SERVIZI PUBBLICI:
La liberalizzazione del servizio di distribuzione del carburante e dei "servizi integrativi"
(Cons. St., Sez. V, sent. 15 febbraio 2013 n. 940)
Massima
Secondo il recente orientamento del Supremo Consesso amministrativo, la disciplina nazionale relativa all’installazione di impianti di carburante e, in particolare, quella relativa agli obblighi di distanze minime (D.Lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa cui è rimessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, l’adozione di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali sono introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze minime) è stata sottoposta ad un severo scrutinio del giudice comunitario in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento (cfr. Corte Giustizia Unione Europea, 11 marzo 2010, n. 384/08, Attanasio Group).
L’art. 43 CE (ora art. 49 TFUE), letto in combinato disposto con l’art. 48 CE (ora art. 54 TFUE), è stato interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione della libertà di stabilimento sancita dal trattato; una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari.
Né sono stati riconosciuti seriamente applicabili i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla concorrenza e ciò per diversi ordini di ragioni.
È stato, infatti, evidenziato che:
a) i limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza stradale non sono adeguati e proporzionati posto che si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione e non a quelli preesistenti;
b) i controlli per la tutela dei su indicati interessi pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro dell’autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle distanze;
c) la tutela dei consumatori, sub specie di <<razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva>>, costituisce un motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale;
d) in ogni caso tale <<razionalizzazione>> si rivela, su piano pratico, un espediente per favorire gli operatori già presenti sul territorio (cfr. in termini sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084).
Prova Lex-EUREKA!
Sentenza per esteso
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2012,
proposto da:
Icm S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Festa, Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto presso Pasquale Di Rienzo in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.11;
Icm S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Festa, Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto presso Pasquale Di Rienzo in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.11;
contro
Silca Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alarico
Mariani Marini, Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in
Roma, via Maria Cristina 8;
nei confronti di
Anas Spa, rappresentato e difeso per legge dall'Marco
Stigliano Messutti, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Provincia di
Perugia, Comune di Foligno;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I
n. 00026/2012, resa tra le parti, concernente annullamento autorizzazione per
l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa
e di Silca Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre
2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Di
Rienzo, Emilio Festa, Goffredo Gobbi e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
1. La società Energia Petroli 2000 S.r.l. (in seguito
EP) era titolare di una stazione di servizio carburanti nel Comune di Foligno,
lungo la SS 75 -Centrale Umbra-, direzione Perugia –Foligno.
Tale società nel 2008 comunicava all’Amministrazione
comunale di Foligno la propria intenzione di chiudere l’impianto.
Peraltro, nel mese di novembre 2009, a tale società
subentrava un altro operatore, la ICM S.n.c..
A seguito del subentro, la predetta ICM presentava al
Comune un piano di smantellamento del distributore di carburanti, chiedendo di
mantenere le opere sopra il suolo per il loro riutilizzo e riservandosi di
presentare il relativo progetto.
In data 20 luglio 2010 , quindi , la ICM presentava al
Comune di Foligno una nuova domanda di autorizzazione per l’installazione e
ripristino dell’impianto di carburanti , che veniva rilasciata dal Comune
stesso in data 7 marzo 2011.
Medio tempore, veniva altresì richiesta all’ANAS la
voltura dell’esistente concessione tra ANAS stesso e EP , che veniva rilasciata
il 30 aprile 2010.
2. La società Silca S.r.l., titolare di una stazione
di servizio - autogrill nel Comune di Spello nella stessa direzione di marcia e
a circa 2 chilometri di distanza dalla stazione di EP, impugnava nanti il TAR
Umbria gli anzidetti provvedimenti ritenendoli illegittimi e lesivi dei suoi
legittimi interessi.
Si costituivano in giudizio la ICM, eccependo
l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse della Silca, oltre che
l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Si costituivano, altresì, il Comune di Foligno e
l’ANAS, chiedendo parimenti la reiezione del ricorso.
Il TAR , con sentenza n. 26/2012 , respingeva
l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata da ICM e
accoglieva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza, ICM ha interposto
l’odierno appello chiedendone l’integrale riforma.
In giudizio si sono costituiti la Silca chiedendo la
reiezione dell’appello, siccome infondato, nonchè l’Avvocatura Generale di
Stato per l’ANAS chiedendo, viceversa, l’accoglimento dell’appello medesimo.
Con successive memorie nei termini le parti hanno
insistito nelle rispettive tesi giuridiche.
Alla pubblica udienza del giorno 23 ottobre 2012, la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato sotto l’assorbente profilo del
difetto di legittimazione della Silca alla impugnativa dei provvedimenti
oggetto della presente controversia., dedotto in primo grado e riproposto in
sede di appello .
Assume al riguardo l’appellante che la Silca non
avrebbe la legittimazione al ricorso sul presupposto che la disciplina
nazionale relativa alle distanze tra impianti di distribuzione carburanti
costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, violando così le
norme sulla concorrenza sancite a livello comunitario.
2. Il rilievo è da condividere.
Ed invero , secondo il recente insegnamento della
Sezione che il Collegio pienamente condivide, la disciplina nazionale relativa
all’installazione di impianti di carburante e, in particolare, quella relativa
agli obblighi di distanze minime (D.lgs. n. 32 del 1998 e legislazione
regionale attuativa cui è rimessa ai sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo
decreto, l’adozione di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali
sono introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze minime) è stata
sottoposta ad un severo scrutinio del giudice comunitario in relazione alle
norme ed ai principi posti a tutela della libertà di stabilimento (cfr. Corte
Giustizia Unione Europea, 11 marzo 2010, n. 384/08, Attanasio Group).
L’art. 43 CE (ora art. 49 TFUE), letto in combinato
disposto con l’art. 48 CE (ora art. 54 TFUE), è stato interpretato nel senso
che una normativa di diritto interno, come quella italiana, che prevede
distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di
carburanti, costituisce una restrizione della libertà di stabilimento sancita
dal trattato; una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad
impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in
vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di
carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è
idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di
imprenditori comunitari.
Né sono stati riconosciuti seriamente applicabili i
motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla
concorrenza e ciò per diversi ordini di ragioni.
È stato, infatti, evidenziato che:
a) i limiti rinvenibili nella normativa italiana a
tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza stradale non sono adeguati
e proporzionati posto che si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione
e non a quelli preesistenti;
b) i controlli per la tutela dei su indicati interessi
pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro
dell’autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul
calcolo delle distanze;
c) la tutela dei consumatori, sub specie di
<<razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete
distributiva>>, costituisce un motivo economico e non un motivo
imperativo di interesse generale;
d) in ogni caso tale <<razionalizzazione>>
si rivela, su piano pratico, un espediente per favorire gli operatori già
presenti sul territorio (cfr. in termini sez. V, 23 maggio 2011, n. 3084).
3. Orbene, nella fattispecie in esame, emerge che
nessuna posizione di interesse legittimo è astrattamente enucleabile dall’esame
della causa petendi dell’originario ricorso della Silca perché esso si risolve,
all’evidenza, nel mero interesse materiale di quest’ultima ad impedire
l’esercizio dell’attività della società concorrente e , come tale , non
meritevole di tutela se messo in relazione alle norme ed ai principi comunitari
testè enunciati.
In altri termini , il ricorso si sostanzia in un
palese tentativo della Silca di impedire l’esercizio di distribuzione
carburanti da parte di ICM e, quindi, in una ingiustificata limitazione della
concorrenza, la cui tutela non può trovare ingresso nell’odierno giudizio.
4. Erroneamente, quindi, il primo giudice ha disatteso
l’eccezione formulata da ICM ritenendo che la Silca abbia interesse al gravame
sia perché “due stazioni di servizio (...) si pongono intrinsecamente in
concorrenza tra loro”, sia perché la Silca stessa “ha interesse a pretendere il
rispetto da parte dell’operatore concorrente di tutte le disposizioni di legge
che regolano l’attività esercitata”.
Per un verso infatti, come già precisato, la
concorrenza di per sé non è fattore legittimante secondo i parametri comunitari
quando, come nella specie, è preordinata ad inibire l’esercizio della medesima
attività ad altri operatori del settore.
Per altro verso, l’invocato rispetto della normativa
di settore non sostanzia un interesse autonomamente apprezzabile essendo, nella
specie, sostanzialmente preordinato a limitare la concorrenza e come tale non
meritevole di tutela.
Le asserite illegittimità, infatti, non incidono in
alcun modo sull’attività svolta dalla Silca, ma si riferiscono unicamente
all’adeguatezza dell’impianto di ICM sotto taluni specifici profili di
sicurezza pubblica, la cui verifica è affidata alla competenza esclusiva
dell’Anas.
5. Conclusivamente ,per le ragioni esposte il ricorso
in appello si appalesa fondato nei sensi sopra precisati e, come tale, da
accogliere.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti
le spese nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, di cui in
epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della gravata sentenza,
dichiara inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso proposto in
primo grado dalla Silca.
Spese compensate nei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 23 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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