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martedì 12 gennaio 2016

IMMIGRAZIONE & PROCESSO: sulla rilevanza del comportamento delle parti ai fini del decidere (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sentenza 7 gennaio 2016, n. 154).


IMMIGRAZIONE & PROCESSO: 
sulla rilevanza del comportamento delle parti 
ai fini del decidere 
(T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 
sentenza 7 gennaio 2016, n. 154)



Semplicemente una bella pagina di processo amministrativo.
Garbata, logica ed efficace, giusta.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2011, proposto da: Ata Ul Mohsin Malik, rappresentato e difeso dagli avv.ti Micaela Grandi e Renato Caruso, con domicilio eletto presso Renato Caruso in Roma, Via C. Colombo, 436; 
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato; 
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa, incluse le Ordinanze istruttorie n.8205/2014 del 25.7.2014, n.12184/2014 del 03.12.2014, n.9976/2015 del 21.7.2015;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO
I)- Espone in fatto il cittadino extracomunitario ricorrente che l’istanza, da esso prodotta ai sensi dell’art. 9 c.1 lett. f), della legge n.91 del 1992 per conseguire la cittadinanza italiana, è stata respinta traendone argomento dall’emersione istruttoria di elementi attinenti la sicurezza della Repubblica tali da non renderne opportuna la concessione.
Detta reiezione è stata gravata, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, deducendo che la struttura del provvedimento impugnato fa leva esclusivamente sull’affermazione che dall'attività informativa esperita sono emersi elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza italiana; sicchè difetta la sua componente motivazionale non risultando capace l’opposto diniego di individuare e comprendere quali siano i concreti addebiti ostativi che si pongono in contrasto con le condizioni di incensuratezza, persistente e continuativa permanenza nel territorio italiano dal 1996, svolgimento di attività lavorativa e mantenimento del nucleo familiare composto da coniuge e quattro figli, due dei quali nati in Italia; il tutto con accessiva censura di inadeguata istruttoria, essendosi appunto omessa ogni considerazione sull'ormai radicato inserimento nella società italiana in seno alla quale il ricorrente vive con la propria famiglia, svolge - come anzidetto - regolare attività lavorativa, frequenta abitualmente persone italiane ed è incensurato.
L’intimata Amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha depositato nota contro deduttiva ivi sostenendo l’infondatezza delle doglianze prospettate nel gravame avversario.
Sussistendo in diritto la manifesta ed evidente opportunità di acquisire la documentazione istruttoria sulla cui base è stato adottato l’avversato provvedimento, la Sezione si è conseguentemente regolata in sintonia con una prassi processuale radicata da decenni proprio con riguardo ai provvedimenti che collegano il diniego della naturalizzazione a motivi di sicurezza della Repubblica. A tal riguardo, difatti, la giurisprudenza del G.a. ha costantemente affermato che il relativo obbligo di motivazione si conforma alla natura del provvedimento e non si può configurare nella materia de qua nei termini di cui all’art.3 L. n.241 del 1990 non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le risultanze dell'istruttoria; ulteriormente precisando che non può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa dell'interessato, in quanto l'esercizio dei diritti di difesa e garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. Stato III Sez., n. 6161 del 17.12.2014; Sez. VI 2/3/09 n. 1173; 4/12/09 n. 7637). Si è quindi adottata una prima Ordinanza istruttoria volta all’acquisizione della citata documentazione “con le cautele ritenute necessarie dalla stessa amministrazione procedente in ragione della natura riservata, vale a dire tutti gli stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence, ovvero con la produzione di una relazione o rapporto sintetico che riassuma gli elementi rilevanti dell’istruttoria senza rivelare le fonti informative”.
Tale decisione, notificata tardivamente alla p.a., è stata reiterata con successiva Ordinanza n. n.12184/2014 del 03.12.2014 cui il Ministero dell’Interno ha replicato con nota del 23.2.2015 comunicando di non potere adempiere a tale incombente istruttorio, in quanto, “pur avendo inoltrato formale richiesta di autorizzazione alla esibizione in giudizio degli elementi emersi da documentazione classificata posti a base del provvedimento impugnato, tali elementi sono stati ritenuti non ostensibili dall’organismo che li ha originati”.
Una tal replica, che ha segnato una radicale inversione di rotta rispetto all’atteggiamento collaborativo ordinariamente prestato dall’Amministrazione per tutti gli affari di analoga natura, ha indotto la Sezione a ritenere plausibile che fosse dovuta alla inusuale e straordinaria delicatezza dei dati in questione; e dunque ad una (pur ignota) circostanza specifica che imponeva di ricercare ogni cautela consentita dall’Ordinamento nell’assumere la decisione conclusiva del presente grado del giudizio al fine di non porre in pericolo la sicurezza nazionale, tenuto conto dei valori espressi dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, e valutata la serietà delle deduzioni dell’Amministrazione sulle esigenze della sicurezza nazionale. Si è dunque ritenuto di poter prescrivere le modalità ostensive praticate dal massimo G.A. (cfr. Cons. St., n. 1029/2011) in contenzioso significativamente assimilabile a quello oggetto del corrente scrutinio; e così con l’ultima delle Ordinanze istruttorie menzionate in epigrafe si è, testualmente, disposto “che l’Amministrazione trasmetta copia dei medesimi atti in busta sigillata, e con tutte le ulteriori cautele che riterrà opportune, se del caso con la indicazione degli omissis delle parti degli atti non strettamente rilevanti e anche con riferimento alle fonti di informazione, ovvero trasmetterà una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti; che a seguito della acquisizione della relativa documentazione da parte del Segretario della Sezione, in ogni caso, il relativo esame potrà aver luogo esclusivamente da parte del Collegio designato per la definizione del giudizio, che con la collaborazione del medesimo Segretario - anche in data anteriore o successiva a quella dell’udienza - potrà aprire la busta sigillata e, di conseguenza, riporre i sigilli. Che subito dopo tali operazioni, e anche nelle more della pubblicazione della sentenza definitiva, il Segretario della Sezione concorderà con i responsabili dell’Amministrazione appellante la più celere restituzione del plico sigillato”.
Le aspettative della Sezione - che pur riteneva giustificabile dall’eccezionalità del caso la produzione di una Relazione (non riassuntiva degli elementi rilevanti dell’istruttoria svolta in sede amministrativa, ma) quantomeno esplicativa delle “specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti”- sono state disattese avendo la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero partecipato, con nota datata 18.11.2015, che l’Organismo che ha acquisito gli elementi informativi attinenti la sicurezza della Repubblica si è ancora una volta opposto al loro deposito in giudizio per, allo stato non più comprensibili, “esigenze di riservatezza connesse col patrimonio informativo dell’Organismo stesso”.
Orbene, l’atteggiamento di chiusura di detto Organismo:
- urta con la giurisprudenza, ripetesi pacifica, omogenea e radicata, del Consiglio di Stato secondo la quale in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero. In sostanza, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., ex plurimis, III, n.130/2015 del 20.1.2015);
- cozza con le risultanze di un articolato parere reso dalla I sezione del medesimo Consesso, nell’adunanza 16 aprile 2014, n. Affare 01835/2013, che proprio su richiesta del Ministero dell’Interno ha chiarito che, sulla base dell’interpretazione sia letterale, sia costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge date dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 42 della legge n. 124 del 2007, si può ragionevolmente affermare che l’Amministrazione, ferma restando l’autonomia decisionale correlata all’esercizio della potestà discrezionale, non può negare in via assoluta l’ostensione della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all’ordine del Giudice di rendere disponibile tale documentazione, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo;
- è controproducente in quanto l’accoglimento del gravame - [che costituisce in tale evenienza una soluzione processualmente obbligata alla luce di un assunto (l’emersione istruttoria di elementi attinenti la sicurezza della Repubblica tali da non renderne opportuna la concessione) rivelatosi, di fatto, privo del minimo supporto e, dunque, apodittico] - e l’effetto conformativo dallo stesso rinveniente, non consentono all’amministrazione (che rimane tenuta a definire l’istanza del ricorrente vittorioso e dunque a rinnovare il potere già esercitato) di denegare la concessione invocata sulla base di un iter motivazionale che il Giudice ha reputato illegittimo cassando l’atto che dallo stesso iter traeva sostegno e supporto. Altrimenti detto, se l’obiettivo avuto di mira dall’Organismo era quello di precludere la naturalizzazione italiana dello straniero, il contegno serbato si rivela ben più funzionale al conseguimento del risultato opposto;
- contrasta, a ben vedere, anche con l’art. 113 della Costituzione. E difatti se fosse consentito all’amministrazione addebitare a taluno una data condotta (pur contrastante con i valori repubblicani) senza poi fornirne, in sede processuale, indizio alcuno a sostegno della stessa, ci si troverebbe di fronte ad un atto, sostanzialmente, inoppugnabile (o, il che è lo stesso, nei cui confronti sarebbe inutile gravarsi); e tanto con chiara violazione della norma costituzionale sopra richiamata e con la giurisprudenza del Giudice delle Leggi che da tempo ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio” (così, Corte costituzionale n. 18/1982), ulteriormente escludendo che vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi possano condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul punto centrale della controversia e, quindi, compromettere la possibilità per le parti di far valere i propri diritti dinnanzi all’Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall’ordinamento giuridico (Corte cost. n. 70/1961).
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa; e ciò per la ragione che le stesse dovrebbero gravare - non sulla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero che si è resa portavoce di quanto sopra, ma - sull’Organismo sopra citato (e, in ultimo, sul dirigente che tale condotta ha avallato), che però non è parte in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie, per le ragioni rassegnate in parte motiva, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


mercoledì 27 agosto 2014

IMMIGRAZIONE: il Consiglio di Stato interpreta estensivamente la nozione di "legami familiari" ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero (Cons. St., Sez. III, sentenza 17 luglio 2014, n. 3680).


IMMIGRAZIONE:
 il Consiglio di Stato 
interpreta estensivamente 
la nozione di "legami familiari" 
ai fini del rinnovo 
del permesso di soggiorno dello straniero
 (Cons. St., Sez. III, 
sentenza 17 luglio 2014, n. 3680).


Breve commento

L'appellante è un cittadino albanese; non ancora maggiorenne, nel 2002, a seguito di ricongiungimento familiare col padre, è giunto in Italia, dove tuttora vivono, oltre ai genitori, i due fratelli e la sorella. 
Non avendo un reddito perché disoccupato, si è visto negato il rinnovo del permesso di soggiorno dalla Prefettura, la quale ha interpretato restrittivamente l'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, che prevede la sussistenza di un reddito dimostrabile come condicio sine qua non per la permanenza nel territorio nazionale dello straniero.
Lo stesso art. 5, co. 5 secondo paragrafo, del citato decreto, stabilisce, tuttavia, un'eccezione al rigore del requisiti reddittuale, che debba tenersi conto anche "natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".
Il Consiglio di Stato, sulla scia della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 202/2013, ha stabilito, con la sentenza in commenti, che per "vincoli familiari" devono intendersi anche quelli tra familiari non conviventi, e nel rapporto tra genitori e figli, a che quelli con figli maggiorenni ma minorenni nel momento in cui avrebbero avuto diritto al ricongiungimento.
Un'interpretazione molto estensiva, giustificata, tuttavia, da motivi d'equità e dalla particolare fattispecie concreta.


Massima

1. L'art. 5, del d.lgs. 286/1998, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, sotto il profilo della capacità di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica, nonché della garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687).
2. Tuttavia, ai sensi del secondo periodo del comma 5, dell’articolo 5 del d.lgs. 286/1998, “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
3. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione 
3.1 la previsione, introdotta nel citato comma 5, ad opera del d.lgs. 5/2007, in attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dell’unità familiare dei migranti, nell’attribuire rilevanza ai legami famigliari ed alla intensità e durata dell’inserimento dello straniero nella società italiana, ha trasformato da vincolato in discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, per le ipotesi in cui sussistano quei presupposti che, in linea generale, ai sensi dei precedenti commi dell’art. 5 e del precedente art. 4, risulterebbero altrimenti tassativamente ostativi;
3.2 detta previsione a tutela dell’unità familiare, anche se testualmente si riferisce agli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o siano essi stessi familiari ricongiunti, a seguito della sentenza (additiva) della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 202, si applica anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”; vale a dire, anche ai nuclei familiari che abbiano quella stessa composizione che, occorrendo, legittimerebbe una procedura di ricongiungimento, ma che non abbiano avuto bisogno di ricorrervi, in quanto riuniti ab origine.
3.3 In particolare è stato sottolineato che i “legami familiari” rilevanti sono quelli indicati dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998 (e, a monte, dalla direttiva comunitaria n. 86/2003), con la precisazione che non è necessaria la convivenza (la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013 si riferisce ai “legami familiari nel territorio dello Stato”, e non ai (soli) familiari conviventi) e che nel rapporto tra genitori e figli non necessita che i figli siano attualmente minorenni (se è vero che sono ricongiungibili solo i figli minorenni, è anche vero che la citata sentenza non fa riferimento alle persone che presentino “attualmente” i requisiti del ricongiungimento, ma (anche) a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, ma non abbiano avuto necessità di avvalersene; cfr. Cons. Stato, III, 3 gennaio 2014 n. 1).



Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2014, proposto da:
H.M., rappresentato e difeso dall'avv. S. C., con domicilio eletto presso V. I., in Roma, via Appia Nuova, 612; 
contro
U.T.G. - Prefettura di Grosseto, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 00685/2013, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Grosseto e Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti l’avvocato V. su delega di C. e l’avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è cittadino albanese; non ancora maggiorenne, nel 2002, a seguito di ricongiungimento familiare col padre, è giunto in Italia, dove tuttora vivono, oltre ai genitori, i due fratelli e la sorella.
Ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Grosseto in data 27 giugno 2012, con cui è stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa della mancata sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici, della mancata consegna delle fototessere e della omessa dimostrazione del possesso di un adeguato reddito da fonte lecita; ha lamentato in quella sede che non fossero state considerati i legami familiari.
2. Con provvedimento prot. 40076 in data 1 dicembre 2012, il Prefetto di Grosseto ha respinto il ricorso, affermando la non rilevanza dei legami familiari, posto che il ricorrente non risultava al momento convivente con alcuno di loro e costituiva quindi una “singola famiglia”, mentre l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, è volto a tutelare l’integrità dei nuclei familiari, caratterizzati dalla convivenza.
3. Il TAR Toscana, con la sentenza appellata (II, n. 685/2013), ha respinto l’impugnazione del rigetto, affermando che la non convivenza con i parenti - e quindi l’uscita del ricorrente dal nucleo familiare, la salvaguardia dell’unità del quale costituisce la ratio dell’art. 5, comma 5, cit. - giustifica il rilievo ostativo attribuito dalla Prefettura alla mancanza di reddito.
4. Nell’appello, lo straniero ribadisce che:
- i vincoli familiari non possono ridursi al mero dato formale della convivenza sotto lo stesso tetto;
- occorreva, in applicazione dell’art. 5, comma 5, cit., una seria istruttoria in ordine alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari in Italia, all’inesistenza di legami familiari e sociali col paese di origine, alla lunga durata della permanenza in Italia;
- in realtà, si era trasferito dal fratello; poi, quando quest’ultimo ha lasciato l’abitazione per trasferirsi in un’altra, è tornato dai genitori, con i quali risiede tuttora;
- dopo aver lavorato regolarmente per anni, versa in stato di disoccupazione solo a causa della vicenda relativa al rinnovo del permesso di soggiorno, ma per lui è immediatamente disponibile un contratto di lavoro presso la ditta edile dello zio.
5. Con ordinanza n. 352/2014, questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza.
6. L’appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
6.1. Alla luce delle motivazioni del rigetto del ricorso gerarchico, deve ritenersi che la Prefettura abbia attribuito rilievo ostativo sostanziale (soltanto) alla mancanza di un adeguato reddito proprio.
La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 5, del d.lgs. 286/1998, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, sotto il profilo della capacità di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica, nonché della garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687).
6.2. Tuttavia, ai sensi del secondo periodo del comma 5, dell’articolo 5 del d.lgs. 286/1998, “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 29 aprile 2014 n. 2207; 29 gennaio 2014, n. 457):
- la previsione, introdotta nel citato comma 5, ad opera del d.lgs. 5/2007, in attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela dell’unità familiare dei migranti, nell’attribuire rilevanza ai legami famigliari ed alla intensità e durata dell’inserimento dello straniero nella società italiana, ha trasformato da vincolato in discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, per le ipotesi in cui sussistano quei presupposti che, in linea generale, ai sensi dei precedenti commi dell’art. 5 e del precedente art. 4, risulterebbero altrimenti tassativamente ostativi;
- detta previsione a tutela dell’unità familiare, anche se testualmente si riferisce agli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o siano essi stessi familiari ricongiunti, a seguito della sentenza (additiva) della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 202, si applica anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”; vale a dire, anche ai nuclei familiari che abbiano quella stessa composizione che, occorrendo, legittimerebbe una procedura di ricongiungimento, ma che non abbiano avuto bisogno di ricorrervi, in quanto riuniti ab origine.
6.3. In particolare, per quanto concerne la situazione in cui sembra versare l’odierno appellante, è stato sottolineato che i “legami familiari” rilevanti sono quelli indicati dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998 (e, a monte, dalla direttiva comunitaria n. 86/2003); con la precisazione che non è necessaria la convivenza, dal momento che il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013 si riferisce ai “legami familiari nel territorio dello Stato”, e non ai (soli) familiari conviventi; e che nel rapporto tra genitori e figli non necessita che i figli siano attualmente minorenni, perché se è vero che sono ricongiungibili solo i figli minorenni, è anche vero che la citata sentenza non fa riferimento alle persone che presentino “attualmente” i requisiti del ricongiungimento, ma (anche) a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, ma non abbiano avuto necessità di avvalersene (cfr. Cons. Stato, III, 3 gennaio 2014 n. 1).
6.4. Quanto esposto smentisce che l’interpretazione restrittiva data dal TAR Toscana - che si risolve nel ridurre i legami rilevanti a quelli esistenti all’interno del nucleo familiare composto dai soli conviventi - sia aderente al dato normativo, come interpretato dalla Corte Costituzionale.
Nel caso in esame, la distonia di detta interpretazione rispetto alla ratio di tutela dei legami familiari, sopra ricordata, appare poi evidente se si considera che l’appellante ha precisato di essersi trasferito dal fratello nel 2008 e di essere rientrato dai genitori (con i quali tuttora vive) allorché il fratello ha lasciato l’abitazione per trasferirsi in un’altra con moglie e figli, e che entrambi i nuclei familiari risiedono nella frazione di Marina di Grosseto (e quindi, tenuto conto che la frazione conta circa 600 abitanti, appartengono allo stesso contesto sociale).
6.5. In conclusione, in riforma della sentenza appellata il ricorso di primo grado va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di riesaminare la situazione dell’appellante, secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 286/1998.
7. Considerato che la portata applicativa della disciplina è frutto di evoluzione della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



venerdì 17 gennaio 2014

PROCEDIMENTO & IMMIGRAZIONE: il cittadino extracomunitario che richiede il visto d’ingresso per turismo e l'art. 21 octies della L. n. 241/1990 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter, sentenza 19 dicembre 2013 n. 10971).


PROCEDIMENTO & IMMIGRAZIONE: 
il cittadino extracomunitario 
che richiede il visto d’ingresso per turismo 
e l'art. 21 octies della L. n. 241/1990 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III ter
sentenza 19 dicembre 2013 n. 10971).


Massima

1.  È irrilevante l'omissione della comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di rilascio del visto di ingresso per turismo nel caso in cui sia inidonea a modificare l'esito del procedimento, essendo il provvedimento di diniego finale atto dovuto alla stregua dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 come modificata dalla L. n. 15 del 2005.
2.  Deve essere considersi che la disciplina in tema di rilascio dei visti di ingresso di cittadini di Stati terzi entro l'area Schengen complessivamente costituita dal Codice dei visti e dal relativo Manuale deve intendersi di stretta applicazione, stante la responsabilità internazionale che l'Italia si è assunta rispetto agli altri Stati membri aderendo alla relativa Convenzione, con la conseguenza che anche la minima mancanza dei requisiti previsti in capo al richiedente il visto d'ingresso giustifica ex se l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del conseguente provvedimento di reiezione della relativa domanda (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1207/2013 del 19 febbraio 2013).
3.  Da ciò discende che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve limitarsi a dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno" (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalità dello stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99).
4.  A tal fine, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio", con l’ulteriore necessaria precisazione che, al fine della dimostrazione dello scopo del soggiorno, la documentazione esibita deve essere, oltre che idonea, anche attendibile, dovendosi astenere la competente autorità, in caso contrario, dal rilascio del visto (cfr. art. 32, lett. b), Codice dei visti, e art. 4, d.m. 11.05.2011).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5169 del 2013, proposto da: Jameel Fatima, rappresentata e difesa dall'avv. M. Beatrice Zammit, presso il cui studi è domiciliata elettivamente in Roma, via Alessandria, 130;
contro
il Ministero degli Affari Esteri - Ambasciata di Islamabad – in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
del provvedimento in data 19.03.2013 recante il rigetto istanza volta ad ottenere il visto di ingresso per motivi di turismo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, cittadina pakistana, impugna il provvedimento emarginato in epigrafe con cui l’intimato Ministero degli affari esteri ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo, prodotta al fine di visitare il Paese.
Deduce, al riguardo, la violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (art. 3, legge n. 241/1990), e la violazione dell’art. 4, d.lgs. 286/98 e dell’art. 5, d.P.R. n. 394/99, eccesso di potere per carenza di presupposti.
Posto che il visto d’ingresso non poteva essere negato in presenza di tutti i requisiti di legge e, segnatamente, disponibilità dei mezzi di sussistenza, di un alloggio e idoneo titolo di viaggio, ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241/1990, essendo stata omessa la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ed ancora, l’insufficiente motivazione, attesa la sua genericità.
Deduce, infine, la violazione dell’art. 6, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonché degli artt. 24 e 117 della Costituzione, atteso che l’assenza d motivazione priverebbe la ricorrente di tutela giurisdizionale.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per resistere al ricorso, senza peraltro, depositare documenti o spiegare memorie.
Con ordinanza n.6427/2013 del 28 giugno 2013 sono stati, pertanto, disposti incombenti istruttori a carico del resistente Ministero, che il 2 luglio 2013 ha provveduto a depositare i chiesti chiarimenti.
Alla pubblica udienza del 28 novembre 2013, fissata per la trattazione nel merito con ordinanza n. 3081/2013 del 31 luglio 2013, il Collegio ha trattenuto la causa a sentenza.
II. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere una breve ricognizione della evoluzione della disciplina che regola l’ingresso nel territorio nazionale.
A mente dell’art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall'Italia con la legge n. 388/93, poi confermato dall'art. 5, comma 1, lettera c), Reg. CE n. 562/06, per l'ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato).
Sul fronte nazionale, l'art. 4, comma 3, d. lgs. n. 286/98, prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza"; l'art. 5, comma 6, d.P.R. n. 394/99 stabilisce, in via applicativa, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente "la finalità del viaggio".
Occorre aggiungere che la materia dei visti è stata regolata a livello comunitario dal Codice Comunitario dei visti, istituito con il Reg. CE del 13.07.2009, n. 810/2009, il cui art. 32 indica i casi in cui il visto è rifiutato, e, specificamente, quando il richiedente: i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato; ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto; iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi; iv) abbia già soggiornato per 90 giorni nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata; v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione; vi) sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all'articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi; vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile (lett. a); oppure, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (lett. b).
In attuazione del Regolamento ora richiamato è stata poi adottata la decisione della Commissione C(2010) 1620 del 19 marzo 2010 che istituisce il "Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati", a sua volta modificato con la decisione di esecuzione C(2011) 5501 del 4 agosto 2011 della Commissione medesima; nelle premesse della decisione C(2010) 1620 del 19 marzo 2010 si afferma, per quanto d’interesse, che il Manuale, adottato sulla base di apposita previsione contenuta nell'art. 51 del Codice dei visti, "non stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri né definisce nuovi diritti e doveri per i soggetti eventualmente interessati, ma mira a garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni giuridiche. Soltanto gli atti giuridici su cui il manuale si basa, o a cui fa riferimento, producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi ad un giudice nazionale….”
Il Par. 7.12 della decisione in esame impone, peraltro, alle Autorità consolari dei Paesi membri di valutare, nelle istruttorie da loro svolte ai fini del rilascio dei visti di ingresso nei rispettivi Stati, e dunque implicanti l'ingresso in tutti gli Stati della c.d. "area Schengen", gli elementi che sono di fondamentale importanza per la stessa affidabilità ed efficienza del "sistema" sul quale si regge la politica comune del rilascio dei visti medesimi, ossia: "1) il rischio che il richiedente il visto di ingresso emigri clandestinamente nel territorio degli Stati membri, avvalendosi pertanto della formale dichiarazione del fine turistico, professionale o di visita ai familiari quale pretesto per stabilirsi illegalmente e in modo permanente sul territorio anzidetto; 2) la sussistenza di un'effettiva intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto da lui chiesto; impone, altresì, di effettuare tale valutazione con riguardo, in particolare, alla situazione socioeconomica del richiedente il visto, peraltro con la precisazione che deve essere considerata una serie di fattori, quali " i vincoli familiari o altri legami personali nel paese di residenza; - i vincoli familiari o altri legami personali negli Stati membri; lo stato civile; la situazione lavorativa (livello salariale, se lavoratore dipendente); la regolarità delle entrate (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione, redditi da investimenti, ecc.) del richiedente o del coniuge, dei figli o delle persone a carico; il livello del reddito; lo status sociale nel paese di residenza (ad esempio eletto a una carica pubblica, rappresentante di una ONG, professione di alto status sociale come avvocato, medico, docente universitario); il possesso di una casa o di un bene immobile".
In coerenza con le disposizioni ora riportate, sovviene il decreto del Ministero degli Affari Esteri del 11/05/2001, recante la definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento; rileva, in proposito l’art. 4, del d.m. in esame, che richiama le prescrizioni contenute nel Codice comunitario dei visti, da osservare in occasione dell'esame delle richieste di visto di breve durata e rivolte alle autorità ritenute esclusivamente competenti in siffatta materia, ossia alle rappresentanze diplomatico-consolari, che devono prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto, potendosi avvalere, a tali fini, della richiesta di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e di un colloquio con il richiedente il visto, con l’avvertenza che “In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto”.
Con riferimento alla specifica tipologia di provvedimento oggetto di controversia, il punto 19 dell’allegato A del decreto del Ministro degli Affari Esteri del 11/05/2001, dispone che il visto d’ingresso per ragioni di turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovrà riportare la disponibilità del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della disponibilità di un alloggio;
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.
III. Dal complesso delle disposizioni in esame si evince che alle richieste di ingresso per il soggiorno di breve durata nel territorio nazionale sono connessi obblighi assunti inderogabilmente dallo Stato italiano nei riguardi di tutti gli Stati anche non appartenenti all'Unione Europea ma partecipanti all'area Schengen; onde consentirne il pieno rispetto, alle rappresentanze diplomatiche presenti nei Paesi terzi sono affidati in via esclusiva delicati apprezzamenti discrezionali, circa il c.d. rischio migratorio, in modo che sia scongiurato il pericolo di flussi illegali di cittadini extracomunitari attraverso un uso distorto della normativa regolante i controlli di accesso alla frontiera.
Deve essere, infatti, considerato che la disciplina in tema di rilascio dei visti di ingresso di cittadini di Stati terzi entro l'area Schengen complessivamente costituita dal Codice dei visti e dal relativo Manuale deve intendersi di stretta applicazione, stante la responsabilità internazionale che l'Italia si è assunta rispetto agli altri Stati membri aderendo alla relativa Convenzione, con la conseguenza che anche la minima mancanza dei requisiti previsti in capo al richiedente il visto d'ingresso giustifica ex se l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del conseguente provvedimento di reiezione della relativa domanda (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1207/2013 del 19 febbraio 2013).
Da quanto sopra discende che lo straniero che richiede il visto d’ingresso per turismo non deve limitarsi a dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno" (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalità dello stesso (art. 5 d.p.r. n. 394/99).
A tal fine, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d’ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio", con l’ulteriore necessaria precisazione che, al fine della dimostrazione dello scopo del soggiorno, la documentazione esibita deve essere, oltre che idonea, anche attendibile, dovendosi astenere la competente autorità, in caso contrario, dal rilascio del visto (cfr. art. 32, lett. b), Codice dei visti, e art. 4, d.m. 11.05.2011).
IV. Tanto premesso, e venendo al caso in controversia, il provvedimento richiama, quale motivo posto a fondamento del diniego, le seguenti cause: i) le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili; ii) l’intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza.
Il provvedimento indica, dunque, le ragioni a base del diniego di visto, sia pure attraverso l’utilizzo di un modulo prestampato, atteso che le rappresentanze diplomatiche utilizzano motivazioni standard di diniego, mediante l’apposizione di un segno su una o più caselle che indicano ognuna le diverse ragioni che escludono la ricorrenza delle condizioni necessarie per il rilascio di un visto d’ingresso, dovendosi avvalere del modello contemplato dall'allegato VI al Codice CE dei visti, sopra richiamato.
Il Collegio ritiene, peraltro, che l’utilizzo di formule standardizzate, ancorché necessario per le ragioni sopra indicate, non esime il giudice dall’esercizio del proprio sindacato di legittimità della motivazione medesima, dovendo verificare che le formule utilizzate non siano generiche e siano idonee a disvelare l’iter logico seguito dalla P.A. attraverso l’indicazione di quale sia il requisito ritenuto insussistente e tale da giustificare il provvedimento negativo.
Nel caso in esame, invero, le cause ritenute ostative dal resistente Ministero corrispondono in modo preciso alle ipotesi che già la normativa qualifica come inibitrici del rilascio del visto d’ingresso, in ragione della inattendibilità delle dichiarazioni rese a tali fini (art. 32, lett. b) del Codice CE dei visti).
Come evidenziato nella nota dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, versata in atti dall’Avvocatura Generale dello Stato, la ricorrente, che pure sostiene di svolgere attività lavorativa, ha richiesto il visto d’ingresso per visitare il Paese per un periodo di ben novanta giorni, circostanza questa che risulta all’evidenza in contraddizione con le dichiarazioni rese circa l’occupazione lavorativa.
Ritiene il Collegio che nessuna censura può essere mossa all’Amministrazione che ha correttamente desunto l'esistenza del c.d. "rischio migratorio" proprio dalla inattendibilità delle dichiarazioni rese alla competente autorità, cui la normativa riserva il potere valutativo dei requisiti necessari per ottenere il visto, tra cui la ragionevolezza della intenzione di lasciare il territorio alla scadenza del visto.
In considerazione di tutto ciò, non sono stati dimostrati in modo attendibile, come richiesto dalla normativa, i requisiti contemplati dalla normativa sopra esaminata ai fini del rilascio del visto d'ingresso, con ogni effetto in ordine alle conseguenti valutazioni in merito riservate al competente Ufficio diplomatico.
In conclusione, la rilevata assenza dei requisiti necessari per ottenere il visto, con particolare riferimento alla affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente ed ai dubbi sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, alla stregua di quanto contempla l’art. 32, lett. b), Codice Ce dei visti che, si ribadisce, conforma precettivamente gli obblighi assunti dallo Stato italiano nei riguardi di tutti gli Stati anche non appartenenti all'Unione Europea ma partecipanti all'area Schengen, e di quanto prevede l’art. 4, del d.m. del 2011, non poteva dunque che comportare la reiezione della domanda presentata dalla ricorrente per il rilascio del visto d’ingresso.
Da quanto ora osservato emerge, per l’effetto, anche l’infondatezza del vizio dedotto, sotto il profilo della omessa comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, per il suo carattere “formale” e per la evidente inidoneità a modificare l'esito del procedimento nel caso di specie, e dunque è inidoneo a determinare ex se l'illegittimità del provvedimento di diniego finale, alla stregua dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, come modificata dalla l. n. 15 del 2005.
Sussistono motivi, con riferimento alla materia oggetto di controversia, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Donatella Scala, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)