Contributi agli enti privati:
divieto e limiti del finanziamento in caso di servizi alla P.A.
(CORTE DEI CONTI - Sezione Controllo per
la LOMBARDIA - Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013
Contributi agli enti privati:
divieto e limiti del finanziamento in caso di servizi alla P.A.
(CORTE DEI CONTI - Sezione Controllo per
la LOMBARDIA - Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013
Massima
L’art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (c.d. “spending review”) stabilisce che “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”.
Tale divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell’amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l’attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A. Al contrario, risulta esclusa dal divieto, l’attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’ente locale.
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