PROVVEDIMENTO:
il "dies a quo" dell'ordinanza
ed il sistema di pubblicità notizia
di cui all'art. 124 T.U.E.L.
(T.R.G.A. del Trentino,
sentenza 11 ottobre 2013 n. 332).
del Dottorando Massimo Mazzola
Simpatica sentenza sui Comuni (adiacenti i laghi) animal friendly.
Nella massima ci si è sono limitati ad analizzare gli aspetti "formali" comunque.
Buona lettura "integrale" quindi!
Massima
Stante la
natura provvedimentale a carattere generale, seppur non regolamentare ( cfr.
Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 200 ) di un'ordinanza, vale, ai
fini della relativa impugnazione, il costante orientamento – elaborato in sede
urbanistica ma ben estensibile a tutte le ipotesi di atti a contenuto generale
e ad effetti normativi-conformativi di beni e comportamenti - secondo cui in
sistemi di pubblicità-notizia, come quello dell'articolo 124 del T.U.E.L. n.
267/2000, il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno della
pubblicazione all' albo pretorio dell'atto assertivamente lesivo, salvo che
esso non incida specificatamente su singoli, determinati beni o soggetti (fra
le tante: Cons. St., Sez. IV,
12-06-2009, n. 3730 ; Sez. VI, 3-8-2007 n. 4326; CGA, 8 ottobre 2007, n. 929).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del
2012, proposto da: Giorgio Colombo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta De
Pretis, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Ss. Trinita'
N. 14;
contro
Comune di Ledro, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Benini, con domicilio eletto presso Eugenia Pusterla in Trento,
via Mazzini 14;
per
l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco di Ledro del 4 luglio
2011, prot. n. 7279, per la parte in cui consente l'accesso di cani alla
spiaggia comunale di Pur, precisamente "nella pinetina adiacente alla
spiaggia pubblica segnalata con appositi cartelli e limitata da apposita
recinzione" e per quanto occorrer possa, della nota del Sindaco di Ledro
del 3 settembre 2012, prot. n. 9917, ricevuta dal ricorrente il giorno
successivo, di risposta alla lettera di diffida a firma della prof. avv. Daria
de Pretis, del 9 agosto 2012 e di ogni altro atto con i precedenti connesso per
presupposizione o consequenzialità,
nonché perché venga ordinato al Comune di assumere tutti gli atti necessari al
ripristino della situazione a tutela degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ledro; Viste tutte le memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il Pres.. Armando Pozzi e
uditi per le parti i rispettivi difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
e DIRITTO
1 - Il ricorrente premette, in punto di fatto,
quanto segue.
a) E’
proprietario, nel Comune di Ledro, località Pur, di una casa con giardino
direttamente prospiciente l’omonimo lago, nella quale da quattro generazioni la
sua famiglia trascorre l’estate.
b) Nel
mese di luglio 2012, gli abitanti della zona - e fra essi lui stesso - hanno
scoperto che il Comune aveva destinato l’area, a seguito di un disboscamento
massivo ed al riporto di ghiaia, a c.d. “spiaggia per cani”.
c) Nei
mesi estivi i cani sono confluiti a centinaia sulla predetta spiaggia, lasciati
liberi di correre e di entrare in acqua senza alcun controllo.
d) Conseguentemente,
la quiete pubblica – e in particolare quella sua e degli altri residenti - è
stata molto disturbata da continui latrati, tafferugli fra cani ed urla dei
padroni.
e) Oltre
che rumoroso, l’ambiente è divenuto sporco e maleodorante a causa dell’urina,
delle deiezioni dei cani non raccolte, del pelo e dello sporco lasciato anche
nell’acqua del lago.
f) La
presenza di cani anche grandi e potenzialmente imprevedibili ha inoltre messo
in pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone.
g) Nonostante
ripetute segnalazioni, anche relative a spazi alternativi più idonei per
allocare la spiaggia dedicata ai cani, il Comune si è limitato a definire
l’area con delle semplici staccionate di legno, distanziate appena qualche
metro dalla proprietà del ricorrente, senza eliminare i fortissimi disagi
causati dalla determinazione sindacale impugnata.
h) Il
9 agosto 2012 il ricorrente e gli altri residenti hanno diffidato
l’amministrazione a intervenire immediatamente chiedendo copia dei
provvedimenti comunali relativi alla spiaggia in questione, in particolare
quelli relativi a accertamenti igienici e sanitari eventualmente effettuati.
i) Nel
rispondere a tale diffida, il Comune si è limitato a fare riferimento alla
propria ordinanza del 4 luglio 2011, prot. 7279, non conosciuta dal ricorrente
e alla disciplina in essa contenuta, allegando, sul lamentato disturbo della
quiete pubblica, una relazione di servizio dei Carabinieri di Ledro e, sugli
aspetti sanitari, una relazione del Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e
Sanità Pubblica Veterinaria dell’A.P.S.S. di Trento del 24 agosto 2012.
2 - Tutto ciò premesso, il ricorrente deduce i seguenti
motivi:
1) Manifesta irragionevolezza e illogicità,
carenza di istruttoria, arbitrarietà, mancanza dei presupposti necessari.
L’ordinanza sindacale impugnata, pur recando il
divieto generalizzato di conduzione e balneazione di cani, ha disposto l’esclusione
da tale divieto della zona predisposta in loc. Pur, nella pinetina adiacente
alla spiaggia pubblica segnalata con appositi cartelli e limitata da apposita
recinzione.
Viene dunque vietato l’accesso dei cani a tutte
le spiagge pubbliche del territorio comunale di Ledro, con la sola eccezione
sopra evidenziata, relativa al tratto di spiaggia confinante con la proprietà
del ricorrente.
Tale scelta sarebbe manifestamente irragionevole
e illogica, nonché assunta in assenza dei presupposti e delle necessarie
indagini istruttorie.
In particolare, parte ricorrente lamenta, tra
l’altro, che, nonostante l’indicazione alternativa di una caletta lontana dalle
abitazioni e delimitata da confini naturali, situata sulla prima curva del
lago, nell’alveo di un vecchio torrente, tale proposta è stata scartata
immotivatamente dall’amministrazione.
Ancora,
il Comune non avrebbe valutato la necessità della istituzione di controlli
rigorosi e permanenti, i quali, infatti, nel caso di specie sono totalmente
mancati. Il ricorrente lamenta, altresì, che l’ordinanza impugnata si
limiterebbe a prevedere obblighi e divieti di tenore generico, sul cui
rispetto, peraltro, non viene svolta alcuna indagine, senza indicare con
precisione le specifiche norme di comportamento da tenere all’interno
dell’area.
Su tale punto, parte ricorrente richiama, a
confronto, regolamenti di altre amministrazioni locali (Comune di Pietra
Ligure, Bordighera, ecc.).
D’altra parte, la necessità di una
regolamentazione di questo tipo anche nel caso in esame emerge dalla relazione
del veterinario dell’APSS, ove si invita il Comune ad emanare un regolamento di
utilizzo della spiaggia, che tenda a migliorare ulteriormente le garanzie
sanitarie e che dia disposizioni precise riguardanti l’obbligo dell’utilizzo
del guinzaglio e della lunghezza dello stesso.
2) Violazione
art. 3 l. 241/1990 e art. 4 l.p. 23/1992 per assenza della motivazione.
3) Violazione
art. 7 e ss. L. 241/1990 e artt. 24 e ss. L.p. 23/1992, per mancata
comunicazione di avvio del procedimento.
4) Eccesso
di potere per sviamento, in quanto l’iniziativa sarebbe fortemente voluta dagli
operatori turistici della zona, per gli effetti indotti dall’afflusso massiccio di nuovi turisti con cani, tenuto
conto che il soggiorno di un cane costa, a settimana, 14 euro per l’alloggio in
campeggio e 28 in appartamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione
comunale, contestando la fondatezza del ricorso e sollevando puntuali eccezioni
di tardività dello stesso, a loro volta contestate da parte ricorrente con
articolata memoria di replica.
Con ordinanza collegiale n. 77/2013 è stata
respinta, con adeguata motivazione, l’istanza cautelare con compensazione delle
spese.
Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2013 la
causa, dopo prolungata discussione, è stata trattenuta in decisione.
3
- L’eccezione di tardività del gravame è fondata.
Nella specie si tratta dell’impugnazione di
un’ordinanza assunta dal Sindaco di Ledro in data 4 luglio 2011 per il
dichiarato fine di porre rimedio ai pericoli indotti alla popolazione,
soprattutto infantile, dall’inosservanza di elementari regole di comportamento
e vigilanza da parte dei proprietari di cani( tra cui, in particolare,
dell’abbandono incontrollato e diffuso in tutti i luoghi pubblici di deiezioni
canine ), attraverso l’imposizione generalizzata ai medesimi proprietari di
numerose e differenziate prescrizioni, obblighi, divieti attinenti la cura, la
custodia, la conduzione di cani.
L’ordinanza ha un evidente contenuto precettivo
e prescrittivo con funzione regolatoria generale, già resa evidente dalla sua
intestazione : “ ordinanza relativa agli obblighi e divieti che devono essere
osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani “.
Il provvedimento si sviluppa, poi, in una serie
di “ disposizioni di carattere generale”, “ obblighi “ e “ divieti “, che qui è
inutile riprodurre per evidenti ragioni di sinteticità.
In particolare ( per quel che qui interessa ) ,
il punto 9 della citata ordinanza impone il divieto di condurre cani sulle
spiagge pubbliche lacuali, “ ad esclusione della zona predisposta in loc. Pur, nella
pinetina adiacente alla spiaggia pubblica segnalata con appositi cartelli e
limitata da apposita recinzione”.
4 – Si tratta, come evidente, di un
provvedimento a carattere generale e contenuto precettivo-sanzionatorio, non
avente, come tale, destinatari determinati o determinabili, né avente, tanto
meno, carattere recettizio nei confronti di destinatari determinati o
agevolmente determinabili, la cui impossibilità di individuazione emerge dalle
stesse produzioni di parte ricorrente. Tra le tante: nella lettera inviata al
sindaco dal difensore della parte ricorrente in data 9-8-2012 per denunciare,
tra l’altro, che “ i cani confluiscono in loco a centinaia, ……. e entrano nel
lago nel quale nuotano, defecano, urinano ecc.”, lo stesso professionista
dichiara di scrivere per conto di “ proprietari, usufruttuari o comunque
abitanti “ nel villaggio residenziale prospiciente il lago: cioè una serie
potenzialmente sterminata – e comunque indecifrabile - di persone. Con il che,
per ammissione implicita della stessa parte ricorrente, si evidenzia
l’esistenza di una platea indefinita di potenziali interessati al provvedimento
e, per contro, l’inesistenza di destinatari determinati o determinabili cui il
comune avrebbe dovuto comunicare la propria determinazione.
Stante la natura provvedimentale a carattere
generale, seppur non regolamentare ( cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011,
n. 200 ) dell’ordinanza in questione, vale, ai fini della relativa
impugnazione, il costante orientamento – elaborato in sede urbanistica ma ben
estensibile a tutte le ipotesi di atti a contenuto generale e ad effetti
normativi-conformativi di beni e comportamenti - secondo cui in sistemi di
pubblicità-notizia, come quello dell'articolo 124 del TUEL n. 267/2000, il
termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione all'
albo pretorio dell'atto assertivamente lesivo, salvo che esso non incida
specificatamente su singoli, determinati beni o soggetti (fra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 12-06-2009, n. 3730 ; Sez. VI,
3-8-2007 n. 4326; CGA, 8 ottobre 2007, n. 929). Ma non è questo il caso, in cui
di determinato non c’è nessuno. Nella specie, l’ordinanza in oggetto, adottata
il 4-7-2011, è stata affissa all’Albo pretorio dell’ente ai sensi dell’art. 79
del D.P.Reg. 1-2-2005 n. 3/L ( testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ) e,
pertanto, dalla scadenza del termine di affissione decorreva il dies a quo per
la relativa impugnazione.
5 – In ogni caso, anche a voler superare tale
profilo di conoscenza legale e a voler aderire ad una visione soggettivistica
della conoscibilità dell’ordinanza sindacale qui impugnata, il ricorso si
rivela ugualmente tardivo.
Il ricorrente, infatti, era perfettamente a
conoscenza che “ dall’estate 2011…..è stata aperta una spiaggia pubblica
dedicata “ ai possessori di cani , di cui si chiedeva “ la chiusura immediata”,
considerato, tra l’altro, che “ nella zona esistono spazi alternativi più
idonei” ( esposto-rimostranza del 23-7-2012 in atti ). Tali dichiarazioni,
accompagnate alla circostanza che l’ordinanza sindacale qui censurata ha avuto
manifesta esecuzione quanto meno sin dai “ mesi precedenti “ il mese di luglio
2012 con interventi di “ disboscamento massivo e con riporto di un’ingente
quantità di ghiaia “ ( lettera al Sindaco di Ledro dell’avv. De Pretis del
9-8-2012 ) , nonché da attività di recinzione e segnalazione “ con appositi
cartelli “ ( come previsto nella stessa ordinanza ), rendono evidente che la
parte ricorrente, sin dall’estate del 2011 aveva avuto contezza dell’avvenuta
apertura della spiaggia da parte dell’amministrazione con un apposito
provvedimento di “ apertura”.
Tanto
basta a far ritenere tardivo anche sotto tale profilo il ricorso.
Va rammentato, al riguardo, che nel processo
amministrativo la decorrenza del termine per impugnare si verifica con la piena
conoscenza dell'esistenza dell'atto o dell'attività lesiva, mentre l'eventuale
e successiva acquisizione del contenuto integrale degli atti e del relativo procedimento
legittima solo la proposizione di motivi aggiunti (cfr. per tutte, Cons. Stato,
sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 262).
6 - Opinandosi diversamente, in un’ottica
sfrenatamente ed ottusamente garantista, i termini di impugnazione sarebbero
rimessi al mero arbitrio dell'interessato, non sempre ( e talvolta dolosamente
) solerte nell'esercitare l'accesso agli atti, con la conseguenza di una
dilatazione dei termini in contrasto con i principi di certezza del diritto e
di affidamento.
Se è vero, infatti, che ai fini della decorrenza
del termine di impugnazione occorre la conoscenza piena del provvedimento
causativo della lesione, è anche vero che la tutela dell'amministrato non può
ritenersi operante ogni oltre limite temporale ed in base ad elementi puramente
esteriori, formali o estemporanei, quali atti di iniziativa di parte (richieste
di accesso, istanze, segnalazioni, ecc.) di modo che l'attività
dell'amministrazione e le iniziative dei controinteressati siano soggette
indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione, anche
quando l'interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa
entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge ( Cons. Stato Sez. V, Sent.,
05-11-2012, n. 5588 ;Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2009, n. 3730; IV, 5 marzo
2010, n. 1298; Cons. St., sez. V, 11 settembre 2007, n. 4809; sez. VI, 30 marzo
2004, n. 1692 ).
I predetti principi appaiono tanto più calzanti
nel caso di specie, in cui la prospettata lesione di diritti fondamentali a
causa di un’invasione massiccia di popolazione canina avrebbe dovuto,
coerentemente, indurre l’interessato ad acquisire con solerzia e diligenza
dall’amministrazione documentate notizie in ordine ad una situazione di
intollerabilità causata dalla stessa amministrazione.
7 – Comunque, anche nel merito il ricorso è, con
assoluta ed immediata evidenza, infondato.
Superati i profili di mancata partecipazione ad
un procedimento che, per quanto detto, non aveva destinatari determinati o
determinabili, restano i restanti motivi di eccesso di potere per difetto di motivazione,
illogicità, difetto di istruttoria e travisamento.
Tali profili sono insussistenti, essendo il
ricorso essenzialmente basato sulle enfatizzazione – per non dire inutili
drammatizzazione – di una serie di circostanze quali:
a) l’invasione
della spiaggia da parte di centinaia di cani latranti e scorrazzanti senza
guinzaglio provenienti da tutta Europa, con conseguente attentato alla quiete e
sicurezza delle persone, specie residenti;
b) spargimento
di deiezioni solide e liquide e di pelo canino in terra ed in acqua con
conseguente espansione a dismisura dell’odore acre di urina;
c) mancanza
di adeguata regolamentazione del numero massimo dei cani e delle modalità del
loro controllo e custodia da parte dei proprietari ( uso di guinzagli,
mantenimento nell’area riservata senza possibilità di sconfinamenti, ecc. );
d) difetto
di motivazione ed irrazionalità con riguardo alla scelta della pineta di PUR
per allocare la spiaggia canina, invece che altre località lontane da luoghi di
residenza.
Riassunte sinteticamente le circostanze di fatto
lamentate dal ricorrente, esse risultano smentite dalla documentazione in atti.
8 - Quanto all’affollamento della spiaggia da
parte di “ centinaia di cani provenienti da tutta europa”, la stessa
documentazione fotografica ripetutamente e a diverse riprese versata in atti
dal ricorrente mostra un “affollamento” di cani che nella foto più
significativa non supera la decina di esemplari, peraltro in atteggiamenti di
assoluta tranquillità.
Quanto ai latrati e scorrazzamenti senza
guinzaglio ed incontrollati, il verbale di sopralluogo dei Carabinieri chiamati
dalla consorte del ricorrente in data 12-8-2012 alle ore 13,40, descrive – con
efficacia probatoria fede facente – una decina di persone con i rispettivi cani
con guinzaglio, mancanza di rumori canini, presenza di recinzione e di cartelli di divieto di
conduzione di animali senza guinzaglio, mancanza di defecazioni o odori
sgradevoli, presenza di apposito spazio in ghiaia dedicato ai bisogni canini.
Quanto all’inquinamento lacuale da feci, urine e
peli, anche esso è smentito dal verbale di sopralluogo effettuato dal
veterinario del Servizio pubblico provinciale a distanza di pochi giorni, in
data 23-8-2012, nel quale si descrive un’atmosfera di sicura e totale
tranquillità, l’assenza di tracce fecali, un elevato grado di educazione e di
socialità da parte di cani e loro padroni, la presenza di bagnanti privi di
cani dichiaratisi non disturbati da presenze canine, l’impossibilità di un
inquinamento fecale o urinario canino, sottolineata da cenni tecnici di
etologia non privi di punte di apprezzabile e condivisibile ironia.
9- Circa, poi, la lamentata mancanza di adeguata
regolamentazione delle modalità di conduzione di cani in spiaggia, si tratta di
censura priva di significato, posto che quelle regole sono poste nella parte
generale del provvedimento impugnato, oltre che risultare condensate in
appositi cartelli sistemati sulla spiaggia in questione; senza, poi, voler
considerare che l’eventuale lacunosità del provvedimento, in mancanza di una
tipizzazione contenutistica normativa, non ridonda da sé in illegittimità del
provvedimento stesso, eventualmente suscettibile di integrazione alla bisogna.
Quanto agli aspetti di carenza motivazionale e
di illogicità nella scelta del sito contestato, va considerato che quest’ultimo
è una spiaggia dedicata a bagnanti possessori di cani e non solo a questi
ultimi, senza peraltro escludere, come già visto sopra, normali fruitori della
spiaggia lacuale anche non cinofili.
In definitiva e in sintesi: si tratta non di una
spiaggia per cani, ma di spiaggia tout court, per umani ( anche ) accompagnati
da cani e non.
Ciò significa che – come pure rilevato dalla
difesa dell’amministrazione – non un qualsiasi tratto di sponda lacustre
sarebbe stato fungibile con il sito individuato dall’impugnata ordinanza, la quale, al
contrario, mira a coniugare una doppia finalità pubblicistica: quella di dare
regole generali ai proprietari dei cani e, all’interno delle stesse, assicurare
un adeguato ( e non generico ) luogo ricreativo anche di attrazione turistica
che avesse caratteristiche di spiaggia. Tutto ciò non solo per evitare
penalizzazioni eccessive ai possessori di cani, ma anche al dichiarato fine di
dare concreta attuazione al riconoscimento ministeriale di “ Comune Animal
Friendly” ricevuto dall’amministrazione resistente, con i relativi riflessi
attrattivi di carattere economico. Di qui, l’ulteriore e definitivo rilievo
dell’insussistenza di qualsivoglia profilo di sviamento: un provvedimento
amministrativo, come noto, può ben perseguire, come nella specie, una pluralità
di finalità tra loro non in contraddizione, ma anzi reciprocamente sinergiche.
10
– Sia consentita al Collegio un’ultima, dirimente constatazione.
La situazione di estrema gravità e pericolo per
le persone drammaticamente descritta dal ricorrente a sostegno delle sue tesi,
anche con riguardo a inconferenti notizie di cronaca su episodi di gravi o
mortali incidenti in cui hanno trovato la morte anche bambini in tenerissima
età, oltre che un inopportuno e sconveniente tentativo di illuminazione
sinistra di un normale ( per non dire addirittura banale ) contenzioso, è
smentita, nei fatti, dalla semplice circostanza che in ben tre anni consecutivi
nessun incidente di sorta si è potuto registrare; e quand’anche ( Dio non
voglia ) ciò dovesse accadere nel futuro, tale eventualità non potrà certo
inficiare ab origine e con effetti ex tunc la legittimità del provvedimento, ma
solo innescare i dovuti e rigorosi accertamenti circa le responsabilità
individuali di ciascuno nelle sfere di propria competenza.
11 - In definitiva, il ricorso va respinto. Le
spese sono liquidate in dispositivo, nella misura conseguente anche all’esito
della fase cautelare.
P.Q.M.
Il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento in
favore della costituita amministrazione delle spese di giudizio, liquidate in
complessivi euro 4.000 ( quattromila ) oltre accessori: IVA e CPA.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio
del giorno 10 ottobre 2013
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 11/10/2013