APPALTI:
alcune precisazioni
su formalismo e sostanzialismo
in merito all'idoneità tecnico-professionale (art. 39)
ed alla capacità economico-finanziaria
del concorrente (art. 41)
[T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter,
sentenza 4 gennaio 2016, n. 2]
Massima
1. Quando il bando di gara richiede, ai fini dell’ammissione alla procedura, il possesso di una determinata qualificazione dell’attività e l’indicazione nel certificato camerale dell’attività stessa, quest’ultima prescrizione va intesa in senso strumentale, ovvero funzionale all’accertamento del possesso effettivo del requisito soggettivo di esperienza e fatturato, che rappresenta il requisito d’interesse sostanziale della Stazione Appaltante.
2. Una volta dimostrato da parte della concorrente, l’effettivo possesso dei requisiti soggettivi di esperienza e qualificazione richiesti dal bando, l’eventuale imprecisione della descrizione dell’attività risultante dal certificato camerale, pertanto, non è sufficiente a determinarne l’esclusione, a pena di una applicazione meramente formalistica della lex specialis come tale contrastante con il principio di cui all’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006.
3. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 (laddove, sostituendo la precedente locuzione "servizi identici" con il riferimento al "settore oggetto della gara", ha inteso ampliare l'ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara, all'evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l'apertura del mercato medesimo attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità), il fatturato rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti di esperienza è quello realizzato nel settore oggetto della gara, non potendosi limitare l’analisi ai soli “servizi identici” coincidenti con quelli analiticamente richiamati negli atti della specifica gara.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Seconda Ter)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 11730 del 2015, proposto da:
Società AB Comunicazioni Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Serena Cianciullo, Domenico Dodaro, con domicilio eletto presso Domenico Dodaro in Roma, Via Caccini 1;
Società AB Comunicazioni Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Serena Cianciullo, Domenico Dodaro, con domicilio eletto presso Domenico Dodaro in Roma, Via Caccini 1;
contro
Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei
confronti di
Società
Gruppo Cadini Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio;
per
l'annullamento
del
decreto di approvazione delle risultanze della valutazione delle offerte
pervenute nell’ambito della procedura aperta in ambito nazionale indetta dal
Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle
Politiche competitive, della Qualità Agroalimentare ippiche e della Pesca,
Direzione Generale per la Promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica, PCAI V, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di ideazione e
realizzazione della creatività per una campagna istituzionale di comunicazione
integrata sull'incentivazione del consumo di latte fresco (CIG 62461365B),
notificato via PEC il 29 luglio 2015;
dei
verbali della Commissione di gara;
della
comunicazione del 11.8.2015 prot. 56635, avente ad oggetto l’” Aggiudicazione
della gara a procedura aperta del servizio di ideazione e realizzazione della
creatività per una campagna istituzionale di comunicazione integrata
sull’incentivazione del consumo di latte fresco al Grupo Cadini s.r.l.,
Richiesta di esercizio di autotutela”;
della
comunicazione del 22.9.2015 prot. 63113 di riscontro alle osservazioni in
merito all’aggiudicazione della gara (rif. lettera del 16 settembre 2015, prot.
62005).
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visti
gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Salvatore Gatto
Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ricorre
la società in epigrafe avverso l’aggiudicazione della gara a procedura aperta
per l’affidamento di un servizio di ideazione e realizzazione di una campagna
istituzionale di comunicazione integrata sull’incentivazione del consumo di
latte fresco indetta dal Ministero resistente ed affidata alla società
controinteressata, Gruppo Cadini s.r.l, alla quale prendeva parte,
classificandosi al secondo posto con punti 5,13 di differenza rispetto alla
prima.
Deduce
che il disciplinare di gara (art. 7) prevedeva tra le condizioni di partecipazione
alla gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività “coincidente” con
quella dell’appalto; ulteriore previsione in tal senso si rinviene a pag. 5 del
Disciplinare, laddove è prescritto che il concorrente produca una dichiarazione
attestante l’iscrizione alla CCIAA per il settore oggetto dell’appalto; e
l’attestazione del possesso di un fatturato globale realizzato negli ultimi tre
esercizi conclusi (2012-2013-2014) non inferiore a tre volte l’importo a base
di gara; infine, nel Disciplinare si prevedeva, ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa, l’allegazione di un
elenco dei principali servizi relativi al settore oggetto del contratto
eseguiti nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara e
comunque l’esecuzione di almeno un contratto relativo al settore oggetto della
gara di valore complessivo non inferiore ad una volta e mezza l’importo a base
di gara (euro 205.000,00).
Lamenta
l’insufficienza della comunicazione del Decreto impugnato, avvenuta in data 29
luglio 2015 via PEC, la quale sarebbe priva dei requisiti di cui all’art. 79
comma 2 del Dlgs 163/2006, la cui forma non consentiva di comprendere che si
trattasse dell’informazione circa l’aggiudicazione definitiva; la mancanza in
capo all’aggiudicataria dei requisiti soggettivi di iscrizione alla CCIAA e di
qualificazione dell’aggiudicataria, la quale svolgerebbe solo marginalmente
attività di “comunicazione” essendo di gran lunga prevalente l’esercizio di
consulenza, erogazione di forniture nei settori di opere edili ed arredamento,
come risulterebbe dall’analisi della presentazione del gruppo contenuta nel
portale WEB della concorrente; la mancata considerazione, da parte della S.A.
della diffida inviata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 243 bis del Dlgs
163/2006, nella quale venivano comprovate le circostanze impeditive appena
indicate e veniva richiesta la revoca in via di autotutela del provvedimento,
con conseguente aggiudicazione in favore dell’esponente odierna ricorrente.
Espone
ancora, in fatto, che il Ministero inviava la richiesta di documentazione
all’AB, di cui all’art. 48 comma 2 del d.lgs. 163/2006 in data 11 agosto 2015,
con termine perentorio di 10 giorni per provvedere, così confermandosi in capo
alla società il convincimento che la precedente comunicazione afferisse
all’aggiudicazione provvisoria e non a quella definitiva; decorsi trenta giorni
dall’avvenuto scambio di comunicazioni con il Ministero, tenuto conto
dell’ambiguità del Decreto in merito alla natura definitiva o provvisoria
dell’aggiudicazione ivi disposta, il 16 settembre 2015 l’AB riteneva di non
poter più attendere inerte la risposta del Ministero ed inviava una seconda
comunicazione con la quale, oltre a richiedere un chiarimento se il detto
Decreto dovesse essere considerato un provvedimento di aggiudicazione ai fini
del decorso dei termini di impugnazione, insisteva nella richiesta di esercizio
dell’autotutela ed, in via subordinata, chiedeva l’adozione di un provvedimento
di sospensione dell’efficacia del Decreto per il tempo utile a perfezionare le
ricerche ed eventualmente richiedere l’intervento dell’ANAC con un’istanza di
natura pre-contenziosa.
Il
22 settembre (a soli sei giorni dalla scadenza del termine di impugnazione del
Decreto) il Ministero replicava, facendo riferimento ad “disguido tecnico della
posta certificata”, ed affermava che la società aggiudicataria, in qualità di
controinteressata, aveva potuto replicare alle osservazioni di AB solamente il
16 settembre 2015; confermava la natura di provvedimento di aggiudicazione
definitiva del Decreto comunicato a suo tempo, così come sarebbe stato
precisato nella nota dell’11 agosto 2015 prot. 56635 (laddove si riportava che
la richiesta di revoca “non è idonea a costituire situazioni attive in capo
al richiedente direttamente tutelate dalla legge, per il soddisfacimento delle
quali è attivabile la diffida”); e replicava confermando, con motivazione
che sarà riportata oltre, che l’aggiudicataria possedeva la capacità
professionale per lo svolgimento del servizio.
Il
23 settembre 2015 la ricorrente chiedeva accesso alle documentazioni prodotte
dalla prima in graduatoria al fine della dimostrazione della capacità
professionale, senza esito.
Pertanto,
con ricorso passato per la notifica il 28 settembre 2015, la società odierna
ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati per “violazione e
falsa applicazione dell’art. 7 del disciplinare e dell’art. 39 del dlgs nr.
163/2006, carenza del requisito di idoneità professionale consistente
nell’iscrizione alla CCIAA per attività “coincidente” con quella oggetto
dell’appalto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento,
assenza di motivazione, illogicità”.
Conclude
chiedendo l’annullamento degli atti impugnati “con ogni conseguenza di
legge, anche in ordine al risarcimento dei danni ed alle spese di lite”.
Con
ordinanza nr. 201504594 del 22 ottobre 2015 è stata accolta la domanda
cautelare, nei limiti della sottoscrizione del contratto, ed è stata fissata la
pubblica udienza per la trattazione nel merito.
Si
è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso di cui chiede il
rigetto, evidenziando, in particolare, che in allegato al Decreto comunicato il
29 luglio 2015 via PEC erano allegati tutti i verbali di gara e sussistevano le
indicazioni atte a comprenderne la natura di aggiudicazione definitiva; insiste
nella legittimità dell’aggiudicazione; allega l’avvenuta sottoscrizione del
contratto in data 2 ottobre 2015 (che produce in copia) e deduce che ne è stata
disposta la sospensione dell’esecuzione in attesa della pronuncia.
Alla
pubblica udienza del 3 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A
fondamento dell’odierno ricorso, la società seconda classificata nella gara in
epigrafe, lamenta che la prima in graduatoria (controinteressata ritualmente
intimata e non costituita) non possiede i requisiti di capacità professionale
richiesti e prescritti dalla lex specialis svolgendo attività
di comunicazione pubblicitaria integrata in maniera solo marginale, come
risulterebbe dalla presentazione della stessa società sul proprio sito WEB.
Più
precisamente, dalla documentazione prodotta a tal fine nel presente giudizio,
la ricorrente allega che il Gruppo Cadini si presenta nella pagina “about us”
del proprio sito, come azienda operante nel campo delle consulenze, forniture,
costruzioni, comunicazione fashion & lifestyle; quanto al ramo
“Servizi”, viene presentata esperienza leader nella consulenza
edile in progettazione, project management, project
supervision; la voce “progettazione” include realizzazione di progetti, sia
pubblici che privati, e con requisiti internazionali e può essere
architettonica, ingegneristica, impiantistica (MEP), project management;
la voce “forniture” include distribuzioni di materiale da costruzione, interni
ed impiantistica; quanto alla voce “costruzioni”, i riferimenti sono rivolti a
strade, infrastrutture, edilizia, ingegneria marittima ed ambientale; quanto
alla voce “comunicazione” l’azienda si propone come dotata di un “team
specializzato in comunicazione, in grado di offrire consulenze e progettazione
di campagne mediatiche sia tradizionali che non convenzionali, come viral e
guerrilla marketing”; da ultimo, alla voce “Fashion&Lifestyle”
si rivia a tre sub categorie, “fashion” , “arredamento” e “food”, da cui emerge
che l’azienda ha diversificato ulteriormente la propria attività acquisendo
vari brand nel settore dell’abbigliamento.
Dalla
visura camerale (prodotta dalla ricorrente sub 14) emerge che l’iscrizione
dell’aggiudicataria alla CCIAA risulta per la seguente attività prevalente: “commercio
all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti, materiali da costruzione,
ingrosso di macchine per edilizia ed ingegneria civile, attrezzature trasposto,
materiale elettrico per impianti di uso industriale etc.”.
A
fronte di tali circostanze, debitamente segnalate dalla ricorrente alla S.A.
con la nota del 7 agosto 2015, contenente la diffida ec art. 243 bis del d.lgs
163/2006, la S.A., esperite le proprie verifiche con la controinteressata (come
comunicato con nota dell’11 agosto 2015), ha replicato che il Gruppo Cadini
possiederebbe i requisiti di capacità tecnico-professionale in quanto vanterebbe
“nel settore della pubblicità un portfolio clienti di adeguato livello, che
ha svolto importanti iniziative e progetti di comunicazione legati alla
diffusione del brand della propria linea di abbigliamento, ha ricevuto premi,
anche internazionali, per la comunicazione di campagne pubblicitarie, nonché ha
conseguito esperienze nel ramo della comunicazione pubblicitaria istituzionale.
Di rilievo è la realizzazione della campagna di comunicazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri chiamata “con 1 euro” diretta a far
conoscere la cosiddetta impresa a 1 euro prevista dal decreto liberalizzazioni,
Infine, il Gruppo Cadini sostiene di aver lavorato alla produzione di un film
documentario sul Rap italiano, che sarà presentato al prossimo Festival del
Cinema di Roma, in programma dal 16 al 24 ottobre 2015”.
Osserva
il Collegio che, alla luce di tali risultanze in fatto, che risultano non
smentite da ulteriori documentazioni o allegazioni difensive del Ministero nel
presente giudizio (neppure a seguito dell’ordinanza cautelare di accoglimento,
laddove si è evidenziato esplicitamente che la qualificazione della
controinteressata avrebbe dovuto essere approfondita al merito), il ricorso è
fondato.
Si
è recentemente ritenuto (TAR Lazio, II ter, 5 giugno 2015, n. 7936) che, quando
il bando di gara richiede, ai fini dell’ammissione alla procedura, il possesso
di una determinata qualificazione dell’attività e l’indicazione nel certificato
camerale dell’attività stessa, quest’ultima prescrizione va intesa in senso
strumentale, ovvero funzionale all’accertamento del possesso effettivo del
requisito soggettivo di esperienza e fatturato, che rappresenta il requisito
d’interesse sostanziale della Stazione Appaltante; una volta dimostrato da
parte della concorrente, l’effettivo possesso dei requisiti soggettivi di
esperienza e qualificazione richiesti dal bando, l’eventuale imprecisione della
descrizione dell’attività risultante dal certificato camerale non è sufficiente
a determinarne l’esclusione, a pena di una applicazione meramente formalistica
della lex specialis come tale contrastante con il principio di cui all’art. 46,
comma 1 bis del cod.appalti (in forza del quale è stato affermato che “la
gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all'esclusiva
correttezza della sua esternazione “ cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna,
sez. I 20 febbraio 2014 n. 204).
E
non va sottaciuto che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, ai sensi
dell’art. 41 del Dlgs 163/2006 (laddove, sostituendo la precedente locuzione
"servizi identici" con il riferimento al "settore
oggetto della gara", ha inteso ampliare l'ambito delle tipologie di
servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara,
all'evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o
monopolio e favorire l'apertura del mercato medesimo attraverso l'ammissione
alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio
complessivo di affidabilità, cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I 20
febbraio 2014 n. 204), il fatturato rilevante per la dimostrazione del possesso
dei requisiti di esperienza è quello realizzato nel settore oggetto della gara,
non potendosi limitare l’analisi ai soli “servizi identici” coincidenti con
quelli analiticamente richiamati negli atti della specifica gara (cfr. da
ultimo, Consiglio di Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2098 ; Consiglio di Stato
sez. IV 05 marzo 2015 n. 1122; v. anche TAR Lazio, Roma, I ter, 16 maggio 2015
nr. 7163; TAR. Sicilia, Catania, III , 24 aprile 2015 n. 1200; TAR
Emilia-Romagna, Bologna, sez. I 20 febbraio 2014 n. 204, già richiamata).
Nell’odierno
caso all’esame del Collegio, non risultano essere stati comprovati in giudizio
né il possesso dell’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del bando, né
il possesso di un’adeguata esperienza nel settore e ciò in presenza di una
motivata e specifica contestazione della seconda in graduatoria: il Ministero
resistente ha invero prodotto la copia degli atti di gara, con specifico
riferimento ai verbali, nonché la copia della corrispondenza intercorsa con
l’odierna ricorrente, ma non ha osteso i documenti che ha ricevuto dalla
controinteressata in sede di comprova dei requisiti.
Dunque,
sul punto della qualificazione soggettiva dell’aggiudicataria,
l’Amministrazione si è limitata a riferire circostanze generiche e non
adeguatamente comprovate, già nello svolgimento del procedimento di controllo
all’interno della fase di verifica ai fini della conferma dell’aggiudicazione.
Risulta
dirimente, pertanto, l’assenza della dimostrazione del primo e principale
requisito di partecipazione alla gara, costituito dall’attestazione
dell’iscrizione alla Camera di Commercio per il settore oggetto dell’appalto di
cui all’art. 7 del disciplinare, con la conseguenza che la gara è stata
aggiudicata in maniera illegittima.
Si
osserva, a questo punto, che è avvenuta la stipula del contratto in data 1 e 2
ottobre 2015; e dunque prima del decorso di venti giorni dalla notifica del
ricorso introduttivo contenente la domanda cautelare (avvenuta il 28 settembre
2015) ed in assenza di una pronuncia su quest’ultima (la domanda cautelare è
stata accolta infatti con ordinanza nr. 4594 del 26 ottobre 2015 e peraltro
senza che fosse stata resa nota a quella data l’avvenuta stipulazione del
contratto).
Tuttavia,
parte ricorrente non ha chiesto di dichiararsi l’inefficacia del contratto, né
si è dichiarata disponibile al subentro, ai sensi degli artt. 120 e ss. del
c.p.a..
In linea
di principio, in presenza di vizi dell’aggiudicazione di una gara, il
conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto dev’essere oggetto di una
specifica domanda processuale (vedasi di recente Consiglio di Stato sez. V 25
giugno 2014 n. 3220, secondo cui “il giudice amministrativo, una volta che
abbia annullata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto oggetto del
contendere, può ex art. 122 c.p.a. disporre il subentro della ricorrente nel
contratto, ma a condizione che il vizio dell'aggiudicazione non comporti
l'obbligo di rinnovare la gara, la domanda di subentro sia stata proposta e lo
stato di esecuzione del contratto e la tipologia stessa del contratto
consentano tale subentro¸ v. anche T.A.R. Catania, sez. IV 12 febbraio
2014 n. 446; Consiglio di Stato sez. IV 02 dicembre 2013 n. 5725), che, in
quanto tale, non può evincersi da formule generiche di rinvio all’annullamento
degli atti conseguenti, come nell’odierno ricorso introduttivo.
Ciò
va ritenuto anche in relazione alla pronuncia officiosa di cui all’art. 121 del
c.p.a., lett. “d”, che va coordinata con il più generale principio della
domanda di parte.
Invero,
la disposizione in parola prevede una fattispecie in presenza della quale la
pronuncia del giudice ha un contenuto necessitato; ma ciò non equivale ad
attribuire al giudice un potere d’ufficio nell’accertare la violazione dello
specifico stand still dell’art. 11, comma 10 ter, del codice
appalti e di conseguenza nello stabilire l’inefficacia del contratto, perché
quest’ultima dichiarazione dipende non solamente dalla violazione del termine,
ma anche da un giudizio circa la sua incidenza sulle possibilità di conseguire
l’appalto, che dunque non può prescindere dalla prospettazione della parte.
Ne
deriva che non potendo essere disposta l’inefficacia del contratto, mancando
una domanda di subentro, e non risultando espletati i riscontri della S.A. sul
possesso dei requisiti della odierna ricorrente ai fini della stipula del
contratto, l’accoglimento dell’odierno gravame può essere disposto nei soli
termini della domanda di annullamento, cui consegue l’obbligo della S.A. di
procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati da parte della
odierna ricorrente ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 163/2006, già
richiesta con nota dell’11 agosto 2015.
Le
spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione e si liquidano
come in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei
riguardi della società controinteressata non costituita.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto:
annulla
i provvedimenti impugnati nella parte d’interesse, con salvezza degli ulteriori
provvedimenti della PA nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.
Condanna
l’amministrazione resistente alle spese di giudizio che liquida in euro
2.000,00 (duemila/00), oltre accessori e refusione del contributo unificato;
spese compensate nei confronti della controinteressata non costituita.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Renzo
Conti, Presidente
Maria
Laura Maddalena, Consigliere
Salvatore
Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
04/01/2016
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)