sabato 30 marzo 2013

Buona Pasqua a tutti i "followers"!



Un sincero augurio di Buona Pasqua a tutti quelli che ci seguono da parte de "L'Amministrativista 2.0".
A presto!

venerdì 29 marzo 2013

ELEZIONI: il regime delle spese di propaganda per le prossime elezioni amministrative.



ELEZIONI:
Il regime delle spese di propaganda 
per le prossime elezioni amministrative.


Gentili lettrici/i,


vi riporto uno stralcio di un ottimo documento (che trovato navigando sulla Rete), redatto dal Servizio elettorale del Friuli Venezia Giulia per fornire indicazioni ai Comuni, ai partiti, alle liste e più in generale a tutti i privati interessati, in materia di spese di propaganda e di connesse regole e limiti al finanziamento dei privati nelle campagne elettorali.
Ne riporto uno stralcio e vi allego il link con il pdf. 
Vi allego anche il Manuale redatto dall'Ufficio elettorale della Camera dei Deputati utile per tutte le altre elezioni
Buona lettura.
FF

Il pdf relativo alle elezioni amministrative lo trovate qui.
Il pdf relativo alle elezioni politiche lo trovate invece cliccando qui.

Stralcio


In vista delle elezioni provinciali e comunali fissate per il 21 e 22 aprile 2013, si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al regime delle spese occorrenti per la propaganda elettorale.

In tale ambito, assumono un rilievo distinto le norme relative alla pubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle limitazioni delle spese medesime.

PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI, DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE

La pubblicità delle spese per la propaganda elettorale dei candidati alle elezioni amministrative è disciplinata dall’articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il quale, al comma 1, prevede:

“1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio del comune. Deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.”

Il regime della pubblicità delle spese elettorali è, quindi, diverso a seconda delle categoria di appartenenza dell’ente locale:

a) nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per i candidati alla carica di sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale non è prevista alcuna pubblicità delle spese elettorali;

b) nei comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 50.000 abitanti e nelle province è previsto che gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati. Qualora lo statuto o il regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste;

c) nei comuni con più di 50.000 abitanti la presentazione delle candidature deve essere accompagnata dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui i candidati e le liste intendono vincolarsi. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere altresì presentato e reso pubblico il relativo rendiconto. In questo caso la norma non richiede una semplice dichiarazione preventiva, espressione indubbiamente più generica, bensì un vero e proprio bilancio preventivo, termine questo che, anche per nozione comune, rappresenta qualcosa di più articolato e complesso.

A tale disciplina si aggiunge quanto disposto recentemente dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) che, all’articolo 13, ha posto una serie di vincoli per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti sono ora previsti specifici tetti di spesa per la campagna elettorale e una serie di controlli successivi (vedi terzo paragrafo).
È inoltre applicabile a tutti i candidati alle elezioni amministrative la norma di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come da ultimo modificata dall’articolo 11, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone l’obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a € 5.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui che ha erogato i finanziamenti entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione.
 La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari
L’inadempimento dell’obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l’ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell’articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. n. 12729 del 17 ottobre 1994).
In materia di pubblicità delle spese elettorali occorre inoltre operare un richiamo alla disciplina che prevede l’obbligo di rendere pubbliche le spese sostenute per la propaganda elettorale da parte dei candidati eletti alla carica di presidente della provincia e consigliere provinciale e alla carica di sindaco e consigliere comunale dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti [combinato disposto degli articoli 1, comma 1, nn. 4) e 5) e 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441].

Il citato articolo 2 della legge 441/1982 prevede che i candidati eletti entro tre mesi dalla proclamazione depositino una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi di importo superiore a € 5.000,00.

Gli atti citati sono pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione (articolo 8 della legge 441/1982). Comuni e province regolamentano la disciplina della presentazione delle dichiarazioni, in analogia a quanto previsto dalla citata legge 441/1982 per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, comprese le procedure di diffida in caso d’inadempienza.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 41 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e pertanto il Comune e la Provincia di Udine, sono tenuti a disciplinare,


mercoledì 27 marzo 2013

Senza veri avvocati (niente legulei, causidici o azzeccagarbugli vari), non c'è costituzione (con la minuscola, ossia attuazione di quella con la maiuscola!).



"Un popolo che non ha un ceto di giuristi, 
non ha
alcuna costituzione"
Carl Schmitt - Massimo Severo Giannini

APPALTI: il c.d. soccorso istruttorio negli appalti (Cons. St., Sez. V, sent. 18 febbraio 2013 n. 974).



APPALTI:
 Il c.d. soccorso istruttorio negli appalti 
(Cons. St., Sez. V, sent. 18 febbraio 2013 n. 974)


Massima

L'acquisizione postuma da parte del R.u.p. dell'attestazione S.o.a. in corso di validità, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, si sostanzia in una illegittima attività di soccorso istruttorio non conciliabile con il principio della par condicio, restando escluso che l'Amministrazione possa indebitamente sopperire alla negligenza del raggruppamento di imprese partecipanti alla gara, procedendo autonomamente alla richiesta di chiarimenti o a verifiche ulteriori sulla sussistenza dei requisiti, data la chiara previsione del bando e del disciplinare di gara, con cui è stata richiesta a pena di esclusione la presentazione dell'attestazione S.o.a. in corso di validità.


INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6055 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Colanzi Costruzioni di Colanzi Domenicantonio e Tonino S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Torrelli, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; 
contro
Provincia di Pescara, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Daniele Vagnozzi in Roma, viale Angelico, 103; 
nei confronti di
S.A.C.E.B. S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Rti con Di Persio Costruzioni S.r.l. e Co.Ge.Pri S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Legnini, Annamaria Bello, con domicilio eletto presso Maria Cristina Bello in Roma, viale Parioli, 79/H; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00372/2012, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza strada provinciale 151 della valle del Tavo.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pescara e di S.A.C.E.B. S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Rti con Di Persio Costruzioni S.r.l. e Co.Ge.Pri S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Torrelli, Vagnozzi, per delega dell'Avv. Di Silvestre, Legnini e Bello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
La Provincia di Pescara, con bando di gara prot. n. 246676/2011, indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento plano-altimetrico e messa in sicurezza della strada provinciale n. 151 della valle del Tavo.
All’esito della valutazione delle offerte, risultava provvisoriamente aggiudicatario della gara il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dagli operatori S.A.C.E.B. S.p.A. - Di Persio Costruzioni S.r.l. e Co.Ge.Pri S.r.l. (in seguito SACEB).
Con successiva determinazione n. 742 del 2012, il Dirigente del competente settore confermava, poi, in via definitiva la predetta aggiudicazione.
La società Colanzi Costruzioni S.n.c. (di seguito Colanzi), classificatasi al secondo posto in graduatoria, impugnava l’aggiudicazione anzidetta innanzi il TAR Abruzzo, chiedendone l’annullamento con conseguente aggiudicazione della gara in suo favore.
Il TAR adito, con sentenza n. 372 del 2012, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta decisione Colanzi ha interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma con ogni ulteriore effetto in ordine all’aggiudicazione della gara.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Pescara chiedendo la reiezione del gravame, siccome infondato.
Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata SACEB chiedendo parimenti la reiezione del ricorso.
Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO
1. L’appello è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il primo ed il secondo mezzo di gravame.
2. Con il primo motivo, l’appellante assume l’erroneità della gravata sentenza, laddove non ha accolto la censura dedotta in primo grado con cui si chiedeva l’esclusione della SACEB dalla gara per non aver compiutamente corrisposto alle prescrizioni del relativo disciplinare.
2.1 Il rilievo merita di essere condiviso.
Ed infatti il disciplinare di gara espressamente dispone:
“Nella busta A-documentazione devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti: A-1 domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (modello autocertificazione 4-11);
A-2 omissis … ;
A-3 autocertificazione contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni sottoelencate (modello autocertificazione 4-11) … con la quale il legale rappresentante del concorrente … , assumendosene la piena responsabilità dichiara: a) i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttore tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, institori e procuratori …”.
Il disciplinare, poi, al punto A-8 precisa che “i modelli di partecipazione predisposti dalla S.A. sono disponibili …; si precisa che nel caso di uso dei modelli predetti saranno applicate le seguenti norme: in qualunque caso di 1) dichiarazioni non contrassegnate (es. con X) anche se complete, 2) dichiarazioni non completate ove richiesto, 3) dichiarazioni tra loro contraddittorie, esse si intenderanno non rese e, ove previsto, ciò sarà motivo di esclusione”.
Nel modello 4-11, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto A-1), viene richiamata la nota 2 che, specifica di “indicare la natura giuridica della Società (responsabilità limitata, in accomandita ecc…) ed il numero di soci”; con riferimento, invece, alla dichiarazione di cui al punto A-3), viene richiamata la nota 3, in base alla quale “è necessario indicare specificatamente la qualifica dei soggetti precisando, nel caso dei soci, il tipo di socio (di maggioranza, accomandante ecc.), nel caso in cui lo spazio non fosse sufficiente si può allegare il modello denominato nominativi oppure copia del certificato integrale della CCIAA/visura dello stesso”.
Ciò posto la SACEB, come risulta dalla documentazione in atti, nell’autocertificazione prodotta ai sensi dei predetti punti A-1 e A-3 lett. a) del disciplinare, che è stata redatta utilizzando il modello 4-11 predisposto dall’Amministrazione, ha omesso di indicare:
- con riferimento a quanto previsto alla lett. A-1, il tipo di società ed il numero dei soci;
- con riferimento a quanto previsto alla lettera A-3 lett. a), i nominativi dei soci, le loro date di nascita e le rispettive residenze, limitandosi ad indicare il nominativo, la data di nascita e la residenza del solo Signor Silvano Primavera, quale “Presidente del C.d.A e D.T.”.
In sostanza la SACEB, nell’autocertificazione prodotta, oltre a non aver indicato il tipo di società, non ha altresì indicato il numero dei soci che compongono la società stessa, né i loro dati identificativi, contrariamente a quanto richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara.
Analogamente la mandante Di Persio Costruzioni, nell’autocertificazione prodotta, ha omesso di indicare i nominativi, le date di nascita e le residenze dei soci, limitandosi ad indicare quelli dell’Amministratore unico e dei Direttori tecnici.
Le rilevate omissioni, peraltro, non potevano neppure essere superate in base alle risultanze dei certificati camerali prodotti dalle società interessate.
Infatti, il certificato depositato dalla SACEB, non solo non conteneva l’indicazione dei soci ma, quel che più conta, essendo stato rilasciato in data 2.03.2011 ed avendo validità di sei mesi, alla data fissata per la presentazione delle offerte (08.09.2011) risultava altresì scaduto.
Il certificato prodotto dalla Di Persio, poi, pur essendo in corso di validità, non indicava i nominativi dei soci e i loro dati identificativi e, pertanto, non poteva di per sé colmare le riscontrate carenze dichiarative.
Pertanto, a fronte delle omissioni predette riguardanti le autodichiarazioni sia della capogruppo sia di una delle mandanti, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla gara il raggruppamento SACEB, in applicazione delle chiare ed inequivoche clausole del disciplinare di gara.
2.2 Né, al riguardo, può accedersi alla tesi sostenuta dall’Amministrazione e condivisa dal T.A.R., secondo cui tali clausole, ancorché previste dal capitolato, sarebbero “da ritenersi tamquam non esset anche se il capitolato non faccia richiamo esplicito all’art. 46, comma 1 bis, del DLG 163/2006”.
In primo luogo, infatti, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di precisare come anche dopo le modifiche introdotte dal c.d. decreto sviluppo di cui al d.l. n.70/2011, sia rimasta inalterata la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere, a pena di esclusione, tutti i documenti e gli elementi ritenuti necessari o utili per identificare e selezionare i partecipanti ad una procedura concorsuale nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi degli art. 73 e 74 del Codice dei contratti (cfr. Sez, V, 12 giugno 2012, n. 3884).
E, nella specie, non v’è dubbio alcuno che l’onere dichiarativo prescritto dalla normativa di gara sia del tutto ragionevole e non sproporzionato, essendo agevolmente assolvibile.
Quanto sopra, consente quindi di escludere già di per sé l’invocata applicabilità della comminatoria di nullità contenuta nell’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici, atteso che la copertura normativa delle clausole escludenti è rinvenibile, come già precisato, nelle disposizioni dei citati artt.73 e 74 del codice stesso.
In secondo luogo, il bando di gara è stato pubblicato nella vigenza dell’invocato comma 1 bis dell’art. 46 del codice e, pertanto, deve ragionevolmente ritenersi che l’Amministrazione abbia deliberatamente introdotto nel disciplinare di gara le clausole esclusive in contestazione proprio ai sensi degli artt. 73 e 74 del codice, al fine di una corretta individuazione e selezione degli operatori nel rispetto del principio di proporzionalità.
In terzo luogo, l’Amministrazione non ha mai pubblicato chiarimenti o correzioni in merito alla valenza delle clausole in questione, imponendo quindi ai partecipanti la loro pedissequa osservanza a pena di esclusione.
In quarto luogo, in nessun verbale di gara risulta che la competente Commissione abbia ritenuto di dover deliberatamente disapplicare le chiare disposizioni escludenti della disciplina concorsuale, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 46 del codice, dando di tale scelta puntuale ed adeguata ragione.
E tale circostanza, rende l’ammissione della SACEB alla gara del tutto immotivata, considerate le oggettive omissioni presenti nelle autodichiarazioni rese dalla SACEB stessa, sanzionabili “a pena di esclusione”.
Infine, in nessun verbale di gara risulta parimenti che la Commissione si sia attivata in modo autonomo, per acquisire aliunde i dati richiesti dalla disciplina concorsuale e mancanti nelle autodichiarazioni rese dalla SACEB, con ciò risultando vieppiù immotivata l’ammissione di quest’ultima alla gara stessa.
In conclusione, non può ragionevolmente essere assunto in via postuma che le clausole in questione siano “da ritenersi tamquam non esset”, dopo che le stesse sono state deliberatamente inserite nella disciplina di gara nella vigenza del comma 1 bis dell’art. 46 del codice, trovano la loro copertura normativa negli articoli 73 e 74 del codice stesso, non sono state mai fatte oggetto di specifici chiarimenti in ordine alla loro valenza e non sono state parimenti fatte oggetto di formale disapplicazione da parte della Commissione di gara con specifiche ed adeguate argomentazioni.
3. Con il secondo motivo, l’appellante assume l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha disatteso la censura dedotta in primo grado con cui veniva chiesta l’esclusione della SACEB dalla gara per aver prodotto una attestazione Soa scaduta nella pendenza del procedimento di gara.
3.1 La censura è fondata.
Ed invero, la lett. A-3, punto d1), del disciplinare di gara espressamente dispone che “l’attestazione Soa dovrà avere validità al momento della qualificazione (cioè alla data di apertura delle offerte busta A) e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto pena l’esclusione ovvero la revoca dell’aggiudicazione, ovvero, la rescissione contrattuale”.
Orbene, è incontroverso in causa, che la attestazione Soa prodotta dalla mandante CO.GE.PRI. sia pervenuta alla sua scadenza triennale il 6 ottobre 2011, nella pendenza del procedimento di gara, e che la nuova verifica di validità sia intervenuta in data 18 ottobre 2011.
Pertanto, la GO.GE.PRI. è rimasta oggettivamente priva della richiesta qualificazione per il periodo sopra specificato, intercorrente tra la data di scadenza della precedente attestazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità dalla Soa.
Ne consegue, che il raggruppamento SACEB doveva essere escluso dalla procedura concorsuale in virtù della espressa ed inequivoca clausola del disciplinare sopra riportata, secondo cui l’attestazione Soa doveva “permanere per tutta la durata del procedimento di gara”.
3.2 Né, al riguardo, possono essere condivise le diverse conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice, laddove ha ritenuto che per aversi continuità dell’iscrizione sia “sufficiente che l’impresa stipuli il relativo contratto con la Soa prima della scadenza triennale” in quanto “come è stato di recente chiarito (Cons. St., Ad. Pl., 18 luglio 2012, n.27), l’impresa che abbia richiesto nei prescritti termini la verifica triennale del proprio attestato Soa può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica stessa”.
Verso è, infatti, che l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la richiamata decisione, ha affermato il principio testé enunciato circa la possibilità per le imprese che abbiano fatto tempestiva richiesta di verifica triennale del proprio attestato Soa, di partecipare alle gare indette in pendenza della sua esecuzione.
E’ altrettanto vero, però, che nella medesima decisione viene altresì precisato che tale possibilità è subordinata alla esibizione da parte dell’impresa alla stazione appaltante, della richiesta di verifica insieme con la domanda di partecipazione alla gara.
L’Adunanza, infatti, ha ritenuto corretta l’interpretazione secondo cui “le imprese che abbiano richiesto la verifica entro il termine possono partecipare alle gare esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda di richiesta della verifica”, statuendo quindi che l’impresa ” esibita alla stazione appaltante, insieme con la domanda di partecipazione alla gara, quella proposta in termini per la verifica, potrà concorrere nella procedura di affidamento “.
Pertanto, l’esibizione della richiesta di verifica insieme con la domanda di partecipazione alla gara, è condizione necessaria per poter concorrere nelle procedure di affidamento, nella pendenza dell’esecuzione della verifica stessa.
E tale specifico incombente, è appena il caso di rilevarlo, non solo è del tutto ragionevole, siccome posto a presidio dell’esigenza della stazione appaltante di conoscere sin dall’inizio le vicende relative all’attestazione Soa e poter monitorare la perdurante idoneità tecnica del concorrente, ma è altresì non sproporzionato, essendo assolvibile in modo del tutto agevole.
Diversamente ritenendo, del resto, l’Amministrazione si vedrebbe di volta in volta costretta a porre in essere una specifica attività di soccorso istruttorio difficilmente conciliabile con il superiore principio della par condicio, traducendosi in una indebita sostituzione alla diligenza esigibile in via ordinamentale da parte di tutti i concorrenti ed identificabile nella completezza della documentazione presentata a corredo dell’offerta, specie quando espressamente richiesta a pena di esclusione.
Ed in questo senso, peraltro, si è espressa la stessa Adunanza Plenaria nella richiamata decisione, ritenendo espressamente infondato l’assunto “per cui la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla richiesta di chiarimenti o a verifiche ulteriori sulla sussistenza dei requisiti, data la chiara previsione del bando e del disciplinare di gara, con cui è stata richiesta a pena di esclusione la presentazione dell’attestazione Soa in corso di validità”.
Ciò posto in linea di principio, è incontroverso in punto di fatto come la CO.GE.PI non abbia esibito, insieme con la domanda di partecipazione alla gara, la richiesta di verifica triennale del proprio attestato Soa che veniva a scadere nella pendenza della procedura concorsuale (il 06 ottobre 2011), né abbia altrimenti notiziato formalmente di tale circostanza la stazione appaltante.
Per quanto sopra, illegittimamente l’amministrazione ha ammesso il raggruppamento SACEB alla procedura concorsuale, anziché escluderlo alla stregua delle chiare ed in equivoche disposizioni del disciplinare di gara, considerato che la Soa di uno dei suoi componenti risultava in scadenza e difettava agli atti qualsivoglia formale documentazione a comprova della tempestiva attivazione del procedimento di verifica e, ancor meno, della sua positiva conclusione.
Né, al riguardo, può assumere valenza sanante l’acquisizione postuma da parte del Rup della anzidetta documentazione, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara a SACEB.
Detta acquisizione, infatti, si è sostanziata in una illegittima attività di soccorso istruttorio non conciliabile con il principio della par condicio, restando escluso che l’Amministrazione, come precisato dall’Adunanza Plenaria nella decisione più sopra richiamata, potesse indebitamente sopperire alla negligenza del raggruppamento SACEB, procedendo autonomamente “alla richiesta di chiarimenti o a verifiche ulteriori sulla sussistenza dei requisiti, data la chiara previsione del bando e del disciplinare di gara, con cui è stata richiesta a pena di esclusione la presentazione dell’attestazione Soa in corso di validità”.
4. Attesa la fondatezza dell’appello interposto dalla Colanzi, vanno esaminate le censure dedotte da SACEB con il ricorso incidentale, su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
5. Con il primo motivo, SACEB deduce che gli elaborati progettuali presentati dalla ricorrente principale sono firmati esclusivamente dalla società Colanzi, in persona del geometra Nicola Colanzi, e non da tecnico abilitato come viceversa dovuto (asseritamente un ingegnere).
5.1 La doglianza non ha pregio.
Ed invero, è incontroverso in causa, che nella specie si tratti di appalto di sola esecuzione, come del resto oggettivamente risulta dal chiaro tenore letterale del bando di gara.
Ciò posto, l’art. 53 comma 3 del codice dei contratti, prevede che solo nel caso in cui l’appalto abbia per oggetto anche la progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta.
Proprio in ragione della peculiarità dell’appalto, quindi, nella normativa di gara l’Amministrazione non ha richiesto né specificato i predetti requisiti, né ha indicato l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto e/o le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, come previsto dal comma 3 bis del richiamato articolo 53.
Ne consegue, che la controfirma da parte di un ingegnere degli elaborati progettuali presentati dalla Colanzi non era nella specie necessaria, siccome non imposta dalla richiamata normativa codicistica, né dalla disciplina di gara, né da altra specifica disposizione.
Disciplina di gara, peraltro, avverso cui la SACEB non ha proposto alcun specifico gravame e che, pertanto, è sul punto divenuta comunque inoppugnabile.
Né può, al riguardo, essere condiviso l’assunto di SACEB secondo cui, anche se la lex specialis non prevedeva alcuna sanzione per il difetto di competenza tecnica, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere comunque la Colanzi ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti ed inoltre quest’ultima, avendo avanzato nelle proposte migliorative importanti modifiche tecnico-strutturali, avrebbe dovuto assumere ogni conseguente responsabilità ed onere tecnico sulle stesse.
Quanto al primo rilievo, infatti, è appena il caso di osservare che l’invocato comma 1 bis dell’art. 46, dispone l’esclusione dei concorrenti per il caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e da altre disposizioni di legge, ovvero dalla normativa di gara in relazione a talune specifiche prescrizioni.
E nel caso di specie, come già precisato, non è ravvisabile uno specifico inadempimento di tale genere.
Quanto al secondo rilievo, poi, va osservato come la possibilità prevista dal disciplinare di gara di poter avanzare proposte migliorative, non è idonea di per sé a modificare la natura sostanziale dell’oggetto dell’appalto, che resta di “sola esecuzione” e, come tale, sottratto alla specifica disposizione di cui al terzo comma dell’art. 53 del codice.
A ciò aggiungasi, che non risulta comunque dimostrato in modo oggettivo che le migliorie proposte dalla Colanzi comportino “calcoli e analisi dei carichi che superano la competenza dei geometri” e che, peraltro, la stessa SACEB afferma contraddittoriamente nel secondo motivo di ricorso, che le anzidette migliorie “si riferiscono prevalentemente a variazioni della qualità dei materiali con allegazione di schede….”.
La dedotta censura, si appalesa quindi priva di fondamento.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la SACEB deduce la violazione della lett. B.2.2) del disciplinare, sull’assunto che la proposta migliorativa presentata dalla ricorrente sarebbe “per alcuni versi inadeguata al raffronto con l’elaborato grafico di progetto a base d’asta, per altri versi non corrispondente allo stato dei luoghi mutati nelle more della gara da interventi urbanistici sul sito”.
6.1 La censura è inconducente.
In primo luogo, infatti, detta censura è inammissibile, siccome volta a censurare valutazioni tecniche discrezionali della commissione, in quanto tali non sindacabili in questa sede.
In secondo luogo, la stessa non può valere comunque a “paralizzare” il ricorso principale atteso che, incidendo il vizio sulla valutazione della proposta migliorativa, al più potrebbe determinare una diversa attribuzione di punteggio e quindi solo una diversa collocazione in graduatoria della Colanzi.
7. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, SACEB deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 86, comma V, del codice dei contratti “ sull’assunto che la Colanzi avrebbe giustificato i maggiori lavori, di importo pari ad €. 991.266,35, “con una riassegnazione del tutto arbitraria e nuova delle singole voci di costo….andando ad individuare ‘a posteriori’ una serie di risparmi (senza in alcun modo documentarli) che coinvolgono: 1) i costi per i noli …”) utile d’impresa…3) spese generali”.
7.1 La censura è inammissibile.
Ed invero, è insegnamento giurisdizionale pacifico che, con riferimento al procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, il giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante solo sotto lo stretto profilo della logicità e della congruità dell’istruttoria, senza poter operare autonomamente alcuna verifica della congruità dell’offerta presentata e delle singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della p.a., connotata dall’esercizio di discrezionalità tecnica.
Infatti, “Il sindacato del G.A. sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica deve limitarsi al controllo formale dell’iter logico seguito; ne consegue che esula dalle competenze di questo il riesame delle autonome valutazioni dell’interesse pubblico compiute dalla S.A. sulla base delle cognizioni tecniche acquisite, non potendo consistere nella integrale ripetizione delle operazioni valutative compiute poiché ciò comporterebbe un’inammissibile violazione del principio di separazione dei poteri” (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, nn.7631/2010, 3769/2009, 4494/2008).
Tanto premesso, osserva il Collegio come, nella specie, non siano ravvisabili nelle valutazioni effettuate dalla Commissione in merito alla proposta migliorativa presentata dalla Colanzi; illogicità od incongruenze tali da consentirne l’annullamento nell’odierna sede di legittimità.
E ciò, avuto anche riguardo all’ulteriore insegnamento giurisprudenziale, che il Collegio pienamente condivide, secondo cui “fermo restando il principio che in appalto l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, considerato che obiettivo della verifica di anomalia è quello di stabilire se l’offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme: deve di conseguenza ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che per converso altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci “ (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2012, n.636).
Del resto, nella dedotta censura, la SACEB non precisa sulla scorta di quali presupposti concreti l’offerta della Colanzi avrebbe dovuto essere nella sostanza ritenuta anomala perché inattendibile e, pur deducendo una asserita violazione della par condicio, non specifica in cosa la stessa si sarebbe concretizzata, rendendo la doglianza vieppiù inconducente.
In ogni caso, giova ribadirlo, quel che rileva per i fini considerati è che il giudizio di verifica della congruità di una offerta ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta stessa nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento, e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando invece ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, n. 343 del 26 gennaio 2012; Sez. IV, n.4206 del 23 luglio 2012).
Ed alla stregua di quanto precisato, la valutazione operata dalla Commissione non risulta illogica né incongruente.
8. Per quanto sopra, il ricorso incidentale proposto in primo grado da SACEB è da respingere, siccome infondato.
9. Conclusivamente, l’appello si appalesa fondato e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Colanzi e quindi annullata l’aggiudicazione della gara disposta in favore della controinteressata SACEB.
10. Per ciò che attiene all’istanza risarcitoria avanzata in forma specifica dalla Colanzi, la stessa merita accoglimento sussistendo tutti i requisiti di cui all’art. 122 del codice del processo amministrativo, atteso che:
- la Colanzi, quale seconda classificata, si trova nella effettiva possibilità di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati;
- il contratto si trova nello stato iniziale di esecuzione, attesa la data della sua stipula e della consegna dei relativi lavori fissata nei successivi quarantacinque giorni;
- il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara, e la Colanzi ha proposto specifica domanda di subentro nel contratto.
11. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, così dispone:
- respinge il ricorso incidentale proposto in primo grado da SACEB;
- accoglie il ricorso principale proposto in primo grado da Colanzi e, di conseguenza, annulla l’aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore della SACEB;
- dichiara l’inefficacia del contratto stipulato tra l’Amministrazione e la SACEB, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione;
- dispone il subentro della Colanzi, nel contratto per cui è causa entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente decisione, previo esperimento della verifica della sussistenza di tutti requisiti necessari per il subentro stesso.
Spese compensate dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

martedì 26 marzo 2013

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lunedì 25 marzo 2013

APPALTI: valenza attenuata al divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi del concorrente (T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 marzo 2013 n. 379).



APPALTI:
valenza attenuata al divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi del concorrente 
(T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 marzo 2013 n. 379)

Massima

Il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente assume una valenza attenuata nel caso in cui l'offerta tecnica abbia ad oggetto non un progetto o un prodotto, bensì un facere da valutare sulla base di criteri quali-quantitativi tra cui la pregressa esperienza dell'operatore e la solidità ed estensione della sua organizzazione imprenditoriale.

Sentenza per esteso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2012, proposto da:
Giuseppe Filippi, in proprio e quale capogruppo del r.t.i. costituendo con Bruno Molon, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo Quarneti e Chiara Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;
contro
Acque del Chiampo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Mara Chilosi e Francesca Masso, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;
nei confronti di
Studio Tolio Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pasqualin e Carlo Trentini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, viale Ancona, 17; 
per l’annullamento
- della delibera del 27 giugno 2012 con la quale il c.d.a. di Acque Chiampo s.p.a. ha aggiudicato l’appalto relativo al servizio di gestione ed elaborazione della retribuzione del proprio personale dipendente ed assimilato.
- dell’art. 8 del capitolato speciale;
- della delibera 18.4.2012;
- del provvedimento in data 18.07.2012 di rigetto del preavviso di ricorso;
- dei verbali di gara;
- di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acque del Chiampo s.p.a. e di Studio Tolio Giuseppe.
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal controinteressato Tolio Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pasqualin e Carlo Trentini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, viale Ancona, 17.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con atto di ricorso n.r.g. (1142/2012) notificato in data 24.07.2012 e depositato il giorno successivo, il sig. Giuseppe Filippi ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe specificati, concernenti la procedura di gara indetta da Acque del Chiampo s.p.a. per l’affidamento del servizio di gestione ed elaborazione della retribuzione del proprio personale dipendente ed assimilato.
Riferisce di aver partecipato alla suddetta procedura di gara e che in data 27 giugno 2012, il servizio veniva aggiudicato al controinteressato.
Avverso gli atti di gara e, in particolare, contro il provvedimento di aggiudicazione del servizio, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 53 della direttiva 2004/18/CE e degli artt. 42 e 83 del d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per violazione del canone generale di ragionevolezza e dei principi comunitari di concorrenza, parità di trattamentoe di massima partecipazione alle procedure di gara.
Deduce, a tale riguardo, la violazione del principio generale che vieta la commistione fra criteri soggettivi di ammissione e criteri oggettivi di valutazione del merito tecnico delle offerte.
B) Violazione del principio di continuità della gara.
Lamenta, in proposito, l’eccessivo frazionamento delle operazioni di gara le quali sarebbero state irregolarmente dilazionate dalla commissione giudicatrice in tre sedute intervenute nell’arco di un mese.
C) Violazione dei principi di custodia e segretezza delle offerte, di par condicio e di buon andamento e imparzialità.
Lamenta, nello specifico, la mancata indicazione nei verbali di gara delle operazioni volte a garantire l’integrità e la conservazione dei plichi contenenti le offerte.
Acque del Chiampo s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente.
Si è, altresì, costituito il contro interessato il quale, oltre a ribadire le argomentazioni difensive svolte dalla resistete amministrazione, ha proposto ricorso incidentale deducendo la mancata presentazione da parte del ricorrente principale dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto.
Alla pubblica udienza del giorno 31 gennaio 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Con il presente gravame parte ricorrente contesta la legittimità, sotto vari profili, della gara indetta da Acque del Chiampo s.p.a. per l’affidamento del servizio di gestione ed elaborazione della retribuzione del proprio personale dipendente ed assimilato.
In via preliminare il Collegio deve passare in esame il motivo di gravame proposto in via incidentale con cui il contro interessato afferma che il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per non aver presentato l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 75, comma 8, del d.lg.s 163/2006.
Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Osserva, infatti, il Collegio che nel caso in cui, come quello di specie, si tratti di un appalto sotto soglia da aggiudicarsi mediante l’espletamento di procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture, la stazione appaltante non è obbligata a richiedere l’inclusione nelle domande di partecipazione alla gara di una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, atteso che l’art. 125 del codice dei contratti pubblici, recante la disciplina delle menzionate procedure in economia e per cottimo fiducario, non contiene alcun rinvio alla garanzia di cui all’art. 75, comma 8, del d.lgs. 163/2006, la quale può trovare applicazione soltanto nel caso in cui, ma non è quello di specie, la stazione appaltante l’abbia espressamente richiamata nella lex specialis di gara.
Ciò posto, si può procedere allo scrutinio delle doglianze contenute nel ricorso principale.
Al riguardo, il Collegio deve anzitutto disattendere l’eccezione di irricevibilità del gravame per tardività delle censure proposte avverso il bando di gara, in ragione della natura non immediatamente escludente delle disposizioni in esso impugnate.
Deve, altresì, essere disattesa, l’eccezione d’inammissibilità per difetto d’interesse, risultando evidente l’interesse strumentale del ricorrente al rifacimento della procedura concorsuale previa eliminazione delle censurate disposizioni del bando.
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che l’aggiudicazione del servizio sarebbe stata effettuata in contrasto col principio generale che vieterebbe la commistione fra criteri soggettivi di ammissione e criteri di valutazione del merito tecnico, la cui netta distinzione sarebbe imposta dagli artt. 44 e 53 della direttiva 2004/18/CE e dagli artt. 42 e 83 del d.lgs. 163/2006.
La doglianza è insuscettibile di positiva definizione.
Si deve, infatti, rilevare che nel caso in cui l’offerta tecnica abbia ad oggetto non un progetto o un prodotto, bensì un facere da valutare sulla base di criteri quali-quantitativi tra cui la pregressa esperienza dell’operatore e la solidità ed estensione della sua organizzazione imprenditoriale, il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta (criteri di selezione dell’offerta) e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente (criteri di selezione dell’offerente), assume una valenza attenuata, nel senso che dagli aspetti organizzativi d’impresa e dall’esperienza maturata da un concorrente ben possono trarsi indici significativi dell’affidabilità dell’incarico e della qualità delle prestazioni professionali richiesti dalla stazione appaltante (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 02.10. 2009, n. 6002 e Cons. St., sez. IV, 25.11.2008, n. 5808).
Orbene, osserva il Collegio che i requisiti chiesti dal bando per l’affidamento del servizio in questione, quali “l’esperienza maturata nella consulenza del lavoro” ovvero“l’esperienza specifica sul campo”, nonché le esperienze pregresse dei singoli professionisti, rappresentano indubbiamente indici significativi della qualità della prestazione direttamente riconducibili, come tali, alle caratteristiche obiettive dell’offerta esplicitate nella lex specialis di gara e, dunque, adatti a porsi quali parametri di valutazione relativi al merito tecnico.
In conclusione, posto che l’offerta tecnica oggetto dell’impugnato capitolato speciale d’appalto consiste essenzialmente in un facere, le doglianze dedotte avverso l’inserimento di parametri imprenditoriali soggettivi all’interno degli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta tecnica, non possono trovare accolgimento.
Deve, altresì, essere respinto il secondo mezzo di gravame con cui il ricorrente asserisce la violazione del principio di continuità e contestualità delle sedute di gara, non imponendo detto principio che la procedura concorsuale venga esaurita in un’unica seduta, né risulta che nel caso di specie le operazioni della commissione esaminatrice si siano protratte per un tempo eccessivamente lungo essendosi il relativo procedimento esaurito nell’arco di soli 20 giorni.
Privo di pregio appare, infine, il terzo e ultimo motivo con cui si deduce la violazione del principio di segretezza delle offerte, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova né allegato alcun indizio circa la manomissione della documentazione di gara.
Alla luce delle suesposte considerazioni sia il ricorso principale sia quello incidentale, vanno rigettati in quanto infondati.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso principale;
respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Enrico Mattei, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)