sabato 29 dicembre 2012

"Scrivere un curriculum", di Wislawa Szymborska, Premio Nobel per la Letteratura 1996.



"Scrivere un curriculum", 
di Wislawa Szymborska
Premio Nobel per la Letteratura 1996


Wislawa Szymborska - Nobel per la Letteratura 1996 - ha riassunto in una forma inusuale per il tipo di argomento quello che rappresenta il curriculum, nella sua sinteticità riassume tutto quello che realmente serve.
Premio Nobel per la Letteratura 1996:  "Per la capacità poetica che con ironica precisione permette al contesto storico e ambientale di venire alla luce in frammenti di umana realtà 


"Scrivere un curriculum  

Cos'è necessario?
E' necessario scrivere una domanda,
e alla domanda allegare il curriculum.

A prescindere da quanto si è vissuto
Il curriculum dovrebbe essere breve.

E' d'obbligo concisione e selezione dei fatti.
Cambiare paesaggi in indirizzi
e ricordi incerti in date fisse.

Di tutti gli amori basta quello coniugale,
e dei bambini solo quelli nati.


Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu.
I viaggi solo se all'estero.
L'appartenenza a un che, ma senza un perché.
Onorificenze senza motivazione.

Scrivi come se non parlassi mai con te stesso
E ti evitassi.

Sorvola su, cani gatti e uccelli,
cianfrusaglie del passato, amici e sogni.

Meglio il prezzo che il valore
e il titolo che il contenuto.

Meglio il numero di scarpa,
che non dove va
colui per cui ti scambiano.

Aggiungi una foto con l'orecchio scoperto.
E' la sua forma che conta, non ciò che sente.

Cosa si sente?
Il fragore delle macchine che triturano la carta".

venerdì 28 dicembre 2012

Finalmente la Conferenza del Prof. E. Picozza per intero sul blog!



Finalmente la Conferenza del Prof. E. Picozza per intero sul blog!

La "lectio magistralis" del Prof. Eugenio Picozza "Concetti fondamentali di diritto pubblico: problematiche e prospettive", è finalmente disponibile per intero sul blog!
Inutile consigliarvene la lettura/studio: quanti sono alla ricerca del perché il diritto amministrativo possa spingere qualcuno ad interessarsene, (forse) avranno la risposta. Il (già) Terzo Diritto sono sicuro vi conquisterà... 
Cliccate qui per leggere o scaricare la Relazione alla Conferenza su Google Drive

P.S.: È consentita la riproduzione, anche parziale, del materiale pubblicato, purché ne sia citata la fonte. L'utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato o al di fuori delle indicazioni di cui sopra è proibito dalla legge e comporta responsabilità sia civili sia penali. 
In caso di utilizzo di dati e documenti tratti dal blog "L'Amministrativista 2.0" e dai link su Google Drive, nel rispetto dei limiti sopra indicati, è, comunque, gradita una comunicazione; uno scambio di collegamenti ai rispettivi siti o blog Internet o una collaborazione potrebbero rivelarsi reciprocamente proficui.
Grazie dell'attenzione.




giovedì 27 dicembre 2012

La Conferenza del Prof. Picozza oggi in versione "trial"... domani per esteso!



La Conferenza del Prof. Picozza oggi in versione "trial"... domani per esteso!


Domani sul blog verrà caricata per intero la Conferenza del Prof. Eugenio Picozza (Ordinario di Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza di "Tor Vergata"), dal titolo "Concetti fondamentali del diritto pubblico: problemi e prospettive", tenutasi il 18 dicembre scorso.
Per ora (chiedo venia del "ritardo") pubblico soltanto un breve estratto, una sorta di versione "trial" che mi assicuri la benvolenza di voi lettori anche domani.
In uno dei passi più "eterodossi" del sua Conferenza, il Prof. Picozza afferma che:
"Schmidt si trova (stranamente) d’accordo, in subiecta materia con Kelsen, che nella sua “Dottrina pura del Diritto” scrive “Ogni atto di interpretazione è un atto politico”. Quando sentiamo dire che le sentenze della Corte Costituzionale sono atti politici, non ci dobbiamo scandalizzare, essendo la stessa nient’altro che il Giudice delle leggi, ossia degli atti politici per antonomasia".
Un concetto su cui riflettere, senza cadere nel facile populismo demagogico tipico della competizione politico-elettorale. Magari, come ha fatto il Prof. Picozza, ampliando i nostro orizzonti sul neo-costituzionalismo contemporaneo e sulla critica che lo stesso Schmitt ad esso formulava nel 1950, nel suo opuscolo "Il nomos della Terra".
A domani.

mercoledì 26 dicembre 2012

Roberto Giovagnoli sul responsabile del procedimento (novembre 2012)



Vi riporto il Sommario e la Premessa dell'intervento del Cons. Roberto Giovagnoli (di cui ho seguito per due anni il corso di preparazione al concorso per magistrato ordinario) sul ruolo del "Responsabile del procedimento". Inutile sottolineare la levatura del giurista e ed il valore del contributo dottrinale (Caringella, Garofoli, Giovagnoli, Bellomo, etc. oltre che "giurisprudenza" sono anche "dottrina").
La restante parte la trovate sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (a tutti consigliato, per qualità e quantità del materiale presente): Sito della Giustizia Amministrativa


Roberto Giovagnoli
(Consigliere di Stato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PUNTI DI CONTATTO E DISSONANZA TRA LA DISCIPLINA CODICISTICA E QUELLA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*

SOMMARIO1. Premessa. - 2. Il c.d. dovere di soccorso nella disciplina generale del procedimento amministrativo e nel procedimento di evidenza pubblica. - 3. Gli elementi di diversità tra il RUP e il responsabile del procedimento disciplinata dalla legge n. 241 del 1990. - 3.1. Dal responsabile del procedimento al responsabile dei procedimenti amministrativi e delle attività privatistiche relative all’intervento da realizzare mediante contratti pubblici. - 3.2. Il codice dei contratti pubblici fa riferimento al responsabile unico del procedimento come persona fisica e non come un ufficio - 3.3. Le competenze del responsabile del procedimento nel codice dei contratti pubblici e nella legge n. 241 del 1990. - 4. Rapporti tra i poteri del RUP e la commissione giudicatrice.  - 4.1. Il RUP presidente o componente della Commissione giudicatrice - 4.2. I rapporti tra il RUP e le competenze valutative della Commissione - 4.3. I poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte.

1. Premessa.
La figura del responsabile unico del procedimento nel settore degli appalti pubblici non ha particolarmente suscitato l’interesse della dottrina. La maggior parte delle trattazioni che si occupano dell’istituto, pur enfatizzando l’importanza del RUP come motore del procedimento, si limitano, tuttavia, nella maggior parte dei casi, a considerare tale figura come una semplice “declinazione” dell’istituto generale già disciplinato dagli artt. 4 e ss. della legge n. 241 del 1990.
L’art. 10 del codice dei contratti pubblici non avrebbe fatto altro, quindi, che inserire nel settore degli appalti (e, in particolare, nel procedimento di evidenza pubblica) una  figura già ben conosciuta nell’ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo, senza particolari elementi di novità.
Questa impostazione, se pure parte da una premessa corretta – perché è certamente la legge n. 241 del 1990 ad aver introdotto la figura del responsabile del procedimento nell’ambito dell’azione amministrativa con una disciplina generale alla quale, anche in forza del richiamo contenuto dell’art. 2, comma 3, del codice dei contratti, occorre fare necessario riferimento per tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati dal codice – rischia, tuttavia, di trascurare gli importanti elementi di originalità che invece connotano la figura e il ruolo del responsabile unico del procedimento nel settore dei contratti pubblici.

martedì 25 dicembre 2012

Era il 28 agosto 2012...

Era il 28 agosto 2012...


Era il 28 agosto del 2012, ed avevo letto che il mio amico (prima che collega) Avv. Giulio Forleo, dal suo blog "Il Diritto penale", lanciava l'ardita proposta a tutti i lettori di seguirlo in un corso telematico gratuito per la preparazione dell'Esame di Stato.
Quello stesso giorno l'ho contattato telefonicamente e gli ho proposto di integrare un corso con un modulo di Diritto Amministrativo. Detto fatto
Il corso è partito, ed anche se non ha avuto i numeri di quello dell'Avv. Forleo (come noto amministrativo è materia facoltativa all'esame di Stato), le soddisfazioni "professionali" ed umane sono state molte, non ultima quella di aver "preso" la materia (gli appalti) e la fonte (le Ad. Plen. del 2012) usciti all'atto di amministrativo il terzo giorno d'esame.
Il corso ha avuto un taglio "trasversale", sia teorico che pratico, ed è quindi adatto anche alla preparazione dei concorso della P.A. (eccezion fatta per quelli superiori: magistrature e Avvocature pubbliche).
Vi riporto la presentazione e le informazioni contenute.
Inutile dire che, per chi fosse interessato, il corso è ancora "attivo".
Il testo completo lo trovate (sempre con Google Drive) su:
A presto


Presentazione
del Modulo di Diritto Amministrativo
  
Salve ragazze/i,
sono l’Avv. Federico Frasca e volevo comunicarvi qualche breve informazione sul Modulo di Diritto Amministrativo, organizzato grazie alla “disponibilità” dell’Avv. Forleo, che l’ha ospitato all’interno del suo blog “Il Diritto penale”.
Innanzitutto perché iscriversi? Per chi ha svolto pratica amministrativa, la domanda è retorica. Ma per chi l’ha svolta poco o nient’affatto?  
La risposta è semplice: civile e penale sono materie che obbligatoriamente dovete conoscere, perché i pareri vertono su di esse, mentre amministrativo è materia facoltativa.
Verissimo, ma se si ragiona a priori ed in astratto. Può ben capitare che l’ultimo giorno le tracce dell’atto di civile e/o penale siano oggettivamente o soggettivamente “complicate”, labili, quindi “da evitare”.
A me è successo: all’esame del 2010/2011 l’atto di amministrativo mi aveva creato un dubbio “amletico”: è necessario l’intervento ad opponendum o la semplice memoria a favore del controinteressato? L’atto di civile era una memoria avverso un ricorso ex 700 c.p.c., e la traccia chiedeva di prender posizione in particolare su alcune questioni preliminari sulla materia societaria…
Moral della favola ho scelto l’atto (di appello) di penale, molto semplice e più sicuro. La fattispecie concreta era basilare ed anche l’istituto del tentativo non creava grandi problemi; un atto d’appello l’aveva poi scritto al corso Direkta…
Ero partito per fare amministrativo o civile, e sono finito a fare quello di penale. Ed ho passato gli scritti proprio perché un conto è avere due opzioni, un altro tre. A priori possono sembrare eccessive, a posteriori no.
Per chi non fosse poi del tutto sicuro di svolgere la professione forense o la volesse associare ad un dottorato (magari proprio di amministrativo…) il Modulo è un ottima occasione per studiare, ripassare approfondire istituti e nozioni che vengono richiesti in qualsiasi concorso pubblico.

Il Corso è cominciato il 2 settembre ed è arrivato alla sua 4° Dispensa ed al suo 2° Inserto speciale (sulle pronunce dell’Ad. Plen. del 2012). Chiunque fosse interessato è ancora in tempo e si vedrà consegnare tutto il materiale pregresso.
Ogni settimana il venerdì invio una dispensa articolata su:
-            un settore speciale del Diritto amministrativo (Appalti, Edilizia, Enti locali, etc.);
-            un istituto della Parte generale del Diritto Amministrativo (Silenzio della P.A., autotutela, etc.);
-            consigli pratici per la redazione delle varie tipologie di atti (ricorso, memoria difensiva ricorso incidentale, etc.);
-            tre tracce, di difficoltà crescente, sugli argomenti trattati nella dispensa;
-            giurisprudenza massimata e (se fondamentale) per esteso (vd. Ad. Plen. e SS.UU.).

Entro la settimana successiva potete inviarmi anche tutt’e tre gli atti assegnati; provvederò a correggerli.

Vi chiedo un piccolo sacrificio economico: € 3 a Dispensa (gli inserti sono gratis) oppure € 30 per tutto il corso (13 Dispense e 4 inserti speciali).
Chiunque fosse interessato o volesse informazioni ulteriori può contattarmi all’indirizzo: federicofrasca@alice.it.
Ho chiesto inoltre all’Avv. Forleo di inviarvi l’ultima Dispensa ed il secondo Inserto speciale per farvi un’idea del Modulo. Di seguito poi trovate il Programma sino a dicembre.
Vi ringrazio per l’attenzione.

FF



lunedì 24 dicembre 2012

Regalo di Natale 2.0!





Piccolo regalo natalizio in stile 2.0 da parte del blog.

I primi due Inserti Speciali del Corso di Diritto Amministrativo 2012, riguardanti le Ad. Plen. del 2012 (fino alla 32 compresa), con massima, commento e sentenza per esteso, potete trovarli (tramite Google Drive) in formato pdf su:

Inserto Speciale n. 1 - Ad. Plen. 2012
Inserto Speciale n. 2 - Ad. Plen. 2012



A presto.

Buon Natale 2.0!


Il Gruppo di lavoro de "L'Amministrativista 2.0"
augura a tutti i lettori del blog
di trascorrere un sereno e felice Natale 2.0!

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 12 dicembre 2012, n. 38


Portata dell’art. 13, c. 4 bis C.p.A. 
introdotto dal 2’ Correttivo – D. Lgs. 160/12


Massima


Il sommo Consesso amministrativo interviene, ancora una volta, sui criteri di delimitazione della competenza per territorio, specie a seguito degli ulteriori interventi realizzati con il secondo decreto correttivo del Codice del processo amministrativo – D. Lgs. n. 160 del 14 settembre 2012.
In particolare, ricordando che l’articolo 13 C.p.A. fissa il criterio ordinario di riparto della competenza per territorio con riguardo a quello della sede dell’Autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia – come chiarito, altresì, dall’Adunanza Plenaria n. 33/12 – i Giudici sottolineano la peculiarità dell’aggiunta normativa, effettuata con il suddetto Decreto del settembre scorso – al comma 4 bis.
Quest’ultimo, infatti, disponendo che “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, intende evidentemente evitare la produzione di effetti distorsivi, sulla perimetrazione del Giudice territoriale, per effetto di atti aventi valenza meramente endoprocedimentale.
Una simile natura, per l’appunto, viene riconosciuta alle delibere dirigenziali con funzione di presupposto della vicenda oggetto dell’odierno scrutinio, con il conseguente radicarsi della competenza per territorio in capo al TAR periferico.
Si tratta, infatti, di una sequenza procedimentale i cui effetti si producono interamente in ambito regionale, con la conseguente necessità che il Giudice chiamato sia quello territorialmente più vicino, come il sommo Consesso, in tale sede, ancora una volta ricorda

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 11 dicembre 2012, n. 37



Limiti di applicabilità del criterio del c.d. foro speciale del pubblico impiego

Massima

Il Massimo Collegio, investendo incidentalmente una questione di peculiare interesse, quale la propria necessaria composizione ai fini della elezione di un Giudice della Corte Costituzionale, si esprime sulla portata dei criteri individuati dal C.p.A. in vista di un regolamento di competenza di tale portata.
Infatti, a seguito di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, con il quale era stato negato il diritto di elettorato attivo per l’elezione di un Giudice costituzionale ai componenti cc.dd. laici del C.G.A., questi ultimi provvedevano alla relativa censura dinanzi al TAR palermitano.
La Difesa erariale, rappresentando il Presidente del Sommo Consesso e ritenendo errata la designazione del Giudice siciliano, proponeva, invece, il TAR Lazio, in considerazione di vari aspetti.
Infatti, non solo valorizzando gli effetti finali che l’atto in questione era destinato a produrre, nonché l’Autorità emanante, emergeva la competenza del Collegio laziale; ma, altresì, applicando il c.d. foro speciale del pubblico impiego – ex art. 13 – 2’ co. C.p.A. – come richiamato dai ricorrenti, l’esito non sarebbe stato dissimile.
Al di là della peculiarità della vicenda, invero difficilmente inquadrabile in un rapporto di pubblico impiego, è, infatti, altrettanto indubbio che il suddetto criterio sia stato frequentemente soggetto a deroghe.
Come già espresso dall’Adunanza Plenaria n. 20 del 16 novembre 2011, infatti, «il foro speciale della sede di servizio dell’impiegato ricorrente è destinato a cedere rispetto alla regola generale della sede dell’autorità emanante quando fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare effetti al di fuori dell’ambito circoscrizionale del Tribunale periferico o nei confronti di altri impiegati».
Tanto, per l’appunto, ricorre nella peculiare vicenda in esame in cui è incontestabile che il provvedimento scrutinato appartenga ad una sequenza procedimentale più ampia, destinata a produrre effetti sul territorio nazionale nonché riguardante interessi pubblici di gran lunga soverchianti la sfera di un presunto rapporto d’impiego che, in tale sede, non riveste nemmeno i requisiti voluti dal suddetto articolo 13 – 2’ co. C.p.A..
Per tal motivo, il Massimo Collegio non esita a dichiarare la competenza del TAR Lazio – sede di Roma