venerdì 5 aprile 2013

Contributi agli enti privati: divieto e limiti del finanziamento in caso di servizi alla P.A. (CORTE DEI CONTI - Sezione Controllo per la LOMBARDIA - Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013).



Contributi agli enti privati: divieto e limiti del finanziamento in caso di servizi alla P.A.
 (CORTE DEI CONTI - Sezione Controllo per la LOMBARDIA - Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013

Massima

L’art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (c.d. “spending review”) stabilisce che “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”. 
Tale divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell’amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l’attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A. Al contrario, risulta esclusa dal divieto, l’attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’ente locale.


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giovedì 4 aprile 2013

ATTENZIONE: a breve sul blog verranno pubblicherò i miei temi dell'ultimo concorso in magistratura. Voti? 13 - n.i. - 13 (sic!).


ATTENZIONE

a breve sul blog verranno pubblicherò i miei temi dell'ultimo concorso in magistratura. Voti? 13 - n.i. - 13 (sic!).

Care lettrici e cari lettori,


oggi ho ricevuto dal Ministero della Giustizia le copie dei miei elaborati, redatti per l'ultimo concorso in magistratura.
NUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM:
credo infatti di far cosa gradita a molti (concorsisti o meno) pubblicandoli qui sul blog: in due (civile ed amministrativo) ho preso 13 ed anche il terzo (penale) deve essersi "aggirato" sul 12.
Corre voce, peraltro,che l'80% dei non ammessi alle prove ha preso tre "non idoneo" (n.i.): io quindi rientro nel restante 20%, e credo che oltre a soddisfare la curiosità, tanti vedranno l'utilità della pubblicazione, e si sentiranno meno scoraggiati, potendo confrontare il proprio elaborato con il mio (scoprendo che magari non si discostano molto l'uno dall'altro!) e facendosi un'idea sul livello di preparazione standard richiesto per la sufficienza nel concorso in magistratura.
A presto.

Federico Frasca

SERVIZI PUBBLICI: la liberalizzazione del servizio di distribuzione del carburante e dei "servizi integrativi" (Cons. St., Sez. V, sent. 15 febbraio 2013 n. 940).


SERVIZI PUBBLICI:

La liberalizzazione del servizio di distribuzione del carburante e dei "servizi integrativi" 
(Cons. St., Sez. V, sent. 15 febbraio 2013 n. 940)

Massima


Secondo il recente orientamento del Supremo Consesso amministrativo, la disciplina nazionale relativa all’installazione di impianti di carburante e, in particolare, quella relativa agli obblighi di distanze minime (D.Lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa cui è rimessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, l’adozione di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali sono introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze minime) è stata sottoposta ad un severo scrutinio del giudice comunitario in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento (cfr. Corte Giustizia Unione Europea, 11 marzo 2010, n. 384/08, Attanasio Group).
L’art. 43 CE (ora art. 49 TFUE), letto in combinato disposto con l’art. 48 CE (ora art. 54 TFUE), è stato interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione della libertà di stabilimento sancita dal trattato; una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari.
Né sono stati riconosciuti seriamente applicabili i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla concorrenza e ciò per diversi ordini di ragioni.
È stato, infatti, evidenziato che:
a) i limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza stradale non sono adeguati e proporzionati posto che si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione e non a quelli preesistenti;
b) i controlli per la tutela dei su indicati interessi pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro dell’autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle distanze;
c) la tutela dei consumatori, sub specie di <<razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva>>, costituisce un motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale;
d) in ogni caso tale <<razionalizzazione>> si rivela, su piano pratico, un espediente per favorire gli operatori già presenti sul territorio (cfr. in termini sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084).

Prova Lex-EUREKA!

Sentenza per esteso


INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2012, proposto da:
Icm S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Festa, Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto presso Pasquale Di Rienzo in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.11; 
contro
Silca Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alarico Mariani Marini, Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8; 
nei confronti di
Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall'Marco Stigliano Messutti, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Provincia di Perugia, Comune di Foligno; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00026/2012, resa tra le parti, concernente annullamento autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa e di Silca Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Di Rienzo, Emilio Festa, Goffredo Gobbi e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. La società Energia Petroli 2000 S.r.l. (in seguito EP) era titolare di una stazione di servizio carburanti nel Comune di Foligno, lungo la SS 75 -Centrale Umbra-, direzione Perugia –Foligno.
Tale società nel 2008 comunicava all’Amministrazione comunale di Foligno la propria intenzione di chiudere l’impianto.
Peraltro, nel mese di novembre 2009, a tale società subentrava un altro operatore, la ICM S.n.c..
A seguito del subentro, la predetta ICM presentava al Comune un piano di smantellamento del distributore di carburanti, chiedendo di mantenere le opere sopra il suolo per il loro riutilizzo e riservandosi di presentare il relativo progetto.
In data 20 luglio 2010 , quindi , la ICM presentava al Comune di Foligno una nuova domanda di autorizzazione per l’installazione e ripristino dell’impianto di carburanti , che veniva rilasciata dal Comune stesso in data 7 marzo 2011.
Medio tempore, veniva altresì richiesta all’ANAS la voltura dell’esistente concessione tra ANAS stesso e EP , che veniva rilasciata il 30 aprile 2010.
2. La società Silca S.r.l., titolare di una stazione di servizio - autogrill nel Comune di Spello nella stessa direzione di marcia e a circa 2 chilometri di distanza dalla stazione di EP, impugnava nanti il TAR Umbria gli anzidetti provvedimenti ritenendoli illegittimi e lesivi dei suoi legittimi interessi.
Si costituivano in giudizio la ICM, eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse della Silca, oltre che l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Si costituivano, altresì, il Comune di Foligno e l’ANAS, chiedendo parimenti la reiezione del ricorso.
Il TAR , con sentenza n. 26/2012 , respingeva l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata da ICM e accoglieva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza, ICM ha interposto l’odierno appello chiedendone l’integrale riforma.
In giudizio si sono costituiti la Silca chiedendo la reiezione dell’appello, siccome infondato, nonchè l’Avvocatura Generale di Stato per l’ANAS chiedendo, viceversa, l’accoglimento dell’appello medesimo.
Con successive memorie nei termini le parti hanno insistito nelle rispettive tesi giuridiche.
Alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. L’appello è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di legittimazione della Silca alla impugnativa dei provvedimenti oggetto della presente controversia., dedotto in primo grado e riproposto in sede di appello .
Assume al riguardo l’appellante che la Silca non avrebbe la legittimazione al ricorso sul presupposto che la disciplina nazionale relativa alle distanze tra impianti di distribuzione carburanti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, violando così le norme sulla concorrenza sancite a livello comunitario.
2. Il rilievo è da condividere.
Ed invero , secondo il recente insegnamento della Sezione che il Collegio pienamente condivide, la disciplina nazionale relativa all’installazione di impianti di carburante e, in particolare, quella relativa agli obblighi di distanze minime (D.lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa cui è rimessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, l’adozione di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali sono introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze minime) è stata sottoposta ad un severo scrutinio del giudice comunitario in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento (cfr. Corte Giustizia Unione Europea, 11 marzo 2010, n. 384/08, Attanasio Group).
L’art. 43 CE (ora art. 49 TFUE), letto in combinato disposto con l’art. 48 CE (ora art. 54 TFUE), è stato interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione della libertà di stabilimento sancita dal trattato; una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari.
Né sono stati riconosciuti seriamente applicabili i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla concorrenza e ciò per diversi ordini di ragioni.
È stato, infatti, evidenziato che:
a) i limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza stradale non sono adeguati e proporzionati posto che si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione e non a quelli preesistenti;
b) i controlli per la tutela dei su indicati interessi pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro dell’autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle distanze;
c) la tutela dei consumatori, sub specie di <<razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva>>, costituisce un motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale;
d) in ogni caso tale <<razionalizzazione>> si rivela, su piano pratico, un espediente per favorire gli operatori già presenti sul territorio (cfr. in termini sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084).
3. Orbene, nella fattispecie in esame, emerge che nessuna posizione di interesse legittimo è astrattamente enucleabile dall’esame della causa petendi dell’originario ricorso della Silca perché esso si risolve, all’evidenza, nel mero interesse materiale di quest’ultima ad impedire l’esercizio dell’attività della società concorrente e , come tale , non meritevole di tutela se messo in relazione alle norme ed ai principi comunitari testè enunciati.
In altri termini , il ricorso si sostanzia in un palese tentativo della Silca di impedire l’esercizio di distribuzione carburanti da parte di ICM e, quindi, in una ingiustificata limitazione della concorrenza, la cui tutela non può trovare ingresso nell’odierno giudizio.
4. Erroneamente, quindi, il primo giudice ha disatteso l’eccezione formulata da ICM ritenendo che la Silca abbia interesse al gravame sia perché “due stazioni di servizio (...) si pongono intrinsecamente in concorrenza tra loro”, sia perché la Silca stessa “ha interesse a pretendere il rispetto da parte dell’operatore concorrente di tutte le disposizioni di legge che regolano l’attività esercitata”.
Per un verso infatti, come già precisato, la concorrenza di per sé non è fattore legittimante secondo i parametri comunitari quando, come nella specie, è preordinata ad inibire l’esercizio della medesima attività ad altri operatori del settore.
Per altro verso, l’invocato rispetto della normativa di settore non sostanzia un interesse autonomamente apprezzabile essendo, nella specie, sostanzialmente preordinato a limitare la concorrenza e come tale non meritevole di tutela.
Le asserite illegittimità, infatti, non incidono in alcun modo sull’attività svolta dalla Silca, ma si riferiscono unicamente all’adeguatezza dell’impianto di ICM sotto taluni specifici profili di sicurezza pubblica, la cui verifica è affidata alla competenza esclusiva dell’Anas.
5. Conclusivamente ,per le ragioni esposte il ricorso in appello si appalesa fondato nei sensi sopra precisati e, come tale, da accogliere.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese nei due gradi di giudizio.

                                                         P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto in primo grado dalla Silca.
Spese compensate nei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

mercoledì 3 aprile 2013

CONCORSI PUBBLICI: il carabiniere che, per errore materiale Commissione ma nel rispetto dei termini di legge, ha meno giorni per la prova orale di un candidato vincitore del concorso, non può chiedere la riedizione della prova (Cons. St., Sez. IV, sent. 19 marzo 2013 n. 1606).


CONCORSI PUBBLICI:
il carabiniere che, per errore materiale Commissione ma nel rispetto dei termini di legge, ha meno giorni per la prova orale di un candidato vincitore del concorso,  non può chiedere la riedizione della prova
(Cons. St., Sez. IV, sent. 19 marzo 2013 n. 1606)


Massima

Non  è configurabile una violazione della regola della par condicio nell'ipotesi di rispetto per tutti i candidati del termine di almeno venti giorni per sostenere la prova orale , come previsto dall’art. 6 co. 3 del DPR n. 487 del 9 maggio 1994.
Se la ratio della norma in questione è quella di assicurare un margine di tempo sufficiente a consentire all’interessato di dedicarsi alla preparazione della prova orale , tale spatium temporis è stato comunque assicurato a tutti i candidati.
Il maggior periodo concesso per "errore" ad un altro candidato non appare ledere alcuna delle posizioni degli altri, sicché l’assenza di un contestuale espletamento della fase concorsuale della prova orale da parte di tutti i candidati ammessi alla medesima, non vale ad inficiare la procedura seguita, proprio perché le “condizioni di partenza” , per l’errore cui sopra si accennava, non sono potute essere uguali per tutti i concorrenti e non può quindi parlarsi di un diversificato trattamento.


Prova Lex-EUREKA!

Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6217 del 2011, proposto da:
Paolo Panzeri, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Piazzale Flaminio N. 19; 
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Enrico Aruffo, Giuseppe Rutigliano, Agatino Costa; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 00286/2011, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria relativa al reclutamento di 21 tenenti in s.p.e. dell'arma dei carabinieri

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi (su delega di Giuseppe Rusconi) e l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
L’ing. Paolo Panzeri, all’epoca ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri partecipava al concorso per titoli ed esami per la nomina a 21 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri indetto dal Ministero della Difesa per la “sezione telematica” di cui all’art.1 comma 2 lettera f) del bando pubblicato sul GURI del 13 febbraio 2004.
I giorni 28 e 29 aprile 2004 si svolgevano le prove scritte del concorso previste dal bando (art.10) il cui esito veniva comunicato all’ing. Panzeri mediante telegramma il 14 giugno 2004 , successivamente confermato da lettera del 25 giugno 2004 , con l’indicazione della data di svolgimento delle prove orali coincidente con il 21 luglio 2004.
L’interessato veniva quindi convocato per sostenere le prove fisico psicoattitudinali per il 28 giugno 2004 , mentre il 30 giugno 2004 gli veniva comunicato l’esito positivo relativo agli accertamenti sanitari e il primo luglio dello stesso anno era comunicato quello altrettanto positivo di idoneità attitudinale.
Il giorno fissato per l’esame orale si presentavano i sei concorrenti ammessi ( oltre al Panzeri, i sigg. Aruffo, Costa,. Gargiulo, Seracusa e Viola ) e prima dell’inizio della prova il sig. Seracusa veniva invitato ad abbandonare l’aula in quanto erroneamente indicato nell’elenco degli esaminandi, mentre doveva essere presente il candidato Rutigliano che veniva convocato a sostenere la prova il giorno 23 agosto 20904.
La prova orale cui partecipava l’attuale appellante unitamente agli altri candidati ( ad esclusione di Seracusa e Rutigliano ) si svolgeva il 21 luglio 2004 e in tale sede uno dei componenti della Commissione, il capitano Maurizio Strangio veniva sostituito da capitano Gianluigi Me in servizio presso lo stesso ufficio in cui svolgevano servizio i candidati Aruffo e Costa, gerarchicamente subordinati al predetto Ufficiale: all’esito della stessa prova veniva formulata un graduatoria provvisoria che vedeva il Panzeri posizionato al terzo posto.
Quindi, il giorno 23 agosto 2004 il candidato Rutigliano sosteneva la prova orale e all’esito della stessa la graduatoria subiva una modificazione in virtù della quale il Panzeri veniva collocato al quarto posto, in posizione non utile alla nomina.
Quest’ultimo ha impugnato innanzi al Tar del Lazio il provvedimento di approvazione della graduatoria relativa al concorso de quo, i verbali della procedura concorsuale stessa e i provvedimenti assunti nel corso delle procedura selettiva nonchè il decreto di nomina della commissione esaminatrice e l’adito Tribunale con sentenza n.286/2011 ha respinto il ricorso, giudicandolo infondato.
L’ing. Panzeri ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:
1) error in iudicando in relazione al maggior termine concesso al Rutigliano per la preparazione alla prova orale avente una valenza discriminatoria, con conseguente lesione della posizione dell’appellante.;
2) error in iudicando in relazione alle disposizioni di cui all’art.51 c.p.c. nn.3 e 5 , sul rilevo che con riferimento alla composizione della commissione esaminatrice come venutasi a formare in ragione dell’avvenuta sostituzione del capitano Strangio con il capitano Me, si era creata una situazione di incompatibilità che imponeva l’astensione di tale ultimo ufficiale, onde assicurare le necessarie condizioni di trasparenza e imparzialità dell’organo .
Quindi parte appellante ha chiesto a titolo di risarcimento danni che questo Consiglio di Stato, ove non dovesse rivedere la graduatoria finale con l’inclusione in posizione utile dell’ing. Panzeri, condanni l’Amministrazione alla corresponsione in favore del medesimo degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati al medesimo qualora fosse stato tempestivamente assunto, compresi quelli accessori costituiti dagli interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone la reiezione.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO
L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza. integrale conferma.
Col primo mezzo d’impugnazione parte appellante lamenta il fatto che al candidato Rutigliano sono stati concessi 33 giorni per la preparazione agli orali, mentre a lui e agli altri candidati sono stati dati 25 giorni e tale circostanza darebbe luogo alla violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali e lederebbe altresì la regola della par condicio tra i candidati .
L’assunto difensivo non ha pregio.
Invero, come ricostruito in punto di fatto, lo “spostamento” in avanti della prova orale per il Rutigliano ( 23 agosto 2004 ) è avvenuto unicamente per il fatto che è stato erroneamente convocato per la data delle prove orali fissata al 21 luglio 2004 il sig. Seracusa che invece solo per errore era stato inserito tra gli esaminandi e tale causa di “ forza maggiore “ ha imposto, proprio in sede di esame orale di tutti gli altri candidati la nuova convocazione per il Rutigliano (erroneamente) non convocato per la suddetta data del 21 luglio.
Ora se così è, appare evidente come non vi poteva essere contestualità della prova concorsuale e quindi nella specie non può rilevarsi, per la materiale impossibilità a configurarsi, un operato della P.A. in contrasto con le fondamentali regole della trasparenza e imparzialità cui improntare l’adozione degli atti che definiscono le operazioni concorsuali.
Neppure è configurabile una violazione della regola della par condicio per la semplice ragione che all’appellante , così come agli altri candidati, è stato concesso il termine di almeno venti giorni per sostenere la prova orale , come previsto dall’art.6 comma3 del DPR n.487 del 9 maggio 1994.
Se la ratio della norma in questione è quella di assicurare un margine di tempo sufficiente a consentire all’interessato di dedicarsi alla preparazione della prova orale , tale spatium temporis è stato comunque assicurato a tutti i candidati.
Vero è che di fatto il Rutigliano ha goduto di 33 giorni per prepararsi ( dal 21 luglio al 23 agosto ) ma il maggior periodo concesso non appare ledere alcuna delle posizioni degli altri candidati ciascuno dei quali ha già svolto la sua prova orale proprio il giorno di convocazione per il Rutigliano , sicchè l’assenza di un contestuale espletamento della fase concorsuale della prova orale da parte di tutti i candidati ammessi alla medesima, non vale ad inficiare la procedura seguita., proprio perché le “condizioni di partenza” , per l’errore cui sopra si accennava, non sono potute essere uguali per tutti i concorrenti e non può quindi parlarsi di un diversificato trattamento.
D’altra parte, all’uopo vale altresì far presente il fatto che in concreto anche l’appellante ha goduto di un lasso di tempo superiore ai venticinque giorni formalmente concessigli ( 25 giugno- 21 luglio ) per la preparazione agli orali ove si osservi che già con telegramma del 14 giugno gli era stato comunicato l’esito del superamento delle prove scritte.
Col secondo mezzo d’impugnazione il Panzeri deduce in relazione all’avvenuta sostituzione di un componente della Commissione ( il capitano Me in luogo del capitano Strangio , la violazione delle disposizioni dettate dall’art.51 c.p.c. in tema di astensione in ragione dell’appartenenza allo stesso ufficio del primo dei predetti ufficiali e dei due candidati classificatisi ai primi posti ( Aruffo e Costa ) e dall’essere i tre sunnominati legati da rapporti di subordinazione gerarchica.
I dedotti rilievi non colgono nel segno.
Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art.51 del codice di procedura civile , senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma possano essere oggetto di estensione analogica ( Cons. Stato Sez. VI 27 novembre 2012 n.4858).
Ora la situazione in concreto dedotta , l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di subordinazione nel lavoro, non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti dalle disposizioni invocate: non alle ipotesi di cui al comma 3 ( causa pendente , rapporti di credito e debito, grave inimicizia ) e neppure alle ipotesi di cui al comma 5 ( tutore, curatore, datore di lavoro di una delle parti ) .
In ogni caso, in ordine dalla denunciata situazione di pretesa incompatibilità, non si evince né è provata l’esistenza di una relazione tra i due candidati Aruffo e Costa e il capitano Me contrassegnata dai caratteri di sistematicità e di intensità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio idoneo ad imporre l’obbligo di astensione ( cfr Cons. Stato Sez. VI 31 maggio 2012 n. 3276).
Infine parte appellante formula, sia pure in via subordinata, una richiesta di risarcimento del danno quantificata nella chiesta corresponsione degli emolumenti che sarebbero spettati all’ing. Panzeri dall’assunzione, ma la pretesa patrimoniale è del tutto inconfigurabile per almeno due ordini di ragioni:
a) la domanda viene introdotta per la prima volta in sede di giudizio di appello e si appalesa perciò stesso inammissibile;
b) mancano gli elementi costitutivi per la individuazione di una responsabilità causativa di danno risarcibile ex art.2043 codice civile, mancando, in particolare, per la ragioni sopra esposte, una condotta contra legem imputabile all’Amministrazione suscettibile di ristoro patrimoniale .
In forza delle suestese considerazioni l’appello è infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono , peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

martedì 2 aprile 2013

Il nuovo Statuto di ROMA CAPITALE (G.U. n. 75 del 29 marzo 2013).



Pubblicato finalmente in G.U. lo Statuto di ROMA CAPITALE, in attuazione del D.Lgs. n. 156/2010 (a sua volta attuativo della delega contenuta nella L. n. 42/09).
Tutti i concorsisti per gli orali dei 22 profili professionali sono "caldamente" invitatati a studiarlo. I professionisti dovranno ora cercar qui l'ordito normativo ed i semplici cittadini sono chiamati dal dovere civico.
Spero di essermi reso utile con questa pubblicazione, di cui vi riporto i primi tre articoli ed il link.
A presto!
FF 


Statuto di Roma Capitale.
(GU n.75 del 29-3-2013) 

CAPO I
  
Principi generali


Art. 1. 
Roma Capitale

    1. Roma Capitale rappresenta la comunita' di donne e  uomini  che vivono nel suo territorio, ne cura  gli  interessi,  ne  promuove  il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone cosi' come sanciti dalla Costituzione italiana.
    2. Roma  Capitale  impronta  l'esercizio  delle  sue  funzioni  e l'espletamento delle attivita' dei suoi  Organi  e  degli  Uffici  al divieto  di  qualsiasi   forma   di   discriminazione   fondata,   in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle  o  l'origine etnica  o  sociale,  le  caratteristiche  genetiche,  la  lingua,  la religione o le convinzioni personali,  le  opinioni  politiche  o  di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale,  il patrimonio,  la  nascita,  le  disabilita',  l'eta'  o  le   tendenze
sessuali.
    3. Il presente Statuto riconosce il diritto di  Roma  -  Capitale della Repubblica, capoluogo della Regione Lazio e metropolitano  -  a rappresentare, nell'indissolubilita' del suo territorio e quale  sede naturale   degli   organi   costituzionali   e   delle    istituzioni repubblicane,  i  valori  storici,  culturali  e  civici  dell'unita' nazionale.
    4. Roma  Capitale,  consapevole  delle  responsabilita'  che  gli derivano    dalle    straordinarie    tradizioni    e    peculiarita' storico-politiche e  culturali  della  citta'  -  Capitale  d'Italia, centro della cristianita', punto d'incontro tra culture, religioni ed etnie diverse - si impegna a tutelarne e valorizzarne  il  patrimonio artistico,  storico,  monumentale  e  ambientale;  salvaguardarne   e garantirne  il  carattere  multietnico  e  le   relative   diversita' culturali; promuovere il  dialogo,  la  cooperazione  e  la  pacifica
convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla  Regione Lazio e alla  Provincia  di  Roma  allo  svolgimento  delle  funzioni proprie della Capitale della Repubblica.
    5. Nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite a  Roma Capitale, i rapporti con gli Organismi e gli Uffici della Santa Sede, per la peculiarita' delle secolari relazioni che intercorrono tra  la Citta' di Roma e il Governo della Chiesa universale e lo Stato  della Citta' del Vaticano, sono regolati, anche in  deroga  all'ordinamento dei  Municipi,  con  modalita'  organizzative  e  forme  di  raccordo appositamente definite dalla Giunta Capitolina.
    6. L'emblema di Roma Capitale e' costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore porpora, con croce  greca  d'oro,  collocata  in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole  d'oro  S.  P.  Q.  R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto  fioroni  d'oro, cinque dei quali visibili.
    7. Roma celebra il 21  aprile,  Natale  di  Roma,  la  festivita' dell'anniversario della sua fondazione.
    8. Roma Capitale  elegge  il  16  ottobre  giornata  simbolo  del rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro  ogni manifestazione di intolleranza ideologica, razziale e religiosa.

                                                        Art. 2.
                                             Principi programmatici

    1. Roma Capitale promuove e  qualifica  l'organizzazione  sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto  collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilita' generale.
    2. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del  principio di  sussidiarieta',  e'  svolta  secondo  criteri   di   trasparenza, imparzialita',  efficacia,  efficienza,  economicita',  rapidita'   e semplicita'  nelle  procedure  per  soddisfare  le   esigenze   della collettivita' e degli utenti dei servizi,  nell'assoluta  distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo responsabilita' pubbliche ai Municipi in  quanto  territorialmente  e  funzionalmente piu' vicini ai cittadini.
    3. Roma Capitale, al fine di garantire la massima  trasparenza  e visibilita' dell'azione amministrativa e la  piu'  ampia  pubblicita' degli  atti  e  delle  informazioni,   assicura,   anche   attraverso tecnologie  informatiche,  la   piu'   ampia   partecipazione   degli
appartenenti  alla  comunita'   cittadina,   singoli   o   associati, all'amministrazione  locale  e  al  procedimento   amministrativo   e garantisce l'accesso alle informazioni  in  possesso  della  pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.
    4. Roma Capitale adotta il Codice etico  degli  Amministratori  e dei dipendenti capitolini con l'intento di assicurare e  testimoniare la  trasparenza,  l'integrita'  e  la   legalita'   nelle   attivita' dell'Ente, contrastando ogni  possibile  forma  di  corruzione  e  di infiltrazione criminosa. Con l'adesione al Codice, gli Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione e ai principi di fedelta'  allo  Stato,  di osservanza  delle  leggi,   di   imparzialita'   e   buon   andamento dell'amministrazione,  che  richiedono  a  chi  e'  impegnato   nelle
istituzioni pubbliche, con incarichi  di  governo  o  responsabilita' della  gestione  amministrativa,  di  operare  con  onore  e  decoro, nell'esclusivo   interesse   della   Nazione   e   della    Comunita' rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al  prestigio di Roma  e  alla  sua  funzione  di  Capitale  della  Repubblica.  Le
disposizioni del Codice si applicano anche alle societa'  partecipate da Roma Capitale  nei  limiti  e  nelle  forme  consentite  dal  loro ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte.
    5. Roma  Capitale  promuove  lo  sviluppo  economico,  sociale  e culturale  della  comunita'  locale,   il   diritto   al   lavoro   e l'accrescimento  delle  capacita'  professionali,   con   particolare riferimento alla condizione giovanile  e  femminile,  sviluppando  ed esercitando  politiche  attive  per   l'occupazione,   attivita'   di
formazione  professionale  e  favorendo  iniziative  a  tutela  della sicurezza e dei diritti del lavoro.
    6. Roma Capitale riconosce il ruolo  sociale  degli  anziani,  ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
    7. Roma Capitale favorisce la partecipazione civica dei  giovani, anche  minorenni,  ne  valorizza  l'associazionismo  e   concorre   a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
    8. Roma Capitale tutela i diritti delle  bambine  e  dei  bambini uniformandosi  alla  Convenzione  ONU  dei  diritti  dell'infanzia  e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla  salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco,  allo  studio  e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realta'  sociali dove si sviluppa la loro personalita'. A tal fine e' anche  istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze  e  modalita'  di  funzionamento  sono  disciplinate   con regolamento.
    9. Roma Capitale promuove l'istituzione dell'Assemblea Capitolina e  dei  Consigli  Municipali  delle   bambine   e   dei   bambini   e dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle  ragazze  e dei ragazzi al fine di favorire  la  loro  partecipazione  alla  vita della comunita' locale. L'istituzione, le competenze e  le  modalita' di funzionamento dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli  Municipali
delle bambine  e  dei  bambini  e  dell'Assemblea  Capitolina  e  dei Consigli Municipali delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati  da appositi regolamenti.
    10.  Roma  Capitale,  nel  quadro   degli   indirizzi   impartiti dall'Assemblea Capitolina e  avvalendosi  dei  Municipi,  esplica  il proprio  ruolo   nell'ambito   della   programmazione   sanitaria   e socio-sanitaria nonche' nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle  stesse secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
    11. Roma Capitale, conformando le sue politiche alla  Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita', tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della  diversita'  umana  e dell'umanita' stessa. Roma Capitale tutela i  diritti  delle  persone con disabilita' promuovendo, in particolare, il rispetto  della  loro dignita', l'autonomia individuale, compresa la liberta'  di  compiere le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione,  la  piena ed effettiva partecipazione  e  inclusione  nella  societa'.  Tutela, altresi',  il  loro  diritto  alla  parita'  di  opportunita',   alla accessibilita'  e  alla  mobilita'  e  favorisce  il  rispetto  dello sviluppo delle capacita' dei minori con  disabilita'  preservando  la loro identita'. Al  fine  di  assicurare  un  ruolo  propositivo  nei confronti del Sindaco, della Giunta e dell'Assemblea Capitolina, Roma Capitale   attiva   idonei   organismi   permanenti   in    occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli  atti  deliberativi  inerenti alle problematiche dei cittadini con disabilita'.
    12.  Roma  Capitale  indirizza  le   scelte   urbanistiche   alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio,  le caratteristiche  naturali  del  territorio,  l'esigenza  pubblica  di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre  che  di
aiuole e alberature stradali.  Protegge  e  valorizza  il  territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti.
    13.  Roma  Capitale  tutela  il  patrimonio  artistico,  storico, monumentale  e  archeologico  anche  promuovendo   e   favorendo   il coinvolgimento di soggetti  privati  finalizzato  al  recupero,  alla conservazione, alla valorizzazione e alla piu'  idonea  fruizione  di tale patrimonio nonche' al sostegno delle attivita'  culturali  della Citta'.

                          
Art. 3.
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

    1. Roma Capitale riconosce nella  Citta'  Metropolitana  la  sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e gli organi  dello  Stato,  delle complesse  funzioni  territoriali inerenti all'attivita' economica, ai servizi essenziali, alla  tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali.