AMBIENTE, A.I.A.:
l' istanza per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ed il silenzio della P.A.
(T.A.R. Sardegna, Cagliari, 10 aprile 2013 n. 291)
Massima
In materia di A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale), ancorché il termine previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 abbia natura perentoria, il provvedimento esplicito di reiezione dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sopravvenuto alla formazione del silenzio, non è per ciò solo illegittimo, posto che il c.d. silenzio inadempimento non implica l'esercizio del potere che, pertanto, non può dirsi consumato.
Sentenza per esteso
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2012,
proposto da:
Noise S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni De Vergottini, Nicola Tassoni, Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Carrara n. 4;
Noise S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni De Vergottini, Nicola Tassoni, Gianfranco Trullu, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Cagliari, via Carrara n. 4;
contro
Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.
Roberto Murroni, Alessandra Camba, con domicilio eletto presso Ufficio Legale
Regione sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69; Regione Sardegna Assessorato
Difesa Ambiente;
nei confronti di
Provincia Carbonia Iglesias, Comune di Domusnovas;
per l'annullamento
della deliberazione n. 9/31 del 23.2.2012 con cui la
Giunta regionale ha espresso un giudizio negativo sulla compatibilità
ambientale dell’intervento “realizzazione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte solare di 25,2 MWp, composto da n. 4 sezioni
autonome da 6,3 MWp ciascuna e di un centro sperimentale dimostrativo sui
sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Comuni di
Domusnovas Musei e Siliqua;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione
autonoma della Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre
2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori gli avv.ti
Giovanni De Vergottini, Gianfranco Trullu e Nicola Tassoni la parte ricorrente
e gli avv.ti Alessandra Camba e Roberto Murroni per la Regione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Espone la ricorrente, società agricola, proprietaria
di un appezzamento di terreno, che nel 2008 in accordo con il conduttore ha
inteso destinare lo stesso alla produzione di energie rinnovabili attraverso
l’insediamento di pannelli fotovoltaici posizionati a terra ai sensi dell’art.
12 comma 7 d.lgs. 387 del 2003.
Il 21.1.2009 presentava alla Regione istanza di
autorizzazione unica trasmettendo la documentazione anche al Comune di
Domusnovas e alla Provincia di Carbonia Iglesias.
Il 3.3.2009 il Consiglio comunale di Domusnovas
esprimeva parere favorevole al progetto con deliberazione esplicitamente
qualificata atto di indirizzo.
Il giorno 8.10.2009, vista la mancata risposta della
Regione Sardegna, la ricorrente inoltrava l’istanza di verifica di
assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale.
Il 10.10.2009 la Provincia di Carbonia Iglesias, il
Comune di Domusnovas e la ricorrente sottoscrivevano una intesa di programma
per la realizzazione del progetto atto a massimizzare l’impatto economico e
sociale del progetto nello sviluppo del territorio comunale e provinciale.
La Regione il 28.10.2009 ha avviato la procedura di
verifica di assoggettabilità a Via.
Con delibera della Giunta regionale 53/36 del
4.12.2009 la Regione ha sottoposto l’intervento alla procedura di Via. La
delibera è stata comunicata alla ricorrente il 16.3.2010.
Il 21.9.2011 la Regione comunicava ai sensi dell’art.
10 bis della L. 241 del 1990 il proprio preavviso di rigetto.
Il 23.2.2012 la Giunta regionale ha formulato un
giudizio negativo di compatibilità ambientale.
Avverso tale provvedimento insorgeva la ricorrente
deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
1) violazione dell’art. 97 della Costituzione, carenze
del procedimento della fase istruttoria, insufficienza dell’azione
amministrativa, violazione di legge per violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387 del 2003, eccesso di potere per sviamento,
carenza di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà,
irragionevolezza;
2) violazione di legge per violazione e falsa
applicazione delle disposizioni rilevanti in materia di VIA di cui al d.lgs. n.
152/2006, eccesso di potere, incompetenza, carenza di istruttoria per mancata
considerazione di presupposto essenziale della decisione (riduzione della
estensione della superficie interessata dall’impianto).
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il
rigetto del ricorso.
Il 29 settembre 2012 la Regione Sardegna depositava
memoria difensiva.
Il 10 ottobre 2012 Noise s.r.l. depositava memoria di
replica.
Alla udienza pubblica del 31 ottobre 2012 il ricorso
veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
La questione posta all’attenzione del Collegio verte,
in sostanza, sul giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla
Regione in ordine all’intervento di realizzazione di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte solare nei Comuni di Domusnovas, Musei e Siliqua.
Le censure proposte dalla ricorrente non meritano accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Sezione ha già avuto modo di statuire che “in
sede di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di
impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 29
dicembre 2003 n. 387, il termine di 180 giorni in esso previsto al comma 4 (nel
testo vigente prima delle modifiche apportate con d.lgs. n. 28 del 2011) per la
convocazione della Conferenza di servizi non inizia a decorrere se la
documentazione allegata all'istanza non corrisponda alle previsioni legali (e
regolamentari) e se le pertinenti richieste di integrazione formulate
dall'Amministrazione non abbiano trovato adeguato riscontro; pertanto, nel caso
di richiesta di integrazione documentale, il silenzio-inadempimento può
concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui
l'Amministrazione procedente sia stata posta in condizioni di esaminare
compiutamente la relativa domanda, come integrata dalla documentazione
necessaria richiesta ex lege all'interessato” (T.A.R. Sardegna, sez. I, 21
ottobre 2011, n. 1023).
Questo Collegio condivide quella giurisprudenza che
afferma la perentorietà del termine previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387 del
2003 (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5413) ma va
chiarito che il provvedimento esplicito di reiezione di un’istanza,
sopravvenuto alla formazione del silenzio non è perciò solo illegittimo, posto
che il silenzio inadempimento non implica l’esercizio del potere che, pertanto,
non può dirsi consumato.
Nel caso qui esaminato la ricorrente se voleva
censurare il comportamento inerte dell’Amministrazione doveva farlo utilizzando
lo strumento idoneo (azione avverso il silenzio inadempimento) e non chiedendo
l’annullamento del provvedimento sopravvenuto in ragione della sua tardività.
La censura è infondata sotto tutti i profili dedotti.
Non spetta miglior sorte al secondo motivo di ricorso.
Va anzitutto premesso che il semplice esame del
provvedimento oggetto di impugnazione consente di rilevare che esso è sorretto
da un’articolata e stringente motivazione.
Come è noto, la giurisprudenza è consolidata nel senso
di ritenere che le valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono
espressione paradigmatica della discrezionalità tecnica della pubblica
amministrazione non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza
di incongruenze istruttorie e motivazionali ( ex multis, Consiglio Stato, sez.
VI, 19 febbraio 2008, n. 561).
Le contestazioni che la ricorrente muove al provvedimento
impugnato non sono idonee a far ritenere che le valutazioni in esso contenute
siano illogiche, erronee o frutto di travisamenti o carenze istruttorie.
E’ vero il contrario e cioè che il provvedimento
enuclea una serie di criticità che hanno impedito un giudizio positivo di
compatibilità ambientale, criticità che la ricorrente non ha superato nella
fase istruttoria e che non supera neanche in questo giudizio.
E’ sufficiente osservare che non sono censurabili le
considerazioni svolte nella D.G.R. 9/31 del 23.2.2012 laddove si fa
riferimento:
a) alla complessiva estensione territoriale
dell’impianto proposto che, pur ridotto rispetto alla proposta iniziale, misura
33 ettari (circa un quarto dell’area urbana di Domusnovas o l’intera superficie
dell’abitato di Musei) ;
b) al notevole impatto paesaggistico dell’impianto
tale da riflettersi sull’intera valle del Cixerri;
c) alla incoerenza dell’intervento proposto rispetto
all’art. 12 comma 7 del d.lgs. 387 del 2003; sul punto è necessario ricordare
che questa Sezione aveva affermato che “non violano l'art 12, d.lgs. n. 387 del
29 dicembre 2003 da cui non discende l'indiscriminata possibilità di
localizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in zona
agricola linee guida regionali, le quali non escludano in assoluto che tali
impianti vengano ubicati in zona agricola ma, più semplicemente, si preoccupano
di rendere compatibile la localizzazione dell'impianto con peculiari esigenze
legate alla vocazione del territorio, fissando requisiti soggettivi e oggettivi
per poter ottenere l'autorizzazione unica di cui allo stesso articolo 12”
(T.A.R., Sardegna, sez. I, 20 aprile 2012, n. 406).
Occorre ricordare che la valutazione d' impatto
ambientale non comporta una generica verifica di natura tecnica circa
l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica la complessiva e
approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente
del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto, alla
luce delle alternative possibili il sacrificio imposto all'ambiente rispetto
all'utilità socio-economica perseguita; la VIA deve individuare in concreto
tutte le problematiche ambientali dell'intervento, inclusi gli effetti
cumulativi dei diversi profili ambientali.
Così, nel caso di specie ha fatto il provvedimento
impugnato che è del tutto esente dai vizi che la ricorrente descrive nelle
censure contenute nel secondo motivo di ricorso.
Posto che la valutazione ambientale non costituisce un
mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base
di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili
particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano
dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro
ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'intervento proposto,
tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi
di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria
sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo
sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione.
Così non è, all’evidenza, nel caso qui esaminato.
Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere
rigettato.
Le spese, in ragione della complessità della vicenda e
della lunghezza complessiva del procedimento possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del
giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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