PROCESSO:
i "giusti motivi"
di compensazione
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 25 settembre 2014, n. 4821)
In materia di compensazione delle spese nel processo amministrativo, si potrebbe arrivare a dire che "l'eccezione è la regola inderogata, la regola l'eccezione inderogabile".
Massima
1. La possibilità di compensazione delle spese sia divenuta, per opera del legislatore e della giurisprudenza, un evento sempre più circoscritto nel panorama delle sentenze; a tale fine è significativo l’attento e condivisibile excursus fatto da Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598 per tentare di individuare un catalogo di situazioni idonee a giustificare l’utilizzo di tale strumento equitativo eccezionale.
2. Nella fattispecie in esame, nessuna delle ipotesi maggiormente accreditate come fattore giustificante, può essere ritenuta esistente:
a) oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa;
b) oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti;
c) palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste;
d) comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali;
e) novità della questione sottoposta.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 3461 del 2012, proposto da
M.T.C., I.F. e A.F., rappresentati e difesi dagli avv.ti Danni Livio Lago e Alessandro Ardizzi, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via Golametto n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
M.T.C., I.F. e A.F., rappresentati e difesi dagli avv.ti Danni Livio Lago e Alessandro Ardizzi, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via Golametto n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei
Portoghesi n.12;
Comune di Campodarsego, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Campodarsego, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Parco del Santo s.r.l. (già Parco del Santo s.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria C.
Alessandrini, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, via
Cesare Federici n. 2, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta;
Primo Delle Fratte, non costituito in giudizio;
Primo Delle Fratte, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
sezione seconda, n. 154 del giorno 11 ottobre 2011, resa tra le parti e
concernente l’approvazione di un piano di lottizzazione, la localizzazione di
una residenza per anziani e i relativi permessi di costruire
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco del Santo s.p.a. e del
Ministero per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il Cons. Diego
Sabatino e uditi per le parti l’avvocato Ardizzi e l'avvocato dello Stato
Garofoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 3461 del 2012, M.T.C., I.F. e A.F. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 154 del giorno 11
ottobre 2011 con la quale sono stati dichiarati inammissibili otto diversi
ricorsi proposti contro il Comune di Campodarsego e, in maniera diversamente
articolata, contro il Ministero per i beni e le attività culturali, la Parco
del Santo s.r.l. e Primo Delle Fratte per l'annullamento:
quanto al ricorso n. 1590 del 2009: 1) dell’atto del Dirigente dell’Area
tecnica- Servizio Edilizia Privata del Comune di Campodarsego, prot. n. 12191
del 25 giugno 2009 e di ogni atto presupposto, conseguente ovvero connesso;
nonché con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 26 ottobre 2009:
2) della variante parziale al piano regolatore comunale, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale di Campodarsego, n. 22 del 19 giugno 2009,
recante “esame osservazioni ed approvazione variante parziale al piano
regolatore generale ai sensi dell’art. 50, comma 4, lett. l), della l.r. 61/85,
e l’art. 48, comma I L.R. 11/2004 – Modifica dell’art. 19 delle Norme Tecniche
di Attuazione del P.R.G.” nonché di ogni atto presupposto, conseguente ovvero
connesso, ed in particolare della delibera del Consiglio comunale n. 12 del 7
aprile 2009, di adozione della variante; nonché con il ricorso per motivi
aggiunti, depositato in data 21 aprile 2010: 3) dell’atto a firma Dirigente
dell’Area tecnica del Comune di Campodarsego, prot. n. 969 del 20 gennaio 2010,
recante diniego di permesso di costruire afferente l’aspetto edilizio ed
urbanistico sulla pratica edilizia PE – 106 – 2009 nonché di ogni atto
presupposto, conseguente ovvero connesso;
quanto al ricorso n. 2076 del 2009: 4) della variante parziale al piano
regolatore comunale, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di
Campodarsego, n. 22 del 19 giugno 2009, recante “esame osservazioni ed
approvazione variante parziale al piano regolatore generale ai sensi dell’art.
50, comma 4, lett. l), della l.r. 61/85, e l’art. 48, comma I L.R. 11/2004 –
Modifica dell’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.” nonché di
ogni atto presupposto, conseguente ovvero connesso, ed in particolare della
delibera del Consiglio comunale n. 12 del 7 aprile 2009, di adozione della
variante; nonché con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14
gennaio 2010: 5) della delibera della Giunta comunale n. 165 del 15 ottobre
2009 avente ad oggetto "costruzione di una residenza per anziani non
autosufficienti: individuazione del progetto che meglio risponde alle esigenze
di pubblico interesse"; 6) di ogni atto presupposto, conseguente ovvero
connesso, e, in particolare, del verbale della riunione della Commissione per
l'esame e la valutazione dei progetti di costruzione della prevista residenza
per anziani non autosufficienti nel Comune di Campodarsego, in data 8 ottobre
2009;
quanto al ricorso n. 302 del 2010: 7) della delibera della Giunta comunale
n. 165 del 15 ottobre 2009 avente ad oggetto "costruzione di una residenza
per anziani non autosufficienti: individuazione del progetto che meglio
risponde alle esigenze di pubblico interesse"; 8) di ogni atto
presupposto, conseguente ovvero connesso, e, in particolare, del verbale della
riunione della Commissione per l'esame e la valutazione dei progetti di
costruzione della prevista residenza per anziani non autosufficienti nel Comune
di Campodarsego, in data 8 ottobre 2009; nonché con il ricorso per motivi
aggiunti, depositato in data 5 marzo 2010: 9) della delibera del Consiglio
Comunale di Campodarsego n. 61 del 23 novembre 2009, recante “esame
osservazioni ed approvazione variante parziale al piano di lottizzazione
denominato Parco del Santo, ai sensi dell’art. 20, comma 13 e 4 l.r. 23 aprile
2004, n. 11”; 10) di ogni atto presupposto, conseguente ovvero connesso e, in
particolare, della delibera della Giunta comunale n. 165 del 15 ottobre 2009,
recante adozione della variante al predetto piano di lottizzazione;
quanto al ricorso n. 303 del 2010: 11) della delibera del Consiglio
Comunale di Campodarsego n. 61 del 23 novembre 2009, recante “esame
osservazioni ed approvazione variante parziale al piano di lottizzazione
denominato Parco del Santo, ai sensi dell’art. 20, comma 13 e 4 l.r. 23 aprile
2004, n. 11”; 12) di ogni atto presupposto, conseguente ovvero connesso e, in
particolare, della delibera della Giunta comunale n. 165 del 15 ottobre 2009,
recante adozione della variante al predetto piano di lottizzazione; nonché con
il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7 dicembre 2010: 13)
dell’atto del Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di
Campodarsego (relativo alla pratica edilizia P.E. – 299- 2009) del 6 agosto
2010, recante permesso di costruire in variante al permesso prot. P.E. – 523 –
2003 del 5 luglio 2004, in vista della realizzazione delle opere di
urbanizzazione in conformità alla variante parziale al Piano di Lottizzazione
“Parco del Santo”, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del
23 novembre 2009; nonché con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data
20 gennaio 2011: 14) del permesso di costruire, prot. n. 18081 dell’8 ottobre
2010, rilasciato alla società Parco del Santo e di ogni altro atto presupposto,
conseguente ovvero connesso;
quanto al ricorso n. 667 del 2010: 15) del diniego di permesso di
costruire, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata,
prot. n. 969 del 20.1.2010;
quanto al ricorso n. 2124 del 2010: 16) del provvedimento del Responsabile
del Settore Servizi Tecnici del Comune di Campodarsego, prot. n. 18121 del 19
ottobre 2010, contenente in motivazione la dicitura "diniego del permesso
di costruire" in ordine al progetto presentato dal dante causa dei
patrocinati signor Egisto Ferrarin; 17) di ogni altro atto presupposto ovvero
conseguente tra cui, in particolare, del parere negativo sulla compatibilità
paesaggistica del progetto edilizio "Ferrarin", emesso dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di
Venezia, Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 20786 del 17 agosto 2010;
quanto al ricorso n. 2350 del 2010: 18) del provvedimento prot. n. 10296
del 29 maggio 2010, rilasciato dal Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio
Tutela del Paesaggio del Comune di Campodarsego alla Società Parco del Santo
S.p.A., recante autorizzazione paesaggistica in merito alla realizzazione,
sull'area di proprietà della medesima, interessata dal Piano di Lottizzazione
"Parco del Santo", di una residenza per anziani non autosufficienti,
con annessi struttura per la prima infanzia, centro diurno per anziani non
autosufficienti e poliambulatorio, oggetto della pratica edilizia P.E. - 295 –
2009;
quanto al ricorso n. 120 del 2011: 19) dell’autorizzazione paesaggistica,
prot. n. 23448 del 24 dicembre 2009, relativa alla pratica P.E. – 299- 2009,
rilasciata dal Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Campodarsego in favore
della Società Parco del Santo S.p.A., (consolidatasi a seguito del mancato
annullamento da parte della Soprintendenza), con riguardo alla realizzazione di
opere di urbanizzazione in variante al permessi di costruire P.E. – 523 – 2003
del 5 luglio 2004, propedeutiche all’insediamento nell’area interessata dal
Piano di lottizzazione “Parco del Santo” della residenza per anziani e delle
annesse strutture; 20) di ogni altro atto presupposto, conseguente ovvero
connesso e, in particolare, della nota del Dirigente dell’Area Tecnica comunale
del 23 dicembre 2009, recante “motivazioni del rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica”.
Dinanzi al giudice di prime cure, Maria Teresa Capuzzo, Irene Ferrarin e
Angelo Ferrarin premettevano di essere comproprietari nel Comune di
Campodarsego di un appezzamento di terreno, catastalmente censito al foglio 15,
mappali 2, 42, 213 e 214, acquisito per successione ereditaria da Egisto
Ferrerin.
Con variante al P.R.G. comunale, approvata dalla Giunta Regionale con le
deliberazioni n. 733 del 16 marzo 1999 e n. 2319 del 29 giugno 1999, la
suddetta area è stata classificata quale zona F2 “aree per attrezzature di
interesse comune” e successivamente, a seguito di istanza presentata da Egisto
Ferrarin, con variante approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.
212 del 28 gennaio 2005, è stata confermata ed ampliata tale classificazione,
con l’espressa previsione della possibilità di destinare tale area
all’edificazione di una casa per anziani.
In data 15 maggio 2007, la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 15,
nella quale è ricompreso anche il Comune di Campodarsego, ha approvato, ai
sensi della l.r. n. 22 del 2002 – recante la disciplina per l’autorizzazione e
l’accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali – il piano
locale per la non autosufficiente, nell’ambito del quale è stato previsto
l’insediamento, nel distretto 1 sud – est, di una nuova struttura con
programmazione di 72 posti letti di 1° livello e 24 posti di 2° livello
accreditabili al 31 dicembre 2009.
Il suddetto piano ha ottenuto il parere di congruità alla programmazione
regionale e, in data 27 ottobre 2008, la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda
ULSS n. 15 ha previsto la localizzazione della struttura per anziani in
Campodarsego.
L’articolato contenzioso instaurato con i ricorsi in epigrafe indicati può
essere distinto in due filoni: il primo concernente la pratica edilizia n. PE –
106 – 2009, avviata con l’istanza prot. n. 6616 del 7 aprile 2009, presentata
da Egisto Ferrarin, dante causa degli odierni ricorrenti, per la costruzione
dell’ unica residenza per anziani non autosufficienti che la programmazione
sanitaria ha stabilito di realizzare nel Comune di Campodarsego; il secondo
riguardante gli atti della procedura indetta dal Comune di Campodarsego per la
selezione del miglior progetto di realizzazione di quella stessa struttura e
dei connessi procedimenti edilizi n. P.E. – 295 – 2009 e n. P.E. – 299 – 2009,
avviati dalla società Parco del Santo, vincitrice della suddetta selezione, per
ottenere i permessi rispettivamente per la costruzione di un complesso
edilizio, costituito dalla residenza ed un centro diurno per anziani, da un
asilo nido e da un poliambulatorio, e per la realizzazione delle relative opere
di urbanizzazione.
Con ricorso iscritto al n. 1590 del 2009 Egisto Ferrerin ha impugnato
l’atto del Dirigente dell’Area tecnica, prot. n. 12191 del 25 giugno 2009, con
il quale è stata comunicata la facoltà di integrare la domanda di permesso di
costruire, in relazione ai rilievi formulati con la nota del 5 giugno 2009,
accolta la richiesta di sospensione del procedimento ed assegnato il termine di
novanta giorni per la produzione della documentazione integrativa, in ragione
delle carenze documentali emerse.
Con la nota del 5 giugno 2009, infatti, l’amministrazione comunale ha
rappresentato all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
evidenziando la necessità, ai fini dell’assentibilità dell’intervento, della
reiterazione del vincolo espropriativo in relazione all’area in proprietà
inserita nella zona “F2”, decaduto a seguito della decorrenza del termine
quinquennale e le carenze documentali e progettuali emerse, segnalando,
tuttavia, anche la possibilità di partecipazione alla realizzazione della
struttura pubblica prevista nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 34,
comma 3 della l.r. n. 11 del 2004 e dell’art.52, comma 4 delle N.T.A. del
P.R.G. comunale.
Avverso la suddetta nota del 25 giugno 2009, il Ferrarin ha dedotto i
seguenti motivi di ricorso:
- violazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 179 del 1999, giacché il vincolo apposto, avente non già natura
espropriativa bensì carattere conformativo, non è soggetto a decadenza;
- violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001 ed eccesso di potere
per carenza di istruttoria, in quanto, anche ove si ritenesse il carattere
espropriativo del suddetto vincolo, non potrebbe, comunque, considerarsi
decaduto, essendo il termine quinquennale da computare dall’approvazione del
deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 28 gennaio 2005, che ha confermato
l’inserimento dell’area nella zona F2.
Con ordinanza n. 745 del 29 luglio 2009, il T.A.R. ha rigettato la domanda
cautelare, in considerazione della sussistenza di profili di inammissibilità
del ricorso, correlati alla mancanza di un interesse attuale e concreto
all’impugnazione di un atto interlocutorio e infraprocedimentale.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 ottobre 2009, Egisto
Ferrerin ha impugnato anche la variante parziale al piano regolatore comunale,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Campodarsego, n. 22 del
19 giugno 2009 ed ogni atto presupposto, conseguente ovvero connesso, tra i
quali la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7 aprile 2009, di
adozione della variante medesima.
La suddetta variante, nello specifico, ha modificato il testo dell’art. 19
delle N.T.A. del P.R.G., specificando che le destinazioni ammesse nelle zone
residenziali comprendono anche le residenze per anziani e gli asili, asili nido
o attività assimilate.
Avverso la suddetta deliberazione sono state dedotte le seguenti censure:
- violazione dell’art. 50, comma 4, lett. l) della l.r. n. 61 del 1985 e
della circolare regionale n. 6 del 23 giugno 1998, giacché la variante parziale
ha introdotto nuove specificazioni che determinano un uso diverso delle aree;
- violazione degli artt. 24 e 26 del regolamento edilizio comunale, non
essendo stato acquisito il necessario parere della commissione edilizia
comunale;
- violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. ed
eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità, irrazionalità,
contraddittorietà, a motivo dell’irragionevolezza della scelta operata;
- eccesso di potere per irrazionalità manifesta e violazione di legge,
giacché la determinazione assunta determina una confusa commistione tra zone e
funzioni.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 30 ottobre 2009, sono state
dedotte ulteriori censure avverso la suddetta variante ed il relativo
procedimento di approvazione.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 aprile 2010, inoltre,
i ricorrenti, costituiti in giudizio in qualità di eredi di Egisto Ferrarin,
deceduto il 15 marzo 2010, hanno impugnato il provvedimento, prot. n. 969 del
20 gennaio 2010, di diniego del permesso di costruire.
Il Comune di Campodarsego si è costituito in giudizio per resistere al
gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto irricevibile,
inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
La suddetta deliberazione del Consiglio Comunale di Campodarsego, n. 22 del
19 giugno 2009 è stata impugnata, unitamente agli atti presupposti, tra i quali
la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7 aprile 2009, di adozione
della variante, anche con il ricorso iscritto al n. 2076 del 2009, con il quale
sono state dedotte le medesime censure già proposte con i motivi aggiunti
depositati in data 26 ottobre 2009, nel giudizio introdotto con il ricorso
iscritto al n. 1590 del 2009.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 30 ottobre 2009 sono state
dedotte ulteriori censure avverso la suddetta variante ed il relativo
procedimento di approvazione.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2010,
inoltre, è stata impugnata la delibera della Giunta comunale n. 165 del 15
ottobre 2009 avente ad oggetto "costruzione di una residenza per anziani
non autosufficienti: individuazione del progetto che meglio risponde alle
esigenze di pubblico interesse" nonché gli atti presupposti, tra i quali
il verbale della riunione della Commissione per l'esame e la valutazione dei
progetti di costruzione della prevista residenza per anziani non
autosufficienti.
E’ necessario specificare, infatti, che, nelle more della procedura di
approvazione della suddetta variante, la Giunta Comunale, con deliberazione n.
70 del 23 aprile 2009 ha approvato un atto di indirizzo che ha definito i
criteri preferenziali nella valutazione dei progetti di realizzazione della
residenza per anziani, individuati nella previsione di spazi o edifici
destinati a centro diurno per anziani non autosufficienti e di un centro
servizi per la prima infanzia.
Conseguentemente, con avviso pubblico, prot. n. 13097 del 10 luglio 2009, è
stata indetta la procedura di gara conclusasi con la delibera della Giunta
Comunale n. 165 del 15.10.2009, che ha individuato quale proposta migliore
quella della società Parco del Santo; a tale procedura Egisto Ferrarin non ha
partecipato.
Avverso la suddetta deliberazione della Giunta Comunale, sono state dedotte
le seguenti censure:
- illegittimità derivata dalla variante parziale al P.R.G. con la quale è
stato modificato il testo dell’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G., specificando
che le destinazioni ammesse nelle zone residenziali comprendono anche le residenze
per anziani e gli asili, asili nido o attività assimilate;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione del principio di
imparzialità ed eccesso di potere per disparità di trattamento;
- violazione dell’allegato “A” alla D.G.R. n. 2067 del 3 luglio 2007,
dell’art. 24 del regolamento edilizio comunale ed eccesso di potere per
disparità di trattamento, in quanto, prima dell’invio degli atti
all’amministrazione regionale per il parere di competenza, non è stato prodotto
né il certificato di conformità urbanistica né acquisito il parere favorevole
della commissione edilizia comunale.
Con atto depositato in data 19 luglio 2010, Maria Teresa Capuzzo, Irene
Ferrarin e Angelo Ferrarin, in qualità di eredi del sig. Ferrarin, si sono
costituiti anche in tale giudizio, chiedendo la sospensione cautelare della
varante parziale, approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 22
del 2009.
Il Comune di Capodarsego si è costituito in giudizio per resistere al
gravame, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti in
quanto irricevibili, inammissibili e comunque infondati.
Con ordinanza n. 582 del 2 agosto 2010, il T.A.R. ha rigettato la domanda
cautelare, in considerazione sia dell’assenza di interesse e della
legittimazione sia di un reale pregiudizio, in quanto “la sospensione
dell’efficacia del provvedimento gravato non produrrebbe alcun vantaggio alla
parte ricorrente né avrebbe incidenza sulla procedura di scelta del progetto
meglio rispondente alle esigenze di pubblico interesse indetto con avviso
pubblico del 10 luglio 2009; procedura alla quale la ricorrente non ha
consapevolmente partecipato, autoescludendosi dalla selezione di cui, con
ricorso di dubbia ammissibilità, contesta l’esito”.
Con atto di intervento ad opponendum depositato in data 3 giugno 2011, si è
costituita la società Parco del Santo Srl (già Parco del Santo Spa), vincitrice
della selezione, mentre, con otto di intervento ad adiuvandum, depositato in
data 16 giugno 2011, si è costituito in giudizio Primo Dalle Fratte,
promissario acquirente dell’area in proprietà dei ricorrenti.
La delibera della Giunta Comunale n. 165 del 15.10.2009, che ha individuato
quale proposta migliore quella della società Parco del Santo, e gli atti
presupposti, tra i quali il verbale della riunione della Commissione per
l'esame e la valutazione dei progetti di costruzione della prevista residenza
per anziani non autosufficienti, sono stati impugnati anche con il ricorso
iscritto al n. 302 del 2010, con il quale sono state dedotte le medesime
censure già proposte con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14
gennaio 2010, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 2076 del
2009.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 marzo 2010, inoltre, è
stata impugnata la delibera del Consiglio Comunale di Campodarsego n. 61 del 23
novembre 2009, con la quale è stato approvato il piano di lottizzazione
denominato “Parco del Santo” unitamente agli atti presupposti, tra i quali la
delibera della Giunta Comunale n. 165 del 15 ottobre 2009, di approvazione
degli esiti della procedura di selezione del progetto de quo.
Avverso le suddette deliberazioni sono stati dedotti i seguenti motivi di
ricorso:
- illegittimità della variante al piano di lottizzazione derivata dagli
atti presupposti;
- violazione degli art. 24 e 25 del regolamento edilizio comunale, non
essendo stato acquisito il necessario parere della commissione edilizia
comunale;
- violazione dell’art. 20 dello statuto comunale di Campodarsego, in quanto
il parere della commissione consiliare urbanistica avrebbe dovuto essere
acquisito prima dell’adozione o dell’approvazione della variante;
- eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento;
- violazione dell’art. 36, comma 9 del regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale, in quanto prima che si procedesse alla votazione
propedeutica all’approvazione della variante, uno dei tre scrutatori si è
assentato senza essere stato sostituito.
Con atto depositato dell’8 giugno 2011, Maria Teresa Capuzzo, Irene
Ferrarin e Angelo Ferrarin, in qualità di eredi del sig. Ferrarin, si sono
costituiti anche in tale giudizio.
La controinteressata Società Parco del Santo Srl ed il Comune di
Campodarsego si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo
per la reiezione del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti in
quanto irricevibili, inammissibili e, comunque, infondati.
La suddetta delibera del Consiglio Comunale di Campodarsego n. 61 del 23
novembre 2009, con la quale è stato approvato il piano di lottizzazione
denominato “Parco del Santo” unitamente agli atti presupposti, tra i quali la
delibera della Giunta Comunale n. 165 del 15 ottobre 2009, di approvazione
degli esiti della procedura di selezione del progetto, sono stati impugnati
anche con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010, con il quale sono state
dedotte le medesime censure già proposte con il per motivi aggiunti depositato
in data 5 marzo 2010, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 302
del 2010.
Con atto depositato in data 7 dicembre 2010, Maria Teresa Capuzzo, Irene
Ferrarin e Angelo Ferrarin, in qualità di eredi del sig. Ferrarin, si sono
costituiti anche in tale giudizio, ed hanno proposto anche ricorso per motivi
aggiunti, impugnando il permesso di costruire (relativo alla pratica edilizia
P.E. – 299- 2009) rilasciato con provvedimento, prot. n. 18773 del 6 agosto
2010, in variante al permesso prot. P.E. – 523 – 2003 del 5 luglio 2004, in
vista della realizzazione delle opere di urbanizzazione in conformità alla
variante parziale al Piano di Lottizzazione “Parco del Santo”, approvata con
deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 23 novembre 2009. Avverso il
suddetto provvedimento sono state dedotte censure di illegittimità derivata
dalla variante parziale al piano di lottizzazione e dagli atti presupposti.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 14 gennaio 2011, inoltre, è
stata dedotta avverso il suddetto titolo edilizio anche la censura di
illegittimità derivata dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 24
dicembre 2009.
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 20 gennaio 2011, è
stato impugnato il permesso di costruire, prot. n. 18081 dell’8 ottobre 2010,
rilasciato alla società Parco del Santo per la costruzione della residenza per
anziani.
Con atto depositato in data 20 gennaio 2011, parte ricorrente ha rinunciato
alla domanda cautelare avente ad oggetto il suddetto titolo edilizio.
Il Comune di Campodarsego e la Società Parco del Santo Srl si sono
costituiti in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione
del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, in quanto inammissibili e
comunque infondati.
Con ricorso iscritto al n. 667 del 2010, gli eredi Ferrarin hanno impugnato
il diniego di permesso di costruire, prot. n. 969 del 20.1.2010, riferito
all’istanza presentata dal loro dante causa in data 7 aprile 2009 per la
realizzazione nell’area in proprietà della struttura per anziani; tale
provvedimento, peraltro, aveva già costituito oggetto di impugnazione con il
ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 aprile 2010, nel giudizio
introdotto con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009.
Il Comune di Campodarsego si è costituito anche in tale giudizio,
concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque
infondato.
Con ordinanza n. 583 del 2 agosto 2010, il T.A.R. ha rigettato la domanda
cautelare, rilevando, tra l’altro, la sostanziale carenza di interesse di parte
ricorrente, stante l’inidoneità della misura interinale richiesta “a
contrastare il paventato pericolo di approvazione del predetto progetto
antagonista, giacché la sospensione dell’efficacia del diniego del permesso di
costruire presentato dal dante causa degli attuali ricorrenti non ha alcuna
incidenza su tale ultima procedura che è del tutto autonoma e indipendente
rispetto a quella relativa alla pratica edilizia, oggetto della presente
causa”.
Con ricorso iscritto al n. 2124 del 2010, sono stati impugnati il
provvedimento, prot. n. 18121 del 19 ottobre 2010, di rigetto della domanda di
permesso di costruire presentata da Egisto Ferrarin e, tra gli atti
presupposti, anche il parere negativo in ordine alla compatibilità paesaggistica
del progetto edilizio "Ferrarin", espresso, in data 17 agosto 2010,
dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province
di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.
Egisto Ferrarin prima, ed i suoi eredi poi, hanno, infatti, presentato
ulteriori aggiornamenti al progetto iniziale (integrazioni prot. n. 1079 del 21
gennaio 2010, n. 4421 del 05 marzo 2010 e n. 7644 del 24 aprile 2010), che
hanno reso necessaria una nuova pronuncia sulla compatibilità paesaggistica ed
edilizia dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale, alla quale ha
fatto seguito la richiesta da parte del Comune del parere alla Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso (atto prot. n. 11247 del 18 giugno 2010), il parere negativo
della stessa (atto prot. n. 20786 del 17 agosto 2010) e un nuovo provvedimento
di diniego del permesso di costruire da parte del Comune di Campodarsego (prot.
n. 18121 del 19 ottobre 2010).
Avverso i suddetti atti sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso:
- violazione dell’art. 146, commi 7 e 8 del d. lgs. n. 42 del 2004 ed
eccesso di potere per illogicità e perplessità manifesta, non essendo stata
rispettata la procedura prevista per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica;
- violazione del principio del ne bis in idem sostanziale ed eccesso di
potere per carente rappresentazione dei presupposti e di istruttoria nonché per
sviamento, in quanto la Soprintendenza non avrebbe dovuto esprimere un nuovo
parere sull’intero progetto ma solo valutare le varianti progettuali presentate
al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni del Consorzio di Bonifica;
- violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per
oscurità, difetto, erroneità ed insufficienza della motivazione nonché per
carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.
Con i motivi aggiunti depositati in data 30 dicembre 2010, parte ricorrente
ha dedotto ulteriori profili di illegittimità avverso il suddetto diniego di
permesso di costruire e, nello specifico, la violazione dell’art. 146, comma 6
del d. lgs. n. 42 del 2003 ed il vizio di eccesso di potere per carenza di
istruttoria, a motivo della violazione del principio di necessaria
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle
funzioni amministrative in materia urbanistica.
Il Comune di Campodarsego si è costituito in giudizio per resistere al
gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e,
comunque, infondato.
In relazione all’istanza cautelare presentata da parte ricorrente, con
ordinanza n.15 del 2011, questa Sezione ha dichiarato l’estinzione del
procedimento cautelare per intervenuta rinuncia.
Con ricorso iscritto al n. 2350 del 2010 è stata impugnata l’autorizzazione
paesaggistica, rilasciata con provvedimento prot. n. 10296 del 29 maggio 2010,
alla società Parco del Santo, per la realizzazione della residenza per anziani
non autosufficienti, con le annesse strutture per la prima infanzia, il centro
diurno per anziani non autosufficienti ed il poliambulatorio.
La difesa di parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
- violazione dell’art. 159, comma 1 e dell’art. 146 del d. lgs. n. 42 del
2004 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, palese difetto
d’istruttoria e carenza di motivazione, in quanto erroneamente
l’amministrazione comunale ha applicato all’istanza di autorizzazione
paesaggistica della società Parco del Santo la disciplina transitoria anziché
quella “a regime”;
- eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto è stata
ritenuta la compatibilità paesaggistica di un progetto che prevede per una
porzione della costruzione il mancato allineamento rispetto agli assi viari
mentre è stata esclusa in relazione al progetto presentato dal Ferrarin, il
quale pure prevedeva una edificazione non ortogonale rispetto al “graticolo
romano”.
Il Comune di Campodarsego e la Parco del Santo Srl si sono costituiti in
giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in
quanto inammissibile e comunque infondato.
In relazione all’istanza cautelare presentata da parte ricorrente, con
ordinanza n.23 del 2011, questa Sezione ha dichiarato l’estinzione del
procedimento cautelare per intervenuta rinuncia.
Con ricorso iscritto al n. 120 del 2011, infine, è stata impugnata anche
l’autorizzazione paesaggistica, prot. n. 23448 del 24 dicembre 2009, rilasciata
alla Parco Santo Spirito Spa, per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione in variante al permesso di costruire del 5 luglio 2004,
unitamente agli atti presupposti ovvero connessi, tra i quali la nota
dell’amministrazione comunale del 23 dicembre 2009, recante “motivazioni del
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”.
Avverso i suddetti provvedimenti è stata dedotta la violazione dell’art. 3
della l. n. 241 del 1990 nonché lamentato il vizio di eccesso di potere per
carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
Il Comune di Campodarsego e la Parco del Santo Srl si sono costituiti in
giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione del ricorso in
quanto inammissibile e comunque infondato.
Con atto di intervento ad adiuvandum, depositato in data 16 maggio 2011, si
è costituito in giudizio Primo Dalle Fratte, promissario acquirente dell’area
in proprietà dei ricorrenti.
Con atto depositato in data 20 gennaio 2011, parte ricorrente ha rinunciato
alla domanda cautelare.
All’udienza del 14 luglio 2011 i ricorsi venivano discussi e, previa
riunione, decisi con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata. In
essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la
correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione ai
profili procedimentali e sostanziali.
Contestando le statuizioni del primo giudice, evidenziano l’errata
ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure,
riproponendo le proprie doglianze.
Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il
Ministero per i beni e le attività culturali nonché Parco del Santo s.r.l.,
chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2014, il ricorso è stato discusso
e assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito
precisati.
2. - In via preliminare, al fine di dare un’impostazione sistematica alla
complessa articolazione cronologica e processuale della vicenda, va
sottolineato come le questioni sottoposte a scrutinio possano fondamentalmente
ricondursi a due diverse serie procedimentali.
2.1. - La prima serie riguarda la pratica edilizia n. PE – 106 – 2009,
avviata con l’istanza prot. n. 6616 del 7 aprile 2009, presentata da Egisto
Ferrarin per la costruzione della unica residenza per anziani non
autosufficienti che la programmazione sanitaria ha stabilito di realizzare nel
Comune di Campodarsego.
In tale ambito vanno ricondotte le impugnazioni relative ai seguenti atti,
considerate seguendo l’ordine e il numero dei ricorsi di prime cure:
a) nota, prot. n. 12191 del 25 giugno 2009, impugnata con il ricorso
iscritto al n. 1590 del 2009;
b) diniego di permesso di costruire, prot. n. 969 del 2010, impugnato con
il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 21 aprile 2010, nel
giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009 nonché con il
ricorso iscritto al n. 667 del 2010;
c) diniego del permesso di costruire, prot. n. 18121 dell’8 ottobre 2010,
impugnato con il ricorso iscritto al n. 2124 del 2010 e con i relativi motivi
aggiunti.
2.2. - Un seconda serie procedimentale riguarda gli atti della procedura
indetta dal Comune di Campodarsego per la selezione del miglior progetto di
realizzazione di quella stessa struttura e dei consequenziali procedimenti
edilizi, avviati su istanza dalla Parco del Santo s.r.l., vincitrice della
suddetta selezione, per l’ottenimento dei permessi di costruire rispettivamente
per la costruzione di un complesso edilizio costituito dalla struttura per anziani
non autosufficienti, da un centro diurno per anziani, da un asilo nido e da un
poliambulatorio, e per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione.
In questo secondo ambito si collocano le impugnazioni dei seguenti atti:
a) deliberazioni di adozione e approvazione della variante al P.R.G. di
Campodarsego – con la quale è stato modificato il testo dell’art. 19 delle
N.T.A. del P.R.G., specificando che le destinazioni ammesse nelle zone
residenziali comprendono anche le residenze per anziani e gli asili, asili nido
o attività assimilate – impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti,
depositato in data 26 ottobre 2009 e con i secondi motivi aggiunti nel giudizio
introdotto con il ricorso iscritto al n. 1590 del 2009 nonché con il ricorso iscritto
al n. 2076 del 2009 ed il relativo primo atto di motivi aggiunti;
b) deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 15 ottobre 2009, che ha
approvato l’esito della selezione indetta dall’amministrazione comunale,
impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto
con il ricorso iscritto al n. 2076 del 2009 e con il ricorso iscritto al n. 302
del 2010;
c) deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 novembre 2009, di
approvazione della variante al piano di lottizzazione “Parco del Santo”,
impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti nel giudizio introdotto con
ricorso iscritto al n. 302 del 2010 nonché con il ricorso iscritto al n. 303
del 2010;
d) permesso di costruire, prot. n. 18733 del 6 agosto 2010, rilasciato alla
società Parco del Santo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,
impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti ed il successivo atto
integrativo nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010;
e) permesso di costruire, prot. n. 18081 dell’8 ottobre 2010, rilasciato
alla società Parco del Santo per l’edificazione della residenza per anziani e
delle opere annesse, impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, nel
giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 303 del 2010;
f) autorizzazione paesaggistica rilasciata, con provvedimento prot. n.
10296 del 29 maggio 2010, alla società Parco del Santo, per la realizzazione
della residenza per anziani non autosufficienti, con le strutture annesse,
impugnata con il ricorso iscritto al n. 2350 del 2010;
g) autorizzazione paesaggistica, prot. n. 23448 del 24 dicembre 2009,
rilasciata alla società Parco Santo Spirito, per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione in variante al permesso di costruire del 5 luglio 2004,
impugnata con il ricorso iscritto al n. 120 del 2011.
Organizzato il complesso degli atti oggetto di scrutinio, si può ora
passare all’esame delle singole ragioni di appello.
3. - Con il primo motivo di diritto, si lamenta la sussistenza della
legittimazione e di un autonomo interesse in capo agli appellanti per
l’impugnazione del diniego di permesso di costruire prot. n. 969 in data 20
gennaio 2010 e contro il diniego di permesso di costruire prot. n.18121 in data
19 ottobre 2010 e contro i relativi atti presupposti. In particolare, la difesa
insiste sull’intenzione di realizzare la suddetta struttura sul terreno di
proprietà, inserito in ZTO F2 ed espressamente deputato ad ospitare una casa
per anziani, interesse in relazione al quale il dante causa delle attuali parti
appellanti, aveva presentato in data 7 aprile 2009 apposito progetto edilizio
ed in precedenza varie dichiarazione di intenti.
3.1. - La censura non può essere condivisa.
Deve essere immediatamente notato come il primo giudice abbia espressamente
e attentamente valutato la questione dell’eccezione di inammissibilità per
carenza di interesse sollevata in relazione a tutti i suddetti gravami dalla
difesa dell’amministrazione comunale.
Infatti, la difesa del Comune e poi il T.A.R., con argomenti che questa
Sezione ritiene di condividere perché evincibili dalle difese espressamente
reiterate nell’atto di appello, hanno notato come l’interesse a ricorrere,
esplicitato e chiaramente desumibile dagli atti difensivi, fosse diretto non
già ad ottenere un titolo edilizio di carattere generale, idoneo per la
realizzazione sull’area in proprietà di un manufatto, o anche di una struttura
privata non convenzionata. Al contrario, le parti hanno espressamente richiesto
di potere edificare la struttura accreditata la cui realizzazione è stata
prevista dal Piano locale per la non autosufficienza 2007 – 2009.
La delicatezza di tale profilo, ossia l’interpretazione dell’intento delle
parti, ha portato il T.A.R. ad un esame molto attento e analitico degli
elementi da cui dedurre un tale singolare profilo causale (nel dettaglio, il
primo giudice ha ritratto la sua decisione: dal primo atto difensivo del
ricorso introduttivo n. 1590 del 2009, dove si evidenzia il grave pregiudizio
dell’interesse di parte ricorrente e di quello “della collettività di
Campodarsego e dei paesi limitrofi” ai quali “verrebbe preclusa la possibilità
di vedere realizzata in tempi brevi la residenza per anziani che la Conferenza
dei Sindaci dell’Azienda ULSS n. 15 ha stabilito di insediare nel Comune di
Campodarsego, prevedendo l’accreditamento della struttura già per la fine
dell’anno 2009”; dal ricorso iscritto al n. 667 del 2010, dove si lamenta
l’omessa valutazione, nell’ambito della selezione avviata con l’avviso pubblico
del 10 luglio 2009, del progetto predisposto dai Ferrarin, i quali, pur non
avendo presentato una domanda di partecipazione alla procedura, avevano,
comunque, richiesto un titolo edilizio per l’edificazione della struttura per
anziani; dal giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 667 del 2010,
dove la sospensione dell’efficacia del diniego di rilascio del permesso di
costruire è stata chiesta al fine di bloccare l’approvazione del progetto per
la realizzazione della residenza sanitaria per anziani della società Parco del
Santo, residenza che costituisce il bene della vita agognato dai ricorrenti;
dalla memoria del giorno 8 giugno 2011 nel ricorso iscritto al n. 2350 del
2010, dove si afferma che “l’interesse dei patrocinati ad edificare sul terreno
di proprietà la nuova residenza per anziani non autosufficienti evidentemente
si rivolge alla struttura accreditata la cui realizzazione è stata prevista dal
Piano Locale per la Non Autosufficiente 2007 – 2009”). Si tratta, come si nota,
di una disamina accurata e, peraltro, non oggetto di contestazione in appello,
ma addirittura confermata in questo grado, dove con il ricorso si evidenzia
l’intenzione di procedere alla detta realizzazione della detta struttura.
Deve quindi confermarsi l’assunto del primo giudice per cui che l’interesse
dei ricorrenti non fosse diretto alla realizzazione di una qualsiasi struttura
privata non convenzionata bensì all’edificazione proprio di quell’unica
struttura per anziani non autosufficienti che la Conferenza dei Sindaci
dell’Azienda ULSS n. 15 aveva stabilito di insediare nel Comune di
Campodarsego.
Un detto stringente e singolare vincolo funzionale, derivante dall’espresso
collegamento tra titolo edilizio richiesto e successiva utilizzazione
dell’opera edificata, si pone in esplicito contrasto con l’individuazione del
soggetto deputato a costruire la residenza per anziani non autosufficienti,
come data dalla delibera della Giunta Comunale n. 165 del 2009. Con detto atto,
la Parco del Santo s.r.l. è stata indicata come il soggetto incaricato della
realizzazione a seguito di una procedura alla quale i ricorrenti non hanno
inteso partecipare.
Appare quindi del tutto corretta la valutazione di carenza di interesse in
relazione alle dette impugnazioni, atteso che l’annullamento dei provvedimenti gravati
potrebbe unicamente comportare l’obbligo per il Comune di riesaminare il
progetto Ferrarin sotto i profili edilizi, ma non potrebbe certo soddisfare
l’interesse alla realizzazione della struttura convenzionata, stante la
conclusione della procedura di gara, data dalla delibera della giunta comunale
n. 165 del 2009 e degli atti indittivi di quella procedura.
Poiché le parti appellanti non hanno partecipato alla procedura selettiva
indetta dall’amministrazione comunale per l’individuazione del miglior progetto
(pur impugnando l’atto conclusivo di gara e quelli consequenziali, con ricorsi
ritenuti inammissibili e irricevibili dal T.A.R. con ragioni non oggetto di
appello), ne discende il difetto di interesse per i provvedimenti che hanno
negato il titolo edilizio avente ad oggetto un progetto esclusivamente
funzionalizzato alla realizzazione della struttura per anziani non
autosufficienti.
La censura va quindi respinta.
4. - Con il secondo motivo di doglianza, si lamenta l’infondatezza
dell’ulteriore profilo con cui il T.A.R., al punto 6.12 della sentenza, ha
ritenuto come il progetto in questione difettasse della conformità agli
indirizzi generali e ai programmi e quindi non avrebbe potuto in ogni caso
essere assentito.
Ritiene il Collegio che la questione di merito, stante l’acclarata carenza
di interesse all’impugnativa del diniego di permesso di costruire, non abbia
contenuto decisionale proprio, visto che l’appello è infondato in parte qua per
una ragione a monte e quindi anche l’eventuale accoglimento della ragione
proposta non avrebbe conseguenze sulla sorte del giudizio.
La doglianza può quindi essere considerata assorbita dalla questione
precedentemente esaminata.
5. - Con il terzo motivo di doglianza, le parti appellanti chiedono
l’accoglimento di motivi di censura proposti in primo grado e ripresi facendo
riferimento alle pagine degli atti del procedimento davanti al T.A.R., dove le
ragioni devono intendersi “qui integralmente trascritte”.
La censura è tuttavia inammissibile, atteso che è del tutto pacifico in
giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014 n. 494)
il principio per cui nel giudizio amministrativo di appello la mera
riproposizione dei motivi proposti davanti al T.A.R., senza alcuna censura
relativamente alle statuizioni della sentenza impugnata, ma mediante un mero
rinvio, comporta l'inammissibilità del motivo di censura.
6. - Con il quarto e ultimo motivo di doglianza, viene lamentato il mancato
utilizzo della facoltà di compensazione delle spese e la conseguente eccessiva
entità della condanna susseguente.
6.1. - La censura va respinta.
Va preliminarmente osservato come la possibilità di compensazione delle
spese sia divenuta, per opera del legislatore e della giurisprudenza, un evento
sempre più circoscritto nel panorama delle sentenze (a tale fine è
significativo l’attento e condivisibile excursus fatto da Cassazione civile,
sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598 per tentare di individuare un catalogo di
situazioni idonee a giustificare l’utilizzo di tale strumento equitativo
eccezionale).
Nella fattispecie in esame, nessuna delle ipotesi maggiormente accreditate
come fattore giustificante (oscillazioni giurisprudenziali sulla questione
decisa; oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla
esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti; palese
sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il
costo delle attività processuali richieste; comportamento processuale
ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle
concrete risultanze processuali; novità della questione sottoposta) può essere
ritenuta esistente, rendendo quindi inaccoglibile la tesi delle parti
appellanti dell’esistenza di un errore sindacabile in questa sede in merito
alla mancata compensazione.
Per altro verso, la complessità della questione (si ricordi che si tratta
complessivamente di otto diversi ricorsi riuniti) rende ragione dell’entità
della quantificazione del rimborso operata in prime cure.
Anche tale ultima ragione va quindi respinta.
7. - L’appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non
espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini
della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo
diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 3461 del 2012;
2. Condanna Maria Teresa Capuzzo, Irene Ferrarin e Angelo Ferrarin, in
solido tra loro, a rifondere al Ministero per i beni e le attività culturali e
alla Parco del Santo s.r.l. le spese del presente grado di giudizio, che
liquida, in favore di ognuna delle parti resistenti e controinteressate
costituite, in €. 3.000,00 (euro tremila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso
spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la
partecipazione dei signori:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Giulio Veltri, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)