martedì 16 settembre 2014

ESAME AVVOCATO: senza predeterminazione dei criteri (e delle annotazioni di correzione a margine), non basta il solo punteggio numerico (T.A.R. Roma, Sez. III, ordinanza 11 settembre 2014, n. 4280).


ESAME AVVOCATO: 
senza predeterminazione dei criteri 
(e delle annotazioni di correzione a  margine), 
non basta il solo punteggio numerico 
(T.A.R. Roma, Sez. III, 
ordinanza 11 settembre 2014, n. 4280).


I primi sacrosanti effetti indiretti della sentenza storica della CORTE DI GIUSTIZIA sugli "Abogados" (C.G.U.E., sez. Grande, sentenza 17.07.2014 n° C-58/13; clicca qui).


Massima

Per costante giurisprudenza della sez. III del Tar Lazio, ove i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano generici, il solo voto numerico non è sufficiente a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato.
Gli elaborati del ricorrente sono stati valutati con il solo voto numerico e mancano le annotazioni sugli stessi previste dall’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Tale mancanza impedisce al candidato di conoscere i motivi alla base del giudizio negativo, anche al fine di migliorare la propria preparazione, e preclude il sindacato sull’attività della Commissione, pur nei limiti dei vizi censurabili;
L’Amministrazione ha l’obbligo, dunque, di riesaminare gli elaborati del ricorrente attraverso la rinnovazione del procedimento valutativo, in commissione con diversa composizione che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio
L’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.


Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10348 del 2014, proposto dal dott. Luca Sulpizi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cavallaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Cavallaro in Roma, via del Tritone, 102;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’esclusione dalle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense valide per gli iscritti presso la corte di appello di Roma nell'anno 2013-2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che per costante giurisprudenza della sez. III del Tar Lazio (cfr. ordd. 8 novembre 2013, n. 4363; 7 novembre 2013, nn. 4324; 17 ottobre 2013, n. 4054; 29 agosto 2013 n. 3318) ove i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano generici, il solo voto numerico non è sufficiente a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato;
Considerato, peraltro, che gli elaborati del ricorrente sono stati valutati con il solo voto numerico e mancano le annotazioni sugli stessi previste dall’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
Considerato che tale mancanza impedisce al candidato di conoscere i motivi alla base del giudizio negativo, anche al fine di migliorare la propria preparazione, e preclude il sindacato sull’attività della Commissione, pur nei limiti dei vizi censurabili;
Ritenuto, altresì, fondato il primo motivo di ricorso laddove censura la correzione della brutta copia, anziché della bella copia di maggiore sviluppo;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione ha l’obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente attraverso la rinnovazione del procedimento valutativo, in commissione con diversa composizione che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio;
Considerato che l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;
Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l’obbligo di riesame, secondo quanto in precedenza indicato.
Compensa le spese della presente fase cautelare
Fissa l’udienza pubblica alla data del 22 aprile 2015.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente FF
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


CONCESSIONI & RIPARTO: il criterio tradizionale di riparto di giurisdizione in materia di concessioni pubbliche (Cons. St., Sez. III, sentenza 28 agosto 2014, n. 4399).


CONCESSIONI & RIPARTO: 
il criterio tradizionale 
di riparto di giurisdizione 
in materia di concessioni pubbliche
 (Cons. St., Sez. III,
 sentenza 28 agosto 2014,  n. 4399). 


Interessante la "critica" agli esiti applicativi cui è giunta la sentenza 20 giugno 2012, n. 10149 della Cassazione...


Massima

1. Secondo i consolidati criteri di riparto della giurisdizione, in materia di concessioni di pubblici servizi, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, non attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali; ove, invece, si realizzi detta ultima ipotesi, perché la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante, ovvero la verifica dell’esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Nella sentenza 20 giugno 2012, n. 10149 (invocata dalla sentenza appellata) pronuncia la Cassazione, invero, fa riferimento al criterio di riparto consistente nel riguardare o meno la controversia una verifica dell’azione autoritativa dell’Amministrazione - anche se poi ne trae conclusioni poco condivisibili, trascurando che alcune “modalità applicative”, in quel caso in tema di regressione tariffaria, costituiscono pur sempre esercizio di discrezionalità e non riguardano il mero accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sull’an e sul quantum del corrispettivo.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2849 del 2014, proposto da: 
Imed S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Mari, anche domiciliataria in Roma, piazza Santa Anastasia, 7;
 
contro
- Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri 5; 
- Azienda ULSS n. 16 di Padova;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 01468/2013, resa tra le parti, concernente remunerazione tariffaria per prestazioni sanitarie erogate in convenzione/accreditamento nell'ambito del servizio sanitario;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati A. Mari, L. Manzi su dichiarata delega a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante ha impugnato dinanzi al TAR del Veneto:
- gli atti con i quali l’Azienda sanitaria appellata aveva, dapprima comunicato l’intenzione di ricalcolare le tariffe liquidate per le prestazioni di RMN alla colonna vertebrale erogate negli anni 2008/2011; poi, chiesto la restituzione di tariffe già liquidate per dette prestazioni; infine, provveduto a liquidare le competenze dovute per il 2013, trattenendo dagli importi somme imputabili a detta restituzione;
- gli atti, presupposti ai primi, con i quali la Giunta della Regione Veneto aveva progressivamente fornito chiarimenti e precisazioni in ordine alla corretta applicazione del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore dal 1998, ai fini della remunerazione delle predette prestazioni di RMN alla colonna (in particolare: note prot. 118929/2012, 522380/2012 e 535677/2012, oltre alla nota prot. 214/20M00 in data 4 marzo 1998, concernente “indicazioni applicative” in ordine a detto Nomenclatore tariffario).
Ed ha chiesto la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.
2. Con la sentenza appellata, il TAR del Veneto ha sottolineato che la controversia, “avendo per oggetto l’accertamento della quantificazione dei compensi, non coinvolge una verifica dell’attività autoritativa della p.a. o l’esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi; pertanto, essa esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”.
3. Nell’appello, ex art. 105, comma 2, cod. proc. amm., viene prospettata l’erroneità della pronuncia sulla giurisdizione, in violazione degli artt. 7, 9, 88 e 133, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm. (e vengono riproposti, cautelativamente, i motivi proposti in appello).
4. Resiste, controdeducendo puntualmente, la Regione Veneto.
5. L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il Collegio ritiene di non condividere la qualificazione del petitum sostanziale operata dal TAR.
Se è vero che l’interesse finale dei ricorrenti riguarda il pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione/accreditamento nell’ambito del servizio sanitario, va sottolineato che gli atti dell’Azienda sanitaria sono stati impugnati in quanto applicativi di orientamenti della Regione in ordine al computo delle tariffe relative a dette prestazioni (semplificando una problematica che, dagli atti, si presenta in realtà assai complessa, la questione nodale di merito riguarda la spettanza o meno di corrispettivi distinti e cumulabili, in presenza di prestazioni di RMN alla colonna vertebrale eseguite su più segmenti della stessa).
Ed avverso detti atti applicativi non si lamenta un errore di calcolo, meramente aritmetico, e nemmeno un fraintendimento, bensì proprio il recepimento di orientamenti interpretativi esternati medianti provvedimenti della Regione che incidono sulla struttura stessa della tariffa. Dalla omessa fedele applicazione di detti orientamenti, in parte risalenti nel tempo (ma la ricorrente sostiene non siano stati pubblicati, né comunicati alle strutture interessate), l’Azienda sanitaria ha fatto discendere la necessità di intervenire in autotutela mediante la richiesta di restituzione e la trattenuta a conguaglio di somme già liquidate per il passato, così determinando la lesione della situazione giuridica delle strutture accreditate.
In altri termini, ciò che viene contestato sono proprio le modalità di esercizio ed i contenuti del potere tariffario, sia pure sotto il profilo delle linee guida applicative (cfr. la nota regionale prot. 214/20M00 del 4 marzo 1998, concernente “indicazioni applicative” in ordine a detto Nomenclatore tariffario, e che in sostanza stabiliva il criterio di tariffazione contestato; e le note regionali prot. 118929 del 13 marzo 2012, prot. 522380 del 16 novembre 2012 e prot. 535677 del 26 novembre 2012, che interpretano, comunicano o divulgano l’interpretazione corretta di dette indicazioni applicative), che presentano come corretto uno dei possibili significati della normativa, e quindi assumono valore provvedimentale.
Secondo i consolidati criteri di riparto della giurisdizione, in materia di concessioni di pubblici servizi, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, non attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, e cioè quelle nelle quali non venga in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali; ove, invece, si realizzi detta ultima ipotesi, perché la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante, ovvero la verifica dell’esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., SS.UU., 25 marzo 2010, n. 7160, che richiama le precedenti, 13 febbraio 2007, n. 3046, 22 agosto 2007, n. 17829, 31 gennaio 2008, n. 2273, 27 marzo 2008, n. 7946, 18 novembre 2008, n. 27333; vedi anche, idem, 20 giugno 2012, n. 10149, invocata dalla sentenza oggi appellata, pronuncia nella quale la Corte regolatrice fa riferimento al criterio di riparto consistente nel riguardare o meno la controversia una verifica dell’azione autoritativa dell’Amministrazione - anche se poi ne trae conclusioni poco condivisibili, trascurando che alcune “modalità applicative”, in quel caso in tema di regressione tariffaria, costituiscono pur sempre esercizio di discrezionalità e non riguardano il mero accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sull’an e sul quantum del corrispettivo; cfr., infine, di recente, Cons. Stato, III, 18 luglio 2013, n. 3919).
Può aggiungersi che le pronunce di questa Sezione altresì richiamate nella sentenza appellata (n. 192/2013 e n. 2379/2013), facendo riferimento al medesimo criterio di riparto, hanno declinato la giurisdizione in relazione a controversie nelle quali si faceva questione della sola debenza dei compensi richiesti (al di fuori, cioè, di alcuna verifica dell’azione autoritativa o dell’esercizio di poteri discrezionali).
In conclusione, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, va annullata la sentenza appellata e va rimessa la causa in primo grado per l’esame del ricorso, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm..
Considerata la natura della questione trattata, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle fasi di giudizio esperite.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


giovedì 11 settembre 2014

PROCESSO: la revocazione; presupposti e conseguenze (Cons. St., Sez. V, sentenza 27 agosto 2014, n. 3979).


PROCESSO: 
la revocazione; 
presupposti e conseguenze 
(Cons. St., Sez. V,
 sentenza 27 agosto 2014, n. 3979)


Massima

1. E' bene chiarire entro quali limiti può operare lo strumento della cd. revocazione ordinaria. Ipotesi che ricorre nel caso in cui chi agisce fa valere doglianze tutte riconducibili all’art. 395, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. (in merito, in particolare, al n. 4:  “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione… 4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare).
2. . La nozione di “errore di fatto” è stata scandagliata dalla giurisprudenza di questo Consiglio, alla quale hanno contribuito anche alcune pronunce dell’Adunanza Plenaria, i cui dicta vanno utilizzati come guida anche nell’odierno giudizio. L’errore di fatto per essere rilevante: 
a)  deve essere immediatamente ed obiettivamente rilevabile dagli atti o dai documenti acquisiti in giudizio e deve avere ad oggetto l’esistenza e non la valutazione di un fatto; b) deve riguardare un punto non controverso; I
c) deve riguardare un elemento decisivo per la soluzione della controversia. Queste le condizioni chiaramente indicate dall’Adunanza Plenaria (nn. 2/2010 e 1/2013): “L'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione - secondo l'espresso dettato legislativo (art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., art. 81 n. 4 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e art. 36 L. 6 dicembre 1971 n. 1034) - è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.
È inammissibile il ricorso per revocazione per errore di fatto nel caso in cui si contestino le conclusioni a cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto, dal momento che in tal caso la domanda di revocazione viene utilizzata solo come pretesto per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire a una diversa decisione.”.
3. Un’ipotesi particolare di errore di fatto revocatorio è quello che concerne l’omessa pronuncia, ossia una violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato, che si genera quando l’omesso esame dipende da una svista sul sostrato materiale del giudizio. Così già Cons. St., Ad. Plen., 22 gennaio 1997, n. 3: “L'errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cade sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali e determina una omissione di pronuncia, purché essa sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza”.
4. Come appare evidente le pronunce dell’Adunanza Plenaria e la conforme giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4130; Id., Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 899) delimitano attentamente il recinto dell’errore di fatto revocatorio, onde evitare che un minor rigore nella verifica dei suoi presupposti possa comportare una confusione con l’errore di giudizio e conseguentemente aprire la via al ricorso per revocazione quale ulteriore grado di giudizio. A riprova di ciò, Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3, sostiene che: “Non rientra tra le ipotesi di revocazione previste dall'art. 395 n. 5 cod. proc. civ. la richiesta di riesame di una tesi di diritto o di un punto controverso su cui la sentenza di cui si chiede la revocazione si è espressamente pronunciata.
5. Non ricorre l'ipotesi di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita”.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9076 del 2012, proposto da:
Rita Festa, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Festa, Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso Virginia Iannuzzi in Roma, via Appia Nuova, n. 612; 
contro
Provincia di Avellino, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Galietta, Oscar Mercolino, con domicilio eletto presso Gianluigi Cassandra in Roma, via Gallia, n. 86; 
nei confronti di
Arlas di Napoli (Agenzia Regionale della Campania Per il Lavoro e La Scuola); 
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2012, n. 5648.

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Avellino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Carmela Festa e Gennaro Galietta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. In data 7 novembre 2012, questa Sezione con la sentenza n. 5648, definiva il giudizio intercorso tra i Sigg.ri Sergio Trezza, Rita Festa, Anna Grazia Carbone e la Provincia di Avellino, accogliendo il gravame proposto da quest’ultima ed in riforma della sentenza impugnata, respingendo il ricorso di primo grado proposto dagli appellati.
2. Con il ricorso in esame la sola Sig.ra Rita Festa invoca la revocazione della suddetta pronuncia per i seguenti motivi: a) violazione art. 395 comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto erroneo e non controverso sarebbe il rilievo che il mancato avvio delle attività progettuali medio tempore fosse tale da giustificare il recesso, perché tra la stipula del contratto (20 maggio 2009) ed il recesso (11 agosto 2009) è intercorso un breve lasso temporale; b) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la Provincia presupponeva la legittimità del proprio recesso fondando sulla validità dell’accordo, mentre incidentalmente il Consiglio sottolinea la nullità della clausola contenuta nell’art. 6 dell’accordo di programma, ma nessuna domanda di declaratoria di nullità è mai stata proposta; c) errore revocatorio per applicazione di norma inesistente, perché la sentenza afferma che l’obbligo di concorso vale anche per i contratti d’impiego alle dipendenze della p.a. a tempo determinato, ma nella fattispecie si tratta di contratti a progetto. Questi non sono considerati dalla legge contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 61 e 69 d.lgs. 276/2003); d) errore di percezione dei documenti agli atti, perché la sentenza afferma che è legittimo l’annullamento operato dalla Provincia alla luce dell’approvazione del nuovo masterplan, mentre le attività ivi previste sarebbero sostanzialmente identiche alle attività previste per l’implementazione dei servizi del centro per l’impiego di Avellino; e) errore revocatorio per omessa pronuncia per non avere motivato sul rigetto della domanda risarcitoria; f) errore revocatorio per inesistenza degli atti richiamati in sentenza.
3. Costituitasi in giudizio l’amministrazione provinciale invoca la reiezione del ricorso in esame per insussistenza dei presupposti necessari per disporre la revocazione.

DIRITTO
1. In via pregiudiziale l'appellante eccepisce l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, in quanto avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei suoi confronti della notificazione del ricorso, contrariamente a quanto disposto dall'art. 46 del codice del processo amministrativo.
Il rilievo non ha pregio.
Come è noto, infatti, anche nell'attuale quadro normativo, nel silenzio del legislatore, i termini di costituzione delle parti intimate devono ritenersi senz'altro di natura ordinaria e non perentoria.
Pertanto, la costituzione in giudizio della intimata Provincia di Avellino, ancorché avvenuta oltre il termine di sessanta giorni di cui al richiamato art. 46 c.p.a., è ammissibile.
2. Il ricorso per revocazione è inammissibile, considerato che nessuno dei denunciati vizi revocatori appare sussistente.
3. Prima di procedere nell’esame dei singoli motivi revocatori è bene chiarire entro quali limiti può operare lo strumento della cd. revocazione ordinaria. Ipotesi che ricorre nel caso in cui chi agisce fa valere doglianze tutte riconducibili all’art. 395, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. Nella fattispecie, peraltro, contrariamente a quanto indicato, ad esempio, a pag. 1 del ricorso per revocazione, tutti i motivi sono riconducibili al solo n. 4 del citato art. 395 c.p.c., secondo il quale: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione… 4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
3.1. La nozione di “errore di fatto” è stata scandagliata dalla giurisprudenza di questo Consiglio, alla quale hanno contribuito anche alcune pronunce dell’Adunanza Plenaria, i cui dicta vanno utilizzati come guida anche nell’odierno giudizio. L’errore di fatto per essere rilevante: I) deve essere immediatamente ed obiettivamente rilevabile dagli atti o dai documenti acquisiti in giudizio e deve avere ad oggetto l’esistenza e non la valutazione di un fatto; II) deve riguardare un punto non controverso; III) deve riguardare un elemento decisivo per la soluzione della controversia. Queste le condizioni chiaramente indicate dall’Adunanza Plenaria (nn. 2/2010 e 1/2013): “L'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione - secondo l'espresso dettato legislativo (art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., art. 81 n. 4 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e art. 36 L. 6 dicembre 1971 n. 1034) - è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.
È inammissibile il ricorso per revocazione per errore di fatto nel caso in cui si contestino le conclusioni a cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto, dal momento che in tal caso la domanda di revocazione viene utilizzata solo come pretesto per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire a una diversa decisione.”.
3.1.1. Un’ipotesi particolare di errore di fatto revocatorio è quello che concerne l’omessa pronuncia, ossia una violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato, che si genera quando l’omesso esame dipende da una svista sul sostrato materiale del giudizio. Così già Cons. St., Ad. Plen., 22 gennaio 1997, n. 3: “L'errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cade sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali e determina una omissione di pronuncia, purché essa sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza”.
3.2. Come appare evidente le pronunce dell’Adunanza Plenaria e la conforme giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4130; Id., Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 899) delimitano attentamente il recinto dell’errore di fatto revocatorio, onde evitare che un minor rigore nella verifica dei suoi presupposti possa comportare una confusione con l’errore di giudizio e conseguentemente aprire la via al ricorso per revocazione quale ulteriore grado di giudizio. A riprova di ciò, Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3, sostiene che: “Non rientra tra le ipotesi di revocazione previste dall'art. 395 n. 5 Cod. proc. civ. la richiesta di riesame di una tesi di diritto o di un punto controverso su cui la sentenza di cui si chiede la revocazione si è espressamente pronunciata.
Non ricorre l'ipotesi di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita”.
4. Sulla scorta delle suddette premesse nessuno dei vizi denunciati appare fondato.
4.1. In ordine al primo motivo, in disparte l’erroneo riferimento all’art. 395 comma 1, n. 5, c.p.c., piuttosto che all’art. 395 comma 1, n. 4, c.p.c., deve rilevarsi come lo stesso risulta strutturato come critica valutativa, poiché, si contesta che il mancato avvio delle attività progettuali medio tempore fosse tale da giustificare il recesso, evidenziando un errore di giudizio e non un errore di fatto: la sentenza sarebbe erronea perché avrebbe ritenuto sufficiente per giustificare il recesso il breve lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e l’inizio della progettazione. Trattasi quindi di censura che pone in evidenza non un errore di fatto, ma un errore di giudizio.
4.2. Infondato risulta anche il secondo motivo di revocazione, perché non vi è mai stata affermazione in ordine alla nullità, dell’art. 6 degli accordi di collaborazione, ma al contrario la pronuncia deduce che il contrasto tra il citato art. 6 e un fondamentale principio di rango, costituzionale abbia giustificato il provvedimento di annullamento, che non sarebbe potuto essere adottato, se il vizio riscontrato fosse quello della nullità. Del pari, alcuna violazione della rispondenza tra chiesto e pronunciato può desumersi dalla circostanza che la pronuncia qualifica come annullamento, invece che come recesso, l’atto impugnato, spettando al Giudice la qualificazione giuridica degli atti, che ricadono sotto il suo sindacato. Del resto di annullamento parla anche la sentenza del TAR riformata dalla pronuncia di cui si chiede la revocazione, rispetto alla quale non consta esservi appello incidentale sul punto da parte dell’odierno ricorrente.
4.3. Palesemente infondato è anche il motivo sub 2 della parte in fatto lett. c), nella parte in cui ha sostenuto che l’obbligo di concorso vale anche per i contratti d’impiego alle dipendenze della p.a. a tempo determinato, mentre nella fattispecie si tratterebbe di contratti a progetto. La qualificazione della tipologia di negozio giuridico spetta all’organo giudicante e nel caso in cui la stessa risulti erronea, non è possibile invocare la presenza di un errore di fatto, quanto al più di un errore di giudizio. Né vale affermare che il Consiglio avrebbe applicato una norma inesistente, giacché la norma che impone il concorso pubblico esiste, ma in questa sede si contesta la possibilità di applicarla a dei contratti che diversamente da quanto ritenuto nella sentenza oggetto di revocazione sarebbero non meri contratti a tempo determinato, ma contratti a progetto. Non vi è errore di fatto, ma al più errore di giudizio, perché il Consiglio avrebbe ritenuto la disciplina dei contratti a tempo determinato possa estendersi anche a quella dei contratti a progetto.
4.4. La stessa sorte segue anche il quarto motivo revocatorio, giacché a detta dello stesse ricorrente vi sarebbero differenze non trascurabili per ciò che attiene la provenienza e l’entità dei fondi stazionati. Anche in questo caso, quindi, è la valutazione del Consiglio a poter essere messa in discussione, ma non si registra un abbaglio dei sensi.
4.5. Quanto al motivo sub 2 della parte in fatto lett. e): errore revocatorio per omessa pronuncia per non avere motivato sul rigetto della domanda risarcitoria. Occorre rammentare che dinanzi al TAR Campania con motivi aggiunti al ricorso n. 6110 del 2010, l’odierna ricorrente aveva avanzato istanza risarcitoria, sulla quale in parte motiva il TAR così si era espresso: “Non può tenersi conto della pretesa risarcitoria avanzata sia in ragione dell’accoglimento dei ricorsi, con conseguente soddisfazione in forma specifica, sia per la genericità della stessa”. In parte dispositiva dichiarava di: “accoglie i ricorsi riuniti in epigrafe… secondo quanto precisato in parte motiva;”. A fronte del suddetto rigetto l’odierna ricorrente non aveva proposto appello incidentale, sicché la questione risarcitoria non poteva dirsi devoluta in secondo cure. Pertanto, non appare apprezzabile alcuna omessa pronuncia a fini revocatori.
4.6. Infine, va disatteso anche l’ultimo dei motivi revocatori, laddove deduce l’inesistenza degli atti richiamati in sentenza. Si tratta, infatti, di un motivo generico, giacché il ricorrente non indica quali atti sarebbero stati utilizzati dal Collegio, pur se non presenti nel fascicolo di causa, tanto da essere risultati decisivi per la definizione del giudizio.
5. Appare giocoforza, pertanto, respingere il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna Rita Festa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre accessori di legge, a favore della Provincia di Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)