APPALTI:
i costi d'interferenza
di cui al DUVRI
(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III "quater",
sentenza 5 novembre 2013 n. 9435).
Massima
1. La
questione della mancata indicazione di prescrizioni per i costi di sicurezza
correlati direttamente all'offerta non appare (..) elemento preclusivo di
partecipazione, dato che tali costi, ex
lege, anche in assenza di previsione espressa nel bando di gara, debbono
essere indicati da parte di ciascuna delle imprese concorrenti (ogni
problematica al riguardo relativa a mancanza di espressa previsione nella lex
specialis risolvendosi semmai in elemento di corretto successivo svolgimento
della gara, in sede di valutazione della congruità dell'offerta o degli
elementi giustificativi di eventuali esclusioni dalla gara stessa).
2. Quanto
invece ai costi per la sicurezza da interferenza, è bensì vero, in generale,
che tali costi debbono essere indicati dalla stazione appaltante in sede di
bando di gara (avendo peraltro riconosciuto, in alcune occasioni, la
giurisprudenza amministrativa – v. CdS, IV, n. 5671/2012 e III, n. 5421/2011-
che la loro mancata indicazione impedisce la corretta e consapevole
formulazione dell'offerta, con conseguente illegittimità dell'atto di indizione
della procedura).
3. E
tuttavia nella specie reputa il Collegio che non vi fosse necessità di
indicazione di costi da interferenza (e quindi necessità di un DUVRI per
determinarne l'entità), trattandosi di prestazioni da rendere al domicilio
degli assistiti e quindi in assenza di più lavorazioni interferenti nei presidi
aziendali (in termini cfr. del resto nota ASL RM D n. 2116 dell'8.1.2013, in
cui deve quindi ritenersi che la quota parte dei costi di sicurezza indicata
non sia quella specifica dei costi per la sicurezza da interferenza).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
11089 del 2012, proposto da:
Criosalento Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Saverio Sticchi Damiani, con
domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
ASL RM/D, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Fabio Ferrara e dall'avv. Gloria Di Gregorio, con domicilio eletto
nella sede legale dell'Azienda, in Roma, via di Casal Bernocchi,73 (presso
l'Ufficio Legale dell'Azienda stessa);
per l'annullamento
del bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^
serie speciale, Contratti Pubblici, n. 132 del 12.11.2012, della gara indetta
dalla ASL RM/D per l'affidamento biennale del servizio di ossigenoterapia
domiciliare (OTD) per i pazienti residenti nel territorio dell'Azienda
predetta;
del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto allegati al
suddetto bando di gara;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi i
provvedimenti, allo stato non conosciuti, di approvazione dei surriferiti atti
di indizione della gara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Rm/D;
Viste le memorie difensive delle parti;
Vista l'ordinanza istruttoria n. 191 del 17.1.2013;
Viste, per la fase cautelare, l'ordinanza reiettiva di questa Sezione n. 752
del 13.2.2013 e l'ordinanza n. 1118/2013 del Consiglio di Stato, sez. III;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il cons.
Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
I. Con
ricorso notificato il 12.12.2012 e depositato il giorno 19 successivo,
l'istante Criosalento srl impugna il bando (con i relativi allegati
disciplinare e capitolato speciale di appalto), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 5^ serie speciale, Contratti Pubblici, n. 132 del 12.11.2012, della
gara indetta dalla ASL RM/D per l'affidamento biennale del servizio di ossigenoterapia
domiciliare (OTD) per i pazienti residenti nel territorio dell'Azienda stessa,
per un importo a base d'asta di euro 3.931.200,00, IVA compresa.
La ASL intimata, costituita in giudizio, ha controdedotto ex adverso, mentre
Criosalento srl , in replica, ha ulteriormente argomentato, anche alla luce
degli atti acquisiti in via istruttoria dal Tribunale, ai fini
dell'accoglimento del gravame.
II. Avverso gli atti impugnati, preordinati a dare avvio alla gara
sopra citata, la ricorrente, sul presupposto della loro immediata lesività, in
quanto immediatamente escludenti ovvero impeditivi di una valida formulazione
dell'offerta, propone sei articolati motivi di censura, che il Collegio reputa
tuttavia privi di fondamento. Ciò consente al Collegio stesso di soprassedere
dalla valutazione dell'eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata
dall'Amministrazione, in buona sostanza, per non avere Criosalento impugnato
l'aggiudicazione definitiva disposta, nelle more del giudizio, in favore di
Linde Medicale srl con deliberazione della ASL RM D n. 190 del 26.7.2013.
III. Passando dunque al primo e al secondo motivo, essi si
esaminano congiuntamente, in quanto proponenti, entrambi, la stessa questione
dell'incongruità del prezzo a base di asta, sebbene sotto i
diversi profili della mancata valutazione della incidenza economica di tutte le
singole prestazioni oggetto dell'appalto e della inidoneità a remunerare tutti
i relativi costi di esecuzione, essendo, per il resto, in identico modo
rubricati (con riferimento alla violazione dell'art. 89 del D.Lgs. n. 163/2006,
dei principi di tutela della concorrenza e di massima partecipazione nelle
pubbliche gare, dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, efficacia
ed efficienza della P.A.).
I motivi predetti sono da disattendere alla stregua delle seguenti
considerazioni:
a) non rileva anzitutto il fatto che l'Amministrazione non abbia,
come assume la ricorrente, espressamente e dettagliatamente quantificato i
costi delle altre prestazioni a carico dell'aggiudicatario inserite nel
capitolato di gara (fornitura di contenitori criogenici e set di accessori,
istruzioni dell'assistito e/o dei familiari per il corretto uso delle
attrezzature installate, servizio di emergenza 24 ore su 24, garanzia della
professionalità degli operatori, piano organizzativo per il monitoraggio da
parte dei Centri di pneumologia dei pazienti più critici, stimati in circa il
5% dei pazienti arruolati, con Sistema di telerilevamento a domicilio dei
parametri vitali, software gestionale centralizzato, collaudo e manutenzione
periodica di tutte le apparecchiature) in aggiunta alla mera fornitura
dell'ossigeno medicinale. Invero, è pacifico che il costo del gas medicinale è
comunque il costo preponderante tra i vari costi implicati dall'appalto in
questione (come risulta anche dallo stesso elaborato peritale depositato in
atti dalla ricorrente ed essendo peraltro affermato in giurisprudenza che
"per comune esperienza, nell'economia generale dei contratti del tipo qui
controverso, l'importo per la fornitura del prodotto ha normalmente
un'incidenza del tutto preponderante rispetto al valore dei servizi di
somministrazione": in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma Sez. III quater 8
luglio 2008, n. 6443);
b) per
cui, in presenza di tale presupposto, era evidente che i costi per il
complessivo appalto e quindi di tutte le prestazioni per esso previste,
dovevano rientrare nel (ed essere remunerate con il) prezzo a
base d'asta (calcolato sulla base del parametro "Euro/mc ossigeno",
ovvero Euro 1,50), essendo evidentemente quest'ultimo elemento calcolato in
termini tali da consentire, secondo la valutazione dell'Amministrazione, la
remunerazione anche di tutte le altre prestazioni accessorie e collegate.
D'altra parte non sembra illegittima, in questo tipo di appalti, una
quantificazione della remunerazione a forfait, sulla base di un prezzo unico
convenzionalmente riferito alla prestazione principale, se si considera, da un
lato, che nello specifico l'elaborato peritale della ricorrente evidenzia che
"il costo medio di produzione del farmaco ossigeno si attesta su un valore
medio tra Euro 0,60 ed Euro 0,90", dall'altro, in termini più generali,
che ai sensi dell'art. 29 comma 14 del D.Lgs. n. 163/2006, "il calcolo del
valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore
totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote";
c) quanto
alla stima del prezzo effettuata dall'Amministrazione, essa
non appare patentemente illogica o incongrua, dovendosi apprezzare in proposito
come elemento significativo quanto rappresentato dall'Amministrazione in sede
difensiva per cui essa deve (e ha dovuto) nella determinazione dell'importo
annuo della fornitura, pur considerando la necessità di rimborsare il prodotto
in maniera adeguata, tenere nella giusta considerazione le limitazioni di spesa
imposte dalla L. 7.8.2012, n. 135. E d'altra parte la stessa Regione Lazio, con
nota n. 106163 del 30.5.2012 (in atti), aveva autorizzato l'Azienda sanitaria
intimata ad esperire autonoma gara prescrivendo tuttavia che fosse definita la
base d'asta tenendo conto "dei prezzi a base d'asta della gara
centralizzata" e in modo tale da garantire un risparmio non inferiore al
10% della spesa precedentemente sostenuta per la medesima fornitura;
d) sostanzialmente, dunque, il prezzo a base
d'asta della gara de qua non appare manifestamente incongruo, alla stregua di
quanto sopra, non occorrendo peraltro approfondire le specifiche contestazioni
della ricorrente, formulate in memoria nel corso della controversia all'esame,
su alcuni dei prezzi di aggiudicazione della gara centralizzata recentemente
espletata in ambito regionale (dalla ASL di Latina in qualità di capofila), dal
momento che sono incontestati invece i prezzi di aggiudicazione della procedura
centralizzata per analoga fornitura espletata direttamente dalla Regione Lazio.
E in tale gara, suddivisa in sei lotti, cinque lotti sono stati aggiudicati ad
un prezzo unitario (Euro/mc ossigeno) inferiore a quello posto
a base della gara de qua. Per la precisione, a parte il Lotto 1, aggiudicato ad
Euro 1,52 mc, i lotti dal n. 2 al n. 6 della predetta gara regionale sono stati
aggiudicati, rispettivamente, ad E/mc 1,25, 1,15, 1,35, 1,35, 143. Trattasi
peraltro di gara che espressamente prevedeva, come risulta dal relativo
capitolato in atti, oltre alla fornitura in senso stretto del gas medicinale,
servizi aggiuntivi ed accessori analoghi a quelli richiesti nella gara in
contestazione (ovvero, a solo titolo esemplificativo: contenitori criogenici,
materiale di consumo, professionalità degli operatori, formazione degli
operatori, degli assistiti, dei familiari e care/giver, numero verde, sistema
informativo, tele monitoraggio, assistenza tecnica e manutenzione);
e) pertanto deve riconoscersi che il prezzo posto
nella specie a base d'asta, tenuto conto di quelli di cui sopra, ai quali
analoghi appalti sono stati aggiudicati, non poteva essere considerato (in
un'ottica legittima di risparmio e contenimento delle spese pubbliche, nello
spirito della attuale situazione finanziaria e correlata legislazione) tale
addirittura da azzerare qualsiasi margine di convenienza e quindi nella
sostanza preclusivo di ogni possibilità ragionevole di partecipazione alla
pubblica gara;
f) d'altra parte, è anche particolarmente significativo, in senso
contrario agli assunti di parte ricorrente, il fatto che la contestata gara sia
stata alfine utilmente espletata, con aggiudicazione al ribasso ad una società
aggiudicataria (che ha preceduto oltretutto anche un'altra ditta partecipante);
g) non
rilevano dunque gli esaminati profili di censura né i riferimenti ad eventuali
problematiche che potrebbero asseritamente derivare, nella gara de qua (stanti
le modalità seguite per la determinazione del prezzo), in sede di
eventuale giudizio di anomalia delle offerte, trattandosi di questione
ipotetica e indimostrata e che non sembra comunque integrare un elemento tale
da impedire radicalmente, ex ante, la presentazione dell'offerta;
h) infine,
circa l'incongruità del prezzo della gara in questione alla
stregua del prezzo dell'ossigeno terapeutico di cui alla
determinazione AIFA 25.1.2006 (prezzo ex factory di
4,20 euro/m3 da scontarsi in misura non inferiore al 50% ai sensi dell'art. 1
comma 1, lett. oo), del D.Lgs. n. 219/2006), è sufficiente rimarcare come la
giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto che il prezzo determinato
dall'AIFA per l'ossigeno terapeutico non possa essere considerato un prezzo imposto
e tanto meno inderogabile (Cons. Stato, sez. V, n.3479 del 3.6.2010). Né hanno
rilievo (a fronte degli elementi parametrici costituiti dai sopra citati prezzi
di aggiudicazione della gara centralizzata regionale) i prezzi di
aggiudicazione di altre gare portati ad esempio dalla ricorrente. Il bando di
gara, invero, non può essere ritenuto illegittimo ed annullato, con riferimento
al prezzo a base d'asta, in ragione del fatto che tale prezzo non
sia particolarmente favorevole, ma solo quando esso impedisca, nella sostanza,
qualsiasi ragionevole possibilità di partecipazione. Il che nella specie non
appare comunque dimostrato.
IV. E' infondato anche il terzo mezzo (di violazione dell'art. 86
comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n.
81/2008) riferito alla mancata indicazione, nella contestata lex specialis, dei
costi per la sicurezza ed alle mancate prescrizioni, negli atti stessi di gara,
di indicazioni da formularsi al riguardo nelle offerte dei concorrenti. Da un
lato, invero, la questione della mancata indicazione di prescrizioni per i
costi di sicurezza correlati direttamente all'offerta non appare comunque
elemento preclusivo di partecipazione, dato che tali costi, ex lege, anche in
assenza di previsione espressa nel bando di gara, debbono essere indicati da
parte di ciascuna delle imprese concorrenti (ogni problematica al riguardo
relativa a mancanza di espressa previsione nella lex specialis risolvendosi
semmai in elemento di corretto successivo svolgimento della gara, in sede di
valutazione della congruità dell'offerta o degli elementi giustificativi di
eventuali esclusioni dalla gara stessa). Quanto invece ai costi per la
sicurezza da interferenza, è bensì vero, in generale, che tali costi debbono
essere indicati dalla stazione appaltante in sede di bando di gara (avendo
peraltro riconosciuto, in alcune occasioni, la giurisprudenza amministrativa –
v. CdS, IV, n. 5671/2012 e III, n. 5421/2011- che la loro mancata indicazione
impedisce la corretta e consapevole formulazione dell'offerta, con conseguente
illegittimità dell'atto di indizione della procedura). E tuttavia nella specie
reputa il Collegio che non vi fosse necessità di indicazione di costi da
interferenza (e quindi necessità di un DUVRI per determinarne l'entità),
trattandosi di prestazioni da rendere al domicilio degli assistiti e quindi in
assenza di più lavorazioni interferenti nei presidi aziendali (in termini cfr.
del resto nota ASL RM D n. 2116 dell'8.1.2013, in cui deve quindi ritenersi che
la quota parte dei costi di sicurezza indicata non sia quella specifica dei
costi per la sicurezza da interferenza). E d'altra parte, non a caso, negli
stessi già citati atti di indizione delle gare centralizzate indette, una,
dalla ASL di Latina in qualità di capofila e, l'altra, dalla Regione Lazio in
sede di procedura centralizzata, espressamente veniva precisato che "In
considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non
sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare
la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di
cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3 ter, del D.Lgs.
163/2006 e dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81".
V. E' poi privo di fondamento, in punto di fatto, il profilo di
censura (motivo n. 4) relativo alla previsione nel bando di gara in questione,
come requisito di ammissione, dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione
Lazio per la distribuzione di gas medicinali (sul rilievo addotto dalla
ricorrente che tale autorizzazione, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.
219/2006, "non è prevista se l'interessato" –come la ricorrente
appunto nel caso di cui trattasi- "è in possesso dell'autorizzazione alla
produzione prevista dall'art. 50", vale a dire dell'autorizzazione
rilasciata dall'AIFA), in quanto la ricorrente è stata comunque ammessa alla
gara de qua (cui infatti ha presentato domanda di partecipazione, risultandone
esclusa solo "per aver presentato un'offerta economica superiore al prezzo a
base d'asta") e tenuto conto che alla stregua dei chiarimenti resi dalla
stazione appaltante (cfr. nota del 4.12.2012, in atti) si è precisato
espressamente che la contestata autorizzazione "è sostituita dalla
autorizzazione alla produzione rilasciata da AIFA".
VI. Quanto,
infine, ai motivi di ricorso n. 5 e n. 6, relativi alla dedotta genericità dei
criteri di valutazione dell'offerta (quattro macro criteri senza sub criteri e
sub pesi o sub punteggi) e alla commistione tra requisiti soggettivi di
qualificazione dei concorrenti e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta
tecnica (essendo previsto un punteggio di 20 punti su 50 per il criterio
inerente alla "organizzazione aziendale e potenzialità della ditta"),
si tratta di profili che non impediscono comunque, in termini assoluti, la
partecipazione alla gara, e non legittimano dunque all'impugnativa, ex ante,
della relativa normativa di indizione, a prescindere dall'esito della gara
stessa. I motivi predetti sono dunque inammissibili.
VII. Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso in
epigrafe deve essere respinto, ma le spese, sussistendo giustificati motivi in
relazione alla particolarità delle questioni trattate, possono essere
compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con
l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il 05/11/2013
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)