PROCESSO:
le
Sezioni Unite confermano
la
Plenaria n. 28/2012
sull'esperibilità
del rimedio
"ex"
art. 2932 c.c.
anche
nel processo amministrativo
(Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4683)
(Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4683)
Le Sezioni Unite confermano la Plenaria n. 28/2012: nel processo amministrativo è esperibile l'esecuzione dell'obbligo di prestare il consenso di cui all'art. 2932 c.c., purché nelle materie di giurisdizione esclusiva (nel caso di specie, il Comune di Roma aveva chiesto al T.A.R. di emanare una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di concludere una convenzione riconducibile agli accordi procedimentali - sostitutivi/integrativi - di cui all'art. 11 della l. n. 241/1990).
Sentenza per esteso
Svolgimento
del processo
Il
Comune di Roma chiese al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio: 1) in
via cautelare, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 3, l'autorizzazione
all'immissione provvisoria nel possesso dei beni oggetto della controversia, o,
quantomeno, di quello indicato come "Casale denominato (OMISSIS)"; 2)
l'accertamento dell'inadempimento, da parte del Consorzio La Fonte Meravigliosa
fra Cooperative Edilizie - Abitazione - Società cooperativa a responsabilità
limitata, degli obblighi derivanti dagli atti di obbligo indicati nei rogiti
menzionati; 3) l'emanazione di una sentenza ex art. 2932 c.c., per il
trasferimento a titolo gratuito in sua proprietà delle aree indicate.
Precisò
a tal fine che:
a)
il Consorzio La Fonte Meravigliosa aveva avuto in assegnazione terreni per
l'edificazione e l'urbanizzazione di aree, in parte di sua proprietà ed in
parte da espropriare, ricadenti nel piano di zona n. (OMISSIS), di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con D.M. ll.pp. 11 agosto 1964, n.
3266;
b)
l'attuazione delle relative previsioni edificatorie ed urbanizzazioni era stata
subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con il quale il Consorzio
aveva assunto a proprio carico gli oneri di urbanizzazione e l'obbligo di
cedere gratuitamente le aree destinate a sede stradale, servizi scolastici,
altro scopo e verde pubblico come identificate in atti;
c)
a seguito di varianti urbanistiche apportate al piano di zona, ed, in
particolare della c.d. variante ter, il Consorzio, con altro atto d'obbligo, si
era obbligato ad osservare, nell'esecuzione degli impegni già assunti, le
variazioni urbanistiche al piano di zona (OMISSIS);
d)
approvata formalmente la variante urbanistica c.d. ter con Delib.
11
febbraio 1982, con Decreto 11 marzo 1987, n. 407 il Presidente della Giunta
regionale del Lazio aveva disposto, per la realizzazione del piano di zona
(OMISSIS), l'espropriazione delle dette aree, le quali erano state regolarmente
trasferite al Consorzio;
e)
il Consorzio aveva effettivamente ceduto alcune delle aree in questione
trattenendone ancora altre tra le quali quelle oggetto del ricorso;
f)
in data 13 giugno 1990 era stato sottoscritto il verbale di cessione gratuita
di aree, con il quale il Comune di Roma si era immesso effettivamente nel
possesso delle aree del piano di pertinenza del Consorzio, il quale aveva
rinnovato l'impegno di "....completare la cessione delle aree situate
all'interno del piano di zona non incluse negli atti precedentemente citati".
Il
Consorzio eccepì, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Si
costituirono ad adiuvandum delle richieste avanzate dal Comune i residenti dei
quartieri (OMISSIS), come indicati in atti ribadendo la sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo. Il contraddittorio fu integrato anche
nei confronti della società Il Ridotto srl, acquirente dei beni in questione,
che dedusse, anch'essa, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il
tribunale Amministrativo regionale, con sentenza non definitiva, ha
riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, ha rigettato
l'eccezione di prescrizione e, "pur ritenendo fondate e meritevoli di
accoglimento le richieste avanzate dal Comune di Roma di cessione delle aree da
parte del Consorzio" (così riporta il fatto processuale la sentenza
impugnata), ai fini della completa cognizione del giudizio, ha disposto
incombenti istruttori.
La
sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato dal Consorzio e dalla
società Il Ridotto srl e del ricorso è stata investita, sull'istanza formulata
dagli appellanti " ed in virtù del rilievo delle questioni di massima su
cui è imperniato", ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 99, comma 2
(c.p.a.), l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con sentenza del
20.7.2012, ha rigettato l'appello affermando che "Rientra nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente
l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale,
in connessione con l'assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti
alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita
all'ente delle aree stradali e dei servizi, in tale ambito è esperibile dinanzi
a detto giudice l'azione di cui all'art. 2932 c.c.".
Hanno
proposto ricorso, affidato a tre motivi, alle Sezioni Unite della Corte di
cassazione, per motivi di giurisdizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., artt.
374 e 362 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 110 c.p.a. il Consorzio La Fonte
Meravigliosa fra Cooperative Edilizie - Abitazione - Società cooperativa a
responsabilità limitata e la società Il Ridotto srl.
Resistono
con controricorso Roma Capitale (già Comune di Roma) e controricorso ad
adiuvandum S.O., C.G., F.F., D.S.A., N.R., B.M. ed T.E.P..
Il
Consorzio e gli intervenuti ad adiuvandum hanno anche presentato memoria.
1.
Preliminarmente va dato atto della impugnabilità con ricorso per cassazione, ai
sensi dell'art. 360 c.p.c., della sentenza del Consiglio di Stato in adunanza
plenaria che, pronunciando, in sede di appello, sulla sentenza emessa dal
Tribunale amministrativo regionale, ha riconosciuto esperibile, davanti al
giudice amministrativo, il rimedio della esecuzione in forma specifica ai sensi
dell'art. 2932 c.c., in materia di giurisdizione esclusiva.
1.1.
Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, in primo grado, con sentenza
non definitiva, nel riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo, ha
rigettato l'eccezione di prescrizione esprimendosi positivamente anche in
ordine alla fondatezza delle richieste avanzate dal Comune di Roma di cessione
delle aree da parte del Consorzio.
Ha,
poi, disposto - ai fini di una completa cognizione di merito - incombenti istruttori.
La
sentenza di primo grado, quindi, oltre quella sulla giurisdizione, contiene
anche pronunce di merito, e, per questa ultima parte, non è stata impugnata.
Si
tratta, perciò di una sentenza parziale di merito, anche immediatamente
impugnabile.
Ciò
che è avvenuto con l'appello al Consiglio di Stato il quale ha soltanto
rigettato l'impugnazione.
Siamo
quindi, al di fuori dell'area della non immediata impugnabilità di cui all'art.
360 c.p.c., comma 3.
2.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano difetto di giurisdizione,
violazione per errata applicazione degli artt. 24, 113 e 103 Cost. ob
relationem agli artt. 7 e 133 comma 1, lett. A n. 2 e art. 133, comma 1 lett. F
e G, c.p.a. approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010. n. 104 ss.mm.II.. Violazione
per errata applicazione dell'art. 25 Cost. e della riserva di legge in materia
di azioni e tipologie di sentenze attribuite a ciascuna giurisdizione.
Con
il secondo motivo si denuncia difetto di giurisdizione, violazione per errata
applicazione degli artt. 24, 113 e 103 Cost. ob relationem agli artt. 7 e 133
comma 1, lett. A n. 2, c.p.a. nonchè 133, comma 1 lett. F, eccesso di potere
giurisdizionale per sconfinamento nella giurisdizione di merito, difetto di
giurisdizione. Violazione per errata applicazione dell'art. 25 Cost.
e
della riserva di legge in materia di azioni e tipologie di sentenze attribuite
a ciascuna giurisdizione. Violazione del principio costituzionale della
successione delle leggi anche processuali con riferimento al tempo in cui sono
state emanate e del conseguente riparto di giurisdizione.
Con
il terzo motivo si denuncia difetto di giurisdizione per violazione degli artt
24, 25, 103 e 113 Cost.. Inefficacia derivata delle ulteriori statuizioni
contenute nella sentenza impugnata.
Eccesso
di potere giurisdizionale per sconfinamento nell'accertamento di merito.
I
tre motivi, che denunciano, sotto diversi profili, il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo, sono trattati unitariamente. Essi non sono fondati
per le ragioni e nei termini che seguono.
3.
Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 1, pone
all'attenzione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione il tema della
esperibilità, davanti al giudice amministrativo, del rimedio dell'esecuzione
specifica di un atto d'obbligo assunto dal privato verso la P.A..
Nella
specie, tale obbligo aveva ad oggetto il trasferimento in favore
dell'amministrazione municipale romana a titolo gratuito di alcune aree, in
esecuzione di una convenzione che prevedeva l'assegnazione al Consorzio di
terreni per scopi di edificazione e urbanizzazione di aree, in parte di
proprietà dello stesso ed in parte da espropriare.
La
domanda è quindi Se nella giurisdizione amministrativa trovi applicazione
l'art. 2932 c.c..
3.1.
L'orientamento della giurisprudenza amministrativa.
Il
Consiglio di Stato - (ad. plen. 20 luglio 2012 n. 28) - ha confermato la
statuizione del primo giudice che aveva ritenuto sussistere la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda volta ad accertare
e dichiarare il diritto del Comune di Roma di ottenere, con sentenza ex art.
2932 c.c., il trasferimento - esecutivo dell'obbligo assunto dal privato -
delle aree.
Nel
decidere la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e
della esperibilità dell'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di
contrarre innanzi al giudice amministrativo, l'Adunanza Plenaria ha:
1)
qualificato l'atto d'obbligo inter partes, non come mera obbligazione
privatistica, ma quale atto privato accessivo all'assegnazione, necessario per
la stessa efficacia di quest'ultima, collocato nell'ambito del complesso ed
articolato procedimento amministrativo di attuazione dei programmati interventi
di edilizia economica e popolare;
2)
escluso che non possa essere oggetto dell'azione ex art. 2932 c.c., il mancato
adempimento, da parte del Consorzio, dell'obbligo assunto di cessione delle
aree in questione.
Le
ragioni sono da ricercarsi nella compatibilità dell'azione di esecuzione in
forma specifica - pur trattandosi di azione costitutiva di natura mista,
cognitiva ed esecutiva - con la struttura dell'attuale processo amministrativo.
Convalida
l'ammissibilità di tale azione l'espressa previsione di un'azione, come quella
di ottemperanza, che pure è connotata dalla coesistenza in capo al giudice di
poteri di cognizione ed esecuzione, in quanto la tipicità dei suoi contenuti
colliderebbe con i fondamentali principi di pienezza ed effettività della
tutela (d.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 1).
La
conclusione dell'esperibilità, da parte degli enti pubblici, dell'azione di
esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre davanti al giudice
amministrativo è acquisita nella giurisprudenza successiva a Consiglio di Stato
ad. plen. 20 luglio 2012, n. 28 (ad es. Consiglio di Stato, sez. 4, 24 aprile
2013, n. 2316, relativa all'esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione
stipulata tra un Comune ed un privato, volta a disciplinare il contenuto, anche
futuro, di concessioni e convenzioni edilizie;
Consiglio
di Stato sez. 5, 13 febbraio 2013, n. 874, in tema di accordi qualificati come
integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo concessorio, ai
sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. a, n. 2, che individua
tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo).
3.2.
L'esecuzione forzata in forma specifica nei confronti della P.A. davanti al
giudice ordinario.
La
facoltà di adire il giudice ordinario, a norma dell'art. 2932 c.c., per
ottenere, nei confronti della Pubblica Amministrazione una sentenza che tenga
luogo del contratto non concluso, è stata costantemente riconosciuta, per
l'esistenza di obblighi rilevanti iure privatorum, in ipotesi di inadempimento
di contratti preliminari di vendita (fra le varie S.U. 23.12.2004 n. 23827; v.
anche S.U. 20.10.2006 n. 22521; S.U. 7.1.2014 n. 67).
La
tutela delle posizioni soggettive dei privati davanti al giudice ordinario, ai
sensi dell'art. 2932 c.c., nei confronti della Pubblica Amministrazione, è
legata all'attività privatistica ed ai comportamenti meramente materiali posti
essere dalla stessa, e la giurisdizione spetta al giudice ordinario quale
giudice dei diritti soggettivi (artt. 24 e 25 Cost.).
Peraltro,
merita sottolineare che il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., al fine di
ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è
applicabile, non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da
quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga
l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione
di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad
un atto o fatto dai quali tale obbligo possa sorgere ex lege (Cass. n.
20977/2012; Cass. n. 5160/2012; Cass. n. 13403/2008; Cass. n. 8568/2004; Cass.
n. 7157/2004).
4.
La giurisdizione esclusiva ed il codice del processo amministrativo.
L'art.
1 del codice del processo amministrativo prevede che La giurisdizione
amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della
Costituzione e del diritto europeo.
Lo
stesso principio, peraltro, è già stabilito nell'art. 24 Cost., ancor più con
riferimento alla giurisdizione esclusiva.
Infatti,
alla tutela di diritti non può che riconoscersi la stessa intensità di
protezione garantita davanti al giudice ordinario; il che vuoi dire, quindi, le
medesime azioni.
Il
tema sta proprio nell'individuare l'ambito della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, quando questi è giudice dei diritti soggettivi, senza
collegamento con gli interessi legittimi.
Il
giudice, in questi casi, oltre a garantire ai diritti la medesima tutela, con
l'esercizio delle stesse azioni che sono esperibili davanti al giudice
ordinario, conosce di ogni controversia, qualunque sia la posizione delle
parti.
Il
giudice amministrativo munito di giurisdizione esclusiva è giudice del
rapporto, ma sindaca l'esercizio - ai fini specifici della pronuncia
costitutiva di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre - di un potere
amministrativo.
E',
quindi, soltanto con riferimento alle controversie elencate nell'art. 133
c.p.a. che può discutersi dell'ammissibilità dell'azione di cui all'art. 2932
c.c., nell'ambito del processo amministrativo.
Il
riconoscimento al giudice amministrativo provvisto di giurisdizione esclusiva,
dello strumento dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre è
allora finalizzato alla realizzazione:
a)
del principio di effettività della tutela giurisdizionale, (art. 1 c.p.a.);
b)
del principio del giusto processo (art. 2 c.p.a.);
c)
dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il
quadro che emerge è in sintonia con il sistema che si ricava dalle pronunce
della Corte costituzionale (nn. 204/2004, 191/2006 e 35/2010) e da quelle della
Corte di legittimità (S.U. nn. 13659 e 13660 del 2006), in base al quale, in
tema di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo è giudice di tutte
le condotte amministrative, e non più del solo atto; in un sistema variegato di
tutele.
E
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - quale eccezione al
generale criterio di riparto di giurisdizione ex art. 103 Cost. - trova la sua
giustificazione nella stretta connessione tra diritti e potere pubblico, per la
peculiarità dei profili tipici di determinate materie, anche in mancanza di
provvedimenti amministrativi.
L'art.
7, comma 1, prima parte del codice del processo amministrativo, infatti,
prevede che "Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le
controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle
particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti
l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducigli anche mediatamente
all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche
amministrazioni".
Ed
al secondo comma chiarisce che "Per pubbliche amministrazioni, ai fini del
presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque
tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo".
Il
che vuoi dire, da un lato, che la giurisdizione esclusiva ha un suo raggio ben
delineato di operatività: esige, infatti, che sia esercitato, anche se in via
mediata, un potere.
Dall'altro,
che è definita la nozione di pubblica amministrazione alla quale sono
applicabili le norme del codice del processo amministrativo con l'inserimento
anche dei "soggetti ad esse equiparati".
Di
qui - anche sotto questo profilo - l'utilizzabilità dell'art. 2932 c.c., con
riguardo a tali specie di accordi.
Non
senza sottolineare che, a questo punto, la possibilità di promuovere l'azione
costitutiva di esecuzione dell'obbligo di contrarre, - nei casi in cui una tale
azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa
sostanziale del ricorrente -, non potrebbe trovare ostacolo neppure nel
principio di tipicità delle azioni.
La
ragione è chiara: l'effettività della garanzia giurisdizionale può essere
assicurata soltanto con l'atipicità delle forme di tutela.
Ove
le azioni tipizzate, idonee a conseguire statuizioni dichiarative, di condanna
e costitutive, non soddisfano in modo efficiente il bisogno di tutela, deve
essere proponibile ogni altra azione che assicuri tale effettività, sulla base dei
principi costituzionali e comunitari richiamati dall'art. 1 c.p.a., oltre che
dai criteri di delega di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 44 (Consiglio di
Stato, sez. 5, 27 novembre 2012, n. 6002; Consiglio di Stato, ad. plen. del 23
marzo 2011 n. 3; Consiglio di Stato, ad.
plen.
29 luglio 2011, n. 15).
5.
La soluzione.
La
questione dell'esecuzione in forma specifica di obblighi che coinvolgono la
P.A. si pone con maggiore frequenza con riguardo agli impegni assunti
dall'amministrazione ed alle corrispettive promesse di trasferimento di
proprietà di beni a vantaggio di questa, che rientrano nelle convenzioni
stipulate tra un Comune o altro ente pubblico concedente ed un privato, della
L. 7 agosto 1990, n. 241, ex art. 11, finalizzate a disciplinare il contenuto
di una concessione.
Questi
accordi sono qualificabili come integrativi o sostitutivi del provvedimento
amministrativo concessorio, del quale concorrono a determinare il contenuto, e
sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi
del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, lett. a), n. 2 (S.U. ord. 24.1.2013
n. 1713;
Cass.
ord. 9.3.2012 n. 3689; Cass. ord. 3.10.2011 n. 20143).
Ora,
se si parte dal presupposto che da un accordo sorge l'obbligo - per la parte
privata o pubblica - di concludere un contratto, in ipotesi, traslativo della
proprietà di un bene, è innegabile che l'art. 2932 c.c. - che rappresenta
un'ipotesi specifica rispetto alla figura di tutela giurisdizionale prevista
dall'art. 2908 c.c. - consenta di azionare la tutela giurisdizionale dello
specifico diritto, con la richiesta di una sentenza che produca gli effetti
dell'obbligazione rimasta inadempiuta.
L'art.
7, comma 7, c.p.a. stabilisce - come già detto - che "il principio di
effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice
amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle
particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi". Ed
allora, la circostanza che gli artt. 29 e 30 cpa contemplino, in genere,
l'azione di annullamento e di condanna, quali forme di tutela esperibili
davanti al giudice amministrativo, e non anche specificamente quella di cui
agli artt. 2932 e 2908 c.c., non può essere di ostacolo a che sia esperibile -e
rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo - un'azione con la quale
cui si chieda al giudice amministrativo di pronunciare sentenza con gli effetti
previsti da questa norma.
Questa
non è altro che la conseguenza del principio di effettività.
Nelle
controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva, infatti, rientra nei poteri
del giudice amministrativo erogare ogni forma di tutela giurisdizionale
prevista dalla legge per i diritti soggettivi, senza necessità di alcuna
puntuale ricomprensione od esclusione, quanto alla natura della tutela, salvo
soltanto eventuali specificazioni quanto a tempi e modalità di esercizio.
Pur
nell'assenza di una previsione legislativa espressa, infatti, è proprio una
tale azione costitutiva a costituire lo strumento idoneo a garantire una protezione
adeguata ed immediata del diritto nascente dall'obbligo inadempiuto.
E
sotto questo profilo, va ricordato che, in un quadro normativo sensibile
all'esigenza di una piena protezione delle posizioni sostanziali interessate
all'azione amministrativa e correlate ad un bene della vita, la mancata
previsione, nel testo del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, dell'azione ex art.
2932 c.c., non può rappresentare un argomento preclusivo di una tecnica di
tutela che trae il suo fondamento dalle norme immediatamente precettive dettate
dalla Carta costituzionale al fine di garantire la piena tutela giurisdizionale
(artt. 24, 103, 111 e 113 Cost.).
6.
Il caso in esame.
E'
stato più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (fra le varie
S.U. n. 9360/2007) che le convenzioni o gli atti d'obbligo, eventualmente
stipulati fra Comune ed aspiranti alla concessione edilizia, qualora siano
imposti come momento necessario del procedimento amministrativo, finalizzato al
rilascio di tale provvedimento, non hanno specifica autonomia come fonte
negoziale di regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti.
Le
controversie ad esse relative, che si risolvono in controversie attinenti allo
stesso provvedimento concessorio, sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Nel
caso in esame, la convenzione formalmente non c'è perchè non era prevista dalla
L. n. 167 del 1962, artt. 10 e 11, all'epoca in vigore nel testo anteriormente
alle modifiche apportate dalla L. n. 904 del 1965 e L. n. 865 del 1971.
La
normativa, infatti, prevedeva una semplice assegnazione da parte della Pubblica
Amministrazione.
Il
mezzo era la redazione di un apposito verbale da parte di Commissione a tal
fine nominata e presieduta dal Sindaco; a questa seguiva poi la sottoscrizione
di un atto d'obbligo.
Ed
è ciò che si è verificato nel caso in esame in cui il verbale della Commissione
citata L. 22 aprile 1971, ex art. 11 - anteriore quindi alle modifiche
apportate dalla L. n. 865 dell'ottobre di quello stesso anno -; al quale è
seguita la sottoscrizione dell'atto d'obbligo "per l'assunzione degli
oneri di urbanizzazione e della cessione gratuita di aree stradali e di
servizi".
Atto
d'obbligo ribadito nel verbale del 13.6.1990 sottoscritto da entrambe le parti:
privato e Pubblica Amministrazione.
E',
quindi, di tutta evidenza che gli atti d'obbligo, quali atti inseriti nel
procedimento amministrativo, risultano step necessari al suo completamento ed,
ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 11 comma 5, trovano titolo proprio
negli accordi che sostituiscono od integrano i provvedimenti amministrativi;
indipendentemente dal ruolo che vi svolge la Pubblica Amministrazione (attrice
o convenuta).
Di
fronte al mancato spontaneo adempimento dell'obbligazione di contrarre, in
conclusione, si versa in una controversia in materia di conclusione ed
esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo.
Materia,
questa, di giurisdizione esclusiva - (art. 7, comma 1. e art. 133, comma 1,
lett. a), n. 2) c.p.a. ed L. n. 241 del 1990, artt. 11, 3 e 7).
All'affermazione
che si tratta di giurisdizione esclusiva, segue quale corollario indefettibile
il riconoscimento al suo giudice naturale della tutela di tutte le situazioni
giuridiche sottoposte al suo esame al fine di tutelare in concreto l'interesse
sostanziale della parte.
6.1.
Tuttavia, anche attraverso altro percorso argomentativo potrebbe giungersi
all'affermazione della esperibilità dello strumento della esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di concludere un contratto nel giudizio amministrativo.
Infatti,
una volta appurato che si tratti di controversie in materia di accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento, ovvero in materia di accordi fra
pubbliche amministrazioni (in materia di urbanistica, edilizia ed
espropriazione per pubblica utilità), può utilizzarsi il richiamo operato dalla
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, comma 2 e art. 15, comma 2, ove non
diversamente previsto, ai "principi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili", tra i quali,
ricomprendere, attraverso le norme degli artt. 1176, 1218, 1337 e 1375 c.c.,
anche la fattispecie costitutiva di cui all'art. 2932 c.c..
6.2.
Le conclusioni cui si è giunti, e le ragioni che le hanno giustificate, rendono
manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata dagli
attuali ricorrenti con riferimento al "plesso normativo costituito dagli
artt. 4, 7, 29, 30, 31, 112 cpa e segg., per violazione degli artt. 25, 76, 103
e 113 Cost., sotto il parametro della violazione del principio di necessità
della riserva di legge da un lato ... e dall'altro la violazione dell'art. 76
Cost., per eccesso di delega legislativa".
Sotto
il primo profilo è sufficiente osservare che per riserva di legge non si
intende riserva testuale della legge, secondo una concezione veteropositivista
compendiata nel brocardo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit".
Invero,
la riserva di legge è salvaguardata anche nel caso in cui dalla disposizione
normativa è possibile estrarre in via interpretativa - utilizzando tutti i
canoni ermeneutici indicati dall'art. 12 preleggi - una norma.
Ed
è esattamente quello che è avvenuto nella materia in esame.
Sotto
il secondo profilo, poi, vale rilevare che tra le finalità della delega quali
riconosciute dalla L. n. 69 del 2009, art. 44, vi è quella di prevedere la
concentrazione delle tutele e, tra i principali criteri di delega di ordine
generale, emerge l'esigenza di assicurare la snellezza e l'effettività della
stessa tutela - e quindi una molteplicità di forme di tutela -, anche in
funzione di una durata ragionevole del processo.
Principi
questi mutuati proprio dalla Carta Costituzionale.
Conclusivamente,
il ricorso è rigettato.
La
complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese
fra le parti.
La
Corte a sezioni unite rigetta il ricorso. Compensa le spese fra le parti.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 2
dicembre 2014.
Depositato
in Cancelleria il 9 marzo 2015.