T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II -
Sentenza 4 gennaio 2012 n. 22,
Sui limiti dell’applicazione delle disposizioni e dei
principi riguardanti le procedure ad evidenza pubblica alle procedure di
dismissione e vendita di beni immobili da parte dello Stato e delle altre
Amministrazioni pubbliche.
Massima
Non può sostenersi l’applicazione dell’art. 46, commi 1 ed 1 bis, del d.lgs. n. 163/2001, atteso che tutta la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici non si applica, per espressa previsione dell’art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, ai contratti pubblici “aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”.
Inoltre, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 delimita l’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ai “contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere”.
Ne deriva che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, le disposizioni ed i principi contenuti nella normativa regolante le procedure ad evidenza pubblica non possono trovare piana applicazione nelle procedure di dismissione e vendita di beni immobili da parte dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche, se non quando siano espressamente richiamati negli atti generali che costituiscono la lex specialis autovincolante per l’Amministrazione.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato
la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del
2012, proposto da:
Lillo s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sellitto, con domicilio
eletto presso l’avv. Giovanni Maglio in Lecce, viale Otranto, 117;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Astuto, con domicilio eletto presso l’avv. Laura Astuto in Lecce, c/o
sede del Municipio;
nei confronti di
RE.DE. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.
Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Sticchi
Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
per
l'annullamento
in parte e per quanto di ragione, del verbale del
10.05.2012 a firma del Presidente di Gara, relativo alla vendita all’asta di
beni immobili di proprietà comunale, di cui all’avviso pubblico dell’Ufficio
Patrimonio del 22.03.2012, con particolare riferimento all’aggiudicazione
provvisoria ivi disposta in favore della RE.DE. s.r.l. del lotto n. 26) ed alla
decisione di riammettere alla gara la predetta ditta;
dell’aggiudicazione definitiva, se intervenuta,
della suddetta vendita all’asta;
della nota a firma del Dirigente dell’Ufficio
Patrimonio prot. n. 54426, privo di data, con cui è stata disposta la
riammissione alla gara della ditta RE.DE. s.r.l. e l’annullamento
dell’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 26.04.2012 in favore
della Lillo S.p.a.;
per quanto possa occorrere, del parere a firma
del Dirigente del Settore Avvocatura prot. n. 53715 del 27.04.2012;
di ogni altro atto preordinato, consequenziale
e/o comunque connesso con quelli che precedono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Comune di Lecce e di RE.DE. s.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il
ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale RE.DE. s.r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto
presso l’avv. Saverio Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8
novembre 2012 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti gli avv.ti N.
Carnevale, L. Astuto e E. Sticchi Damiani, quest'ultimo in sostituzione
dell'avv. S. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con determina dirigenziale CDR XVII n. 95 il
Comune di Lecce ha indetto avviso pubblico per la vendita all’asta di n. 51
lotti; la Lillo s.p.a. ha partecipato all’asta pubblica per l’acquisto del
lotto n. 26, consistente in un terreno sito in Lecce alla via Merine della
superficie di mq 3.774,00, con prezzo fissato in € 905.760,00.
Alla gara per il lotto n. 26 sono pervenute due
sole offerte, quella della ricorrente principale e quella della
controinteressata RE.DE s.r.l.
Quest’ultima è stata in un primo momento esclusa
dal prosieguo della procedura di vendita all’asta poiché, all’atto
dell’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il
presidente della Commissione ha rilevato la mancata produzione
dell’attestazione rilasciata dal responsabile del procedimento di avvenuta
presa visione dello stato giuridico del bene, richiesta dalla lex specialis a
pena di esclusione; l’aggiudicazione provvisoria, quindi, è stata disposta in
favore della ricorrente principale.
Tuttavia, a seguito di diffida inoltrata dalla
RE.DE. contro la disposta esclusione, la Commissione ha deciso la riammissione
di quest’ultima alle operazioni di vendita, fissando una nuova seduta pubblica
per il prosieguo.
Dopo l’apertura dell’offerta economica della
RE.DE. s.r.l., constatata che essa fosse migliore di quella della ricorrente
principale, la Commissione ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in suo
favore.
Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta
la Lillo s.p.a., lamentandone l’illegittimità per violazione di legge e della
lex specialis di gara, per violazione dei principi del giusto procedimento,
della par condicio fra i concorrenti e di segretezza delle offerte, nonché per
eccesso di potere sotto distinti profili.
Con atto depositato in data 11.6.2012 si è
costituito in giudizio il Comune di Lecce per resistere al ricorso.
In data 22.6.2012, la controinteressata RE.DE.
s.r.l. ha depositato il proprio controricorso unitamente al ricorso incidentale
notificato l’11.6.2012.
Con quest’ultimo atto, in particolare, la RE.DE.
ha impugnato il bando per violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, se e
nella parte in cui prevede l’esclusione della concorrente nell’ipotesi di
mancata produzione dell’attestazione rilasciata dal responsabile del
procedimento di avvenuta presa visione dello stato giuridico del bene.
Nel corso del giudizio sono state depositate
memorie difensive.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2012 la
causa, sulle conclusioni delle parti, è stata posta in decisione.
2. Il Collegio reputa di dover procedere
prioritariamente allo scrutinio del ricorso principale proposto dalla Lillo
s.p.a., atteso che il ricorso incidentale proposto dalla RE.DE. s.r.l., non
sollevando questioni che afferiscono alla legittimazione e all’interesse al
ricorso della ricorrente principale, non mira all’esclusione di quest’ultima
dalla procedura.
Il ricorso principale è fondato e va accolto.
2.1. Sostiene la ricorrente principale che la
mancanza dell’attestazione rilasciata dal responsabile del procedimento di
avvenuta presa visione dello stato giuridico del bene è sanzionata dalla lex
specialis (in particolare, paragrafo 4 dell’Avviso pubblico nella parte
riguardante la documentazione amministrativa) con l’esclusione, senza che in
capo alla Commissione residui alcun potere discrezionale nell’effettuare
valutazioni diverse.
Illegittima pertanto sarebbe la riammissione in
gara della RE.DE. s.r.l., motivata sul rilievo che l’autocertificazione
prodotta da tale ultima società, contenente la dichiarazione di ben conoscere
il cespite immobiliare oggetto dell’asta nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, sarebbe già sufficiente ad assolvere all’onere documentale
richiesto dall’Avviso, mentre l’attestazione del responsabile del procedimento
sarebbe ultronea e ripetitiva e non risponderebbe al principio di snellimento
del procedimento amministrativo, costituendo, invece, un inutile aggravio di
esso.
Sostiene, al contrario, la ricorrente principale
che l’autocertificazione resa ex D.P.R. n. 445/2000 e l’attestazione rilasciata
dal pubblico ufficiale non possono ritenersi equivalenti, data la diversa
natura e la differente funzione cui le stesse assolvono, soprattutto quando,
come nel caso in esame, è proprio la lex specialis che esclude tale efficacia
equivalente nel richiedere espressamente la produzione di entrambe.
I rilievi sollevati dalla ricorrente principale
sono condivisibili.
Al punto 4), rubricato “Documentazione da
presentare”, l’Avviso pubblico stabilisce che nella busta n. 1, contenente la
documentazione amministrativa, avrebbe dovuto essere inserita una dichiarazione
unica, come da fac-simile in allegato B, contenente, tra l’altro, la
dichiarazione di “ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell’asta – per
cui intende partecipare – nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
nonché nello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi il prezzo
fissato a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad
offrire” nonché l’ “attestazione rilasciata dal responsabile del procedimento
di avvenuta presa visione dello stato giuridico del bene cui si intende
partecipare”.
La Commissione, nel riammettere in gara la RE.DE.
s.r.l., ha ritenuto ultronea ed inutilmente gravatoria del procedimento questa
seconda attestazione.
Reputa, invece, il Collegio che la clausola in
esame mira a garantire che i partecipanti alla vendita immobiliare abbiano
piena contezza delle caratteristiche del bene che si accingono ad acquistare e
che detta partecipazione avvenga in maniera responsabile, mediante la
presentazione di offerte aderenti e congrue rispetto al valore effettivo del
bene medesimo.
Considerata la finalità cui l’attestazione del
responsabile del procedimento assolve, essa non può essere sostituita in
maniera equivalente dalla dichiarazione del concorrente di ben conoscere il
cespite immobiliare oggetto dell’asta (che, peraltro, il più delle volte si
risolve in una clausola di stile inserita nel modello predisposto
dall’Amministrazione). Ed invero, la predetta attestazione viene rilasciata da
un pubblico ufficiale per documentare che il concorrente ha preso visione di
tutta la documentazione in possesso dell’Amministrazione relativa allo stato
giuridico dell’immobile, che non è solo quella volta a conoscere la situazione
ipotecaria o catastale dello stesso, ma quella atta a documentarne tutta la
situazione giuridico-amministrativa (ivi comprese le caratteristiche
urbanistiche ed edilizie del bene, la sua destinazione, ecc.).
Per tali ragioni “deve escludersi che la clausola
divistata miri ad imporre un ingiustificato aggravio della procedura, dovendosi
al contrario ritenere del tutto proporzionata rispetto agli scopi
(partecipazione informata delle imprese partecipanti alla gara) che essa mira a
realizzare” (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, 4 giugno 2012, n. 1025).
2.2. Né può sostenersi, nel caso di specie,
l’applicazione dell’art. 46, commi 1 ed 1 bis, del d.lgs. n. 163/2001, atteso
che tutta la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici non si
applica, per espressa previsione dell’art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
163/2006, ai contratti pubblici “aventi per oggetto l'acquisto o la locazione,
quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”.
Inoltre, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n.
163/2006 delimita l’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ai
“contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti
aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e
opere”.
Ne deriva che, al contrario di quanto sostenuto
dalla ricorrente incidentale, le disposizioni ed i principi contenuti nella
normativa regolante le procedure ad evidenza pubblica non possono trovare piana
applicazione nelle procedure di dismissione e vendita di beni immobili da parte
dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche, se non quando siano
espressamente richiamati negli atti generali che costituiscono la lex specialis
autovincolante per l’Amministrazione (T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 22 settembre
2008, n. 8429).
Nel caso in esame l’avviso d’asta non contiene
alcun richiamo alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 163/2006.
La fondatezza delle doglianze della ricorrente
principale appena esaminate ed il carattere assorbente delle stesse esimono il
Collegio dall’esame delle ulteriori censure.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso
principale proposto dalla Lillo s.p.a. va accolto, mentre va respinto il
ricorso incidentale proposto dalla RE.DE. s.r.l.
3. Sussistono valide ragioni (le peculiarità
fattuali della controversia) per disporre la compensazione delle spese
processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e respinge
il ricorso
incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio
del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi
Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe,
Consigliere
Simona De
Mattia, Referendario, Estensore
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