martedì 12 gennaio 2016

IMMIGRAZIONE & PROCESSO: sulla rilevanza del comportamento delle parti ai fini del decidere (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, sentenza 7 gennaio 2016, n. 154).


IMMIGRAZIONE & PROCESSO: 
sulla rilevanza del comportamento delle parti 
ai fini del decidere 
(T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 
sentenza 7 gennaio 2016, n. 154)



Semplicemente una bella pagina di processo amministrativo.
Garbata, logica ed efficace, giusta.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2011, proposto da: Ata Ul Mohsin Malik, rappresentato e difeso dagli avv.ti Micaela Grandi e Renato Caruso, con domicilio eletto presso Renato Caruso in Roma, Via C. Colombo, 436; 
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato; 
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa, incluse le Ordinanze istruttorie n.8205/2014 del 25.7.2014, n.12184/2014 del 03.12.2014, n.9976/2015 del 21.7.2015;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO
I)- Espone in fatto il cittadino extracomunitario ricorrente che l’istanza, da esso prodotta ai sensi dell’art. 9 c.1 lett. f), della legge n.91 del 1992 per conseguire la cittadinanza italiana, è stata respinta traendone argomento dall’emersione istruttoria di elementi attinenti la sicurezza della Repubblica tali da non renderne opportuna la concessione.
Detta reiezione è stata gravata, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, deducendo che la struttura del provvedimento impugnato fa leva esclusivamente sull’affermazione che dall'attività informativa esperita sono emersi elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza italiana; sicchè difetta la sua componente motivazionale non risultando capace l’opposto diniego di individuare e comprendere quali siano i concreti addebiti ostativi che si pongono in contrasto con le condizioni di incensuratezza, persistente e continuativa permanenza nel territorio italiano dal 1996, svolgimento di attività lavorativa e mantenimento del nucleo familiare composto da coniuge e quattro figli, due dei quali nati in Italia; il tutto con accessiva censura di inadeguata istruttoria, essendosi appunto omessa ogni considerazione sull'ormai radicato inserimento nella società italiana in seno alla quale il ricorrente vive con la propria famiglia, svolge - come anzidetto - regolare attività lavorativa, frequenta abitualmente persone italiane ed è incensurato.
L’intimata Amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha depositato nota contro deduttiva ivi sostenendo l’infondatezza delle doglianze prospettate nel gravame avversario.
Sussistendo in diritto la manifesta ed evidente opportunità di acquisire la documentazione istruttoria sulla cui base è stato adottato l’avversato provvedimento, la Sezione si è conseguentemente regolata in sintonia con una prassi processuale radicata da decenni proprio con riguardo ai provvedimenti che collegano il diniego della naturalizzazione a motivi di sicurezza della Repubblica. A tal riguardo, difatti, la giurisprudenza del G.a. ha costantemente affermato che il relativo obbligo di motivazione si conforma alla natura del provvedimento e non si può configurare nella materia de qua nei termini di cui all’art.3 L. n.241 del 1990 non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le risultanze dell'istruttoria; ulteriormente precisando che non può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa dell'interessato, in quanto l'esercizio dei diritti di difesa e garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall'ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. Stato III Sez., n. 6161 del 17.12.2014; Sez. VI 2/3/09 n. 1173; 4/12/09 n. 7637). Si è quindi adottata una prima Ordinanza istruttoria volta all’acquisizione della citata documentazione “con le cautele ritenute necessarie dalla stessa amministrazione procedente in ragione della natura riservata, vale a dire tutti gli stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence, ovvero con la produzione di una relazione o rapporto sintetico che riassuma gli elementi rilevanti dell’istruttoria senza rivelare le fonti informative”.
Tale decisione, notificata tardivamente alla p.a., è stata reiterata con successiva Ordinanza n. n.12184/2014 del 03.12.2014 cui il Ministero dell’Interno ha replicato con nota del 23.2.2015 comunicando di non potere adempiere a tale incombente istruttorio, in quanto, “pur avendo inoltrato formale richiesta di autorizzazione alla esibizione in giudizio degli elementi emersi da documentazione classificata posti a base del provvedimento impugnato, tali elementi sono stati ritenuti non ostensibili dall’organismo che li ha originati”.
Una tal replica, che ha segnato una radicale inversione di rotta rispetto all’atteggiamento collaborativo ordinariamente prestato dall’Amministrazione per tutti gli affari di analoga natura, ha indotto la Sezione a ritenere plausibile che fosse dovuta alla inusuale e straordinaria delicatezza dei dati in questione; e dunque ad una (pur ignota) circostanza specifica che imponeva di ricercare ogni cautela consentita dall’Ordinamento nell’assumere la decisione conclusiva del presente grado del giudizio al fine di non porre in pericolo la sicurezza nazionale, tenuto conto dei valori espressi dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, e valutata la serietà delle deduzioni dell’Amministrazione sulle esigenze della sicurezza nazionale. Si è dunque ritenuto di poter prescrivere le modalità ostensive praticate dal massimo G.A. (cfr. Cons. St., n. 1029/2011) in contenzioso significativamente assimilabile a quello oggetto del corrente scrutinio; e così con l’ultima delle Ordinanze istruttorie menzionate in epigrafe si è, testualmente, disposto “che l’Amministrazione trasmetta copia dei medesimi atti in busta sigillata, e con tutte le ulteriori cautele che riterrà opportune, se del caso con la indicazione degli omissis delle parti degli atti non strettamente rilevanti e anche con riferimento alle fonti di informazione, ovvero trasmetterà una relazione, da cui si evincano le specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti; che a seguito della acquisizione della relativa documentazione da parte del Segretario della Sezione, in ogni caso, il relativo esame potrà aver luogo esclusivamente da parte del Collegio designato per la definizione del giudizio, che con la collaborazione del medesimo Segretario - anche in data anteriore o successiva a quella dell’udienza - potrà aprire la busta sigillata e, di conseguenza, riporre i sigilli. Che subito dopo tali operazioni, e anche nelle more della pubblicazione della sentenza definitiva, il Segretario della Sezione concorderà con i responsabili dell’Amministrazione appellante la più celere restituzione del plico sigillato”.
Le aspettative della Sezione - che pur riteneva giustificabile dall’eccezionalità del caso la produzione di una Relazione (non riassuntiva degli elementi rilevanti dell’istruttoria svolta in sede amministrativa, ma) quantomeno esplicativa delle “specifiche ragioni che possano indurre a ritenere ragionevole la sua determinazione di non trasmettere i medesimi atti”- sono state disattese avendo la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero partecipato, con nota datata 18.11.2015, che l’Organismo che ha acquisito gli elementi informativi attinenti la sicurezza della Repubblica si è ancora una volta opposto al loro deposito in giudizio per, allo stato non più comprensibili, “esigenze di riservatezza connesse col patrimonio informativo dell’Organismo stesso”.
Orbene, l’atteggiamento di chiusura di detto Organismo:
- urta con la giurisprudenza, ripetesi pacifica, omogenea e radicata, del Consiglio di Stato secondo la quale in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori preordinati all’adozione del decreto recante il diniego di concessione della cittadinanza, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, al fine di non estendere la loro conoscenza a soggetti privi della prescritta abilitazione rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela del segreto di Stato. Tuttavia, nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero. In sostanza, in presenza di informative con classifica di “riservato” il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le cautele e garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza (cfr., ex plurimis, III, n.130/2015 del 20.1.2015);
- cozza con le risultanze di un articolato parere reso dalla I sezione del medesimo Consesso, nell’adunanza 16 aprile 2014, n. Affare 01835/2013, che proprio su richiesta del Ministero dell’Interno ha chiarito che, sulla base dell’interpretazione sia letterale, sia costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge date dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 42 della legge n. 124 del 2007, si può ragionevolmente affermare che l’Amministrazione, ferma restando l’autonomia decisionale correlata all’esercizio della potestà discrezionale, non può negare in via assoluta l’ostensione della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all’ordine del Giudice di rendere disponibile tale documentazione, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo;
- è controproducente in quanto l’accoglimento del gravame - [che costituisce in tale evenienza una soluzione processualmente obbligata alla luce di un assunto (l’emersione istruttoria di elementi attinenti la sicurezza della Repubblica tali da non renderne opportuna la concessione) rivelatosi, di fatto, privo del minimo supporto e, dunque, apodittico] - e l’effetto conformativo dallo stesso rinveniente, non consentono all’amministrazione (che rimane tenuta a definire l’istanza del ricorrente vittorioso e dunque a rinnovare il potere già esercitato) di denegare la concessione invocata sulla base di un iter motivazionale che il Giudice ha reputato illegittimo cassando l’atto che dallo stesso iter traeva sostegno e supporto. Altrimenti detto, se l’obiettivo avuto di mira dall’Organismo era quello di precludere la naturalizzazione italiana dello straniero, il contegno serbato si rivela ben più funzionale al conseguimento del risultato opposto;
- contrasta, a ben vedere, anche con l’art. 113 della Costituzione. E difatti se fosse consentito all’amministrazione addebitare a taluno una data condotta (pur contrastante con i valori repubblicani) senza poi fornirne, in sede processuale, indizio alcuno a sostegno della stessa, ci si troverebbe di fronte ad un atto, sostanzialmente, inoppugnabile (o, il che è lo stesso, nei cui confronti sarebbe inutile gravarsi); e tanto con chiara violazione della norma costituzionale sopra richiamata e con la giurisprudenza del Giudice delle Leggi che da tempo ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio” (così, Corte costituzionale n. 18/1982), ulteriormente escludendo che vincoli derivanti da valutazioni compiute da organi amministrativi possano condizionare la libertà di apprezzamento del giudice sul punto centrale della controversia e, quindi, compromettere la possibilità per le parti di far valere i propri diritti dinnanzi all’Autorità giudiziaria con i mezzi offerti in generale dall’ordinamento giuridico (Corte cost. n. 70/1961).
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa; e ciò per la ragione che le stesse dovrebbero gravare - non sulla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero che si è resa portavoce di quanto sopra, ma - sull’Organismo sopra citato (e, in ultimo, sul dirigente che tale condotta ha avallato), che però non è parte in causa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie, per le ragioni rassegnate in parte motiva, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Francesco Arzillo, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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