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venerdì 24 luglio 2015

GIOCHI E SCOMMESSE: il TAR Lecce rinvia alla Consulta la decisione sulla legittimità costituzionale del c.d. distanziometro della Regione Puglia (leggi ludopatia) - (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, ordinanza collegiale 22 luglio 2015, n. 2529).


GIOCHI E SCOMMESSE: 
il TAR Lecce rinvia alla Consulta 
la decisione sulla legittimità costituzionale 
del c.d. distanziometro della Regione Puglia 
(leggi ludopatia) 
(T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 
ordinanza collegiale 22 luglio 2015, n. 2529)



Breve commento

Dopo la sentenza n.407/2015 del TAR Bologna, sembra che la decisione in commento di profili un mutamento di giurisprudenza, sia amministrativa che, credo, costituzionale.
Ricapitolando: la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011 aveva portato molte Regioni ad emanare, al fine di tutelare la "salute" - materia ricompresa nella legislazione concorrente ex art. 117 co. 3 Cost. -, leggi regionali di contrasto alla "ludopatia" tramite la previsione di "distanze minime" (variabili; solitamente 500 metri) dai "luoghi sensibili" (chiese scuole, etc.).
A loro volta, molti Comuni, sulla base di espresse od implicite disposizioni di tali leggi, hanno emanato regolamenti in materia, spesso prevedendo anche limiti più stringenti (il TAR Roma ha annullato il regolamento del Comune di Genova che prevedeva una distanza minima di ben 1.000' metri!).
Ora il predetto revirement: il TAR Lecce ritiene, difatti, che spetti allo Stato assicurare la tutela della salute in maniera uniforme, anche alla luce della nozione di "ordine e sicurezza pubblici" ai sensi dell'art. 117 co. 2 lett. h) Cost., in cui rientra anche "l'incolumità pubblica".
Senza dimenticare il "decreto Balduzzi" (il d.l. n. 158/2012), che prevedeva un coinvolgimento di Regioni e Comuni in materia, ma non abilitava affatto quest'ultime ad agire in maniera disorganica e parcellizzata...




Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2992 del 2014, proposto da:

Gilupi srl , Chiriatti Tiziano & C Snc, rappresentate e difese dagli avv. Oronzo Marco Calsolaro, Eugenio Gianluca Retucci, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, Via Imbriani, 36;
contro
Comune di Melendugno, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Giuseppe e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, Via Pietro Marti, 9/A;
Questura di Lecce, Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Roma e Agenzia delle Dogane Roma, rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliate presso la sede di quest’ultima in Lecce, Via Rubichi;
Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Puglia; 
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 19 del 30/9/2014 del Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Melendugno, trasmessa con nota prot. n. 19540 del 30/9/2014 (notificata al sig. Chiriatti in data 1/10/2014); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed ove occorra: della predetta nota di trasmissione prot. n. 19540 del 30/9/2014; dell'autorizzazione al trasferimento rilasciata dal Questore di Lecce prot. n. DIV.PAS. Cat. 13/B-14 dell8/5/2014; della nota della Questura di Lecce di pari data e protocollo inviata al Comune di Melendugno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:Comune di Melendugno, Questura di Lecce, Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Roma e Agenzia delle Dogane Roma;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Oronzo M. Calsolaro, anche in sostituzione di Eugenio G. Retucci, Roberto De Giuseppe, Giovanni Pedone.;

I. Le società ricorrenti deducono quanto segue:
la soci. Gi.Lu.Pi. srl è concessionaria di 20 diritti di gioco sportivo ex art.38 c.2 d.l. 4.7.2006 n.223, uno dei quali è stato affidato alla Società Chiriatti Tiziano & C. snc la quale, titolare di licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal 20.2.1990, a far data dal 24.8.2012 è stata autorizzata dal Questore a esercitare anche l’attività di raccolta di scommesse lecite;
a seguito di sfratto, quest’ultima ha chiesto ad AAMS di essere autorizzata a trasferire il punto vendita di tale diritto da via Pertini n.108 (vecchia sede) nei nuovi locali di via Olimpiadi 67, ottenendo positivo riscontro da parte di AAMS, che ha autorizzato il trasferimento con atto del 19.3.2014; con atto dell’8.5.2014 il Questore di Lecce ha autorizzato la medesima società a trasferire l’attività di raccolta scommesse nella nuova sede.
Tuttavia, con comunicazione del 22.5.2014, il Comune di Melendugno ha rappresentato l’impossibilità di autorizzare l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse nel nuovo locale, stante l’asserito contrasto con l’art.7 L.R.43/2013 e, successivamente, ha adottato la gravata ordinanza con cui ha imposto la sospensione delle attività di raccolta delle scommesse sportive in quanto i nuovi locali sono ubicati a meno di 500 metri da un istituto scolastico, in violazione dell’art.7 della L.43/2013.
Avverso tale atto è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 88 e 110 comma 6 lett.a) del R.D. n.773/1931, dell’art.38 del d.l. n.223/2006, dell’art. 7, comma 8, 9 e 10 del d.l. n.158/2012 e degli artt. 7 e 10 L.R.43/2013 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.3 e 6 della L.241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione – difetto istruttoria – erronea presupposizione.
Secondo le ricorrenti, il sistema di contrasto alla ludopatia introdotto con il d.l. suindicato si fonda su più strumenti di lotta, articolati nella distinzione tra attività di raccolta di scommesse e attività di raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 lett.a) del Tulps, ossia le c.d. “slot-machines”; solo per questi ultimi è prevista la progressiva ricollocazione fisica ove siano situati in prossimità di luoghi ritenuti sensibili(scuole, chiese, ospedali).
Inoltre, sarebbero vietati solo gli esercizi ubicati in un raggio inferiore, e non uguale, a cinquecento metri.
Poiché la ricorrente è stata autorizzata a svolgere l’attività nell’agosto 2012, prima dell’entrata in vigore della L.R.43/2013, avrebbe errato il Comune a ritenere l’applicabilità di tale ultima disciplina regionale, non essendo mai cessata, né scaduta l’autorizzazione.
Viene altresì dedotta l’incostituzionalità della normativa regionale per:
- violazione degli artt. 117 c.1 e c.2 lett.e) rilevandosi l’impossibilità per le regioni di compromettere il livello di tutela della concorrenza assicurato dalla legge statale atteso che la numerosità dei luoghi sensibili rispetto a un comune di piccole dimensioni finisce per inibire l’apertura di centri all’interno del perimetro urbano;
- violazione degli artt.76 e 117 c.3 della Costituzione in quanto il decreto Balduzzi, che si inserisce nella materia della “Tutela della salute” ha ripartito le competenze di ciascun ente coinvolto nel procedimento di ricollocamento geografico dei centri di raccolta del gioco, laddove al Ministero dell’economia e delle Finanze è delegato/riservato il compito di fissare, con proprio decreto, i principi che presiedono all’individuazione dei criteri di progressiva ricollocazione della rete fisica di raccolta del gioco, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa sancita in sede di conferenza unificata Stato –Regioni-Autonomie Locali;
- è stato violato “un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute”, trattandosi di una “misura di profilassi igienico-sanitaria a carattere generale”.
- Violazione dell’art.117 c.3 sotto altro profilo, in quanto la norma regionale equipara i centri di raccolta scommesse e i centri di raccolta gioco mediante slot-machines in palese frontale contrasto con il principio definito dalla norma statale in relazione alla ricollocazione dei soli centri di raccolta del gioco mediante slot-machines e solo in relazione a concessioni aggiudicate dopo l’11 novembre 2012;
- Violazione dell’art.3 della Costituzione e dei principi di uguaglianza e ragionevolezza.
Violazione e falsa applicazione degli artt.3,6,7 e 10 l.241/1990 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.88 e 110 comma 6 lett.a) del R.D. n.773/1931, dell’art.38 del d.l. n.223/2006, dell’art. c.8 e 9 e 10 del d.l. n.158/2012 e degli artt. 7 e 10 L.R.n.43/2013- violazione e falsa applicazione del trattato UE e dell’art. 117 c.2 lett.e della Cost. – violazione del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo – eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione, per difetto istruttorio
Le ricorrenti deducono il deficit motivazionale del provvedimento impugnato in quanto lo stesso avrebbe dovuto disapplicare la normativa regionale.
Con atto depositato in giudizio in data 5 gennaio 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno insistendo per la reiezione del ricorso.
II. Pregiudiziale, rilevante e non manifestamente infondata si pone la questione di costituzionalità dell’art.7 della L.R. 43/2013, atteso che l’applicazione della stessa impedisce alle ricorrenti di ottenere il bene della vita richiesto, ossia il trasferimento dell’attività di raccolta di scommesse lecite ai locali di via Olimpiadi, in quanto posti alla distanza di 500 metri da un istituto scolastico.
II.I. In particolare, in punto di pregiudizialità e rilevanza, basti rilevare l’infondatezza delle censure proposte dalle ricorrenti con riferimento ai seguenti profili:
- non è condivisibile il rilievo espresso nel primo motivo di ricorso secondo il quale solo per i centri di raccolta in cui si effettui l’attività di gioco praticato con le “slot machines” sarebbe prevista la ricollocazione fisica delle attività situate in prossimità dei luoghi ritenuti sensibili, in quanto l’art.7 della L.R.43/2013 (nel prevedere che “ L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza”) include nel divieto tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito inseriti nell’art.110.c.6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché la raccolta di scommesse sportive.
- non è condivisibile neppure l’assunto secondo il quale non sarebbe incluso nel divieto l’esercizio posto a 500 metri dal luogo sensibile, atteso che l’accezione “l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri” appare significare la necessità di una distanza minima non inferiore a 500 metri;
- quanto all’applicazione della normativa suindicata alla fattispecie, se è pur vero che, all’entrata in vigore della stessa, l’autorizzazione della ricorrente non era scaduta, pur tuttavia, il richiesto trasferimento presso altra sede ha, di fatto, concretizzato l’esame dell’istanza ex novo stante la necessità dell’istruttoria in relazione a uno dei presupposti fondanti l’autorizzazione medesima, ossia l’idoneità del locale;
- quanto al difetto motivazionale, la censura non è fondata in quanto l’iter logico-giuridico seguito dalla P.A. è facilmente ricostruibile.
L’impossibilità di accogliere le suindicate censure, comporta la pregiudizialità e rilevanza della questione di costituzionalità dell’art.7 della L.R.43/2013, atteso che la stessa impedisce il rilascio dell’autorizzazione nel raggio di cinquecento metri dai luoghi sensibili e quindi impedisce l’accoglimento dell’istanza delle ricorrenti.
III. Circa la non manifesta infondatezza della questione, il collegio ritiene che l’art.7 della l.43/2013 nel prevedere che “2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”, si ponga in contrasto con l’art.7 c.10 D.L. 158/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
Tale disposizione prevede che “10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali” .
Risulta quindi evidente che, mentre la disposizione regionale in esame prevede una immediata entrata in vigore del divieto in esame, la norma statale ne differisce l’effettiva entrata in vigore per le nuove concessioni alle pianificazioni da attuarsi in conformità delle medesime disposizioni, in assenza delle quali, non vi sarebbero impedimenti alla collocazione di esercizi in prossimità dei luoghi sensibili.
III.I. Il Collegio non ignora l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in materia, secondo il quale la lotta alla ludopatia va indubitabilmente ascritta alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza (così Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 72 e 22 giugno 2006 n. 237, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007 n. 1772) e quello di recente espresso nella sent.300/2011- con la quale si è affermato che : A. le finalità perseguite dalla Provincia di Bolzano con le disposizioni della legge n. 13 del 2010, a tutela di soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e prevenzione di forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché di effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, "valgono a differenziare le disposizioni impugnate dal contesto normativo, in materia di gioco, di cui si è già occupata questa Corte -sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006-, rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza"; materia che, per consolidata giurisprudenza della Corte, attiene alla "prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico", inteso questo quale "complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale" - sentenza n. 35 del 2011"; B. gli interessi pubblici primari, che vengono in rilievo nell'art. 117, comma 2, lettera h), Cost. sono "unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile: risultando evidente come, diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l'affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività. La semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale, dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale, radicando quella statale"; C. le disposizioni della legge regionale n. 13 del 2010 "hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, inteso nei termini dianzi evidenziati, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti"; pertanto tali disposizioni "non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori, quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità, che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni).
In conclusione, il Collegio ritiene, che, a seguito dell’entrata in vigore del c.d. decreto Balduzzi, le disposizioni volte alla prevenzione della ludopatia, rientrino nell’ambito della tutela della salute, materia rimessa dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.
Invero, il c.d. Decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) , al fine di assicurare un "più alto livello di tutela della salute", ha:
disposto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza estendendoli alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione da ludopatia, come definita dalla stessa norma (art. 5);
adottato specifiche "misure di prevenzione per contrastare la ludopatia" disciplinando le forme pubblicitarie, introducendo divieti e controlli per contrastare il gioco minorile, nonché, come già detto, affidando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la pianificazione di forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco territorialmente prossimi a "istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi".
Appare quindi evidente che la norma statale citata abbia inteso prevedere misure di prevenzione della ludopatia proprio al fine di tutelare il diritto della salute, diritto che, in base all’ art. 117, comma 3 Cost., trova la sua disciplina fondamentale nella legislazione nazionale, spettando alle regioni di concorrere al completamento delle regole nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale.
Nella specie, l’art.7 l.R.43/2013, nel disporre l’immediata entrata in vigore delle norme in materia di distanza dai luoghi sensibili, contraddice l’art.7 c.10 D.L.158/2012, che invece demanda l’applicazione della nuova disciplina alla pianificazione ivi prevista( pianificazione che vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che invece la L.R. pretermette del tutto) così violando “un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute”.
Del resto, la giurisprudenza ha in effetti evidenziato che, coerentemente con le esigenze tutelate - medesime sull'intero territorio del Paese -, gli strumenti di contrasto della ludopatia devono trovare la loro disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale, entro i cui limiti poi opereranno gli enti locali, fermo restando il potere dei sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di situazioni di effettiva emergenza (v. TAR Veneto, Sez. III, 16 aprile 2013 n. 578).
Se la materia della "tutela della salute" è soggetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, sicchè queste possono provvedere a dettare regole di settore in coerenza con la disciplina statale e con i relativi principi fondamentali, è riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, restando ferma la possibilità per le Regioni di stabilire livelli di tutela più elevati per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (cfr. in tal senso T.A.R. Lombardia 4.4.2012 n. 1006; T.A.R. Puglia 7.12.2012 n. 2100; Corte Cost. 5 marzo 2009, n. 61; Corte Cost. 14 marzo 2008, n. 62).
Nella specie, non si è trattato di fissare limiti più rigorosi di tutela ma si è stabilita la immediata entrata in vigore di misure per le quali la legge nazionale aveva invece disposto la necessità di un procedimento pianificatorio con il coinvolgimento di tutti i soggetti indicati nel citato art.7 c.10 del D.L.
IV. Sotto altro profilo, il Collegio ritiene che continuino a sussistere dubbi in ordine alla costituzionalità dell’art.7 della L.R.43/2013, sempre in relazione al contrasto con l’art. 7.c.10 del D.L. 158/2012 (con modificazioni, dalla L.8 novembre 2012, n. 189.) per violazione dell’art.117, comma 2, lett. h), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di “ordine pubblico e sicurezza” in quanto la norma regionale citata comunque incide sugli esercizi che accettano scommesse ( come nella specie ), cioè su esercizi soggetti al controllo dell’autorità di P.S. ex art. 88 R.D. 773/1931.
Peraltro, il controllo esercitato dall’Autorità di pubblica sicurezza in ordine al rilascio di concessioni/autorizzazioni ex art.88 è un controllo che investe una pluralità di interessi, tutti diretti al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, mediante la verifica della sussistenza di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente la concessione.
Proprio la sussistenza di tali requisiti soggettivi e oggettivi deve essere verificata dall’Amministrazione statale in vista del mantenimento dell’ “ordine pubblico e sicurezza” , ossia nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico.
Del resto con la sentenza 222/2006, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il criterio
teleologico adottato nell’individuazione dei contenuti della materia “sicurezza” mantenga comunque una notevole capacità penetrativa della potestà legislativa statale nelle materie di competenza regionale,con un intervento di tipo trasversale e potenzialmente espansivo su
altre materie di competenza regionale. Questo implica allora che le Regioni non possono approvare o applicare leggi o provvedimenti, che, benché vertenti su altre materie di competenza regionale, comportino anche effetti che direttamente o indirettamente vanifichino o neutralizzino quelle misure amministrative adottate dall’amministrazione statale che siano previste o consentite da leggi statali aventi l’obiettivo di prevenire il compimento di reati, al di fuori dei casi e dei modi nei quali la stessa legge statale consenta alla Regione di introdurre simili riduzioni.
Con sentenza 237/2006, la Corte ha ritenuto fuori da ogni dubbio che “la disciplina dei giochi d’azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d’azzardo (si tratta delle ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS) sia riconducibile alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all’art. 117, comma 1, lett. h), Cost.”.
Con sentenza 21/2010, la Corte ha affermato che la materia della sicurezza di cui all’art. 117, comma 2, lett. h), della Cost., “non si esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale” ed ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una
disposizione di legge statale che attribuiva al Ministro dello sviluppo economico il potere di emanare decreti volti a disciplinare tutti gli impianti posti all’interno di edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi,di riscaldamento, ecc.), in quanto volti a tutelare gli utilizzatori degli impianti medesimi, garantendo la loro incolumità, nonché l’integrità delle cose.
Peraltro, nella specifica materia, la limitazione stabilita dalla legge regionale, comporta inevitabili restrizioni agli esercizi commerciali de quibus; restrizioni che, in comuni di ridotte dimensioni demografiche e territoriali, incidono notevolmente impedendone di fatto l’esercizio, così intervenendo sulla concessione ex art.88 R.D.773/1931.
IV.I.Sotto altro profilo vi è da rilevare che la L.R. 43/2013 incide sulle concessioni ex art. 88 cit., in contrasto con quanto previsto dall’art. 7 c.10 D.L.158/2012, sia sotto il profilo sostanziale, che su quello temporale.
In particolare, la norma statale prevede che “10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando”.
Pertanto, sotto un profilo sostanziale mentre la norma statale prescrive che la progressiva ricollocazione riguardi solo gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, (Ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina), l’art.7 della L.R.43/2013 prevede che le restrizioni ivi indicate riguardino tutti gli “apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.”( ossia oltre quelli di cui alla lett.b dell’art.110 c.6 R.D.773/1931, soggetti al rilascio del titolo amministrativo, anche la raccolta di scommesse, soggetta al rilascio del titolo di polizia ex art. 88 R.D. n. 773/1931)
Sotto un profilo temporale, inoltre, mentre la il D.L.158/2012 prevede che le nuove disposizioni si applichino esclusivamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e valgano, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando, l’art.7 della L.R. 43/2013 dispone che l'autorizzazione all'esercizio non venga più concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, sin dalla sua entrata in vigore.
Dal che discende che l’applicazione della normativa regionale in assenza degli strumenti di raccordo e pianificazione previsti dal c.10 d.l.158/2012 di fatto incide del tutto ingiustificatamente sui valori costituzionali innanzi esplicitati.
V. Le considerazioni suindicate comportano quindi, a giudizio del Collegio, la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art.7 L.R.43/2013 in relazione all’art.7 c.10 D.L.158/2012 determinando la violazione degli artt.117 c.3 e 117, secondo comma, lettera h) Cost.
Il giudizio deve quindi essere sospeso, stante la pregiudizialità della questione, e va rimessa alla Corte Costituzionale la relativa questione di legittimità.
Spese al definitivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
a)rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 L.R.43/2013 nella parte di cui in motivazione, in relazione all’art.7 c.10 D.L.158/2012, per violazione degli artt.117 c.3,117, secondo comma lettera h);
b) sospende il giudizio;
c) dispone che, a cura della Segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte Costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti e al Presidente della Giunta Regionale della Puglia, e sia comunicato al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia.
Spese al definitivo.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


domenica 17 maggio 2015

PROCESSO & GIURISDIZIONE: il riparto di giurisdizione in materia di giochi e scommesse (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, sentenza 21 aprile 2015, n. 5815).


PROCESSO & GIURISDIZIONE:
 il riparto di giurisdizione 
in materia di giochi e scommesse
 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
sentenza 21 aprile 2015, n. 5815)




Massima

1. Le Sezioni Unite della Cassazione (ex multis, sent. 20 giugno 2012, n. 10149) hanno ricordato che «la L. n. 205 del 2000, art. 7, ha demandato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale» e che tuttavia, «tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale (sent. 204/2004) nella parte che comprendeva nella nuova giurisdizione tutte le controversie in tema di pubblici servizi anziché solo quelle “relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ...”: perciò sostanzialmente ripristinandosi il criterio di riparto della L. n. 1034 del 1971, art. 5. Il quale infine è stato recepito senza sostanziali modifiche dal D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c (cod. proc. amm.)». 
1.1 Tale ripartizione è stata sempre interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che «le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario se non coinvolgano l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante ovvero investano l’esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi: piuttosto che l’accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull’an che sul quantum del corrispettivo. 
1.2 Perciò concludendosi che le controversie concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi” riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali. 
Laddove se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Sez. un. 7861/ 2001; 22661/2006)».
1.3 La controversia appartiene dunque alla giurisdizione del giudice amministrativo, se, nell’ambito del petitum sostanziale del ricorso, sia richiesto, o meno, per la risoluzione del caso, un sindacato sui poteri esercitati dalla p.a. in seno al rapporto concessorio, precluso al giudice civile; qualora, invece, non vengano in discussione tali poteri ma si tratti, ad esempio, soltanto di individuare la disciplina utile per determinare il canone (in relazione allo specifico atto di concessione), il giudice sarà chiamato ad una attività meramente accertativa, rientrante nell’orbita della giustizia ordinaria (Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1711; Cass. civ., Sez. un., 3 aprile 2009, n. 8113). 
1.4 In particolare, ove le parti concordino circa l’oggetto e il contenuto del rapporto, le controversie che riguardino la mera quantificazione di indennità canoni e altri corrispettivi, esulano dalla giurisdizione esclusiva del g.a.. Se invece la controversia si incentra sulla qualificazione del rapporto concessorio, la vera materia del contendere non è la definizione del canone in sé perché essa, a ben vedere, costituisce soltanto la conseguenza di un modo di intendere il rapporto concessorio (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 13 febbraio 2013, n. 1555; id., 6 marzo 2009, n. 2361).
2. Deve ancora essere ricordato che l’attività di raccolta scommesse e di organizzazione/esercizio di concorsi pronostici, riservata allo Stato e ad altre amministrazioni, di cui nella fattispecie si verte, integra, alla stregua dell’ordinamento vigente, un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi (Cassazione, Sez. un., ord. 1° aprile 2003, n. 4994; Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2330), in relazione al quale la causa del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione persegue, unitamente allo scopo di assicurare un congruo flusso di entrate all’erario, anche e soprattutto quello di garantire, a fronte della espansione del settore, l’interesse pubblico alla regolarità e moralità del servizio e, in particolare, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale (Cass. Pen., Sez. Un., 26 aprile 2004, n. 3272). 
2.1 Pertanto l’attività di raccolta delle scommesse sportive va qualificata quale servizio pubblico, con la conseguenza che per le controversie che riguardano tale settore trova applicazione l’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., che - in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la cit. sentenza n. 204 del 2004 - devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. 
2.2 In adesione a tale ricostruzione la giurisprudenza amministrativa (cfr., T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 3907; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 5144) ha affermato che esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a pretese dell’Amministrazione «che trovano il loro titolo genetico nell’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo sulle scommesse, il ritardato pagamento del canone di concessione e dell’imposta unica, venendo appunto in rilievo in questi casi: 
a) con riferimento all’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo (c.d. saldi) sulle scommesse ed al ritardato pagamento del canone di concessione, “corrispettivi” dovuti per la gestione del servizio pubblico riservati alla cognizione del giudice civile ordinario; 
b) con riferimento al ritardato ovvero omesso versamento dell’imposta unica, “tributi erariali” di competenza della giurisdizione del giudice tributario».


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2892 del 2015, proposto dalla società Novasport Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Grillone ed elettivamente domiciliato in Roma, via Renato Cesarini n. 106, presso lo studio del predetto avvocato;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
per l'annullamento
dei provvedimenti prot. n. 3407/AM/4888, prot. n. 3409/AM/4888, prot. n. 3414/AM/4888, prot. n. 3416/AM/4888, prot. n. 3422/AM/4888, prot. n. 3425/AM/4888, prot. n. 3428/AM/4888, prot. n. 3430/AM/4888, prot. n. 3433/AM/4888, prot. n. 3411/AM/4888, prot. n. 3436/AM/4888, prot. n. 3419/AM/4888, prot. n. 3418/AM/4888, tutti in data 28 gennaio 2015, con i quali sono stati appurati tardivi versamenti dei saldi mensili, da parte della società ricorrente, ed è stato conseguentemente richiesto il pagamento della relativa penale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che - come rappresentato alle parti presenti alla camera di consiglio del 1° aprile 2015 - il presente ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale, alla luce delle seguenti considerazioni, già evidenziate da questa stessa Sezione in altre occasioni (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 luglio 2014, n. 8145).
2. Le Sezioni Unite della Cassazione (ex multis, sent. 20 giugno 2012, n. 10149) hanno ricordato che «la L. n. 205 del 2000, art. 7, ha demandato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale» e che tuttavia, «tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale (sent. 204/2004) nella parte che comprendeva nella nuova giurisdizione tutte le controversie in tema di pubblici servizi anziché solo quelle “relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi ...”: perciò sostanzialmente ripristinandosi il criterio di riparto della L. n. 1034 del 1971, art. 5. Il quale infine è stato recepito senza sostanziali modifiche dal D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c (cod. proc. amm.)». Tale ripartizione è stata sempre interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che «le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario se non coinvolgano l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante ovvero investano l’esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi: piuttosto che l’accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull’an che sul quantum del corrispettivo. Perciò concludendosi che le controversie concernenti “indennità, canoni o altri corrispettivi” riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali. Laddove se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. Sez. un. 7861/ 2001; 22661/2006)». La controversia appartiene dunque alla giurisdizione del giudice amministrativo, se, nell’ambito del petitum sostanziale del ricorso, sia richiesto, o meno, per la risoluzione del caso, un sindacato sui poteri esercitati dalla p.a. in seno al rapporto concessorio, precluso al giudice civile; qualora, invece, non vengano in discussione tali poteri ma si tratti, ad esempio, soltanto di individuare la disciplina utile per determinare il canone (in relazione allo specifico atto di concessione), il giudice sarà chiamato ad una attività meramente accertativa, rientrante nell’orbita della giustizia ordinaria (Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1711; Cass. civ., Sez. un., 3 aprile 2009, n. 8113). In particolare, ove le parti concordino circa l’oggetto e il contenuto del rapporto, le controversie che riguardino la mera quantificazione di indennità canoni e altri corrispettivi, esulano dalla giurisdizione esclusiva del g.a.. Se invece la controversia si incentra sulla qualificazione del rapporto concessorio, la vera materia del contendere non è la definizione del canone in sé perché essa, a ben vedere, costituisce soltanto la conseguenza di un modo di intendere il rapporto concessorio (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 13 febbraio 2013, n. 1555; id., 6 marzo 2009, n. 2361).
3. Deve ancora essere ricordato che l’attività di raccolta scommesse e di organizzazione/esercizio di concorsi pronostici, riservata allo Stato e ad altre amministrazioni, di cui nella fattispecie si verte, integra, alla stregua dell’ordinamento vigente, un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi (Cassazione, Sez. un., ord. 1° aprile 2003, n. 4994; Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2330), in relazione al quale la causa del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione persegue, unitamente allo scopo di assicurare un congruo flusso di entrate all’erario, anche e soprattutto quello di garantire, a fronte della espansione del settore, l’interesse pubblico alla regolarità e moralità del servizio e, in particolare, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale (Cass. Pen., Sez. Un., 26 aprile 2004, n. 3272). Pertanto l’attività di raccolta delle scommesse sportive va qualificata quale servizio pubblico, con la conseguenza che per le controversie che riguardano tale settore trova applicazione l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che - in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la cit. sentenza n. 204 del 2004 - devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. In adesione a tale ricostruzione la giurisprudenza amministrativa (cfr., T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 3907; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 5144) ha affermato che esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a pretese dell’Amministrazione «che trovano il loro titolo genetico nell’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo sulle scommesse, il ritardato pagamento del canone di concessione e dell’imposta unica, venendo appunto in rilievo in questi casi: a) con riferimento all’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo (c.d. saldi) sulle scommesse ed al ritardato pagamento del canone di concessione, “corrispettivi” dovuti per la gestione del servizio pubblico riservati alla cognizione del giudice civile ordinario; b) con riferimento al ritardato ovvero omesso versamento dell’imposta unica, “tributi erariali” di competenza della giurisdizione del giudice tributario».
4. Tenuto conto di quanto precede, con riferimento al caso in esame, il Collegio osserva che il petitum sostanziale investe profili esclusivamente patrimoniali, essendo in discussione non già il contenuto dei rapporto concessorio (in rapporto ai poteri conformativi di cui l’amministrazione dispone), bensì più semplicemente l’accertamento dell’esatto importo delle penali dovute per il ritardo nel versamento dei saldi mensili relativamente agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Pertanto il giudice è chiamato soltanto a verificare quale sia la disciplina applicabile ai fini della regolazione dei flussi finanziari, e quindi, ad una attività di accertamento di diritti soggettivi di natura patrimoniale, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
5. Stante quanto precede, al Collegio non resta che dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
6. Tenuto conto della definizione in rito della presente controversia, sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, quale giudice nazionale fornito di giurisdizione, l’autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE       
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)