AMBIENTE:
il servizio idrico integrato
(T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III,
il servizio idrico integrato
(T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III,
sent. 21 gennaio 2013 n. 154)
Massima
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 149, 151 e
154, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. Ambiente), spetta in via esclusiva
all'Autorità d'ambito l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi
compresa la determinazione della tariffa che costituisce, ad un tempo onere per
l'utenza e provento del gestore del servizio; invero, attraverso la
determinazione della tariffa, il legislatore ha voluto fissare livelli uniformi
di tutela dell'ambiente, perché ha
inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri
di solidarietà, delle risorse idriche e, al contempo ottenere un equilibrio
economico-finanziario della gestione così da assicurare all'utenza efficienza
ed affidabilità del servizio ed evitare che il concessionario unico abusi della
sua posizione dominante.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
1) ricorso numero di registro generale 2397 del 2011 proposto da Acque di
Caltanissetta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio d’Albora, Enrico Soprano e Lorenzo
Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Lorenzo
Infantino, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;
contro
il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio
Idrico Integrato (A.T.O. 6) di Caltanissetta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario
Frazzetta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Santoro, sito
in Palermo, via Giotto, n. 88;
2) ricorso numero di registro generale 281 del 2012
proposto da Acque di Caltanissetta s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio d’Albora, Enrico Soprano
e Lorenzo Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Lorenzo Infantino, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;
contro
- il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio
Idrico Integrato (A.T.O. 6) di Caltanissetta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Frazzetta,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Santoro, sito in Palermo,
via Giotto, n. 88;
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, via
A. De Gasperi n. 81, è domiciliato ex lege;
- la Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'accertamento:
quanto al ricorso r.g. n. 2397/2011:
dell’obbligo del Consorzio Ambito Territoriale
Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. 6) di prendere atto che la Tariffa Reale
Media (TRM) applicabile all’anno 2011 è pari a euro 1,7320 a mc e,
conseguentemente, di approvare l’articolazione tariffaria proposta dal gestore
per l’anno 2011;
previo annullamento:
- se del caso ed ove esistente, del silenzio
inadempimento;
- nonché ove necessario, della deliberazione n. 23 del
20/8/2011 avente ad oggetto “presa d’atto della Tariffa Reale Media applicabile
e approvazione dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011” con la quale
l’Assemblea dei Rappresentanti del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di
Caltanissetta (A.T.O. 6) non ha adottato la proposta del Consiglio di
Amministrazione dell’A.T.O. medesimo (delibera n. 17 del 27/6/2011) per
mancanza del quorum favorevole;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori,
conseguenti e, comunque, connessi;
e, quanto al ricorso r.g. n. 281/2012, per
l’annullamento:
- della delibera n. 33 del 9/12/2011 di approvazione
dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011, assunta dal Commissario ad
acta, nominato con d.d.g. n. 1861 del 22/11/2011, in sostituzione
dell’Assemblea dei rappresentanti del Consorzio Ambito Ottimale di
Caltanissetta (A.T.O. 6), limitatamente e nella parte in cui è stata deliberata
la decorrenza dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011 dalla data di
adozione della suddetta delibera di approvazione;
- ove necessario e per quanto di ragione, del parere
espresso dalla Conviri in data 9/9/2009 (rectius
9/2/2009);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o
conseguente;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti
intimate e i documenti allegati;
Viste le memorie difensive depositate in giudizio
dalle parti in vista della discussione dei ricorsi nel merito;
Relatore il Cons. Federica Cabrini;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2012
i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso r.g. n. 2397/2011, notificato in data
8/11/2011 e depositato in data 21/11/2011, la s.p.a. Acque di Caltanissetta,
n.q. di affidatario della gestione del servizio idrico integrato, ha chiesto
l’accertamento dell’obbligo del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di
Caltanissetta (A.T.O. 6) di prendere atto che la Tariffa Reale Media (TRM)
applicabile all’anno 2011 è pari a euro 1,7320 a mc, approvando così
l’articolazione tariffaria proposta dal gestore per l’anno 2011, previo
eventuale annullamento del silenzio inadempimento dello stesso A.T.O. e della
deliberazione n. 23 del 20/8/2011 con la quale l’Assemblea dei Rappresentanti
del Consorzio non ha provveduto ad approvare l’articolazione tariffaria
proposta dal gestore, per mancanza del quorum favorevole.
Deduce a tal fine le seguenti censure:
1) Sull’obbligo di provvedere - Violazione di
legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 36/1994, così come
modificata dal d.lgs. n. 152/1996 – Violazione del d.m.ll.pp. 1/8/1996 –
Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della Convenzione di Gestione -
Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, c. 16, l. n. 388/2000, come
sostituito dall’art. 27, c. 8, l. n. 448/2001 e art. 1, c. 169 l. n. 296/2006 –
Violazione del giusto procedimento, atteso che il Consorzio d’Ambito aveva
l’obbligo di approvare l’articolazione tariffaria 2011 proposta dal gestore del
servizio entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
Detta tariffa avrebbe dovuto essere determinata
secondo le disposizioni di cui all’art. 13 l. n. 36/94, come sostituito
dall’art. 154 d.lgs. n. 152/2006 e di cui al d.l.ll.pp. 1/8/1996 che ha
introdotto il “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo
e della tariffa”, come concordato espressamente dalle parti nella Convenzione
di gestione (v. art. 17).
La proposta di articolazione tariffaria per
l’esercizio 2011 (acquisita con delibera del C.d.A. 27/6/2011, n. 17) è stata
sviluppata dal gestore in conformità alla citata normativa (addivenendo ad una
Tariffa Reale Media – TRM - applicabile all’anno 2011 pari a euro 1,7320 a mc)
e sottoposta quindi all’approvazione dell’Assemblea dei rappresentanti
dell’A.T.O., che però non l’ha approvata per mancanza del quorum favorevole.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 53, c.
16, l. n. 388/2000, 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000 e del d.m. 30/6/2011,
l’A.T.O. avrebbe dovuto approvare la proposta di articolazione tariffaria entro
la data del 31/8/2011.
La sua mancata approvazione configura inadempimento grave,
foriero di ingenti danni che la soc. ricorrente si riserva di richiedere.
2) Sull’illegittimità della deliberazione n.
23/2011 - Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l.
n. 36/1994, così come modificata dal d.lgs. n. 152/1996 – Violazione del
d.m.ll.pp. 1/8/1996 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della
Convenzione di Gestione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, c. 16,
l. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, c. 8, l. n. 448/2001 – Violazione
dello Statuto del Consorzio – Eccesso di potere – Eccesso di potere per falsità
dei presupposti, atteso che se la delibera n. 23/2011 dovesse intendersi
come avente contenuto provvedimentale negativo rispetto all’approvazione della
tariffa, essa si paleserebbe illegittima;invero, la proposta del gestore (fatta
propria dal C.d.A. del’A.T.O.) è stata presa in ossequio alle norme di legge
richiamate, di talché l’Assemblea dei rappresentanti del Consorzio ne avrebbe
dovuto solo prendere atto.
La soc. ricorrente conclude quindi per l’accoglimento
del ricorso.
Si è costituito in giudizio l’A.T.O. chiedendo
dichiararsi l’improcedibilità del ricorso atteso che con deliberazione n. 33
del 9/12/2011 del Commissario ad actanominato dalla Regione in
sostituzione dell’Assemblea dei rappresentanti, è stata approvata
l’articolazione tariffaria per l’esercizio 2011, pari a euro 1,7320 a mc, così
come proposta dal gestore stesso.
In vista della discussione del ricorso nel merito le
parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed in particolare la soc.
ricorrente ha affermato di aver interesse alla decisione del ricorso anche in
vista della proposizione di una eventuale autonoma domanda risarcitoria.
Con ricorso r.g. n. 281/2012, notificato in data
7-8/2/2012 e depositato in data 21/2/2012, la s.p.a. Acque di Caltanissetta, ha
chiesto l’annullamento della sopraccitata delibera n. 33 del 9/12/2011, con la
quale è stata approvata l’articolazione tariffaria per l’anno 2011 in misura
pari a euro 1,7320 a mc, limitatamente alla parte in cui è stata deliberata la
decorrenza dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011 dalla data di adozione
della delibera stessa (9/12/2011).
Deduce a tal fine le seguenti censure:
1) Violazione di legge – Violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 l. n. 36/1994, così come modificata dal d.lgs. n.
152/1996 – Violazione del d.m.ll.pp. 1/8/1996 – Violazione e falsa applicazione
dell’art. 17 della Convenzione di Gestione – Eccesso di potere , sviamento –
Eccesso di potere per falsità dei presupposti – Illogicità manifesta,
atteso che il Consorzio aveva l’obbligo di approvare l’articolazione tariffaria
2011 proposta dal ricorrente così da consentirne la decorrenza dall’1/1/2011.
A seguito della richiesta del gestore, la delibera che
l’A.T.O. è chiamato annualmente ad assumere ha valore meramente ricognitivo ed
è volta a verificare la conformità della variazione annuale della tariffa ai
criteri già predeterminati a livello normativo e convenzionale (conformità nel
caso di specie accertata dalla stessa delibera n. 33/2011, impugnata).
La delibera n. 33/2011 (e, ove necessario, il
richiamato parere della Conviri) è però errata nella parte in cui dispone
l’irretroattività dell’articolazione tariffaria 2011. Invero, l’articolazione
tariffaria presentata annualmente dal gestore, in quanto diretta applicazione
di un meccanismo previsto dalla legge, preclude qualsiasi sindacato circa la
decorrenza della vigenza essendo automaticamente retroattiva.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio l’A.T.O. depositando
controricorso e documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Amministrazione regionale si è invece costituita in
giudizio con memoria di mera forma.
Le altre parti, ancorché regolarmente intimate, non si
sono costituite in giudizio.
In vista della discussione del ricorso nel merito le
parti hanno depositato ampie memorie difensive insistendo nelle rispettive
tesi.
Alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2012,
uditi i difensori delle parti, come da verbale, i ricorsi sono stati posti in
decisione.
DIRITTO
1.1. Rileva in via preliminare il Collegio che, vista
la evidente connessione oggettiva e soggettiva, i ricorsi in epigrafe indicati
vanno riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
1.2. Sempre in punto di rito, osserva il Collegio che
stante la pluralità di domande connesse soggette a riti diversi (v. azione
contro il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. e pluralità di
azioni di annullamento ex art. 29 c.p.a.) il rito applicabile,
ai sensi dell’art. 32, c. 1, c.p.a., non può che essere quello ordinario.
1.3. Ritiene poi il Collegio che la competenza in
ordine alla decisione dei ricorsi spetti al T.a.r. adito, nonostante sia stato
impugnato il parere espresso dalla Conviri in data 9/9/2009 (rectius 9/2/2009)
in materia di irretroattività delle tariffe, parere richiamato nella delibera
del Commissario ad acta n. 33/2011.
Invero, osserva innanzitutto il Collegio che detta
impugnazione è stata fatta, per come evidenziato in ricorso, in via meramente
tuzioristica.
D’altra parte, ritiene il Collegio che il citato
parere non sia un atto generale, in quanto reso nel 2009 su richiesta specifica
di soggetto diverso dalle parti in causa, ma un mero atto di indirizzo, non vincolante
per il Commissario ad acta nominato dalla Regione in
sostituzione dell’Assemblea dei Rappresentanti del Consorzio A.T.O.
Ciò, ad avviso del Collegio, consente di mantenere
ferma la competenza del T.a.r. Palermo ai sensi dell’art. 13, c. 1, c.p.a..
Il ragionamento trova conferma nel nuovo disposto di
cui all’art. 13, c. 4 bis, c.p.a., il quale, seppur non
direttamente applicabile ratione temporis alla presente
controversia in quanto aggiunto solo dall’art. 1, c. 1, lett. a), n. 2), d.
lgs. n. 160/2012 (v. art. 5 c.p.c. e art. 39 c.p.a.), offre comunque un valido
criterio interpretativo anche per la soluzione della questione di competenza
prospettata (e ciò in applicazione analogica dei principi espressi dall’Ad.
Plen. del Cons. di Stato n. 3/2011, sia pur in materia di rapporti tra l’azione
di annullamento e quella di condanna per il conseguente risarcimento del danno,
prima e dopo l’entrata in vigore del c.p.a.).
L’art. 13, c. 4 bis, c.p.a., recita: “La
competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a
ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso
provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui
impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della
competenza.”.
E’ evidente che, nel caso di specie, l’interesse a
ricorrere si è radicato in virtù di un atto (v. deliberazione n. 33/2011) che è
stato adottato da amministrazione avente sede nella circoscrizione del T.a.r.
Palermo e i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della
Regione Siciliana, di talché l’impugnazione di tale atto attrae a sé anche
l’impugnazione del parere del Conviri del 9/2/2009 (il cui contenuto peraltro,
come si evidenzierà in prosieguo, appare irrilevante ai fini della decisione
della presente controversia).
1.4. Osserva infine il Collegio, sempre in punto di
rito, che deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, Autorità della quale non è stato impugnato
alcun atto.
2. Nel merito ritiene il Collegio che i ricorsi
(soggetti alla disciplina anteriore alla soppressione degli A.T.O., v. art. 2,
c. 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dall’art. 1, c. 1 quinquies,
d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, nonché l.r. 8 aprile 2010, n. 9) debbano essere esaminati
separatamente ed in ordine logico, ancorché non temporale: innanzitutto il
ricorso r.g. n. 281/2012 e quindi il ricorso r.g. n. 2397/2011.
2.1. Il ricorso r.g. n. 281/2012 ha ad oggetto la
delibera del Commissario ad acta n. 33/2011, con la quale è
stata approvata l’articolazione tariffaria per l’anno 2011 in misura pari a
euro 1,7320 a mc, con effetto a decorrere dal 9/12/2011.
La soc. ricorrente lamenta la lesività della delibera
limitatamente alla parte in cui è stata deliberata la decorrenza
dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011 dalla data di adozione della
delibera stessa (9/12/2011).
Sostiene che la delibera che l’A.T.O. è chiamato
annualmente ad assumere su proposta del gestore del servizio ha valore
meramente ricognitivo in quanto volta solo a verificare la conformità della
variazione annuale della tariffa ai criteri già predeterminati a livello
normativo e convenzionale (conformità che nel caso di specie è stata accertata
dalla stessa delibera impugnata). Prospetta che detta delibera, in quanto
diretta applicazione di un meccanismo previsto dalla legge, precluda qualsiasi
sindacato circa la decorrenza della sua vigenza, essendo automaticamente
retroattiva.
L’assunto di parte ricorrente non può essere
condiviso.
Ritiene innanzitutto il Collegio che in forza del
combinato disposto di cui agli artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 “spetta
in via esclusiva all’Autorità d’ambito l’organizzazione del servizio idrico
integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, ad un
tempo onere per l’utenza e provento del gestore del servizio. Invero,
(n.d.r.)attraverso la determinazione della tariffa …, il legislatore … ha
voluto fissare … livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso
perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di
solidarietà, delle risorse idriche e, al contempo (n.d.r.) ottenere
un equilibrio economico-finanziario della gestione … così da (n.d.r.) assicurare
all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio … ed (n.d.r.) evitare
che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante” (v. T.a.r.
Campania – Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809).
Non è quindi nemmeno astrattamente immaginabile
relegare la competenza dell’Autorità d’ambito ad una mera presa d’atto di un
deliberato del gestore del servizio.
D’altra parte, quand’anche così fosse, comunque la
deliberazione n. 33/2011, in quanto adottata in data 9/12/2011, giammai
potrebbe avere effetti retroattivi al 1° gennaio 2011.
Invero, è lo stesso ricorrente ad invocare (sia pur a
prova del fondamento del ricorso r.g. n. 2397/2011 di cui ha chiesto la
riunione al ricorso in esame) la previsione di cui all’art. 53, c. 16, l. n.
388/2000 s.m.i., che recita: “Il termine per … approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento”. Detta norma va letta congiuntamente al disposto di cui
all’art. 1, c. 169, l. 296/2006, che recita: “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Orbene, le norme citate sono applicabili al caso di
specie visto il disposto di cui all’art. 148 d.lgs. n. 152/2006 (vigente ratione
temporis), ai sensi del quale l'Autorità d'ambito, competente ad adottare
il Piano tariffario del 2011, è una struttura composta obbligatoriamente dagli
enti locali che in detto ambito ricadono.
Segue da ciò che affinché la delibera di approvazione
del piano tariffario 2011 potesse avere effetti retroattivi, avrebbe dovuto
essere approvata entro la data del 31 agosto 2011 fissata dal d.m. 30 giugno
2011 per la deliberazione del bilancio di previsione (v. T.a.r. Veneto-
Venezia, sez. III, 17 luglio 2008, n. 3990 secondo cui “È evidente, infatti,
dal tenore testuale del ripetuto art. 53, comma XVI, che nel termine di legge …
non deve essere semplicemente affermata la volontà di dare valore retroattivo
alle tariffe, ma queste devono essere effettivamente approvate, quale
componente della disciplina finanziaria dell’Ente.”).
Dalla superiore ricostruzione in punto di diritto
discende altresì l’irrilevanza della questione dell’impugnazione del parere del
Conviri 9/2/2009.
Da quanto detto consegue l’infondatezza del ricorso
r.g. n. 285/2012.
2.2. Per quanto attiene al ricorso r.g. n. 2397/2011,
rileva innanzitutto il Collegio l’inammissibilità della domanda di annullamento
della deliberazione n. 23 del 20/8/2011 con la quale l’Assemblea dei
Rappresentanti del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta
(A.T.O. 6) non ha adottato la proposta del Consiglio di Amministrazione
dell’A.T.O. medesimo (delibera n. 17 del 27/6/2011) per mancanza del quorum favorevole;
invero, detto atto non ha alcun contenuto provvedimentale.
E’ possibile passare ora all’esame della questione
(controversa tra le parti) se il ricorso r.g. n. 2397/2011 debba o meno, per il
resto, dichiararsi improcedibile.
Ad avviso del Collegio il ricorso è improcedibile per
sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alla domanda di annullamento
del silenzio-inadempimento dell’A.T.O. in ordine all’adozione del piano
tariffario 2011.
Invero, è ovvio che detto silenzio è venuto meno,
nelle more della decisione del ricorso per effetto dell’adozione della delibera
del Commissario ad acta n. 33/2011 (impugnata con il ricorso
r.g. n. 281/2012).
Per il resto il ricorso, diretto ad ottenere “l’accertamento
dell’obbligo del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta
(A.T.O. 6) di prendere atto che la Tariffa Reale Media (TRM) applicabile
all’anno 2011 è pari a euro 1,7320 a mc e, conseguentemente, di approvare
l’articolazione tariffaria proposta dal gestore per l’anno 2011”, è
procedibile.
Invero, l’interesse alla decisione del gravame si
radica in virtù della circostanza che la soc. ricorrente ha prospettato, sin
dal ricorso introduttivo, che l’asserito inadempimento sarebbero stato foriero
di ingenti danni di cui si riservava di chiedere il ristoro.
Orbene, ritiene il Collegio che il principio
dell’autonomia della domanda risarcitoria rispetto a quella di annullamento
sancita dal nuovo c.p.a. radichi la persistenza dell’interesse alla decisione.
Nel merito però, sotto tale profilo, il ricorso è
infondato.
Se è pur vero che l’A.T.O. avrebbe dovuto adottare il
piano tariffario entro il 31 agosto 2011, così da consentirne la retroattività
al 1° gennaio 2011 per le ragioni esposte al punto 2.1 della motivazione,
appare documentalmente provato in atti che l’unica proposta idonea a consentire
la valutazione della congruità del piano di cui trattasi è stata formulata dal
gestore solo in data 27/5/2011 (in un momento nel quale il termine per
l’approvazione del piano, utile a garantirne la retroattività al 1° gennaio
2011, era il 30 giugno, e ciò in virtù del d.m. 16 marzo 2011, non essendo
ancora stato adottato il d.m. 30 giugno 2011 che ha prorogato detto termine al
31 agosto).
Ricevuta tale proposta il C.d.A. dell’A.T.O. l’ha
recepita in data 27/6/2011 (v. deliberazione prot. n. 17) sottoponendo
all’Assemblea dei rappresentanti (fra l’altro evidenziando i limiti temporali
entro i quali l’approvazione avrebbe potuto determinarne la retroattività).
In data 30/8/2011 l’Assemblea non si è potuta
pronunciare per mancanza della maggioranza qualificata (né avrebbe potuto
essere altrimenti, pena l’illegittimità della delibera, v. T.a.r. Campania –
Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809).
E’ stato a questo punto attivato l’intervento
sostitutivo della Regione per come previsto dall’art. 10, n. 6, dello Statuto
dell’A.T.O.
Il Commissario ad acta è però stato
nominato solo in data 22/11/2011 (v. d.d.g. n. 1861) e si è determinato in data
9/12/2011 (v. deliberazione n. 33/2011).
Ad avviso del Collegio (in disparte l’ovvia
considerazione che sarebbe stato obbligo della Regione attivarsi in via sostitutiva
nominando il Commissario ad actaprima del 22/11/2011), nessuna
condotta colposa è ascrivile all’A.T.O., ravvisandosi semmai una responsabilità
in capo alla soc. ricorrente ai sensi dell’art. 30, c. 3, c.p.a. (in quanto
applicazione dell’art. 1227 c.c.) nel senso che era onere della stessa
formulare all’A.T.O. una adeguata proposta per l’approvazione del Piano
tariffario ben prima del 27/5/2011 (non potendo il gestore del servizio non
essere a conoscenza della necessità che fosse svolta una adeguata istruttoria
nell’ambito di un procedimento complesso richiedente maggioranze qualificate
per l’approvazione del provvedimento invocato).
In conclusione il ricorso r.g. n. 2397/2011 in parte
deve essere dichiarato inammissibile, in parte improcedibile e per il resto
rigettato, così come deve essere rigettato il ricorso r.g. n. 281/2012, previa
declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.
Ritiene il Collegio che, tenuto conto della
complessità e parziale novità delle questioni trattate, sussistano le gravi ed
eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c., per compensare tra le
parti costituite le spese del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti delle parti non
costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
Sezione terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati,
riuniti ai fini della presente decisione:
1) quanto al ricorso r.g. n. 2397/2011, in parte lo
dichiara inammissibile, in parte improcedibile e, per il resto, lo rigetta;
2) quanto al ricorso r.g. n. 281/2012, dichiara il
difetto di legittimazione passiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas e lo rigetta;
3) compensa le spese tra le parti costituite;
4) nulla per le spese nei confronti delle parti non
costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 6
dicembre 2012 e 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Referendario
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)