venerdì 11 aprile 2014

APPALTI: la garanzia per l'A.T.I. costituenda deve essere intestata a tutte le associande (Cons. St., Sez. III, sentenza 13 marzo 2014 n. 1364).


 APPALTI:
 la garanzia per l'A.T.I. costituenda 
deve essere intestata
a tutte le associande 
(Cons. St., Sez. III, 
sentenza 13 marzo 2014 n. 1364).



Massima

1. Tanto in base al principio generale, affermato dal consolidata giurisprudenza, secondo cui in caso di a.t.i. costituenda la garanzia dev'essere intestata a tutte le associande, atteso che il soggetto da garantire non è l'a.t.i. nel suo complesso, non ancora costituita, né la sola capogruppo, ma tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente negli impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello di conferire mandato collettivo alla capogruppo che stipulerà il contratto con l'Amministrazione. 
2. Principio, questo, per il quale non occorre espressa previsione nella lex specialis di gara e la cui inosservanza non abbisogna di essere sanzionata con esplicita clausola di esclusione, discendendo da regole generalissime desumibili dall'art. 75 del codice dei contratti, nonché dall'intero contesto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.


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