mercoledì 2 aprile 2014
SOCIETA' PUBBLICHE: le società partecipate regionali e locali che gestiscono servizi pubblici locali possono partecipare alle gare bandite da soggetti pubblici o privati (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 8 gennaio 2014 n. 10).
SOCIETA' PUBBLICHE:
le società partecipate regionali e locali
che gestiscono servizi pubblici locali
possono partecipare alle gare bandite
da soggetti pubblici o privati
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III,
sentenza 8 gennaio 2014 n. 10).
Massima
1. Il divieto posto dall'art. 13, d.l. n. 223/2006, a tutela della concorrenza e del mercato, non investe quelle società costituite o partecipate dalle P.A. regionali e locali per lo svolgimento di servizi pubblici locali.
2. La struttura sintattica della disposizione è chiara nell'introdurre rispetto al divieto generale di partecipazione alle gare per le società c.d. strumentali, l'eccezione per quelle società il cui oggetto è la gestione dei servizi pubblici locali.
3. La finalità di evitare che le società pubbliche c.d. strumentali alterino il mercato, è perseguita dal legislatore anche attraverso altre norme e obbligando i Comuni alla dismissione delle proprie partecipazioni in società a meno che non si verifichino determinate condizioni, specificamente indicate, ma sempre con l'eccezione per quelle società che erogano servizi pubblici locali.
4. Le società pubbliche, pertanto, costituite per la gestione dei servizi pubblici locali, per espressa previsione normativa, godono di un regime derogatorio, per cui possono svolgere la loro attività a favore di altri soggetti pubblici o privati, partecipando alle relative procedure concorsuali.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
777 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pizzamiglio Andrea Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Basile, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Morigi, 2/A;
Pizzamiglio Andrea Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Basile, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Morigi, 2/A;
contro
Unione dei Comuni Lombardi Terre Viscontee
- Basso Pavese;
nei confronti di
Broni Stradella S.p.A. rappresentata e difesa dall’Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, viale Regina Margherita 30;
per l'annullamento
I) quanto al ricorso principale :
- della determinazione del Responsabile
del Settore lavori pubblici ed ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre
Viscontee Basso Pavese del 12 febbraio 2013, n. 34, conosciuta dalla ricorrente
in data 21 febbraio 2013, avente ad oggetto "affidamento del servizio di
gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Approvazione verbali di
gara ed aggiudicazione provvisoria”;
- dei verbali della Commissione
aggiudicatrice n. 1 del 9.1.2013, n. 2 del 21.1.2013, n. 3 del 30.01.2013, n. 4
del 5.2.2013, n. 5 del 5.2.2013;
- del conseguente provvedimento di aggiudicazione
della gara in questione;
- degli atti presupposti e/o connessi;
con declaratoria del diritto della
ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto e a stipulare il
relativo contratto previa dichiarazione di inefficacia del contratto
eventualmente stipulato con altro soggetto;
in subordine, per la condanna
dell’intimata amministrazione al risarcimento danni.
II) quanto al ricorso per motivi aggiunti
depositato il 25 giugno 2013:
- della determinazione del Responsabile
del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre
Viscontee -Basso Pavese del 12 giugno 2013, n.170, mai comunicata direttamente
alla ricorrente, avente ad oggetto "procedura aperta per l'affidamento del
servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Approvazione
verbali di gara";
- dei verbali della Commissione
giudicatrice, mai comunicati alla ricorrente né altrimenti conosciuti n. 6 del
27.05.2013, n. 7 del 04.06.2013, n.8 del 12.06.2013;
- del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, ad oggi sconosciuto alla ricorrente, e di ogni altro atto
preordinato, conseguente e/o comunque connesso;
con declaratoria del diritto della
ricorrente società a conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto e a
stipulare il relativo contratto previa dichiarazione di inefficacia del
contratto eventualmente stipulato con altro soggetto;
in subordine, per la condanna
dell’intimata amministrazione al risarcimento danni;
III) quanto al ricorso per motivi aggiunti
depositati in data 9 luglio 2013:
della determinazione del Responsabile del
Settore Lavori Pubblici ed Ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre
Viscontee -Basso Pavese del 12 giugno 2013, n.170, dei verbali della
Commissione giudicatrice, n. 6 del 27.05.2013, n. 7 del 04.06.2013, n.8 del
12.06.2013; mai comunicata direttamente alla ricorrente, nonché del
provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione del
responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia dell'Unione di Comuni
Lombarda Terre Viscontee -Basso Pavese;
- del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, ad oggi sconosciuto alla ricorrente, e di ogni altro atto
preordinato, conseguente e/o comunque connesso;
con declaratoria del diritto della
ricorrente società a conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto e a
stipulare il relativo contratto previa dichiarazione di inefficacia del
contratto eventualmente stipulato con altro soggetto;
in subordine, per la condanna dell’intimata
amministrazione al risarcimento danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
ed il ricorso incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
8 ottobre 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
FATTO
L’Unione dei Comuni Lombardi Terre
Viscontee - Basso Pavese ha indetto una gara a procedura aperta per
l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare “la gestione del
servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati,
con raccolta differenziata, pulizia pozzetti stradali, spazzamento meccanizzato
e manuale delle strade comunali, trattamento rifiuti cimiteriali, gestione
piazzole ecologiche e altri servizi accessori e trasporto ad impianto”.
La gestione del servizio riguardava il
territorio dei Comuni di Belgioioso, Torre dè Negri, Filighera e Linarolo.
Il servizio veniva aggiudicato in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata mediante i
criteri di valutazione indicati con le modalità di cui all’art 83 d. l.gs.
163/2006.
La Commissione nella prima seduta del 9
gennaio 2013 verificava l’integrità dei plichi pervenuti dalle due società
partecipanti, la Pizzamiglio e la società Broni Stradella e disponeva la loro
ammissione.
In detta sede la rappresentante della
ricorrente chiedeva l’esclusione della società Broni Stradella, in applicazione
all’art 13 del d.l. n. 233/2006, stante la natura di società a capitale misto
pubblico/privato e la circostanza che fosse affidataria diretta di servizi di
raccolta e trasporto RSU.
La commissione ne disponeva l’ammissione,
in applicazione al principio del favor partecipationis.
Al termine della gara, la società Broni
Stradella risultava aggiudicataria del servizio, con un punteggio di 43/55 per
l’offerta tecnica e di 45/45 per quella economica (con un ribasso di 8,11%),
mentre la società Pizzamiglio otteneva il punteggio di 37/55 per l’offerta
tecnica e di 42,706/45 per quella economica (ribasso del 3,1745%).
Avverso gli atti della commissione
aggiudicatrice e l’atto di aggiudicazione parte ricorrente ha articolato le
seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione
dell’art 13 comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella L. 248/2006: la
società Broni Stradella non poteva partecipare alla gara, in quanto ente
strumentale delle amministrazioni locali;
2) violazione dell’art 8.9 del
Disciplinare di gara, del punto III 2.1.3 del bando di gara e dell’art 42 comma
1, lett. h) del d. lgs. 163/2006 sotto il profilo della mancata disponibilità
delle attrezzature tecniche richieste: il disciplinare richiedeva la “disponibilità
almeno di una spazzatrice da 3 mc ed almeno di un mezzo per auto spurgo
superiore a 10 tons”, pena la esclusione; la aggiudicataria ha allegato un
contratto di noleggio a caldo del mezzo autospurgo con la ditta Franzosi
Ambiente s.r.l., contratto non idoneo a dimostrare il possesso del requisito
richiesto;
3) violazione dell’art. 118 del d. lgs.
163/2006, nonché dell’art 25/A del Capitolato Speciale d’appalto sotto il
profilo della illegittima qualificazione del contratto di noleggio a caldo tra
Broni Stradella e Franzosi, essendo detto contratto riconducibile ad un
subappalto;
4) violazione degli artt. 86 commi 3 bis e
3 ter e 87 comma 4 del d. lgs. 163/2006 sotto il profilo della mancata
indicazione degli oneri relativi alla sicurezza: nell’offerta della società
Broni Stradella non sono stati indicati gli oneri della sicurezza, ma sono
stati considerati complessivamente, ai fini dell’applicazione del ribasso sul
prezzo a base d’asta;
5) violazione degli artt. 86 commi 3 bis e
3 ter e 87 comma 4 del d. lgs. 163/2006, del bando, del disciplinare di gara e
del capitolato generale, nonché dei principi in materia di sub procedimento di
verifica dell’anomalia; violazione dell’art 3 L. 241/90; eccesso di potere per
carenza dei presupposti e travisamento di fatto: l’offerta è stata ritenuta
congrua, pur in assenza di alcune voci fondamentali.
Si è costituita in giudizio la società
Broni Stradella S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso incidentale, ha impugnato i
verbali della commissione di gara nella parte in cui la stazione appaltante non
ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla gara, per i seguenti
motivi:
1) violazione e falsa applicazione
dell’art 8 punto 9 del disciplinare di gara, dell’art 212 del D. lgs. N.
152/2006 e degli artt. 11 e 12 D.M. n. 406/1998, artt. 42 e 48 comma 2 d. lgs.
N. 163/2006, eccesso di potere per carenza istruttoria: la società Pizzamiglio
non ha provato il possesso del prescritto requisito di avere nella
disponibilità un mezzo per auto spurgo superiore a 10 tons;
2) violazione e falsa applicazione degli
artt. 9.b.2 e c del disciplinare di gara, dell’art 32/a del capitolato speciale
di appalto, degli artt. 86 e segg. del D. lgs. N. 163/2006, violazione della
par condicio, eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza dei
presupposti, in quanto nell’offerta economica la Pizzamiglio ha indicato la
restituzione del contributo CONAI al Comune di Torre dè Negri pari al 100%.
Con ordinanza n. 1499 del 31 ottobre 2012,
la domanda cautelare veniva accolta, ritenendo non fondato il ricorso
incidentale e fondato il motivo relativo alla mancata indicazione dei costi
della sicurezza.
A seguito della richiesta di chiarimenti
alla società Broni Stradella, la stazione appaltante, dopo aver esaminato la
documentazione presentata, ha confermato l’aggiudicazione provvisoria a favore
della odierna controinteressata.
Avverso i verbali della commissione e
l’atto di aggiudicazione provvisoria, parte ricorrente ha proposto motivi
aggiunti, articolando le seguenti ulteriori censure:
6) illegittimità per violazione
dell’ordinanza cautelare TAR Lombardia n. 5000/2013, la Commissione non si è
limitata a compiere la valutazione richiesta, ma ha formulato una richiesta di
integrazione dell’offerta, non ammissibile;
7) violazione del principio della par
condicio, sotto il profilo della modifica dell’offerta economica: la stazione
appaltante ha permesso una modica dell’offerta;
8) violazione dell’art 87 comma 4, del d.
lgs. 163/2006 sotto il profilo della inammissibilità di giustificazioni in
merito agli oneri della sicurezza;
9) violazione dell’art 86 comma 3 ter del
d. lgs. 163/2006, in quanto la norma non permette giustificazioni in merito
agli oneri della sicurezza.
Con secondi motivi aggiunti, depositati in
data 9 luglio 2013, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di
aggiudicazione definitiva, per i seguenti motivi:
10) illegittimità derivata dal
procedimento di aggiudicazione definitiva in conseguenza della illegittimità
della esclusione dalla gara della società ricorrente.
Anche rispetto ai motivi aggiunti si è
costituita la società contro interessata, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza dell’8 ottobre 2013 il ricorso
è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Oggetto del ricorso in esame è la gara
di aggiudicazione del servizio di gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani indetta dall’Unione dei Comuni Lombardi Terre Viscontee - Basso
Pavese.
Il servizio è stato aggiudicato alla
società Broni Stradella s.p.a., la quale ha presentato ricorso incidentale di
natura paralizzante, che deve quindi essere esaminato con priorità, in quanto
diretto ad evidenziare l’illegittimità degli atti di gara in ragione della
mancata esclusione della società ricorrente e, pertanto, teso a porre in luce
la carenza di interesse all’impugnazione in capo alla medesima, con conseguente
carenza in radice dei presupposti per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto
(cfr. in argomento Consiglio Stato, Ad. Plen., 07 aprile 2011, n. 4).
Nel ricorso incidentale vengono articolate
due censure, avverso l’ammissione alla gara della società ricorrente.
Nel primo motivo la ricorrente incidentale
lamenta la violazione del disciplinare di gara (art 8 punto 9) nella parte in
cui richiedeva, a pena di esclusione, la disponibilità di almeno un mezzo per
auto spurgo superiore a 10 tons.
Secondo la ricorrente incidentale il parco
mezzi indicato per l’espletamento del servizio non comprende un mezzo per auto
spurgo con portata superiore a 10 tons né autorizzato al trasporto dei reflui
prelevati.
Il motivo non è fondato.
Dall’esame della produzione documentale
emerge infatti che la società Pizzamiglio ha provato in sede di gara di essere
in possesso di un auto spurgo (mezzo targato EN957DP), dotato di un dispositivo
di “scarramento e ribaltamento” di portata pari a 14,2 tonnellate, quindi
superiore a quanto richiesto.
Sul dispositivo può essere installato
alternativamente, una cisterna per raccolta di liquami ovvero un cassone con
braccio meccanico per la raccolta rifiuti solidi urbani.
L’autocarro è idoneo quindi a svolgere il
servizio di spurgo delle fosse biologiche, come confermato anche dal
certificato dell’Albo nazionale dei gestori ambientali del 6 novembre 2013, da
cui emerge l’abilitazione del mezzo alla raccolta di rifiuti identificati con
codici 20.03.04 e 20.03.06 (fanghi delle fosse settiche e rifiuti della pulizia
fognature).
La seconda censura verte invece sulla
violazione delle disposizioni della lex specialis, (in particolare gli artt.
9.b.2 e c del disciplinare di gara e l’art 32/a del capitolato speciale), che
stabiliscono che i corrispettivi erogati dal CONAI vengano trattenuti dalla
ditta esecutrice dell’appalto a fronte dell’esecuzione di sevizi accessori,
indicati nel contratto.
La lex specialis prevede la possibilità
che la ditta partecipante indichi la disponibilità alla restituzione del
contributo al Comune nella misura del 20% a fronte della riduzione di voci di
sconto o prestate gratuitamente al Comune.
La società Pizzamiglio ha manifestato la
disponibilità a restituire il contributo CONAI al Comune di Torre dè Negri
nella misura del 100%: questo violerebbe, secondo la ricorrente incidentale, le
regole di gara, con conseguente inammissibilità dell’offerta.
Anche questo motivo non è fondato, per le
ragioni rappresentate già in sede cautelare.
Si tratta, come già evidenziato, di una
pattuizione secondaria, la cui assenza o non regolarità non è riconducibile ad
una causa tipica di esclusione, fermo restando che l’amministrazione, in
esercizio del dovere di soccorso, avrebbe potuto chiedere un chiarimento, dal
momento che detta voce di offerta, proprio per la sua natura complementare, non
incide in alcun modo sull’assetto ordinario dei rapporti.
Le ragioni sopra esposte portano a
respingere il ricorso incidentale.
2) Si può quindi passare ad esaminare il
ricorso principale e i motivi aggiunti.
2.1 Nel primo motivo del ricorso
principale si prospetta un profilo di illegittimità della procedura di gara,
nella parte in cui è stata ammessa alla gara la società Broni-Stradella; i
successivi motivi sono invece articolati avverso l’offerta della
aggiudicataria.
Come emerge dalla narrativa in fatto, in
sede cautelare è stato ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata
indicazione degli oneri di sicurezza (censura rubricata al n.4).
La Commissione si è riunita e ha integrato
le operazioni di gara, esaminando le giustificazioni della società Broni
Stradella e confermando quindi l’aggiudicazione.
Anche dopo l’attività integrativa della
commissione, effettuata in ottemperanza all’ordinanza cautelare, sussiste
l’interesse al ricorso principale, dal momento che il primo motivo è finalizzato
ad ottenere l’esclusione dalla gara della società aggiudicatrice, mentre
dall’accoglimento dei motivi successivi può discendere l’esclusione
dell’offerta presentata.
La ricorrente può quindi ottenere la
riedizione della gara ovvero, dopo, le dovute verifiche sulla sua offerta,
l’aggiudicazione del servizio.
2.2 Il primo motivo del ricorso principale
è finalizzato a fare valere la mancata esclusione della società Broni
Stradella, in quanto detta società non avrebbe potuto partecipare alla gara, ai
sensi dell’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito nella L. 248/2006.
Secondo l’articolata tesi di parte
ricorrente, la norma porrebbe il divieto per gli enti strumentali delle
amministrazioni locali di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica,
potendo solo svolgere la loro attività a favore di amministrazioni che su di
esse esercitano il c.d. controllo analogo.
Il motivo non è fondato.
La questione sollevata nel motivo in esame
attiene alla possibilità per una società pubblica di partecipare ad una gara per
la gestione di un servizio economico, mentre è estraneo a questo giudizio il
differente problema dell’affidamento diretto e della gestione in house dei
servizi pubblici locali, normativa incisa dalla decisione della Corte Cost. n.
199/2012.
Nel caso di specie la società Broni
Stradella gestisce in house il servizio di vari comune e proprio per tale
ragione parte ricorrente ritiene che detta caratteristica sia preclusiva alla
facoltà di partecipare alla gara indetta dall’ Unione dei Comuni Lombardi Terre
Viscontee - Basso Pavese, poiché ciò sarebbe in contrasto con l’art. 13 del
d.l. 223/2006.
La norma pone il divieto, per “le società,
a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività,
con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle
centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè, nei casi
consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti” di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti
pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e di partecipare ad
altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
Come si evince da una prima
interpretazione letterale della disposizione, il divieto, posto a tutela della
concorrenza e del mercato, non investe quelle società costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per lo svolgimento di
servizi pubblici locali: la struttura sintattica della disposizione è chiara
nell’introdurre rispetto al divieto generale di partecipazione alle gare per le
società c.d. strumentali, l’eccezione per quelle società il cui oggetto è la
gestione dei servizi pubblici locali.
La finalità di evitare che le società
pubbliche c.d. strumentali alterino il mercato, è perseguita dal legislatore
anche attraverso altre norme (ad esempio l’art. 3, comma 27, della l. 24
dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il divieto per le amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società, con la possibilità però di costituire di società
che producono servizi di interesse generale, ovvero l’art. 14, comma 32, del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio
2010, n. 122 - che pone limitazioni alla costituzione e detenzione di
partecipazioni in società, legandole all’estensione demografica degli enti
locali (meno di 30.000 abitanti) e obbligando i comuni alla dismissione delle
proprie partecipazioni in società a meno che non si verifichino determinate
condizioni, specificamente indicate, ma sempre con l’eccezione per quelle
società che erogano servizi pubblici locali.
Il legislatore ha voluto separare le
società a capitale interamente pubblico o misto chiamate dal proprio oggetto
sociale a erogare beni o servizi strumentali all'attività amministrativa, dalle
società di analogo modello sociale chiamate ad erogare servizi pubblici locali,
intendendo con questa locuzione i servizi rivolti al pubblico, tra cui
pacificamente la gestione dei rifiuti, in quanto servizio diretto
esclusivamente alla collettività.
Pertanto le società pubbliche costituite
per la gestione dei servizi pubblici locali, per espressa previsione normativa,
godono di un regime derogatorio, per cui possono svolgere la loro attività a
favore di altri soggetti pubblici o privati, partecipando alle relative procedure
concorsuali.
Le ampie argomentazioni di parte
ricorrente e l’interpretazione data alla norma contrastano proprio con la
chiara esclusione introdotta nell’art 13 del d.l. 223/2006, per cui sarebbe
sufficiente affermare in claris non fit interpretatio.
Nel caso di specie la società Broni
Stradella è società mista a prevalente capitale pubblico locale, destinata a
gestire servizi pubblici locali, per cui è esclusa dal divieto sopra indicato.
Conclusione sostenuta anche nella
decisione dell’Adunanza Plenaria (n. 17/2011), dove è stato precisato che “la
qualificazione differenziale tra attività strumentale e gestione di servizi
pubblici deve essere riferita non all’oggetto della gara, bensì all’oggetto
sociale delle imprese partecipanti ad essa (Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2010,
n. 1651)”.
Per tali ragioni il motivo va respinto.
2.3 Nel secondo e nel terzo motivo parte
ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’offerta, in quanto la società
Broni-Stradella al fine di dimostrare il possesso del requisito della
disponibilità di una spazzatrice da 3 mc e di un mezzo auto spurgo superiore a
10 tons ha prodotto un contratto di noleggio a caldo del mezzo.
L’art 8.9 del Disciplinare di gara
richiede tra i requisiti di ammissione alla gara che le ditte attestino “di
avere nella disponibilità almeno una spazzatrice da 3 mc ed almeno un mezzo di
spurgo superiore a 10 tons”, a pena di esclusione.
La ditta Broni Stradella, al fine di
provare il possesso del requisito, ha allegato il contratto di noleggio a caldo
del mezzo per auto spurgo con la ditta Franzosi.
In sede di gara la Commissione ha ritenuto
che “trattandosi di nolo a caldo non costituisce subappalto e pertanto non
viola l’art 25/A del capitolato Speciale d’appalto”, che precisa “non si
considera subappalto la presa a noleggio di mezzi ed attrezzature, purchè l’uso
venga effettuato da personale della ditta e sotto la piena responsabilità della
ditta stessa”.
Parte ricorrente fa valere due profili di
illegittimità: la disponibilità del mezzo è un requisito di capacità tecnica,
per la cui dimostrazione è ammissibile ricorrere ad altro operatore, ma sempre
nel rispetto delle regole di cui all’art 49 del d. lgs. 163/2006, cioè
attraverso l’avvalimento.
Evidenzia poi la ricorrente che la
stazione appaltante ha ritenuto che il contratto non rientrasse nella categoria
del subappalto, richiamando l’art 25/A del capitolato speciale, ma la
disposizione si riferisce al nolo a freddo, mentre nel caso di specie l’uso
viene effettuato da personale della ditta proprietaria del mezzo noleggiato,
per cui si realizza sostanzialmente un subappalto.
Il motivo è fondato.
La ricorrente ha ben posto due questioni e
due profili conseguenti di illegittimità: la prima questione è se il nolo a
caldo possa essere utilizzato per dimostrare il requisito di partecipazione, la
seconda, se il nolo a caldo violi l’art 25/A del Capitolato.
Il contratto di "nolo a caldo" è
caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore
non solo un macchinario (come nel "nolo a freddo"), ma anche un
proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo.
Il nolo, sia a caldo sia a freddo, ha
trovato un’ampia applicazione negli appalti, per la convenienza degli
imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma
solo saltuario.
Nel nostro ordinamento tuttavia non esiste
la figura del noleggio come contratto tipico, (ad esclusione dell'art. 348 cod.
nav., che disciplina il noleggio di una nave da parte di un armatore), per cui
il nolo a caldo, così come quello a freddo, vengono ricondotti nell'alveo del
contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c.
Nel caso di specie il bando richiede,
quale requisito di ammissione alla gara (punto 8.9), la disponibilità di una
spazzatrice da 3 mc e di un mezzo per auto spurghi superiore a 10 tons.
Richiedere la disponibilità del mezzo non
implica che la società partecipante abbia la proprietà del mezzo, ma
trattandosi di un requisito di ammissione, a riprova della capacità tecnica, il
concorrente deve dimostrare di poter avere in dotazione il mezzo, per lo
svolgimento del servizio e di svolgere direttamente, con proprio personale,
detto servizio.
Come ha correttamente rilevato parte
ricorrente, per la riprova del possesso del requisito, la partecipante poteva
ricorrere all’istituto dell’avvalimento, mentre è ricorsa al nolo a caldo,
sistema tuttavia che non comprova il possesso del requisito di partecipazione,
cioè della capacità tecnica di svolgere il servizio di spurgo.
Anche il secondo profilo di illegittimità
sollevato, circa la violazione del disciplinare, è fondata: la disposizione
della lex specialis ammette il nolo a freddo, a riprova del requisito di
partecipazione. Nel caso di specie la Commissione cade in una contraddizione
laddove configura il contratto de quo come nolo a caldo, ma non ravvisa la
violazione del disciplinare, che equipara il nolo a caldo al subappalto: come
correttamente rilevato dalla ricorrente, il ricorso al nolo a caldo per
partecipare alla gara comportava l’applicazione della disciplina del
subappalta, anche nella fase della presentazione dell’offerta, pena
l’impossibilità di ricorrere questo strumento nella fase della esecuzione.
Va quindi accolto il motivo, con
conseguente annullamento della determinazione del Responsabile del Settore
lavori pubblici ed ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee
Basso Pavese del 12 febbraio 2013, n. 34, avente ad oggetto "affidamento
del servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.
Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria”, nella parte in cui
non ha escluso dalla gara la società Broni-Stradella.
3) La fondatezza del motivo ora esaminato
e la sua portata sostanziale, nonché la sua precedenza logica rispetto alle
altre censure formulate, conducono, a ritenere assorbiti gli altri profili di
illegittimità articolati con il ricorso principale.
La ricorrente ha chiesto la declaratoria
del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto e a stipulare il
relativo contratto previa dichiarazione di inefficacia del contratto.
La domanda di declaratoria non può essere
accolta, in quanto l’accoglimento della domanda di annullamento
dell’aggiudicazione non esaurisce, nel caso concreto, la discrezionalità
tecnica dell’amministrazione, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti
per l’attribuzione del servizio in capo alla ricorrente.
Infine, deve essere dichiarata inammissibile
la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto,
atteso che dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta che il
contratto di appalto sia stato stipulato, sicché essa risulta priva di un
concreto oggetto e, quindi, non supportata da un attuale interesse.
4) L’annullamento dell’aggiudicazione
provvisoria ha effetto caducante rispetto agli atti successivi, quali gli atti
di gara e l’aggiudicazione definitiva a favore della società Broni-Stradella,
con la conseguenza che viene meno l’interesse all’esame dei motivi aggiunti,
che vanno dichiarati improcedibili.
5) In definitiva, il ricorso incidentale è
infondato e deve essere respinto, mentre la domanda di annullamento formulata
nel ricorso principale è fondata e merita accoglimento, secondo quanto
precisato in motivazione.
Va altresì respinta la domanda di
accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara, mentre la
domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto va
dichiarata inammissibile.
La particolare complessità delle questioni
fattuali e giuridiche sottese ai ricorsi esaminati consente di ravvisare giusti
motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla la
determinazione del Responsabile del Settore lavori pubblici ed ecologia
dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese del 12 febbraio
2013, n. 34.
Respinge il ricorso incidentale.
Respinge la domanda di accertamento del
diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara.
Dichiara inammissibile la domanda di
dichiarazione di inefficacia del contratto.
Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 8 ottobre 2013 e del 2 dicembre 2013, con l'intervento dei
magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Primo Referendario
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
"MEMOIRES D'UN JURISTE": il Senato Federale.
"MEMOIRES D'UN JURISTE":
il Senato Federale.
E' contro lo "spirito dei tempi".
La crisi economica sta già determinando una forte centralizzazione, a tutti i livelli.
E che diventiamo estremisti del passato prossimo?
Vi faccio un esempio tratto dalla storia.
Ai tempi di Breznev in Unione Sovietica pensavano che il sistema non funzionasse perché poco socialista...
La storia andava verso il liberismo ed i russi risposero con massicce dosi di collettivismo.
Qualche anno dopo Gorvaciov, la caduta dell'Urss ed il liberismo elstiniano.
martedì 1 aprile 2014
APPALTI: è ammissibile lo "sconto" della ditta sul prezzo d'aggiudicazione (Cons. St., Sez. III, sentenza 28 febbraio 2014 n. 943).
APPALTI:
è ammissibile lo "sconto"
della ditta sul prezzo d'aggiudicazione
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 28 febbraio 2014 n. 943).
Massima
Nelle gare pubbliche la stazione appaltante può concordare con l'aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione della concorrenza, a condizione che l'adeguamento sia minimo e, pertanto, non sfoci in un nuovo appalto; ed invero, una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'Amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
4579 del 2013, proposto da:
Team Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;
Team Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;
contro
Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
nei confronti di
Zanetti Arturo e C. S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA -
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE II, n. 214/2013, resa tra le parti,
concernente proroga servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
speciali sanitari pericolosi e non pericolosi – risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma10, cod.
proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
21 novembre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte
appellante l’avvocato Brugnoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. - Con delibera n. 351 del 31.3.2010,
l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate indiceva gara per l’affidamento del
servizio quinquennale di trasporto e smaltimento rifiuti sanitari per un
importo complessivo di euro 2.000.000,00.
La gara veniva aggiudicata all’impresa Zanetti
e la Team Ambiente si classificava al secondo posto.
2. - A seguito di ricorso proposto da
quest’ultima, l’aggiudicazione veniva annullata con sentenza n. 583 del
20.4.2011, confermata in appello con sentenza del C.d.S. n. 6380 del 2.12.2011.
Tuttavia, anziché procedere
all’aggiudicazione in favore di Team Ambiente, l’unica rimasta in gara,
l’Azienda prorogava il contratto in essere con l’impresa Zanetti per ben
quattro volte, nelle more della verifica circa la convenienza di contratti già
stipulati da altra Azienda sanitaria e contenenti la c.d. clausola di
estensione; quindi, valutava la convenienza di rinegoziare il rapporto
contrattuale che avrebbe dovuto instaurare con Team Ambiente.
Era stata, in precedenza, individuata la
soluzione contrattuale confacente cui aderire (contratto stipulato dagli
Istituti Ospedalieri di Cremona).
La lettera di adesione del 28.7.2011
veniva impugnata da Team Ambiente e il relativo ricorso definito con sentenza
n. 1727 del 23.10.2102, dichiarativa della carenza di interesse per
sopravvenuta adozione della delibera n. 72 del 31.1.2012, impugnata nella causa
in esame.
3. - Il servizio veniva ulteriormente
prorogato in favore della ditta Zanetti (la settima proroga è del 31.1.2012),
mentre l’Azienda chiedeva chiarimenti sulla esecuzione della sentenza n.
583/2011 al TAR, che con sentenza del 20.1.2012 n. 92 ribadiva “il già
inequivocabile significato della sentenza di primo grado, con la quale si era
inteso accogliere la domanda caducatoria e, quindi, disporre l’annullamento
dell’impugnata aggiudicazione a favore della controinteressata e respingere la
domanda volta ad ottenere il risarcimento in forma specifica mediante il
riconoscimento del diritto all’aggiudicazione, ritenendo preclusa al giudice
tale possibilità”.
4. - Con la delibera n. 72 del 31 gennaio
2012, l’Amministrazione disponeva l’ottava proroga in favore di Zanetti,
decideva di non aderire al contratto stipulato dall’Azienda di Cremona (stante
la pendenza del ricorso) e di non affidare a Team Ambiente il servizio, per
l’impossibilità giuridica di ammettere offerte migliorative dopo la conclusione
della gara ed in considerazione dell’esistenza di proposte più convenienti sul
mercato, preannunciando una nuova gara.
5. - Proponeva ricorso Team Ambiente,
denunciando l’illegittimità delle proroghe, l’elusione del giudicato,
l’illegittimità della mancata aggiudicazione in proprio favore, nonché la
carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti per la mancata accettazione
della proposta migliorativa formulata, la contraddittorietà e irragionevolezza
del comportamento dell’Azienda, che ha portato ad un maggior esborso; chiedeva,
quindi, il risarcimento dei danni a vario titolo.
Con due atti per motivi aggiunti censurava
l’indizione della nuova gara, e altresì, per illegittimità derivata, la
determinazione dell’Azienda n. 863 del 23.11.2012 di aggiudicazione della nuova
gara alla Zanetti, ad un prezzo superiore a quello proposto da Team Ambiente
nel 2010.
6. - Con la sentenza appellata il ricorso
introduttivo veniva accolto limitatamente all’illegittimità dell’ultima
proroga, mentre si confermava il divieto di rinegoziazione delle offerte
economiche, sottolineando il risparmio effettivo di spesa che l’Azienda ha
conseguito nell’arco temporale delle proroghe (come emerge dalle fatture emesse
nel periodo che evidenziano un risparmio di euro 66.790,17 rispetto al prezzo
praticato da Team Ambiente).
Venivano rigettati i motivi aggiunti e la
domanda risarcitoria.
7. - Con l’appello in esame, Team Ambiente
censura la sentenza per errores in judicando e ripropone i motivi disattesi.
8. - All’udienza del 21 novembre 2013, la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato.
1.1. – Va premesso che legittimamente il
primo giudice ha ritenuto che dal giudicato formatosi sulla sentenza del TAR
Lombardia, Sezione di Brescia n. 583 del 2011 non discendesse l’obbligo per
l’Azienda di aggiudicare la gara a Team Ambiente, avendo la sentenza
espressamente escluso tale obbligo, attesa la riserva di cui all’art. 2 del
capitolato speciale di gara che consentiva alla stazione appaltante di non
procedere all’attuazione della procedura di gara e di privilegiare la scelta di
aderire a contratti aggiudicati da altra Azienda sanitaria o di addivenire ad
altra soluzione più vantaggiosa.
1.2. - Fondato è il motivo col quale Team
Ambiente lamenta che illegittimamente l’Azienda ha deciso di non aggiudicarle
la gara sul presupposto erroneo della non praticabilità sotto il profilo
giuridico dell’offerta “migliorativa” proposta da Team.
Invero, su invito della stazione
appaltante, successivamente all’esclusione dalla gara di Zanetti per effetto
della citata sentenza n. 583 del 20.4.2011, Team Ambiente sottoponeva
all’Azienda, con nota del 21 giugno 2011, una offerta con miglioria pari all’
8% rispetto a talune tipologie di rifiuti (confrontati i prezzi offerti con
quelli praticati presso l’Azienda ospedaliera di Treviglio).
Con l’impugnata delibera n. 72/2012,
l’Azienda, richiamando genericamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato
che nega la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento
di un servizio sia prima che dopo l’aggiudicazione, ha ritenuto, in ogni caso,
non conveniente l’offerta dell’appellante, tenuto conto della possibilità “di
ottenere sul mercato il medesimo servizio a condizioni decisamente più
vantaggiose rispetto a quelle offerte in gara da Team Ambiente”.
Il Giudice di primo grado, richiamando una
recente sentenza del TAR Lazio, Sez. III - quater, n. 6868 del 24/7/2012, ha
escluso la rinegoziabilità dell’offerta con scarna motivazione, ritenendo
sostanzialmente che il divieto di rinegoziazione delle offerte non può essere
messo in discussione con considerazioni che si diffondano sulla misura ridotta
dello sconto praticato posteriormente allo svolgimento della selezione.
L’appellante invoca, invece, un diverso
indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, più risalente, (Cfr.
C.d.S., Sez. VI, 23 aprile 2007, n. 1827; V, 23.8.2004, n. 5583; VI, 14.5.2002,
n. 60004), che il Collegio condivide, secondo cui la stazione appaltante può
concordare con l’aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto
in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione
della concorrenza, a condizione che l’adeguamento sia minimo e, pertanto, non
sfoci in un “nuovo appalto”.
Tali presupposti risultano rispettati
nella fattispecie; trattandosi di minimo sconto non risultano modificate le
condizioni essenziali dell’appalto e, pertanto, nessun ostacolo dal punto di
vista giuridico sussisteva alla valutazione di convenienza dell’offerta
“migliorata” di Team Ambiente, a seguito dell’annullamento giudiziale
dell’aggiudicazione alla Società Zanetti.
Una volta effettuata la comparazione tra i
partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni
logico-giuridiche che impediscano all'amministrazione di avviare un'ulteriore
trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere
un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par
condicio (Cons. St., V 23 agosto 2004, n. 5583; Consiglio di Stato, sez. VI,
23/04/2007, n.1827).
Poiché il ragionamento svolto nel
provvedimento prende le mosse dall’impossibilità giuridica di concludere il
contratto avente ad oggetto l’offerta migliorata, se ne desume l’illegittimità
nella parte in cui ritiene di non accedere all’offerta dell’appellante solo in
funzione di tale errato presupposto.
Va aggiunto che il comportamento
dell’Azienda sanitaria appare del tutto contraddittorio e incoerente: per un
verso, è la stessa Azienda ad avviare le trattative, creando il legittimo
affidamento nell’esperibilità della soluzione migliorativa; per altro verso,
solo pochi mesi dopo, cambia avviso sulla utilizzabilità dal punto di vista
giuridico e astratto della rinegoziazione del prezzo.
Ben avrebbe potuto, invece, l’Azienda
prudentemente verificare la praticabilità giuridica della soluzione prima di
avviare le trattative.
Pertanto, è illegittima la delibera
impugnata in parte qua, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di
rinnovare gli atti del procedimento a partire dalla valutazione di convenienza
dell’offerta “migliorata” di Team Ambiente.
1.3. - Rimane così acclarato anche l’elemento
soggettivo della colpa che, unitamente al danno per la mancata conclusione
delle trattative avviate con la valutazione in concreto della convenienza
dell’offerta migliorata, induce il Collegio a ritenere sussistente la
responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione per avere ingenerato nella
controparte affidamento nella utilità delle trattative, in violazione del
principio costituzionale di buon andamento e dell'obbligo di comportarsi
secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c. (giurisprudenza costante,
Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3831; sez. IV, 14/01/2013, n.
156; Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008 nn. 1666 e 1667; sez. IV, 7 luglio 2008
n. 3380).
Il danno va risarcito nei limiti del c.d.
“interesse negativo”, consistente innanzi tutto nelle spese inutilmente
sostenute e, inoltre, nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali, cioè
di ulteriori possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa della
trattativa inutilmente intercorsa.
1.4. - Non può, invece, riconoscersi il
diritto al risarcimento in forma specifica, come richiesto dall’appellante.
L’interesse della ricorrente a conseguire
l’affidamento dell’appalto non può prescindere, difatti, dall’esercizio da
parte della stazione appaltante della facoltà, prevista dall’art. 2 del
capitolato speciale, con cui l’Amministrazione si è riservata, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere all’attuazione della procedura di
gara, per la scelta di aderire al Consorzio delle Aziende Sanitarie della
Regione Lombardia o per l’adesione a contratti stipulati da altra Azienda
sanitaria o a procedure telematiche o per altri motivi, purché più vantaggiosi
dal punto di vista economico.
1.5. -Va accolta la domanda di
risarcimento del danno da ritardo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di
non riconoscere tale voce di danno per mancanza dell’imputabilità del mancato
rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Invece, secondo l’appellante, tale danno è
risarcibile per il fatto che il provvedimento di non aggiudicazione è
intervenuto dopo un anno dall’avvio del procedimento e ciò è dipeso unicamente
dalla stazione appaltante.
Sul punto il Collegio rileva che
effettivamente dal momento in cui la sentenza n. 583 del 20 aprile 2011 del TAR
Lombardia - Brescia ha dichiarato l’esclusione da gara della Zanetti e il
momento in cui l’amministrazione ha ritenuto di non avvalersi della gara,
provvedendo poi con la delibera n. 72 del 31 gennaio 2012 alla non
aggiudicazione, è decorso un lasso di tempo giustificato solo in parte dalla
ricerca di una soluzione più economica, in esercizio della riserva di cui
all’art. 2 del capitolato speciale.
Pur non essendovi nel caso di specie un
termine fissato per la conclusione del procedimento, tuttavia il tempo
intercorso dalla formulazione dell’offerta migliorata sino alla delibera di non
aggiudicazione (circa sette mesi) sembra poco ragionevole ed eccessivo.
In applicazione dell’art. 28, comma 1,
della Legge 9 agosto 2013, n. 98, l’indennizzo per il mero ritardo (pari ad una
somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo) comunque complessivamente non può
essere superiore a 2.000 euro.
1.6 - L’accoglimento dell’appello, nei
sensi sopra specificati, non comporta l’automatico travolgimento della 2° gara
per l’affidamento del servizio, che si è svolta sul presupposto della non
negoziabilità dell’offerta migliorata e sulla considerazione della necessità di
contenere la spesa pubblica, in esercizio della facoltà di cui all’art. 2 del
capitolato speciale.
Difatti, finché non verrà formulato il
giudizio cieca l’adeguatezza o meno dell’offerta economica migliorata, non
essendo individuabile in Team Ambiente il soggetto avente titolo alla stipula
del contratto, non può non riconoscersi come legittimo l’esercizio della
discrezionalità dell’azienda nella ricerca della soluzione economicamente più
conveniente, e quindi anche la legittimità di indizione di nuova gara.
1.7 - L’aggiudicazione, in esito a detta
gara, impugnata con motivi aggiunti, è esente dai vizi denunciati.
In primis, non è ammissibile la censura
con cui si chiede al Collegio un giudizio di irragionevolezza della nuova gara,
per l’aumento del prezzo a base d’asta operato rispetto alla precedente gara
del 2010, a fronte di un quantitativo di rifiuti da smaltire pressoché
dimezzato, in quanto l’importo viceversa avrebbe dovuto essere diminuito.
L’operazione avrebbe portato a ritenere
non conveniente l’originaria offerta di Team Ambiente di euro 1.830.972,50, per
poi ritenere conveniente la nuova offerta di Zanetti di euro 1.903.932,50 euro.
La censura è generica: le due gare e le
due offerte non sono confrontabili, perché le gare sono state bandite in tempi
diversi e le offerte hanno diversi oggetti, come ammette la stessa appellante,
la quale avrebbe dovuto indicare partitamente il costo di smaltimento dei
singoli rifiuti, distinti per categoria, praticato da ciascuna impresa.
1.8. - Inoltre, secondo l’appellante
erroneamente non sarebbe stata ritenuta fondata dal primo giudice la censura
svolta col nono motivo di appello, secondo cui violerebbe la par condicio tra i
concorrenti la scelta dell’Amministrazione di richiedere che il servizio venga
svolto a mezzo di contenitori monouso, escludendo la possibilità di presentare
contenitori “riutilizzabili”, ritenuti però equivalenti dal legislatore.
Il Collegio osserva che l’art. 8 del
D.P.R. n. 254 del 2003, per quanto riguarda l’imballaggio rigido esterno dei
rifiuti sanitari pericolosi, consente entrambe le soluzioni e lascia arbitra
l’amministrazione di scegliere; pertanto, nessuna violazione della concorrenza
può rinvenirsi nella scelta pienamente consentita dalla norma.
2. - In conclusione, l’appello va accolto,
nei sensi di cui in motivazione.
3. - Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano in euro 2.000,00, oltre iva e cpa, a carico dell’Azienda intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come
in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione al risarcimento
dei danni in favore dell’appellante, nei limiti e sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione alle spese di
giudizio che liquida in euro 2.000, oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere,
Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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