mercoledì 2 aprile 2014

CONFERENZE: "Quale futuro per il Senato della Repubblica?" (Associazione "Salviamo la Costituzione: aggiornarla non demolirla" - Università La Sapienza, 31 marzo 2014).




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SOCIETA' PUBBLICHE: le società partecipate regionali e locali che gestiscono servizi pubblici locali possono partecipare alle gare bandite da soggetti pubblici o privati (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 8 gennaio 2014 n. 10).


SOCIETA' PUBBLICHE: 
le società partecipate regionali e locali 
che gestiscono servizi pubblici locali 
possono partecipare alle gare bandite 
da soggetti pubblici o privati 
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 
sentenza 8 gennaio 2014 n. 10). 


Massima

1. Il divieto posto dall'art. 13, d.l. n. 223/2006, a tutela della concorrenza e del mercato, non investe quelle società costituite o partecipate dalle P.A. regionali e locali per lo svolgimento di servizi pubblici locali.
2. La struttura sintattica della disposizione è chiara nell'introdurre rispetto al divieto generale di partecipazione alle gare per le società c.d. strumentali, l'eccezione per quelle società il cui oggetto è la gestione dei servizi pubblici locali. 
3. La finalità di evitare che le società pubbliche c.d. strumentali alterino il mercato, è perseguita dal legislatore anche attraverso altre norme e obbligando i Comuni alla dismissione delle proprie partecipazioni in società a meno che non si verifichino determinate condizioni, specificamente indicate, ma sempre con l'eccezione per quelle società che erogano servizi pubblici locali. 
4. Le società pubbliche, pertanto, costituite per la gestione dei servizi pubblici locali, per espressa previsione normativa, godono di un regime derogatorio, per cui possono svolgere la loro attività a favore di altri soggetti pubblici o privati, partecipando alle relative procedure concorsuali.

Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pizzamiglio Andrea Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Basile, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Morigi, 2/A; 
contro
Unione dei Comuni Lombardi Terre Viscontee - Basso Pavese; 
nei confronti di

Broni Stradella S.p.A. rappresentata e difesa dall’Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, viale Regina Margherita 30;
per l'annullamento
I) quanto al ricorso principale :
- della determinazione del Responsabile del Settore lavori pubblici ed ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese del 12 febbraio 2013, n. 34, conosciuta dalla ricorrente in data 21 febbraio 2013, avente ad oggetto "affidamento del servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria”;
- dei verbali della Commissione aggiudicatrice n. 1 del 9.1.2013, n. 2 del 21.1.2013, n. 3 del 30.01.2013, n. 4 del 5.2.2013, n. 5 del 5.2.2013;
- del conseguente provvedimento di aggiudicazione della gara in questione;
- degli atti presupposti e/o connessi;
con declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto e a stipulare il relativo contratto previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro soggetto;
in subordine, per la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento danni.
II) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 giugno 2013:
- della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee -Basso Pavese del 12 giugno 2013, n.170, mai comunicata direttamente alla ricorrente, avente ad oggetto "procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Approvazione verbali di gara";
- dei verbali della Commissione giudicatrice, mai comunicati alla ricorrente né altrimenti conosciuti n. 6 del 27.05.2013, n. 7 del 04.06.2013, n.8 del 12.06.2013;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ad oggi sconosciuto alla ricorrente, e di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso;
con declaratoria del diritto della ricorrente società a conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto e a stipulare il relativo contratto previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro soggetto;
in subordine, per la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento danni;
III) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati in data 9 luglio 2013:
della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee -Basso Pavese del 12 giugno 2013, n.170, dei verbali della Commissione giudicatrice, n. 6 del 27.05.2013, n. 7 del 04.06.2013, n.8 del 12.06.2013; mai comunicata direttamente alla ricorrente, nonché del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee -Basso Pavese;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ad oggi sconosciuto alla ricorrente, e di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso;
con declaratoria del diritto della ricorrente società a conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto e a stipulare il relativo contratto previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con altro soggetto;
in subordine, per la condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
L’Unione dei Comuni Lombardi Terre Viscontee - Basso Pavese ha indetto una gara a procedura aperta per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare “la gestione del servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, con raccolta differenziata, pulizia pozzetti stradali, spazzamento meccanizzato e manuale delle strade comunali, trattamento rifiuti cimiteriali, gestione piazzole ecologiche e altri servizi accessori e trasporto ad impianto”.
La gestione del servizio riguardava il territorio dei Comuni di Belgioioso, Torre dè Negri, Filighera e Linarolo.
Il servizio veniva aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata mediante i criteri di valutazione indicati con le modalità di cui all’art 83 d. l.gs. 163/2006.
La Commissione nella prima seduta del 9 gennaio 2013 verificava l’integrità dei plichi pervenuti dalle due società partecipanti, la Pizzamiglio e la società Broni Stradella e disponeva la loro ammissione.
In detta sede la rappresentante della ricorrente chiedeva l’esclusione della società Broni Stradella, in applicazione all’art 13 del d.l. n. 233/2006, stante la natura di società a capitale misto pubblico/privato e la circostanza che fosse affidataria diretta di servizi di raccolta e trasporto RSU.
La commissione ne disponeva l’ammissione, in applicazione al principio del favor partecipationis.
Al termine della gara, la società Broni Stradella risultava aggiudicataria del servizio, con un punteggio di 43/55 per l’offerta tecnica e di 45/45 per quella economica (con un ribasso di 8,11%), mentre la società Pizzamiglio otteneva il punteggio di 37/55 per l’offerta tecnica e di 42,706/45 per quella economica (ribasso del 3,1745%).
Avverso gli atti della commissione aggiudicatrice e l’atto di aggiudicazione parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art 13 comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella L. 248/2006: la società Broni Stradella non poteva partecipare alla gara, in quanto ente strumentale delle amministrazioni locali;
2) violazione dell’art 8.9 del Disciplinare di gara, del punto III 2.1.3 del bando di gara e dell’art 42 comma 1, lett. h) del d. lgs. 163/2006 sotto il profilo della mancata disponibilità delle attrezzature tecniche richieste: il disciplinare richiedeva la “disponibilità almeno di una spazzatrice da 3 mc ed almeno di un mezzo per auto spurgo superiore a 10 tons”, pena la esclusione; la aggiudicataria ha allegato un contratto di noleggio a caldo del mezzo autospurgo con la ditta Franzosi Ambiente s.r.l., contratto non idoneo a dimostrare il possesso del requisito richiesto;
3) violazione dell’art. 118 del d. lgs. 163/2006, nonché dell’art 25/A del Capitolato Speciale d’appalto sotto il profilo della illegittima qualificazione del contratto di noleggio a caldo tra Broni Stradella e Franzosi, essendo detto contratto riconducibile ad un subappalto;
4) violazione degli artt. 86 commi 3 bis e 3 ter e 87 comma 4 del d. lgs. 163/2006 sotto il profilo della mancata indicazione degli oneri relativi alla sicurezza: nell’offerta della società Broni Stradella non sono stati indicati gli oneri della sicurezza, ma sono stati considerati complessivamente, ai fini dell’applicazione del ribasso sul prezzo a base d’asta;
5) violazione degli artt. 86 commi 3 bis e 3 ter e 87 comma 4 del d. lgs. 163/2006, del bando, del disciplinare di gara e del capitolato generale, nonché dei principi in materia di sub procedimento di verifica dell’anomalia; violazione dell’art 3 L. 241/90; eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento di fatto: l’offerta è stata ritenuta congrua, pur in assenza di alcune voci fondamentali.
Si è costituita in giudizio la società Broni Stradella S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso incidentale, ha impugnato i verbali della commissione di gara nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla gara, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art 8 punto 9 del disciplinare di gara, dell’art 212 del D. lgs. N. 152/2006 e degli artt. 11 e 12 D.M. n. 406/1998, artt. 42 e 48 comma 2 d. lgs. N. 163/2006, eccesso di potere per carenza istruttoria: la società Pizzamiglio non ha provato il possesso del prescritto requisito di avere nella disponibilità un mezzo per auto spurgo superiore a 10 tons;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 9.b.2 e c del disciplinare di gara, dell’art 32/a del capitolato speciale di appalto, degli artt. 86 e segg. del D. lgs. N. 163/2006, violazione della par condicio, eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza dei presupposti, in quanto nell’offerta economica la Pizzamiglio ha indicato la restituzione del contributo CONAI al Comune di Torre dè Negri pari al 100%.
Con ordinanza n. 1499 del 31 ottobre 2012, la domanda cautelare veniva accolta, ritenendo non fondato il ricorso incidentale e fondato il motivo relativo alla mancata indicazione dei costi della sicurezza.
A seguito della richiesta di chiarimenti alla società Broni Stradella, la stazione appaltante, dopo aver esaminato la documentazione presentata, ha confermato l’aggiudicazione provvisoria a favore della odierna controinteressata.
Avverso i verbali della commissione e l’atto di aggiudicazione provvisoria, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, articolando le seguenti ulteriori censure:
6) illegittimità per violazione dell’ordinanza cautelare TAR Lombardia n. 5000/2013, la Commissione non si è limitata a compiere la valutazione richiesta, ma ha formulato una richiesta di integrazione dell’offerta, non ammissibile;
7) violazione del principio della par condicio, sotto il profilo della modifica dell’offerta economica: la stazione appaltante ha permesso una modica dell’offerta;
8) violazione dell’art 87 comma 4, del d. lgs. 163/2006 sotto il profilo della inammissibilità di giustificazioni in merito agli oneri della sicurezza;
9) violazione dell’art 86 comma 3 ter del d. lgs. 163/2006, in quanto la norma non permette giustificazioni in merito agli oneri della sicurezza.
Con secondi motivi aggiunti, depositati in data 9 luglio 2013, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, per i seguenti motivi:
10) illegittimità derivata dal procedimento di aggiudicazione definitiva in conseguenza della illegittimità della esclusione dalla gara della società ricorrente.
Anche rispetto ai motivi aggiunti si è costituita la società contro interessata, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza dell’8 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1) Oggetto del ricorso in esame è la gara di aggiudicazione del servizio di gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indetta dall’Unione dei Comuni Lombardi Terre Viscontee - Basso Pavese.
Il servizio è stato aggiudicato alla società Broni Stradella s.p.a., la quale ha presentato ricorso incidentale di natura paralizzante, che deve quindi essere esaminato con priorità, in quanto diretto ad evidenziare l’illegittimità degli atti di gara in ragione della mancata esclusione della società ricorrente e, pertanto, teso a porre in luce la carenza di interesse all’impugnazione in capo alla medesima, con conseguente carenza in radice dei presupposti per conseguire l’aggiudicazione dell’appalto (cfr. in argomento Consiglio Stato, Ad. Plen., 07 aprile 2011, n. 4).
Nel ricorso incidentale vengono articolate due censure, avverso l’ammissione alla gara della società ricorrente.
Nel primo motivo la ricorrente incidentale lamenta la violazione del disciplinare di gara (art 8 punto 9) nella parte in cui richiedeva, a pena di esclusione, la disponibilità di almeno un mezzo per auto spurgo superiore a 10 tons.
Secondo la ricorrente incidentale il parco mezzi indicato per l’espletamento del servizio non comprende un mezzo per auto spurgo con portata superiore a 10 tons né autorizzato al trasporto dei reflui prelevati.
Il motivo non è fondato.
Dall’esame della produzione documentale emerge infatti che la società Pizzamiglio ha provato in sede di gara di essere in possesso di un auto spurgo (mezzo targato EN957DP), dotato di un dispositivo di “scarramento e ribaltamento” di portata pari a 14,2 tonnellate, quindi superiore a quanto richiesto.
Sul dispositivo può essere installato alternativamente, una cisterna per raccolta di liquami ovvero un cassone con braccio meccanico per la raccolta rifiuti solidi urbani.
L’autocarro è idoneo quindi a svolgere il servizio di spurgo delle fosse biologiche, come confermato anche dal certificato dell’Albo nazionale dei gestori ambientali del 6 novembre 2013, da cui emerge l’abilitazione del mezzo alla raccolta di rifiuti identificati con codici 20.03.04 e 20.03.06 (fanghi delle fosse settiche e rifiuti della pulizia fognature).
La seconda censura verte invece sulla violazione delle disposizioni della lex specialis, (in particolare gli artt. 9.b.2 e c del disciplinare di gara e l’art 32/a del capitolato speciale), che stabiliscono che i corrispettivi erogati dal CONAI vengano trattenuti dalla ditta esecutrice dell’appalto a fronte dell’esecuzione di sevizi accessori, indicati nel contratto.
La lex specialis prevede la possibilità che la ditta partecipante indichi la disponibilità alla restituzione del contributo al Comune nella misura del 20% a fronte della riduzione di voci di sconto o prestate gratuitamente al Comune.
La società Pizzamiglio ha manifestato la disponibilità a restituire il contributo CONAI al Comune di Torre dè Negri nella misura del 100%: questo violerebbe, secondo la ricorrente incidentale, le regole di gara, con conseguente inammissibilità dell’offerta.
Anche questo motivo non è fondato, per le ragioni rappresentate già in sede cautelare.
Si tratta, come già evidenziato, di una pattuizione secondaria, la cui assenza o non regolarità non è riconducibile ad una causa tipica di esclusione, fermo restando che l’amministrazione, in esercizio del dovere di soccorso, avrebbe potuto chiedere un chiarimento, dal momento che detta voce di offerta, proprio per la sua natura complementare, non incide in alcun modo sull’assetto ordinario dei rapporti.
Le ragioni sopra esposte portano a respingere il ricorso incidentale.
2) Si può quindi passare ad esaminare il ricorso principale e i motivi aggiunti.
2.1 Nel primo motivo del ricorso principale si prospetta un profilo di illegittimità della procedura di gara, nella parte in cui è stata ammessa alla gara la società Broni-Stradella; i successivi motivi sono invece articolati avverso l’offerta della aggiudicataria.
Come emerge dalla narrativa in fatto, in sede cautelare è stato ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata indicazione degli oneri di sicurezza (censura rubricata al n.4).
La Commissione si è riunita e ha integrato le operazioni di gara, esaminando le giustificazioni della società Broni Stradella e confermando quindi l’aggiudicazione.
Anche dopo l’attività integrativa della commissione, effettuata in ottemperanza all’ordinanza cautelare, sussiste l’interesse al ricorso principale, dal momento che il primo motivo è finalizzato ad ottenere l’esclusione dalla gara della società aggiudicatrice, mentre dall’accoglimento dei motivi successivi può discendere l’esclusione dell’offerta presentata.
La ricorrente può quindi ottenere la riedizione della gara ovvero, dopo, le dovute verifiche sulla sua offerta, l’aggiudicazione del servizio.
2.2 Il primo motivo del ricorso principale è finalizzato a fare valere la mancata esclusione della società Broni Stradella, in quanto detta società non avrebbe potuto partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito nella L. 248/2006.
Secondo l’articolata tesi di parte ricorrente, la norma porrebbe il divieto per gli enti strumentali delle amministrazioni locali di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, potendo solo svolgere la loro attività a favore di amministrazioni che su di esse esercitano il c.d. controllo analogo.
Il motivo non è fondato.
La questione sollevata nel motivo in esame attiene alla possibilità per una società pubblica di partecipare ad una gara per la gestione di un servizio economico, mentre è estraneo a questo giudizio il differente problema dell’affidamento diretto e della gestione in house dei servizi pubblici locali, normativa incisa dalla decisione della Corte Cost. n. 199/2012.
Nel caso di specie la società Broni Stradella gestisce in house il servizio di vari comune e proprio per tale ragione parte ricorrente ritiene che detta caratteristica sia preclusiva alla facoltà di partecipare alla gara indetta dall’ Unione dei Comuni Lombardi Terre Viscontee - Basso Pavese, poiché ciò sarebbe in contrasto con l’art. 13 del d.l. 223/2006.
La norma pone il divieto, per “le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti” di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e di partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
Come si evince da una prima interpretazione letterale della disposizione, il divieto, posto a tutela della concorrenza e del mercato, non investe quelle società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per lo svolgimento di servizi pubblici locali: la struttura sintattica della disposizione è chiara nell’introdurre rispetto al divieto generale di partecipazione alle gare per le società c.d. strumentali, l’eccezione per quelle società il cui oggetto è la gestione dei servizi pubblici locali.
La finalità di evitare che le società pubbliche c.d. strumentali alterino il mercato, è perseguita dal legislatore anche attraverso altre norme (ad esempio l’art. 3, comma 27, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il divieto per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, con la possibilità però di costituire di società che producono servizi di interesse generale, ovvero l’art. 14, comma 32, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 - che pone limitazioni alla costituzione e detenzione di partecipazioni in società, legandole all’estensione demografica degli enti locali (meno di 30.000 abitanti) e obbligando i comuni alla dismissione delle proprie partecipazioni in società a meno che non si verifichino determinate condizioni, specificamente indicate, ma sempre con l’eccezione per quelle società che erogano servizi pubblici locali.
Il legislatore ha voluto separare le società a capitale interamente pubblico o misto chiamate dal proprio oggetto sociale a erogare beni o servizi strumentali all'attività amministrativa, dalle società di analogo modello sociale chiamate ad erogare servizi pubblici locali, intendendo con questa locuzione i servizi rivolti al pubblico, tra cui pacificamente la gestione dei rifiuti, in quanto servizio diretto esclusivamente alla collettività.
Pertanto le società pubbliche costituite per la gestione dei servizi pubblici locali, per espressa previsione normativa, godono di un regime derogatorio, per cui possono svolgere la loro attività a favore di altri soggetti pubblici o privati, partecipando alle relative procedure concorsuali.
Le ampie argomentazioni di parte ricorrente e l’interpretazione data alla norma contrastano proprio con la chiara esclusione introdotta nell’art 13 del d.l. 223/2006, per cui sarebbe sufficiente affermare in claris non fit interpretatio.
Nel caso di specie la società Broni Stradella è società mista a prevalente capitale pubblico locale, destinata a gestire servizi pubblici locali, per cui è esclusa dal divieto sopra indicato.
Conclusione sostenuta anche nella decisione dell’Adunanza Plenaria (n. 17/2011), dove è stato precisato che “la qualificazione differenziale tra attività strumentale e gestione di servizi pubblici deve essere riferita non all’oggetto della gara, bensì all’oggetto sociale delle imprese partecipanti ad essa (Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2010, n. 1651)”.
Per tali ragioni il motivo va respinto.
2.3 Nel secondo e nel terzo motivo parte ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’offerta, in quanto la società Broni-Stradella al fine di dimostrare il possesso del requisito della disponibilità di una spazzatrice da 3 mc e di un mezzo auto spurgo superiore a 10 tons ha prodotto un contratto di noleggio a caldo del mezzo.
L’art 8.9 del Disciplinare di gara richiede tra i requisiti di ammissione alla gara che le ditte attestino “di avere nella disponibilità almeno una spazzatrice da 3 mc ed almeno un mezzo di spurgo superiore a 10 tons”, a pena di esclusione.
La ditta Broni Stradella, al fine di provare il possesso del requisito, ha allegato il contratto di noleggio a caldo del mezzo per auto spurgo con la ditta Franzosi.
In sede di gara la Commissione ha ritenuto che “trattandosi di nolo a caldo non costituisce subappalto e pertanto non viola l’art 25/A del capitolato Speciale d’appalto”, che precisa “non si considera subappalto la presa a noleggio di mezzi ed attrezzature, purchè l’uso venga effettuato da personale della ditta e sotto la piena responsabilità della ditta stessa”.
Parte ricorrente fa valere due profili di illegittimità: la disponibilità del mezzo è un requisito di capacità tecnica, per la cui dimostrazione è ammissibile ricorrere ad altro operatore, ma sempre nel rispetto delle regole di cui all’art 49 del d. lgs. 163/2006, cioè attraverso l’avvalimento.
Evidenzia poi la ricorrente che la stazione appaltante ha ritenuto che il contratto non rientrasse nella categoria del subappalto, richiamando l’art 25/A del capitolato speciale, ma la disposizione si riferisce al nolo a freddo, mentre nel caso di specie l’uso viene effettuato da personale della ditta proprietaria del mezzo noleggiato, per cui si realizza sostanzialmente un subappalto.
Il motivo è fondato.
La ricorrente ha ben posto due questioni e due profili conseguenti di illegittimità: la prima questione è se il nolo a caldo possa essere utilizzato per dimostrare il requisito di partecipazione, la seconda, se il nolo a caldo violi l’art 25/A del Capitolato.
Il contratto di "nolo a caldo" è caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non solo un macchinario (come nel "nolo a freddo"), ma anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo.
Il nolo, sia a caldo sia a freddo, ha trovato un’ampia applicazione negli appalti, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
Nel nostro ordinamento tuttavia non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, (ad esclusione dell'art. 348 cod. nav., che disciplina il noleggio di una nave da parte di un armatore), per cui il nolo a caldo, così come quello a freddo, vengono ricondotti nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c.
Nel caso di specie il bando richiede, quale requisito di ammissione alla gara (punto 8.9), la disponibilità di una spazzatrice da 3 mc e di un mezzo per auto spurghi superiore a 10 tons.
Richiedere la disponibilità del mezzo non implica che la società partecipante abbia la proprietà del mezzo, ma trattandosi di un requisito di ammissione, a riprova della capacità tecnica, il concorrente deve dimostrare di poter avere in dotazione il mezzo, per lo svolgimento del servizio e di svolgere direttamente, con proprio personale, detto servizio.
Come ha correttamente rilevato parte ricorrente, per la riprova del possesso del requisito, la partecipante poteva ricorrere all’istituto dell’avvalimento, mentre è ricorsa al nolo a caldo, sistema tuttavia che non comprova il possesso del requisito di partecipazione, cioè della capacità tecnica di svolgere il servizio di spurgo.
Anche il secondo profilo di illegittimità sollevato, circa la violazione del disciplinare, è fondata: la disposizione della lex specialis ammette il nolo a freddo, a riprova del requisito di partecipazione. Nel caso di specie la Commissione cade in una contraddizione laddove configura il contratto de quo come nolo a caldo, ma non ravvisa la violazione del disciplinare, che equipara il nolo a caldo al subappalto: come correttamente rilevato dalla ricorrente, il ricorso al nolo a caldo per partecipare alla gara comportava l’applicazione della disciplina del subappalta, anche nella fase della presentazione dell’offerta, pena l’impossibilità di ricorrere questo strumento nella fase della esecuzione.
Va quindi accolto il motivo, con conseguente annullamento della determinazione del Responsabile del Settore lavori pubblici ed ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese del 12 febbraio 2013, n. 34, avente ad oggetto "affidamento del servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria”, nella parte in cui non ha escluso dalla gara la società Broni-Stradella.
3) La fondatezza del motivo ora esaminato e la sua portata sostanziale, nonché la sua precedenza logica rispetto alle altre censure formulate, conducono, a ritenere assorbiti gli altri profili di illegittimità articolati con il ricorso principale.
La ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara d’appalto e a stipulare il relativo contratto previa dichiarazione di inefficacia del contratto.
La domanda di declaratoria non può essere accolta, in quanto l’accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione non esaurisce, nel caso concreto, la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per l’attribuzione del servizio in capo alla ricorrente.
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto, atteso che dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta che il contratto di appalto sia stato stipulato, sicché essa risulta priva di un concreto oggetto e, quindi, non supportata da un attuale interesse.
4) L’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria ha effetto caducante rispetto agli atti successivi, quali gli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva a favore della società Broni-Stradella, con la conseguenza che viene meno l’interesse all’esame dei motivi aggiunti, che vanno dichiarati improcedibili.
5) In definitiva, il ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto, mentre la domanda di annullamento formulata nel ricorso principale è fondata e merita accoglimento, secondo quanto precisato in motivazione.
Va altresì respinta la domanda di accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara, mentre la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto va dichiarata inammissibile.
La particolare complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese ai ricorsi esaminati consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla la determinazione del Responsabile del Settore lavori pubblici ed ecologia dell'Unione di Comuni Lombarda Terre Viscontee Basso Pavese del 12 febbraio 2013, n. 34.
Respinge il ricorso incidentale.
Respinge la domanda di accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara.
Dichiara inammissibile la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto.
Dichiara improcedibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 e del 2 dicembre 2013, con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Primo Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

"MEMOIRES D'UN JURISTE": il Senato Federale.



"MEMOIRES D'UN JURISTE": 
il Senato Federale.


Il Senato federale?
E' contro lo "spirito dei tempi".
La crisi economica sta già determinando una forte centralizzazione, a tutti i livelli. 
E che diventiamo estremisti del passato prossimo? 
Vi faccio un esempio tratto dalla storia. 
Ai tempi di Breznev in Unione Sovietica pensavano che il sistema non funzionasse perché poco socialista...
La storia andava verso il liberismo ed i russi risposero con massicce dosi di collettivismo.
Qualche anno dopo Gorvaciov, la caduta dell'Urss ed il liberismo elstiniano.

martedì 1 aprile 2014

APPALTI: è ammissibile lo "sconto" della ditta sul prezzo d'aggiudicazione (Cons. St., Sez. III, sentenza 28 febbraio 2014 n. 943).


APPALTI: 
è ammissibile lo "sconto" 
della ditta sul prezzo d'aggiudicazione
 (Cons. St., Sez. III, 
sentenza 28 febbraio 2014 n. 943).


Massima

Nelle gare pubbliche la stazione appaltante può concordare con l'aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione della concorrenza, a condizione che l'adeguamento sia minimo e, pertanto, non sfoci in un nuovo appalto; ed invero, una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'Amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2013, proposto da:
Team Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B; 
contro
Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; 
nei confronti di
Zanetti Arturo e C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE II, n. 214/2013, resa tra le parti, concernente proroga servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali sanitari pericolosi e non pericolosi – risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l’avvocato Brugnoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. - Con delibera n. 351 del 31.3.2010, l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate indiceva gara per l’affidamento del servizio quinquennale di trasporto e smaltimento rifiuti sanitari per un importo complessivo di euro 2.000.000,00.
La gara veniva aggiudicata all’impresa Zanetti e la Team Ambiente si classificava al secondo posto.
2. - A seguito di ricorso proposto da quest’ultima, l’aggiudicazione veniva annullata con sentenza n. 583 del 20.4.2011, confermata in appello con sentenza del C.d.S. n. 6380 del 2.12.2011.
Tuttavia, anziché procedere all’aggiudicazione in favore di Team Ambiente, l’unica rimasta in gara, l’Azienda prorogava il contratto in essere con l’impresa Zanetti per ben quattro volte, nelle more della verifica circa la convenienza di contratti già stipulati da altra Azienda sanitaria e contenenti la c.d. clausola di estensione; quindi, valutava la convenienza di rinegoziare il rapporto contrattuale che avrebbe dovuto instaurare con Team Ambiente.
Era stata, in precedenza, individuata la soluzione contrattuale confacente cui aderire (contratto stipulato dagli Istituti Ospedalieri di Cremona).
La lettera di adesione del 28.7.2011 veniva impugnata da Team Ambiente e il relativo ricorso definito con sentenza n. 1727 del 23.10.2102, dichiarativa della carenza di interesse per sopravvenuta adozione della delibera n. 72 del 31.1.2012, impugnata nella causa in esame.
3. - Il servizio veniva ulteriormente prorogato in favore della ditta Zanetti (la settima proroga è del 31.1.2012), mentre l’Azienda chiedeva chiarimenti sulla esecuzione della sentenza n. 583/2011 al TAR, che con sentenza del 20.1.2012 n. 92 ribadiva “il già inequivocabile significato della sentenza di primo grado, con la quale si era inteso accogliere la domanda caducatoria e, quindi, disporre l’annullamento dell’impugnata aggiudicazione a favore della controinteressata e respingere la domanda volta ad ottenere il risarcimento in forma specifica mediante il riconoscimento del diritto all’aggiudicazione, ritenendo preclusa al giudice tale possibilità”.
4. - Con la delibera n. 72 del 31 gennaio 2012, l’Amministrazione disponeva l’ottava proroga in favore di Zanetti, decideva di non aderire al contratto stipulato dall’Azienda di Cremona (stante la pendenza del ricorso) e di non affidare a Team Ambiente il servizio, per l’impossibilità giuridica di ammettere offerte migliorative dopo la conclusione della gara ed in considerazione dell’esistenza di proposte più convenienti sul mercato, preannunciando una nuova gara.
5. - Proponeva ricorso Team Ambiente, denunciando l’illegittimità delle proroghe, l’elusione del giudicato, l’illegittimità della mancata aggiudicazione in proprio favore, nonché la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti per la mancata accettazione della proposta migliorativa formulata, la contraddittorietà e irragionevolezza del comportamento dell’Azienda, che ha portato ad un maggior esborso; chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni a vario titolo.
Con due atti per motivi aggiunti censurava l’indizione della nuova gara, e altresì, per illegittimità derivata, la determinazione dell’Azienda n. 863 del 23.11.2012 di aggiudicazione della nuova gara alla Zanetti, ad un prezzo superiore a quello proposto da Team Ambiente nel 2010.
6. - Con la sentenza appellata il ricorso introduttivo veniva accolto limitatamente all’illegittimità dell’ultima proroga, mentre si confermava il divieto di rinegoziazione delle offerte economiche, sottolineando il risparmio effettivo di spesa che l’Azienda ha conseguito nell’arco temporale delle proroghe (come emerge dalle fatture emesse nel periodo che evidenziano un risparmio di euro 66.790,17 rispetto al prezzo praticato da Team Ambiente).
Venivano rigettati i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria.
7. - Con l’appello in esame, Team Ambiente censura la sentenza per errores in judicando e ripropone i motivi disattesi.
8. - All’udienza del 21 novembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. - L’appello è fondato.
1.1. – Va premesso che legittimamente il primo giudice ha ritenuto che dal giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia, Sezione di Brescia n. 583 del 2011 non discendesse l’obbligo per l’Azienda di aggiudicare la gara a Team Ambiente, avendo la sentenza espressamente escluso tale obbligo, attesa la riserva di cui all’art. 2 del capitolato speciale di gara che consentiva alla stazione appaltante di non procedere all’attuazione della procedura di gara e di privilegiare la scelta di aderire a contratti aggiudicati da altra Azienda sanitaria o di addivenire ad altra soluzione più vantaggiosa.
1.2. - Fondato è il motivo col quale Team Ambiente lamenta che illegittimamente l’Azienda ha deciso di non aggiudicarle la gara sul presupposto erroneo della non praticabilità sotto il profilo giuridico dell’offerta “migliorativa” proposta da Team.
Invero, su invito della stazione appaltante, successivamente all’esclusione dalla gara di Zanetti per effetto della citata sentenza n. 583 del 20.4.2011, Team Ambiente sottoponeva all’Azienda, con nota del 21 giugno 2011, una offerta con miglioria pari all’ 8% rispetto a talune tipologie di rifiuti (confrontati i prezzi offerti con quelli praticati presso l’Azienda ospedaliera di Treviglio).
Con l’impugnata delibera n. 72/2012, l’Azienda, richiamando genericamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato che nega la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio sia prima che dopo l’aggiudicazione, ha ritenuto, in ogni caso, non conveniente l’offerta dell’appellante, tenuto conto della possibilità “di ottenere sul mercato il medesimo servizio a condizioni decisamente più vantaggiose rispetto a quelle offerte in gara da Team Ambiente”.
Il Giudice di primo grado, richiamando una recente sentenza del TAR Lazio, Sez. III - quater, n. 6868 del 24/7/2012, ha escluso la rinegoziabilità dell’offerta con scarna motivazione, ritenendo sostanzialmente che il divieto di rinegoziazione delle offerte non può essere messo in discussione con considerazioni che si diffondano sulla misura ridotta dello sconto praticato posteriormente allo svolgimento della selezione.
L’appellante invoca, invece, un diverso indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, più risalente, (Cfr. C.d.S., Sez. VI, 23 aprile 2007, n. 1827; V, 23.8.2004, n. 5583; VI, 14.5.2002, n. 60004), che il Collegio condivide, secondo cui la stazione appaltante può concordare con l’aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione della concorrenza, a condizione che l’adeguamento sia minimo e, pertanto, non sfoci in un “nuovo appalto”.
Tali presupposti risultano rispettati nella fattispecie; trattandosi di minimo sconto non risultano modificate le condizioni essenziali dell’appalto e, pertanto, nessun ostacolo dal punto di vista giuridico sussisteva alla valutazione di convenienza dell’offerta “migliorata” di Team Ambiente, a seguito dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione alla Società Zanetti.
Una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par condicio (Cons. St., V 23 agosto 2004, n. 5583; Consiglio di Stato, sez. VI, 23/04/2007, n.1827).
Poiché il ragionamento svolto nel provvedimento prende le mosse dall’impossibilità giuridica di concludere il contratto avente ad oggetto l’offerta migliorata, se ne desume l’illegittimità nella parte in cui ritiene di non accedere all’offerta dell’appellante solo in funzione di tale errato presupposto.
Va aggiunto che il comportamento dell’Azienda sanitaria appare del tutto contraddittorio e incoerente: per un verso, è la stessa Azienda ad avviare le trattative, creando il legittimo affidamento nell’esperibilità della soluzione migliorativa; per altro verso, solo pochi mesi dopo, cambia avviso sulla utilizzabilità dal punto di vista giuridico e astratto della rinegoziazione del prezzo.
Ben avrebbe potuto, invece, l’Azienda prudentemente verificare la praticabilità giuridica della soluzione prima di avviare le trattative.
Pertanto, è illegittima la delibera impugnata in parte qua, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rinnovare gli atti del procedimento a partire dalla valutazione di convenienza dell’offerta “migliorata” di Team Ambiente.
1.3. - Rimane così acclarato anche l’elemento soggettivo della colpa che, unitamente al danno per la mancata conclusione delle trattative avviate con la valutazione in concreto della convenienza dell’offerta migliorata, induce il Collegio a ritenere sussistente la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione per avere ingenerato nella controparte affidamento nella utilità delle trattative, in violazione del principio costituzionale di buon andamento e dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c. (giurisprudenza costante, Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3831; sez. IV, 14/01/2013, n. 156; Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008 nn. 1666 e 1667; sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3380).
Il danno va risarcito nei limiti del c.d. “interesse negativo”, consistente innanzi tutto nelle spese inutilmente sostenute e, inoltre, nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali, cioè di ulteriori possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa della trattativa inutilmente intercorsa.
1.4. - Non può, invece, riconoscersi il diritto al risarcimento in forma specifica, come richiesto dall’appellante.
L’interesse della ricorrente a conseguire l’affidamento dell’appalto non può prescindere, difatti, dall’esercizio da parte della stazione appaltante della facoltà, prevista dall’art. 2 del capitolato speciale, con cui l’Amministrazione si è riservata, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attuazione della procedura di gara, per la scelta di aderire al Consorzio delle Aziende Sanitarie della Regione Lombardia o per l’adesione a contratti stipulati da altra Azienda sanitaria o a procedure telematiche o per altri motivi, purché più vantaggiosi dal punto di vista economico.
1.5. -Va accolta la domanda di risarcimento del danno da ritardo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non riconoscere tale voce di danno per mancanza dell’imputabilità del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Invece, secondo l’appellante, tale danno è risarcibile per il fatto che il provvedimento di non aggiudicazione è intervenuto dopo un anno dall’avvio del procedimento e ciò è dipeso unicamente dalla stazione appaltante.
Sul punto il Collegio rileva che effettivamente dal momento in cui la sentenza n. 583 del 20 aprile 2011 del TAR Lombardia - Brescia ha dichiarato l’esclusione da gara della Zanetti e il momento in cui l’amministrazione ha ritenuto di non avvalersi della gara, provvedendo poi con la delibera n. 72 del 31 gennaio 2012 alla non aggiudicazione, è decorso un lasso di tempo giustificato solo in parte dalla ricerca di una soluzione più economica, in esercizio della riserva di cui all’art. 2 del capitolato speciale.
Pur non essendovi nel caso di specie un termine fissato per la conclusione del procedimento, tuttavia il tempo intercorso dalla formulazione dell’offerta migliorata sino alla delibera di non aggiudicazione (circa sette mesi) sembra poco ragionevole ed eccessivo.
In applicazione dell’art. 28, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, l’indennizzo per il mero ritardo (pari ad una somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo) comunque complessivamente non può essere superiore a 2.000 euro.
1.6 - L’accoglimento dell’appello, nei sensi sopra specificati, non comporta l’automatico travolgimento della 2° gara per l’affidamento del servizio, che si è svolta sul presupposto della non negoziabilità dell’offerta migliorata e sulla considerazione della necessità di contenere la spesa pubblica, in esercizio della facoltà di cui all’art. 2 del capitolato speciale.
Difatti, finché non verrà formulato il giudizio cieca l’adeguatezza o meno dell’offerta economica migliorata, non essendo individuabile in Team Ambiente il soggetto avente titolo alla stipula del contratto, non può non riconoscersi come legittimo l’esercizio della discrezionalità dell’azienda nella ricerca della soluzione economicamente più conveniente, e quindi anche la legittimità di indizione di nuova gara.
1.7 - L’aggiudicazione, in esito a detta gara, impugnata con motivi aggiunti, è esente dai vizi denunciati.
In primis, non è ammissibile la censura con cui si chiede al Collegio un giudizio di irragionevolezza della nuova gara, per l’aumento del prezzo a base d’asta operato rispetto alla precedente gara del 2010, a fronte di un quantitativo di rifiuti da smaltire pressoché dimezzato, in quanto l’importo viceversa avrebbe dovuto essere diminuito.
L’operazione avrebbe portato a ritenere non conveniente l’originaria offerta di Team Ambiente di euro 1.830.972,50, per poi ritenere conveniente la nuova offerta di Zanetti di euro 1.903.932,50 euro.
La censura è generica: le due gare e le due offerte non sono confrontabili, perché le gare sono state bandite in tempi diversi e le offerte hanno diversi oggetti, come ammette la stessa appellante, la quale avrebbe dovuto indicare partitamente il costo di smaltimento dei singoli rifiuti, distinti per categoria, praticato da ciascuna impresa.
1.8. - Inoltre, secondo l’appellante erroneamente non sarebbe stata ritenuta fondata dal primo giudice la censura svolta col nono motivo di appello, secondo cui violerebbe la par condicio tra i concorrenti la scelta dell’Amministrazione di richiedere che il servizio venga svolto a mezzo di contenitori monouso, escludendo la possibilità di presentare contenitori “riutilizzabili”, ritenuti però equivalenti dal legislatore.
Il Collegio osserva che l’art. 8 del D.P.R. n. 254 del 2003, per quanto riguarda l’imballaggio rigido esterno dei rifiuti sanitari pericolosi, consente entrambe le soluzioni e lascia arbitra l’amministrazione di scegliere; pertanto, nessuna violazione della concorrenza può rinvenirsi nella scelta pienamente consentita dalla norma.
2. - In conclusione, l’appello va accolto, nei sensi di cui in motivazione.
3. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre iva e cpa, a carico dell’Azienda intimata.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione al risarcimento dei danni in favore dell’appellante, nei limiti e sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio che liquida in euro 2.000, oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)