"Essere giovani e stare zitti?"
venerdì 10 maggio 2013
"Pannella è un discriminato televisivo". L'AGCOM non ha ottemperato alla pronuncia del TAR Roma del 2011 che imponeva alla RAI di garantire il pluralismo dell'informazione politica (T.A.R. Lazio, Roma, II-"ter" sentenza 2 maggio 2013 n. 4359).
"Pannella è un discriminato televisivo".
L'AGCOM non ha ottemperato alla pronuncia del TAR Roma del 2011 che imponeva alla RAI di garantire il pluralismo dell'informazione politica
(T.A.R. Lazio, Roma, II-"ter"
sentenza 2 maggio 2013 n. 4359)
Massima
1. La
delibera dell'AGCOM del 18 ottobre 2012 ha ritenuto che “i ricorrenti dell'ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA difettano del requisito di
legittimazione attiva nei termini stabiliti dal provvedimento della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi
radiotelevisivi, ai fini dell’accesso all’informazione e alla comunicazione
politica nei programmi della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorale in quanto
privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare: tale requisito al
momento attuale può essere riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e
al relativo gruppo costituito presso la Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica nel cui ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai
richiesti spazi informativi” di talchè “i tempi di esposizione dei ricorrenti
nelle trasmissioni informative sono valutati dall’Autorità…comparandoli con
quelli fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza
parlamentare”.
Dal passaggio motivazionale ora riportato,
risulta che la delibera del 18 ottobre 2012 ha valutato la posizione
dell’Associazione ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di
rappresentanza parlamentare.
Ciò, però, risulta in contrasto con quanto
statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 secondo la quale
l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella può “essere ricompresa
tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs.
n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art.
45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit.” di talché, per questo motivo, la situazione
dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive”
rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti (pag. 18 della
sentenza).
2. Con la sentenza n. 8064/11, passata in giudicato
e di cui è stata chiesta l’esecuzione in questo giudizio, il TAR Lazio – Roma
ha annullato la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10 con cui l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione dell’esposto
presentato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente il 4 giugno 2010 per
segnalare il mancato rispetto, da parte delle emittenti nazionali “Rai Uno”,
“Rai Due” e “Rai Tre” ed in relazione ai rispettivi programmi “Porta a Porta”,
“Annozero” e “Ballarò” nel periodo tra il 1 aprile 2010 ed il 3 giugno 2010,
degli obblighi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità
previsti dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/05 e dall’Atto di indirizzo dell’11
marzo 2003 emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
Dall’esame della sentenza n. 8064/11
emerge che il Tribunale:
- ha ritenuto la legittimazione al ricorso
in capo all’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella che può
“essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2,
lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento>
di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit. in riferimento ai quali deve
attivarsi il potere di vigilanza dell’Autorità intimata nei sensi evidenziati
nel presente contenzioso” (pag. 14 della sentenza);
- ha ritenuto che “in relazione alla
considerazione del tempo di antenna sui tre TG, non è stata fornita alcuna
motivazione in ordine alle modalità con cui gli esponenti politici sono stati
considerati <tout court> equiparabili agli altri soggetti politici, nei
confronti dei quali era stato effettuato raffronto, privi di rappresentanti
presenti nei Parlamenti nazionale ed europeo, considerata la peculiare
situazione dell’Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, sopra richiamata
anche al fine di ritenere la legittimazione attiva alla promozione del presente
gravame”; in quest’ottica, l’Autorità avrebbe dovuto “considerare la
fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine alla conclusione
che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti politici privi di
accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di esponenti eletti nei
Parlamenti nazionale ed europeo, al fine di valutare situazioni analoghe” di
talché il Collegio ha rilevato “la carenza di motivazione in ordine
all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autorità nel comparare situazioni
invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive, nel caso di specie
attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito Democratico” (pag.
18);
- ha ravvisato un ulteriore profilo di
contraddittorietà “laddove non è stato esaminato e approfondito il punto
relativo alla presenza invece di esponenti di vertice di tali associazioni
<non rappresentate> nei programmi Porta a Porta, Ballarò e Annozero
specificamente indicati, come pure ampiamente segnalato dagli esponenti” (pag.
19);
- ha rilevato che le trasmissioni “Porta a
Porta”, “Annozero” e “Ballarò” sono state dalla stessa Autorità “ritenute
suscettibili di autonoma considerazione sotto il rispetto delle norme in
materia di pluralismo, con conseguente accoglimento della segnalazione proprio
di esponenti di area radicale per loro assenza in suddetti programmi” di talchè
l’Autorità stessa “avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione
l’indirizzo in questione e motivare adeguatamente nel caso di discostamento
dalla conclusione ora rappresentata. Invece, anche sotto tale profilo, risulta
assente ogni approfondimento, pur in presenza di chiara evidenza della
problematica nella segnalazione degli esponenti. Né è stata formulata
un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a
ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato
calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti
comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere
ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella
programmazione generale di rete. In particolare, non risulta considerato come
il tempo di parola in svariati programmi di vario genere e orario (da “Tg
Parlamento” a “La vita in diretta”, da “Settegiorni Parlamento” a “Il fatto del
Giorno”, da “Question Time” a “Punto donna”, da “Cominciamo bene” a “Linea
notte”) sia stato ritenuto comparabile e bilanciante l’assenza nei tre
programmi di punta serali sopra richiamati, in cui pure risultavano ospitati
leader di formazioni prive di attuale rappresentanza parlamentare, come sopra
evidenziato. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle
ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi
richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di
esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi
suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma
considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di
rete” (pag. 20 e 21)
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2013,
proposto da
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele
II n. 173 presso lo studio Bonura Fonderico e rappresentata e difesa nel
presente giudizio dagli avv.ti Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano
Fonderico e Giuseppe Rossodivita
contro
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in
persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la
rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA, in persona del
legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011
emessa dal TAR Lazio – Roma il 9 giugno 2011 e depositata il 19/10/2011
e per l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del
18 ottobre 2012 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in
dichiarata ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011, ha
confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP, annullata
dalla predetta sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 marzo
2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il
27/12/12 e depositato il 09/01/13 l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco
Pannella ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.
8064/2011, emessa dal TAR Lazio – Roma il 9 giugno 2011 e depositata il
19/10/2011, e l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012
con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in dichiarata
ottemperanza della citata sentenza, ha confermato l’archiviazione disposta con
la delibera n. 137/10/SP, annullata dalla predetta sentenza.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
costituitasi con comparsa dell’11/01/13, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2013 il ricorso
è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella
chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011, emessa
dal TAR Lazio – Roma, e l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18
ottobre 2012 con cui l’Autorità, in dichiarata ottemperanza della sentenza in
esame, ha confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP,
annullata dalla predetta sentenza.
Il ricorso in ottemperanza è fondato e deve essere
accolto.
Con la sentenza n. 8064/11, passata in giudicato e di
cui è stata chiesta l’esecuzione in questo giudizio, il TAR Lazio – Roma ha
annullato la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10 con cui l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione dell’esposto
presentato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente il 4 giugno 2010 per
segnalare il mancato rispetto, da parte delle emittenti nazionali “Rai Uno”,
“Rai Due” e “Rai Tre” ed in relazione ai rispettivi programmi “Porta a Porta”,
“Annozero” e “Ballarò” nel periodo tra il 1 aprile 2010 ed il 3 giugno 2010,
degli obblighi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità
previsti dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/05 e dall’Atto di indirizzo dell’11
marzo 2003 emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
Dall’esame della sentenza n. 8064/11 emerge che il
Tribunale:
- ha ritenuto la legittimazione al ricorso in capo
all’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella che può “essere
ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett.
c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui
all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit. in riferimento ai quali deve
attivarsi il potere di vigilanza dell’Autorità intimata nei sensi evidenziati
nel presente contenzioso” (pag. 14 della sentenza);
- ha ritenuto che “in relazione alla considerazione
del tempo di antenna sui tre TG, non è stata fornita alcuna motivazione in
ordine alle modalità con cui gli esponenti politici sono stati considerati
<tout court> equiparabili agli altri soggetti politici, nei confronti dei
quali era stato effettuato raffronto, privi di rappresentanti presenti nei
Parlamenti nazionale ed europeo, considerata la peculiare situazione
dell’Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, sopra richiamata anche al
fine di ritenere la legittimazione attiva alla promozione del presente
gravame”; in quest’ottica, l’Autorità avrebbe dovuto “considerare la
fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine alla
conclusione che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti
politici privi di accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di
esponenti eletti nei Parlamenti nazionale ed europeo, al fine di valutare
situazioni analoghe” di talchè il Collegio ha rilevato “la carenza di
motivazione in ordine all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autorità nel
comparare situazioni invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive, nel
caso di specie attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito
Democratico” (pag. 18);
- ha ravvisato un ulteriore profilo di
contraddittorietà “laddove non è stato esaminato e approfondito il punto
relativo alla presenza invece di esponenti di vertice di tali associazioni
<non rappresentate> nei programmi Porta a Porta, Ballarò e Annozero specificamente
indicati, come pure ampiamente segnalato dagli esponenti” (pag. 19);
- ha rilevato che le trasmissioni “Porta a Porta”,
“Annozero” e “Ballarò” sono state dalla stessa Autorità “ritenute suscettibili
di autonoma considerazione sotto il rispetto delle norme in materia di
pluralismo, con conseguente accoglimento della segnalazione proprio di
esponenti di area radicale per loro assenza in suddetti programmi” di talchè
l’Autorità stessa “avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione
l’indirizzo in questione e motivare adeguatamente nel caso di discostamento
dalla conclusione ora rappresentata. Invece, anche sotto tale profilo, risulta
assente ogni approfondimento, pur in presenza di chiara evidenza della
problematica nella segnalazione degli esponenti. Né è stata formulata
un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a
ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato
calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti
comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere
ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella
programmazione generale di rete. In particolare, non risulta considerato come
il tempo di parola in svariati programmi di vario genere e orario (da “Tg
Parlamento” a “La vita in diretta”, da “Settegiorni Parlamento” a “Il fatto del
Giorno”, da “Question Time” a “Punto donna”, da “Cominciamo bene” a “Linea
notte”) sia stato ritenuto comparabile e bilanciante l’assenza nei tre
programmi di punta serali sopra richiamati, in cui pure risultavano ospitati
leader di formazioni prive di attuale rappresentanza parlamentare, come sopra
evidenziato. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle
ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi
richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di
esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi
suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma
considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di
rete” (pag. 20 e 21).
Così individuata la portata precettiva della sentenza,
in riferimento alla quale va parametrato l’obbligo conformativo scaturente
dalla stessa, il Tribunale ritiene che la delibera n. 472/12/CONS, emessa
dall’Autorità il 18 ottobre 2012, non si sottragga al vizio di nullità per
violazione ed elusione del giudicato dedotto con il primo punto del gravame.
Ed, infatti, con l’atto in esame l’Autorità ha
confermato l’archiviazione, già disposta con la delibera n. 137/10/CSP
dell’08/07/10, attraverso una serie di argomentazioni che risultano violative
ed elusive del “dictum giurisdizionale” quale desumibile dai passaggi
motivazionali della sentenza n. 8064/11 in precedenza riportati.
In particolare, la delibera in questione ha ritenuto
che “i ricorrenti…difettano del requisito di legittimazione attiva nei termini
stabiliti dal provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ai fini dell’accesso
all’informazione e alla comunicazione politica nei programmi della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non
interessati da campagne elettorale in quanto privi di una propria ed autonoma
rappresentanza parlamentare: tale requisito al momento attuale può essere
riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e al relativo gruppo
costituito presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica nel cui
ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai richiesti spazi
informativi” di talchè “i tempi di esposizione dei ricorrenti nelle
trasmissioni informative sono valutati dall’Autorità…comparandoli con quelli
fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare”.
Dal passaggio motivazionale ora riportato, risulta che
la delibera del 18 ottobre 2012 ha valutato la posizione dell’Associazione
ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di rappresentanza
parlamentare.
Ciò, però, risulta in contrasto con quanto statuito
dalla sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 secondo la quale l’Associazione
Politica Nazionale Lista Marco Pannella può “essere ricompresa tra i
<soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n.
177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d) d. lgs. cit.” di talche, per questo motivo, la situazione
dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive”
rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti (pag. 18 della
sentenza).
Ne consegue che, in sede di esecuzione del giudicato,
l’Autorità dovrà rivalutare la fattispecie tenendo conto, come dato acquisito e
non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della citata qualificazione
dell’Associazione ricorrente come operata dal Tribunale con la citata sentenza
n. 8064/11.
La delibera, inoltre, non è conforme alla sentenza del
TAR Lazio nella parte in cui afferma apoditticamente che i principi di
pluralismo, completezza, imparzialità, obiettività e parità di trattamento “si
rivolgono al complesso dei programmi informativi trasmessi nei quali assume
carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche”
(quart’ultimo alinea).
Ed, infatti, l’iter motivazionale in questione non
risulta conforme alla sentenza n. 8064/11 nella parte in cui la stessa impone
all’Autorità di indicare le ragioni specifiche per cui non ha tenuto conto del
principio di “autonoma considerazione” delle trasmissioni “Porta a Porta”,
“Annozero” e "Ballarò” quale desumibile dalle precedenti delibere n.
22/06/CSP, 22/08/CSP, 24/08/CSP, 43/08/CSP e 160/06/CSP, emesse dalla stessa
Autorità.
Sempre secondo la sentenza n. 8064/2011 l’Autorità
avrebbe dovuto, poi, indicare perché ha ritenuto che gli altri programmi
considerati, in relazione ai quali era stato calcolato il tempo di parola degli
esponenti radicali, “potevano essere ritenuti comparabili con i programmi
suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma
considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di
rete” tenuto conto anche di quanto affermato nell’esposto in relazione alla
particolare rilevanza e alle peculiarità (presenza di conduttore conosciuto e
autorevole, specialità precisa e potenzialità di ascolto da prima serata) che,
invece, avrebbero dovuto indurre a ritenere le trasmissioni “Porta a Porta”
“Annozero” e “Ballarò” come “suscettibili di valutazione autonoma” (pag. 21
della sentenza).
In altri termini, ferma restando la pregnanza del
criterio dell’“autonoma considerazione” delle tre trasmissioni in questione,
stabilito dalla stessa Autorità in precedenti delibere, la stessa se ne sarebbe
potuta discostare solo attraverso una specifica motivazione che, comunque,
avrebbe dovuto espressamente tenere conto della problematica e, in concreto,
difficoltosa comparabilità (affermata dal Tribunale a pag. 21 della sentenza)
con le stesse delle ulteriori trasmissioni evidenziate.
Di tutti questi aspetti specifici manca ogni
riferimento nella delibera del 18 ottobre 2012 che, secondo quanto risulta
dalle parti motivazionale e dispositiva della stessa, si è limitata, in
sostanza, a motivare nuovamente il diniego, già espresso con la delibera n.
137/10/CSP dell’08/07/10, invece di rivalutare effettivamente e compiutamente
la fattispecie sulla base delle indicazioni provenienti dal giudicato, come
sarebbe stato necessario.
Per questi motivi il ricorso in ottemperanza è fondato
e deve essere accolto con conseguente declaratoria di nullità ex art. 21
septies l. n. 241/90 della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012, in
quanto violativa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011 del TAR
Lazio – Roma, con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori
domande formulate dalla ricorrente solo in via subordinata.
Deve, pertanto, essere ordinato all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni di ottemperare, secondo le prescrizioni in
precedenza indicate, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/11 emessa
dal TAR Lazio - Roma, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, in
forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte del presnete
provvedimento.
Il Tribunale si riserva di nominare, con successivo
provvedimento e su istanza di parte, il commissario ad acta nell’ipotesi di
persistente inottemperanza dell’Autorità.
L’Autorità resistente, in quanto soccombente, deve
essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo
viene liquidato come da dispositivo.
Va, invece, dichiarata l’irripetibilità delle spese
sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale
instauratosi con la RAI s.p.a., estranea all’attività necessaria per
l’esecuzione del giudicato oggetto di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso in ottemperanza e, per
l’effetto, dichiara la nullità della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012
emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
2) ordina alla predetta Autorità di eseguire, secondo
quanto specificato in motivazione, nel termine di trenta giorni decorrente
dalla notifica, ad istanza di parte, o dalla comunicazione, in forma
amministrativa, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla
sentenza n. 8064/11 emessa dal TAR Lazio – Roma;
3) nell’ipotesi di persistente inottemperanza, si
riserva di nominare, con separato provvedimento e su istanza di parte, il
commissario ad acta;
4) condanna l’Autorità resistente a pagare, in favore
della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in
complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e
contributo unificato come per legge;
5) dichiara l’irripetibilità delle spese sostenute
dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi
con la RAI s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
V.I.A. e danni patrimoniali (Corte giustizia UE sez. IV, 14 marzo 2013, n. 420).
V.I.A. e danni patrimoniali
(Corte giustizia UE sez. IV, 14 marzo 2013, n. 420)
Massima
1. L'articolo 3 della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve
essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale
prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del
progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali.
I danni patrimoniali,
qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un
progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo di protezione
perseguito da detta direttiva.
2. In linea di principio, la circostanza che una
valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto
prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo
il diritto dell'Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno
restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al
risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del
valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto ambientale di detto
progetto.
3. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni
del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare
l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni
subiti, siano soddisfatte (la Corte si è così pronunciata nella controversia
promossa da un cittadina austriaca per ottenere il risarcimento del danno
patrimoniale asseritamente subito a causa della perdita di valore della sua
casa, a seguito dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna, e dei danni futuri,
conseguenti al danno alla salute derivante al ritenuto recepimento tardivo ed
incompleto delle direttive 85/337, 97/11 e 2003/35, nonché conseguenti
all'omessa valutazione dell'impatto ambientale).
Sentenza per esteso
INTESTazione
Nella
causa C-420/11,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del
21 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2011, nel procedimento
Jutta
Leth
contro
Republik
Österreich,
Land
Niederösterreich,
LA
CORTE (Quarta Sezione),
composta
dal sig. L. Bay Larsen (relatore), dai sigg. J. Malenovský, U. Lõhmus, M.
Safjan e dalla sig.ra A. Prechal, giudici,
avvocato
generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere:
sig. V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta
del procedimento e in seguito all'udienza del 17 ottobre 2012,
considerate le
osservazioni presentate:
- per J. Leth, da W.
Proksch, Rechtsanwalt;
- per la Republik
Österreich, da C. Pesendorfer e. P. Cede, in qualità di agenti;
- per il Land
Niederösterreich, da C. Lind, Rechtsanwalt;
- per il governo
ceco, da D. Hadrouuek e M. Smolek, in qualità di agenti;
- per l'Irlanda, da
D. ÒHagan, in qualità di agente, assistito da. E. Fitzsimons, SC;
- per il governo
ellenico, da G. Karipsiades, in qualità di agente;
- per il governo
italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone,
avvocato dello Stato;
- per il governo
lettone, da I. Kalninn e A. Nikolajeva, in qualità di agenti;
- per il governo del
Regno Unito, da J. Beeko e L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti da E.
Dixon, barrister;
- per la Commissione
europea, da P. Oliver e G. Wilms, in qualità di agenti,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 novembre
2012,
ha pronunciato la
seguente
Fatto
Sentenza
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3 della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
(GU L 175, pag. 40), nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio,
del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5), e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).
2 Tale domanda è
stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Leth, da un
lato, e la Republik Österreich (Repubblica d'Austria) e il Land
Niederösterreich (Land della Bassa Austria), dall'altro, in merito alla domanda
della prima diretta, da un lato, al risarcimento del danno patrimoniale
asseritamente subito a causa della perdita di valore della sua casa ad uso
abitativo, a seguito dell'ampliamento dell'aeroporto di Vienna-Schwechat
(Austria), e, dall'altro, alla dichiarazione della responsabilità dei convenuti
nel procedimento principale per i pregiudizi futuri.
Contesto
normativo
Il
diritto dell'Unione
La
direttiva 85/337
3 Il primo, terzo,
quinto, sesto e undicesimo considerando della direttiva 85/337 sono formulati
come segue:
«considerando che i
programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (...)
sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin
dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne
successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di
programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali
ripercussioni sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure
per valutare queste ripercussioni;
(...)
considerando che
risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel
settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita;
(...)
considerando che
occorre introdurre principi generali di valutazione dell'impatto ambientale
allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei
progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante
sull'ambiente;
considerando che
l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto
rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro
probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve
essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e
eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente
interessato dal progetto;
(...)
considerando che gli
effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità
di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita».
4 L'articolo 1 della
direttiva 85/337 enuncia quanto segue:
«1. La presente
direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti
pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della
presente direttiva si intende per:
progetto:
- la realizzazione di
lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi
sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo;
(...)».
5 L'articolo 2,
paragrafo 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri
adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto
ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono
definiti nell'articolo 4».
6 L'articolo 3 di
detta direttiva dispone che:
«La valutazione
dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti
e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e
la flora;
- il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed
il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i
fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».
7 A termini
dell'articolo 4, paragrafi 1-3, della direttiva 85/337:
«1. Fatto salvo il
paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti
a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il
paragrafo 3 dell'articolo 2, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati
membri determinano, mediante:
a) un esame del
progetto caso per caso;
b) soglie o criteri
fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba
essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri
possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e
b).
3. Nell'esaminare
caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene
conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III».
8 L'articolo 5,
paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva prevede che:
«1. Nel caso dei
progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione
dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella
forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, (...):
3. Le informazioni
che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
(...)
- i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere
sull'ambiente;
(...)».
9 Nel novero dei
progetti contemplati dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 85/337
figurano, secondo l'allegato I, punti 7, lettera a), e 22 di essa, la
«[c]ostruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché
aeroporti (...) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m» e
«[o]gni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove
la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite
stabiliti nel presente allegato».
10 A termini
dell'allegato II, punto 13, primo trattino, della direttiva 85/337,
«[m]odifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I (...) già
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente» rientrano nel novero dei progetti di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.
11 L'allegato IV di
detta direttiva, dal titolo «Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1»,
ai punti 3-5 così recita:
«3. Una descrizione
delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante
del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna
e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni
materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e
all'interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione
(...) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti
all'esistenza del progetto,
- dovuti
all'utilizzazione delle risorse naturali,
- dovuti
all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo
smaltimento dei rifiuti,
e la descrizione da
parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli
effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione
delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti
effetti negativi del progetto sull'ambiente».
Il diritto austriaco
12 La direttiva
85/337 è stata recepita nell'ordinamento giuridico austriaco
dall'Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 1993 (legge del 1993 sulla
valutazione dell'impatto ambientale; in prosieguo: l'«UVP-G 1993»), in vigore
dal 1° luglio 1994 fino all'entrata in vigore, in data 11 agosto 2000,
dell'Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (legge del 2000 sulla
valutazione dell'impatto ambientale), diretto a trasporre la direttiva 97/11.
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
13 Dal 1997 la sig.ra
Leth, ricorrente nel procedimento principale, è proprietaria di un bene
immobile situato nel perimetro di sicurezza dell'aeroporto di Vienna-Schwechat.
Ella abita nella casa edificata su tale terreno.
14 A partire
dall'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, il 1° gennaio
1995, organi dei convenuti nel procedimento principale hanno autorizzato ed
eseguito, senza aver proceduto ad alcuna valutazione dell'impatto ambientale,
svariati progetti relativi alla ristrutturazione ed all'ampliamento
dell'aeroporto suddetto. Con decisione del 21 agosto 2001, il
ministro-presidente del Land Niederösterreich ha espressamente dichiarato che
una procedura di valutazione dell'impatto ambientale non era necessaria per
proseguire nella ristrutturazione dell'aeroporto di Vienna-Schwechat e
procedere a taluni ampliamenti di esso.
15 Nel 2009 la sig.ra
Leth ha proposto dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale
civile di Vienna) un ricorso contro i due convenuti nel procedimento principale,
nell'ambito del quale chiedeva, da un lato, che questi ultimi fossero
condannati a versarle una somma pari a EUR 120 000 a titolo di diminuzione del
valore del suo bene immobile, in particolare a causa del rumore aereo, e,
dall'altro, che fosse dichiarata la responsabilità di detti convenuti
relativamente ai pregiudizi futuri, compresi i danni alla sua salute dovuti
alla trasposizione tardiva e incompleta delle direttive 85/337, 97/11 e
2003/35, nonché conseguenti all'omessa valutazione dell'impatto ambientale al
momento del rilascio delle diverse autorizzazioni concernenti la
ristrutturazione dell'aeroporto di Vienna-Schwechat. Gli stessi convenuti hanno
addotto il carattere legittimo e non colpevole del comportamento dei loro
organi nonché la prescrizione dell'azione proposta.
16 Il Landesgericht
für Zivilrechtssachen Wien ha respinto integralmente il ricorso, in quanto i
diritti invocati erano prescritti. Con sentenza d'appello parziale,
l'Oberlandesgericht Wien ha confermato il rigetto della domanda di pagamento di
EUR 120.000, ma ha annullato il rigetto della domanda diretta alla
dichiarazione della responsabilità dei suddetti convenuti relativamente ai
pregiudizi futuri, rinviando la causa dinanzi al giudice di primo grado
affinché statuisse nuovamente su tale ultima domanda. In proposito,
l'Oberlandesgericht Wien ha rilevato che la domanda di pagamento di un
risarcimento pari a EUR 120 000 concerneva soltanto un danno puramente
patrimoniale, che non è riconducibile all'obiettivo di tutela perseguito dalle
disposizioni del diritto dell'Unione, segnatamente quelle delle direttive
pertinenti, e del diritto nazionale. Quanto alla domanda di dichiarazione della
responsabilità relativamente ai pregiudizi futuri, tale giudice ha rilevato che
essa non era prescritta. Sono stati quindi proposti dinanzi al giudice del
rinvio un ricorso in «Revision» (cassazione) del rigetto della domanda di
pagamento di detto risarcimento e un ricorso contro il rinvio della domanda di
dichiarazione di responsabilità.
17 Quest'ultimo
giudice ritiene che la decisione su tali domande, che in ogni caso non sono
interamente prescritte, dipende dalla questione se l'obbligo a carico delle
autorità competenti dello Stato membro interessato, previsto sia dal diritto
dell'Unione sia dal diritto nazionale, di procedere ad una valutazione
dell'impatto ambientale sia atto a tutelare i singoli interessati contro danni
puramente patrimoniali causati da un progetto che non sia stato sottoposto ad
una simile valutazione.
18 In tale contesto,
l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l'articolo 3
della direttiva (...) 85/337(...), nella versione di cui alla direttiva (...)
97/11(...) e dalla direttiva 2003/35 (...) debba essere interpretato nel senso
che:
1) la nozione di
"beni materiali" riguardi solo la sostanza degli stessi e non anche
il loro valore;
2) la valutazione
dell'impatto ambientale abbia anche lo scopo di tutelare i singoli contro danni
patrimoniali causati dalla diminuzione del valore di un bene immobile di loro
proprietà».
Procedimento dinanzi
alla Corte
19 Con lettera del 21
dicembre 2012 la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto la
riapertura della fase orale, sostenendo che, da un lato, l'avvocato generale,
esaminando nelle sue conclusioni presentate l'8 novembre 2012 la questione se
la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dall'articolo 3 della
direttiva 85/337, includa la valutazione delle ripercussioni del progetto di
cui trattasi sul valore dei beni materiali, avrebbe introdotto una nuova
questione che non è stata posta dal giudice del rinvio e che non è stata
oggetto di discussione tra gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello
Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, conseguentemente, la
prima questione posta dal giudice del rinvio non avrebbe ricevuto risposta.
Dall'altro, ella sostiene che detti interessati non hanno avuto occasione di
discutere sulle conseguenze da trarre dal fatto che il pubblico interessato non
era informato dei progetti di cui trattasi e che esso, quindi, non ha potuto
partecipare al processo decisionale.
20 A tale riguardo
occorre rammentare che, in forza dell'articolo 83 del suo regolamento di
procedura, la Corte, sentito l'avvocato generale, può disporre in ogni momento
la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si
ritiene sufficientemente edotta o, tra l'altro, quando la causa dev'essere
decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le
parti o gli interessati menzionati da detto articolo 23.
21 Nel caso di
specie, la Corte ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale non debba
essere esaminata sulla base di argomenti che non sono stati oggetto di
discussione dinanzi ad essa e stima di disporre di tutti gli elementi necessari
per esaminare la domanda di pronuncia pregiudiziale.
22 Di conseguenza,
non va accolta la domanda della ricorrente nel procedimento principale, diretta
allo svolgimento di una nuova udienza, né quella, presentata in subordine,
diretta ad ottenere un'autorizzazione al deposito di osservazioni scritte
supplementari.
Sulle questioni
pregiudiziali
23 Con le sue
questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3 della
direttiva 85/337 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, la
valutazione dell'impatto ambientale, prevista da tale articolo, include la
valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni
materiali e che, dall'altro, la circostanza che una valutazione dell'impatto
ambientale sia stata omessa, in violazione delle prescrizioni di detta
direttiva, conferisca ad un singolo il diritto al risarcimento del danno
patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile in conseguenza
dell'impatto ambientale del progetto di cui trattasi.
24 Per quanto
riguarda la nozione di «beni materiali» ai sensi dell'articolo 3 della
direttiva 85/337, si deve ricordare che dalla necessità dell'applicazione
uniforme del diritto dell'Unione discende che i termini di una disposizione di
quest'ultimo, che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati
membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata,
devono normalmente dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione
autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della
disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi
(v. sentenze del 19 settembre 2000, Linster, C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto
43, e del 22 dicembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, Racc. pag. I-14309, punto
45).
25 In applicazione
dell'articolo 3 della direttiva 85/337, occorre esaminare gli effetti diretti e
indiretti di un progetto, tra l'altro, sull'uomo e sui beni materiali e,
conformemente al quarto trattino di tale articolo, è altresì necessario
esaminare siffatti effetti sull'interazione di tali due fattori. Pertanto, in
particolare devono essere valutate le ripercussioni di un progetto
sull'utilizzazione dei beni materiali ad opera dell'uomo.
26 Ne consegue che,
al momento della valutazione di progetti come quelli in esame nel procedimento
principale, atti a generare un aumento del rumore aereo, occorre esaminare gli
effetti di quest'ultimo sull'utilizzo degli edifici da parte dell'uomo.
27 Tuttavia, come
rilevato giustamente dal Land Niederösterreich e da vari governi che hanno
presentato osservazioni dinanzi alla Corte, dal dettato del suddetto articolo 3
non può dedursi che la valutazione ambientale vada estesa al valore
patrimoniale dei beni materiali, né ciò sarebbe conforme all'obiettivo della
direttiva 85/337.
28 Infatti,
dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/337, nonché dal primo, terzo,
quinto e sesto considerando di questa, risulta che obiettivo di tale direttiva
è una valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati, al
fine di realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della
protezione dell'ambiente e della qualità della vita. È a questo stesso
obiettivo che fanno riferimento le informazioni che devono essere fornite dal
committente, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dall'allegato IV
della stessa direttiva, nonché i criteri che consentono di valutare se i
progetti di minor importanza, rispondenti alle caratteristiche elencate
all'allegato III di essa, necessitino di una valutazione ambientale.
29 Di conseguenza,
occorre prendere in considerazione unicamente le ripercussioni sui beni
materiali che, per loro natura, sono altresì atte ad avere un impatto
sull'ambiente. Pertanto, in applicazione dell'articolo 3 della suddetta
direttiva, una valutazione dell'impatto ambientale effettuata in conformità a
tale articolo è quella che individua, descrive e valuta gli effetti diretti e
indiretti del rumore sull'uomo, nel caso di un utilizzo di un bene immobile
interessato da un progetto come quello di cui trattasi nel procedimento
principale.
30 Pertanto, si deve
constatare che la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dall'articolo 3
della direttiva 85/337, non include quella delle ripercussioni del progetto di
cui trattasi sul valore di beni materiali.
31 Tuttavia, tale
constatazione non implica necessariamente che l'articolo 3 della direttiva
85/337 debba essere interpretato nel senso che la circostanza che una
valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa in violazione di quanto
prescritto da tale direttiva, in particolare una valutazione degli effetti su
uno o più dei fattori elencati da tale articolo, diversi da quello dei beni
materiali, non conferisca ad un singolo alcun diritto al risarcimento di un
danno patrimoniale causato dalla diminuzione del valore dei suoi beni
materiali.
32 A tale proposito,
si deve anzitutto ricordare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che un
singolo può avvalersi dell'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto
ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, in
combinato disposto con gli articoli 1, paragrafo 2, e 4 della stessa (v.
sentenza del 7 gennaio 2004, Wells, C-201/02, Racc. pag. I-723, punto 61). Tale
direttiva conferisce pertanto ai singoli interessati un diritto a che i servizi
competenti valutino l'impatto ambientale del progetto di cui trattasi e li
consultino a questo riguardo.
33 Pertanto, occorre
esaminare se, nel caso di un'omissione della valutazione dell'impatto
ambientale, l'articolo 3 della direttiva 85/337, in combinato disposto con
l'articolo 2 della stessa, sia atto a conferire ai singoli un diritto al
risarcimento di danni patrimoniali come quelli lamentati dalla sig.ra Leth.
34 A questo
proposito, dal terzo e dall'undicesimo considerando della direttiva 85/337
risulta che essa ha l'obiettivo di realizzare uno degli obiettivi dell'Unione
nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita e che gli
effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per contribuire
con un migliore ambiente alla qualità della vita.
35 In circostanze in
cui l'esposizione al rumore conseguente ad un progetto di cui all'articolo 4
della direttiva 85/337 abbia rilevanti effetti sull'uomo, nel senso che una
casa ad uso abitativo interessata da tale rumore sia resa meno atta a svolgere
la sua funzione e il contesto ambientale dell'uomo, la sua qualità di vita e,
eventualmente, la sua salute siano pregiudicati, una diminuzione del valore
patrimoniale di tale casa può, in effetti, essere una conseguenza economica
diretta di tali effetti sull'ambiente, circostanza che va esaminata caso per
caso.
36 Pertanto, occorre
concludere che la prevenzione di danni patrimoniali, qualora siano conseguenze
economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato,
ricade nell'obiettivo di protezione perseguito dalla direttiva 85/337. Dal
momento che siffatti danni economici sono conseguenze dirette di tale impatto,
essi devono essere distinti dai danni economici che non hanno la loro fonte
diretta nell'impatto ambientale e che, quindi, non rientrano nell'obiettivo di
protezione perseguito da tale direttiva, come, in particolare, taluni svantaggi
concorrenziali.
37 Per quanto attiene
al diritto al risarcimento di tali danni patrimoniali, da una costante
giurisprudenza della Corte risulta che, in virtù del principio di leale
collaborazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono
tenuti a cancellare le conseguenze illecite di una violazione del diritto
dell'Unione. In proposito, la Corte ha già dichiarato che, al fine di porre
rimedio ad un'omissione della valutazione dell'impatto ambientale di un
progetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337, spetta
al giudice nazionale accertare se il diritto interno preveda la possibilità di
revocare o di sospendere un'autorizzazione già rilasciata al fine di sottoporre
detto progetto ad una valutazione del suo impatto ambientale, conformemente a quanto
richiesto dalla direttiva 85/337, o, in alternativa, nel caso in cui il singolo
vi acconsenta, la possibilità per quest'ultimo di pretendere il risarcimento
del danno subito (v. sentenza Wells, cit., punti 66-69).
38 Le modalità
procedurali applicabili sono definite dall'ordinamento giuridico interno di
ciascuno Stato membro, in forza del principio dell'autonomia procedurale degli
Stati membri, purché, tuttavia, esse non siano meno favorevoli di quelle che
riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e
non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei
diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di
effettività) (v. sentenza Wells, cit., punto 67).
39 È quindi
nell'ambito della normativa nazionale sulla responsabilità che lo Stato membro
è tenuto a riparare le conseguenze del danno arrecato, restando inteso che le
condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento
dei danni assicurino in rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
richiamati al punto precedente (v. sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du
pêcheur e Factortame, C-46/93 e C-48/93, Racc. pag. I-1029, punto 67).
40 Occorre tuttavia
ricordare che il diritto dell'Unione conferisce ai singoli, a determinate
condizioni, un diritto al risarcimento per danni causati da violazioni del
diritto dell'Unione. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il
principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni
del diritto dell'Unione ad esso imputabili è inerente al sistema dei trattati
sui quali quest'ultima è fondata (v. sentenza del 25 novembre 2010, Fuu,
C-429/09, Racc. pag. I-12167, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
41 A tale proposito
la Corte ha reiteratamente dichiarato che ai singoli lesi è riconosciuto un
diritto al risarcimento purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire
che la norma giuridica dell'Unione violata sia preordinata a conferire loro
diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che
esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito
dai singoli (v. sentenze Fuu, cit., punto 47, nonché del 9 dicembre 2010,
Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e a., C-568/08, Racc. pag.
I-12655, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).
42 Le tre condizioni
succitate sono necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al
risarcimento avente il proprio fondamento direttamente nel diritto dell'Unione,
senza tuttavia escludere che la responsabilità dello Stato membro interessato
possa essere accertata, a condizioni meno restrittive, sulla base del diritto
nazionale (v. sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 66).
43 In linea di
principio, l'applicazione - fondata nel diritto dell'Unione - delle condizioni
che consentono di stabilire la responsabilità degli Stati membri per danni
causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione deve essere operata
dai giudici nazionali, in conformità agli orientamenti forniti dalla Corte per
procedere a tale applicazione (v. sentenza del 12 dicembre 2006, Test Claimants
in the FII Group Litigation, C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 210 e
giurisprudenza ivi citata).
44 A questo
proposito, ai punti 32 e 36 della presente sentenza si è già rilevato che la
direttiva 85/337 conferisce ai singoli interessati un diritto a che i servizi
competenti dello Stato membro interessato valutino l'impatto ambientale del
progetto di cui trattasi e che i danni patrimoniali, qualora siano conseguenze
economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato,
sono oggetto dell'obiettivo di protezione di detta direttiva.
45 Tuttavia, come
indicato al punto 41 della presente sentenza, accanto alla necessità di verificare
che la violazione della norma di diritto dell'Unione sia sufficientemente
qualificata, ulteriore condizione indispensabile del diritto al risarcimento è
la sussistenza di un nesso causale diretto tra la violazione di cui trattasi e
i danni subiti dai singoli, sussistenza che spetta del pari ai giudici
nazionali verificare, conformemente agli orientamenti forniti dalla Corte.
46 A tal fine, si
deve tener conto della natura della norma violata. Nel caso di specie, questa
prescrive una valutazione dell'impatto ambientale, ma non enuncia né le regole
sostanziali relative ad una ponderazione dell'impatto ambientale di un progetto
pubblico o privato con altri fattori, né vieta la realizzazione dei progetti
atti ad avere un impatto negativo sull'ambiente. Tali elementi tendono ad
indicare che, in linea di principio, la violazione dell'articolo 3 di detta
direttiva, ossia, nel caso specifico, l'omessa valutazione prescritta dalla
norma citata, non configura, di per sé, la causa della diminuzione del valore di
un bene immobile.
47 Di conseguenza,
risulta evidente che, in linea di principio, secondo il diritto dell'Unione, la
circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in
violazione di quanto prescritto dalla direttiva 85/337, non conferisce ad un
singolo, di per sé, un diritto al risarcimento del danno puramente patrimoniale
causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile conseguente ad un
impatto ambientale. Tuttavia, in ultima istanza, spetta al giudice nazionale,
il solo competente ad apprezzare i fatti della controversia di cui è investito,
verificare se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al
risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la
violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.
48 Pertanto, si deve
rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 3 della direttiva
85/337 deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto
ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle
ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore dei beni materiali. I
danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto
ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo
di protezione perseguito da detta direttiva. In linea di principio, la
circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in
violazione di quanto prescritto da tale direttiva, di per sé non conferisce ad
un singolo, secondo il diritto dell'Unione e fatte salve le norme del diritto
nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto
al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione
del valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto ambientale di detto
progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni
del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare
l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni
subiti, siano soddisfatte.
Sulle spese
49 Nei confronti
delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per
questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L'articolo 3 della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve
essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale
prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del
progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali,
qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto
pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo di protezione perseguito
da detta direttiva.
In linea di
principio, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata
omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non
conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell'Unione e fatte salve le norme
del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello
Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato
dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto
ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare
se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al
risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la
violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.
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