APPALTI:
la necessità di firma disgiunta iscritta
nel registro delle imprese
è opponibile alla stazione appaltante
(T.A.R. Sardegna, Cagliari,
sentenza 14 febbraio 2014, n. 153).
Massima
È legittima l'esclusione di un'impresa dalla
procedura di gara, disposta in ragione dell'inidoneità delle dichiarazioni rese
ad impegnare la società nei confronti dei terzi in quanto firmate
disgiuntamente dai due rappresentanti della società, ogni qualvolta,
trattandosi di società in nome collettivo, per le quali è rimesso all'atto
costitutivo e alle sue modificazioni d'indicare i soci che hanno
l'amministrazione e la rappresentanza della società, dall'esame del certificato
della Camera di commercio risulti che il sistema d'amministrazione prescelto è
quello disgiunto, ma che per le operazioni d'importo superiore ad una certa
cifra occorra la firma congiunta dei due soci amministratori, con la
conseguenza che tale limitazione, iscritta nel registro delle imprese, è da
reputarsi opponibile alla stazione appaltante.
*
* *
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 757 del 2013, proposto da:
Ditta Garau Mauro Autonoleggio, in persona del legale rappresentante, con sede in Guspini (CA), e Societa Autolinee Frau Srl, in persona del legale rappresentante, con sede in Oristano, sia in proprio che nella loro rispettiva qualità di mandataria e mandante dell’ATI tra essere costituita, rappresentate e difese dagli avv.ti Benedetto Ballero e Francesco Ballero, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
Ditta Garau Mauro Autonoleggio, in persona del legale rappresentante, con sede in Guspini (CA), e Societa Autolinee Frau Srl, in persona del legale rappresentante, con sede in Oristano, sia in proprio che nella loro rispettiva qualità di mandataria e mandante dell’ATI tra essere costituita, rappresentate e difese dagli avv.ti Benedetto Ballero e Francesco Ballero, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Unione
dei Comuni “Alta Marmilla”, in persona del legale rappresentante in carica, con
sede in Ales, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Casula, con elezione di
domicilio come da procura speciale in atti;
nei confronti di
Società
Giara Bus di Olla Sergio & C Snc, con sede in Villa Verde, in persona dei
legali rappresentanti, controinteressata e ricorrente incidentale,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Pinna e Adriano Atzei, con
elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
per l'annullamento
-
della determinazione dirigenziale n. 233 del 5.09.2013 con la quale la
procedura di gara per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per il
periodo 07/09/2013 - 30/06/2017, è stato aggiudicato alla Società Giara Bus di
Olla Sergio & C Snc.;
-
di tutti i verbali di gara (1; 2; 3; 4) nella parte indicata in ricorso;
-
nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
-
nonché per l'annullamento, o per l'accertamento della nullità e/o
dell'inefficacia del relativo contratto eventualmente stipulato, con subentro
della ricorrente nell'appalto e nel contratto;
-
in via subordinata, per l'annullamento del Bando di gara per l'appalto del
servizio di trasporto scolastico Periodo: aa.ss. 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, con il Disciplinare, con il Capitolato e con tutti gli
allegati;
nonché,
infine, per il risarcimento
del
danno subito dalla ricorrente, sia nella forma specifica che in quella per
equivalente, nella misura che verrà determinata in corso di causa.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Unione dei Comuni “Alta Marmilla”;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Società Giara Bus di
Olla Sergio e C Snc;
Visto
il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Società Giara Bus di
Olla Sergio e C Snc, col quale si chiede l’annullamento degli atti e verbali di
gara e delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva nella
sola parte in cui viene ammesso alla gara in questione il raggruppamento di
imprese composto dalla Ditta Garau Mauro Autonoleggio (mandataria) e dalla
Societa Autolinee Frau Srl (mandante);
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Marco Lensi e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col
ricorso in esame la parte ricorrente principale chiede l’annullamento degli
atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con
determinazione n. 101 del 16 aprile 2013 del Dirigente del Servizio ufficio
affari generali - gare e contratti, e con successivo bando pubblicato in data
15 maggio 2013, è stata indetta dall’Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, la
procedura per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo
07/09/2013 - 30/06/2017, da espletarsi con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
A
tale selezione hanno partecipato solamente due concorrenti, ossia, l’ATI
ricorrente principale e la ditta Giara Bus snc.
Essendosi
conclusa la procedura di gara con l’aggiudicazione in favore di quest’ultima
concorrente, l’ATI composta dalla Ditta Garau Mauro Autonoleggio e dalla
Societa Autolinee Frau Srl, ha proposto il ricorso principale in esame, col
quale si chiede l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 233 del
5.09.2013 con la quale la procedura di gara per l'appalto del servizio di
trasporto scolastico per il periodo 07/09/2013 - 30/06/2017, è stato
aggiudicato alla Società Giara Bus di Olla Sergio & C Snc.; di tutti i
verbali di gara (1; 2; 3; 4) nella parte indicata in ricorso; nonché di tutti
gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Si
chiede altresì l'annullamento, o l'accertamento della nullità e/o
dell'inefficacia del relativo contratto eventualmente stipulato, con subentro
della ricorrente nell'appalto e nel contratto.
In
via subordinata, la ricorrente chiede l'annullamento del Bando di gara per
l'appalto del servizio di trasporto scolastico Periodo: aa.ss. 2013-2014,
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, con il Disciplinare, con il Capitolato e con
tutti gli allegati.
Si
chiede, infine, il risarcimento del danno subito dalla ricorrente, sia nella
forma specifica che in quella per equivalente, nella misura che verrà
determinata in corso di causa.
A
tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge
ed eccesso di potere sotto vari profili, e conclude per l'accoglimento del
ricorso.
Si
è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il
rigetto.
Si
è costituita in giudizio la società controinteressata aggiudicataria,
sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si
chiede il rigetto.
La
società controinteressata aggiudicataria altresì avanzato ricorso incidentale
col quale si chiede l’annullamento degli atti e verbali di gara e delle
determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva nella sola parte in
cui viene ammesso alla gara in questione il raggruppamento di imprese composto
dalla Ditta Garau Mauro Autonoleggio (mandataria) e dalla Societa Autolinee
Frau Srl (mandante).
Con
successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni,
insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla
pubblica udienza del 15 gennaio 2014, su richiesta delle parti, la causa è
stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col
ricorso principale in esame si chiede l’annullamento della determinazione
dirigenziale n. 233 del 5.09.2013 con la quale la procedura di gara per
l'appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 07/09/2013 -
30/06/2017, è stato aggiudicato alla Società Giara Bus di Olla Sergio & C
Snc.; di tutti i verbali di gara (1; 2; 3; 4) nella parte indicata in ricorso;
nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Si
chiede altresì l'annullamento, o l'accertamento della nullità e/o
dell'inefficacia del relativo contratto eventualmente stipulato, con subentro
della ricorrente nell'appalto e nel contratto.
In
via subordinata, la ricorrente principale chiede l'annullamento del Bando di
gara per l'appalto del servizio di trasporto scolastico Periodo: aa.ss.
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, con il Disciplinare, con il
Capitolato e con tutti gli allegati.
Si
chiede, infine, il risarcimento del danno subito dalla ricorrente, sia nella
forma specifica che in quella per equivalente, nella misura che verrà
determinata in corso di causa.
Col
ricorso incidentale avanzato dalla società controinteressata si chiede
l’annullamento degli atti e verbali di gara e delle determinazioni di
aggiudicazione provvisoria e definitiva nella sola parte in cui viene ammesso
alla gara in questione il raggruppamento di imprese composto dalla Ditta Garau
Mauro Autonoleggio (mandataria) e dalla Societa Autolinee Frau Srl (mandante).
Il
ricorso incidentale avanzato dalla controinteressata aggiudicataria Società
Giara Bus di Olla Sergio & C Snc, col quale si impugna l’ammissione alla
gara del raggruppamento di imprese ricorrente principale, deve essere accolto,
stante la fondatezza della censura in ordine alla genericità dei contratti di
avvalimento mediante i quali la ricorrente principale si è avvalsa della impresa
ausiliaria Nuova Tesei bus s.r.l. relativamente ai requisiti
tecnici-organizzativi della pregressa esperienza maturata richiesti dal
disciplinare di gara.
Il
bando di gara al punto III.2.1.3), nonché il disciplinare di gara, all’articolo
6 “Requisiti per l’ammissione alla gara”, relativamente ai “Requisiti di
capacità tecnico-organizzativa”, richiede il requisito dell’”Esperienza
specifica nel settore”, richiedendo “Elenco con relative attestazioni dei
principali servizi di trasporto scolastico nelle scuole pubbliche d’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado effettuati con buon esito negli anni
scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, riferite, per ciascun anno
scolastico ai seguenti dati:
n.
degli alunni trasportati; date di effettuazione del servizio; committenti dei
servizi.
Il
numero complessivo triennale degli studenti trasportati, riferito agli anni
scolastici suddetti, non potrà essere inferiore a 750 (settecentocinquanta).
Da
comprovare mediante massimo n. 3 (tre) referenze di servizi di trasporto
scolastico, per un importo complessivo non inferiore a euro 1.776.136,00 (Iva
esclusa); tali servizi dovranno essere state svolte in maniera consecutiva,
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori)”.
Ciò
premesso, si rileva che ambedue le ditte del RTI ricorrente principale si sono
avvalse degli stessi servizi messi a disposizione dall’impresa ausiliaria Nuova
Tesei bus s.r.l..
Deve
ritenersi la fondatezza della censura in esame secondo cui “Il contratto di
avvalimento, pertanto, e la quota di qualificazione così ottenuta risultano
generici, in quanto tali inidonei a soddisfare la dimostrazione del requisito,
nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, per gli operatori economici
partecipanti in raggruppamento.”.
Stante
le censure in ordine alla “Violazione dell’art. 49 del codice degli appalti in
tema di avvalimento”, nonché in ordine alla “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 del disciplinare di gara dedicato a Termini e modalità di
presentazione delle offerte - avvalimento e dimostrazione dei requisiti
inerenti la capacità tecnico-organizzativa”, censure espressamente indicate
nella rubrica del terzo motivo di ricorso incidentale in esame; deve ritenersi
la fondatezza di tali censure, nei termini e nei sensi espressi nel ricorso
incidentale, secondo cui “ambedue le ditte del RTI controparte si sono avvalse,
indistintamente, sempre degli stessi servizi messi a disposizione della ditta
ausiliaria Nuova tesei bus srl. Con ciò i concorrenti hanno impedito la
verifica di quali fossero la parte dei requisiti tecnici attribuibili e messi a
disposizione alla ditta Garau Mauro e quali invece fossero messi a disposizione
all’autolinee Frau srl. Il contratto di avvalimento, pertanto, e la quota di
qualificazione così ottenuta risultano generici, in quanto tali inidonei a
soddisfare la dimostrazione del requisito, nelle forme e nei termini stabiliti
dal bando, per gli operatori economici partecipanti in raggruppamento.”.
Deve
ritenersi infatti la fondatezza di tali censure, con le quali si lamenta la
genericità dei contratti di avvalimento in questione, che non consentono la
“verifica di quali fossero la parte dei requisiti tecnici attribuibili e messi
a disposizione” alle ditte ricorrenti principali, con conseguente inidoneità di
tali contratti di avvalimento e della quota di qualificazione così ottenuta, in
ragione della loro genericità, “a soddisfare la dimostrazione del requisito,
nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, per gli operatori economici
partecipanti in raggruppamento.”.
Tali
censure risultano ulteriormente specificate nella memoria della ricorrente
incidentale del 30 dicembre 2013, in cui si richiama la giurisprudenza
amministrativa in ordine alla necessità di una puntuale individuazione
dell’oggetto del contratto di avvalimento, sia avuto riguardo ai profili
civilistici in ordine alla nullità del contratto per indeterminatezza e
indeterminabilità del relativo oggetto, sia avuto riguardo ai profili
pubblicistici connessi alle procedure contrattuali del settore pubblico, in
ordine alla necessità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei
requisiti di ingresso alle gare pubbliche, per cui “la pratica della mera
riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento, della formula legislativa
della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il
concorrente” (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e,
come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia
sindacato, da parte della Stazione appaltante sull’effettività della messa a
disposizione dei requisiti” (Cons. Stato,V, 6 agosto 2012, n. 4510).
Deve
ritenersi l’ammissibilità dei predetti rilievi contenuti nella memoria della
ricorrente incidentale del 30 dicembre 2013, in quanto approfondimenti e
specificazioni di censure comunque contenute nell’atto introduttivo del ricorso
incidentale in ordine alla genericità del contratto di avvalimento e della
quota di qualificazione così ottenuta, espressamente lamentata al punto terzo
del ricorso incidentale, nonché in ordine all’impossibilità della verifica di
quali fossero la parte dei requisiti tecnici attribuibili e messi a disposizione
alle ditte ricorrenti principali e in ordine all’inidoneità del contratto di
avvalimento “a soddisfare la dimostrazione del requisito, nelle forme e termini
stabiliti dal bando, per gli operatori economici partecipanti in
raggruppamento”, per la sua genericità.
Tutto
ciò rilevato, considerata l’assoluta genericità dei contratti di avvalimento in
questione, prodotti in giudizio, nei quali si dichiara genericamente di mettere
a disposizione delle ditte partecipanti per tutta la durata dell’appalto il requisito
di capacità tecnica in questione, secondo le previsioni di cui all’articolo 49,
comma 1 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, senza tuttavia specificare alcunché in
proposito, ritiene il collegio di dovere aderire all’indirizzo
giurisprudenziale, invocato dalla ricorrente incidentale (Cons. Stato,V, 6
agosto 2012, n. 4510), ribadito dalla ulteriore giurisprudenza amministrativa
in materia.
In
particolare, devono essere integralmente ribaditi, anche nel caso di specie, i
principi affermati in materia da T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 3290
del 29 dicembre 2012; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, n. 1092 dell’11 settembre
2013; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, n. 443 del 21 marzo 2013.
Per
le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate ed
assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso incidentale deve essere accolto con
conseguente annullamento degli atti e verbali di gara e delle determinazioni di
aggiudicazione provvisoria e definitiva nella parte in cui viene ammesso alla
gara in questione il raggruppamento di imprese composto dalla Ditta Garau Mauro
Autonoleggio (mandataria) e dalla Societa Autolinee Frau Srl (mandante), come
chiesto dalla ricorrente incidentale.
Trattandosi,
nel caso di specie, di gara di appalto a cui hanno partecipato due soli
concorrenti (l’odierna ricorrente principale e l’odierna società
controinteressata, aggiudicataria e ricorrente incidentale), alla luce dei
principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella decisione pronunciata
in ordine alla causa C-100/12 ed invocati dalla ricorrente principale nelle
proprie memorie difensive, ritiene il collegio che debba essere esaminato anche
il ricorso principale, stante l’interesse strumentale della ricorrente
principale al rifacimento del procedimento di gara.
La
domanda impugnatoria avanzata col ricorso principale, con la quale si chiede
l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, nella parte in cui la Società
Giara Bus di Olla Sergio & C Snc non è stata esclusa dalla procedura di
gara ed è stata proclamata aggiudicataria, deve essere accolta stante la
fondatezza delle censure di cui al punto primo del ricorso principale di
violazione degli articoli 74, 75 e 77 del D.Lgs. n. 163 del 2006; della art. 7
del disciplinare di gara; degli artt. 38, 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445.
Premesso
che dalla visura della Camera di Commercio relativa alla società
controinteressata risulta che “L’amministrazione e la rappresentanza della
società, nonché l’uso della firma spetta a entrambi i soci, con firma disgiunta
per le operazioni del valore fino a euro 20.000,00 (ventimila virgola zero
zero), oltre tale importo è richiesta la firma congiunta… omissis….”, non può
che rilevarsi la fondatezza delle censure in esame, secondo cui, nel caso di
specie, l’offerta tecnica, l’offerta economica e gli ulteriori atti indicati in
ricorso avrebbero dovuto essere sottoscritti sia dal socio Sergio Olla sia dal
socio Adalberto Pani, ai sensi della espressa previsione statutaria in tal
senso, trattandosi, nel caso di specie, di operazione del valore superiore a €
20.000, con conseguente illegittimità dell’offerta tecnica dell’offerta
economica che risultano essere state sottoscritte dal solo socio Sergio Olla.
Non
può essere infatti condiviso l’assunto delle controparti secondo cui per
“operazione” dovrebbe essere inteso solamente il contratto, ai sensi dei
principi espressi in materia dal Consiglio di Stato, prima sezione, con la
sentenza del 17/04/2012 n. 3310, secondo cui “devono intendersi per
"operazioni" tutte le attività economiche pertinenti all'oggetto
sociale alle quali sia assegnabile un valore economico”.
Neppure
possono ritenersi sanati i predetti vizi in ordine alla presentazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica dalla circostanza che la domanda
di partecipazione alla gara risulti sottoscritta da entrambi i soci in
questione.
La
predetta sottoscrizione da parte di entrambi i soci della domanda di
partecipazione alla gara consente di ritenere che sia stata ritualmente
espressa da parte della società Giara Bus snc la volontà di partecipazione alla
gara, fermo restando, d’altra parte, l’irritualità e illegittimità delle
modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed economica.
Deve
infatti ritenersi palese che una società che intenda partecipare ad una gara e
che, a tal fine, abbia espresso ritualmente la propria volontà di
partecipazione alla gara medesima, non sia comunque esonerata dal dovere e
necessità che la relativa offerta tecnica e offerta economica siano anch’esse
ritualmente presentate, nel rispetto delle modalità e formalità richieste dal
relativo statuto al fine dell’imputabilità di tali offerte al soggetto
partecipante, posto che, in caso contrario, il soggetto che ha validamente
espresso la propria volontà di partecipare alla gara ha tuttavia presentato
un’offerta invalida, per mancanza di un elemento essenziale identificativo
dell’offerta, della sua provenienza e della sua imputabilità al soggetto
partecipante, stante, in particolare e avuto riguardo al caso di specie,
l’inidoneità del documento a valere come offerta per difetto di sottoscrizione
(cfr. giurisprudenza indicata in ricorso).
Devono
pertanto essere ribaditi anche nel caso di specie i principi affermati in
materia dal Consiglio di Stato, prima sezione, nella già richiamata sentenza
del 17/04/2012 n. 3310, secondo cui “è legittima l'esclusione di un'impresa
dalla procedura di gara, disposta in ragione dell'inidoneità delle
dichiarazioni rese (nella specie, la dichiarazione contenuta nell'offerta e
quella successiva di conferma) ad impegnare la società nei confronti dei terzi
in quanto firmate disgiuntamente dai due rappresentanti della società, ogni
qualvolta, trattandosi di società in nome collettivo, per le quali è rimesso
all'atto costitutivo e alle sue modificazioni d'indicare i soci che hanno
l'amministrazione e la rappresentanza della società, dall'esame del certificato
della Camera di commercio risulti che il sistema d'amministrazione prescelto è
quello disgiunto, ma che per le operazioni d'importo superiore ad una certa
cifra occorra la firma congiunta dei due soci amministratori, con la
conseguenza che tale limitazione, iscritta nel registro delle imprese, è da
reputarsi opponibile alla stazione appaltante”.
Per
le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate ed
assorbito ogni ulteriore motivo, la domanda impugnatoria avanzata col ricorso
principale deve essere accolta, con conseguente annullamento degli atti
impugnati in via principale col ricorso principale, ed in particolare del
provvedimento di aggiudicazione definitiva con dichiarazione di inefficacia del
contratto stipulato con la controinteressata aggiudicataria.
Dall’accoglimento
sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, nei sensi sopra
evidenziati, consegue l’annullamento dei provvedimenti di ammissione di
entrambe le concorrenti alla gara in questione, nonché degli ulteriori atti
impugnati col ricorso principale ed in particolare del provvedimento di
aggiudicazione definitiva con dichiarazione di inefficacia del contratto
stipulato con la controinteressata aggiudicataria.
Deve
essere invece respinta la domanda della ricorrente principale di subentro nel
contratto, in ragione dell’accoglimento del ricorso incidentale e conseguente
annullamento del provvedimento di ammissione alla gara della ricorrente
principale.
Per
la medesima ragione deve essere respinta la domanda della ricorrente principale
di risarcimento del danno sia nella forma specifica che in quella per
equivalente, stante altresì la genericità della domanda di risarcimento del danno
per equivalente così come genericamente chiesto in ricorso e non ulteriormente
specificato e determinato in corso di causa.
Stante
la particolarità della vicenda, sussistono motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese del giudizio, sia relativamente al ricorso principale che
al ricorso incidentale.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie sia il ricorso
principale che il ricorso incidentale, nei sensi di cui in motivazione, e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti di ammissione di entrambe le concorrenti
alla gara in questione, nonché gli ulteriori atti impugnati col ricorso
principale ed in particolare il provvedimento di aggiudicazione definitiva e il
contratto stipulato con la controinteressata aggiudicataria.
Respinge
le domande della ricorrente principale di subentro nel contratto e di
risarcimento del danno.
Spese
compensate tra le parti.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Caro
Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco
Lensi, Consigliere, Estensore
Giorgio
Manca, Consigliere
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
14/02/2014
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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