CONCORSI PUBBLICI:
il carabiniere che, per errore materiale Commissione ma nel rispetto dei termini di legge, ha meno giorni per la prova orale di un candidato vincitore del concorso, non può chiedere la riedizione della prova
(Cons. St., Sez. IV, sent. 19 marzo 2013 n. 1606)
Massima
Non è configurabile una violazione della regola della par condicio nell'ipotesi di rispetto per tutti i candidati del termine di almeno venti giorni per sostenere la prova orale , come previsto dall’art. 6 co. 3 del DPR n. 487 del 9 maggio 1994.
Se la ratio della norma in questione è quella di assicurare un margine di tempo sufficiente a consentire all’interessato di dedicarsi alla preparazione della prova orale , tale spatium temporis è stato comunque assicurato a tutti i candidati.
Il maggior periodo concesso per "errore" ad un altro candidato non appare ledere alcuna delle posizioni degli altri, sicché l’assenza di un contestuale espletamento della fase concorsuale della prova orale da parte di tutti i candidati ammessi alla medesima, non vale ad inficiare la procedura seguita, proprio perché le “condizioni di partenza” , per l’errore cui sopra si accennava, non sono potute essere uguali per tutti i concorrenti e non può quindi parlarsi di un diversificato trattamento.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6217 del 2011,
proposto da:
Paolo Panzeri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rusconi, con domicilio
eletto presso il medesimo, in Roma, Piazzale Flaminio N. 19;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Enrico Aruffo, Giuseppe Rutigliano, Agatino Costa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS
n. 00286/2011, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria relativa
al reclutamento di 21 tenenti in s.p.e. dell'arma dei carabinieri
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre
2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Gabriele
Pafundi (su delega di Giuseppe Rusconi) e l'avvocato dello Stato Giovanni
Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
L’ing. Paolo Panzeri, all’epoca ufficiale di
complemento dell’Arma dei Carabinieri partecipava al concorso per titoli ed
esami per la nomina a 21 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri indetto dal Ministero della Difesa
per la “sezione telematica” di cui all’art.1 comma 2 lettera f) del bando
pubblicato sul GURI del 13 febbraio 2004.
I giorni 28 e 29 aprile 2004 si svolgevano le prove
scritte del concorso previste dal bando (art.10) il cui esito veniva comunicato
all’ing. Panzeri mediante telegramma il 14 giugno 2004 , successivamente
confermato da lettera del 25 giugno 2004 , con l’indicazione della data di
svolgimento delle prove orali coincidente con il 21 luglio 2004.
L’interessato veniva quindi convocato per sostenere le
prove fisico psicoattitudinali per il 28 giugno 2004 , mentre il 30 giugno 2004
gli veniva comunicato l’esito positivo relativo agli accertamenti sanitari e il
primo luglio dello stesso anno era comunicato quello altrettanto positivo di
idoneità attitudinale.
Il giorno fissato per l’esame orale si presentavano i
sei concorrenti ammessi ( oltre al Panzeri, i sigg. Aruffo, Costa,. Gargiulo,
Seracusa e Viola ) e prima dell’inizio della prova il sig. Seracusa veniva
invitato ad abbandonare l’aula in quanto erroneamente indicato nell’elenco
degli esaminandi, mentre doveva essere presente il candidato Rutigliano che
veniva convocato a sostenere la prova il giorno 23 agosto 20904.
La prova orale cui partecipava l’attuale appellante
unitamente agli altri candidati ( ad esclusione di Seracusa e Rutigliano ) si
svolgeva il 21 luglio 2004 e in tale sede uno dei componenti della Commissione,
il capitano Maurizio Strangio veniva sostituito da capitano Gianluigi Me in servizio
presso lo stesso ufficio in cui svolgevano servizio i candidati Aruffo e Costa,
gerarchicamente subordinati al predetto Ufficiale: all’esito della stessa prova
veniva formulata un graduatoria provvisoria che vedeva il Panzeri posizionato
al terzo posto.
Quindi, il giorno 23 agosto 2004 il candidato
Rutigliano sosteneva la prova orale e all’esito della stessa la graduatoria
subiva una modificazione in virtù della quale il Panzeri veniva collocato al
quarto posto, in posizione non utile alla nomina.
Quest’ultimo ha impugnato innanzi al Tar del Lazio il
provvedimento di approvazione della graduatoria relativa al concorso de quo, i
verbali della procedura concorsuale stessa e i provvedimenti assunti nel corso
delle procedura selettiva nonchè il decreto di nomina della commissione
esaminatrice e l’adito Tribunale con sentenza n.286/2011 ha respinto il
ricorso, giudicandolo infondato.
L’ing. Panzeri ha impugnato tale decisum, ritenuto
errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti
motivi:
1) error in iudicando in relazione al maggior termine
concesso al Rutigliano per la preparazione alla prova orale avente una valenza
discriminatoria, con conseguente lesione della posizione dell’appellante.;
2) error in iudicando in relazione alle disposizioni
di cui all’art.51 c.p.c. nn.3 e 5 , sul rilevo che con riferimento alla
composizione della commissione esaminatrice come venutasi a formare in ragione
dell’avvenuta sostituzione del capitano Strangio con il capitano Me, si era
creata una situazione di incompatibilità che imponeva l’astensione di tale
ultimo ufficiale, onde assicurare le necessarie condizioni di trasparenza e
imparzialità dell’organo .
Quindi parte appellante ha chiesto a titolo di
risarcimento danni che questo Consiglio di Stato, ove non dovesse rivedere la
graduatoria finale con l’inclusione in posizione utile dell’ing. Panzeri,
condanni l’Amministrazione alla corresponsione in favore del medesimo degli
emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati al medesimo qualora fosse
stato tempestivamente assunto, compresi quelli accessori costituiti dagli
interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della
Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che hanno contestato la
fondatezza dei motivi di appello, chiedendone la reiezione.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata
introitata per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza.
integrale conferma.
Col primo mezzo d’impugnazione parte appellante lamenta
il fatto che al candidato Rutigliano sono stati concessi 33 giorni per la
preparazione agli orali, mentre a lui e agli altri candidati sono stati dati 25
giorni e tale circostanza darebbe luogo alla violazione del principio di
contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali e lederebbe
altresì la regola della par condicio tra i candidati .
L’assunto difensivo non ha pregio.
Invero, come ricostruito in punto di fatto, lo
“spostamento” in avanti della prova orale per il Rutigliano ( 23 agosto 2004 )
è avvenuto unicamente per il fatto che è stato erroneamente convocato per la
data delle prove orali fissata al 21 luglio 2004 il sig. Seracusa che invece
solo per errore era stato inserito tra gli esaminandi e tale causa di “ forza
maggiore “ ha imposto, proprio in sede di esame orale di tutti gli altri
candidati la nuova convocazione per il Rutigliano (erroneamente) non convocato
per la suddetta data del 21 luglio.
Ora se così è, appare evidente come non vi poteva
essere contestualità della prova concorsuale e quindi nella specie non può
rilevarsi, per la materiale impossibilità a configurarsi, un operato della P.A.
in contrasto con le fondamentali regole della trasparenza e imparzialità cui
improntare l’adozione degli atti che definiscono le operazioni concorsuali.
Neppure è configurabile una violazione della regola
della par condicio per la semplice ragione che all’appellante , così come agli
altri candidati, è stato concesso il termine di almeno venti giorni per
sostenere la prova orale , come previsto dall’art.6 comma3 del DPR n.487 del 9
maggio 1994.
Se la ratio della norma in questione è quella di
assicurare un margine di tempo sufficiente a consentire all’interessato di
dedicarsi alla preparazione della prova orale , tale spatium temporis è stato
comunque assicurato a tutti i candidati.
Vero è che di fatto il Rutigliano ha goduto di 33
giorni per prepararsi ( dal 21 luglio al 23 agosto ) ma il maggior periodo
concesso non appare ledere alcuna delle posizioni degli altri candidati
ciascuno dei quali ha già svolto la sua prova orale proprio il giorno di
convocazione per il Rutigliano , sicchè l’assenza di un contestuale
espletamento della fase concorsuale della prova orale da parte di tutti i
candidati ammessi alla medesima, non vale ad inficiare la procedura seguita.,
proprio perché le “condizioni di partenza” , per l’errore cui sopra si
accennava, non sono potute essere uguali per tutti i concorrenti e non può
quindi parlarsi di un diversificato trattamento.
D’altra parte, all’uopo vale altresì far presente il
fatto che in concreto anche l’appellante ha goduto di un lasso di tempo
superiore ai venticinque giorni formalmente concessigli ( 25 giugno- 21 luglio
) per la preparazione agli orali ove si osservi che già con telegramma del 14
giugno gli era stato comunicato l’esito del superamento delle prove scritte.
Col secondo mezzo d’impugnazione il Panzeri deduce in
relazione all’avvenuta sostituzione di un componente della Commissione ( il
capitano Me in luogo del capitano Strangio , la violazione delle disposizioni
dettate dall’art.51 c.p.c. in tema di astensione in ragione dell’appartenenza
allo stesso ufficio del primo dei predetti ufficiali e dei due candidati
classificatisi ai primi posti ( Aruffo e Costa ) e dall’essere i tre
sunnominati legati da rapporti di subordinazione gerarchica.
I dedotti rilievi non colgono nel segno.
Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni
esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una
delle condizioni tassativamente previste dall’art.51 del codice di procedura
civile , senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma
possano essere oggetto di estensione analogica ( Cons. Stato Sez. VI 27
novembre 2012 n.4858).
Ora la situazione in concreto dedotta , l’appartenenza
allo stesso ufficio e il rapporto di subordinazione nel lavoro, non è
riconducibile ad alcuno dei casi previsti dalle disposizioni invocate: non alle
ipotesi di cui al comma 3 ( causa pendente , rapporti di credito e debito,
grave inimicizia ) e neppure alle ipotesi di cui al comma 5 ( tutore, curatore,
datore di lavoro di una delle parti ) .
In ogni caso, in ordine dalla denunciata situazione di
pretesa incompatibilità, non si evince né è provata l’esistenza di una
relazione tra i due candidati Aruffo e Costa e il capitano Me contrassegnata
dai caratteri di sistematicità e di intensità, tale da dar luogo ad un vero e
proprio sodalizio idoneo ad imporre l’obbligo di astensione ( cfr Cons. Stato
Sez. VI 31 maggio 2012 n. 3276).
Infine parte appellante formula, sia pure in via
subordinata, una richiesta di risarcimento del danno quantificata nella chiesta
corresponsione degli emolumenti che sarebbero spettati all’ing. Panzeri
dall’assunzione, ma la pretesa patrimoniale è del tutto inconfigurabile per
almeno due ordini di ragioni:
a) la domanda viene introdotta per la prima volta in
sede di giudizio di appello e si appalesa perciò stesso inammissibile;
b) mancano gli elementi costitutivi per la
individuazione di una responsabilità causativa di danno risarcibile ex art.2043
codice civile, mancando, in particolare, per la ragioni sopra esposte, una
condotta contra legem imputabile all’Amministrazione suscettibile di ristoro
patrimoniale .
In forza delle suestese considerazioni l’appello è
infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono , peraltro giusti motivi, avuto riguardo
alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e
competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo Rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del
presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)