sabato 13 luglio 2013

EDILIZIA & ENERGIA: è il proprietario e non l'appaltatore il destinatario dei vincoli in materia di consumo energetico (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, sentenza 2 luglio 2013 n. 357).


EDILIZIA & ENERGIA: 
è il proprietario e non l'appaltatore 
il destinatario dei vincoli 
in materia di consumo energetico 
(T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 
sentenza 2 luglio 2013 n. 357)


Massima

Ai sensi dell'art. 131, d.P.R n. 380/2001, il destinatario dell'ordine di adeguamento dell'edificio alle caratteristiche prescritte dalle norme sul contenimento del consumo di energia negli edifici può essere solo il proprietario e non la ditta costruttrice, salva naturalmente la facoltà di quest'ultimo di rivalersi nelle sedi competenti nei confronti di coloro che siano responsabili delle riscontrate difformità.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da Eurolegno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Buchicchio e Fabio Catterini, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via , XX Settembre,76; 
contro
il Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Luigi Zoppetti, Anna Maria Zoppetti, Enrico Zoppetti, Marcello Magrini, Mirella Mariotti, Gaetana Casalino, Romolo Tassi, Carlo Bizzarri, Giancarlo Alessandri, la Ditta Granieri Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Acquatecnick di Scognamiglio Salvatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Idrotermica di Paolo Politi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio; 
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Marsciano - Settore Urbanistica registro generale n. 1 del 4.1.2013 prot. n. 349 tit.08, cat. 04, s.06, notificata in data 10.1.2013;
- di ogni altro provvedimento connesso e/o collegato, precedente e/o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha ottenuto dal Comune resistente il permesso di costruire prot. n. 2800 del 25.5.2005 per realizzare un fabbricato plurifamiliare composto da cinque appartamenti su un terreno sito alla via Orvietana, catastalmente identificato al foglio 149, particelle 504, 512, 513, 517 e 518.
1.1. Le opere sono state realizzate secondo l’originario permesso di costruire e la successiva variante di cui alla D.I.A. n. 6909/2008, a seguito della quale le unità abitative sono state ridotte da cinque a quattro, ferma restando la volumetria complessiva dell’edificio.
2. A seguito della cessione della proprietà di uno degli appartamenti in favore dei controinteressati Enrico e Anna Maria Zoppetti, questi ultimi hanno denunciato sia davanti al G.O. che in sede amministrativa una serie di vizi dell’immobile e il Comune di Marsciano con l’ordinanza n. 703/2010 – impugnata con ricorso R.G. 572/2010 davanti a questo Tribunale- ha ingiunto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, affermando però di non avere al proprio interno le professionalità necessarie per verificare la coibentazione dell’immobile e il rispetto delle disposizioni sul contenimento del consumo energetico negli edifici.
3. Dopo un ulteriore esposto presentato dai controinteressati Enrico e Anna Maria Zoppetti avente ad oggetto la violazione delle disposizioni della legge n. 10/1991 e di quelle concernenti le costruzioni in cemento armato, l’amministrazione comunale ha accertato l’insussistenza delle dedotte carenze delle strutture in cemento armato e ha emesso un bando per il conferire l’incarico di verificare la documentazione relativa all’isolamento termico e agli impianti termotecnici dell’edificio, bando impugnato dalla società ricorrente davanti a questo Tribunale con ricorso recante il numero R.G. n. 196/2011, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con la sentenza n.338/2012.
4. All’esito dell’espletamento del predetto incarico il Comune di Marsciano ha, quindi, adottato l’ordinanza impugnata con la quale ha ingiunto alla società ricorrente, al direttore dei lavori, al progettista e alle ditte esecutrici“ciascuno per quanto di sua competenza” di provvedere alla “eliminazione di tutte le difformità rispetto alle normative vigenti riscontrate nell’isolamento termico e nell’impiantistica dell’edificio in oggetto, come evidenziate nella relazione della ditta S.T.I.G.” e, segnatamente: a) quanto agli impianti meccanici di isolare collettore e tubazioni, installare cronotermostati ambiente, dotare i corpi riscaldanti di valvole termostatiche, proteggere le caldaie esterne con armadi metallici coibentati, nonché corredare tutti gli impianti delle certificazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; b) quanto all’involucro edilizio di applicare un cappotto di isolamento esterno con rilascio di una nuova certificazione energetica sulle caratteristiche dell’edificio.
5. La società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 131 del D.P.R. n. 380/2001; artt. 1 e 7 della legge n. 241/1990; artt. 29 e 30 della L.R. n. 1/2004; art. 97 Cost.; Legge n. 10/1991; D.P.R. n. 412/1993; D.lgs. n. 192/2005) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.
6. Il Comune di Marsciano, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
7. I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
8. Alla camera di consiglio del 10.4.2013, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
10. Con il provvedimento impugnato il Comune resistente ha ordinato alla società ricorrente, nonché al geometra Carlo Bizzarri, in qualità di direttore dei lavori, all’ingegnere Giancarlo Alessandri, in qualità di progettista, e alle ditte esecutrici dei lavori, di provvedere, entro il termine massimo di giorni 90 dalla data di notifica, “ciascuno per quanto di sua competenza” alla eliminazione delle difformità rispetto alle norme vigenti riscontrate sia nell’isolamento termico che nell’impiantistica dell’edificio, come evidenziate nella relazione della ditta S.T.I.G..
10.1. Tale ordine è stato dato richiamando l’art. 131 del D.P.R. n. 380/2001, il cui primo comma dispone che “il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente” e il cui successivo quarto comma prevede che “in caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo”. Infine il quinto comma del citato art. 131 stabilisce che “nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132”.
10.2. Tanto premesso il Collegio ritiene fondati e meritevoli di accoglimento sia il primo che il terzo motivo di ricorso con i quali la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 131 del D.P.R. n. 380/2001 sia perché l’Eurolegno s.r.l. non sarebbe passivamente legittimata rispetto all’ordinanza comunale impugnata in quanto non più proprietaria dell’immobile e, quindi, non nella disponibilità dello stesso onde procedere alla riduzione in pristino, sia perché la predetta disposizione si rivolge esclusivamente al proprietario dell’edificio e non anche al costruttore.
10.3. Dalla lettura del rammentato art. 131 del T.U. Edilizia si evince, infatti, che qualora, come nel caso di specie, le opere siano state completate l’amministrazione comunale, laddove riscontri delle difformità rispetto a quanto prescritto dalla normativa di settore, ordina al proprietario e non alla ditta costruttrice ovvero ad altri soggetti di apportare “le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche prescritte dal presente capo”, salva naturalmente la facoltà del proprietario di rivalersi nelle sedi competenti nei confronti di coloro che siano responsabili delle rammentate difformità.
10.4. Tale interpretazione trova ulteriore conferma anche nel successivo art. 132 del D.P.R. n. 380/2001 che prevede le sanzioni irrogabili dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio comunale nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 131. E, infatti, in forza di tale disposizione destinatario delle sanzioni è di norma il proprietario, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 3, concernente l’omessa o non veritiera certificazione delle opere ex art. 127 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede quali destinatari di una sanzione pecuniaria il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista.
10.5. Alla luce delle predette considerazioni non sussistono, pertanto, i presupposti per irrogare una sanzione ripristinatoria nei confronti della società ricorrente e conseguentemente il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriore censure e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza impugnata.
11. Sussistono giustificati motivi, in considerazione del complesso contenzioso nell’ambito del quale si inserisce la presente controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Marsciano - Settore Urbanistica registro generale n. 1 del 4.1.2013 prot. n. 349.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


venerdì 12 luglio 2013

CULTURA: E' proibito (Pablo Neruda).



CULTURA:
 E' proibito 
(Pablo Neruda).


E’ proibito piangere senza imparare, svegliarti la mattina senza sapere che fare.
Avere paura dei tuoi ricordi.
E’ proibito non sorridere dei problemi, non lottare per quello che desideri,e desistere, per paura.
Non cercare di trasformare i tuoi sogni in realtà.
E’ proibito non dimostrare il tuo amore
fare pagare agli altri i tuoi malumori.
E’ proibito abbandonare i tuoi amici, non cercare di comprendere coloro che ti stanno accanto,
e chiamarli solo quando ne hai bisogno.
E’ proibito non essere te stesso davanti alla gente, fingere davanti alle persone che non ti interessano, essere gentile solo per farti ricordare,
dimenticare tutti coloro che ti amano.
E’ proibito non fare le cose per te stesso, avere paura della vita e dei suoi compromessi,
non vivere ogni giorno come se fosse il tuo ultimo respiro.
E’ proibito sentire la mancanza di qualcuno senza gioire, dimenticare i suoi occhi e il suo sorriso, solo perché le vostre strade hanno smesso di incontrarsi.
Dimenticare il passato e farlo scontare al presente.
E’ proibito non cercare di comprendere le persone, pensare che le loro vite valgono meno della tua, non credere che ciascuno tiene il proprio cammino
nelle proprie mani.
E’ proibito non creare la tua storia, non trovare neanche un momento per chi ha bisogno di te, non accettare che ciò che la vita ti dona,
allo stesso modo te lo può togliere.
E’ proibito non cercare la tua felicità, non vivere la tua vita positivamente, non pensare che possiamo solo migliorare. Non sentire che, senza di te, questo mondo non sarebbe lo stesso.


Pablo Neruda

APPALTI: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa impone la netta distinzione tra "idoneità tecnica" (requisito soggettivo) e "merito tecnico" (requisito oggettivo). Eccezioni. [Cons. St., Sez. V, sentenza 3 ottobre 2012 n. 5177].


APPALTI: 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa impone la netta distinzione 
tra "idoneità tecnica" (requisito soggettivo)
e "merito tecnico" (requisito oggettivo). 
Eccezioni.
 [Cons. St., Sez. V, sentenza 3 ottobre 2012 n. 5177]


Massima

1.  Qualora le stazioni appaltanti stabiliscano di applicare il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 co. 1 Codice Appalti, le stesse scelgono di valutare non solo l'elemento delle offerte ma anche di considerare una pluralità di elementi ulteriori, di natura comunque qualitativa, allo scopo di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. 
Detti elementi devono essere correlati all'oggetto dell'affidamento, non devono riguardare i requisiti di selezione dei concorrenti, non devono conferire all'Amministrazione un potere incondizionato di scelta, devono essere esplicitamente menzionati nel bando o avviso di gara unitamente ai relativi pesi e sub pesi e devono rispettare i principi di derivazione comunitaria rivolti a garantire una concorrenza effettiva tra gli operatori economici.
I criteri di aggiudicazione vanno insomma riferiti in via diretta ed esclusiva all'offerta della prestazione oggetto dell'appalto, e non alla qualificazione e alla capacità degli offerenti posto che, mentre i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi, prescritti dalla stazione appaltante per individuare i concorrenti ammessi alle gare, hanno lo scopo di fissare una soglia minima di affidabilità del potenziale aggiudicatario, una volta riconosciuta l'astratta idoneità dei concorrenti questi ultimi devono essere posti in una posizione di parità e l’appalto deve essere affidato al soggetto che presenti l'offerta oggettivamente migliore (cfr. Cons. St. , sez. V, n. 1753/2006 cit.). 
Idoneità tecnica e merito tecnico sono due concetti ben distinti, dato che il primo attiene alla valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti alla procedura, mentre il secondo concerne la valutazione dell'offerta concretamente presentata dal partecipante. 
2.  Negli appalti indetti con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa la distinzione suddetta risponde alla precisa esigenza logica di evitare che servizi e forniture siano aggiudicati, a parità di offerta tecnico -progettuale, a favore di soggetti che possano vantare una dimensione organizzativa particolarmente sviluppata.
3.  Va precisato che una recente giurisprudenza (v. Cons. St. , IV, n. 5808 del 2008; V, n. 837 del 2009, e altre) ha ritenuto che il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara possa essere interpretato “cum grano salis (v. CdS, IV, n. 5808/08) nelle procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara (cfr. CdS, V, n. 837/09; 
La possibilità di applicare in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere tuttavia ammessa soltanto:
a) se aspetti della attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e 
b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo (Cons. St., Sez. V, sentenza 3 ottobre 2012, n. 5197).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10371 del 2011, proposto da Serenissima Ristorazione s.p.a., in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Calgaro e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; 
contro
Artco Servizi soc. coop, in persona del suo legala rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso Roberto Paviotti in Roma, via Luigi Canina, 6; Comune di Pagnacco, n. c. ; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE, n. 530/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PLAINO E CENTRI ESTIVI DI PAGNACCO (con scadenza del servizio prevista per il luglio 2012);

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Artco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 giugno 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi e Angelo Clarizia, su delega dell'avv. Roberto Paviotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1.-Il Comune di Pagnacco ha indetto una gara per affidare il servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2011 -2012 e per il periodo relativo ai “centri estivi”, mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’assegnazione di 60 punti per la qualità e di 40 punti per il prezzo.
Importo a base d’asta, € 97.588,50.
La Commissione per la valutazione delle offerte ha attribuito a Serenissima 59 punti per la qualità e 36 per il prezzo, per un totale di 95 punti, e ad ARTCO 54 punti per la qualità e 40 per il prezzo, per un punteggio complessivo di 94.
ARTCO ha impugnato dinanzi al TAR Friuli –Venezia Giulia l’aggiudicazione a Serenissima, contestando la legittimità delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 14 del capitolato speciale laddove era prevista “l'attribuzione di punteggi aggiuntivi ("premiali") per il possesso di un certo fatturato e per il minor tempo intercorrente tra la produzione dei pasti e la loro consegna a destinazione”.
Per quanto riguarda il punteggio “premiale” per il fatturato pregresso relativo a servizi di ristorazione era stabilita l’assegnazione di quattro punti per un fatturato superiore a 4 milioni di euro, di due punti per un fatturato superiore ai due milioni di euro ma inferiore ai quattro milioni di euro, e di un punto nel caso di fatturato inferiore ai due milioni di euro.
La stazione appaltante aveva inoltre previsto di premiare l’elemento qualitativo del minor tempo che ciascun concorrente avrebbe impiegato tra il momento finale della produzione dei pasti presso la propria struttura e quello del consumo degli stessi alla mensa scolastica, attribuendo 4 punti tra 10 e 15 minuti, 3 punti tra 16 e 20 minuti, 2 punti tra 21 e 25 minuti, 1 punto tra 26 e 30 minuti e zero punti nel caso di tempo superiore a 31 minuti.
2.-Con la sentenza in epigrafe il TAR ha:
- accolto il motivo basato sulla illegittimità del punteggio premiale correlato al fatturato pregresso, giudicandolo “intrinsecamente illogico e sproporzionato” e “macroscopicamente irragionevole”, e ritenendo non persuasivo l’argomento dell’aggiudicataria secondo la quale l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, “parametrato sul volume di affari dei partecipanti, (garantirebbe) la qualità della prestazione, dato che ad un maggior volume di affari corrispondono indubbiamente maggiori investimenti, cucine meglio attrezzate ed una migliore tecnologia per quanto concerne la conservazione dei prodotti e delle derrate, nonché la preparazione e distribuzione dei cibi, che solo una grande azienda sarebbe in grado di garantire” . A giudizio del TAR, a parte che simili elementi di norma costituiscono oggetto dell'offerta tecnica, e ne caratterizzano le peculiarità, anche ammesso che il Comune abbia voluto - con l'offerta tecnica - garantirsi la sola qualità del cibo, e con il punteggio aggiuntivo premiare l'Azienda dotata di migliori strumenti, era appunto a tali elementi (qualità ed efficienza delle cucine, miglior tecnologia nei sistemi di conservazione e refrigerazione delle merci, ecc.) che avrebbe dovuto fare direttamente riferimento al fine di attribuire detto punteggio in quanto, di per sé, il fatturato è, a tali fini, dato neutro, non certo significativo di migliore qualità della strumentazione e della tecnologia utilizzata;
- respinto il motivo imperniato sull’illegittimità del criterio di valutazione del “punteggio qualità” fondato sulla disponibilità del centro cottura e sul tempo intercorrente tra la produzione dei pasti e la consegna degli stessi. Per il TAR: a) “la previsione di un maggior punteggio alla Ditta che può compiere più sollecitamente il recapito del cibo laddove viene consumato rappresenta per certo un valore aggiunto dell'offerta” ; b) “quanto poi alla (asseritamente illegittima) griglia dei punteggi per tale elemento - che si caratterizzerebbero … per una ingiustificatamente marcata differenziazione, pur in presenza di tempi di consegna molto ravvicinati - il Collegio ritiene trattarsi di una valutazione di merito, insindacabile nella presente sede, in quanto (a differenza dell'altro criterio contestato) non macroscopicamente irragionevole”;
- accolto il ricorso, annullato il criterio relativo al possesso del fatturato pregresso e caducato l’aggiudicazione del servizio a Serenissima. Poiché, eliminato lo specifico criterio “premiale”, la valutazione delle offerte tecniche, in sé considerata, resta salva, il TAR ha decurtato i punteggi finali da quelli ottenuti per l’elemento “fatturato”, illegittimamente previsto e attribuito a entrambi i partecipanti, e, previa riformulazione della graduatoria defalcando dal punteggio finale i punteggi ottenuti per l’elemento suddetto ha dichiarato vincitrice della gara ARTCO, essendo il punteggio finale della stessa passato da 94 a 93 e, per Serenissima, da 95 a 91, senza emettere alcuna pronuncia sulla inefficacia del contratto, non ancora stipulato, né sul risarcimento del danno per equivalente, risarcimento per equivalente che, pure, ARTCO aveva chiesto, nel ricorso di primo grado, in via subordinata, “in termini di mancato lucro/perdita di chance/perdita curricolare”.
3.- Serenissima Ristorazione ha proposto appello contro la sentenza.
Premesso che il servizio di ristorazione rientra tra i servizi di cui all’Allegato II B, cat. 17, del d. lgs. n. 163 del 2006, non regolato dal codice degli appalti pubblici se non sotto aspetti che in questa sede non rilevano, e che in particolare gli articoli 41 e 83 del d. lgs. n. 163/06, richiamati da ARTCO, non erano applicabili all’appalto in questione, l’appellante ha ribadito la ragionevolezza del criterio di aggiudicazione del fatturato pregresso, in relazione alla natura e alle specifiche caratteristiche del servizio da affidare, atteso che gli operatori della ristorazione collettiva devono essere dotati di attrezzature moderne, e ha dedotto, con il secondo motivo, il vizio di ultrapetizione e la violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo, il TAR, indebitamente ricalcolato in via diretta i punteggi da attribuire ai concorrenti, dichiarando vincitrice ARTCO, anziché limitarsi ad annullare la procedura e a rimettere i concorrenti dinanzi alla Commissione di gara per la riformulazione dei giudizi sulle offerte alla luce della decisione del TAR. In particolare, l’appellante sottolinea che la ricorrente non aveva chiesto al Giudice di dichiarare ARTCO vincitrice della gara e aggiudicataria del servizio, essendosi ARTCO limitata a domandare al TAR di disporre “che la Commissione di gara riformuli la graduatoria senza attribuire i punteggi pregnanti derivanti dalla applicazione delle previsioni impugnate e riaggiudichi il servizio alla ricorrente ARTCO”. Il TAR avrebbe giudicato oltre i limiti della domanda proposta attribuendo ad ARTCO una utilità che non era stata chiesta. Aggiudicando direttamente il servizio all’appellata il TAR avrebbe falsato le regole della gara alterando il rapporto qualità / prezzo stabilito dalla stazione appaltante nell’ambito del proprio potere discrezionale: se Serenissima avesse saputo che il criterio di valutazione di cui al p. 14.4. della “lex specialis” era illegittimo, avrebbe modificato la propria offerta economica.
4.-ARTCO si è costituita segnalando l’illegittima commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte e rilevando che l’elemento del fatturato per le esperienze pregresse ricade tra i criteri per l’ammissione alla procedura, essendo un c. d. criterio di prequalificazione, e non tra i criteri di qualità. In ogni caso, anche a voler ritenere legittima l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il maggior fatturato pregresso, sarebbe manifestamente illogica e sproporzionata la previsione di premiare: “-con un solo punto un pregresso fatturato fino a due milioni di euro (circa 20 volte superiore al valore presunto dell’appalto); -con il punteggio massimo di quattro punti un fatturato complessivo superiore ai quattro milioni di euro (soglia che si sapeva largamente superata dal colosso Serenissima, gestore uscente del servizio), di ben 40 volte superiore al valore dell’appalto da aggiudicare”. Inoltre il TAR non avrebbe affatto attribuito ad ARTCO una utilità maggiore di quella che quest’ultima gli aveva richiesto, non avendo il Giudice fatto altro che assegnare alla ricorrente il bene della vita perseguito, vale a dire l’aggiudicazione del servizio disposta dallo stesso TAR in seguito alla riformulazione della graduatoria dopo l’annullamento del criterio premiale giudicato illegittimo, con operazione che il TAR ha potuto eseguire venendo in rilievo un criterio oggettivo, prestabilito e non legato ad alcuna valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.
Con appello incidentale ARTCO ha riproposto la censura, mossa in primo grado e disattesa dal TAR, relativa alla irragionevolezza dei criteri sui tempi di consegna dei pasti. ARTCO ha quindi chiesto che, qualora questo Consiglio di Stato ritenga di accogliere l’appello di Serenissima e di riformare la sentenza di accoglimento del ricorso di ARTCO, il criterio recante i punteggi premiali per il minor tempo intercorrente tra la produzione dei pasti e la consegna a destinazione degli stessi sia annullato, con la conseguente sottrazione di quattro punti a Serenissima e di due punti ad ARTCO e la conseguente riformulazione della graduatoria finale mediante l’assegnazione di 92 punti ad ARTCO e 91 a Serenissima.
5.-Con ordinanza n. 574 del 2012 la Sezione ha accolto la domande di misure cautelari avanzata dall’appellante sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.
A quanto consta Serenissima ha prestato il servizio, completandolo.
In prossimità dell’udienza di discussione ARTCO ha depositato una memoria insistendo per la reiezione dell’appello e –preso atto che il servizio “de quo” è già stato interamente prestato da Serenissima- per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, nella misura del 10% della offerta o, in subordine, a titolo di perdita di “chance”, oltre al danno da risarcire per il mancato correlato accrescimento del curriculum professionale.
All’udienza del 19 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6.- Entrambi i motivi dell’appello principale formulati da Serenissima vanno respinti.
Le conclusioni alle quali la sezione era pervenuta in sede cautelare, a un primo e sommario esame, devono essere rimeditate, in seguito a un maggiore approfondimento delle argomentazioni sollevate dalla difesa di ARTCO.
Va premesso che, anche a voler ritenere l’appalto “de quo” rientrante nei settori speciali, la stazione appaltante, richiamando gli articoli 41 e 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, si è autovincolata alla disciplina “ordinaria” sugli appalti, e che l’autovincolo è idoneo a rendere applicabili le norme richiamate.
6.1.- Il criterio del fatturato triennale pregresso in servizi analoghi di ristorazione scolastica –che, nella specie, ha avuto un ruolo decisivo ai fini della individuazione dell’aggiudicataria- è stato illegittimamente inserito tra gli elementi di valutazione della qualità della offerta tecnica, avendo la stazione appaltante operato una non consentita commistione tra requisiti di partecipazione, attinenti alle caratteristiche soggettive dell’offerente, e criteri di valutazione della qualità dell’offerta.
Sui criteri di ammissione alla procedura e di valutazione della offerta, in generale, mentre le qualità soggettive sono di norma dirette ad accertare le condizioni di partecipazione alla gara, la scelta della migliore offerta avviene in funzione delle caratteristiche oggettive dell'offerta stessa (v. art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006). L'aggiudicazione degli appalti deve infatti avvenire sulla base di criteri oggettivi e attraverso modalità tali da garantire il rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, con il relativo corollario della trasparenza, al fine di assicurare a tutti gli operatori parità di accesso alle procedure di gara e un’adeguata valutazione delle rispettive offerte in una situazione di effettiva concorrenza.
Qualora le stazioni appaltanti stabiliscano di applicare il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stesse scelgono di valutare non solo l'elemento delle offerte ma anche di considerare una pluralità di elementi ulteriori, di natura comunque qualitativa, allo scopo di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. Detti elementi devono essere correlati all'oggetto dell'affidamento, non devono riguardare i requisiti di selezione dei concorrenti, non devono conferire all'Amministrazione un potere incondizionato di scelta, devono essere esplicitamente menzionati nel bando o avviso di gara unitamente ai relativi pesi e sub pesi e devono rispettare i principi di derivazione comunitaria rivolti a garantire una concorrenza effettiva tra gli operatori economici. Nella categoria degli elementi utilizzabili in sede di offerta economicamente più vantaggiosa, di regola non possono essere presi in considerazione dall'Amministrazione i requisiti di qualificazione dell'operatore economico, dovendo gli stessi rimanere ben distinti, sia sotto l’aspetto concettuale, sia nel concreto svolgersi della procedura di gara, dai criteri di selezione del contraente, dai quali resta dunque esclusa ogni considerazione riguardante il soggetto che fornisce la prestazione, il che ha fatto incisivamente concludere che i criteri dell'assegnazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa riguardano "il prodotto" e non il "produttore", la qualità "del lavoro" e non quella "dell'imprenditore dei lavori" (Cons. St. , Sez. V, n. 1753/2006). I criteri di aggiudicazione vanno insomma riferiti in via diretta ed esclusiva all'offerta della prestazione oggetto dell'appalto, e non alla qualificazione e alla capacità degli offerenti posto che, mentre i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi, prescritti dalla stazione appaltante per individuare i concorrenti ammessi alle gare, hanno lo scopo di fissare una soglia minima di affidabilità del potenziale aggiudicatario, una volta riconosciuta l'astratta idoneità dei concorrenti questi ultimi devono essere posti in una posizione di parità e l’appalto deve essere affidato al soggetto che presenti l'offerta oggettivamente migliore (cfr. Cons. St. , sez. V, n. 1753/2006 cit.). Idoneità tecnica e merito tecnico sono due concetti ben distinti, dato che il primo attiene alla valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti alla procedura, mentre il secondo concerne la valutazione dell'offerta concretamente presentata dal partecipante. Negli appalti indetti con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa la distinzione suddetta risponde alla precisa esigenza logica di evitare che servizi e forniture siano aggiudicati, a parità di offerta tecnico -progettuale, a favore di soggetti che possano vantare una dimensione organizzativa particolarmente sviluppata, in modo tale che il concorrente con maggiore capacità tecnica si avvantaggi in maniera ingiusta, nel giudizio che coinvolge l’apprezzamento delle componenti oggettive dell'offerta, di elementi pregressi estranei a quest'ultima e tali tuttavia da poter assumere un peso decisivo ai fini del risultato finale. Si tratta di parametri che, come appare evidente, premiano non la qualità tecnica dell'offerta di per sé considerata, ma le caratteristiche soggettive dei partecipanti, finendo col privilegiare le aziende più forti sul mercato di riferimento e confinando in posizioni subalterne le imprese di minori dimensioni, costrette a subire, già prima della gara, in relazione ai parametri in questione, un distacco difficilmente colmabile grazie ai punteggi ottenibili attraverso gli altri criteri di giudizio, con conseguente lesione dell'interesse a partecipare al confronto concorrenziale su un piano di parità, e dello stesso interesse pubblico a selezionare l'offerta migliore, posto che il criterio del merito tecnico finisce per essere subordinato alla considerazione dell'ampiezza del fatturato pregresso o delle dimensioni aziendali.
Questo, in termini generale.
Ora è vero che, pur tenendo conto dell’orientamento sopra rammentato, una recente giurisprudenza (v. Cons. St. , IV, n. 5808 del 2008; V, n. 837 del 2009, e altre) ha ritenuto che il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara possa essere interpretato “cum grano salis” (v. CdS, IV, n. 5808/08) nelle procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara (cfr. CdS, V, n. 837/09; per una ricapitolazione delle pronunce che prevedono la possibilità di inserire, tra i criteri di valutazione della offerta tecnica, elementi di natura soggettiva legati alla esperienza degli offerenti, v. la determinazione AVCP n. 7 del 24.11.2011, p. 4.4.).
Peraltro, come è stato osservato, in modo condivisibile, dalla difesa dell’appellata ARTCO, la possibilità di applicare in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto a) se aspetti della attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.
Alla luce delle coordinate interpretative e applicative suindicate, nel caso “de quo”:
-la valorizzazione del fatturato triennale come criterio di aggiudicazione non illumina la qualità delle diverse offerte in gara. Di per sé, infatti, il fatturato pregresso, come ha rilevato il TAR, è un “dato neutro, non certo significativo di una migliore qualità della strumentazione e della tecnologia utilizzata” (v. sent. TAR F.V.G. , p. 4.1.). Se il Comune avesse “voluto - con l'offerta tecnica - garantirsi la sola qualità del cibo, e con il punteggio aggiuntivo premiare l'Azienda dotata di migliori strumenti, era appunto a tali elementi (qualità ed efficienza delle cucine, miglior tecnologia nei sistemi di conservazione e refrigerazione delle merci, ecc.) che avrebbe dovuto far riferimento al fine di attribuire detto punteggio” (v. sent. cit. , p. 4.1.);
-inoltre, in concreto, l’elemento del fatturato pregresso ha avuto un peso preponderante nella attribuzione del punteggio alla offerta tecnica e, quindi, ai fini della individuazione dell’aggiudicataria. E’ vero che la “lex specialis” stabiliva, per il criterio del fatturato pregresso, l’assegnazione di un punteggio premiale massimo di 4 punti sui 60 complessivi disponibili per il “merito tecnico” della offerta. Peraltro, come rimarca in modo incisivo la difesa di ARTCO; laddove era ampiamente prevedibile che, visti i criteri di attribuzione dei punteggi alla offerta tecnica, ogni partecipante alla procedura, allo scopo di assicurarsi il punteggio massimo attribuibile per le voci ulteriori rispetto a quella del fatturato pregresso (e del tempo di consegna dei pasti), “avrebbe consegnato l’ortofrutta con frequenza giornaliera, consegnato le carni e i prodotti lattiero –caseari con frequenza bisettimanale, somministrato cibi provenienti da agricoltura biologica o regionale, utilizzato le attrezzature indicate nell’Avviso, effettuato tutte le analisi possibili, distribuito gli opuscoli e i questionari e organizzato gli incontri dai quali avrebbe ottenuto il maggior punteggio”; ebbene in questo contesto il punteggio relativo all’elemento –spurio- del fatturato andava ad assumere un peso preponderante ai fini della attribuzione del punteggio complessivo per l’offerta tecnica. E il fatto che, come emerge dagli atti di causa, l’aggiudicazione a Serenissima sia dipesa, in maniera più che preponderante, decisiva, dalla favorevole considerazione del fatturato pregresso, costituisce elemento che ha inciso, in modo negativo, sulla concorrenza.
6.2.- Se la sentenza impugnata va dunque confermata nella parte in cui (v. p. 4.1.) ha considerato illegittimo il criterio del punteggio premiale correlato al fatturato, ad analoga conclusione si giunge, previa reiezione anche del secondo motivo proposto, basato sulla affermata violazione dell’art. 112 c. p. c. , con riguardo alla statuizione contenuta al p. 5. della sentenza, là dove il TAR ha ricalcolato in via diretta i punteggi da attribuire alle due concorrenti e, previa riformulazione della graduatoria defalcando dai punteggi finali i punti ottenuti da Serenissima e da ARTCO per l’elemento fatturato, ha direttamente dichiarato ARTCO vincitrice della gara e aggiudicataria del servizio.
Tenuto conto infatti del carattere spurio e avulso, rispetto ai restanti criteri -tra loro connessi, coerenti e autosufficienti- di valutazione della offerta, dell’elemento del fatturato pregresso; e guardando alla peculiare vicenda per la quale è causa in una prospettiva antiformalistica e di ricerca della effettività della tutela giurisdizionale, ben si può concludere affermando che in concreto non sussistevano elementi ostativi alla possibilità di una diretta attribuzione del servizio ad ARTCO a seguito di una riformulazione della graduatoria dopo l’annullamento del criterio giudicato illegittimo, mediante una operazione che non ha esorbitato dai limiti delle attribuzioni del TAR venendo in rilievo un criterio oggettivo e non spettando alla stazione appaltante margini di valutazione discrezionale.
Il TAR non ha quindi pronunciato oltre i limiti della pretesa fatta valere da ARTCO.
L’appello principale va perciò respinto, e l’appello incidentale proposto da ARTCO dev’essere dichiarato improcedibile.
6.3. (Sul risarcimento del danno per equivalente). Nel ricorso dinanzi al TAR, ARTCO, per l’ipotesi in cui non si fosse riusciti a impedire la stipula del contratto con Serenissima, o a ottenere tempestivamente la dichiarazione di inefficacia del contratto, aveva domandato al Giudice di condannare il Comune al risarcimento per equivalente del danno patito in termini di mancato lucro/perdita di “chance”/perdita curriculare.
Poiché, avendo riguardo al presumibile momento della pubblicazione della presente decisione, il servizio di ristorazione posto a gara, per l’a. s. 2011 -2012 e per i centri estivi, sarà già stato completato da Serenissima, va esaminata –e accolta- la domanda di risarcimento del danno per equivalente formulata da ARTCO in primo grado e riproposta in appello.
Ricorrono infatti tutti gli elementi costitutivi per riconoscere, a favore di ARTCO, il risarcimento del danno per equivalente, a) con riferimento al mancato guadagno, in relazione all’utile economico che sarebbe derivato all’appellata dalla esecuzione del servizio, non sussistendo, come detto, ragioni ostative alla aggiudicazione della gara ad ARTCO, e dovendo la liquidazione del danno essere rapportata al 10% del prezzo indicato dalla ricorrente nella offerta economica; e b) con riguardo al danno c. d. “curriculare”, vale a dire al ristoro del pregiudizio economico connesso alla impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni con la P. A. , il requisito economico collegato alla esecuzione del servizio in argomento. L’impiego di criteri equitativi impone di riconoscere anche questa voce di danno nella misura del 10 % di quanto riconosciuto per la voce di danno sub a) (detto altrimenti, nella misura dell’1% dell’offerta fatta dalla impresa).
Trattandosi di debito di valore, all’appellata spetta anche la rivalutazione monetaria dal giorno della stipulazione del contratto da parte di Serenissima fino alla pubblicazione della presente sentenza, a decorrere dalla quale, in forza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta. Sulla somma capitale via via rivalutata andranno computati gli interessi compensativi sino all'effettivo soddisfo..
In base a quanto dispone l’art. 34, comma 4, c. p. a. , si dispone quindi che il Comune di Pagnacco proponga ad ARTCO, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, il pagamento di una somma di denaro commisurata ai criteri di quantificazione suindicati, con la precisazione che se le parti non giungeranno a un accordo, ovvero non adempiranno agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dall’art. 112 c. p. a. potranno essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e, pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno per equivalente, la accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, visto l’art. 34, comma 4, del c.p.a. , dispone che il Comune di Pagnacco proponga ad ARTCO, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita, il pagamento di una somma di denaro commisurata ai criteri di quantificazione indicati in motivazione (v. p. 6.3.)
Dichiara improcedibile l’appello incidentale di ARTCO.
Condanna l’appellante Serenissima Ristorazione a rimborsare all’appellata ARTCO Servizi soc. coop. le spese di lite del grado, che si liquidano in € 2.500,00, oltre agli accessori di legge.
Condanna altresì il Comune di Pagnacco a rimborsare all’appellata ARTCO le spese di lite del grado, che si liquidano in € 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


APPALTI: la condanna al subentro è "risarcimento in forma specifica" e non azione d'esatto adempimento (Cons.St., Sez. V, sentenza 21 maggio 2013 n. 2776).


APPALTI: 
la condanna al subentro è "risarcimento in forma specifica" e non azione d'esatto adempimento 
(Cons.St., Sez. V, sentenza 21 maggio 2013 n. 2776) 
a cura del Dott. Massimo Mazzola


Massima

1.  La tutela ex artt. 121-122 c.p.a. è riconducibile all'istituto del risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. e non all'azione d'esatto adempimento
2.  Il risarcimento in forma specifica tutela il danneggiato attraverso la eliminazione del danno o meglio con la rimozione della fonte e delle conseguenze dello stesso, tramite il riconoscimento al medesimo, di tornare allo status quo ante.
Infatti, nel nostro ordinamento per risarcimento in forma specifica si intende in linea generale quel risarcimento diretto a garantire all'interessato, di conseguire la stesse utilità garantite dalla legge, e non invece – come nel risarcimento per equivalente- un ristoro in termini monetari.
Ne discende che il contenuto del rimedio in oggetto è atipico perché varia a seconda del pregiudizio sofferto.
Norma generale è l'art. 2058 c.c., ai sensi del quale il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il creditore.
Per questi motivi il risarcimento in forma specifica rientra tra i rimedi satisfattori, perché rappresenta l'attuazione della posizione soggettiva di cui è portatore il danneggiato.
Se il ricorrente, come nella specie, è portatore di un interesse legittimo pretensivo, la sua posizione è tutelata in prima battuta attraverso la riedizione del potere da parte delle Pubblica Amministrazione, perché non è ancora titolare del bene della vita, al conseguimento del quale l'interesse legittimo si pone come strumentale, per cui l'annullamento in sede giurisdizionale può non essere, fisiologicamente, per il ricorrente pienamente satisfattivo.
In questo ambito, il risarcimento in forma specifica gioca un ruolo peculiare, poiché mentre il titolare di un interesse oppositivo ha interesse alla conservazione della propria posizione, con l'interesse pretensivo è la pubblica amministrazione che amplia la sfera giuridica del soggetto con l'emanazione del provvedimento richiesto.
Lo strumento di tutela per il portatore di un interesse legittimo pretensivo, dunque, può essere la reintegrazione in forma specifica, benché tale rimedio debba, tuttavia, essere coordinato con le regole del diritto amministrativo, tra cui spicca il principio di riserva di amministrazione.
Solo quando siano esauriti gli elementi cd. elastici del rapporto giuridico tra privato ed Amministrazione, restando oggetto del contendere soltanto gli elementi cd. rigidi, che non necessitano di alcun esercizio di poteri discrezionali o di poteri di valutazioni tecniche riservati all’Amministrazione, come nella specie, sarà percorribile la tutela del risarcimento in forma specifica anche con riferimento agli interessi pretensivi.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7109 del 2012, proposto da:
Miorelli Service Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Alberto M. Bruni e Orsola Cortesini, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Morbidelli Bruni Righi Traina in Roma, via Carducci, 4; 
contro
Pulinet Servizi Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Tita, Piero Costantini, Alessandra Carlin e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9; 
nei confronti di
Provincia di Trento, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolo' Pedrazzoli, Mario Santaroni e Monica Manica, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Santaroni in Roma, via Porta Pinciana 4;
Ducops Service Soc.Coop.;
Manutencoop Facility Management Spa; 
per la riforma
della sentenza breve del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00276/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di pulizia degli uffici, laboratori e agenzie della Provincia autonoma di Trento ubicati in Trento e nelle sedi periferiche.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pulinet Servizi Srl e di Provincia di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Bruni, Carlin, Vannicelli e Imbardelli, per delega dell'Avv. Santaroni;

FATTO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Trento, con la sentenza n. 276 del 12 settembre 2012, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Pulinet Servizi s.r.l. per l’annullamento della nota prot. n. 420783 dd. 13 luglio 2011, ricevuta in data 15 luglio 2011, con la quale la Provincia autonoma di Trento, Agenzia per i servizi, ha comunicato alla Pulinet Servizi S.r.l. di aver aggiudicato alla Ducops Service Soc. Coop. la gara indetta per l'affidamento del "servizio di pulizia degli uffici, laboratori e agenzie della Provincia autonoma di Trento, ubicati in Trento e nelle sedi periferiche"; dei verbali di gara n. 854/2010 dd. 11.11.2010, n. 888/2011 dd. 04.02.2011 e n. 943/2011 dd. 08.07.2011 con i quali è stata aggiudicata alla Ducops Service Soc. Coop. la gara indetta per l'affidamento del "servizio di pulizia degli uffici, laboratori e agenzie della Provincia autonoma di Trento, ubicati in Trento e nelle sedi periferiche"; dei verbali della commissione tecnica dd. 04.05.2011, 10.05.2011, 11.05.2011, 30.05.2011 e 31.05.2011; nonché, con i motivi aggiunti depositati il 25 ottobre 2011: del verbale di gara n. 984/2011 dd. 21.09.2011 e della nota P.A.T. (Provincia Autonoma di Trento) prot. n. 556925 dd. 26.09.2011 e, per quanto occorrer possa, delle note P.A.T. prot. n. 483144 dd. 16.08.2011, prot. n. 532164 dd. 13.09.2011 e prot. n. 587039 dd. 07.10.2011, della nota del Servizio edilizia pubblica prot. n.582395 dd. 06.10.2011 e del verbale della commissione tecnica n. 6 dd. 03.10.2011; nonché, con i motivi aggiunti depositati il 26 aprile 2012: della determinazione del dirigente del Servizio edilizia pubblica e logistica della P.A.T. n. 52 dd. 13.3.2012 e, per quanto occorrer possa, delle note P.A.T. prot. n. s147-2011-682541/3.5/dp dd. 22.11.2011 e prot. n. s147-2012-170379/3.5/dp dd. 21.2.2012, della nota dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della P.A.T. prot. n. s171/2012/212142/3.5/1068-10 dd. 11.4.2012 nonché della "relazione sull'ipotesi di contenimento dei costi per effetto della riduzione della frequenza delle pulizie ordinarie degli uffici" prot. n. s147/2012/148298/3.4.3/19.1.1-2010-146; il TRGA ha disposto il subentro del ricorrente in primo grado, così accogliendo la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica mediante l'aggiudicazione dell'appalto in favore della Pulinet servizi S.r.l.
Il TRGA fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che la gara, svolta col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata aggiudicata alla Ducops Service Soc. Coop.; seconda in graduatoria si è collocata Manutencoop Facility Management S.p.A. mentre la ricorrente ha occupato il terzo posto.
Il TRGA ha ritenuto di dover preliminarmente esaminare i motivi aggiunti, successivamente proposti con cui la ricorrente in primo grado ha impugnato il provvedimento con cui è stata autoannullata la determinazione di indizione della gara e, quindi, l’intero procedimento concorsuale, per due ordini di ragioni: la criticità del contenzioso in essere (azionato dalla ricorrente e dalla Miorelli); l’opportunità di riconsiderare l’appalto essendo stato avviato un processo di razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici provinciali (riduzione del 26%) che deriverà dalla contrazione del personale, con conseguente razionalizzazione delle spese di gestione e contenimento dei consumi energetici.
Secondo il TRGA tali due motivi di annullamento in autotutela non possono costituire valido presupposto per cancellare il procedimento di gara, poiché, sotto il primo profilo, sarebbe clamorosamente eluso il diritto, costituzionalmente garantito, alla tutela giurisdizionale delle ragioni dei concorrenti, mentre diversa sarebbe l’eventualità in cui l’Amministrazione riconosca effettivamente sussistente un’illegittimità, denunciata con l’impugnativa, ed agisca motivatamente in autotutela, annullando gli atti riconosciuti illegittimi: in questo caso, però, l’Amministrazione non ha affatto riconosciuto che i propri atti sono illegittimi.
Sotto il secondo profilo il TRGA ha rilevato che le deliberazioni (della Giunta provinciale 21.1.2011, n. 46 e 18.11.2011, n. 2432) che hanno avviato il processo di razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici provinciali hanno natura programmatica, essendo previsto che gli obiettivi siano conseguiti entro 10 anni, mentre la durata dell’appalto è invece assai più breve: di 5 anni; quindi, non è incompatibile con tale progetto decennale.
Inoltre, per il TRGA, gli istituti contrattuali dello jus variandi entro il c.d. quinto d’obbligo (ex art. 19 del capitolato speciale) e del recesso se dovesse essere superata tale soglia (ex art. 5 L.p. 23/1990), nonché la facoltà che l’Amministrazione si è riservata di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale ad ogni scadenza annuale (ex art. 2 del capitolato speciale), costituiscono rimedi già presenti nella disciplina dell’appalto che soddisfano le esigenze sottese alla progressiva futura attuazione del programma di ridimensionamento degli spazi occupati dagli uffici provinciali, senza che occorresse revocare l’intera procedura.
Di conseguenza i relativi motivi aggiunti proposti dal ricorrente in primo grado sono stati, dunque, accolti dal TRGA.
Il TRGA ha, inoltre, accertato che era previsto che all’offerta tecnica fossero attribuiti fino a 20 punti per il maggior monte ore annuo dedicato al servizio di pulizia ordinaria, oltre il minimo prescritto di 90.000 ore: la Ducops ha offerto 135.600 ore, la Manutencoop 111.000 ore e la ricorrente 58.000 ore; di conseguenza, proporzionalmente, alla Ducops sono stati attribuiti 20 punti, alla Manutencoop 16,37 punti ed alla ricorrente 8,55 punti.
Sennonché, osserva il TRGA, nella loro offerta economica la Ducops ha indicato 135.600 ore totali (anziché 135.600+90.000) e la Manutencoop 97.680 ore totali (anziché 111.000+90.000), quindi con un’incoerenza delle cifre che comporta assoluta incertezza delle offerte, talché le due concorrenti sarebbero dovute essere escluse; in ogni caso, interpretando correttamente le cifre esposte, ci si avvede che le ore aggiuntive (oltre la base di 90.000) sono, in realtà, 45.600 per Ducops e 21.000 per Manutencoop e quindi, nella riassegnazione dei punteggi, alla Miorelli Service S.p.A., che ha offerto 62.000 ore aggiuntive, spetta il punteggio massimo ed alla ricorrente, che ha offerto 58.000 ore, spettano 18,71 punti.
Per il TRGA, nella somma dei restanti punteggi, allora, al primo posto in graduatoria doveva essere collocata la ricorrente con 88,98256 punti e, per l’effetto, va altresì accolta l’istanza della ricorrente di aggiudicazione dell’appalto, che costituisce la reintegrazione in forma specifica nella posizione sostanziale lesa, escludendo ogni altra forma di risarcimento alternativo, richiesta in via subordinata, restando salvo il potere dell’Amministrazione di procedere alla successiva istruttoria, volta alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, dando corso soltanto in esito a tale verifica alla stipulazione del contratto con la ricorrente.
L’appellante Miorelli contestava la sentenza del TRGA sotto vari e dettagliati profili, analiticamente elencati a pag. 17 dell’atto d’appello (motivo n. 1), a pagg. 23 e 24 dell’atto d’appello (motivo n. 2), a pagg. 37 e 38 dell’atto d’appello (motivo n. 3) e a pagg. 54 e 55 dell’atto d’appello (motivo n. 4), contestando in radice la sentenza impugnata.
Si costituiva la parte appellata eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei motivi di appello ed instando, dunque, per la reiezione dello stesso, con conseguente conferma della sentenza impugnata e riproponendo, ex art. 101, comma 2, c.p.a., le domande assorbite o comunque non esaminate dal Tribunale di primo grado, e tra esse anche quella di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 cod. civ. svolta nei secondi motivi aggiunti al ricorso.
La parte appellata proponeva, altresì, appello incidentale contro la sentenza del TRGA, nella parte in cui questa, “escludendo ogni altra forma di risarcimento alternativo, richiesta in via subordinata”, dovesse interpretarsi come esprimente un giudizio di inaccoglibilità, anche per il caso di ritenuta non concedibilità della tutela in forma specifica, delle domande risarcitorie introdotte, in via subordinata, nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo l’accoglimento dell’appello
All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO
Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
Preliminarmente occorre prendere atto che la Provincia Autonoma di Trento si è costituita nell'odierno giudizio con memoria difensiva depositata soltanto in data 4 gennaio 2013, 6 giorni liberi prima dell'udienza pubblica fissata per il giorno 11 gennaio 2013.
Pertanto, sono inammissibili le deduzioni difensive tardivamente svolte con la predetta memoria della quale si dispone lo stralcio dal fascicolo di causa.
Nel merito, il Collegio osserva che, sotto il profilo fattuale, con bando di gara prot. n. 12482 dd. 12 agosto 2010 la Provincia Autonoma di Trento aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento del “servizio di pulizia degli uffici, laboratori e agenzie della Provincia Autonoma di Trento, ubicati in Trento e nelle sedi periferiche”, per l’importo a base d’asta pari a complessivi euro 16.769.600,00 (di cui euro 10.481.000,00 per i primi 5 anni di servizio ed euro 6.288.600,00 per gli ulteriori tre anni di eventuale proroga), da assegnare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; tale gara, cui prendevano parte 16 concorrenti, veniva aggiudicata, in data 8 luglio 2011, all'Impresa Ducops, seguita, al secondo posto in graduatoria, dall'Impresa Manutencoop, al terzo dall'Impresa Pulinet, ed al quarto dall'Impresa Miorelli.
Il TRGA, adito con ricorso dall'Impresa Pulinet, odierna appellata ha ritenuto l’aggiudicazione illegittima, in quanto sia la Ducops che la Manutencoop avevano indicato nella propria offerta tecnica un monte ore annuo aggiuntivo rispetto al minimo richiesto (pari a 90.000 ore) che non trovava corrispondenza nell'offerta economica dagli stessi presentata, con conseguente doverosa esclusione dei suddetti due concorrenti e corretta riparametrazione del punteggio tecnico delle loro offerte, con l’ulteriore conseguenza che legittima aggiudicataria della gara sarebbe risultata l'Impresa Pulinet.
L'aggiudicazione veniva altresì impugnata dall'Impresa Miorelli, quarta nella graduatoria di gara, con ricorso rubricato sub R.G. n. 167-2011. Con nota prot. n. 483144 dd. 16 agosto 2011 la Provincia Autonoma di Trento, preso atto del contenuto dell'informativa di ricorso presentata dall'odierna appellata Impresa Pulinet, comunicava a tutti i concorrenti alla gara di aver dato avvio al procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto disposta in favore della società Ducops e, con successiva nota prot. n. 532164 dd. 13 settembre 2011 la P.A.T. (Provincia Autonoma di Trento) comunicava di aver fissato una nuova seduta di gara per il giorno 21 settembre 2011
Con nota prot. n. S147-2011-682541/3.5/DP dd. 22 novembre 2011 la Stazione appaltante comunicava l’avvio del procedimento di annullamento dell'intera procedura di gara, dovuto all'asserita sopraggiunta necessità di procedere alla razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici provinciali ed alla riqualificazione energetica degli edifici e, con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica n. 52 dd. 13 marzo 2012, depositata agli atti del giudizio in data 15 marzo 2012 e trasmessa all'Impresa Pulinet con nota prot. n. S147-2012-170379/3.5/D.P dd. 21 marzo 2012, nonchè con nota dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della P.A.T. prot. n. S171/2012/212142/3.5/1068-10 dd. 11 aprile 2012, veniva disposto il ritiro della determinazione n. 97 dd. 8 giugno 2010 di indizione della gara e dei relativi atti consequenziali.
Tali atti di annullamento erano stati impugnati in primo grado con motivi aggiunti dall’odierna appellata Pulinet.
Ricostruita in questo modo ed in via sintetica la vicenda, con riferimento ai suoi tratti salienti, si può passare all’esame nel merito dei motivi d’appello.
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato.
Infatti, il TRGA non ha in alcun modo sconfinato dai suoi poteri giurisdizionali, limitandosi ad un accertamento di un elemento cd. “rigido” del rapporto amministrativo, rispetto al quale non residua alcuno spazio di discrezionalità, né amministrativa né tecnica riservata all’Amministrazione.
Infatti, nella loro offerta economica la Ducops ha indicato 135.600 ore totali (anziché 135.600+90.000) e la Manutencoop 97.680 ore totali (anziché 111.000+90.000), quindi con un’incoerenza delle cifre che comporta assoluta incertezza delle offerte, talché le due concorrenti sarebbero dovute essere escluse.
Ciò in quanto la lex specialis prevedeva che all’offerta tecnica fossero attribuiti fino a 20 punti per il maggior monte ore annuo dedicato al servizio di pulizia ordinaria, oltre il minimo prescritto di 90.000 ore e la Ducops aveva indicato 135.600 ore, la Manutencoop 111.000 ore e la ricorrente 58.000 ore; di conseguenza, proporzionalmente, alla Ducops sono stati attribuiti 20 punti, alla Manutencoop 16,37 punti ed alla ricorrente 8,55 punti;
Interpretando però correttamente le cifre esposte sulla base delle rispettive offerte economiche (e senza nessun bisogno di ricorrere a poteri discrezionali, ma in base ad un semplice calcolo aritmetico), ci si avvede che le ore aggiuntive (oltre la base di 90.000) sono, in realtà, 45.600 per Ducops e 21.000 per Manutencoop e quindi, nella riassegnazione dei punteggi, alla Miorelli Service S.p.A., che ha offerto 62.000 ore aggiuntive, spetta il punteggio massimo ed alla ricorrente, che ha offerto 58.000 ore, spettano 18,71 punti.
Sulla base di questo mero calcolo, dunque, al primo posto in graduatoria doveva essere collocata la ricorrente in primo grado con 88,98256 punti.
Peraltro, come emerge dal fascicolo di primo grado ( cfr. doc. 28 del fascicolo di primo grado del ricorrente), nel verbale n. 984/2011, trasmesso con nota prot. n. 556925 dd. 26 settembre 2011, si dava atto di come fosse pervenuta alla stazione appaltante una nota dell'Impresa Manutencoop, seconda in graduatoria, con la quale la stessa espressamente riconosceva di aver erroneamente indicato, nell'offerta tecnica, il monte ore annuo totale per l'effettuazione del servizio di pulizia ordinaria, invitando la stazione appaltante a “ricalcolare correttamente il punteggio erroneamente [alla stessa] attribuito ... in considerazione del fatto che l'effettivo monte ore annuo offerto da quest'ultima, oltre il minimo richiesto di ore 90.000 annue per l'effettuazione del servizio di pulizia ordinaria è di 7.680 ore annue e non di 111.000 ore annue” (cfr., altresì, doc. 29 del fascicolo di primo grado del ricorrente).
Il seggio di gara, tuttavia, non accoglieva il “chiarimento” offerto, rilevando che “l'unico monte-ore rilevante ai fini della valutazione e dell'aggiudicazione era quello relativo all'offerta tecnica che doveva esprimere una quantità aggiuntiva rispetto alle 90.000 ore costituenti il monte-ore obbligatorio” (sempre doc. 29 del fascicolo di primo grado cit.).
Pertanto, anche la stessa Amministrazione aveva riconosciuto l’illegittimità dell’ammissione delle imprese che non avevano confezionato nel modo legittimo sopra indicato e indicato peraltro nella lex specialis, l’offerta economica in riferimento ovviamente, al numero preciso e non equivoco , di ore offerte per il servizio oggetto dell’appalto.
Poiché, come esposto in parte narrativa, il provvedimento dell’Amministrazione e di annullamento della gara in autotutela è stato ritenuto illegittimo, mentre sono illegittime le ammissioni alla gara dei primi due classificati, ne consegue, anche qui inequivocabilmente e aritmeticamente, che il terzo classificato, ovvero il ricorrente in primo grado, diventi il legittimo aggiudicatario della gara.
Tale sua posizione soggettiva è tutelabile con la domanda, proposta in primo grado, di risarcimento in forma specifica, che , come è noto, rappresenta insieme al risarcimento per equivalente, uno dei modi attraverso i quali il danno può essere risarcito. Si tratta quindi di una forma alternativa al risarcimento per equivalente.
Il risarcimento in forma specifica tutela il danneggiato attraverso la eliminazione del danno o meglio con la rimozione della fonte e delle conseguenze dello stesso, tramite il riconoscimento al medesimo, di tornare allo status quo ante.
Infatti, nel nostro ordinamento per risarcimento in forma specifica si intende in linea generale quel risarcimento diretto a garantire all'interessato, di conseguire la stesse utilità garantite dalla legge, e non invece – come nel risarcimento per equivalente- un ristoro in termini monetari.
Ne discende che il contenuto del rimedio in oggetto è atipico perché varia a seconda del pregiudizio sofferto.
Norma generale è l'art. 2058 c.c., ai sensi del quale il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il creditore.
Per questi motivi il risarcimento in forma specifica rientra tra i rimedi satisfattori, perché rappresenta l'attuazione della posizione soggettiva di cui è portatore il danneggiato.
Se il ricorrente, come nella specie, è portatore di un interesse legittimo pretensivo, la sua posizione è tutelata in prima battuta attraverso la riedizione del potere da parte delle Pubblica Amministrazione, perché non è ancora titolare del bene della vita, al conseguimento del quale l'interesse legittimo si pone come strumentale, per cui l'annullamento in sede giurisdizionale può non essere, fisiologicamente, per il ricorrente pienamente satisfattivo.
In questo ambito, il risarcimento in forma specifica gioca un ruolo peculiare, poiché mentre il titolare di un interesse oppositivo ha interesse alla conservazione della propria posizione, con l'interesse pretensivo è la pubblica amministrazione che amplia la sfera giuridica del soggetto con l'emanazione del provvedimento richiesto.
Lo strumento di tutela per il portatore di un interesse legittimo pretensivo, dunque, può essere la reintegrazione in forma specifica, benché tale rimedio debba, tuttavia, essere coordinato con le regole del diritto amministrativo, tra cui spicca il principio di riserva di amministrazione.
Solo quando siano esauriti gli elementi cd. elastici del rapporto giuridico tra privato ed Amministrazione, restando oggetto del contendere soltanto gli elementi cd. rigidi, che non necessitano di alcun esercizio di poteri discrezionali o di poteri di valutazioni tecniche riservati all’Amministrazione, come nella specie, sarà percorribile la tutela del risarcimento in forma specifica anche con riferimento agli interessi pretensivi.
Pertanto, è corretta la pronuncia del TRGA nella parte in cui, verificata la mancata illegittima esclusione dei concorrenti Ducops e Manutencoop e rideterminato così il punteggio, sulla base di quanto sopra esposto, ha riconosciuto come immediata aggiudicataria della gara l'Impresa Pulinet appellata.
Il primo motivo di appello e il quarto, che ne reitera la sostanza, sono dunque infondati.
Anche il secondo motivo d’appello è infondato, poiché l’Amministrazione non ha mai riconosciuto la fondatezza del ricorso proposto dall’appellante Miorelli che, in qualità di concorrente collocata al quarto posto della graduatoria, aveva proposto anch’essa ricorso al TRGA (n. 167-2011) contro l’aggiudicazione, deducendo l’illegittimità della mancata apertura in seduta pubblica delle buste recanti le offerte tecniche. Tale ricorso è stato deciso dal TRGA con sentenza n. 118-2012 dichiarativa della sua improcedibilità a seguito del ritiro del provvedimento di indizione della gara; tale provvedimento è stato impugnato anche in questo giudizio ed è stato annullato, proprio in quanto l’Amministrazione non ha mai riconosciuto alcuna illegittimità degli atti di gara (tantomeno, quindi, le deduzioni delle Miorelli appellante).
Proprio la mancanza di un riconoscimento di illegittimità costituisce vizio dell’atto di annullamento in autotutela che, come è noto, ha quale presupposto, proprio l’illegittimità dell’atto ritirato (art. 21-nonies l. n. 241-90).
Né possono riemergere motivi di ricorso proposti in un diverso giudizio, la cui sentenza del TRGA citata (n. 118-2012), non è mai stata impugnata.
Anche il terzo motivo d’appello è infondato, poiché l’Amministrazione ha basato il ritiro dell’atto su un ulteriore elemento, l’opportunità di riconsiderare l’appalto essendo stato avviato un processo di razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici provinciali (riduzione del 26%) che deriverà dalla contrazione del personale, con conseguente razionalizzazione delle spese di gestione e contenimento dei consumi energetici, che non solo ha valenza meramente programmatica e generale, essendo previsto che gli obiettivi siano conseguiti entro 10 anni e non facendo menzione di singoli contratti d’appalto, su cui dunque è inidoneo ad incidere.
Inoltre, la durata dell’appalto è assai più breve: di 5 anni; quindi, non è incompatibile con tale progetto decennale che può essere salvaguardato con altri strumenti maggiormente rispettosi del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; in primo luogo, gli istituti contrattuali dello jus variandi entro il c.d. quinto d’obbligo (ex art. 19 del capitolato speciale) e del recesso se dovesse essere superata tale soglia (ex art. 5 L.p. 23/1990), nonché la facoltà che l’Amministrazione si è riservata di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale ad ogni scadenza annuale (ex art. 2 del capitolato speciale).
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato, diventando così improcedibile l’appello incidentale e restando assorbiti i motivi di ricorso di primo grado già assorbiti in primo grado e riproposti con memoria di costituzione ex art. 101, comma 2, c.p.a.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in favore dell’appellato Pulinet s.r.l., compensando le spese con le restanti parti, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5000,00, oltre accessori di legge in favore dell’appellato Pulinet s.r.l., compensando le spese con le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)