venerdì 10 maggio 2013

"Essere giovani e stare zitti?"



"Essere giovani e stare zitti?"

"Pannella è un discriminato televisivo". L'AGCOM non ha ottemperato alla pronuncia del TAR Roma del 2011 che imponeva alla RAI di garantire il pluralismo dell'informazione politica (T.A.R. Lazio, Roma, II-"ter" sentenza 2 maggio 2013 n. 4359).



"Pannella è un discriminato televisivo". 
L'AGCOM non ha ottemperato alla pronuncia del TAR Roma del 2011 che imponeva alla RAI di garantire il pluralismo dell'informazione politica 
(T.A.R. Lazio, Roma, II-"ter" 
sentenza 2 maggio 2013 n. 4359)

Massima 

1.   La delibera dell'AGCOM del 18 ottobre 2012 ha ritenuto che “i ricorrenti dell'ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA difettano del requisito di legittimazione attiva nei termini stabiliti dal provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ai fini dell’accesso all’informazione e alla comunicazione politica nei programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorale in quanto privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare: tale requisito al momento attuale può essere riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e al relativo gruppo costituito presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica nel cui ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai richiesti spazi informativi” di talchè “i tempi di esposizione dei ricorrenti nelle trasmissioni informative sono valutati dall’Autorità…comparandoli con quelli fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare”.
Dal passaggio motivazionale ora riportato, risulta che la delibera del 18 ottobre 2012 ha valutato la posizione dell’Associazione ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di rappresentanza parlamentare.
Ciò, però, risulta in contrasto con quanto statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 secondo la quale l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella può “essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit.” di talché, per questo motivo, la situazione dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive” rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti (pag. 18 della sentenza).
2. Con la sentenza n. 8064/11, passata in giudicato e di cui è stata chiesta l’esecuzione in questo giudizio, il TAR Lazio – Roma ha annullato la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione dell’esposto presentato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente il 4 giugno 2010 per segnalare il mancato rispetto, da parte delle emittenti nazionali “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre” ed in relazione ai rispettivi programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” nel periodo tra il 1 aprile 2010 ed il 3 giugno 2010, degli obblighi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità previsti dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/05 e dall’Atto di indirizzo dell’11 marzo 2003 emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
Dall’esame della sentenza n. 8064/11 emerge che il Tribunale:
- ha ritenuto la legittimazione al ricorso in capo all’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella che può “essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit. in riferimento ai quali deve attivarsi il potere di vigilanza dell’Autorità intimata nei sensi evidenziati nel presente contenzioso” (pag. 14 della sentenza);
- ha ritenuto che “in relazione alla considerazione del tempo di antenna sui tre TG, non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alle modalità con cui gli esponenti politici sono stati considerati <tout court> equiparabili agli altri soggetti politici, nei confronti dei quali era stato effettuato raffronto, privi di rappresentanti presenti nei Parlamenti nazionale ed europeo, considerata la peculiare situazione dell’Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, sopra richiamata anche al fine di ritenere la legittimazione attiva alla promozione del presente gravame”; in quest’ottica, l’Autorità avrebbe dovuto “considerare la fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine alla conclusione che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti politici privi di accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di esponenti eletti nei Parlamenti nazionale ed europeo, al fine di valutare situazioni analoghe” di talché il Collegio ha rilevato “la carenza di motivazione in ordine all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autorità nel comparare situazioni invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive, nel caso di specie attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito Democratico” (pag. 18);
- ha ravvisato un ulteriore profilo di contraddittorietà “laddove non è stato esaminato e approfondito il punto relativo alla presenza invece di esponenti di vertice di tali associazioni <non rappresentate> nei programmi Porta a Porta, Ballarò e Annozero specificamente indicati, come pure ampiamente segnalato dagli esponenti” (pag. 19);
- ha rilevato che le trasmissioni “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” sono state dalla stessa Autorità “ritenute suscettibili di autonoma considerazione sotto il rispetto delle norme in materia di pluralismo, con conseguente accoglimento della segnalazione proprio di esponenti di area radicale per loro assenza in suddetti programmi” di talchè l’Autorità stessa “avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione l’indirizzo in questione e motivare adeguatamente nel caso di discostamento dalla conclusione ora rappresentata. Invece, anche sotto tale profilo, risulta assente ogni approfondimento, pur in presenza di chiara evidenza della problematica nella segnalazione degli esponenti. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete. In particolare, non risulta considerato come il tempo di parola in svariati programmi di vario genere e orario (da “Tg Parlamento” a “La vita in diretta”, da “Settegiorni Parlamento” a “Il fatto del Giorno”, da “Question Time” a “Punto donna”, da “Cominciamo bene” a “Linea notte”) sia stato ritenuto comparabile e bilanciante l’assenza nei tre programmi di punta serali sopra richiamati, in cui pure risultavano ospitati leader di formazioni prive di attuale rappresentanza parlamentare, come sopra evidenziato. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete” (pag. 20 e 21)



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2013, proposto da
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 173 presso lo studio Bonura Fonderico e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Giuseppe Rossodivita
contro
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011 emessa dal TAR Lazio – Roma il 9 giugno 2011 e depositata il 19/10/2011

e per l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in dichiarata ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011, ha confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP, annullata dalla predetta sentenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 27/12/12 e depositato il 09/01/13 l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011, emessa dal TAR Lazio – Roma il 9 giugno 2011 e depositata il 19/10/2011, e l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in dichiarata ottemperanza della citata sentenza, ha confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP, annullata dalla predetta sentenza.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, costituitasi con comparsa dell’11/01/13, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
L’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011, emessa dal TAR Lazio – Roma, e l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 con cui l’Autorità, in dichiarata ottemperanza della sentenza in esame, ha confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP, annullata dalla predetta sentenza.
Il ricorso in ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
Con la sentenza n. 8064/11, passata in giudicato e di cui è stata chiesta l’esecuzione in questo giudizio, il TAR Lazio – Roma ha annullato la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione dell’esposto presentato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente il 4 giugno 2010 per segnalare il mancato rispetto, da parte delle emittenti nazionali “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre” ed in relazione ai rispettivi programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” nel periodo tra il 1 aprile 2010 ed il 3 giugno 2010, degli obblighi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità previsti dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/05 e dall’Atto di indirizzo dell’11 marzo 2003 emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
Dall’esame della sentenza n. 8064/11 emerge che il Tribunale:
- ha ritenuto la legittimazione al ricorso in capo all’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella che può “essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit. in riferimento ai quali deve attivarsi il potere di vigilanza dell’Autorità intimata nei sensi evidenziati nel presente contenzioso” (pag. 14 della sentenza);
- ha ritenuto che “in relazione alla considerazione del tempo di antenna sui tre TG, non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alle modalità con cui gli esponenti politici sono stati considerati <tout court> equiparabili agli altri soggetti politici, nei confronti dei quali era stato effettuato raffronto, privi di rappresentanti presenti nei Parlamenti nazionale ed europeo, considerata la peculiare situazione dell’Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, sopra richiamata anche al fine di ritenere la legittimazione attiva alla promozione del presente gravame”; in quest’ottica, l’Autorità avrebbe dovuto “considerare la fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine alla conclusione che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti politici privi di accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di esponenti eletti nei Parlamenti nazionale ed europeo, al fine di valutare situazioni analoghe” di talchè il Collegio ha rilevato “la carenza di motivazione in ordine all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autorità nel comparare situazioni invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive, nel caso di specie attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito Democratico” (pag. 18);
- ha ravvisato un ulteriore profilo di contraddittorietà “laddove non è stato esaminato e approfondito il punto relativo alla presenza invece di esponenti di vertice di tali associazioni <non rappresentate> nei programmi Porta a Porta, Ballarò e Annozero specificamente indicati, come pure ampiamente segnalato dagli esponenti” (pag. 19);
- ha rilevato che le trasmissioni “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” sono state dalla stessa Autorità “ritenute suscettibili di autonoma considerazione sotto il rispetto delle norme in materia di pluralismo, con conseguente accoglimento della segnalazione proprio di esponenti di area radicale per loro assenza in suddetti programmi” di talchè l’Autorità stessa “avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione l’indirizzo in questione e motivare adeguatamente nel caso di discostamento dalla conclusione ora rappresentata. Invece, anche sotto tale profilo, risulta assente ogni approfondimento, pur in presenza di chiara evidenza della problematica nella segnalazione degli esponenti. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete. In particolare, non risulta considerato come il tempo di parola in svariati programmi di vario genere e orario (da “Tg Parlamento” a “La vita in diretta”, da “Settegiorni Parlamento” a “Il fatto del Giorno”, da “Question Time” a “Punto donna”, da “Cominciamo bene” a “Linea notte”) sia stato ritenuto comparabile e bilanciante l’assenza nei tre programmi di punta serali sopra richiamati, in cui pure risultavano ospitati leader di formazioni prive di attuale rappresentanza parlamentare, come sopra evidenziato. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete” (pag. 20 e 21).
Così individuata la portata precettiva della sentenza, in riferimento alla quale va parametrato l’obbligo conformativo scaturente dalla stessa, il Tribunale ritiene che la delibera n. 472/12/CONS, emessa dall’Autorità il 18 ottobre 2012, non si sottragga al vizio di nullità per violazione ed elusione del giudicato dedotto con il primo punto del gravame.
Ed, infatti, con l’atto in esame l’Autorità ha confermato l’archiviazione, già disposta con la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10, attraverso una serie di argomentazioni che risultano violative ed elusive del “dictum giurisdizionale” quale desumibile dai passaggi motivazionali della sentenza n. 8064/11 in precedenza riportati.
In particolare, la delibera in questione ha ritenuto che “i ricorrenti…difettano del requisito di legittimazione attiva nei termini stabiliti dal provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ai fini dell’accesso all’informazione e alla comunicazione politica nei programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorale in quanto privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare: tale requisito al momento attuale può essere riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e al relativo gruppo costituito presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica nel cui ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai richiesti spazi informativi” di talchè “i tempi di esposizione dei ricorrenti nelle trasmissioni informative sono valutati dall’Autorità…comparandoli con quelli fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare”.
Dal passaggio motivazionale ora riportato, risulta che la delibera del 18 ottobre 2012 ha valutato la posizione dell’Associazione ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di rappresentanza parlamentare.
Ciò, però, risulta in contrasto con quanto statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 secondo la quale l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella può “essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit.” di talche, per questo motivo, la situazione dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive” rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti (pag. 18 della sentenza).
Ne consegue che, in sede di esecuzione del giudicato, l’Autorità dovrà rivalutare la fattispecie tenendo conto, come dato acquisito e non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della citata qualificazione dell’Associazione ricorrente come operata dal Tribunale con la citata sentenza n. 8064/11.
La delibera, inoltre, non è conforme alla sentenza del TAR Lazio nella parte in cui afferma apoditticamente che i principi di pluralismo, completezza, imparzialità, obiettività e parità di trattamento “si rivolgono al complesso dei programmi informativi trasmessi nei quali assume carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche” (quart’ultimo alinea).
Ed, infatti, l’iter motivazionale in questione non risulta conforme alla sentenza n. 8064/11 nella parte in cui la stessa impone all’Autorità di indicare le ragioni specifiche per cui non ha tenuto conto del principio di “autonoma considerazione” delle trasmissioni “Porta a Porta”, “Annozero” e "Ballarò” quale desumibile dalle precedenti delibere n. 22/06/CSP, 22/08/CSP, 24/08/CSP, 43/08/CSP e 160/06/CSP, emesse dalla stessa Autorità.
Sempre secondo la sentenza n. 8064/2011 l’Autorità avrebbe dovuto, poi, indicare perché ha ritenuto che gli altri programmi considerati, in relazione ai quali era stato calcolato il tempo di parola degli esponenti radicali, “potevano essere ritenuti comparabili con i programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete” tenuto conto anche di quanto affermato nell’esposto in relazione alla particolare rilevanza e alle peculiarità (presenza di conduttore conosciuto e autorevole, specialità precisa e potenzialità di ascolto da prima serata) che, invece, avrebbero dovuto indurre a ritenere le trasmissioni “Porta a Porta” “Annozero” e “Ballarò” come “suscettibili di valutazione autonoma” (pag. 21 della sentenza).
In altri termini, ferma restando la pregnanza del criterio dell’“autonoma considerazione” delle tre trasmissioni in questione, stabilito dalla stessa Autorità in precedenti delibere, la stessa se ne sarebbe potuta discostare solo attraverso una specifica motivazione che, comunque, avrebbe dovuto espressamente tenere conto della problematica e, in concreto, difficoltosa comparabilità (affermata dal Tribunale a pag. 21 della sentenza) con le stesse delle ulteriori trasmissioni evidenziate.
Di tutti questi aspetti specifici manca ogni riferimento nella delibera del 18 ottobre 2012 che, secondo quanto risulta dalle parti motivazionale e dispositiva della stessa, si è limitata, in sostanza, a motivare nuovamente il diniego, già espresso con la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10, invece di rivalutare effettivamente e compiutamente la fattispecie sulla base delle indicazioni provenienti dal giudicato, come sarebbe stato necessario.
Per questi motivi il ricorso in ottemperanza è fondato e deve essere accolto con conseguente declaratoria di nullità ex art. 21 septies l. n. 241/90 della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012, in quanto violativa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011 del TAR Lazio – Roma, con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente solo in via subordinata.
Deve, pertanto, essere ordinato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di ottemperare, secondo le prescrizioni in precedenza indicate, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/11 emessa dal TAR Lazio - Roma, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte del presnete provvedimento.
Il Tribunale si riserva di nominare, con successivo provvedimento e su istanza di parte, il commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Autorità.
L’Autorità resistente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.
Va, invece, dichiarata l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi con la RAI s.p.a., estranea all’attività necessaria per l’esecuzione del giudicato oggetto di causa;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso in ottemperanza e, per l’effetto, dichiara la nullità della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
2) ordina alla predetta Autorità di eseguire, secondo quanto specificato in motivazione, nel termine di trenta giorni decorrente dalla notifica, ad istanza di parte, o dalla comunicazione, in forma amministrativa, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/11 emessa dal TAR Lazio – Roma;
3) nell’ipotesi di persistente inottemperanza, si riserva di nominare, con separato provvedimento e su istanza di parte, il commissario ad acta;
4) condanna l’Autorità resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge;
5) dichiara l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi con la RAI s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

V.I.A. e danni patrimoniali (Corte giustizia UE sez. IV, 14 marzo 2013, n. 420).



V.I.A. e danni patrimoniali 
(Corte giustizia UE  sez. IV,  14 marzo 2013,  n. 420)


Massima

1.  L'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. 
I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva. 
2. In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell'Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto ambientale di detto progetto. 
3. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadina austriaca per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito a causa della perdita di valore della sua casa, a seguito dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna, e dei danni futuri, conseguenti al danno alla salute derivante al ritenuto recepimento tardivo ed incompleto delle direttive 85/337, 97/11 e 2003/35, nonché conseguenti all'omessa valutazione dell'impatto ambientale).

Sentenza per esteso


 INTESTazione
Nella causa C-420/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 21 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2011, nel procedimento
Jutta Leth
contro
Republik Österreich,
Land Niederösterreich,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. L. Bay Larsen (relatore), dai sigg. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 17 ottobre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
- per J. Leth, da W. Proksch, Rechtsanwalt;
- per la Republik Österreich, da C. Pesendorfer e. P. Cede, in qualità di agenti;
- per il Land Niederösterreich, da C. Lind, Rechtsanwalt;
- per il governo ceco, da D. Hadrouuek e M. Smolek, in qualità di agenti;
- per l'Irlanda, da D. ÒHagan, in qualità di agente, assistito da. E. Fitzsimons, SC;
- per il governo ellenico, da G. Karipsiades, in qualità di agente;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;
- per il governo lettone, da I. Kalninn e A. Nikolajeva, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, da J. Beeko e L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti da E. Dixon, barrister;
- per la Commissione europea, da P. Oliver e G. Wilms, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 novembre 2012,
ha pronunciato la seguente
Fatto
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5), e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Leth, da un lato, e la Republik Österreich (Repubblica d'Austria) e il Land Niederösterreich (Land della Bassa Austria), dall'altro, in merito alla domanda della prima diretta, da un lato, al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente subito a causa della perdita di valore della sua casa ad uso abitativo, a seguito dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna-Schwechat (Austria), e, dall'altro, alla dichiarazione della responsabilità dei convenuti nel procedimento principale per i pregiudizi futuri.
Contesto normativo
Il diritto dell'Unione
La direttiva 85/337
3 Il primo, terzo, quinto, sesto e undicesimo considerando della direttiva 85/337 sono formulati come segue:
«considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (...) sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni;
(...)
considerando che risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita;
(...)
considerando che occorre introdurre principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente;
considerando che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto;
(...)
considerando che gli effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita».
4 L'articolo 1 della direttiva 85/337 enuncia quanto segue:
«1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
progetto:
- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
(...)».
5 L'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell'articolo 4».
6 L'articolo 3 di detta direttiva dispone che:
«La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».
7 A termini dell'articolo 4, paragrafi 1-3, della direttiva 85/337:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III».
8 L'articolo 5, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva prevede che:
«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, (...):
3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
(...)
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
(...)».
9 Nel novero dei progetti contemplati dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 85/337 figurano, secondo l'allegato I, punti 7, lettera a), e 22 di essa, la «[c]ostruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (...) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m» e «[o]gni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato».
10 A termini dell'allegato II, punto 13, primo trattino, della direttiva 85/337, «[m]odifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I (...) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente» rientrano nel novero dei progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.
11 L'allegato IV di detta direttiva, dal titolo «Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1», ai punti 3-5 così recita:
«3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione (...) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto,
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti,
e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente».
Il diritto austriaco
12 La direttiva 85/337 è stata recepita nell'ordinamento giuridico austriaco dall'Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 1993 (legge del 1993 sulla valutazione dell'impatto ambientale; in prosieguo: l'«UVP-G 1993»), in vigore dal 1° luglio 1994 fino all'entrata in vigore, in data 11 agosto 2000, dell'Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (legge del 2000 sulla valutazione dell'impatto ambientale), diretto a trasporre la direttiva 97/11.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Dal 1997 la sig.ra Leth, ricorrente nel procedimento principale, è proprietaria di un bene immobile situato nel perimetro di sicurezza dell'aeroporto di Vienna-Schwechat. Ella abita nella casa edificata su tale terreno.
14 A partire dall'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, il 1° gennaio 1995, organi dei convenuti nel procedimento principale hanno autorizzato ed eseguito, senza aver proceduto ad alcuna valutazione dell'impatto ambientale, svariati progetti relativi alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'aeroporto suddetto. Con decisione del 21 agosto 2001, il ministro-presidente del Land Niederösterreich ha espressamente dichiarato che una procedura di valutazione dell'impatto ambientale non era necessaria per proseguire nella ristrutturazione dell'aeroporto di Vienna-Schwechat e procedere a taluni ampliamenti di esso.
15 Nel 2009 la sig.ra Leth ha proposto dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile di Vienna) un ricorso contro i due convenuti nel procedimento principale, nell'ambito del quale chiedeva, da un lato, che questi ultimi fossero condannati a versarle una somma pari a EUR 120 000 a titolo di diminuzione del valore del suo bene immobile, in particolare a causa del rumore aereo, e, dall'altro, che fosse dichiarata la responsabilità di detti convenuti relativamente ai pregiudizi futuri, compresi i danni alla sua salute dovuti alla trasposizione tardiva e incompleta delle direttive 85/337, 97/11 e 2003/35, nonché conseguenti all'omessa valutazione dell'impatto ambientale al momento del rilascio delle diverse autorizzazioni concernenti la ristrutturazione dell'aeroporto di Vienna-Schwechat. Gli stessi convenuti hanno addotto il carattere legittimo e non colpevole del comportamento dei loro organi nonché la prescrizione dell'azione proposta.
16 Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ha respinto integralmente il ricorso, in quanto i diritti invocati erano prescritti. Con sentenza d'appello parziale, l'Oberlandesgericht Wien ha confermato il rigetto della domanda di pagamento di EUR 120.000, ma ha annullato il rigetto della domanda diretta alla dichiarazione della responsabilità dei suddetti convenuti relativamente ai pregiudizi futuri, rinviando la causa dinanzi al giudice di primo grado affinché statuisse nuovamente su tale ultima domanda. In proposito, l'Oberlandesgericht Wien ha rilevato che la domanda di pagamento di un risarcimento pari a EUR 120 000 concerneva soltanto un danno puramente patrimoniale, che non è riconducibile all'obiettivo di tutela perseguito dalle disposizioni del diritto dell'Unione, segnatamente quelle delle direttive pertinenti, e del diritto nazionale. Quanto alla domanda di dichiarazione della responsabilità relativamente ai pregiudizi futuri, tale giudice ha rilevato che essa non era prescritta. Sono stati quindi proposti dinanzi al giudice del rinvio un ricorso in «Revision» (cassazione) del rigetto della domanda di pagamento di detto risarcimento e un ricorso contro il rinvio della domanda di dichiarazione di responsabilità.
17 Quest'ultimo giudice ritiene che la decisione su tali domande, che in ogni caso non sono interamente prescritte, dipende dalla questione se l'obbligo a carico delle autorità competenti dello Stato membro interessato, previsto sia dal diritto dell'Unione sia dal diritto nazionale, di procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale sia atto a tutelare i singoli interessati contro danni puramente patrimoniali causati da un progetto che non sia stato sottoposto ad una simile valutazione.
18 In tale contesto, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l'articolo 3 della direttiva (...) 85/337(...), nella versione di cui alla direttiva (...) 97/11(...) e dalla direttiva 2003/35 (...) debba essere interpretato nel senso che:
1) la nozione di "beni materiali" riguardi solo la sostanza degli stessi e non anche il loro valore;
2) la valutazione dell'impatto ambientale abbia anche lo scopo di tutelare i singoli contro danni patrimoniali causati dalla diminuzione del valore di un bene immobile di loro proprietà».
Procedimento dinanzi alla Corte
19 Con lettera del 21 dicembre 2012 la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto la riapertura della fase orale, sostenendo che, da un lato, l'avvocato generale, esaminando nelle sue conclusioni presentate l'8 novembre 2012 la questione se la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dall'articolo 3 della direttiva 85/337, includa la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore dei beni materiali, avrebbe introdotto una nuova questione che non è stata posta dal giudice del rinvio e che non è stata oggetto di discussione tra gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, conseguentemente, la prima questione posta dal giudice del rinvio non avrebbe ricevuto risposta. Dall'altro, ella sostiene che detti interessati non hanno avuto occasione di discutere sulle conseguenze da trarre dal fatto che il pubblico interessato non era informato dei progetti di cui trattasi e che esso, quindi, non ha potuto partecipare al processo decisionale.
20 A tale riguardo occorre rammentare che, in forza dell'articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, sentito l'avvocato generale, può disporre in ogni momento la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o, tra l'altro, quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati da detto articolo 23.
21 Nel caso di specie, la Corte ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale non debba essere esaminata sulla base di argomenti che non sono stati oggetto di discussione dinanzi ad essa e stima di disporre di tutti gli elementi necessari per esaminare la domanda di pronuncia pregiudiziale.
22 Di conseguenza, non va accolta la domanda della ricorrente nel procedimento principale, diretta allo svolgimento di una nuova udienza, né quella, presentata in subordine, diretta ad ottenere un'autorizzazione al deposito di osservazioni scritte supplementari.
Sulle questioni pregiudiziali
23 Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3 della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, la valutazione dell'impatto ambientale, prevista da tale articolo, include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali e che, dall'altro, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione delle prescrizioni di detta direttiva, conferisca ad un singolo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile in conseguenza dell'impatto ambientale del progetto di cui trattasi.
24 Per quanto riguarda la nozione di «beni materiali» ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 85/337, si deve ricordare che dalla necessità dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione discende che i termini di una disposizione di quest'ultimo, che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, devono normalmente dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v. sentenze del 19 settembre 2000, Linster, C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto 43, e del 22 dicembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, Racc. pag. I-14309, punto 45).
25 In applicazione dell'articolo 3 della direttiva 85/337, occorre esaminare gli effetti diretti e indiretti di un progetto, tra l'altro, sull'uomo e sui beni materiali e, conformemente al quarto trattino di tale articolo, è altresì necessario esaminare siffatti effetti sull'interazione di tali due fattori. Pertanto, in particolare devono essere valutate le ripercussioni di un progetto sull'utilizzazione dei beni materiali ad opera dell'uomo.
26 Ne consegue che, al momento della valutazione di progetti come quelli in esame nel procedimento principale, atti a generare un aumento del rumore aereo, occorre esaminare gli effetti di quest'ultimo sull'utilizzo degli edifici da parte dell'uomo.
27 Tuttavia, come rilevato giustamente dal Land Niederösterreich e da vari governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, dal dettato del suddetto articolo 3 non può dedursi che la valutazione ambientale vada estesa al valore patrimoniale dei beni materiali, né ciò sarebbe conforme all'obiettivo della direttiva 85/337.
28 Infatti, dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/337, nonché dal primo, terzo, quinto e sesto considerando di questa, risulta che obiettivo di tale direttiva è una valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati, al fine di realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita. È a questo stesso obiettivo che fanno riferimento le informazioni che devono essere fornite dal committente, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dall'allegato IV della stessa direttiva, nonché i criteri che consentono di valutare se i progetti di minor importanza, rispondenti alle caratteristiche elencate all'allegato III di essa, necessitino di una valutazione ambientale.
29 Di conseguenza, occorre prendere in considerazione unicamente le ripercussioni sui beni materiali che, per loro natura, sono altresì atte ad avere un impatto sull'ambiente. Pertanto, in applicazione dell'articolo 3 della suddetta direttiva, una valutazione dell'impatto ambientale effettuata in conformità a tale articolo è quella che individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti del rumore sull'uomo, nel caso di un utilizzo di un bene immobile interessato da un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento principale.
30 Pertanto, si deve constatare che la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dall'articolo 3 della direttiva 85/337, non include quella delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali.
31 Tuttavia, tale constatazione non implica necessariamente che l'articolo 3 della direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa in violazione di quanto prescritto da tale direttiva, in particolare una valutazione degli effetti su uno o più dei fattori elencati da tale articolo, diversi da quello dei beni materiali, non conferisca ad un singolo alcun diritto al risarcimento di un danno patrimoniale causato dalla diminuzione del valore dei suoi beni materiali.
32 A tale proposito, si deve anzitutto ricordare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che un singolo può avvalersi dell'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, in combinato disposto con gli articoli 1, paragrafo 2, e 4 della stessa (v. sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C-201/02, Racc. pag. I-723, punto 61). Tale direttiva conferisce pertanto ai singoli interessati un diritto a che i servizi competenti valutino l'impatto ambientale del progetto di cui trattasi e li consultino a questo riguardo.
33 Pertanto, occorre esaminare se, nel caso di un'omissione della valutazione dell'impatto ambientale, l'articolo 3 della direttiva 85/337, in combinato disposto con l'articolo 2 della stessa, sia atto a conferire ai singoli un diritto al risarcimento di danni patrimoniali come quelli lamentati dalla sig.ra Leth.
34 A questo proposito, dal terzo e dall'undicesimo considerando della direttiva 85/337 risulta che essa ha l'obiettivo di realizzare uno degli obiettivi dell'Unione nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita e che gli effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita.
35 In circostanze in cui l'esposizione al rumore conseguente ad un progetto di cui all'articolo 4 della direttiva 85/337 abbia rilevanti effetti sull'uomo, nel senso che una casa ad uso abitativo interessata da tale rumore sia resa meno atta a svolgere la sua funzione e il contesto ambientale dell'uomo, la sua qualità di vita e, eventualmente, la sua salute siano pregiudicati, una diminuzione del valore patrimoniale di tale casa può, in effetti, essere una conseguenza economica diretta di tali effetti sull'ambiente, circostanza che va esaminata caso per caso.
36 Pertanto, occorre concludere che la prevenzione di danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, ricade nell'obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva 85/337. Dal momento che siffatti danni economici sono conseguenze dirette di tale impatto, essi devono essere distinti dai danni economici che non hanno la loro fonte diretta nell'impatto ambientale e che, quindi, non rientrano nell'obiettivo di protezione perseguito da tale direttiva, come, in particolare, taluni svantaggi concorrenziali.
37 Per quanto attiene al diritto al risarcimento di tali danni patrimoniali, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in virtù del principio di leale collaborazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti a cancellare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell'Unione. In proposito, la Corte ha già dichiarato che, al fine di porre rimedio ad un'omissione della valutazione dell'impatto ambientale di un progetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, spetta al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre detto progetto ad una valutazione del suo impatto ambientale, conformemente a quanto richiesto dalla direttiva 85/337, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento del danno subito (v. sentenza Wells, cit., punti 66-69).
38 Le modalità procedurali applicabili sono definite dall'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (v. sentenza Wells, cit., punto 67).
39 È quindi nell'ambito della normativa nazionale sulla responsabilità che lo Stato membro è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni assicurino in rispetto dei principi di equivalenza e di effettività richiamati al punto precedente (v. sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029, punto 67).
40 Occorre tuttavia ricordare che il diritto dell'Unione conferisce ai singoli, a determinate condizioni, un diritto al risarcimento per danni causati da violazioni del diritto dell'Unione. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati sui quali quest'ultima è fondata (v. sentenza del 25 novembre 2010, Fuu, C-429/09, Racc. pag. I-12167, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
41 A tale proposito la Corte ha reiteratamente dichiarato che ai singoli lesi è riconosciuto un diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell'Unione violata sia preordinata a conferire loro diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito dai singoli (v. sentenze Fuu, cit., punto 47, nonché del 9 dicembre 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e a., C-568/08, Racc. pag. I-12655, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).
42 Le tre condizioni succitate sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento avente il proprio fondamento direttamente nel diritto dell'Unione, senza tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato membro interessato possa essere accertata, a condizioni meno restrittive, sulla base del diritto nazionale (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 66).
43 In linea di principio, l'applicazione - fondata nel diritto dell'Unione - delle condizioni che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione deve essere operata dai giudici nazionali, in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione (v. sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 210 e giurisprudenza ivi citata).
44 A questo proposito, ai punti 32 e 36 della presente sentenza si è già rilevato che la direttiva 85/337 conferisce ai singoli interessati un diritto a che i servizi competenti dello Stato membro interessato valutino l'impatto ambientale del progetto di cui trattasi e che i danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, sono oggetto dell'obiettivo di protezione di detta direttiva.
45 Tuttavia, come indicato al punto 41 della presente sentenza, accanto alla necessità di verificare che la violazione della norma di diritto dell'Unione sia sufficientemente qualificata, ulteriore condizione indispensabile del diritto al risarcimento è la sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di cui trattasi e i danni subiti dai singoli, sussistenza che spetta del pari ai giudici nazionali verificare, conformemente agli orientamenti forniti dalla Corte.
46 A tal fine, si deve tener conto della natura della norma violata. Nel caso di specie, questa prescrive una valutazione dell'impatto ambientale, ma non enuncia né le regole sostanziali relative ad una ponderazione dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato con altri fattori, né vieta la realizzazione dei progetti atti ad avere un impatto negativo sull'ambiente. Tali elementi tendono ad indicare che, in linea di principio, la violazione dell'articolo 3 di detta direttiva, ossia, nel caso specifico, l'omessa valutazione prescritta dalla norma citata, non configura, di per sé, la causa della diminuzione del valore di un bene immobile.
47 Di conseguenza, risulta evidente che, in linea di principio, secondo il diritto dell'Unione, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto dalla direttiva 85/337, non conferisce ad un singolo, di per sé, un diritto al risarcimento del danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile conseguente ad un impatto ambientale. Tuttavia, in ultima istanza, spetta al giudice nazionale, il solo competente ad apprezzare i fatti della controversia di cui è investito, verificare se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.
48 Pertanto, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 3 della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore dei beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva. In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da tale direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell'Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.
In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell'Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.