giovedì 3 luglio 2014

CONCORSO MAGISTRATURA: il Consiglio di Stato motiva la sua decisione di aver confermato le date del 25-27 giugno 2014 per le prove scritte (Cons. St., Sez. IV, ord. 2 luglio 2014, n. 2832).


CONCORSO MAGISTRATURA:
 il Consiglio di Stato motiva la sua decisione 
di aver confermato 
le date del 25-27 giugno 2014 
per le prove scritte 
(Cons. St., Sez. IV, 
ord. 2 luglio 2014, n. 2832).



Sono sicuro, dopo aver letto l'ordinanza del Consiglio di Stato, che il T.A.R. Roma "non nutra più alcun dubbio" (per usare un eufemismo) sull'infondatezza del ricorso.
Comunque io mi permetto di dire (magari sbaglio) che mi lascia molto perplesso, l'aver allegato un danno "grave ed irreparabile" in sede di richiesta cautelare, e poi partecipare alla prova per tre giorni di seguito, avvalendosi la sera di una struttura sanitaria limitrofa alla sede del concorso.
Questo il Consiglio di Stato non se l'è lasciato sfuggire e l'ha detto (pur sapendo che l'istanza cautelare va giudicata ex ante e non ex post).


Massima

1. L’originario ricorrente ha evidenziato all’amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore; per far fronte a tale esigenza, l’amministrazione ha concesso al candidato di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove;
2. L’ulteriore richiesta di svolgere le prove scritte in giorni alterni poi, non accolta dall’amministrazione, appare del tutto eccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, in quanto il trattamento necessario è agevolmente affrontabile, come ben illustrato dagli atti di causa, mediante il ricorso alle strutture sanitarie esistenti in Roma che, tra l’altro, operano anche in orari serali del tutto compatibili con lo svolgimento delle prove in esame;
3. L’amministrazione ha correttamente adempiuto a quanto impostole dall’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, predisponendo le speciali modalità di svolgimento delle prove di esame sopra rimarcate, senza sacrificare inutilmente le aspettative degli altri concorrenti;
4. Deve infine rilevarsi l’insussistenza del profilo di danno è confermata, a posteriori, dalla circostanza che il candidato ha effettivamente sostenuto le prove, consegnando gli elaborati, fruendo, da un lato, del tempo aggiuntivo di un’ora per la redazione di ogni elaborato e, dall’altro, dell’assistenza nefrologica di una casa di cura situata nelle vicinanze della sede di svolgimento delle prove, con relativo collegamento tramite ambulanza privata.
  

Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:

Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio; 
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Diego Sabatino e udita per le parti l’avvocato dello Stato Varrone;

Considerato che l’originario ricorrente ha evidenziato all’amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore;
Considerato che l’amministrazione ha concesso al candidato di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove;
Considerato che l’ulteriore richiesta si svolgere le prove scritte in giorni alterni, non accolta dall’amministrazione, appare del tutto eccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, in quanto il trattamento necessario è agevolmente affrontabile, come ben illustrato dagli atti di causa, mediante il ricorso alle strutture sanitarie esistenti in Roma che, tra l’altro, operano anche in orari serali del tutto compatibili con lo svolgimento delle prove in esame;
Considerato che quindi l’amministrazione ha correttamente adempiuto a quanto impostole dall’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, predisponendo le speciali modalità di svolgimento delle prove di esame sopra rimarcate, senza sacrificare inutilmente le aspettative degli altri concorrenti;
Considerato che l’insussistenza del profilo di danno è confermata, a posteriori, dalla circostanza che il candidato ha effettivamente sostenuto le prove, consegnando gli elaborati, fruendo, da un lato, del tempo aggiuntivo di un’ora per la redazione di ogni elaborato e, dall’altro, dell’assistenza nefrologica di una casa di cura situata nelle vicinanze della sede di svolgimento delle prove, con relativo collegamento tramite ambulanza privata;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4783/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

martedì 1 luglio 2014

PROCESSO & APPALTI: legittimazione a ricorrere e mancata partecipazione alla gara (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 4 aprile 2014, n. 869).


PROCESSO & APPALTI:
 legittimazione a ricorrere 
e mancata partecipazione alla gara 
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 
sentenza 4 aprile 2014, n. 869).


Massima

1. Per giurisprudenza pacifica, nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto, la legittimazione al ricorso (o titolo) è correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione: chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è legittimato a chiederne l'annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per lui res inter alios acta - venga nuovamente bandita.
2. Tale principio patisce eccezioni esclusivamente nel caso in cui si contesti in radice l'indizione della gara, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto ovvero si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.
3. Non vale a sostenere il contrario né la posizione di precedente affidataria del servizio (considerato che tale “ruolo” si è esaurito con la scadenza del relativo contratto e non si perpetua in futuro come qualità immanente al soggetto) né l’aver indirizzato alla stazione appaltante le note informative ai sensi dell’art. 243 bis D.lgs. 163/2006, che la ricorrente non aveva alcun titolo a proporre nei termini e con le motivazioni esposte alla stazione appaltante; invero anche la legittimazione a presentare l’informativa, quale peculiare forma di partecipazione al procedimento in materia di appalti (oltre che modalità volta a deflazionare il contenzioso giurisdizionale), deve sussistere prima ed indipendentemente dall’informativa stessa.

*
*   *

Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Asteimmobili Servizi On Line S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Brovadan e Giuseppe C. Salerno, con domicilio eletto presso lo Studio del secondo in Milano, via Massena 17; 
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, (CCIAA), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Piacentini, Alessandro Carlo Licci Marini e Laura Claudia Cipelletti, con domicilio eletto presso lo Studio del primo, in Milano, c.so Monforte 30;
Digicamere S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante, non costituita; 
nei confronti di
Edicom Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Invernizzi, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, via Monti n. 41; 
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- del provvedimento, sconosciuto alla ricorrente, con cui è stata aggiudicata in via definitiva alla controinteressata la procedura aperta per l’affidamento del «Servizio di gestione della pubblicità, della pubblicazione sui siti internet degli avvisi d’asta e delle attività propedeutiche all’avvio del processo civile telematico» e di cui la Stazione appaltante ha provveduto a dare avviso di aggiudicazione di appalto in data 15.12.2012;
- del provvedimento o del verbale o di ogni atto o determinazione, comunque denominato, sconosciuto alla ricorrente, con cui l’offerta della controinteressata è stata ammessa in gara;
- di tutti i verbali di gara, sconosciuti alla ricorrente, nonché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara e di ogni altro atto o provvedimento, comunque denominato, sconosciuto alla ricorrente;
- degli atti, delle determinazioni, delle convenzioni o dei contratti (ove stipulati) o dei provvedimenti, comunque denominati, sconosciuti alla ricorrente e il cui accesso è stato negato ad Asteimmobili Servizi On Line S.p.A. con atto del 17.12.2012 prot. n. 119145/2012, con cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, direttamente, ovvero tramite Digicamere Scarl, ha affidato ad Edicom Finance S.r.l. con procedura negoziata in assenza di gara (trattativa privata diretta) i servizi cd. free press locale, la rivista periodica specializzata in annunci d’asta e il cd. postal target (invio postale di singole lettere recanti la notizia di una sola asta specifica);
- della comunicazione di diniego dell’accesso agli atti di cui alla nota del 17.12.2012 prot. n. 119145/2012;
e per la condanna
della Stazione appaltante al risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente, previa disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con Edicom Finance S.r.l.;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della determina della CCIAA n. 1321 del 3 dicembre 2012 di aggiudicazione alla Edicom Finance S.r.l.;
- del provvedimento con cui è stata ammessa in gara l’offerta di Edicom Finance S.r.l.;
- di tutti i verbali di gara nonché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
- di tutti gli atti con i quali è stato affidato alla Edicom Finance S.r.l. i servizi free press locale, la rivista periodica specializzata in annunci d’asta e il cd. postal target;
- della comunicazione di diniego dell’accesso agli atti di cui alla nota del 17 dicembre 2012.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e della controinteressata Edicom Finance S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con delibera della Giunta camerale n. 194 del 26 giugno 2012, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (CCIAA) autorizzava l'avvio di una gara europea, con procedura aperta, per l'affidamento del "servizio di gestione della pubblicità, della pubblicazione sui siti internet degli avvisi d'asta e delle attività propedeutiche all'avvio del Processo Civile telematico", per la durata di due anni prorogabile per un ulteriore anno.
Il bando di gara veniva pubblicato sulla G.U.C.E. n. S/135 del 17 luglio 2012 e sulla G.U.R.I. n. 85 del 23 luglio 2012.
L'importo complessivo a base d'asta corrispondeva a Euro 825.000,00 oltre IVA; il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'art. 1 del disciplinare precisava che: "L'appalto... è riferito all'acquisizione dei seguenti servizi, inerenti gli avvisi d'asta e le attività propedeutiche all'avvio del Processo Civile Telematico e precisamente:
Prestazione principale:
1. Supporto alla gestione della pubblicità legale su testate giornalistiche e canali di comunicazione web riguardante le vendite giudiziarie del Tribunale di Milano Prestazioni secondarie
2. Supporto all'informatizzazione delle Procedure Concorsuali nell'ambito delle attività della sezione fallimentare del Tribunale di Milano
3. Supporto all'informatizzazione delle Procedure Esecutive mobiliari e immobiliari nell'ambito delle attività della Sezione III civile del Tribunale di Milano
4. Supporto al Tribunale di Milano per il potenziamento delle funzionalità disponibili del Processo Civile Telematico
5. Servizio di Help Desk".
Ulteriore precisazione del servizio era fornita dal Capitolato tecnico (doc. 4).
Il predetto art. 1 del disciplinare specificava che "destinatario del servizio oggetto del presente appalto sarà il Tribunale di Milano; l'organo operativo della stazione appaltante per la gestione della stazione appaltante per la gestione della fornitura sarà Digicamere scarl, società consortile della Camera di Commercio di Milano".
La gara conseguiva a specifici accordi fra Tribunale di Milano e CCIAA di Milano per lo sviluppo dell'informatizzazione delle procedure esecutive e fallimentari. Più precisamente, la Giunta camerale, con delibera n. 36 del 6 febbraio 2012, aveva autorizzato la sottoscrizione di una convenzione tra la CCIAA e il Tribunale di Milano, avvenuta il 16 marzo 2012, che rinnovava per il periodo 2012-2014 il rapporto di collaborazione già precedentemente instaurato fra i predetti enti pubblici.
La convenzione, con scadenza in data 31 dicembre 2014, prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività:
a) affidamento della gestione del servizio informativo su fallimenti e concordati (cartella del fallimento);
b) affidamento della gestione della pubblicità;
c) digitalizzazione e supporto al Processo Civile Telematico (PCT);
d) supporto ai progetti di sviluppo organizzativo ed innovazione (Tavolo della Giustizia);
e) manutenzione e gestione del sito internet del Tribunale di Milano.
Avviata la procedura di gara, con nota di chiarimenti prot. n. 83043 del 7 settembre 2012 la CCIAA rettificava l'art. 3 del Disciplinare di gara ("Ammontare dell'appalto") nei seguenti termini: "rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, per errore materiale, i volumi indicati per le prime pubblicazioni sono, in realtà, riferiti alle pubblicazioni successive. Pertanto i corretti volumi, attualmente prevedibili, da tenere in considerazione per il periodo di validità dell'appalto (24 + eventuali 12 mesi) sono i seguenti:...
- singola transazione: numero annuo stimato 1.000;
- prima singola pubblicazione su uno dei siti dell'elenco ministeriale: numero annuo stimato 1.000;
- successive singole pubblicazioni su uno dei siti dell'elenco ministeriale: numero annuo stimato 1700 [...]".
Con determina n. 972 del 12 settembre 2012 veniva confermata la modifica nel dettaglio dei volumi delle pubblicazioni e dell'importo delle "prestazioni secondarie", portando l'importo annuale delle stesse da € 36.000 a € 66.800, pur non venendo modificata la base d'asta complessiva nel suo importo totale. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al 29 ottobre 2012, come da avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.C.E. S/178 del 15 settembre 2012 e sulla G.U.R.I. n. 153 del 26 settembre 2012.
Nel frattempo, il 5 settembre 2012 Asteimmobili Servizi On line s.p.a. (d’ora innanzi Asteimmobili) trasmetteva alla CCIAA un'informativa ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tendente alla revoca o all'annullamento d'ufficio delle regole di gara.
Con comunicazione prot. 86451 del 19 settembre 2012 il R.U.P. replicava all'informativa di ricorso, respingendola per i motivi confermati con determina n. 998 in pari data.
Entro il termine previsto per il deposito delle offerte (29 ottobre 2012), perveniva un'unica offerta, quella di Edicom Finance s.r.l.
Asteimmobili non partecipava, invece, alla procedura.
Previa verifica del possesso dei requisiti e valutazione positiva dell'offerta tecnica ed economica di Edicom Finance e considerato che la lex specialis riconosceva la facoltà di affidare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, con determina n. 1321 del 3 dicembre 2012 la CCIAA aggiudicava la gara a Edicom Finance.
L'aggiudicazione veniva comunicata a quest'ultima con nota prot. n. 115072 del 3 dicembre 2012; infine, l'avviso di aggiudicazione era pubblicato sulla G.U.C.E. n. S/242 del 15 dicembre 2012 e sulla G.U.R.I. n. 150 del 24 dicembre 2012.
Nel mentre, e precisamente il 22 novembre 2012, Asteimmobili inviava alla CCIAA una nuova informativa ai sensi dell'art. 243 bis D.Lgs. 163/2006 per l'esclusione di Edicom Finance dalla gara (sostenendo, fra l'altro, che quest'ultima non possedesse alcuni requisiti previsti dal bando). L'informativa veniva reiterata da Asteimmobili, tramite il proprio legale, in data 30 novembre 2012.
Entrambe le informative erano respinte dalla CCIAA in quanto ritenute inammissibili, rispettivamente, con comunicazione prot. 115433/2012 del 4 dicembre 2012, conforme alla determina n. 1335 in pari data, e con nota prot. 118286 del 13 dicembre 2012, conforme alla determina n. 1375 in pari data.
Le medesime ragioni inducevano la CCIAA a respingere l'istanza di accesso alla documentazione proposta da Asteimmobili
Indi con atto notificato in data 11,14, e 15 gennaio 2013 e depositato il successivo 25 gennaio Asteimmobili ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento di aggiudicazione del servizio ad Edicom Finance srl e dei relativi atti di gara, pur non conosciuti.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 marzo 2013 Asteimmobili ha impugnato la determina della CCIAA n. 1321/2012 di aggiudicazione alla Edicom, il provvedimento con cui è stata ammessa l’offerta dell’aggiudicataria, tutti i verbali di gara nonché tutti gli atti con i quali sono stati affidati alla Edicom Finance s.r.l. i servizi free press locale, la rivista periodica specializzata in annunci d’asta e il cd. postal target.
Si sono costituite in giudizio la CCIAA di Milano e la controinteressata Edicom Finance che, oltre a resistere nel merito, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire e di interesse non avendo la ricorrente partecipato alla gara e non avendo impugnato il bando, nonché per tardività dell’azione in relazione alle censure mosse avverso le regole di gara.
Alla camera di consiglio del 9 aprile 2013 fissata per l’esame della domanda cautelare la parte ricorrente vi ha rinunciato.
In vista dell’udienza per la trattazione nel merito del ricorso soltanto la resistente e la controinteressata hanno prodotto memorie difensive.
Indi all’udienza pubblica dell’11 marzo 2014, assente il legale di parte ricorrente, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO
In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità, sotto vari profili, sollevate dalla CCIAA e dalla controinteressata.
Il Collegio deve innanzi tutto dare atto delle seguenti circostanze, non contestate tra le parti:
- né con il ricorso principale né con il successivo ricorso per motivi aggiunti è stato gravato il bando di gara;
- Asteimmobili non ha presentato domanda di partecipazione alla gara.
I gravami proposti sono affidati ad un’articolazione che può essere suddivisa in due gruppi: con il primo (I e II motivo del ricorso principale e I, II e III del ricorso per motivi aggiunti) si censurano l’ammissione alla gara di Edicom Finance e la positiva valutazione dell’offerta dalla stessa presentata; il secondo gruppo di motivi (III e IV motivo del ricorso principale e IV del ricorso per motivi aggiunti) è volto a contestare le regole di gara.
Ciò rilevato, il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Per giurisprudenza pacifica (Consiglio di Stato sez. V n. 23 ottobre 2013 n. 5131; sez. V, 21 giugno 2013, n. 3404; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1824; sez. III, 27 settembre 2012, n. 5111; sez. III, 11 giugno 2012, n. 3402; sez. III, 8 giugno 2012, n. 3391; sez. V, 29 febbraio 2012, n. 1187; sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084; sez. V, 1 aprile 2011, n. 2033; Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 4; Ad. Plen. 27 gennaio 2003, n. 1), cui si rinvia in applicazione del combinato disposto degli artt. 74 e 120 comma 10 cod. proc. amm., nelle controversie aventi ad oggetto gare di appalto, la legittimazione al ricorso (o titolo) è correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione: chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è legittimato a chiederne l'annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per lui res inter alios acta - venga nuovamente bandita.
Tale principio patisce eccezioni esclusivamente nel caso in cui si contesti in radice l'indizione della gara, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto ovvero si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.
Nessuna delle suddette tassative ipotesi ricorre nel presente giudizio.
La ricorrente, anche in relazione alle censure in concreto mosse avverso i provvedimenti impugnati, è carente di una posizione differenziata rispetto al quivis de populo, qualificabile in termini astratti come di interesse legittimo, in relazione sia alla data di proposizione del ricorso che a quella della odierna decisione. Non vale a sostenere il contrario né la posizione di precedente affidataria del servizio (considerato che tale “ruolo” si è esaurito con la scadenza del relativo contratto e non si perpetua in futuro come qualità immanente al soggetto) né l’aver indirizzato alla stazione appaltante le note informative ai sensi dell’art. 243 bis D.lgs. 163/2006, che la ricorrente non aveva alcun titolo a proporre nei termini e con le motivazioni esposte alla stazione appaltante; invero anche la legittimazione a presentare l’informativa, quale peculiare forma di partecipazione al procedimento in materia di appalti (oltre che modalità volta a deflazionare il contenzioso giurisdizionale), deve sussistere prima ed indipendentemente dall’informativa stessa.
In proposito deve precisarsi che l’assunto in base al quale la legittimazione ad agire può essere sostenuta da un interesse strumentale corrispondente ad una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, derivante dall’annullamento giurisdizionale è stata superata (rectius più correttamente delineata) dall’orientamento giurisprudenziale uniforme all’arresto di cui all’Ad. Plen. n. 4/2011 che il Collegio condivide pienamente. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il possibile vantaggio ottenibile dalla pronuncia di annullamento non risulta affatto idoneo a determinare, da solo, il riconoscimento di una situazione differenziata, fondante la legittimazione al ricorso.
In particolare, a tale fine risulta del tutto insufficiente il riferimento a una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’amministrazione, come sarebbe, nel caso oggetto del presente giudizio, secondo le deduzioni di parte ricorrente, che sostanzia la propria legittimazione nell’interesse strumentale alla riedizione della gara.
Tale aspettativa non si distingue da quella che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore, che aspiri a partecipare ad una futura selezione. La capacità di questo dato empirico di influire significativamente sulla legittimazione al ricorso risulta ulteriormente circoscritta quando l’interesse in questione non si collega in modo immediato ed evidente con un determinato bene della vita (la concreta probabilità di ottenere l’appalto), ma si atteggia come mera prospettiva della ripetizione del procedimento.
Quanto all’interesse ad agire non è ravvisabile alcuna utilità derivante al ricorrente dall’annullamento dell’aggiudicazione, non avendo lo stesso partecipato alla competizione e non potendo quindi aspirare ad ottenere l’aggiudicazione stessa.
Ugualmente non sono sorretti da alcun interesse i motivi di censura volti a contestare le regole di gara, in relazione alle quali, peraltro, la società ricorrente non ha impugnato il bando nè tempestivamente né unitamente agli atti gravati in questa sede.
V’è da aggiungere, per completezza, che le doglianze del ricorrente non evidenziano disposizioni della legge di gara che abbiano impedito la partecipazione alla gara di Asteimmobili (nel qual caso peraltro il bando avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato).
Ne deriva che la mancata partecipazione alla competizione è stata frutto di una libera scelta della società, con ogni necessaria conseguenza sotto il profilo della legittimazione ad agire e dell’interesse al ricorso e alla decisione.
Non è meritevole di accoglimento la richiesta, formulata con il ricorso per motivi aggiunti, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione alla compatibilità con il diritto comunitario dell’orientamento secondo cui non avrebbe titolo a censurare una procedura asseritamente illegittima il soggetto che non ha partecipato alla gara. La prospettata questione è stata già esaminata e risolta dalla Corte di Giustizia (sez. VI, 12 febbraio 2004, C230/02) nel senso che l'impresa che non partecipa alla gara non può in nessun caso contestare l'aggiudicazione in favore di ditte terze.
Quanto all’impugnazione del provvedimento con il quale precedentemente alla gara di cui si discute, sarebbero stati affidati a trattativa privata alla Edicom Finance srl alcuni servizi connessi con l’appalto di cui alla stessa gara, il Collegio osserva che la CCIAA ha smentito in fatto tale assunto, documentando (cfr. attestazione di conclusione e regolare esecuzione del servizio) l’estraneità della odierna controinteressata al contratto relativo al servizio di pubblicità legale delle vendite giudiziarie, affidato alla Ediservice srl, soggetto distinto da Edicom Finance.
Sulla base di tali circostanze l’impugnazione è inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato non è stato evocato in giudizio il reale contraente (Ediservice) violando così il principio del contraddittorio, dall’altro comunque l’esecuzione del servizio si è conclusa entro il 31/12/2012 (v. la già richiamata attestazione), dunque ben prima della proposizione del ricorso in epigrafe, non palesandosi quindi alcun interesse al gravame da parte della società ricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tutte le ragioni espresse in motivazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila) di cui € 1.500,00 (millecinquecento) a favore della resistente CCIAA di Milano e € 1.500,00 (millecinquecento) a favore della controinteressata Edicom Finance srl, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


PROCESSO & CORTE COSTITUZIONALE: è inesistente la contumacia nel processo amministrativo (Corte Cost., sentenza 18 gennaio 2014, n. 18).


PROCESSO & CORTE COSTITUZIONALE: 
è inesistente la contumacia 
nel processo amministrativo 
(Corte Cost., 
sentenza 18 gennaio 2014, n. 18).


Massima 

 La questione è, però, nel merito, non fondata.
La prospettazione impugnatoria del Tribunale a quo muove, infatti, da una premessa, erronea – che ne vizia in radice l’ulteriore svolgimento – quella, cioè, di ritenere la disposizione di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile espressiva di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo ed a questo, quindi, naturaliter riferibile.
Ma così non è.
La peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità della summenzionata regola processuale civilistica nel giudizio amministrativo. Atteso che – come reiteratamente, del resto, chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte, Sezione IV, sentenza n. 319 del 2007; Sezione VI, sentenza n. 5816 del 2004) – in detto ultimo giudizio, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall’assenza dell’istituto della contumacia, vige l’opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all’amministrazione resistente (ed almeno a un contro interessato).
Tale essendo, dunque, il contesto strutturale e normativo del processo amministrativo, legittimamente il legislatore, delegato al correlativo riordino, ha introdotto la disposizione, di cui al comma 4 dell’art. 44, a torto impugnata dal rimettente, con la quale si esplicita l’esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso.


Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
EPIGRAFE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce, nel procedimento vertente tra M.M.C. e il Ministero per i beni e le attività culturali ed altro, con ordinanza del 9 maggio 2013, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata il 9 maggio 2013 (r.o. n. 179 del 2013), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce − rilevata, in premessa, la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto effettuata presso la sede dell’Amministrazione dello Stato, autrice dei provvedimenti impugnati, e non presso il competente Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, come prescritto dall’art. 11 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato); e considerato poi che, nella vicenda in esame l’applicazione del “principio generale”, di cui all’art. 291, primo comma, del codice di procedura civile, che consente la rinnovazione della notifica nulla in caso di contumacia del convenuto, era impedita dall’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il quale diversamente prevede che la rinnovazione della notifica nulla, ove il destinatario non si costituisca in giudizio, sia consentita solo quando il giudice ritenga che l’esito negativo dello stesso dipenda da «causa non imputabile al notificante» (il che nella specie era da escludersi) − ha sollevato, in quanto di conseguenza rilevante, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 44, comma 4, dell’Allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell’art. 76 della Costituzione.
Ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata sembrerebbe, infatti, confliggere con la normativa di «delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo», recata dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), in particolare con il criterio direttivo, di cui al comma 1 del predetto art. 44, che prevede il coordinamento «con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali».
Ciò sul presupposto che tra tali «principi generali», cui il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi, rientri, appunto, quello di cui è espressione la disposizione recata dal comma primo del menzionato art. 291 cod. proc. civ.
2.− È intervenuta nel presente giudizio l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per l’infondatezza della questione.

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), a tenore del quale «nei casi in cui, sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza».
La disposizione, così introdotta dal legislatore delegato, violerebbe, ad avviso del rimettente, l’art. 76 della Costituzione, per contrasto con la normativa di delega «per il riassetto della disciplina del processo amministrativo», di cui all’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), con riferimento in particolare al criterio direttivo, fissato nel comma 4 del predetto art. 44, che prevede il coordinamento con «le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali».
Al novero di tali principi, cui il Governo avrebbe dovuto attenersi, sarebbe riconducibile, infatti – sempre secondo del Tribunale a quo – la disposizione di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile, la quale, in caso di contumacia del convenuto, consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione, senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell’esito negativo della stessa, per contro, introdotta dall’art. 44, comma 4, del Codice del processo amministrativo, per ciò, appunto, denunciato.
2.− L’Avvocatura dello Stato, per conto dell’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha preliminarmente sostenuto che la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, in quanto «l’art. 291 primo comma, c.p.c. non potrebbe in nessun caso essere applicato alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, neppure qualora dovesse essere dichiarato incostituzionale l’art. 44, quarto comma, c.p.a.».
Un tale assunto, non ulteriormente argomentato dalla difesa erariale, verosimilmente si ricollega alla mancata impugnazione, da parte del rimettente, della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, numero 42), dell’Allegato 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni), dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, la quale ha espressamente abrogato l’art. 46, comma 24, della citata legge n. 69 del 2009, recante «Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile», nel contesto delle quali si inseriva, appunto, la previsione che «il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi».
Ma l’eccezione, anche così intesa, è comunque, destituita di fondamento, in quanto il ripristino della disposizione estensiva dell’applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ. nel giudizio amministrativo è estraneo al petitum della ordinanza di rinvio. Con la quale il rimettente, con riferimento alla denunciata diversa disciplina recata dall’art. 44, comma 1, del Codice amministrativo, chiede che sia propriamente detta ultima disposizione ad essere emendata, con espunzione della condizione limitativa, ivi apposta, alla rinnovazione della notifica nulla del ricorso: condizione che si assume porsi, appunto, in contrasto con un principio generale rinvenibile nel menzionato art. 291 cod. proc. civ., con il quale il legislatore delegato avrebbe dovuto coordinare − e dal quale non avrebbe potuto, quindi, differenziare − la disciplina, in parte qua, del processo amministrativo.
3.− La questione è, però, nel merito, non fondata.
La prospettazione impugnatoria del Tribunale a quo muove, infatti, da una premessa, erronea – che ne vizia in radice l’ulteriore svolgimento – quella, cioè, di ritenere la disposizione di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile espressiva di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo ed a questo, quindi, naturaliter riferibile.
Ma così non è.
La peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità della summenzionata regola processuale civilistica nel giudizio amministrativo. Atteso che – come reiteratamente, del resto, chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte, Sezione IV, sentenza n. 319 del 2007; Sezione VI, sentenza n. 5816 del 2004) – in detto ultimo giudizio, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall’assenza dell’istituto della contumacia, vige l’opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all’amministrazione resistente (ed almeno a un contro interessato).
Tale essendo, dunque, il contesto strutturale e normativo del processo amministrativo, legittimamente il legislatore, delegato al correlativo riordino, ha introdotto la disposizione, di cui al comma 4 dell’art. 44, a torto impugnata dal rimettente, con la quale si esplicita l’esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso.
E coerentemente, lo stesso legislatore delegato, con l’art. 4, comma 1, numero 42), dell’Allegato 4, del citato d.lgs. n. 104 del 2010, ha abrogato, per incompatibilità, la disposizione che aveva precedentemente esteso al giudizio amministrativo l’applicabilità dell’art. 291, primo comma, cod. proc. civ.: disposizione, quest’ultima, che, seppur contenuta nella stessa legge n. 69 del 2009, non si inseriva però all’interno della delega di cui all’art. 44, bensì nel diverso quadro normativo del processo civile, di cui al successivo art. 46.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI