Massima
1. E’ ammissibile il ricorso avverso gli atti di esclusione da una
gara di appalto di una r.t.i. costituenda proposto da una sola impresa della
r.t.i. stessa (nella specie si trattava della mandataria), essendo del tutto
compatibile col diritto comunitario la legittimazione processuale delle singole
imprese componenti un raggruppamento che ha partecipato alla gara d’appalto .
2. E' legittima, non contrastando in particolare con la normativa
comunitaria, una disposizione della lex
specialis che impedisca la c.d. autopresentazione delle
offerte da parte dei concorrenti, imponendo particolari modalità di
presentazione fra quelle consentite dall’art. 77 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; proprio alla stregua di quest’ultima
disposizione, infatti, è del tutto legittima l’opzione della stazione
appaltante che ritenga nel bando di gara di escludere la possibilità di
autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta dei plichi
presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la
massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra
i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando in radice il
rischio di una dispersione di notizie riservate.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 8400 del 2009, proposto dal
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, e dal COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in
persona del Comandante pro tempore, rappresentati e
difesi ope legis dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei
Portoghesi, 12,
contro
ALFREDO GRASSI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale capogruppo di costituendo r.t.i., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Ulisse Corea, Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto
presso il secondo in Roma, via dei Monti Parioli, 48,
nei confronti di
CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita;
2) nr. 8402 del 2009, proposto da CAR
ABBIGLIAMENTO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso
l’avv. Giuliano Bologna in Roma, via Merulana, 234,
contro
ALFREDO GRASSI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale capogruppo di costituendo r.t.i., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Ulisse Corea, Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con
domicilio eletto presso il secondo in Roma, via dei Monti Parioli, 48,
nei confronti di
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore, e COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del
Comandante pro tempore, non costituiti,
entrambi per
l’annullamento e/o la riforma,
previa sospensione
dell’esecuzione,
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda, nr.
7689/2009 dell’8 luglio 2009, depositata il 29 luglio 2009, notificata il 15
settembre 2009, con cui è stato accolto il ricorso iscritto al nr. 9149/08.
Visti i ricorsi in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Alfredo Grassi S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalla
appellata in date 13 novembre 2009 e 1 dicembre 2012 a sostegno delle
rispettive difese;
Viste le ordinanze di questa Sezione
nn. 5715 e 5732 del 17 novembre 2009, con le quali sono state accolte le
domande di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10,
cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza pubblica del
giorno 18 dicembre 2012, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Renato Marini, su delega
dell’avv. Corea, per l’appellata, l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per le
Amministrazioni appellanti e l’avv. Federica Iannotta, su delega dell’avv.
Prozzo, per Car Abbigliamento S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
I – Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno appellato la
sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo il ricorso proposto
dalla società Alfredo Grassi S.p.a., ha annullato gli atti relativi
all’esclusione del costituendo r.t.i. capeggiato da detta società dalla gara
indetta con bando del 15 luglio 2008 per la fornitura di vestiario per la
Guardia di Finanza.
A sostegno dell’impugnazione, sono
stati dedotti i seguenti motivi:
1) in via preliminare, l’erroneità
della reiezione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado
per difetto dei requisiti per poter esercitare la rappresentanza giuridica del
r.t.i. (essendo stato il ricorso proposto dalla sola capogruppo di esso);
II) nel merito, violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 42, paragrafo 6, lettera a),
della direttiva 2004/18/CE e degli artt. 74 e 77, commi 4 e 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, nonché erronea e contraddittoria
motivazione sul punto (in relazione all’avere il primo giudice ritenuto
illegittima l’esclusione del r.t.i. istante per avere esso presentato la
propria domanda di partecipazione a mano direttamente presso gli uffici della
stazione appaltante, anziché a mezzo raccomandata, assicurata o postacelere del
servizio postale nazionale);
III) illegittima caducazione automatica
del contratto medio tempore stipulato, a
seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione, e conseguente difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo ex art.
244 del d.lgs. nr. 163 del 2006 ed art. 6 della legge 21 luglio 2000, nr. 205
(con riferimento alla parte in cui il T.A.R. ha ritenuto automaticamente
caducato il contratto d’appalto per effetto dell’annullamento
dell’aggiudicazione);
IV) mancato assolvimento dell’onere
della prova ex art. 2697 cod. civ. da
parte della Alfredo Grassi S.p.a. ed illegittimo riconoscimento del risarcimento
del danno in forma specifica da parte del giudice di prime cure (ancora in
relazione alle statuizioni del T.A.R. sul risarcimento del danno).
Si è costituita la Alfredo Grassi
S.p.a., la quale ha diffusamente argomentato a sostegno dell’infondatezza
dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
II – Un secondo appello avverso la
medesima sentenza del T.A.R. capitolino è stato proposto dalla società Car
Abbigliamento S.r.l., già controinteressata in primo grado quale originaria aggiudicataria
della gara d’appalto per cui è causa, sulla base di plurimi motivi
sostanzialmente sovrapponibili a quelli articolati dall’Amministrazione.
Anche in tale secondo giudizio si è
costituita la Alfredo Grassi S.p.a., opponendosi all’accoglimento del gravame.
III – All’esito della camera di
consiglio del 17 novembre 2009, con due ordinanze di identico tenore sono state
accolte le istanze di sospensiva formulate in una a entrambi gli appelli.
Da ultimo, all’udienza del 18 dicembre
2012, entrambe le cause sono state spedite in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va disposta la
riunione degli appelli in epigrafe ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm.,
trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.
2. Nel merito, il presente contenzioso
concerne l’esclusione della società Alfredo Grassi S.p.a. dalla gara indetta
dal Comando Generale della Guardia di Finanza per l’affidamento della fornitura
di vestiario, a cagione della ritenuta violazione della clausola del bando di
gara che imponeva ai concorrenti di far pervenire le domande di partecipazione
alla procedura e la documentazione annessa "esclusivamente mediante
raccomandata, assicurata o postacelere del servizio postale nazionale, ovvero
mediante corriere abilitato": infatti, il plico contenente la
domanda e la documentazione della predetta società era stato depositato a mano
direttamente presso gli uffici della stazione appaltante.
Con la sentenza qui appellata, il
T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’impresa così esclusa – e,
conseguentemente, ha annullato l’intera procedura di gara, ivi compresa
l’aggiudicazione disposta in favore di Car Abbigliamento S.r.l. – reputando
illegittima, ove preclusiva e siccome specificamente impugnata dalla
ricorrente, la clausola della lex specialis che vietava
la presentazione diretta delle domande di partecipazione.
3. Ciò premesso, gli appelli sono
fondati, come parzialmente anticipato in fase cautelare, e vanno pertanto
accolti.
4. Più specificamente, può prescindersi
dal motivo con il quale entrambe le parti appellanti hanno reiterato
l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto presentato
da una sola impresa (la mandataria) del costituendo r.t.i. della cui esclusione
si discuteva: eccezione della quale, in ogni caso, va riaffermata
l’infondatezza alla stregua dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale
che considera del tutto compatibile col diritto comunitario la legittimazione
processuale delle singole imprese componenti un raggruppamento che ha partecipato
alla gara d’appalto (cfr. Corte giust. UE, sez. VI, ord. 4 ottobre 2007, causa
C-492/06; Cons. Stato, Ad. Pl., 15 aprile 2010, nr. 2155; e, con specifico
riguardo al r.t.i. costituendo, Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, nr. 7524;
Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, nr. 5336; Cons. Stato, sez. V, 9
giugno 2003, nr. 3241; C.g.a.r.s., 24 dicembre 2002, nr. 692).
5. Invece, sono fondate e assorbenti le
doglianze con le quali le parti appellanti lamentano l’erroneità della
statuizione del primo giudice, laddove ha ritenuto che la normativa comunitaria
sia ostativa a una disposizione della lex specialis la quale –
come nel caso di specie – impedisca la c.d. autopresentazione delle offerte da
parte dei concorrenti, imponendo particolari modalità di presentazione fra
quelle consentite dall’art. 77 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163.
5.1. Sul punto, la giurisprudenza di
questo Consiglio di Stato è saldamente orientata nel senso che, proprio alla
stregua della disposizione da ultimo citata, è del tutto legittima l’opzione
della stazione appaltante che ritenga nel bando di gara di escludere la
possibilità di autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta
dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad
assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par
condicio tra i partecipanti e la segretezza delle
offerte, scongiurando in radice il rischio di una
dispersione di notizie riservate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2006, nr.
4666; id., 18 marzo 2004, nr. 1411; id., 30 aprile 2002, nr. 2291).
Pertanto, è facoltà
dell’amministrazione esigere le maggiori garanzie di trasparenza e imparzialità
garantite dal servizio pubblico postale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio
2005, nr. 82).
5.2. Né è in alcun modo possibile, a
fronte dei piani principi testé richiamati, predicare un contrasto con la
normativa europea del citato art. 77, nella parte in cui, riconoscendo alla
stazione appaltante facoltà di scelta in ordine alle modalità di trasmissione
delle domande di partecipazione alla gara, le consente di escludere la consegna
a mano.
Infatti, il paragrafo 6 dell’art. 42
della direttiva 2004/18/CE (invocato dall’originaria ricorrente anche negli
scritti depositati nel presente grado di appello) si limita a distinguere fra
la trasmissione "per iscritto" e la forma orale
("per telefono", con ulteriore salvezza della facoltà per
la stazione appaltante di richiedere motivatamente, in quest’ultimo caso, una
conferma scritta), ma nulla dispone in ordine alle possibili modalità – fra
cui, appunto, rientra anche la consegna a mano – con cui la domanda formulata
per iscritto può essere presentata; ne consegue che anche la decisione di
quali, fra dette modalità, consentire e quali escludere deve ritenersi
rientrante nella discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, in sede
di predisposizione del bando di gara, dal paragrafo 1 dello stesso art. 42,
discrezionalità che incontra il solo limite del necessario rispetto dei
principi di proporzionalità e non discriminazione.
Inoltre, con specifico riguardo al caso
che qui occupa, è manifestamente privo di rilevanza (oltre che intrinsecamente
contraddittorio) l’ulteriore rilievo di parte appellata laddove lamenta – per
l’appunto – una presunta discriminazione in danno delle imprese stabilite in
altri Stati dell’Unione europea, che si ricaverebbe dalla previsione che
imponeva di avvalersi esclusivamente del servizio postale "nazionale";
ed invero, al di là del fatto che con tale aggettivo il bando avrebbe ben
potuto riferirsi al servizio postale pubblico dello Stato di ciascuna delle
imprese partecipanti, e quindi anche di quelle di altri Stati dell’Unione, non
si comprende come poi tale doglianza si concili con la pretesa di introdurre
anche la c.d. autopresentazione: modalità che, con ogni evidenza, appare suscettibile
di creare ulteriori discriminazioni a vantaggio delle imprese la cui sede sia
più vicina agli uffici della stazione appaltante.
6. L’accoglimento degli appelli, per le
ragioni fin qui esposte, comportando l’integrale reiezione del ricorso di primo
grado, esonera il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di appello, con i
quali venivano censurate le successive statuizioni del primo giudice in punto
di domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente.
7. La peculiarità della vicenda
esaminata, assieme all’essere la presente vicenda amministrativa e processuale
piuttosto risalente nel tempo, giustificano l’integrale compensazione delle
spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, riuniti gli
appelli in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del
doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA il 25/01/2013.
Dal sito dello Studio Sardos Albertini Scaglia (clicca qui)
Si veda anche per la impugnabilità di
una sola impresa dell'ATI:
Corte Giust. UE, sez. VI, ord. 4
ottobre 2007, causa C-492/06, Cons. Stato, Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 2155;
e, con specifico riguardo al r.t.i. costituendo, Cons.
Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7524, Cons. Stato,
sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5336; Cons. Stato, sez. V, 9
giugno 2003, n. 3241; C.G.A., 24 dicembre
2002, n. 69
Sulle modalità di presentazione
dell'offerta si veda anche:
Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2006, n.
4666; id., 18
marzo 2004, n. 1411, iid., 30
aprile 2002, n. 2291.
Ha osservato la sentenza in rassegna che il paragrafo 6 dell’art. 42 della
direttiva 2004/18/CE si limita a distinguere fra la trasmissione "per
iscritto" e la forma orale ("per telefono",
con ulteriore salvezza della facoltà per la stazione appaltante di richiedere
motivatamente, in quest’ultimo caso, una conferma scritta), ma nulla dispone in
ordine alle possibili modalità – fra cui, appunto, rientra anche la consegna a
mano – con cui la domanda formulata per iscritto può essere presentata; ne
consegue che anche la decisione di quali, fra dette modalità, consentire e
quali escludere deve ritenersi rientrante nella discrezionalità riconosciuta
alla stazione appaltante, in sede di predisposizione del bando di gara, dal
paragrafo 1 dello stesso art. 42, discrezionalità che incontra il solo limite
del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
Alla stregua del principio, riformando
la sentenza di primo grado del T.A.R. Lazio, la Sez. IV ha ritenuto legittima
l’esclusione dalla gara di una r.t.i. per violazione della clausola del bando
di gara che imponeva ai concorrenti di far pervenire le domande di
partecipazione alla procedura e la documentazione annessa "esclusivamente
mediante raccomandata, assicurata o postacelere del servizio postale nazionale,
ovvero mediante corriere abilitato", esclusione che era stata
disposta in considerazione del fatto che il plico contenente la domanda e la
documentazione era stato depositato a mano direttamente presso gli uffici della
stazione appaltante.
Documenti collegati:
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza
11-5-2010,(sulla
possibilità o meno di presentare l’offerta direttamente alla stazione
appaltante nel caso in cui il bando di gara prescriva la presentazione
dell’offerta stessa attraverso la posta o a mezzo dei servizi privati di
recapito postale e sull'obbligo della P.A. appaltante di ritirare la
corrispondenza presso l'ufficio postale nel caso in cui il bando non consenta
la consegna diretta).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza
23-1-2006, (sulla
legittimità o meno della clausola di un bando di gara che impone la consegna
dell’offerta solo a mezzo del servizio postale e sull’applicabilità o meno in
tale ipotesi del regolamento postale che obbliga la P.A. a ritirare i plichi
dall’ufficio postale).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza
5-9-2005,
(sull’ammissibilità della presentazione dell’offerta mediante consegna diretta
all’Ufficio del protocollo dell’Ente appaltante).
TAR LAZIO - ROMA SEZ. II, sentenza
29-7-2009, (sulla
legittimità o meno dell’esclusione da una gara di appalto di una ditta che ha
presentato l’offerta non già secondo le modalità previste dal bando - e cioè
con raccomandata o corriere espresso - ma mediante consegna diretta agli uffici
della P.A. appaltante).
TAR LIGURIA - GENOVA SEZ. II, sentenza
18-1-2012, (sulla
legittimità o meno della esclusione di una ditta da una gara di appalto nel
caso in cui il bando indichi nell’ufficio protocollo della P.A. il luogo di
consegna delle offerte, e l’invio del plico contenente l’offerta sia avvenuto a
mezzo del servizio postale).
TAR LOMBARDIA - MILANO SEZ. III,
sentenza 15-1-2004, (va esclusa dalla gara una impresa che non abbia
inviato la propria offerta mediante plico raccomandato, prescritto dal bando,
ma con consegna diretta previo annullamento dell’affrancatura da parte
dell’ufficio postale).