APPALTI:
il criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa
come espressione di discrezionalità tecnica
(T.A.R. Lazio, Roma,
sentenza 5 febbraio 2014 n. 1432).
Massima
1. Il criterio del prezzo più basso si connota per prendere in considerazione esclusivamente la convenienza economica dell’offerta, per cui ha carattere automatico richiedendo per l’individuazione della migliore offerta un semplice raffronto tra cifre.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invece, è maggiormente complesso perché l’offerta è composta non solo dall’elemento prezzo ma anche da altri elementi afferenti ai profili qualitativi della prestazione ed a ciascuno di tali elementi è attribuito un punteggio.
Di talché, tale criterio è certamente più idoneo, potendosi assegnare ad elementi diversi dal prezzo una rilevanza più o meno estesa in ragione delle singole fattispecie, in presenza di appalti il cui oggetto presenta anche minime complessità.
2. La differenza tra i due criteri, sotto altro angolo visuale, si concreta nella circostanza che in un caso, il criterio del prezzo più basso, l’amministrazione aggiudicatrice compie un mero accertamento tecnico, nel senso che “verifica” la migliore offerta sulla base di scienze esatte e senza alcun tipo di valutazione, mentre nell’altro caso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, esercita la c.d. discrezionalità tecnica, nel senso che “valuta” quale sia la migliore offerta con riferimento a parametri opinabili.
Peraltro, in entrambe le ipotesi, la stazione appaltante svolge un’attività amministrativa vincolata in quanto – individuata, per mezzo dell’accertamento tecnico o dell’esercizio di discrezionalità tecnica, la migliore offerta – deve aggiudicare la gara all’operatore economico che ha presentato la stessa.
3. La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, in quanto tale, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura ed all’oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10795 del
2013, proposto da:
Eurocof Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso lo studio legale Grez & Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Eurocof Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso lo studio legale Grez & Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
AMA Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Lipani, Francesca
Sbrana e Laura Mammucari, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,
via Vittoria Colonna, 40;
nei confronti di
Taffo Srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Tommaso
Pallavicini, con domicilio eletto presso lo studio Tedeschini in Roma, largo
Messico, 7;
Cooperativa Sociale Barbara B Società cooperativa, Funeraria Servizi S.c.a r.l.;
Cooperativa Sociale Barbara B Società cooperativa, Funeraria Servizi S.c.a r.l.;
per l'annullamento
del provvedimento del 4 ottobre 2013, comunicato con
nota del 14 ottobre 2013, anch’essa impugnata, recante aggiudicazione
definitiva alla controinteressata Taffo Srl della gara ad evidenza pubblica,
esperita mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di prelievo
e trasporto salme al civico deposito di osservazione o all’obitorio comunale,
come previsto dal DPR n. 285/1990, per la durata di 24 mesi, anche nella parte
in cui, pur se erroneamente, ritiene Eurocof esclusa dalla procedura;
di tutti i verbali di gara e, segnatamente, dei
verbali in data 26 giugno 2013, 16 luglio 2013, 22 luglio 2013 e relativi
allegati, nonché dell’aggiudicazione provvisoria;
per quanto di ragione, del bando di gara (pubblicato
sulla GURI in data 27 maggio 2013, spedito alla GUCE in data 24 aprile 2013),
del disciplinare e del capitolato tecnico, oltre agli ulteriori allegati,
nonché degli eventuali chiarimenti/FAQ pubblicati dall’Ente;
di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale o
antecedente, ivi compreso il provvedimento di nomina della commissione di gara
del 28 maggio 2013;
per l’effetto, per la declaratoria di inefficacia del
contratto nelle more eventualmente stipulato tra l’aggiudicataria e l’ente e
con richiesta, per quanto di ragione, di subentro nel contratto nonché con
richiesta di condanna al risarcimento del danno in forma specifica o, in
ipotesi, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama Spa
e di Taffo Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio
2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO
L’AMA Spa ha indetto una gara a procedura aperta per
l’affidamento del servizio di prelievo e trasporto salme al civico deposito di
osservazione o all’obitorio comunale per la durata di 24 mesi, individuando
quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.
Il disciplinare di gara ha determinato l’importo
globale presunto dell’appalto in € 552.000,00, oltre IVA, per 24 mesi,
determinato in ragione del prezzo unitario posto a base di gara per il singolo
intervento, pari ad € 230,00, oltre IVA, moltiplicato per il numero di
interventi previsti durante l’anno, pari a circa 1.200.
La stazione appaltante, con provvedimento del 14
ottobre 2013, ha aggiudicato la gara in via definitiva alla Taffo Srl che ha
offerto un importo unitario (per ciascuno dei 2.400 interventi previsti) di €
159,00 oltre IVA.
La Eurocof, che ha offerto un importo unitario pari ad
€ 229,00 oltre IVA, ha proposto il presente ricorso, evidenziando in primo
luogo che lo stesso è volto, in via primaria, al travolgimento dell’intera procedura.
In via principale, ha dedotto il seguente motivo di
impugnativa:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 82 e
83 d.lgs. n. 163 del 2006 del principio di concorrenza. Eccesso di potere per
travisamento, carente ed omessa istruttoria, difetto dei presupposti.
Sull’erronea selezione dei criteri di aggiudicazione.
I concorrenti sarebbero stati chiamati a rendere
un’offerta esclusivamente economica nonostante l’estrema complessità del
servizio oggetto di gara.
Il servizio oggetto dell’appalto costituirebbe un
servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 l. n. 146 del 1990 e dovrebbe
essere svolto nella puntuale osservanza del regolamento di polizia mortuaria di
cui al d.P.R. n. 285 del 1990 che riporta precise prescrizioni tecniche in ordine
alla composizione del cadavere, al trasporto ed alle successive fasi.
Il capitolato di gara, inoltre, avrebbe imposto ai
ricorrenti numerosissime prescrizione tecniche.
Pertanto, si tratterebbe di una gara avente un oggetto
molto complesso in quanto comprensiva non solo di servizi, ma anche di vere e
proprie forniture (mezzi, barelle etc.) con una richiesta amplissima di
disponibilità temporale (24 ore su 24 per 24 mesi); la gara richiederebbe anche
un amplissimo impiego di personale oltre che la fornitura di adeguati
dispositivi di protezione individuale.
L’aggiudicazione della gara con il criterio del prezzo
più basso sarebbe evidentemente illogica.
La gara al prezzo più basso potrebbe essere indetta
solo in presenza di caratteristiche tecniche del servizio del tutto specifiche
e standardizzate, non anche in un caso, quale quello di specie, in cui la
concreta organizzazione del servizio, la scelta del personale, dei mezzi etc.
sarebbe lasciata interamente all’aggiudicataria.
Soltanto ove la stazione appaltante avesse ben
individuato l’oggetto della gara, in modo tale da non lasciare nell’offerta
margini definizione alle imprese concorrenti e, quindi, nel caso in cui si
tratti di servizi ripetitivi e non complessi, il criterio del prezzo più basso
potrebbe essere utilizzato e ritenuto logico ed appropriato.
In via progressivamente subordinata, la ricorrente ha
dedotto i seguenti motivi d’impugnativa:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 82 e
83 d.lgs. n. 163 del 2006, 1346 c.c.; del principio di determinatezza o
determinabilità dell’oggetto contrattuale. Eccesso di potere per travisamento,
carente ed omessa istruttoria, difetto dei presupposti, indeterminatezza
dell’oggetto di gara.
La procedura sarebbe meritevole di integrale
annullamento in quanto l’oggetto di gara sarebbe eccessivamente ampio e non
sufficientemente determinato, comprensivo di prestazioni eterogenee tra loro,
nemmeno chiare e definite nella loro concreta portata.
In ordine ai 1.200 interventi annui stimati e posti a
base di gara, non sarebbe stato specificato se trattasi di interventi sul
territorio comunale o extracomunale e, in tale ultimo caso, a quale
chilometraggio medio fare riferimento.
In queste condizioni, non sarebbe stato possibile
formulare alcuna offerta seria e sufficientemente consapevole; tale
impossibilità sarebbe dimostrata anche dalla disomogeneità delle offerte
pervenute, la cui causa sarebbe individuabile in una formulazione inadeguata
della lex specialis che non avrebbe specificato
sufficientemente l’oggetto delle prestazioni contrattuali richieste.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42, 81
e 82 d.lgs. n. 163 del 2006, 275 d.P.R. n. 207 del 2010. Eccesso di potere per
travisamento, carente ed omessa istruttoria, difetto dei presupposti. Mancata
previsione della capacità tecnico-professionale delle imprese.
Nella lex specialis di gara non
sarebbe stato previsto alcunché in merito alla comprova del possesso, da parte
dei concorrenti, dei requisiti speciali di partecipazione ed in particolare dei
requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42 d.lgs. n. 163
del 2006.
In tal modo, la stazione appaltante avrebbe
sostanzialmente aperto la procedura anche ad imprese di fatto prive di adeguata
capacità allo svolgimento del servizio.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 82
d.lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per travisamento, carente ed omessa
istruttoria, difetto dei presupposti. Mancata previsione della fase procedurale
della verifica di conformità delle offerte alla lex specialis.
La procedura sarebbe meritevole di integrale
annullamento in quanto nella lex specialis di gara non sarebbe
stata prevista alcuna fase di verifica in ordine alla effettiva conformità
delle offerte dei concorrenti alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura
oggetto di gara.
Non si comprenderebbe in che modo l’Ente potesse avere
contezza del fatto che le imprese offerenti sarebbero state in grado di
soddisfare i parametri tecnici, peraltro molto ampi e per nulla puntuali,
previsti nel disciplinare e soprattutto nel capitolato.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 82
d.lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per travisamento, carente ed omessa
istruttoria, difetto dei presupposti. Mancata effettuazione della fase
procedurale della verifica di conformità delle offerte alla lex specialis.
L’omessa verifica delle offerte da parte della
Commissione, ove ritenuta doverosa a prescindere da specifiche disposizioni
della lex specialis, vizierebbe la procedura di gara.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e
88 d.lgs. n. 163 del 2006 del principio di serietà e sostenibilità delle
offerte. Eccesso di potere per travisamento, carente e omessa istruttoria.
Difetto dei presupposti. Sulla mancata verifica di anomalia dell’offerta.
La stazione appaltante, pur essendosi in tal senso
vincolata nella lex specialis, non avrebbe proceduto a verificare
l’effettiva congruità delle offerte economiche.
La ricorrente, per l’ipotesi in cui non fosse ritenuto
mero errore materiale il passaggio contenuto nell’aggiudicazione definitiva relativo
ad una presunta esclusione dalla procedura di Eurocof, ha proposto il seguente
motivo:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. n.
163 del 2006. Sulla esclusione di Eurocof richiamata nel provvedimento di
aggiudicazione.
L’impresa esclusa, come da verbali del 16 luglio 2013
e del 22 luglio 2013, sarebbe Funeraria Servizi Scarl, mentre Eurocof è stata
ammessa al prosieguo della procedura.
La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei
danni in forma specifica con richiesta, per quanto occorra, di subentro nel
contratto nelle more stipulato, e per equivalente oltre interessi e
rivalutazione monetaria sino al saldo.
Ama Spa ha eccepito l’inammissibilità (rectius:
l’irricevibilità) del primi cinque motivi di ricorso essendo gli stessi relativi
a profili della legge di gara la cui pretesa lesività non si sarebbe
concretizzata all’atto dell’aggiudicazione a terzi, ma al momento della
pubblicazione del bando. In sostanza, la stazione appaltante ha evidenziato che
tutti i profili della legge di gara censurati dalla ricorrente avrebbero
impattato sulle modalità di elaborazione della offerta e, quindi, avrebbero
dovuti essere censurati quali clausole immediatamente preclusive di una seria
partecipazione alla competizione.
Nel merito, ha comunque contestato la fondatezza delle
censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
La controinteressata Taffo Srl ha parimenti eccepito
l’inammissibilità (rectius: l’irricevibilità) dei motivi di impugnazione
della lex specialis perché la ricorrente dovrebbe proporre
tempestivo ricorso, a far tempo dalla data di pubblicazione del bando, laddove
si tratti di clausole impeditive dell’ammissione o che comunque incidano
direttamente sulla formulazione dell’offerta..
Ha altresì eccepito l’inammissibilità del primo motivo
di impugnativa, da un lato, in ragione dell’insindacabilità della scelta
discrezionale della stazione appaltante nella determinazione del criterio di
aggiudicazione, dall’altro, perché la ricorrente, nella propria domanda di
partecipazione alla gara, ha dichiarato di aver preso conoscenza e di accettare
quanto espresso negli atti di disciplina della gara.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure
dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta da questa Sezione
con ordinanza 18 dicembre 2013, n. 4958 “considerato, nel merito, che, ad una
prima sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus
boni iuris con particolare riferimento al motivo d’impugnativa
proposto dalla ricorrente in via principale; ritenuto, infatti, che l’oggetto
del contratto appare alquanto complesso e non del tutto definito, nel senso di
lasciare ai singoli imprenditori taluni margini di discrezionalità nella
quantificazione delle risorse umane e strumentali necessarie all’esecuzione
della prestazione, per cui l’individuazione del criterio del prezzo più basso
come criterio di aggiudicazione dell’appalto sembra manifestamente illogico”.
Le parti hanno depositato memorie di replica a
sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2014, la causa è
stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Le eccezioni in rito proposte dalle parti
resistenti devono essere disattese.
1.1 Nelle gare d’appalto, sono clausole della lex
specialis immediatamente lesive e, quindi, autonomamente impugnabili
senza attendere la loro concreta applicazione da parte della stazione
appaltante le clausole che determinano una sicura preclusione all’ammissione
alla gara di un operatore economico.
In altri termini, le clausole immediatamente lesive
sono quelle che certamente, senza alcun margine di opinabilità, conducono
all’esclusione del concorrente o dell’aspirante tale che versi in una
situazione incompatibile con quella prevista, a pena di esclusione, dalla lex
specialis.
Un onere di impugnazione immediata di clausole
contenute negli atti di indizione della gara, inoltre, può sussistere qualora
le relative clausole impediscano, indistintamente a tutti i concorrenti, una
corretta e consapevole elaborazione dell'offerta.
Tale situazione si verifica, in particolare, qualora
la legge di gara preveda disposizioni abnormi che rendano impossibile il
calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla
gara, ovvero abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione
dell'offerta o, ancora, condizioni negoziali che configurano il rapporto
contrattuale in termini di eccessiva onerosità e obiettiva non convenienza ed
imposizioni di obblighi contra ius (cfr. TAR Lazio, I, 13
gennaio 2014, n. 351; TAR Liguria, II, 28 novembre 2013 n. 1449).
Viceversa, l'onere dell'immediata impugnazione del
bando di gara va escluso nei riguardi delle clausole dotate solo di astratta e
potenziale lesività, la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione potrebbe
essere valutata unicamente all'esito della procedura selettiva, ove negativo
per l'interessato.
Pertanto, non sono immediatamente impugnabili le
clausole relative all’individuazione del criterio di aggiudicazione, alle
modalità di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi e, in
generale, alle modalità di svolgimento della gara, nonché alla composizione
della Commissione giudicatrice.
In tali ipotesi, il termine per impugnare anche gli
atti di gara, che eventualmente concretizzino la lesione della posizione
giuridica dedotta in giudizio, non può che decorrere dalla conoscenza del
provvedimento di aggiudicazione in favore di terzi (cfr., in termini, T.A.R.
Lazio, sez. II, 4 novembre 2013 n. 9373; T.A.R. Piemonte, sez. II, 24 settembre
2013 n. 1036).
Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto solo
con riferimento al secondo motivo di impugnativa - con cui ha dedotto che
l’oggetto di gara sarebbe eccessivamente ampio e non sufficientemente
determinato, comprensivo di prestazioni eterogenee tra loro, nemmeno chiare e
definite nella loro concreta portata - che non sarebbe stato possibile
formulare alcuna offerta seria e sufficientemente consapevole.
Viceversa, le altre doglianze sono incentrate su
prospettazioni diverse con cui sono dedotti possibili vizi di legittimità della lex
specialis di gara la cui lesività è destinata ad attualizzarsi
soltanto nel caso di esito negativo della stessa.
In particolare, con il primo motivo, con cui la
ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità del criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso, la ricorrente non ha sostenuto l’impossibilità di
presentare un’offerta attendibile, ma ha inteso sostanzialmente mettere in
evidenza che il criterio di aggiudicazione individuato non è quello più idoneo
ad individuare la migliore offerta e, quindi, a scegliere il miglior
contraente, per cui si presenterebbe come manifestamente illogico.
Ne consegue che la lesività della previsione di gara
nella sfera giuridica del concorrente, così come l’interesse alla eliminazione
della clausola della lex specialis, non avrebbe potuto essere
percepita con la pubblicazione del bando, atteso che Eurocof sarebbe potuta
essere aggiudicataria del servizio, ma è destinata ad attualizzarsi con
l’aggiudicazione della gara a favore di un terzo concorrente.
In altri termini, la percezione della lesività e
l’attualità dell’interesse ad impugnare la previsione della lex
specialis non sono venute alla luce con la mera pubblicazione della
stessa, ma con la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della gara alla
Taffo Srl, sicché è in quella data che deve individuarsi il dies a quo per
la decorrenza del termine di impugnazione della clausola dettata dalla
disciplina di gara.
Di qui, l’infondatezza delle eccezioni di
irricevibilità del gravame per tardività.
1.2 Parimenti non persuasive sono le eccezioni di
inammissibilità.
1.2.1 In primo luogo, se è vero che la scelta del
criterio di aggiudicazione da parte della stazione appaltante è connotata da
ampia discrezionalità, è altrettanto vero che tale scelta, come tutte le
decisioni discrezionali dell’amministrazione, è sindacabile in sede di
giurisdizione di legittimità per manifesta illogicità o per travisamento dei
fatti.
1.2.2 Inoltre, occorre rilevare che l’eventuale
accettazione delle clausole contenute nel bando o comunque nella lex
specialis di gara non costituisce manifestazione di acquiescenza e,
quindi, non impedisce l’impugnazione delle clausole di gara unitamente
all’esito negativo della competizione.
Infatti, non può logicamente ritenersi che
l’accettazione delle clausole del capitolato implichi acquiescenza alle
clausole lesive, vale a dire determini l’impossibilità di dolersi delle stesse
nel caso di adozione di provvedimenti lesivi che abbiano in queste il loro
presupposto.
Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe alla
paradossale e non accettabile conclusione che al fine di partecipare alla gara
l’operatore economico dovrebbe necessariamente prestare acquiescenza a tutte le
clausole, con conseguente esclusione della relativa possibilità di tutela
giurisdizionale avverso le stesse ed evidente violazione del diritto di difesa
costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va di
conseguenza accolto in ragione di quanto di seguito esposto.
2.1 Innanzitutto, deve ritenersi mero errore
materiale, come evidenziato nell’ultimo motivo di impugnativa, il riferimento
contenuto nell’aggiudicazione definitiva relativo ad una presunta esclusione
dalla procedura di Eurocof.
Infatti, come emerge dai verbali n. 2 del 16 luglio
2013 e n. 3 del 22 luglio 2013, la ricorrente ha ottemperato alla richiesta di
comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti
per la partecipazione alla gara e dichiarati in sede di documentazione
amministrativa, mentre è stata esclusa dalla gara per ritardato invio della
documentazione ex art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, la Funeraria
Servizi Scarl.
2.2 Con il primo motivo d’impugnativa, la ricorrente
ha dedotto, con una pluralità di argomentazioni, che l’aggiudicazione della
gara con il criterio del prezzo più basso sarebbe manifestamente illogica.
La censura è fondata.
L’art. 81, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce
che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio
del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.
Le stazioni appaltanti, ai sensi del secondo comma,
scelgono, tra i detti criteri, quello più adeguato in relazione alle
caratteristiche dell’oggetto del contratto.
Il criterio del prezzo più basso si connota per
prendere in considerazione esclusivamente la convenienza economica
dell’offerta, per cui ha carattere automatico richiedendo per l’individuazione
della migliore offerta un semplice raffronto tra cifre.
Il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, invece, è maggiormente complesso perché l’offerta è composta non
solo dall’elemento prezzo ma anche da altri elementi afferenti ai profili
qualitativi della prestazione ed a ciascuno di tali elementi è attribuito un
punteggio.
Di talché, tale criterio è certamente più idoneo,
potendosi assegnare ad elementi diversi dal prezzo una rilevanza più o meno
estesa in ragione delle singole fattispecie, in presenza di appalti il cui
oggetto presenta anche minime complessità.
La differenza tra i due criteri, sotto altro angolo
visuale, si concreta nella circostanza che in un caso, il criterio del prezzo
più basso, l’amministrazione aggiudicatrice compie un mero accertamento
tecnico, nel senso che “verifica” la migliore offerta sulla base di scienze
esatte e senza alcun tipo di valutazione, mentre nell’altro caso, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, esercita la c.d. discrezionalità
tecnica, nel senso che “valuta” quale sia la migliore offerta con riferimento a
parametri opinabili.
Peraltro, in entrambe le ipotesi, la stazione
appaltante svolge un’attività amministrativa vincolata in quanto – individuata,
per mezzo dell’accertamento tecnico o dell’esercizio di discrezionalità
tecnica, la migliore offerta – deve aggiudicare la gara all’operatore economico
che ha presentato la stessa.
La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione
di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità
amministrativa e, in quanto tale, è sottratta al sindacato del giudice
amministrativo, tranne che, in relazione alla natura ed all’oggetto del
contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti.
Le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i
due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto
del contratto in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e
delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed
efficacemente il criterio più idoneo all’individuazione della migliore offerta.
Va da sé che il criterio del prezzo più basso, in cui
assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato
esclusivamente quando l’oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e
sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa
presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il
prodotto richiesto, mentre nelle altre fattispecie è arduo ipotizzare che un
sia pur minimo rilievo agli aspetti qualitativi della prestazione offerta sia
indifferente per la scelta del contraente.
Nel caso in esame, l’oggetto del contratto si presenta
indubbiamente complesso, non tanto per le prestazioni da eseguire, ove
singolarmente considerate, quanto per le complessive modalità organizzative del
servizio.
L’AMA Spa, Società con unico socio, ha indetto una
procedura aperta “avente ad oggetto l’affidamento del servizio di prelievo e
trasporto salme al civico deposito di osservazione o all’obitorio comunale,
come previsto dal D.P.R. n. 285/1990, per la durata di 24 mesi”.
Ha specificato che “il servizio si svolgerà
prevalentemente nel territorio di Roma Capitale, fatto salvo occasionali
interventi richiesti nel territorio extra comunale limitrofo e comunque entro i
limiti del territorio della Regione Lazio” e che l’appalto è destinato ad un
“servizio pubblico essenziale”.
La compiuta descrizione del servizio, nonché delle
condizioni, delle modalità, dei termini e delle specifiche tecniche di
partecipazione ed aggiudicazione della gara e di esecuzione del contratto sono
riportate: nel bando di gara; nel disciplinare di gara; nello schema di
contratto; nel capitolato tecnico e nei relativi allegati.
In particolare, le modalità di esecuzione del servizio
sono dettagliatamente riportate nel capitolato tecnico che, innanzitutto,
all’art. 1, evidenzia come il servizio sia rivolto alle salme di persone
decedute: a) in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per
il prescritto periodo di osservazione; b) in seguito a qualsiasi accidente
nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione
al pubblico per il riconoscimento.
Lo stesso art. 1 del capitolato tecnico precisa che
“il servizio è considerato Servizio Pubblico Essenziale e non può subire
interruzioni o sospensioni”.
Le modalità di esecuzione del servizio sono riportate
all’art. 2 del capitolato, il quale così dispone:
“Il servizio si svolge nel territorio comunale ed
extra comunale per tutte le 24 ore dei giorni feriali e festivi ed è effettuato
su chiamata, per circa 2.400 interventi in due anni.
La quantità di interventi di cui sopra è indicativa e
potrà variare nel corso della durata del contratto.
E’ considerato intervento singolo la risposta alla
chiamata con l’invio di un numero di mezzi sufficienti e di una squadra
composta da almeno tre persone (di cui un autista) per il recupero di un
massimo di tre salme nello stesso luogo.
Nel caso che il numero di salme sia superiore a tre,
dovranno essere inviati ulteriori mezzi. E’ considerato aggiuntivo e ulteriore
ogni intervento che consiste nella rimozione di un numero di salme pari o
inferiore a tre.
L’Autorità che ha richiesto l’intervento può, in
particolari situazioni, disporre che l’impresa aggiudicataria invii unità
operative maggiormente dimensionate.
Potranno essere richiesti più interventi in
contemporanea in luoghi differenti.
Le prestazioni richieste comportano l’impiego di
personale e la fornitura di veicoli, mezzi, materiali ed attrezzature, che
devono essere utilizzati ai fini dell’erogazione del Servizio sotto il
controllo e la vigilanza dell’AMA S.p.A., tramite il proprio Servizio di
Polizia Mortuaria e secondo le prescrizioni previste da questo Capitolato e
dalla normativa vigente nel settore.
Il Servizio deve essere svolto in un tempo massimo di
2 ore dal ricevimento della chiamata.
Il prelievo di salme dalle strutture ospedaliere
avviene di concerto con le strutture sanitarie interessate; in tal caso, il
personale e i mezzi dell’impresa aggiudicataria devono trovarsi sul luogo in
tempo utile all’espletamento di tutte le incombenze, così da assicurare il
regolare e puntuale svolgimento delle operazioni nel rispetto degli orari
descritti e concordati.
Salvo diversa disposizione, il prelievo e trasporto di
salme destinate al deposito di osservazione ed agli obitori, si effettuano con
l’utilizzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente
disinfettabile e lavabile, fornito dall’impresa aggiudicataria ed approvato
dall’AMA S.p.A.
L’impresa aggiudicataria, nel caso di operazioni da
effettuare in locali angusti, può utilizzare, esclusivamente per il tragitto da
dove si trova il corpo fino al veicolo, adeguati involucri dotati di maniglie
di modello anch’esso approvato dall’AMA S.p.A.
In ogni caso, nell’esecuzione dei trasporti l’impresa
aggiudicataria avrà cura di percorrere, senza interruzione alcuna, i tragitti
più brevi o meno frequentati fino al luogo di destinazione.
Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato
Tecnico e/o nel Contratto, l’impresa aggiudicataria si impegna ad osservare le
disposizioni impartite da AMA S.p.A. e, in particolare, dalla ILC/Cim, relative
ad eventuali aspetti di dettaglio necessari alla regolare esecuzione del
Servizio.
L’impresa aggiudicataria deve assicurarsi, prima di
ciascun intervento, che personale, veicoli ed accessori siano in condizione di
decoro e perfetta efficienza.
L’impresa aggiudicataria ha altresì l’obbligo di
designare un responsabile dell’esecuzione per ogni intervento, il quale ha
compiti di vigilanza sulla legittimità delle operazioni e sul comportamento
delle unità operative assegnategli, onde assicurare il corretto svolgimento
delle operazioni.
Nello svolgimento di dette operazioni, l’impresa
aggiudicataria dovrà:
provvedere a dare immediata risposta alla chiamata;
concordare con l’Autorità pubblica presente sul posto
le modalità di effettivo svolgimento del prelievo;
assicurarsi che il personale addetto al prelievo sia
munito ed indossi i dispositivi di protezione individuale;
assicurarsi che le operazioni vengano eseguite con
diligenza e speditezza, facendo attenzione ad adoperare la delicatezza e
sensibilità richieste dalle peculiari circostanze in cui si svolge il Servizio;
eseguire il Servizio in tutte le sue fasi, fornire
notizie sulle procedure di polizia mortuaria e rispondere alle eventuali
richieste di informazione avanzate dai familiari del defunto, eventualmente
presente;
compilare il Registro degli interventi effettuati e
sottoporlo ogni mese all’Ufficio Servizi Cimiteriali;
redigere un verbale di concerto con gli addetti
dell’Autorità pubblica presenti, nel quale siano riportati dettagliatamente gli
effetti personali che vengono lasciati o prelevati alla salma da trasportare al
deposito di osservazione o all’obitorio, di cui una copia dovrà essere
trasmessa mensilmente all’Ufficio Servizi Cimiteriali e un’altra consegnata
all’addetto del Deposito di Osservazone o all’Obitorio, incaricato della
ricezione della salma.
Per una migliore funzionalità, ogni responsabile
dell’intervento deve essere munito di telefono cellulare per segnalare
prontamente all’AMA (ILC/Cim) eventuali ritardi ed inconvenienti o, in
circostanze straordinarie, per richiedere disposizioni alla medesima.
Il prelievo della salma o dei resti e la loro
deposizione nel contenitore o nel feretro municipale devono essere compiute con
l’opportuno decoro e con le cautele necessarie; durante tali operazioni gli
addetti devono indossare gli appositi dispositivi di protezione.
Il feretro nel tragitto a spalla verso l’auto-funebre
deve essere mantenuto il più possibile in posizione orizzontale. E’ ammesso
l’uso di carrelli di foggia adeguata muniti di ruote o di montacarichi,
eventualmente presente nell’edificio. E’ assolutamente vietato, invece, l’uso
di ascensori.
Negli ospedali e nei luoghi di cura ove è rilevante
l’entità dei resti mortali da prelevare e trasportare, le operazioni devono
essere condotte in modo da non causare intralci alle attività svolte nella struttura.
Durante il trasporto non devono essere accolti nel
veicolo familiari o coniugi del deceduto.
A tutto il personale dell’impresa affidataria si
applicano le norme relative agli incarichi di pubblico servizio”.
L’art. 3 del capitolato individua “obblighi ed oneri”
e così dispone:
“I rapporti amministrativi di servizio fra l’impresa
aggiudicataria e l’AMA S.p.A. si svolgeranno attraverso il competente ufficio
dei servizi di Polizia Mortuaria.
Per l’esecuzione del Servizio, effettuato su ordine
dell’Autorità competente, l’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire un
servizio di ricezione delle chiamate durante tutto l’arco delle 24 ore
giornaliere.
L’impresa aggiudicataria è altresì tenuta a far capo
alla ILC/Cim per la ricezione degli ordini scritti di prelievo e trasporto,
emessi in relazione alle esigenze di servizio. Tali ordini possono comunque
essere impartiti anche verbalmente, fatta salva la successiva conferma scritta
o per telefax.
L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare all’Ufficio
Servizi Cimiteriali, entro trenta giorni dall’inizio dell’affidamento, l’elenco
nominativo del personale alle sue dipendenze incaricato dell’esecuzione dei
servizi. Le eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate entro
otto giorni.
L’art. 4, relativo al “personale adibito al servizio”,
così dispone:
“L’impresa aggiudicataria dovrà avere alle proprie
dipendenze personale numericamente sufficiente e professionalmente idoneo ad
assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi nell’arco delle 24 ore giornaliere.
Il personale addetto deve essere dotato, oltre che dei
mezzi di protezione individuale, di divisa adeguata da indossare con cura, le
cui caratteristiche saranno comunicate all’AMA S.p.A. Sulla divisa dovrà essere
appuntato, in modo ben visibile, sul lato sinistro, un tesserino di
riconoscimento riportante la fotografia, il nome leggibile del dipendente e il
contrassegno dell’impresa.
A tutto il personale assunto alle proprie dipendenze,
secondo le vigenti disposizioni in materia, l’impresa aggiudicataria deve
garantire il trattamento assicurativo, previdenziale e retributivo non
inferiore a quello previsto dai Contratti Nazionali per il settore specifico.
Gli addetti dovranno essere informati che è loro
preciso dovere tenere un comportamento conforme alla natura del servizio e alle
norme legislative e regolamentari in materia, nonché eseguire le disposizioni
emanate dall’AMMA, rifiutare in via assoluta mance, regalie o atti di
liberalità di qualsiasi forma che provenissero da parte di qualcuno (parenti o
amici del defunto, imprese di onoranze funebri, altri operatori del settore
funebre, etc.), sia durante che al di fuori dello svolgimento del Servizio.
L’impresa aggiudicataria, su motivata richiesta
dell’AMA, dovrà sostituire o sospendere il personale inidoneo o che si sia reso
responsabile di irregolarità o comportamenti non conformi.
L’impresa aggiudicataria è responsabile della
compilazione e dell’aggiornamento di un registro o altra idonea documentazione
dalla quale risulti quali servizi abbiano svolto in ciascun giorno i dipendenti
in servizio e con quali mezzi e mansioni; copia delle registrazioni dovranno
essere trasmesse mensilmente alla ILC/Cim”.
Con riferimento alle “dotazioni tecniche”, inoltre, il
capitolato tecnico prevede che:
“L’impresa aggiudicataria è tenuta ad avere
un’organizzazione idonea per un immediato ed efficiente svolgimento del
Servizio durante tutto l’arco delle 24 ore.
A tal fine, per assolvere regolarmente il Servizio
richiesto, è necessario che l’aggiudicatario possieda un parco mezzi, composto
da furgoni o carri funebri e un adeguato numero di risorse che assicurino il
trasporto di n. 12 salme.
Tutti i veicoli in dotazione per il trasporto delle
salme devono essere conformi, per struttura e manutenzione, alle norme di polizia
mortuaria e sanitarie, ed omologati per ospitare almeno quattro feretri o
contenitori rigidi.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a fornire alla
ILC/Cim copia dei libretti di circolazione degli autoveicoli in dotazione,
copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile secondo i
massimali previsti dalla legge, nonché copia dei certificati di idoneità
sanitaria.
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad impegnarsi ad
aumentare tale dotazione in proporzione alle esigenze di servizio, a sue spese
e senza diritto a compensi da parte della competente autorità sanitaria.
I veicoli di nuovo acquisto, o per aumento o per
sostituzione di quelli in dotazione, sono soggetti per l’ammissione in servizio
al preventivo assenso dell’AMA, che verrà rilasciato previo riconoscimento di
idoneità da parte della competente autorità sanitaria.
I veicoli devono essere accuratamente disinfettati
dopo ogni utilizzo, sia nella parte riservata alla salma o ai resti, sia in
quella riservata al personale. Tutte le dotazioni, oltre ad essere sempre
mantenute in condizioni di perfetta efficienza funzionale e tecnica, devono
essere sempre in ottimo stato di conservazione e pulizia.
I danni, anche minimi, derivati dall’uso, devono
essere prontamente riparati”.
Sulla base delle richiamate disposizioni contenute nel
capitolato tecnico, risulta evidente che la scelta del criterio del presso più
basso quale criterio di aggiudicazione è manifestamente illogica.
La prestazione richiesta, infatti, ha natura
complessa, pur essendo caratterizzata da marcati tratti da standardizzazione,
ma soprattutto la disciplina di gara trasferisce ai concorrenti una
discrezionalità molto ampia nell’organizzazione delle modalità di espletamento
del servizio, dalla cui efficacia deriva la stessa possibilità di adempiere o
meno le prestazioni richieste.
In altri termini, la notevole discrezionalità
attribuita ai singoli offerenti circa le modalità di organizzazione per
l’esecuzione del servizio rende le offerte ontologicamente eterogenee e,
quindi, logicamente insuscettibili di essere graduate attraverso il mero
criterio del prezzo più basso.
La determinazione delle risorse umane e strumentali
necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni, in particolare, è
demandata all’arbitrio dell’offerente ed è del tutto consequenziale che la
misura dell’offerta economica, che tiene evidentemente conto dei costi totali
sopportati dall’imprenditore per garantire il servizio, discende dal modo in
cui il singolo offerente ha inteso individuare, in assoluta autonomia, la
quantità e la qualità delle risorse umane e strumentali di cui dotarsi.
In tale ottica, occorre rilevare in via preliminare
che il servizio si svolge, nel territorio comunale ed extracomunale e, quindi,
in tutto il territorio regionale, per ogni ora di ogni giorno dell’anno, che il
servizio deve essere svolto in un tempo massimo di 2 ore dal ricevimento della
chiamata e che potranno essere richiesti più interventi in contemporanea in
luoghi differenti.
La quantità degli interventi è stata stimata in 1.200
all’anno, ma con l’espressa avvertenza che la stessa è indicativa e potrà
variare nel corso della durata del contratto.
Gli elementi della lex specialis da
cui maggiormente è possibile rilevare la discrezionalità attribuita ai
concorrenti nella predisposizione delle modalità di organizzazione del servizio
possono così sintetizzarsi:
intervento singolo è la risposta alla chiamata con
l’invio di un numero di “mezzi sufficienti” e di una squadra composta da
“almeno tre risorse (di cui un autista)”;
nel caso di numero di salme superiore a tre, dovranno
essere inviati “ulteriori mezzi”;
l’Autorità che ha richiesto l’intervento può, in
particolari situazioni, disporre che l’impresa aggiudicataria invii unità
operative “maggiormente dimensionate”;
le prestazioni richieste comportano “l’impiego di
personale e la fornitura di veicoli, mezzi, materiali e attrezzature”;
l’aggiudicataria deve assicurarsi, prima di ciascun
intervento, che “personale, veicoli ed accessori siano in condizione di decoro
e perfetta efficienza”;
sono descritte analiticamente le fasi di svolgimento
delle operazioni, inclusive degli obblighi per l’impresa di fornire notizie
sulle procedure di polizia mortuaria e rispondere alle eventuali richieste di
informazioni avanzate dai familiari del defunto, di compilare il registro degli
interventi effettuati e di redazione di un verbale di concerto con gli addetti
dell’Autorità pubblica presenti;
per l’esecuzione del servizio, l’impresa
aggiudicataria è tenuta a garantire “un servizio di ricezione delle chiamate
durante tutto l’arco delle 24 ore giornaliere”;
l’impresa aggiudicataria dovrà avere alle proprie
dipendenze “personale numericamente sufficiente e professionalmente idoneo” ad
assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi;
il personale addetto deve essere dotato, oltre che dei
mezzi di protezione individuale, “di divisa adeguata”;
l’impresa aggiudicataria è tenuta ad avere
“un’organizzazione idonea” per un immediato ed efficiente svolgimento del
servizio durante tutto l’arco delle 24 ore;
per assolvere regolarmente il servizio richiesto, è
necessario che l’aggiudicatario possieda “un parco mezzi, composto da furgoni o
carri funebri e ‘un adeguato numero di risorse’, che assicurino il trasporto di
n. 12 salme”;
tutti i veicoli in dotazione per il trasporto delle
salme devono essere conformi, “per struttura e manutenzione”, alle norme di
polizia mortuaria;
l’impresa aggiudicataria è tenuta ad impegnarsi “ad
aumentare tale dotazione” in proporzione alle esigenze di servizio, a sue spese
e senza diritto a compensi;
tutte le dotazioni, oltre ad essere sempre “mantenute
in condizioni di perfetta efficienza funzionale e tecnica”, devono essere sempre
“in ottimo stato di conservazione e pulizia”;
i danni, anche minimi, “devono essere prontamente
riparati”.
L’oggetto del contratto, pertanto, si presenta
complesso richiedendo non solo la prestazione di servizi ma anche la fornitura
di una pluralità di risorse strumentali, tra cui, oltre a quelle richiamate
(veicoli per il trasporto delle salme, barelle, divise, mezzi di protezione
individuali, etc.), per il prelievo ed il trasporto delle salme, contenitori
rigidi di materiale impermeabile, facilmente disinfettabili e lavabili,
approvati dall’AMA e, per il trasporto del corpo fino al veicolo nel caso di
operazioni da effettuare in locali angusti, involucri dotati di maniglie di
modello approvato dall’AMA.
La circostanza, però, che maggiormente persuade il
Collegio della manifesta illogicità del criterio di aggiudicazione automatico
prescelto è che nella lex specialisdi gara si fa costantemente
riferimento, nel descrivere la prestazione da fornire, ai concetti di
adeguatezza ed idoneità delle risorse umane e delle risorse strumentali,
concetti che ontologicamente attengono a parametri opinabili di valutazione e
che, quindi, richiedono l’esercizio della discrezionalità tecnica, dovendosi
escludere che le relative offerte possano essere graduate in modo automatico,
sulla base di un mero accertamento tecnico.
In altri termini, la valutazione di quanti e quali
siano risorse umane e strumentali necessarie per il corretto espletamento delle
prestazioni, e, prima ancora, della stessa possibilità di espletamento del servizio,
così come la valutazione di quali debbano essere le attività di manutenzione
dei beni strumentali, è stata rimessa alla completa discrezionalità dei
partecipanti, sicché la stazione appaltante avrebbe evidentemente dovuto
prevedere un criterio di aggiudicazione tale da procedere ad una valutazione
delle proposte caratterizzata da discrezionalità tecnica, vale a dire avrebbe
dovuto prevedere il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non
essendo possibile non attribuire la benché minima considerazione alle modalità
con cui ogni partecipante, nella particolarmente ampia discrezionalità
attribuita dalla disciplina di gara, ha ritenuto di organizzare i fattori utili
alla prestazione tempestiva ed ottimale del servizio.
Ne consegue la fondatezza del primo motivo di
impugnativa, con cui la ricorrente ha puntualmente prospettato che la scelta
più idonea sarebbe stata quella del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in modo di consentire di valutare altri aspetti rilevanti, oltre
quello del prezzo, per il buon esito dell’appalto, quali: il numero e la
qualità dei mezzi posti a disposizione; il numero e la qualità delle sedi
operative e delle autorimesse per il deposito dei mezzi; la manutenzione
prevista per i mezzi; il numero e la qualità delle risorse umane da impiegare
nell’esecuzione dell’appalto; le modalità di garanzia della risposta per 24 ore
al giorno in ogni giorno dell’anno; le modalità di garanzia dell’intervento nei
tempi richiesti etc.
Viceversa, il criterio di aggiudicazione automatico
del prezzo più basso avrebbe potuto eventualmente essere scelto se la stazione
appaltante avesse in sede di disciplina della gara imposto in maniera
stringente le modalità di organizzazione del servizio - quali il numero minimo
di personale complessivamente occorrente, il numero minimo e la qualità degli
autoveicoli da utilizzare per il trasporto, il numero minimo e la qualità degli
altri beni strumenti richiesti per l’espletamento del servizio, le modalità di
manutenzione dei veicoli, le modalità di risposta alle chiamate etc. – in modo
da elidere totalmente la discrezionalità dei partecipanti nella proposizione
delle offerte con riferimento ad elementi diversi dall’elemento prezzo e
rendere così standardizzata l’effettiva modalità di prestazione non del singolo
intervento, ma dell’intero e complessivo servizio richiesto.
In conclusione, il criterio di aggiudicazione
individuato dalla AMA S.p.a. si rivela inidoneo all’individuazione del miglior
contraente, per cui è manifestamente illogico.
Tale illogicità si colora di una intensità ancora più
marcata laddove si consideri che, sulla base del criterio di aggiudicazione
prescelto, la stazione appaltante non è in grado di avere garanzie sulla
qualità della prestazione e sulla sua stessa possibilità di esecuzione,
soprattutto in ragione della imprevedibilità del numero e della eventuale
contestualità delle chiamate, in un servizio pubblico essenziale che, in quanto
tale, non tollera sospensioni o interruzioni.
3. La fondatezza del motivo determina, assorbite le
ulteriori doglianze, la fondatezza del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento
degli atti impugnati ed il travolgimento dell’intera procedura di gara.
Ne consegue, peraltro, che nessun risarcimento in
forma specifica o per equivalenza patrimoniale è dovuto ad Eurocof, il cui
interesse strumentale ad ottenere una nuova chance per
l’affidamento del servizio può essere soddisfatto con la rinnovazione della procedura
concorsuale.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e,
liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), comprensive delle spese
già liquidate nella fase cautelare, sono poste a favore della ricorrente ed a
carico, per € 2.000,00 (duemila/00), della stazione appaltante AMA S.p.A. e,
per € 1.000,00 (mille/00), della controinteressata Taffo S.r.l.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati.
Condanna la stazione appaltante AMA S.p.a. per €
2.000,00 (duemila/00) e la controinteressata Taffo S.r.l. per € 1.000,00
(mille/00) al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in
€ 3.000,00 (tremila/00), comprensive delle spese già liquidate nella fase
cautelare, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)