talvolta censurano l’opportunità più che la legittimità degli atti impugnati.
In nessun punto dei nove diversi atti di impugnazione, nonostante le numerose eccezioni di inammissibilità, i ricorrenti riescono a rappresentare una qualsivoglia concreta, puntuale ed immediata ricaduta delle operazioni censurate sulla gestione e fruizione del servizio (in termini, ad esempio, di modifiche tariffarie, di qualità e diffusione del servizio, di operatività del medesimo), ricaduta che sarebbe indispensabile individuare per suffragare la legittimazione sostanzialmente diffusa che essi intendono spendere.
Tutta la giurisprudenza citata in ricorso, e anche quella prodotta per l’udienza di discussione, non pare al collegio scalfire il principio.
Si procede ad una analisi dei precedenti giurisprudenziali invocati, per maggior puntualità di esame.
La sentenza n. 5501/2009 della sezione V del Consiglio di Stato, oltre ad affrontare una caso di legittimazione ad intervenire e non a ricorrere (se pure apparentemente ampliando il ragionamento anche a quest’ultima), reca una moderna analisi delle innovazioni indotte dalla tutela del consumatori. Il giudizio aveva ad oggetto un atto di natura ben diversa da tutti quelli qui impugnati, ossia una convenzione per la gestione del servizio idrico, atto che, proprio per la sua attinenza diretta alla gestione del servizio, è stato ritenuto dal giudice d’appello incidere sulla “erogazione di servizi pubblici secondo standards di qualità e di efficienza” che costituisce, secondo il codice del consumo, una delle legittime prerogative del consumatore. Nella medesima citata pronuncia il giudice d’appello si è però peritato di ribadire che anche tale allargamento degli argini della legittimazione attiva presuppone che: “ in questa prospettiva, non venga in gioco la tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa primaria e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema della giustizia amministrativa (C.d.S., VI, 29 maggio 2008, n. 2546)”.
Pare ovvio che, in astratto, qualunque vicenda che coinvolge la vita e il funzionamento di un soggetto pubblico indirettamente potrà influenzare i servizi e le prestazioni che il medesimo deve erogare (basti pensare all’indizione o meno di un concorso pubblico per coprire eventuali carenze di organico, magari indirizzandosi a soggetti più o meno qualificati, cosa che indiscutibilmente avrà, indirettamente, un riflesso sulla qualità dell’azione amministrativa). Ciò non di meno, ove non sia identificabile un diretto nesso tra la scelta organizzativa posta in contestazione e una puntuale pretesa dell’utenza, non potrà riconoscersi una legittimazione generalizzata ad agire, pena lo snaturamento del processo amministrativo da giudizio a tutela di interessi delle parti a giudizio di oggettiva legittimità dell’azione amministrativa. In relazione al precedente invocato, pertanto, non occorre neppure ulteriormente valutare le puntuali contestazioni di parte controinteressata FCT Holding, secondo la quale la fattispecie per cui è causa non consentirebbe neppure l’invocazione del codice del consumo, poiché, anche seguendo i dettami di quest’ultimo, manca il requisito della rappresentazione di una diretta incidenza degli atti impugnati su standards e qualità del servizio.
Analogo ragionamento può dispiegarsi con riferimento alla pronuncia Tar Catania sez. III n. 1087/2009, che aveva ad oggetto una deliberazione di rideterminazione in peius delle tariffe TARSU, di cui è evidente l’immediata incidenza sui soggetti passivi dell’imposizione.
Neppure è pertinente la sentenza Tar Liguria sez. II 31.10.2012, n. 1348 che ha analizzato una situazione del tutto peculiare nel contesto della normativa regionale ligure. In sintesi la legislazione regionale ligure impone che una determinata minima quantità di spiagge sia destinata alla balneazione libera; in tale contesto i cittadini (immediatamente e direttamente interessati ad accedere alla spiaggia pubblica) contestavano il proposito dell’amministrazione di affidare in concessione (e quindi sottrarre alla libera accessibilità) percentuali eccessive di lido. Anche in tal caso si profilava un rapporto diretto tra l’atto impugnato e il servizio (o meglio in questo caso la libera disponibilità del bene pubblico), assente nel caso di specie.
Analogamente è a dirsi per la decisione Tar Lazio sez. I 828/2013 (prodotta per la discussione di merito) avente ad oggetto una delibera di autorizzazione al trasferimento di sede di una farmacia, che evidentemente direttamente ed immediatamente privava del servizio i residenti nella zona farmaceutica. Idem, infine, per la sentenza Tar Abruzzo sez. I 292/2011, concernente la sospensione di una attività ospedaliera, e quindi nuovamente di immediata incidenza sul servizio per l’utenza.
Ancora è stata prodotta per la discussione di merito la sentenza Cons. St. sez. VI n. 314/2013 che riguarda una vertenza di accesso, materia del tutto estranea al presente contenzioso. Al proposito pare sufficiente quanto ricordato dalla decisione dell’adunanza plenaria 24.4.2012, n. 7 secondo cui: “la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto fonte del diritto all’accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni”. Ciò è tanto più vero se si considerano poi le recenti evoluzioni normative verso il cosiddetto accesso civico e la trasparenza.
A considerazioni non dissimili da quelle valide per l’accesso porta anche l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui la legittimazione ad agire deriverebbe dall’art. 79 dello Statuto del Comune di Torino.
Recita quest’ulitmo:
“Art. 79 ….Il Comune garantisce, nell'attività di programmazione, erogazione e verifica della qualità e quantità dei servizi forniti, ivi comprese le attività di cui al precedente comma 3, la partecipazione degli utenti, singoli ed associati, delle organizzazioni dei lavoratori e delle Circoscrizioni di decentramento.”
La normativa, come di sua competenza, disciplina modalità di partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell’ente ma non può certo incidere sull’ampiezza della legittimazione ad agire, disciplinata dal diritto processuale, materia certamente sottratta alla competenza del Comune. Per altro il citato articolo appare tutto incentrato sulla disciplina dell’erogazione dei servizi, per cui nuovamente mancherebbe a rigore, nel caso di specie, il presupposto per la sua applicazione, non trattandosi di modalità di erogazione dei servizi gestiti dalle varie partecipate; in ogni caso, anche ad intenderlo come prerogativa partecipativa a più ampio raggio, non può che ribadirsi che il perimetro delle facoltà partecipative è ben più ampio rispetto a quello della legittimazione ad agire.
Infine, quanto alla parte delle impugnative che direttamente censura le gare svoltesi per la cessione delle quote azionarie delle varie partecipate, si rileva:
- il ricorso è improcedibile con riferimento alle impugnative del primo procedimento di cessione della partecipazioni AMIAT s.p.a. e TRM s.p.a., essendo il medesimo andato deserto, nonché con riferimento ai quinti motivi aggiunti, inerenti la procedura di vendita di GTT, ugualmente conclusasi senza aggiudicazione;
- l’impugnativa resta comunque inammissibile per carenza di legittimazione attiva con riferimento alle gare andate a buon fine.
Non si comprende infatti la lettura che della decisione dell’adunanza plenaria n. 4 del 2011 viene data in ricorso; detta pronuncia, contraddicendo l’azione dei ricorrenti, afferma e ribadisce per l’appunto il principio secondo cui solamente i partecipanti ad una gara pubblica, o i soggetti che siano operatori del mercato cui la gara si indirizza, hanno titolo a contestare una procedura ad evidenza pubblica.
Si legge nella citata pronuncia “è superfluo ricordare che nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dalla parte attrice…in sé considerata la semplice possibilità di ricavare dall’invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza di una posizione legittimante..a tal fine risulta insufficiente il riferimento a una utilità meramente ipotetica o eventuale che richiede, per la sua compiuta realizzazione, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’amministrazione.” Procede poi il giudice d’appello a chiarire che, in materia di gare pubbliche, sussiste di norma la legittimazione ad agire dei partecipanti alla gara cui si aggiungono tre eccezioni: la legittimazione del soggetto che contrasta la scelta di indire la procedura, la legittimazione dell’operatore economico di settore che contrasta un affidamento diretto e la legittimazione dell’operatore che manifesta l’intenzione di impugnare una clausola del bando escludente. La prima delle tre ipotesi non si attaglia per nulla al caso di specie poiché viene immediatamente spiegata dall’adunanza plenaria specificando che dette deroghe: “risultano (persino) inidonee a determinare l’affermazione di una nuova regola generale di indifferenziata titolarità della legittimazione al ricorso basata sulla qualificazione soggettiva di imprenditore aspirante all’indizione di una gara” essendo la legittimazione tuttora ammessa “nei soli casi in cui questi (l’imprenditore) dimostri comunque una adeguata posizione differenziata”.
Affermare il contrario, come sostengono i ricorrenti, presupporrebbe sostenere che, siccome i cittadini sono anche contribuenti hanno sempre titolo a contestare la gestione del denaro pubblico (e questo anche al di là del settore degli appalti); nuovamente il giudice amministrativo sarebbe trasformato in arbitro di legittimità oggettiva, soluzione che contrasta con la sua funzione e natura.
Del tutto velleitaria appare poi l’affermazione, contenuta ad es. a p. 5 della memoria depositata l’11.6.2012, secondo cui i ricorrenti potevano aspirare ad una sorta di azionariato diffuso delle partecipate pubbliche del Comune e sarebbero quindi stati illegittimamente esclusi dal novero dei legittimi aspiranti alle procedure (così tentandosi di giustificare la loro legittimazione). La scelta dell’amministrazione (come tale di merito, certamente non sindacabile, e per di più del tutto coerente con la normativa tanto nazionale che comunitaria) è stata quella di individuare soci operativi, ossia soggetti che, coerentemente con la percentuale azionaria oggetto di vendita e con la complessiva configurazione dell’operazione, presentassero anche le caratteristiche di un potenziale gestore. Per altro i ricorrenti, in parte contraddicendosi, nelle numerose censure contestano anche che il bando non avrebbe sufficientemente garantito che proprio i soggetti con le caratteristiche ivi individuate fossero gli effettivi unici potenziali sottoscrittori dei contratti, individuando in ciò una ragione di illegittimità e irrazionale gestione della gara.
In definitiva, senza dubbio, le gare contestate sono indirizzate al mercato dei “soci operativi”, di cui nessun ricorrente si prospetta parte.
Anche la citata giurisprudenza in materia di cosiddette “quote rosa” (a prescindere dalla peculiarità del contesto in cui si è formata) non manca di ribadire il principio cardine secondo cui “la legittimazione ad agire è una qualità giuridica che si connette all'attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela e che può anche derivare dalla precostituzione di uno specifico titolo di legittimazione” (cfr. Cons. St. sez. V n. 4502/2011, citata nelle difese dei ricorrenti, che muove da una puntuale analisi della sussistenza in capo alla ricorrente degli esatti titoli necessari per conseguire la posizione/bene della vita ivi posti in contestazione).
Né può argomentarsi nel senso che l’inammissibilità del presente gravame darebbe luogo ad un vulnus delle garanzie di legittimità dell’azione amministrativa cui gli enti locali sono astretti, in un ambito di particolare rilevanza.
L’ordinamento costituzionale, infatti, rimette alla Corte dei Conti, quale Suprema Magistratura a tutela dello Stato-ordinamento (Corte Cost. n. 198/2012), la verifica della regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, con particolare riferimento alle partecipazioni societarie, cui conseguono puntuali effetti preclusivi e conformativi dell’azione amministrativa. In questo senso il Collegio segnala, oltre alla costante giurisprudenza costituzionale (cfr. da ultimo Corte Cost. n. 60/2913), specifiche previsioni di legge di natura settoriale e ordinamentale, che prescindono dal tradizionale strumento risarcitorio rappresentato dal giudizio di responsabilità amministrativa incentrato sulla lesione patrimoniale. Si pensi all’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 secondo cui le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni (ivi compreso quello sulle società partecipate ex art. 147 quater del medesimo Tuel) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine il Sindaco dei comuni superiori ai 15.000 abitanti trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza dei controlli interni elaborato sulla base di apposite linee guida della Sezione delle Autonomie della Corte, che dedicano ampio spazio ai controlli sulle partecipazioni societarie (delibera n. 4/2013). Nello stesso senso depone il successivo art. 148 bis, secondo cui la Corte dei Conti accerta che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali dell’ente. Nell’ambito di tale verifica l’accertamento di violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria comporta l’adozione di una specifica pronuncia da parte della Corte dei Conti: ad essa consegue ex lege l’obbligo di conformarsi in capo all’ente locale, con eventuale preclusione della spesa. Siffatto sistema conosce, infine, specifiche disposizioni di “chiusura” a tutela dell’ente locale mediante l’apposito strumento dei giudizi ad istanza di parte ex art. 58 del R.D. n. 1038/1933 dinanzi alle Sezioni riunite (Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale – in speciale composizione, nn. 2/2013, 5/2013 e 6/2013). In sostanza, complessivamente, “quello individuato dal legislatore appare un mezzo per supplire attraverso la giurisdizione contabile – che è una giurisdizione essenzialmente nell’interesse della legge e della collettività in quanto tale a tutela dello Stato ordinamento – a un’effettiva carenza di giustiziabilità di un interesse diffuso alla corretta gestione delle risorse pubbliche che nel giudizio dinanzi al GA non riusciva a trovare tutela e che, invece, nel giudizio ad istanza di parte non sembra essere gravato da analoghe limitazioni, anche alla luce del fatto che la cognizione è a carattere esclusivo, e quindi piena e non solo di legittimità, come sarebbe innanzi alla giustizia amministrativa. Un giudizio per il quale non possono valere soltanto le più ristrette regole, in ordine alla legittimazione attiva, vigenti innanzi al G.A.” (Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale - in speciale composizione, n. 5/2013).
Ritiene in definitiva il collegio che il ricorso e i successivi motivi aggiunti debbano essere tutti dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti.
condanna i ricorrenti in solido a rifondere le spese di lite liquidate, a favore di ciascuna delle parti rispettivamente resistente e controinteressate, in € 2000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)