CONCORSO MAGISTRATURA:
il Consiglio di Stato motiva la sua decisione
di aver confermato
le date del 25-27 giugno 2014
per le prove scritte
(Cons. St., Sez. IV,
ord. 2 luglio 2014, n. 2832).
Sono sicuro, dopo aver letto l'ordinanza del Consiglio di Stato, che il T.A.R. Roma "non nutra più alcun dubbio" (per usare un eufemismo) sull'infondatezza del ricorso.
Comunque io mi permetto di dire (magari sbaglio) che mi lascia molto perplesso, l'aver allegato un danno "grave ed irreparabile" in sede di richiesta cautelare, e poi partecipare alla prova per tre giorni di seguito, avvalendosi la sera di una struttura sanitaria limitrofa alla sede del concorso.
Questo il Consiglio di Stato non se l'è lasciato sfuggire e l'ha detto (pur sapendo che l'istanza cautelare va giudicata ex ante e non ex post).
Massima
1. L’originario ricorrente ha evidenziato all’amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore; per far fronte a tale esigenza, l’amministrazione ha concesso al candidato di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo svolgimento delle prove;
2. L’ulteriore richiesta di svolgere le prove scritte in giorni alterni poi, non accolta dall’amministrazione, appare del tutto eccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, in quanto il trattamento necessario è agevolmente affrontabile, come ben illustrato dagli atti di causa, mediante il ricorso alle strutture sanitarie esistenti in Roma che, tra l’altro, operano anche in orari serali del tutto compatibili con lo svolgimento delle prove in esame;
3. L’amministrazione ha correttamente adempiuto a quanto impostole dall’art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, predisponendo le speciali modalità di svolgimento delle prove di esame sopra rimarcate, senza sacrificare inutilmente le aspettative degli altri concorrenti;
4. Deve infine rilevarsi l’insussistenza del profilo di danno è confermata, a posteriori, dalla circostanza che il candidato ha effettivamente sostenuto le prove, consegnando gli elaborati, fruendo, da un lato, del tempo aggiuntivo di un’ora per la redazione di ogni elaborato e, dall’altro, dell’assistenza nefrologica di una casa di cura situata nelle vicinanze della sede di svolgimento delle prove, con relativo collegamento tramite ambulanza privata.
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale
4783 del 2014, proposto da:
Ministero della giustizia, in persona del
ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in
Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in
giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO
- ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente dell'
ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa
tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in
giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato
ordinario - mcp
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del
Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda
cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 1 luglio 2014 il Cons. Diego Sabatino e udita per le parti l’avvocato
dello Stato Varrone;
Considerato che l’originario ricorrente ha
evidenziato all’amministrazione di doversi sottoporre a trattamento emodialitico
trisettimanale a giorni alterni con sessioni della durata di cinque ore;
Considerato che l’amministrazione ha
concesso al candidato di fruire dei tempi aggiuntivi necessari e di potersi
fare sostituire per delega nella consegna dei codici nei giorni precedenti allo
svolgimento delle prove;
Considerato che l’ulteriore richiesta si
svolgere le prove scritte in giorni alterni, non accolta dall’amministrazione,
appare del tutto eccessiva rispetto alla situazione sanitaria esistente, in
quanto il trattamento necessario è agevolmente affrontabile, come ben
illustrato dagli atti di causa, mediante il ricorso alle strutture sanitarie
esistenti in Roma che, tra l’altro, operano anche in orari serali del tutto
compatibili con lo svolgimento delle prove in esame;
Considerato che quindi l’amministrazione
ha correttamente adempiuto a quanto impostole dall’art. 16 della legge 12 marzo
1999, n. 68, predisponendo le speciali modalità di svolgimento delle prove di
esame sopra rimarcate, senza sacrificare inutilmente le aspettative degli altri
concorrenti;
Considerato che l’insussistenza del
profilo di danno è confermata, a posteriori, dalla circostanza che il candidato
ha effettivamente sostenuto le prove, consegnando gli elaborati, fruendo, da un
lato, del tempo aggiuntivo di un’ora per la redazione di ogni elaborato e,
dall’altro, dell’assistenza nefrologica di una casa di cura situata nelle
vicinanze della sede di svolgimento delle prove, con relativo collegamento
tramite ambulanza privata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero:
4783/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge
l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le
spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 1 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Michele Corradino, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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