giovedì 3 luglio 2014

CONCORSO MAGISTRATURA: il Consiglio di Stato motiva la sua decisione di aver confermato le date del 25-27 giugno 2014 per le prove scritte (Cons. St., Sez. IV, ord. 2 luglio 2014, n. 2832).


CONCORSO MAGISTRATURA:
 il Consiglio di Stato motiva la sua decisione 
di aver confermato 
le date del 25-27 giugno 2014 
per le prove scritte 
(Cons. St., Sez. IV, 
ord. 2 luglio 2014, n. 2832).



Sono sicuro, dopo aver letto l'ordinanza del Consiglio di Stato, che il T.A.R. Roma "non nutra più alcun dubbio" (per usare un eufemismo) sull'infondatezza del ricorso.
Comunque io mi permetto di dire (magari sbaglio) che mi lascia molto perplesso, l'aver allegato un danno "grave ed irreparabile" in sede di richiesta cautelare, e poi partecipare alla prova per tre giorni di seguito, avvalendosi la sera di una struttura sanitaria limitrofa alla sede del concorso.
Questo il Consiglio di Stato non se l'è lasciato sfuggire e l'ha detto (pur sapendo che l'istanza cautelare va giudicata ex ante e non ex post).


Massima

1. L’originario ricorrente ha evidenziato all’amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore; per far fronte a tale esigenza, l’amministrazione ha concesso al candidato di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove;
2. L’ulteriore richiesta di svolgere le prove scritte in giorni alterni poi, non accolta dall’amministrazione, appare del tutto eccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, in quanto il trattamento necessario è agevolmente affrontabile, come ben illustrato dagli atti di causa, mediante il ricorso alle strutture sanitarie esistenti in Roma che, tra l’altro, operano anche in orari serali del tutto compatibili con lo svolgimento delle prove in esame;
3. L’amministrazione ha correttamente adempiuto a quanto impostole dall’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, predisponendo le speciali modalità di svolgimento delle prove di esame sopra rimarcate, senza sacrificare inutilmente le aspettative degli altri concorrenti;
4. Deve infine rilevarsi l’insussistenza del profilo di danno è confermata, a posteriori, dalla circostanza che il candidato ha effettivamente sostenuto le prove, consegnando gli elaborati, fruendo, da un lato, del tempo aggiuntivo di un’ora per la redazione di ogni elaborato e, dall’altro, dell’assistenza nefrologica di una casa di cura situata nelle vicinanze della sede di svolgimento delle prove, con relativo collegamento tramite ambulanza privata.
  

Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:

Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio; 
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Diego Sabatino e udita per le parti l’avvocato dello Stato Varrone;

Considerato che l’originario ricorrente ha evidenziato all’amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore;
Considerato che l’amministrazione ha concesso al candidato di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove;
Considerato che l’ulteriore richiesta si svolgere le prove scritte in giorni alterni, non accolta dall’amministrazione, appare del tutto eccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, in quanto il trattamento necessario è agevolmente affrontabile, come ben illustrato dagli atti di causa, mediante il ricorso alle strutture sanitarie esistenti in Roma che, tra l’altro, operano anche in orari serali del tutto compatibili con lo svolgimento delle prove in esame;
Considerato che quindi l’amministrazione ha correttamente adempiuto a quanto impostole dall’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, predisponendo le speciali modalità di svolgimento delle prove di esame sopra rimarcate, senza sacrificare inutilmente le aspettative degli altri concorrenti;
Considerato che l’insussistenza del profilo di danno è confermata, a posteriori, dalla circostanza che il candidato ha effettivamente sostenuto le prove, consegnando gli elaborati, fruendo, da un lato, del tempo aggiuntivo di un’ora per la redazione di ogni elaborato e, dall’altro, dell’assistenza nefrologica di una casa di cura situata nelle vicinanze della sede di svolgimento delle prove, con relativo collegamento tramite ambulanza privata;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4783/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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