Il
Consiglio di Stato è organo costituzionale di consulenza
giuridico-amministrativa del Governo e contemporaneamente di tutela della
giustizia nell’amministrazione (art. 100 Cost.). Nell’esercizio
di quest’ultima funzione il Consiglio di Stato è organo di secondo grado della
giustizia amministrativa.
In ordine alla funzione consultiva esso è chiamato a
rendere pareri su schemi di atti amministrativi o normativi, tra cui i
regolamenti del governo o anche i testi unici, siano essi normativi (che
modificano o abrogano norme esistenti) ovvero compilativi (cioè ricognitivi del
diritto esistente), ai sensi della l. n. 400/88.
Delle sette sezioni di cui è composto il Consiglio di Stato, soltanto la I e la II (dal 2011 la III è "diventata" giurisdizionale) svolgono attività consultiva "classica": la VII (istituita nel 1997), stricto iure, è incaricata dei c.d. “atti normativi” a favore (solitamente) del Governo, ossia della consulenza/redazione degli stessi. Si tratta di una funzione oggi fondamentale, causa il sempre più massiccio ricorso della decretazione d'urgenza da parte dell'esecutivo.
I
pareri del Consiglio di Statosi distinguono in facoltativi e obbligatori.
I
pareri facoltativi, sono resi qualora apposita richiesta provenga
spontaneamente da un’amministrazione interessata, la quale non è obbligata a
richiederli per legge.
Quelli obbligatori sono resi quando le
leggi vigenti li richiedono necessariamente, a pena di inefficacia/invalidità,
su determinati atti, esattamente sugli atti normativi del governo e dei
ministri, per l’emanazione dei testi unici (come dispone la norma in commento),
per la decisione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e sugli schemi
generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti dai ministri. Si tratta degli "atti normativi" di cui è incaricata la predetta VII Sezione.
Si
tratta in tali casi dell’esercizio di una funzione consultivo-amministrativa,
in collaborazione con l’attività normativa del Governo, ad eccezione del parere
reso in sede di ricorso straordinario, il quale ha una funzione formalmente
consultiva, ma sostanzialmente giurisdizionale.
I pareri obbligatori si distinguono in
vincolanti e non vincolanti, a seconda che la P.A. sia tenuta a conformarsi ad
essi a pena di invalidità/inefficacia dell’atto ovvero possa liberamente
discostarsene, sia pure motivando.
Il parere deve essere reso nel termine
di 45 giorni (termine che può essere interrotto una sola volta per esigenze
istruttorie), decorso inutilmente il quale l’amministrazione può agire
indipendentemente dall’acquisizione del parere.
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