giovedì 15 gennaio 2015

RESPONSABILITA' P.A.: il c.d. danno da "contatto sociale" (Cons. St., Sez.VI, sentenza 30 dicembre 2014, n. 6421).

RESPONSABILITA' P.A.: 
il c.d. danno 
da "contatto sociale" 
(Cons. St., Sez.VI,
 sentenza 30 dicembre 2014, n. 6421)



La responsabilità della P.A. da "contatto sociale", almeno a mio avviso, rappresenta un istituto di grande interesse concettuale, quindi rilevante al livello dottrinale, ma di assai rilevante impatto processuale, quindi di scarso peso professionale e giurisdizionale (basta leggere la sentenza per capire che alcuni istituti civilistici sono sì presi a riferimento, ma rielaborati in senso "creativo" dal G.A.).
Da una parte accademici e concorsisti, dall'altra Avvocati e Giudici (almeno per una volta!) quindi...
Comuqnue la massima riporta brevemente la fattispecie concreta, per cui la lettura della sentenza per esteso (come delle norme citate nella stessa) risulta sempre indispensabile.


Massima

1. Va rilevato che alcuni orientamenti giurisprudenziali tendono ad estendere alla pubblica amministrazione la responsabilità da contatto sociale, quando il comportamento dell'amministrazione (tenendo conto dell'immediata percepibilità del canone di corretta condotta) sia da qualificare come negligente o imprudente secondo i parametri dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L.n. 241/1990, i quali implicano il corretto sviluppo procedimentale e la legittima emanazione del provvedimento finale, salvo errore scusabile. 
2. Tanto comporta che la responsabilità dell'amministrazione pubblica per lesione di interessi legittimi non del tutto coincide con quella extracontrattuale, sussistendo anche profili (rilevanti, in particolare, sul piano probatorio) assimilabili a quelli della responsabilità contrattuale, in considerazione dell'interesse giuridicamente protetto al giusto procedimento amministrativo (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2012, n. 3897).
Tuttavia, questa responsabilità da contatto sociale pur sempre presuppone un collegamento funzionale tra procedimento e condotta addebitata (da stimare nel concreto in relazione alla gravità dei vizi del provvedimento adottato) e il relativo inadempimento dev’essere configurabile come astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
3. Va ben sottolineato che, secondo regole generali dell’ordinamento, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale per illegittimità dell’atto amministrativo, ma richiede altresì la positiva verifica di tutti gli appositi elementi previsti dalla legge, siano essi di ordine contrattuale o extracontrattuale: oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, è indispensabile che sia accertata la presenza di una colpa (o del dolo) dell’amministrazione, che sia provata l’esistenza di un danno ingiusto al patrimonio del preteso danneggiato, che sussista un nesso causale tra l’illecito ed il danno subito.
4. Conclusivamente, il rapporto che si instaura con lo svolgimento dei così dall’ordinamento chiamati lavori socialmente utili trae origine da ragioni essenzialmente di ordine assistenziale (c.d. ammortizzatori sociali), riguardando un impegno lavorativo di suo precario e dai caratteri peculiari (quale il compenso orario uguale per tutti, sostitutivo dell’indennità di disoccupazione, versato dallo Stato o dalla Regione e non dal datore di lavoro beneficiario della prestazione): si tratta pertanto di un rapporto che si colloca, concettualmente e per disciplina normativa, al di fuori dall’ambito del rapporto di lavoro subordinato e, tra l’altro, non è assistito da alcuna automatica stabilizzazione (es. Cons. Stato, VI, 15 marzo 2007, n. 1253; 27 giugno 2007, n. 3664; 11 settembre 2008, n. 4344).
5. Inoltre, in relazione a questa peculiare ed essenziale natura assistenziale del lavoro socialmente utile, nella fattispecie concreta deve ravvisarsi quantomeno la presenza di un errore scusabile nell’operato della Commissione Regionale per l’Impiego, che ha sospeso l’iscrizione nelle liste di mobilità nelle more dei necessari chiarimenti in rapporto agli atti ispettivi ed alla comunicazione dell’Inps, alla luce del mutamento intervenuto nella situazione originaria di fatto dei requisiti abilitanti e, quindi, a ragione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse insiti nel rispetto delle condizioni di legge per accedere da parte degli aventi titolo alle liste di mobilità.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2011, proposto da:
Linda Crispino, Di Martino Giovanna, Di Martino Lucia, Di Martino Immacolata, Grasso Olga, Marino Anna, Murolo Carmela, Murolo Carolina, Murolo Immacolata, Putignano Patrizia, Scognamiglio Sara, Scognamiglio Salvatore, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Tremante e Roberto Ferrari, con domicilio eletto presso Ivan Canelli in Roma, via Montebello, 8; 
contro
Regione Campania, nella persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso Rosaria Saturno in Roma, via Poli,29;
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, nella persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 00885/2010, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per illegittima cancellazione dalle liste dei lavoratori socialmente utili

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione intimata e della difesa statale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Saturno, e dello Stato Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Risulta dalla sentenza appellata in tema di risarcimento danni che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, ritenuta la giurisdizione che era stata declinata dal giudice del lavoro (sentenza del 24 maggio 2006), ha respinto il ricorso riassunto dai ricorrenti, già lavoratori del calzaturificio “Caraibi s.a.s.” dichiarato fallito nel 1990 e soggetti in mobilità inseriti nei progetti di lavori socialmente utili (LSU).
Con tale decisione è stata ravvisata l’inesistenza dei presupposti connessi all’instaurata azione risarcitoria nonché della lamentata responsabilità colposa dell’amministrazione per il pregiudizio patrimoniale patito a ragione della mancata corresponsione delle indennità maturate medio tempore, della perdita di chance, della privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell’attività lavorativa che avrebbe consentito ai reclamanti di conseguire l’agognata stabilizzazione.
In particolare, la sentenza considera che i ricorrenti, odierni appellanti, hanno poggiato la domanda di risarcimento dei danni sulla sentenza del medesimo Tribunale amministrativo per la Campania, sede di Napoli, n. 3594 del 9 aprile 2003 (non impugnata in appello al Consiglio di Stato, e che aveva annullato il provvedimento di sospensione dalle liste di mobilità emesso il 5 gennaio 1996 dalla Commissione Regionale per l’Impiego della Campania).
Il giudicato è fondato sulla statuizione di omessa comunicazione di avvio del procedimento ed essendo disposta una sospensione sine die in attesa degli approfondimenti istruttori, fatti “salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”.
La vicenda era sorta in esito ad alcuni accertamenti svolti dall’Ufficio Regionale del Lavoro e dall’I.N.P.S. (donde il predetto atto di sospensione) in merito alle rilevate discordanze tra l’elenco degli operai in servizio presso il calzaturificio Caraibi e quello relativo ai dipendenti avviati alle liste di mobilità, risultati numericamente eccedenti rispetto ai dati in possesso dei predetti enti, tanto che la sede I.N.P.S. di Napoli, con nota del 5 dicembre 1995, aveva espressamente disconosciuto l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato tra la citata azienda ed i lavoratori in questione.
Avendo la Commissione Regionale istituita presso la Regione Campania (nel frattempo subentrata alla Commissione Regionale per l’Impiego), in ottemperanza alla citata sentenza n. 3594 del 2003, disposto la revoca della sospensione già annullata in sede giurisdizionale e la conseguente reiscrizione dei ricorrenti nelle liste di mobilità, con il gravame di primo grado i ricorrenti hanno avanzano richiesta di risarcimento dei danni per equivalente monetario, dal momento che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di sospensione dalle liste di mobilità (ed anche la successiva reiscrizione disposta dalla Commissione Regionale nel 2003) non sarebbero pienamente satisfattivi della pretesa dedotta alle indennità maturate nel frattempo e alla perdita della possibilità di conseguire la stabilizzazione del rapporto di lavoro.
2.- Con l’appello in esame, suffragato da due motivi di censura, i deducenti hanno criticato la sentenza perché affermata erronea in punto di qualificazione della fattispecie come da responsabilità extracontrattuale, da ascriversi invece nella figura dell’inadempimento da contatto sociale qualificato in rapporto alla differenziata relazione procedimentale, assimilabile a quella da contratto (compresa la presunzione di colpa).
A loro dire l’amministrazione non avrebbe fatto discendere dall’annullamento giurisdizionale tutte le inevitabili conseguenze giuridiche con il loro reinserimento nei progetti LSU, accordato a taluni soltanto dei destinatari dell’illegittima sospensione; di conseguenza, i ricorrenti hanno anche denunciato, in subordine, palese incoerenza, disparità di trattamento, travisamento, illogicità e irragionevolezza della pronuncia gravata, nonostante l’assoluta identità delle situazioni di fatto.
La Regione Campania ha resistito come da memoria depositata il 3 aprile 2014, mentre la difesa statale si è formalmente costituita.
All’udienza del 20 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
3.- L’appello è infondato per tutti i profili di censura, che sono suscettibili di trattazione congiunta, e la sentenza merita di essere confermata, perché esente dalle doglianze mosse.
In anteprima, va rilevato che alcuni orientamenti giurisprudenziali tendono ad estendere alla pubblica amministrazione la responsabilità da contatto sociale, quando il comportamento dell'amministrazione (tenendo conto dell'immediata percepibilità del canone di corretta condotta) sia da qualificare come negligente o imprudente secondo i parametri dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i quali implicano il corretto sviluppo procedimentale e la legittima emanazione del provvedimento finale, salvo errore scusabile. Tanto comporta che la responsabilità dell'amministrazione pubblica per lesione di interessi legittimi non del tutto coincide con quella extracontrattuale, sussistendo anche profili (rilevanti, in particolare, sul piano probatorio) assimilabili a quelli della responsabilità contrattuale, in considerazione dell'interesse giuridicamente protetto al giusto procedimento amministrativo (es. Cons. Stato, VI, 4 luglio 2012, n. 3897).
Tuttavia, questa responsabilità da contatto sociale pur sempre presuppone un collegamento funzionale tra procedimento e condotta addebitata (da stimare nel concreto in relazione alla gravità dei vizi del provvedimento adottato) e il relativo inadempimento dev’essere configurabile come astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Anche ad aderire a detto indirizzo, dunque, si deve considerare che queste condizioni e caratteristiche non si riscontrano nel caso di specie, in quanto: la sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, Napoli, n. 3594 del 2003 si è pronunciata solo in tema di omesso avviso di comunicazione e sulla sospensione sine die dalle liste di mobilità in attesa degli approfondimenti istruttori “salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”; la sospensione peraltro è intervenuta in materia assistenziale in esito a regolari atti ispettivi dell’ufficio regionale del Lavoro e dell’Inps, finalizzati a prevenire gli abusi - come nella fattispecie emerso - e, quindi, con attività legittimamente esercitata a fronte di discordanze tra libro matricola della ditta fallita e numero maggiore di lavoratori risultati dichiarati in mobilità; l’amministrazione, sia pure a seguito della sentenza che ha censurato una modalità formale della sospensione applicata per l’omesso avviso di avvio del relativo procedimento in attesa degli accertamenti amministrativi e penali, ha revocato la sospensione temporanea, il cui atto non è stato opposto; la cancellazione dalle liste di mobilità non ha inciso sul rapporto di LSU in essere sino alla scadenza naturale ed in seguito si è soltanto sostanziata nella eliminazione dell’opzione tra assegno per attività di lavoro socialmente utile ed indennità di disoccupazione.
4.- Va ben sottolineato che, secondo regole generali dell’ordinamento, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale per illegittimità dell’atto amministrativo, ma richiede altresì la positiva verifica di tutti gli appositi elementi previsti dalla legge, siano essi di ordine contrattuale o extracontrattuale: oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, è indispensabile che sia accertata la presenza di una colpa (o del dolo) dell’amministrazione, che sia provata l’esistenza di un danno ingiusto al patrimonio del preteso danneggiato, che sussista un nesso causale tra l’illecito ed il danno subito.
Sotto tali aspetti, la pretesa dei ricorrenti deve essere valutata negativamente: l’invocato risarcimento è innanzitutto incompatibile con il regime giuridico-assistenziale degli LSU, con le relative finalità lavorative e con i suoi ambiti di operatività; l’atto adottato di sospensione è stato riconosciuto irregolare solo dal punto di vista procedimentale e la sua riedizione era fatta salva dal giudicato; la Commissione Regionale per l’Impiego, nell’adottare detta sospensione, non è venuta meno alle regole sostanziali di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, ovvero ai canoni di diligenza e di perizia, alla luce degli atti ispettivi e delle infrazioni private al diritto nazionale e comunitario; l’ordinamento pone in via alternativa il beneficio patrimoniale accordato agli LSU e l’indennità di disoccupazione, non potendo quindi essere duplicato uno stesso vantaggio di natura assistenziale.
E, comunque, se quest’ultima indennità alternativa non era stata percepita, era onere dei deducenti attivarla a seguito della cancellazione dalle liste di mobilità. Pertanto, costoro non possono ora venire contro il fatto proprio.
Di conseguenza, nessun addebito ragionevole di colpa può essere formulato a carico dell’amministrazione, avuto riguardo alla quasi nulla ampiezza di valutazione discrezionale nell’adottata sospensione in relazione alle risultanze ispettive, il contesto nel quale l’atto è maturato, le condizioni concrete stesse e l’apporto dato dai privati all’iscrizione nelle liste di mobilità di soggetti in situazione lavorativa non limpida.
Nemmeno è possibile configurare, in capo ai ricorrenti assegnati a progetti LSU e percettori di assegno INPS, una disparità di trattamento rispetto ad altri LSU ai fini del loro reinserimento e successiva (eventuale) stabilizzazione: stante la non identità delle situazioni di fatto (nella specie peraltro solo enunciate e senza comprovati termini di paragone); dipendendo la fattispecie legale degli LSU dall’individuale collocamento nella lista di mobilità; scaturendo la relativa scelta di avvio dalla professionalità specifica richiesta a livello circoscrizionale e di progetto.
5.- Conclusivamente, il rapporto che si instaura con lo svolgimento dei così dall’ordinamento chiamati lavori socialmente utili trae origine da ragioni essenzialmente di ordine assistenziale (c.d. ammortizzatori sociali), riguardando un impegno lavorativo di suo precario e dai caratteri peculiari (quale il compenso orario uguale per tutti, sostitutivo dell’indennità di disoccupazione, versato dallo Stato o dalla Regione e non dal datore di lavoro beneficiario della prestazione): si tratta pertanto di un rapporto che si colloca, concettualmente e per disciplina normativa, al di fuori dall’ambito del rapporto di lavoro subordinato e, tra l’altro, non è assistito da alcuna automatica stabilizzazione (es. Cons. Stato, VI, 15 marzo 2007, n. 1253; 27 giugno 2007, n. 3664; 11 settembre 2008, n. 4344).
Inoltre, in relazione a questa peculiare ed essenziale natura assistenziale del lavoro socialmente utile, nella fattispecie concreta deve ravvisarsi quantomeno la presenza di un errore scusabile nell’operato della Commissione Regionale per l’Impiego, che ha sospeso l’iscrizione nelle liste di mobilità nelle more dei necessari chiarimenti in rapporto agli atti ispettivi ed alla comunicazione dell’Inps, alla luce del mutamento intervenuto nella situazione originaria di fatto dei requisiti abilitanti e, quindi, a ragione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse insiti nel rispetto delle condizioni di legge per accedere da parte degli aventi titolo alle liste di mobilità.
L’appello va dunque respinto con il conseguente rigetto della domanda risarcitoria e la sentenza, quindi, deve essere confermata per le considerazioni sopra svolte.
Per la natura e la particolarità della fattispecie, le spese di lite relative al grado possono essere equamente compensate tra tutte la parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso numero: 65 del 2011), respinge l’appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata come da motivazione.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


lunedì 12 gennaio 2015

UNIONE EUROPEA & APPALTI: tre sentenze della Corte di Giustizia, assolutamente non rilevanti, ma interessanti sì (una, invero, pericolosa!).


UNIONE EUROPEA & APPALTI: 
tre sentenza della Corte di Giustizia, 
assolutamente non rilevanti, ma interessanti sì 
(una, invero, pericolosa!)


Senza alcuna pretesa di sistematicità...
Tre sentenze della Corte di Giustizia, due del 2014 ed una del 2013, tutte in materia di appalti pubblici.
Assolutamente non rilevanti, ma interessanti sì (una è pericolosa invero!).



1. Corte di Giustizia U.E., sez. IX, 18  settembre 2014, n. 549

Massima

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un offerente intende eseguire un appalto pubblico avvalendosi esclusivamente di lavoratori impiegati da un subappaltatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice, l'articolo 56 TFUE osta all'applicazione di una normativa dello Stato membro a cui appartiene tale amministrazione aggiudicatrice che obblighi detto subappaltatore a versare ai lavoratori in parola un salario minimo fissato da tale normativa.



2. Corte di Giustizia U.E., sez. V, 19 giugno 2014, n. 574

Massima

Qualora l'aggiudicatario di un appalto pubblico sia un'associazione di pubblica utilità senza scopo di lucro che, al momento dell'affidamento di tale appalto, comprende tra i suoi membri non solo enti che fanno parte del settore pubblico, ma anche istituzioni caritative private che svolgono attività senza scopo di lucro, la condizione relativa al <controllo analogo>, dettata dalla giurisprudenza della Corte affinché l'affidamento di un appalto pubblico possa essere considerato come un'operazione <in house> non è soddisfatta e pertanto la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2014, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è applicabile.



3. Corte di Giustizia, sez. V, 14 marzo 2013, n. 555

Massima

Lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche.
Ne consegue che va dichiarata inammissibile la questione posta dal remittente relativa al riconoscimento del riparto di giurisdizione nel sistema italiano come elemento lesivo del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, , sebbene tale diritto, garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, al quale fa pure riferimento il giudice del rinvio, costituisca un principio generale del diritto dell'Unione e sia stato riaffermato dall'articolo 47 della Carta.
Resta il fatto che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto tale da consentire di concludere che l'oggetto del procedimento principale riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una norma dell'Unione diversa da quelle di cui alla Carta.
Più in particolare, il giudice del rinvio chiama in causa elementi essenziali del sistema giurisdizionale italiano e pone alla Corte questioni di principio dibattute da diversi anni nella giurisprudenza e nella dottrina italiane, fondandosi su un'asserita violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo sulla base del rilievo che tale giudice dovrebbe dichiararsi privo di giurisdizione e rinviare dinanzi al giudice amministrativo competente una controversia che non presenta alcun elemento rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
EPIGRAFE

Nella causa C-555/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 6 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 3 dicembre 2012, nel procedimento
Claudio Loreti,
Maria Vallerotonda,
Attilio Vallerotonda,
Virginia Chellini
contro
Comune di Zagarolo,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta e l'articolo 6 TUE.
2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Loreti, la sig.ra Vallerotonda, il sig. Vallerotonda e la sig.ra Chellini, nella loro veste di proprietari immobiliari, e, dall'altro, il Comune di Zagarolo, avente ad oggetto alcuni atti amministrativi adottati da quest'ultimo con i quali era stato approvato un progetto edilizio, in quanto tali atti sarebbero stati adottati in violazione di legge e le opere realizzate in base agli stessi recherebbero molestia ai ricorrenti nel procedimento principale.
Diritto italiano
3 L'articolo 103, primo comma, della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce quanto segue:
«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi».
4 L'articolo 7 del codice del processo amministrativo, contenuto nel decreto legislativo n. 104/10, del 2 luglio 2010 (Supplemento ordinario alla GURI n. 148, del 7 luglio 2010), stabilisce quanto segue:
«Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
5 Dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti nel procedimento principale chiedono che venga ordinato al Comune di Zagarolo di sospendere e di rimuovere i lavori di modifica, in altezza e in profondità, delle dimensioni di un immobile di proprietà di tale comune, sito rispettivamente di lato e di fronte agli immobili dei ricorrenti, in quanto tale modifica reca molestia al godimento del diritto di proprietà di questi ultimi. A tal fine, essi hanno chiesto al giudice del rinvio di disapplicare gli atti amministrativi con i quali era stata approvata l'esecuzione del progetto edilizio, invocando il ricorso alla cosiddetta tutela «possessoria» nonché a quella contro le nuove opere e contro la minaccia di danno temuto che il proseguimento dei lavori comporterebbe per i ricorrenti.
6 Il Comune di Zagarolo ha sostenuto l'esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia principale, nonché l'infondatezza della domanda.
7 Secondo il giudice del rinvio, dagli accertamenti tecnici effettuati risulta che i lavori di ristrutturazione hanno comportato per l'immobile rilevanti modifiche, sia in altezza che per ingombro in pianta, sicché, pur essendo stati realizzati in conformità ai permessi richiesti, tali lavori non rispettano le distanze previste dalla legge e recano danno ai ricorrenti nel procedimento principale, avendo alterato in tal modo la visuale goduta dai loro appartamenti.
8 Tali permessi, stante la violazione dei limiti delle distanze minime richieste dalla legge, dovrebbero pertanto essere considerati in violazione di legge. L'amministrazione sarebbe quindi incorsa in un'ipotesi di cattivo esercizio del potere.
9 Secondo il giudice del rinvio, l'attuale giurisprudenza nazionale in materia di giurisdizione gli imporrebbe, in base all'articolo 7 del codice del processo amministrativo, di dichiarare il difetto di giurisdizione e di rimettere gli atti al giudice amministrativo competente. Egli rileva a questo proposito che, con ordinanza priva nell'ordinamento italiano di valore vincolante, il precedente giudice cui era assegnato il fascicolo aveva ritenuto, in base alla giurisprudenza allora applicata, che la giurisdizione spettasse al giudice del rinvio, e aveva istruito la causa. Tuttavia, la successiva evoluzione giurisprudenziale rimetterebbe in discussione tale decisione.
10 Il giudice del rinvio ritiene quindi di dover sollevare il problema della compatibilità del sistema di attribuzione della giurisdizione previsto dalle norme nazionali italiane con talune disposizioni del diritto dell'Unione.
11 Nella sua ordinanza di 55 pagine, il giudice del rinvio analizza la nozione di «comportamento amministrativo» nelle varie fonti normative che vi fanno riferimento, la dicotomia esistente tra interessi legittimi e diritti soggettivi, nonché le diverse teorie dottrinali e giurisprudenziali relative a tale questione. Egli sottolinea la complessità della teoria che sorregge il riparto di giurisdizione tra i diversi giudici nel diritto italiano.
12 Il giudice del rinvio ritiene infatti che il sistema di definizione delle situazioni giuridiche soggettive tutelabili e di riparto della giurisdizione sia talmente complesso e suscettibile di interpretazioni diverse che, negli effetti, determina un possibile contrasto con il diritto dell'Unione. Egli richiama a questo proposito il «défaut de sécurité juridique» (assenza di certezza del diritto), la difficoltà di accesso alla giustizia determinata dalla difficoltà di individuare il giudice dotato di giurisdizione, nonché la durata ragionevole del processo.
13 Tenuto conto di tali elementi, il Tribunale di Tivoli ha deciso di sospendere il procedimento e di domandare alla Corte di pronunciarsi su:
«la compatibilità dell'articolo 7 del codice del processo amministrativo vigente [in Italia] (...) con l'articolo 6 della CEDU e con gli articoli 47 e 52, paragrafo 3, della Carta, come recepiti a seguito della modifica dell'articolo 6 [TUE ad opera] del Trattato di Lisbona:
a) nella parte in cui attribuisce ad organi giurisdizionali diversi il potere di decidere su posizioni giuridiche soggettive in astratto diversificate (interesse legittimo e diritto soggettivo) ma in concreto di difficile o impossibile certa identificazione e senza specificarne normativamente il contenuto concreto;
b) nella parte in cui prevede l'esistenza di giurisdizioni competenti a decidere sulle stesse materie in base a criteri (individuazione di diverse posizioni giuridiche soggettive) non più rispondenti alla realtà di fatto dopo la introduzione della risarcibilità dell'interesse legittimo (prevista ormai dall'anno 2000 al fine di adeguare la normativa interna ai principi [del diritto dell'Unione]) con consistenti differenze anche nelle modalità processuali di espletamento dei giudizi;
nonché, in generale, [sulla] compatibilità dell'articolo 103 della Costituzione italiana laddove prevede e tutela in forma diversificata posizioni giuridiche soggettive (denominate interessi legittimi) che non trovano corrispondenza nel diritto [dell'Unione] attribuendone la giurisdizione a plessi giurisdizionali diversi, la cui competenza viene periodicamente modificata».
Sulla competenza della Corte
14 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di interpretare l'articolo 47, paragrafo 3, della Carta e l'articolo 6 della CEDU, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta e l'articolo 6 TUE, al fine di poter stabilire se l'articolo 103 della Costituzione e l'articolo 7 del codice del processo amministrativo siano compatibili con tali disposizioni.
15 L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta stabilisce che le disposizioni della medesima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. L'articolo 6, paragrafo 1, TUE, al pari dell'articolo 51, paragrafo 2, della Carta, precisa che le disposizioni di tale Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei Trattati.
16 In base alla descrizione del giudice del rinvio, il procedimento principale verte sulla legittimità di un atto amministrativo relativo ad un immobile e sul risarcimento del danno derivante dalla ristrutturazione di tale immobile sulla base di tale atto asseritamente illegittimo. Nessun elemento nella decisione di rinvio indica pertanto che il procedimento principale coinvolga una normativa nazionale di attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
17 Pertanto, sebbene il diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, al quale fa pure riferimento il giudice del rinvio, costituisca un principio generale del diritto dell'Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, Racc. pag. I-13849, punto 29, e ordinanza del 1° marzo 2011, Chartry, C-457/09, Racc. pag. I-819, punto 25) e sia stato riaffermato dall'articolo 47 della Carta, resta il fatto che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto tale da consentire di concludere che l'oggetto del procedimento principale riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una norma dell'Unione diversa da quelle di cui alla Carta.
18 Pertanto, la Corte non è competente a rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Omalet, C-245/09, Racc. pag. I-13771, punto 18; ordinanze Chartry, cit., punti 25 e 26; del 10 maggio 2012, Corpul National al Politistilor, C-134/12, punto 15; del 7 febbraio 2013, Pedone, C-498/12, punto 15, nonché Gentile, C-499/12, punto 15).
19 Inoltre, il giudice del rinvio chiama in causa elementi essenziali del sistema giurisdizionale italiano e pone alla Corte questioni di principio dibattute da diversi anni nella giurisprudenza e nella dottrina italiane, fondandosi su un'asserita violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo sulla base del rilievo che tale giudice dovrebbe dichiararsi privo di giurisdizione e rinviare dinanzi al giudice amministrativo competente una controversia che non presenta alcun elemento rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
20 Va ricordato, a questo proposito, che lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, Racc. pag. 3045, punti 18 e 20, nonché del 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, Racc. pag. I-4871, punto 25).
21 In tale contesto si deve dichiarare, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.
Sulle spese
22 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La Corte di Giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli.


domenica 11 gennaio 2015

NOVITA': la Francia traduce (intelligentemente) il proprio Codice del Processo Amministrativo (e noi?).


NOVITA': 
la Francia traduce (intelligentemente) il proprio Codice del Processo Amministrativo 
(e noi?)


La Francia, il Paese più linguisticamente "nazionalista" d'Europa, traduce il proprio Codice del Processo Amministrativo (che si divide in una parte legislativa ed in una regilamentare).
Un'opera meritoria, sia sul piano giuridico-comparatistico, sia sul quello economico  - gli investimenti esteri "parlano" inglese, e la conoscibilità/certezza del sistema di giustizia interno è una "calamita"-.
Così mentre "noi" pensiamo, a livello politico, di aver trovato la panacea a livello economico nel limitare, di fatto, l'accesso alla giustizia (anche amministrativa) da parte dei cittadino e delle imprese, Oltralpe qualcuno ha avuto un'idea migliore.
Chapeaux.

P.S.: di seguito trovate due link, tratti dal sito del Conseil d'Etat, per scaricare il Codice del Processo Amministrativo tradotto.
- C.P.A. FR legislativo (clicca!);
- C.P.A. FR regolamentare (clicca qui!).

mercoledì 7 gennaio 2015

CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO: le prove orali tra profili di specialità e di ordinarietà (Cons. St., Sez. IV, sentenza 29 dicembre 2014, n. 6387).


CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO: 
le prove orali 
tra profili di specialità e di ordinarietà 
(Cons. St., Sez. IV, 
sentenza 29 dicembre 2014, n. 6387)


Massima

1. La disciplina delle prove (anche di quelle orali) del concorso per uditore giudiziario deve ritenersi a carattere speciale rispetto alla normativa generale applicabile ai concorsi pubblici, onde deve ritenersi non vincolante la procedura di predeterminazione e sorteggio delle domande prevista all'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 in materia di concorsi pubblici. La prova orale nel concorso in magistratura non si presta infatti alla definizione di parametri di valutazione particolarmente determinati e puntuali (conferma Cons. Stato Sez. IV, 10-06-2011, n. 3528, ma anche T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 8144/2009 T.A.R. Lazio sentenza n. 32367/2010).
2. Le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che non siano inficiate "ictu oculi" da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 12-01-2011, n. 9).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4186 del 2013, proposto da:
G.Z., rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Sforza, Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, Via Ettore Rolli N.24; 
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati, costituitisi in giudizio; Lorenzo Barracco, non costituito in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio –sede di Roma- Sezione I n. 02915/2013, resa tra le parti, concernente mancata idoneità alle prove orali del concorso pubblico a 350 posti di magistrato ordinario;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Sergio Turturiello su delega dell'avvocato Giuseppe Abbamonte, Arturo Sforza e l' Avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall’ odierna parte appellante G.Z. volto ad ottenere l’annullamento del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice alle prove orali nel concorso pubblico a 350 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 15.12.2009 di ogni altro atto connesso, fra cui i verbali del 23.11.11 e tutti quelli della Commissione esaminatrice del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nella parte di interesse.
Parte appellante aveva esposto, in punto di fatto, di avere partecipato al concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 15 dicembre 2009; di avere superato le prove scritte (conseguendo la votazione di punti 13 al Civile 12 al Penale, 13 all’ Amministrativo) e di essere stato, quindi, convocato per sostenere 1'esame orale per il giorno 16 novembre 2011, poi rinviato - previa informazione - al 23 novembre 2011.
Nella circostanza aveva sostenuto le prove orali unitamente ad altri quattro candidati, dapprima affrontando l'esame di lingua inglese alle ore 13,30 circa e poi, quale ultimo candidato della giornata, le restanti materie tra le ore 16,50 e le 17,40. Nonostante la sua ottima preparazione professionale (laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode, dottorato di ricerca per le discipline romanistiche e abilitazione all’esercizio della professione di avvocato), era stato giudicato "non idoneo" - avendo il candidato conseguito una valutazione di inidoneità in tutte le discipline tranne che in inglese -.
Era quindi insorto, prospettando tre macrocensure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con successivi motivi aggiunti, notificati in data 16 marzo 2012, aveva ribadito le doglianze evidenziate nel ricorso principale, argomentandole analiticamente alla luce della documentazione concorsuale medio tempore acquisita.
Con ordinanza collegiale n. 8557/12 del 10 ottobre 2012 il Tar aveva disposto incombenti istruttori a carico dell’ Amministrazione, chiedendo una relazione sui fatti di causa, con particolare riguardo alla lamentata incidenza, sulla vicenda concorsuale dell’odierno appellante, della conoscenza da parte della Commissione della pendenza di un procedimento penale nei confronti del medesimo.
In data 23 novembre 2012 l’Amministrazione aveva depositato una Relazione redatta dal Presidente della Commissione esaminatrice, e successivamente la causa era stata posta in decisione.
Il primo giudice ha analiticamente e singolarmente vagliato le censure proposte nel mezzo introduttivo, escludendone la fondatezza.
In particolare, ha escluso la fondatezza di quella incentrata sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 8 D.P.R. n. 686/1957 e 15 D.P.R. n. 487/1994, richiamati nel bando di concorso, (ivi si lamentava che i verbali della Commissione esaminatrice del 21 aprile 2011, di approvazione dei criteri di valutazione predisposti per le prove orali, e del 23 novembre 2011, relativo alle prove orali sostenute, sarebbero stati illegittimamente redatti, con la sola firma del Presidente e del Segretario, senza la contestuale sottoscrizione di tutti gli altri componenti della Commissione presenti) alla luce dell’art. 8 dal regio decreto 1860/1925.
Detta norma, speciale, doveva prevalere su quella, invocata dall’originario ricorrente, dettata per la generalità dei pubblici concorsi dal D.P.R. n. 487/1994 (le cui previsioni solo in termini generali dovevano ritenersi richiamate nella parte introduttiva del Bando di concorso).
La lex specialis prevedeva che "Di tutto quanto sopra è disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario", e pertanto la censura era priva di spessore.
Del pari infondata è stata dichiarata la censura incentrata sull’asserito malgoverno dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, relativo allo svolgimento delle prove concorsuali per l'assunzione nei pubblici impieghi (norma che, in tesi, avrebbe imposto alla Commissione esaminatrice di predisporre, prima dell'inizio di ciascuna prova orale, i quesiti da porre per ogni materia ai candidati, tra cui estrarre a sorte le singole domande).
Ad avviso del Tar, infatti, detta regola era stabilita in generale in materia di assunzione agli impieghi civili dello Stato, mentre non poteva essere applicata al concorso per uditore giudiziario, (concorso per il quale doveva trovare invece applicazione la disciplina speciale già prevista dal R.D. n. 1860/1925 e dal R.D. n. 12/1941 e poi dal d.lgs. n. 160/2006, come modificato dalla legge n. 111/2007).
Quanto alla censura incentrata sulla supposta disparità di trattamento rispetto agli altri candidati (per avere svolto le prove orali dinnanzi ad una Commissione composta solo da magistrati, senza la presenza di avvocati o docenti universitari) e sulla asserita mancanza di terzietà e di serenità della Commissione esaminatrice conseguente alla conoscenza della pendenza di un giudizio penale a carico dello stesso candidato, il Tar ne ha parimenti esclusa la favorevole delibazione.
Dette doglianze sono state scrutinate unitamente a quelle contenute nei motivi aggiunti, con le quali si ribadivano e puntualizzavano le dette circostanze e si denunciava altresì la sostituzione del commissario dott. Ziccone in assenza di alcun provvedimento e senza motivazione; lo svolgimento della prova orale in coda ai candidati ammessi con certificato medico, con pregiudizio della resistenza dello stesso appellante ricorrente; il travisamento dei fatti, avendo il dott. Z. risposto adeguatamente a tutte le domande formulategli dalla Commissione esaminatrice.
Il Tar per un verso, infatti, quanto alla composizione della Commissione esaminatrice, ha rilevato che la norma dell' art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 160/2006 (presenza di almeno nove membri, di cui uno docente universitario), era stata eliminata con l'introduzione della legge n. 111/2007; dall’altro, che nessuna norma imponeva la presenta di rappresentanti di ogni categoria di commissari nell’espletamento di una sessione di esami orali.
Infine, ha osservato che la circostanza di essere stato esaminato da una Commissione composta da soli magistrati non poteva in sé costituire un elemento di discriminazione rispetto a tutti gli altri candidati, in assenza di puntuali riscontri probatori, nella specie non forniti.
Quanto alle altre doglianze, (ivi compresa quella relativa alla contraddittorietà tra l'esito degli esami scritti e l'esito degli orali, e la asserita “prevenzione” della commissione nei suoi confronti per essere stato questi sottoposto a processo penale) ne ha escluso la fondatezza per difetto di prova e di allegazione.
Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato integralmente infondato.
La odierna parte appellante, già ricorrente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendone la riforma.
Ha ripercorso il contenzioso intercorso ed ha sostenuto che il Tar non aveva colto una serie di importanti evidenze.
Quanto alla prima censura, ha sostenuto che l’art. 8 dal regio decreto 1860/1925,D. normava unicamente lo svolgimento delle prove scritte (il RD citato soltanto all’art. 14 disciplinava lo svolgimento delle prove orali): non era ammissibile una interpretazione analogica od estensiva del medesimo.
Con la seconda censura ha ribadito che la previsione dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, norma generale e posta a presidio di esigenze di trasparenza, costituiva precetto generale e perdipiù espressamente richiamato dalla lex specialis: inammissibilmente il Tar era pervenuto ad una interpretatio abrogans.
Ha poi riproposto il terzo, composito, mezzo di censura, laddove ha sostenuto che il mutamento di composizione della commissione, il ritardo con cui era stato accertato che l’appellante non versava in situazione ostativa alla possibilità di sostenere l’esame, ed ulteriori evidenze sottovalutate dal Tar congiuravano nel far ritenere sussistente il vizio di eccesso di potere e disparità di trattamento dimostrato dalla”stranezza” del giudizio di inidoneità assoluta attribuito al candidato.
All’adunanza camerale fissata per la delibazione dell’incidente cautelare la Sezione, con l’ordinanza
N. 02370/2013 ha respinto l’istanza di sospensiva alla stregua della considerazione per cui “Considerato prima facie che:
-- i profili procedimentali dedotti appaiono insussistenti e comunque non in grado di inficiare realmente la legittimità del giudizio;
-- che non sono ictu oculi stati introdotti elementi concretamente idonei ad evidenziare sul piano sintomatico uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà rilevante al punto di inficiare le valutazioni espresse dalle commissioni giudicanti le prove di esame;
-- che, per consolidata giurisprudenza, la Commissione di esame essendo espressione di un'ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnico/culturale/attitudinale dei candidati, non sono di norma sindacabili dal giudice amministrativo.”.
L’appellata amministrazione ha depositato una breve memoria chiedendo la reiezione del gravame sulla scorta delle considerazioni già rese dalla Sezione in sede di delibazione dell’incidente cautelare.
Alla odierna pubblica udienza del 18 novembre 2014 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO
1.L’appello è infondato e deve essere respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue.
2.La prima doglianza, seppur argutamente formulata, non è accoglibile, in quanto non tiene conto dell’espresso tenore dell’art. 8 del R.D. 15-10-1925 n. 1860 “Di tutto quanto sopra è disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario”
La dizione omnicomprensiva ivi contenuta non è limitata alle prove scritte (di tale specificazione non v’è traccia nella norma suindicata) e pertanto la censura è infondata.
Per altro verso, condivisibilmente, già in passato era stato posto in luce (Tar Lazio Sez. I, sentenza n. 1627 del 5 marzo 2002) che “la specifica previsione dettata per il concorso per uditore giudiziario dall’art. 8, ult. comma, R.D. n. 1860 del 1925,è norma speciale che prevale sulla diversa regola generale della sottoscrizione da parte di tutti i commissari contemplata dall’art. 15 d.p.r. n. 487\1994.”.
3.Quanto alla seconda doglianza, essa collide espressamente con la giurisprudenza della Sezione, dalla quale non si ha motivo di discostarsi, secondo cui (Cons. Stato Sez. IV, 10-06-2011, n. 3528, ma anche T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 8144/2009 T.A.R. Lazio sentenza n. 32367/2010) “la disciplina delle prove (anche di quelle orali) del concorso per uditore giudiziario deve ritenersi a carattere speciale rispetto alla normativa generale applicabile ai concorsi pubblici, onde deve ritenersi non vincolante la procedura di predeterminazione e sorteggio delle domande prevista all'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 in materia di concorsi pubblici. La prova orale nel concorso in magistratura non si presta alla definizione di parametri di valutazione particolarmente determinati e puntuali”.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale consolidato approdo.
4.Non miglior sorte merita la congerie di argomenti prospettata nel terzo motivo laddove, tra l’altro, si asserisce che vi sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto agli altri candidati per avere svolto le prove orali per ultimo e dinnanzi ad una Commissione composta solo da magistrati (senza la presenza di avvocati o docenti universitari) una presunta carenza di terzietà e di serenità della Commissione esaminatrice, conseguente alla conoscenza della pendenza di un giudizio penale a suo carico, ed in ordine ad un vizio della discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione.
4.1. Quanto al primo profilo, l’appellante erroneamente continua a fare riferimento alla norma di cui all’art. 5, comma 6, d.Lgs. n. 160/2006 (che come è noto prevedeva una particolare composizione della Commissione esaminatrice -presenza di almeno nove membri, di cui uno docente universitario-) trascurando di considerare che essa era inapplicabile, per essere stata abrogata con l’introduzione della legge n. 111 del 2007.
Peraltro del tutto incomprensibile, per il vero, risulta essere il processo logico in base al quale l’appellante avrebbe ricavato nocumento dalla assenza di rappresentanti di ogni categoria di commissari nell’espletamento di un’ordinaria sessione di esami orali. Il fatto di essere stato esaminato da una Commissione composta da soli magistrati appare del tutto neutro: non si vede in cosa riposi la disparità di trattamento dell’odierno appellante rispetto a tutti gli altri candidati.
E la circostanza che all’esame del predetto non abbia preso parte, -in qualità di esaminatore- l’Avvocato cassazionista, in quanto evenienza del tutto legittima e “possibile”, non inficia certo la regolarità dell’esame.
Quanto alla presunta carenza di terzietà e di serenità della Commissione esaminatrice (determinata dalla notizia della pendenza di un procedimento penale a carico dell’appellante) essa appare costituire mera illazione: la Commissione esaminatrice non aveva (e non ha) competenza su simili questioni, come rimasto esaustivamente chiarito dalla nota del Presidente della stessa per cui non si vede perché da esse avrebbe dovuto farsi influenzare in sfavor dell’appellante.
L’appellante contesta la detta nota in quanto non sottoscritta dal predetto Presidente dott. Carcano: ma in disparte che dubbio non v’è sulla provenienza della stessa, ivi non si fa che ribadire quanto risulta dalle norme primarie: la Commissione esaminatrice non ha alcun potere in ordine alla esclusione o meno di un candidato dal concorso per carenza dei requisiti morali.
Il ritardo nel trasmettere il “nulla osta” da parte del Csm, non si vede come possa avere compromesso alcunché, ove si consideri che l’appellante ha svolto le prove; in carenza di provvedimento espulsivo ciò costituiva il naturale sviluppo della procedura; la Commissione, era “sollevata” da qualsivoglia incombenza valutativa sul punto (quella cioè di stabilire se la pendenza del procedimento penale a carico dell’appellante ostasse alla partecipazione di questi alle prove): non si vede perché si sarebbe dovuta fare condizionare da tale elemento.
Ma in ogni caso, risulta troncante -per smentire sotto il profilo logico l’assioma di parte appellante - la circostanza che nessun provvedimento escludente venne mai reso in pregiudizio del dott. Z.: a questo punto, posto che la Commissione sapeva che per il CSM nulla ostava a che il predetto candidato –ove avesse superato le prove- potesse essere immesso in ruolo, non si vede perché la Commissione si sarebbe dovuta fare carico di adottare un trattamento discriminatorio escludente nei confronti del predetto.
4.2. Anche le ulteriori doglianze prospettate nell’ atto di appello non appaiono positivamente delibabili. Esse, per il vero, sembrano più affermazioni dettate dalla –certamente comprensibile, si badi – amarezza per non avere superato l’esame orale che da valutazioni giuridiche. Rammentato che la costante giurisprudenza amministrativa, anche di merito ha sempre affermato (ex aliis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 12-01-2011, n. 9) che le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che non siano inficiate "ictu oculi" da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, l’appellante si duole del giudizio di insufficienza “assoluto” reso dalla Commissione e si interroga, retoricamente in ordine alla compatibilità di un tale dato con il brillante esito delle prove scritte.
Ma tale “discrasia”, lungi da provare alcuna forma di eccesso di potere, trascura di considerare che la prova orale è comunque un segmento importante del complesso esame previsto per superare il prestigioso concorso de quo; che, seppur rara, è fisiologica l’evenienza che nel corso della prova orale il candidato non riesca ad esprimere il suo sapere; che in tale evenienza la Commissione non può che prendere atto della circostanza che la prova è stata insufficiente, e da ciò trarre le doverose conclusioni.
L’appellante sostiene che in virtù della propria specializzazione in diritto romano, e della propria solida preparazione nelle altre materie “non avrebbe potuto” essere valutato con un giudizio di insufficienza, quantomeno nelle materie “contigue” a quelle praticate con continuità: è evidente che una simile tesi, non suffragata da alcuna prova, nella sostanza postula la assoluta inutilità delle prove orali ed una prevenzione dolosa della Commissione inspiegabile, inspiegata, e neppure provata a livello indiziario.
4.3. La circostanza che egli fece l’esame per ultimo ed in ora tarda non si inserisce causalmente in alcun elemento dimostrativo; la seduta rimase pubblica, e la circostanza che non fossero presenti terzi non rileva in senso contrario, posto che la pubblicità implica “apertura all’esterno”, ma non certo effettiva presenza di terzi.
4.4. Conclusivamente, l’appello tenta di dimostrare una dolosa e preordinata attività della Commissione tesa ad escludere il candidato (in tale congettura si inseriscono gli asseriti ed indimostrabili richiami ad una “severità” del Presidente nel porre le domande, etc) e si fonda in parte su dati congetturali ed ipotetici in parte su un ragionamento secondo cui il detto esito negativo sarebbe stato impossibile alla luce della preparazione del candidato e dell’esito degli scritti: nessun argomento critico è stato seppur embrionalmente provato, dal che discende la reiezione del mezzo, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Quanto alle spese, esse possono essere compensate, principalmente avuto riguardo alla particolare natura della controversia.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)