APPALTI:
il TAR capitolino decide
anche il ricorso Fastweb
anche il ricorso Fastweb
sul "SPC 2" - Sistema Pubblico di Connettività -
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III,
sentenza 22 aprile 2016, n. 4725)
Finalmente arriva anche la sentenza "gemella" sul ricorso Fastweb (l'udienza pubblica era stata discussa il 13 gennaio 2016).
Stesse conclusioni da parte del TAR Capitolino rispetto al ricorso Telecom.
Simul stabunt simul cadent.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1570 del 2015, integrato da motivi
aggiunti, proposto dalla
Fastweb S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Aristide Police, Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Renzo Ristuccia in Roma, Via E. Q. Visconti, 20;
Fastweb S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Aristide Police, Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli, Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Renzo Ristuccia in Roma, Via E. Q. Visconti, 20;
contro
Consip
S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avvocati Cecilia Martelli e prof. Andrea Guarino, con domicilio eletto presso
lo stesso avv. Andrea Guarino in Roma, p.zza Borghese, 3;
Agenzia per l'Italia Digitale, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Agenzia per l'Italia Digitale, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei
confronti di
Tiscali
Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avvocati prof. Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e
Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso lo stesso prof.
Riccardo Villata in Roma, Via G. Caccini, 1;
BT Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero, Marco Di Lullo e Angela Gemma, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Francesco Saverio Cantella, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Filippo Lattanzi in Roma, Via P.G. Da Palestrina, 47;
Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e prof. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;
Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e prof. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Fabio Cintioli in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;
Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Filippo Satta, Anna Romano e Raffaele Fragale, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Satta Romano & Associati, in Roma, Foro Traiano 1/A;
BT Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero, Marco Di Lullo e Angela Gemma, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Francesco Saverio Cantella, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Filippo Lattanzi in Roma, Via P.G. Da Palestrina, 47;
Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e prof. Marcello Clarich, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;
Vodafone Omnitel B.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e prof. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Fabio Cintioli in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;
Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Filippo Satta, Anna Romano e Raffaele Fragale, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Satta Romano & Associati, in Roma, Foro Traiano 1/A;
per
l'annullamento,
previa
sospensione dell’efficacia,
-
degli atti della Consip S.p.a. relativi alla procedura ristretta per
l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del sistema pubblico di
connettività (SPC) – id. SIGEF 1367 – CIG 5133642F61 e, in particolare:
-
della nota prot. 525/2015 del 12.1.2015 avente ad oggetto la richiesta di
adeguamento ai “prezzi” offerti dal concorrente aggiudicatario provvisorio;
-
della nota prot. 34118 7 2014 del 24.12.2014 (e suoi allegati) avente ad
oggetto la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria;
nonché:
-
della delibera di indizione;
-
del Bando del 23.5.2013 con in quale la Consip ha avviato la procedura
ristretta per l'aggiudicazione del contratto-quadro finalizzato alla fornitura
dei servizi di connettivita' nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'
(SPC), nonche' del 'Documento descrittivo' contenente la disciplina di
dettaglio e degli allegati a quest’ultimo;
-
della rettifica e dei chiarimenti in fase di prequalifica;
-
del provvedimento implicito o esplicito di ammissione all’offerta delle altre
concorrenti;
-
della Lettera d’Invito di cui alla nota prot. 37895/2013 del 29.11.2013 e
relativi allegati, ivi inclusi, fra gli altri, i criteri di calcolo dei Prezzi
Totali Ponderati (PTP), gli schemi di Offerta economica, il Capitolato Tecnico,
lo Schema di Contratto Quadro OPA, lo schema di contratto esecutivo OPA, lo
schema di contratto quadro OPO, lo schema di contratto esecutivo OPO, i livelli
di servizio e penali;
-
della rettifica e dei chiarimenti resi in fase di offerta;
-
dei verbali di gara tutti, tanto relativi alla fase di prequalifica, quanto
alla fase di offerta (non noti);
-
del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta (non noto);
-
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e del verbale della seduta del
19.12.2014 nel corso della quale la Commissione ha stilato la “graduatoria
provvisoria”;
-
dell’approvazione dell’aggiudicazione;
-
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ove nelle more intervenuto;
-
del provvedimenti di assegnazione delle parti ove nelle more intervenuto;
-
dei Contratti quadro OPA e OPO nonché dei contratti esecutivi (ove nelle more,
stipulati);
nonché
con successivi “motivi aggiunti” notificati in data 28 maggio 2015:
-
del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace del 28.4.2015 e della
sua comunicazione;
-
dei provvedimenti dell’Amministratore Delegato Consip prot. n. 1459/SAD/S e
prot. 1460/SAD/S del 19.12.2014 che hanno ritenuto congrue le offerte di BT e
Tiscali;
-
dei verbali, comunicazioni, atti e documenti endo-procedimentali per la
verifica dell’anomalia delle offerte;
-
dei verbali di gara relativi alla fase di prequalifica e alla fase di offerta;
-
degli atti relativi al procedimento di soccorso istruttorio del marzo 2015;
-
della nota Consip prot. n. 10467 del 16.4.2015 a BT di avvenuta comprova dei
requisiti;
-
degli atti e delle comunicazioni relativi al sub-procedimento di adeguamento ai
prezzi offerti da Tiscali;
-
delle comunicazioni interne a Consip;
-
del bando della lettera di invito e dei relativi allegati; dei chiarimenti
nonché di tutti gli altri atti impugnati con il ricorso originario e sopra
specificamente indicati;
-
di ogni ulteriore atto connesso e collegato presupposto o consequenziale anche
se non conosciuto per i vizi esposti nelle censure articolate nel ricorso
introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.
Visti
il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.a., di Soc. Tiscali Italia
S.p.a., di Agenzia per l'Italia Digitale, di BT Italia S.p.a., di Telecom
Italia S.p.a., di Wind Telecomunicazioni S.p.a., di Vodafone Omnitel B.V. e di
Ericsson Telecomunicazioni S.p.a.
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Claudio Vallorani e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.
Con bando pubblicato sulla GUUE n. 2013/S 099 – 169861 del 23.5.2013 (e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 24.5.2013), la Consip
S.p.a. indiceva la procedura ristretta per l’aggiudicazione del Contratto
Quadro, per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema
Pubblico di Connettività (di seguito anche SPC), ai sensi dell’art. 83 del
d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito anche
CAD), in favore delle pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto
specificamente:
- i
servizi di trasporto dati (TR), che pesano sulla base d’asta per il 68,3%, e
comprendono il servizio di trasporto dati su rete convenzionale in rame (STDE),
su rete in fibra ottica (STDO) e con modalità satellitari (STDS) e, più in
generale “wireless”;
- i
servizi di sicurezza perimetrale (SICP), che pesano per il 19,5% sulla base
d’asta e comprendono il servizio d sicurezza perimetrale unificata (SPUN) e
centralizzata (SCEN);
- i
servizi di comunicazione evoluta (SCOE), che pesano per il 5% sulla base
d’asta, costituiti dai servizi di comunicazione vocale su protocollo internet
VOIP e di telepresenza, ossia di comunicazione audio e video TELP;
-
il supporto professionale SSUP comprendente il servizio di supporto
specialistico (SSUS) e di formazione (FORM);
il
tutto meglio descritto nel Documento descrittivo (doc. 4 ric., vedi punto
II.1.5), nel bando (doc. 3 ric.) e, successivamente specificato nella lettera
di invito e, in particolare, nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 alla
lettera di invito(doc. 6 ric.).
Ognuno
di questi servizi fondamentali si articola a sua volta in una molteplicità di
servizi “elementari” o profili, meglio descritti negli allegati sopra
menzionati
L’obbiettivo
della procedura, pertanto, era (ed è) la realizzazione del Servizio Pubblico di
Connettività (SPC), secondo la definizione che ne fornisce l’art. 73, comma 2,
CAD, secondo cui esso è “l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole
tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del
patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie
per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e
l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione”.
L’aggiudicazione
include anche i c.d. Servizi OPO in quanto il Fornitore Aggiudicatario è
obbligato a prestare in favore degli altri contraenti (c.d. “Fornitori
Assegnatari”) servizi corrispondenti ai principali servizi di connettività OPA
(servizi STDE e parte dei servizi STDO), ai prezzi offerti alle pp.aa. con un
ribasso del 5%. I servizi OPO vanno erogati (da parte dell’Aggiudicatario) agli
altri Fornitori Assegnatari senza alcun limite quantitativo sino al
ventiquattresimo mese di esecuzione e, successivamente, nel limite del 50% del
fatturato dei Fornitori Assegnatari (vedi lettera di invito, doc. 6 ric., pag.
6).
Il
SPC deve garantire prestazioni con elevati standard di qualità e sicurezza,
coinvolgendo più operatori qualificati, nel rispetto della disciplina
dell’evidenza pubblica (vedi art. 83 CAD).
Gli
elementi salienti della disciplina di gara, come determinati dal bando e dal
documento descrittivo possono così riassumersi:
a)
l’oggetto della gara, per una base d’asta iniziale pari a 2,5 miliardi di euro
(successivamente ridotto a 2,4 miliardi di euro), prevedeva che l’aggiudicazione
dovesse avvenire secondo il criterio del prezzo più basso (punto IV.2.1. del
bando); più specificamente, il criterio che Consip adottava per la formazione
della graduatoria era quello del PTP Globale – “Prezzo Totale Ponderato
Globale” in base al quale, per ciascuno dei servizi fondamentali o macroservizi
sopra elencati, il concorrente doveva offrire il proprio PTP, da ricavare
attraverso un algoritmo specifico per ciascuno di tali macroservizi, in
funzione del prezzo offerto per ogni servizio “elementare” compreso nel
macroservizio e del coefficiente di ponderazione, connesso a detto servizio
“elementare”; i prezzi totali ponderati (PTP) di ciascun macroservizio erano
poi da sommare, per la determinazione del PTP Globale e della graduatoria finale;
b)
la durata del “contratto quadro OPA” (contratto tipicamente normativo), alla
cui stipula la procedura comparativa è finalizzata, era fissata in 84 mesi
(VI.3, n. 13);
c)
la procedura riguardava un affidamento c.d. “multifornitore” in quanto
all’esito della gara si doveva procedere all’affidamento del contratto quadro a
più concorrenti, a condizione che il numero minimo di offerte valide fosse pari
ad almeno tre (3); era esclusa ogni aggiudicazione nel caso in cui il numero di
offerte valide fosse stato inferiore a tre; la fornitura veniva suddivisa per
un numero di parti (in ogni caso non superiore a quattro), inferiore di almeno
una unità rispetto al numero delle offerte valide inserite nella graduatoria
finale; al concorrente primo classificato (fornitore aggiudicatario) sarebbe
spettata la prima e più rilevante parte della fornitura mentre ai concorrenti
successivi nell’ordine di graduatoria (in numero massimo di tre), sarebbero
state assegnate distinte parti di fornitura (di consistenza decrescente),
successive alla prima parte, fino all’esaurimento delle stesse (massimo 3 parti
oltre la prima);
d)
pertanto, nel caso di 3 offerte valide, i fornitori selezionati sarebbero stati
2, nel caso di 4 offerte valide i fornitori selezionati sarebbero stati 3, nel
caso, infine, di un numero di offerte valide pari o superiore a 5, il numero
dei selezionati sarebbe stato di 4;
e)
quindi le parti di fornitura da assegnare sarebbero state, a seconda dei casi
sopra enumerati, 2 ovvero 3 ovvero 4 con le seguenti rispettive quote
percentuali di fornitura, da applicare all’importo globale massimo, con
assegnazione della quota maggiore all’impresa aggiudicataria:
-
60% e 40% (in caso di due soli assegnatari);
-
60%, 20% e 20% (in caso di tre assegnatari);
-
52%, 16%, 16% e 16% (in caso di quattro assegnatari) (come successivamente
meglio specificato dal par. 6 della lettera di invito, doc. 6 ric.);
f)
l’assegnazione delle parti di fornitura successive alla prima era subordinata
all’impegno irrevocabile da parte dei vari assegnatari di prestare i servizi
alle medesime condizioni di prezzo offerte dal fornitore aggiudicatario (punto
VI.3, n. 3 del bando e art. 83, comma 2, CAD).
Il
termine di presentazione delle offerte, originariamente fissato dalla lettera d’invito
al 30.1.2014, è stato poi differito al 12.3.2014.
2.
Successivamente Consip S.p.a., con avviso di rettifica spedito per la
pubblicazione in GUUE il 5.7.2013, disponeva l’eliminazione dai servizi dedotti
in gara dei “servizi di calcolo e memorizzazione”, in origine previsti dal
punto II.2.1. del bando e, nel contempo, riduceva l’importo stimato a base
d’asta da 2,5 miliardi di euro a 2,4 miliardi di euro.
Eseguite
le operazioni di prequalificazione, presentavano la propria offerta i seguenti
operatori economici:
-
Tiscali S.p.a.;
-
British Telecom (BT) Italia S.p.a.;
-
RTI Fastweb S.p.a. –
IBM Italia S.p.a.;
-
Telecom Italia S.p.a.;
- RTI Wind S.p.a. – Postecom – Postemobile;
-
RTI Vodafone Omnitel BV – Ericcson Italia S.p.a.;
La
procedure selettiva proseguiva con la valutazione delle offerte presentate da
parte della Commissione di gara: l’apertura delle buste “B” contenenti le
offerte economiche e la lettura del PTP Globale offerto da ciascuna impresa
partecipante venivano effettuate nella seduta del 15 maggio 2014. Venivano
quindi assoggettate alla verifica di congruità le offerte delle prime due
imprese classificate in graduatoria, Tiscali Italia S.p.a. e BT Italia S.p.a.
(risultate anomale ai sensi dell’art. 83, comma 1, d .lgs. n. 163 del 2006). La
verifica che si protraeva per circa nove mesi.
La
stessa ha avuto esito positivo per entrambe le offerte e Consip S.p.a., con
nota prot. n. 34118 del 24.12.2014, ha comunicato a tutti gli operatori
economici partecipanti la graduatoria provvisoria, stilata in data 19.12.2014,
in funzione del Prezzo Totale Ponderato Globale (PTP) offerto da ciascun
concorrente (doc. 2 ric.):
Concorrente
PTP Globale (Euro)
1)
Tiscali Italia S.p.a. 264.867.582,31;
2)
BT Italia S.p.a. 423.438.611,11;
3)
RTI Fastweb S.p.A. – IBM
S.p.a. 715.719.280,50;
4)
Telecom Italia S.p.a. 746.253.661,67;
5) Costituendo RTI Wind S.p.a./ Cons.CPU
865.450.196,27;
6) Cost. RTI
Vodafone O. B.V./Ericsson 1.275.869.826,37.
3.
Conseguentemente, in applicazione della legge di gara e seguendo l’ordine della
graduatoria, Consip ha avviato la fase dell’interpello nei confronti delle
imprese classificatesi alle spalle di Tiscali, chiedendo loro se intendevano
adeguarsi o meno alle condizioni economiche offerte dall’aggiudicataria, al
fine di conseguire (con assunzione di impegno irrevocabile) l’assegnazione di
quota parte del contratto quadro.
Hanno
risposto positivamente BT Italia (con nota del 22.1.2015) e Vodafone Omnitel
(con nota del 2.2.2015). Quest’ultima, nella lettera di interpello della
Consip, veniva informata (al pari della Wind) che degli operatori che la
precedevano in graduatoria “solo uno dei concorrenti ha dichiarato di adeguare
le proprie condizioni economiche”.
Non
hanno aderito le restanti imprese tra cui l’odierna ricorrente.
In
particolare, con nota del 12.1.2015 (doc. 1 ric.), Consip aveva interpellato Fastweb S.p.a. (terza classificata in
graduatoria), la quale non riteneva di assoggettarsi alle condizioni economiche
offerte dalla Tiscali.
4.
Contro quest’ultima nota e gli ulteriori atti di gara in epigrafe indicati
insorge Fastweb S.p.a.
che in data 22.1.2015 ha notificato il presente ricorso a Consip S.p.a.,
all’Agenzia per l’Italia Digitale e alle altre società che hanno partecipato
alla procedura ristretta per l’assegnazione del SPC2, deducendo i motivi di
impugnazione che di seguito si sintetizzano.
Motivo
I
Violazione
degli artt. 82, 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163 del 2006. Anomalia delle offerte di
Tiscali e BT. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei
fatti e difetto di motivazione.
Secondo
la ricorrente – che ammette di non avere avuto ancora accesso ai documenti di
gara al momento della presentazione del ricorso - l’offerta dell’aggiudicataria
Tiscali (non diversamente da quella della seconda classificata BT Italia)
conterrebbe un ribasso medio ponderato oggettivamente insostenibile, di per sé
sintomatico di grave anomalia della propria offerta, non essendo giustificabile
un corrispettivo così macroscopicamente inferiore a quello offerto dagli altri
concorrenti: il ribasso medio ponderato di Tiscali è pari all’88,96% e
corrisponde al 37,01 % del PTP di Fastweb (Euro
715.719.281), prima offerta non anomala con un divario di 450 milioni di euro.
BT
a propria volta ha offerto un ribasso medio ponderato dell’82,34% ed il suo
prezzo è pari al 59,20% dell’offerta diFastweb (prima
non anomala). Secondo la ricorrente i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicataria (e dalla stessa BT Italia) sarebbero incompatibili con il
livello qualitativo preteso dal Capitolato Tecnico.
I
prezzi unitari esposti nelle tabelle d’offerta di Tiscali rifletterebbero
“costi di approvvigionamento che, stando ai prezzi regolamentari di riferimento
di Telecom Italia, o sono sottocosto o corrispondono a risorse e/o servizi di
accesso che non consentono l’erogazione dei servizi di connettività della
qualità richiesta dal Capitolato Tecnico”. In particolare, sulla base del
parere tecnico allegato (doc. 12, pag. 3), la ricorrente sostiene che il
servizio di trasporto dati su portante elettrica (STDE), in virtù dei pesi di
gara, non potrebbe essere inferiore a 219 milioni di euro (a fronte dei soli
137 milioni offerti come prezzo del servizio da Tiscali e dei circa 140 milioni
offerti da BT Italia). L’anomalia sarebbe ancora più accentuata con riguardo ai
servizi OPO che l’aggiudicataria è tenuta a fornire agli altri assegnatari che
lo richiedano, con un ribasso del 5% rispetto ai prezzi praticati alle pp.aa.
beneficiarie: i prezzi dei servizi OPO finirebbero per essere più bassi del
costo che Tiscali dovrebbe sostenere per acquisire le risorse e i servizi di
accesso dalla stessa Telecom. Vi sarebbe inoltre assoluta incertezza giuridica
e tecnica sulla possibilità per l’aggiudicatario di poter prestare i servizi
OPO in quanto il Capitolato Tecnico (doc. 6.d ric.) prevede che detti servizi
siano erogati tramite l’Infrastruttura Pubblica di Connettività denominata QXN,
la quale è in corso di rielaborazione: non essendo ancora operativa la “nuova”
QXN (per la realizzazione della quale peraltro è stata indetta apposita
procedura di gara), i costi per la fornitura dei servizi OPO sarebbero assi più
sostenuti avvalendosi, per l’interconnessione, della (ben più limitata) QXN
attuale (2005). La ricorrente sostiene infine che, con riguardo alle
prestazioni contrattuali relative ai servizi di supporto specialistico (SSUS),
dalle tabelle di prezzo risulterebbe che sia Tiscali che BT avrebbero proposto
un costo del personale per giornata/uomo inferiore ai minimi tabellari espressi
dalla contrattazione collettiva (violazione dell’art. 82, comma 3-bis, d.lgs.
n. 163 del 2006).
Motivo
II.
Illegittimità
sotto vari profili (artt. 3, 11, 12, 53, 54, 55, 59, 82, 86, 87 e 118 del
d.lgs. n. 163 del 2006; violazione della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 102
TFUE) ed eccesso di potere.
Con
riguardo alla clausola di allineamento alle condizioni economiche proposte
dalla migliore offerente (vedi par. 7 della lettera di invito, pagg. 32 – 33) -
e cioè alla previsione di gara che condiziona l’assegnazione delle parti di
fornitura successive alla prima, all’accettazione, da parte dei concorrenti che
hanno presentato la migliore offerta dopo la prima, dei medesimi corrispettivi
offerti dal primo classificato - Fastweb afferma
che essa non si rinviene in nessuna delle procedure di affidamento dei
contratti tassativamente previste dalla Direttiva 2004/18/CE e dall’art. 56 del
d.lgs. 163 del 2006.
Fastweb,
in particolare, ritiene di individuare plurimi profili di illegittimità nel
meccanismo di adeguamento dei prezzi sopradescritto, che possono riassumersi
come segue (vedi pagg. 21 e ss del ricorso introduttivo):
1.
Violazione delle procedure tipiche e tassative di aggiudicazione.
Incompatibilità con il diritto comunitario;
2. Inversione
del procedimento e proposta del prezzo da parte della SA e non da parte della
concorrente partecipante alla gara;
3.
Errata interpreazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. CAD),
laddove prevede la stipula di contratti quadro multi-fornitore “per garantire
la fruizione”, da parte delle pp.aa., “delle stesse condizioni contrattuali
proposte dal miglior offerente”: sostiene il ricorrente che due sono le
alternative letture della disposizione ammissibili: o la si interpreta come
riferita alle sole condizioni tecniche di prestazione del servizio (e non anche
al relativo corrispettivo) e, in tal caso, “nulla quaestio”; oppure, come
deroga alla disciplina degli affidamenti dei contratti della p.a.: in
quest’ultimo caso si dovrebbe rimettere la questione di legittimità
costituzionale della norma in commento dinnanzi alla Corte costituzionale per
violazione della legge delega, che si rinviene nella Legge n. 229 del 2003 su
cui tanto il CAD quanto il d.lgs. 42 del 2005 (il cui art. 12 corrisponde
all’art. 83 del CAD) si fondano: la delega legislativa contenuta nell’art. 10
della legge n. 229 cit., infatti, non fa alcun riferimento alle procedure di
gara e agli strumenti contrattuali di acquisizione dei servizi verso la p.a. e
pertanto né l’art. 83 cit. né l’antecedente art. 10 della legge n. 229 del 2003
erano autorizzati ad intervenire sulla disciplina degli affidamenti pubblici;
4.
Abuso dello strumento dell’accordo quadro per distorcere la concorrenza:
all’interno di una procedura di gara destinata ad esaurire, tendenzialmente,
l’intera domanda delle pp.aa. per i servizi in parola, Consip si trova in una
posizione dominante (vicina al monopolio dal lato della domanda) e finisce per
abusare di questa posizione per imporre ai fornitori il prezzo di vendita
contro l’espresso divieto dell’art. 102, par. 2, lett. a), TFUE;
5.
Violazione dell’art. 82, comma 3bis, d.lgs. n. 163 del 2006: ritornando sul
meccanismo dell’adeguamento ai prezzi della migliore offerente, la ricorrente
ne evidenzia possibili profili di contrasto con l’art. 82, comma 3bis, Codice
dei contratti pubblici, in quanto l’accettazione di questi prezzi da parte
delle concorrenti che rispondano positivamente all’interpello
dell’aggiudicataria dovrebbe avvenire al netto delle spese relative al costo
del personale, “finendo altrimenti per imporsi ai lavoratori l’adeguamento ai
medesimi livelli retributivi presenti nell’impresa aggiudicataria –
eventualmente determinati da situazioni particolari applicabili a quell’impresa
– o l’uscita dal mercato”;
6.
Violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 con riguardo ai servizi OPO:
come detto l’aggiudicazione include anche i c.d. Servizi OPO in quanto il
Fornitore Aggiudicatario è obbligato a prestare in favore degli altri
contraenti (c.d. “Fornitori Assegnatari”) servizi corrispondenti ai principali
servizi di connettività OPA (servizi STDE e parte dei servizi STDO), ai
medesimi prezzi offerti alle pp.aa. con un ribasso del 5%; i servizi OPO
debbono essere erogati dall’Aggiudicatario agli altri Fornitori Assegnatari
senza alcun limite quantitativo, sino al ventiquattresimo mese di esecuzione e,
successivamente, nel limite del 50% del fatturato dei Fornitori Assegnatari
(art. 1 lettera di invito, doc. 6 ric., pag. 6); la ricorrente ravvisa nel meccanismo
descritto la violazione dell’art. 118 del Codice dei contratti pubblici in
quanto l’art. 8 della lettera di invito prevede che, ai fini del raggiungimento
della soglia del 30 % di cui all’art. 118 cit. “non saranno computati i servizi
OPO che ciascun Fornitore assegnatario potrà chiedere al Fornitore
aggiudicatario per erogare servizi OPA oggetto dei Contratti esecutivi del
Contratto Quadro OPA da essi stipulato”. L’erogazione illimitata dei servizi
OPO (quanto meno nei primi ventiquattro mesi) costituirebbe deroga alla soglia
normativa ed inderogabile oltre la quale il subappalto è vietato, considerato
che il contratto OPO ha ad oggetto la prestazione di servizi STDE e STDO,
oggetto dell’appalto pubblico principale;
7.
Uso improprio dello strumento dell’adeguamento (già di per sé illegittimo) da
parte della lettera di interpello Consip prot. n. 525/2015 del 12.1.2015 che
non chiarisce il volume di prestazioni per il quale è richiesto l’adeguamento
del prezzo ovvero la percentuale del massimale per cui un concorrente dovrebbe
impegnarsi (massimale che, in relazione alle percentuali contrattuali in
astratto assegnabili, potrebbe variare da un minimo del 16 %, in caso di
quattro fornitori assegnatari, ad un massimo del 40%, in caso di due soli
fornitori); mancherebbe pertanto certezza su un elemento essenziale
dell’offerta (i volumi prestazionali);
8.
Violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 163 del 2006: si contesta, sotto i
richiamati parametri normativi, l’illegittimità del sub-procedimento di
adeguamento del prezzo, senza previamente procedere all’approvazione della
graduatoria provvisoria, di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit..;
9.
Mancanza di una verifica di anomalia sui Fornitori Assegnatari: si contesta la
mancanza nella legge di gara di una previsione che prescriva la necessaria
verifica di congruità (oltre che per le offerte di Tiscali e BT Italia) anche
per le offerte dei concorrenti interpellati che aderiscano, giacché, secondo la
ricorrente, la sostenibilità dell’offerta economica dipende dai mezzi e
dall’organizzazione aziendale (sicché il positivo vaglio dell’offerta della
prima classificata, non comporta alcuna automatismo nella valutazione di
congruità dell’analoga offerta di altra impresa assegnataria).
Motivo
III. Violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 163 del 2006, della Direttiva 89/665/CE
(come modificata dalla Direttiva 2007/66/CE), in particolare art. 2bis.
Violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere sotto vari profili: la
clausola di allineamento viene criticata sotto gli ulteriori profili
menzionati, in quanto impone un’accettazione piena e incondizionata delle
condizioni contrattuali offerte dalla prima classificata, entro un termine
brevissimo (gg. 10 dalla comunicazione) ben inferiore ai gg. 35 dello “stand
still” che l’ordinamento concede ai concorrenti per sottoporre la gara al
sindacato giurisdizionale.
La
società ricorrente conclude chiedendo a questo Giudice:
-
in via principale: l’accertamento dell’anomalia delle offerte di Tiscali S.p.a.
e di BT Italia S.p.a. e di dichiarare dovuta la loro esclusione annullando “in
parte qua” gli atti di gara;
-
in via gradata: di rimettere gli atti alla S.A. per il compiuto espletamento
della verifica di anomalia;
-
in via subordinata, l’annullamento degli atti impugnati procedendo, per quanto
necessario, a sollevare questione pregiudiziale di interpretazione della
normativa comunitaria dinanzi alla Corte di giustizia UE.
5.
In data 11 febbraio 2015 si è tenuta la camera di consiglio per l’esame della
domanda cautelare proposta contestualmente al ricorso. In tale occasione le
parti hanno concordato per il rinvio al merito.
6.
Avendo avuto accesso alla documentazione in possesso della S.A., attinente alle
giustificazioni addotte dalle due imprese sottoposte a verifica dell’anomalia
(Tiscali e BT Italia), Fastweb S.p.a.,
con atto depositato in data 15.6.2015, ha proposto motivi aggiunti con
contestuale istanza di misure cautelari, ove si formulano domande di merito
sostanzialmente coincidenti con quelle già avanzate nel ricorso introduttivo, integrate
però dalle ulteriori domande dirette all’accertamento della necessità di
esclusione dalla procedura anche di Vodafone Omnitel B.V. e di Ericcson S.p.a.
ed all’accertamento dell’anomalia dell’offerta della stessa Vodafone Omnitel
(oltre che di Tiscali S.p.a. e di BT Italia S.p.a.), anche a mezzo di
espletanda CTU.
I
nuovi motivi di gravame (numerati da 1 a 16) ampiamente articolati dalla Fastweb, risultano per la maggior parte
incentrati su molteplici, asseriti profili di anomalia riferiti alle offerte
dell’aggiudicataria Tiscali (assegnataria del 60% del contratto quadro) e delle
due imprese che hanno dato positivo riscontro all’interpello (BT Italia e
Vodafone) così ottenendo l’assegnazione di parte della commessa, nella misura
del 20% per ciascuna.
I
motivi aggiunti possono riassumersi come segue (tenuto conto del loro numero e
del livello di tecnicismo che caratterizzata molte delle censure in essi
contenute).
SULL’OFFERTA
DI TISCALI.
1)
Violazione degli artt. 82, 86 e 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 26
d.lgs. 81 del 2008; grave e manifesto difetto di istruttoria. Difetto grave di
motivazione con particolare riguardo ai costi irrisori per la sicurezza da
rischio specifico indicati in offerta e all’omessa giustificazione di tali
costi in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta: Tiscali, nella propria
offerta economica (doc. 47, pag. 16) quantifica in soli Euro 40.891,67 totali
(nell’intero arco dei sette anni di durata del Contratto SPC2), le proprie
spese per oneri di sicurezza da rischio specifico, importo che sarebbe del
tutto inadeguato a far fronte agli adempimenti prescritti dal d.lgs, n. 81 del
2008 e ben inferiore a quanto offerto dagli altri assegnatari (compresa BT
Italia che li quantifica in Euro 355.000,00); l’insufficiente quantificazione
degli oneri di sicurezza costituirebbe di per sé causa di esclusione ai sensi
degli artt. 86, comma 3, 87, comma 4 e 82, comma 3-bis, Codice dei contratti
pubblici.
2)
Violazione dei livelli di servizio (c.d. SLA) richiesti per i servizi STDE
dagli Allegati 5 (Capitolato Tecnico) e 5bis. Difetto dei requisiti tecnici
minimi dell’offerta. Modifica degli impegni assunti con l’offerta in fase di
verifica dell’anomalia.
I
menzionati documenti di gara richiedono i livelli minimi di servizio (SLA) a
cui ogni concorrente deve uniformarsi nella predisposizione del progetto
tecnico.
In
particolare la tabella al par. 1.1.2 dell’Allegato 5bis (doc. 6.i ric.) fissa
le specifiche di gara nella parte relativa al “Tempo di ripristino per
disservizio bloccante”. Sostiene Fastweb che
i tempi indicati implicitamente da Tiscali per il ripristino di tali disservizi
non sarebbero compatibili con i suddetti SLA e che nel progetto tecnico Tiscali
non ha incluso un servizio in linea con gli SLA; ciò sarebbe sufficiente ad
escludere l’offerta di Tiscali che, sul punto, evidenzia una difformità dell’offerta
tecnica dalle prescrizioni della “lex specialis”.
3)
Offerta condizionata e con vincoli ulteriori per l’Amministrazione; violazione
dei livelli di servizio (SLA) richiesti per i servizi STDE dagli allegati 5
(Capitolato tecnico) e 5bis (livelli di servizio e penali); difetto dei
requisiti tecnici minimi dell’offerta; modifica dell’offerta in fase di
verifica dell’anomalia; previsione della fornitura del servizio con tecnologia
“Shared Access”.
Il
ricorso allo “Shared Access” (o accesso disaggregato condiviso) sarebbe
incompatibile con la disciplina di gara mentre Tiscali prevede di basarsi su di
esso per la fornitura del 31% del servizio STDE per i profili da A1 a A8 (circa
il 12,5% degli accessi totali indicati dai pesi di gara). Secondo Fastweb, questa tecnologia imporrebbe al
cliente finale di mantenere nei sette anni di durata del contratto uno o più
collegamenti in fonia tradizionale con Telecom Italia e tanto non sarebbe
previsto dal Capitolato Tecnico; le singole amministrazioni contraenti (parti
dei futuri contratti esecutivi del contratto quadro OPA) dovrebbero infatti
vincolarsi a mantenere almeno un collegamento di fonia tradizionale con Telecom
Italia e farsi carico (al di fuori delle previsioni del Capitolato) di
raccogliere e trasmettere gli identificativi degli accessi su cui attivare la
tecnologia in discorso: ciò costituisce un onere e una condizione ulteriore
all’attivazione del servizio, alla cui osservanza, peraltro, la singola p.a.
non è affatto tenuta; oltre a ciò lo “Shared Access” non sarebbe compatibile
con le previsioni di Capitolato anche sotto il profilo della qualità del
servizio (in particolare non assicura il rispetto degli SLA in caso di guasto
bloccante.
4)
Violazione dell’art. 75 d. lgs. n. 163 del 2006 per mancata presentazione della
cauzione provvisoria idonea a coprire la sottoscrizione del Contratto Quadro
OPO, limitandosi testualmente la fideiussione bancaria presentata (doc. 19
ric.) a garantire la sottoscrizione del Contratto Quadro OPA;
5)
Violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 per il subappalto delle
prestazioni relative al Contratto OPO. Oltre a ribadire quanto già dedotto nel
motivo II (n. 6) del ricorso introduttivo in ordine alla violazione dell’art.
118 d.lgs. n. 163/2006, parte ricorrente rileva anche che Tiscali, nei propri
giustificativi, ha dichiarato di voler subappaltare a terzi i lavori per la
realizzazione dei segmenti di rete necessari per assicurare il servizio
(inclusi gli scavi). Orbene, il subappalto da parte di Tiscali delle
prestazioni che essa dovesse rendere agli altri fornitori nell’ambito del
contratto OPO costituirebbe subappalto di subappalto (c.d. “a cascata”),
espressamente vietato dall’art. 118 cit..
SULL’OFFERTA
DI BT ITALIA
6)
Violazione dell’art. 42 d.lgs. n. 163 del 2006 e del’art. III.2.3 lett. c) del
Bando per insufficiente comprova dei servizi di accesso resi nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del Bando. Secondo Fastweb, in sede di verifica dei requisiti
ex art. 48 d.lgs. n. 163, BT Italia non avrebbe comprovato il possesso del
requisito previsto dal suddetto articolo del Bando e consistente nell’avere
realizzato nel triennio antecedente il bando, almeno 20.000 servizi di accesso
con proprie infrastrutture e/o l’offerta di accesso disaggregato di altri
operatori; in particolare, secondo l’impostazione ricorsuale, nonostante la
copiosa documentazione fornita alla S.A. BT avrebbe documentato soli 699
accessi con fatture e ulteriori 1.075 accessi, mediante dichiarazione di
un’Amministrazione fruitrice, il che dimostrerebbe l’assenza del requisito
essenziale di capacità tecnica, determinando la necessaria esclusione della
Società dalla gara.
SUI
COSTI DEL PERSONALE ESPRESSI DA BT E TISCALI.
7)
Violazione degli artt. 82, 86 e 87 d.lgs. 163 del 2006. Violazione della lettera
di invito. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Sostiene Fastweb che tanto Tiscali quanto BT
Italia avrebbero dichiarato un numero di giorni medi lavorati annualmente pari
a 224 la prima e a 225 la seconda, contro un massimo teorico di 220 giornate
lavorative che, tenuto conto dei giorni di malattia, permessi sindacali ecc. si
riducono ad un massimo di 210 giornate; ciò comporterebbe inattendibilità della
verifica svolta dalla Commissione circa il rispetto della contrattazione
collettiva e, oltre a ciò, sottostima del costo del personale. Sotto altro
profilo vi sarebbe stata quantificazione del costo per giornata/uomo, inferiore
ai livelli minimi inderogabili. Inoltre la ricorrente lamenta la mancata
indicazione del costo totale del personale in sede di offerta e l’anomalia
delle offerte di Tiscali e BT Italia in relazione ai costi del personale. Sotto
quest’ultimo profilo le due concorrenti avrebbero illegittimamente formulato i
propri giustificativi fornendo un conto economico che non rispetterebbe i pesi
ponderali e i vincoli di esecuzione (elencati nella nota a piè di pagina 24 del
ricorso avversario).
8)
Violazione degli artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163 del 2006; difetto di
istruttoria, irrazionalità manifesta, difetto di motivazione. Violazione del
principio di buon andamento dell’Amministrazione. Ribadito che lo stesso
divario tra i prezzi offerti da Tiscali e BT (le cui offerte sono risultate
entrambe anomale) e quelli proposti dalle altre partecipanti alla competizione
è di per sé “prova” di ingiustificabile anomalia; tenuto altresì conto che si
tratta di concorrenti meno infrastrutturate rispetto alle altre imprese in
graduatoria, Fastweb contesta
come incongrue entrambe le offerte in quanto: i) omettono di indicare alcuni
costi necessari a garantire i requisiti capitolari (quali il parallelo
operativo, la diversificazione dei DSLAM, i livelli di servizio attesi); ii)
sottostimano altri costi legati agli investimenti da effettuare, alla necessità
di ampliare la copertura territoriale, alla tipologia e quantità dei servizi e
delle risorse da acquisire dall’Operatore Dominante o dagli altri operatori, al
dimensionamento e al costo del personale impiegato.
Altri
costi necessari a rispettare le previsioni di Capitolato che la Commissione
aggiudicatrice non avrebbe considerato sono legati ai seguenti aspetti:
-
necessità di acquistare i servizi di accesso alla rete da Telecom o dagli altri
operatori infrastrutturati;
-
impossibilità per Tiscali di utilizzare lo “Shared Access” nella misura
indicata con conseguente necessità di adeguare il costo a quello del servizio
c.d. “full unbundling”;
-
esigenza di garantire il parallelo operativo e cioè la necessità dell’operatore
subentrante di accollarsi dei costi tra l’inizio della fatturazione del
servizio e l’avvenuta migrazione delle linee;
-
la diversificazione del DSLAM perché occorre garantire una “ridondanza” degli
apparati;
-
costi necessari a supportare l’erogazione dei servizi OPO ai Fornitori
Assegnatari.
Al
fine di meglio argomentare le proprie deduzioni, la ricorrente richiama il
parere tecnico del Prof. Melen da essa allegato (doc. 55 ric.) nel quale si
dimostrerebbe che l’impatto economico dei costi non solo eroderebbe il margine
operativo postulato dagli offerenti, ma addirittura lo azzererebbe del tutto.
Tali aspetti verranno meglio approfonditi nella successiva trattazione in
diritto e nell’esame dello specifico motivo.
9)
(segue) Sulla particolarità della situazione economico/finanziaria di Tiscali.
A
supporto delle critiche sopra sintetizzate e relative alla posizione di
insuperabile anomalia di Tiscali, Fastweb afferma
che “la gara risulta pertanto affidata ad una società la cui continuità
aziendale è legata non solo all’aggiudicazione definitiva della gara Consip, ma
anche ala rinegoziazione dei termini a cui i creditori (le Banche) sono
disponibili ad accettare modifiche al mancato raggiungimento di alcuni
obbiettivi….”. Secondo la ricorrente, in altri termini, sarebbe a rischio la
continuità aziendale di Tiscali e la sostenibilità della commessa.
10)
mancata verifica dell’anomalia delle offerte di BT Italia e Vodafone a seguito
dell’accettazione dei prezzi di Tiscali. Violazione degli artt. 82, 86 e 87
d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008. Sostiene
ancora la ricorrente che la verifica di anomalia delle offerte di BT e di
Vodafone, a seguito dell’interpello della Consip e dell’accettazione dei prezzi
offerti dall’aggiudicataria, era necessaria atteso che, allineandosi alle
condizioni economiche della Tiscali, entrambe le società hanno ridotto in modo
rilevante le rispettive offerte economiche prodotte in gara (che erano di
entità ben più elevata rispetto all’offerta prima classificata).
Rileva
inoltre la ricorrente che il superamento della verifica di anomalia da parte di
Tiscali non comporterebbe alcuna automatica estensione all’accertamento della
congruità delle offerte delle altre due Società, aventi una struttura dei costi
e un’organizzazione di impresa loro proprie, rispetto alle quali,
specificamente, deve essere dimostrata la sostenibilità delle offerte.
SULL’OFFERTA
DEL R.T.I. VODAFONE – ERICSSON
11)
Violazione dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. III.2.1, lett. b)
del bando per omessa dichiarazione della operazione societaria tra la
cessionaria Ericsson S.p.a. e la cedente Microsoft avvenuta in data 9 settembre
2013.
Rileva
la società ricorrente che l’operazione societaria menzionata (acquisto di ramo
di azienda), inizialmente non dichiarata dalla mandante Ericsson, è stata
successivamente dichiarata dalla stessa (dopo richiesta di ragguagli da parte
della S.A.) con lettera del 3.4.2015 (doc. 18.10 ric.). Vi sarebbe pertanto
violazione dell’art. 38 Codice dei contratti pubblici sotto il profilo della
“falsa dichiarazione” e mancata dichiarazione dei requisiti generali in capo
alla cedente Microsoft, essendosi la mandante limitata, nella sua lettera, a
dichiarare che l’operazione societaria sarebbe di scarso valore economico e
estranea alle attività dell’appalto.
12)
Violazione degli artt. 41 e 42, d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell’art. 49
d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 88 D.P.R. 207 del 2010. Inidoneità
dell’avvalimento tra Ericsson S.p.a. (ausiliata) ed E-Via S.p.a. (ausiliaria).
False dichiarazioni.
La
dichiarazione di avvalimento di Ericsson (doc. 30), di E-Via (doc. 31) e lo
stesso contratto di avvalimento tra le due società sarebbero carenti di
elementi essenziali oltre che non veridiche nei loro contenuti. Deduce in
particolare la ricorrente che non sarebbero stati indicati, nei suddetti
documenti, i mezzi e le risorse oggetto di avvalimento e che non
corrisponderebbe al vero il possesso, dichiarato in capo a E-Via, di
un’infrastruttura di trasmissione in fibra ottica così come dell’iscrizione al
RIPE.
13)
Violazione dell’art. 39, d.lgs. n. 163 del 2006 in quanto Ericsson non sarebbe
iscritta nel registro delle imprese per l’esercizio attività inerenti i servizi
di trasporto dati, sicurezza, comunicazione evoluta, supporto professonale e
cioè proprio lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento.
SULLA
PROCEDURA DI GARA
14)
Violazione degli artt. 3, 11, 12, 53, 54, 55, 59, 70, 82, 86, 87 e 118 del
d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione della Direttiva n. 18 e dell’art. 102 TFUE.
Violazione degli artt. 41, 76 e 77 Cost.. Violazione dell’art. 119 d.P.R. n.
207 del 2010. Riprendendo le censure relative alla procedura di gara già svolte
nel secondo motivo del ricorso introduttivo, Fastweb ribadisce l’illegittimità del sub-procedimento
di adeguamento dei prezzi alla luce delle richiamate disposizioni normative sia
nazionali che del diritto europeo sull’evidenzia pubblica.
15)
Con questo specifico motivo la società ricorrente contesta la circostanza che
Consip abbia assegnato a BT, Fastweb e
Telecom termine fino al 22.1.2015 per rispondere all’interpello al fine di
adeguare i propri prezzi a quelli dell’aggiudicataria Tiscali mentre a Wind e
Vodafone è stato assegnato un termine più lungo di ben dieci giorni. Ciò
avrebbe violato la “par condicio” ponendo i due ultimi operatori menzionati in
una condizione di vantaggio competitivo, potendo disporre di un tempo di
valutazione maggiore rispetto a quello concesso a Fastweb.
Inoltre
si critica come illegittimo il comportamento della S.A. che ha aperto le nuove
offerte dei concorrenti aderenti all’interpello in momenti diversi, senza
convocazione della seduta pubblica, senza convocare la commissione di gara e
senza verbalizzare le relative operazioni.
16)
Con il sedicesimo ed ultimo dei motivi aggiunti la ricorrente contesta il
meccanismo di adeguamento dei prezzi che ha consentito a BT Italia e Vodafone
di modificare la propria offerta. Per Vodafone si tratterebbe altresì di
offerta del tutto nuova in quanto l’adeguamento dei prezzi unitari non è stato
accettato da tutto il RTI Vodafone ma dalla sola mandataria.
Fastweb conclude
il proprio atto di motivi aggiunti formulando le seguenti istanze conclusive:
-
in via principale: l’accertamento dell’anomalia delle offerte e/o del difetto
di legittimazione a partecipare alla gara di Tiscali S.p.a., di BT Italia
S.p.a. e di Vodafone Omnitel B.V., con esclusione delle loro offerte dalla gara
ed annullamento gli atti di gara nella parte in cui non l’hanno disposta;
-
in via gradata: di rimettere gli atti alla S.A. per il compiuto espletamento
della verifica di anomalia;
-
in via subordinata, l’annullamento anche integrale degli atti di gara
procedendo, per quanto necessario, a sollevare questione pregiudiziale di
interpretazione della normativa comunitaria dinanzi alla Corte di giustizia UE
o questione di legittimità costituzionale dinnanzi alla Corte costituzionale.
7.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti
proposti, l’amministrazione aggiudicatrice Consip S.p.a. nonché le società
controinteressate Tiscali Italia S.p.a., BT Italia S.p.a., Vodafone – Omnitel
B.V., le quali hanno tutte ampiamente controdedotto avverso i motivi di
gravame, per quanto di rispettivo interesse, mediante le memorie e i documenti
rispettivamente versati in atti, sia in vista della camera di consiglio per la
trattazione dell’istanza cautelare, sia, successivamente, in vista della
pubblica udienza. BT Italia S.p.a. e Vodafone – Omnitel B.V. svolgono anche
puntuali deduzioni dirette a dimostrare l’infondatezza delle censure articolate
in ricorso in ordine all’asserita anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria
Tiscali.
Le
parti costituite menzionate, seppur con diverse sfumature connesse alle diverse
posizioni processuali, concludono tutte chiedendo a questo Giudice la
declaratoria di inammissibilità ovvero, in ogni caso, il rigetto del ricorso e
dei motivi aggiunti proposti.
Si
è altresì costituita in vista della pubblica udienza Ericsson Telecomunicazioni
S.p.a. (mandante del costituendo RTI con Vodafone capogruppo) che, con apposita
memoria del 17.12.2015, svolge osservazioni e controdeduzioni miranti al
rigetto delle censure della ricorrente specificamente rivolte a contestare la
legittimità della partecipazione da parte della stessa Ericsson.
Si
sono costituite altresì, con comparsa formale, anche la Wind Telecomunicazioni
S.p.a. (anch’essa partecipante in RTI alla procedura ristretta) e l’Agenzia per
l’Italia Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche
Telecom S.p.a. ha depositato una succinta memoria di costituzione, ove conclude
in termini adesivi rispetto alle domande svolte da FastwebS.p.a..
8.
Hanno proposto ricorso incidentale contro la società ricorrente le
controinteressate Tiscali Italia S.p.a. (con atto spedito a notifica il
23.6.2015 e depositato il 30 giugno 2015, integrato con motivi aggiunti
depositati in data 2.7.2015), BT Italia S.p.a. (con ricorso spedito a notifica
il 25.6.2013 e depositato il giorno sucecssivo) e Vodafone Omnitel B.V. (con
ricorso depositato il 26.6.2015).
I
contenuti dei gravami incidentali, tutti miranti ad ottenere l’esclusione di Fastweb S.p.a. dalla procedura
selettiva, in estrema sintesi, possono riassumersi nei termini di seguito
esposti.
9.
Ricorso incidentale di Tiscali S.p.a..
I.
Violazione, da parte di Fastweb,
dell’art. 38, primo comma, lett. c) e secondo comma, d.lgs. n. 163 del 2006 e
del par. 4.2, lett. b) e 5 del Documento descrittivo nonché del punto 2, lett.
c, Allegato 2: le citate disposizioni della “lex specialis” (vedi doc. 2 ric.
inc. Tiscali) imponevano ai concorrenti di formulare la dichiarazione di cui
all’art. 38, comma 1, lett. c), con riguardo ai soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; la dichiarazione di Fastweb è stata totalmente negativa
(assenza di soggetti cessati dalle cariche nel periodo rilevante); tuttavia dall’estratto
della visura camerale Fastweb in
atti (doc. 4 ric. inc.) risulta che, fino alla data del 10 settembre 2012, il
dott. S. Parisi avrebbe operato in qualità di amministratore della società con
amplissimi poteri (vedi pagg. 135 – 139 dell’estratto camerale); la
dichiarazione negativa di Fastweb sui
“cessati” sarebbe pertanto non veritiera e meritevole di essere sanzionata con
l’esclusione dalla gara;
II.
Ulteriore violazione delle medesime disposizioni sub I): non sarebbe stata
dichiarata, in sede di pre-qualifica, l’operazione di acquisto di un ramo di
azienda dalla Cinecittà Centro Commerciale s.r.l. e, quindi, non sarebbero
stati dichiarati gli esponenti societari rilevanti in seno a quest’ultima né
rese le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 rispetto agli stessi;
soltanto tardivamente (e in modo inammissibile) la lacuna sarebbe stata
pretesamente colmata da Fastweb mediante
dichiarazione dell’operazione all’atto della presentazione dell’offerta;
III.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del Codice dei contratti
pubblici, 275 del Regolamento attuativo di esso e dell’art. 37 del medesimo
Codice: IBM, mandante del RTI Fasteweb, sarebbe priva dei requisiti di capacità
tecnica ex art. III.2.3 del Bando (doc. 8, pag. 7, ric. inc.), che la mandante
stessa attesta come posseduti dalla sola mandataria Fastweb. La stessa IBM sarebbe priva
dell’autorizzazione generale prescritta dal punto III.2.1. Ad avviso della
ricorrente incidentale, ciò determina la necessaria esclusione del RTI Fastweb in quanto la legge di gara
consentiva il cumulo dei requisiti posseduti in quote differenti dalle singole
componenti del raggruppamento ma non la partecipazione in assenza totale dei
requisiti;
IV.
Violazione del par. 4.2, lett. c) del Documento descrittivo e degli artt. 1393
e ss. e 46, comma 1bis, d.lgs. 163/2006: il RTIFastweb meriterebbe
l’esclusione anche in ragione del fatto che la documentazione di gara relativa
alla menzionata mandante IBM non è stata presentata da un procuratore munito di
procura speciale, come richiesto dal Documento descrittivo (par. 4.2, lett. c),
ma da persona munita di procura generale riferita ad una generalità
indeterminata di procedure di gara.
10.
Ricorso incidentale di BT Italia S.p.a.
I.
Mancata esclusione dell’ATI Fastweb –
IBM nonostante la violazione degli artt. 38, 41, 42 e 46 co. 1bis e dell’art.
III.2.1 lett. b) del bando e nonostante la nullità della documentazione
amministrativa prodotta dalla mandataria Fastweb:
secondo la ricorrente incidentale i soggetti che hanno presentato la domanda di
partecipazione nella fase di pre-qualifica non erano muniti di procura idonea
alla sottoscrizione e presentazione della documentazione di gara, in quanto
l’A.D. che l’aveva rilasciata, statutariamente, non avrebbe avuto il potere di
assumere determinazioni in merito alla partecipazione a gare pubbliche del
valore economico di quella per cui è causa (vedi visura societaria allegata
come doc. 73 dalla BT Italia); nessun valore sanante, viceversa, potrebbe
riconoscersi alla procura successivamente conferita a determinati soggetti dal
C.d.A. di Fastweb, con
delibera del 17.12.2013, trattandosi di atto intervenuto tardivamente, quando
era ormai esaurita la fase di pre-qualificazione;
II.
Violazione delle medesime disposizioni normative e della legge di gara di cui
al precedente punto I in relazione alla mancata dichiarazione, in sede di
pre-qualifica, dell’operazione di cessione di ramo di azienda del 28.9.2012
dalla Algorithmics Limited (UK) alla IBM (mandante nel RTI ricorrente); sarebbe
stata del tutto omessa la dichiarazione (nella Busta A) sul possesso dei
requisiti morali dei procuratori e degli amministratori della summenzionata
società cedente;
III.
Mancata e comunque illegittima comprova dei requisiti speciali di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in sede di sub-procedimento ex
art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006: a seguito del sorteggio ex art. 48 cit. del RTI Fastweb – IBM e della richiesta da
parte della Consip alle due società in costituendo RTI di comprovare i
requisiti, IBM, per quanto di sua spettanza, avrebbe certificato in modo
irregolare il possesso del requisito del fatturato specifico realizzato dalla
società nel triennio antecedente la gara (2010 – 2012); contrariamente a quanto
prescritto dal Bando, IBM ha prodotto dichiarazione ex art. 47 d.P.R. n. 445
del 2000 sottoscritta dal Presidente pro-tempore del Collegio Sindacale e non
dal Collegio (quindi da tutti i suoi componenti) secondo le prescrizioni della
“lex specialis”, che specificamente si riferisce all’intero Organo Collegiale e
non al solo Presidente;
IV.
Ulteriore motivo di esclusione dalla gara del RTI Fastweb – IBM: quest’ultima società,
sostiene BT Italia, si impegna nell’esecuzione di servizi oggetto di gara (49%
degli SPUN; 18% dei SSUS), mentre dalle risultanze della visura camerale si
evincerebbe che trattasi di servizi al di fuori dell’oggetto sociale della IBM
(sia considerando la sua attività prevalente che quella secondaria), il che
implica inidoneità della stessa a svolgere le prestazioni contrattuali;
V.
Ulteriore motivo di esclusione dalla gara del RTI Fastweb – IBM: la domanda di
partecipazione e le dichiarazioni rese da IBM in fase di pre-qualifica sono
state sottoscritte dalla dott.sa Lanza (nella qualità di procuratore speciale);
le dichiarazioni e le attestazioni rese da IBM in fase di post-qualifica sono
state sottoscritte dall’A.D. dott. Ciniero e dal procuratore speciale dott.
Rebattoni; tutte le menzionate dichiarazioni sarebbero nulle, in quanto
all’A.D. lo Statuto attribuisce un potere illimitato di partecipazione alle
gare pubbliche, a prescindere dal relativo valore ma una simile previsione
statutaria sarebbe da considerare nulla proprio a causa delle genericità del
potere conferito; quanto ai due procuratori, considerata la provenienza degli
atti di procura dal menzionato A.D., le due procure ad essi conferite
dovrebbero ritenersi “generali” (e non come richiesto dalla legge di gara
“speciali”) e tali sarebbero anche sul piano del contenuto.
La
ricorrente incidentale BT Italia S.p.a., sulla base delle sopraesposte
deduzioni, chiede a questo Tribunale di accertare l’illegittimità
dell’ammissione alla gara del costituendo RTI Fastweb – IBM Italia.
11.
Ricorso incidentale escludente di Vodafone Omnitel B.V.
I.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 1, lett. c) e 2 d.lgs.
163/06 e 75 d.P.R. 445/00: Fastweb avrebbe
emesso dichiarazione negativa non veridica con riferimento agli amministratori
cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; essa non ha
infatti dichiarato la posizione del dott. S. Parisi che avrebbe operato in
qualità di amministratore con amplissimi poteri (vedi l’analogo Motivo I di
ricorso incidentale di Tiscali) ;
II.
Violazione delle medesime disposizioni sotto ulteriore profilo: trattasi di
motivo “escludente” sovrapponibile a quello articolato anche da Tiscali (Motivo
II ric. inc. Tiscali), con riguardo alla circostanza che non sarebbe stata
dichiarata, in sede di pre-qualifica, l’operazione di acquisto di un ramo di
azienda dalla Cinecittà Centro Commerciale s.r.l. e, quindi, non sarebbero
stati dichiarati gli esponenti societari rilevanti in seno a quest’ultima né
rese le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 rispetto agli stessi;
III.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 37 d. lgs. 163 del 2006 e 275
d.P.R. 207 del 2010 (con riguardo alla mancanza dei requisiti di capacità
tecnica in capo alla mandante IBM): trattasi di motivo corrispondente a quello
sviluppato da Tiscali al punto III del proprio ricorso incidentale al quale,
pertanto si fa rinvio;
IV.
Violazione del par. 4.2, lett. c) del Documento descrittivo e degli artt. 1393
e ss. e 46, comma 1bis, d.lgs. 163/2006 (vedi analoga censura sub IV del
ricorso incidentale di Tiscali): il RTI Fastweb-IBM
meriterebbe l’esclusione in ragione del fatto che la documentazione di gara
relativa alla mandante IBM non sarebbe stata presentata da un procuratore
munito di procura speciale, come richiesto dal Documento descrittivo (par. 4.2,
lett. c), ma da persona munita di procura generale riferita ad una generalità
indeterminata di procedure di gara.
In
accoglimento dei suesposti motivi Vodafone conclude chiedendo che sia
dichiarato inammissibile il ricorso proposto daFastweb in
proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con IBM.
12.
All'esito della discussione in camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 i
difensori delle parti hanno concordato di rinviare la causa al merito con
fissazione della pubblica udienza al 13 gennaio 2016.
In
vista della pubblica udienza sono stati depositati dalle parti interessate
(tutte le parti costituite ad eccezione di Wind Telecomunicazioni S.p.a. e
Agenzia per l’Italia Digitale) documenti, memorie ex art. 73 c.p.a. e note di
replica.
All’udienza
del 13 gennaio 2016, dopo ampia discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.
Si ritiene necessario svolgere alcune considerazioni introduttive in ordine
alla normativa nazionale su cui si basa la procedura comparativo-selettiva per
cui è causa, anche per apprezzarne i possibili profili di presunta
incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea dedotti da parte ricorrente,
che, in particolare, avanza dubbi di legittimità comunitaria relativamente
all’art. 83, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. CAD – Codice
dell’Amministrazione Digitale) in quanto, a suo dire, se interpretato nel senso
di imporre l’adozione del meccanismo di allineamento al miglior prezzo,
dovrebbe essere disapplicato ovvero, in via subordinata, essere fatto oggetto
di questione pregiudiziale da rimettere alla Corte di Giustizia UE ai sensi
dell’art. 267 TFUE per asserita incompatibilità con la normativa comunitaria
sui contratti pubblici.
La
procedura ristretta in esame riguarda il SPC, sistema pubblico di connettività,
destinato ad interconnettere le amministrazioni pubbliche italiane, in modo da
condividere e scambiare dati e risorse informative. La definizione di tale
sistema si ricava dall’art. 73, comma 2, CAD a mente del quale “2. Il SPC è
l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo,
la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione.”.
Il
modello di affidamento dei servizi di connettività attraverso accordi quadro
nazionali per le amministrazioni centrali ovvero a livello regionale, per l’affidamento
dei servizi nell’ambito del territorio di ciascuna regione, è chiaramente
delineato dall’art. 83 CAD secondo cui: “1. Al fine della realizzazione del
SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio
territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle
pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e
delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una
maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo
sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori
qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica
per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia,
uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo
77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni
alle condizioni ivi stabilite.
2.
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati da
DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle
di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno
facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
3.
La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a)
sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata,
policentrica e non gerarchica del sistema;
b)
economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di
supporto alla cooperazione applicativa;
c)
sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
3-bis.
Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi
dell'articolo 71.”.
Il
sistema prevede pertanto:
-
più amministrazioni fruitrici, operanti ai diversi livelli territoriali
(livello centrale/nazionale e, quindi, ambiti regionali e locali), in modo che
il sistema possa soddisfare, tendenzialmente, l’intero fabbisogno delle
amministrazioni pubbliche;
-
la rete, composta nella sua componente fisica dalle reti dei diversi operatori
che agiscono nell’ambito del SPC;
-
una pluralità di fornitori qualificati.
Una
delle principali caratteristiche del sistema è la sua unitarietà (quanto meno
in termini concettuali, virtuali), in quanto esso è basato sulla necessaria
integrazione ed interdipendenza dei servizi forniti dai diversi operatori
professionali, in grado di fornire i servizi che compongono il sistema SPC. E’
la stessa architettura tecnologica del SPC ad impedire, tecnicamente prima
ancora che giuridicamente, la possibilità di scomposizione dell’affidamento in
più lotti “fisici”. Di qui la scelta compiuta “a monte” dal legislatore con il
sopracitato art. 83 CAD e, “a valle”, in applicazione di esso dalla Consip
S.p.a. (mediante l’indizione della procedura ristretta in oggetto), di
procedere all’affidamento di un contratto-quadro nazionale da ripartire in
parti (e non in lotti), secondo le percentuali predeterminate dalla legge di
gara e da assegnare, per la parte più rilevante al fornitore aggiudicatario e,
per le parti ulteriori, ai fornitori assegnatari che, sulla base della
posizione in graduatoria, dichiarino il proprio irrevocabile impegno a fornire
i servizi di connettività alle medesime condizioni contrattuali offerte dal
primo classificato (come peraltro già avvenuto nella precedente, analoga gara
del 2005, che ha visto la partecipazione, con successiva stipula del
contratto-quadro, sia da parte di Telecom Italia che di Fastweb, quest’ultima aggiudicataria della
quota parte più rilevante).
2.
Come già precisato nella superiore narrativa in fatto, la procedura è stata
suddivisa in due fasi procedimentali: la prima è la vera e propria procedura
competitiva la quale si conforma al modello della procedura ristretta definita
dall’art. 3, comma 38, del Codice dei contratti pubblici, ammessa ai sensi
degli artt. 54, comma 1, 55 e, con specifico riferimento agli accordi quadro,
59 del Codice stesso; tale procedura si è svolta dalla pubblicazione del bando
fino alla formazione della graduatoria (provvisoria e definitiva) e, quindi,
l’individuazione del fornitore aggiudicatario che ha formulato l’offerta-base
(o di riferimento); la seconda fase - che presuppone esaurita la procedura
comparativo-selettiva - consiste, come visto, nell’assegnazione delle
percentuali residue dell’accordo ai partecipanti che abbiano presentato valide
offerte e che, sulla base della rispettiva collocazione in graduatoria, abbiano
aderito all’interpello loro diretto, onde allinearsi all’offerta base.
Questa
seconda fase (interpello-accettazione delle condizioni contrattuali contenute
nell’offerta risultata migliore) non trova, in effetti, una sua precisa
collocazione all’interno del sistema degli affidamenti dei contratti pubblici
di derivazione comunitaria ma, ad avviso del Collegio, è comunque legittima in
quanto saldamente ancorata alle disposizioni di cui al comma 2 del citato art.
83 CAD che, come visto, prevede espressamente la stipula di “uno o più
contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con
cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle
condizioni ivi stabilite”, previo espletamento di “specifiche procedure ad
evidenza pubblica per la selezione dei contraenti” e “assicurando la presenza
di più fornitori qualificati”.
Se
ai contenuti normativi sopra evidenziati si aggiunge la necessità che lo stesso
comma 2 dell’art. 83 cit. impone agli altri concorrenti selezionati di
adeguarsi alle “stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente”,
la procedura bifasica per l’assegnazione del contratto quadro OPA appare del
tutto conforme al modello normativo, in quanto pienamente idonea a garantire la
duplice esigenza, sottesa alla norma in commento, di assicurare (almeno
tendenzialmente), in funzione pro-concorrenziale, la presenza di più fornitori
per l’erogazione dei medesimi servizi alle pp.aa. e, nel contempo, le migliori
condizioni contrattuali nell’interesse pubblico.
Al
contrario di quanto sostenuto dalla società ricorrente, non è dubitabile che
nelle “condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente” debbano essere
compresi anche i corrispettivi per i vari ed articolati servizi di cui SPC2 si
compone, atteso che non può arbitrariamente ed ingiustificatamente
estromettersi da detta locuzione l’elemento contrattuale essenziale, costituito
proprio dal prezzo.
Così
riassunto il quadro normativo di riferimento, a ben vedere la struttura della
gara SPC2, con la clausola “multifornitore” e la conseguente e peculiare fase
dell’interpello post-competitivo, appare l’unica in grado di garantire la
presenza di più fornitori abilitati alla stipula dei contratti esecutivi del
contratto-quadro OPA e, nel contempo, le migliori condizioni contrattuali per
le Amministrazioni beneficiarie, da “agganciare” all’offerta
dell’aggiudicatario, stante l’unicità del servizio pubblico di connettività
che, per le sue caratteristiche oggettive, come si è detto, non si presta alla
suddivisione in lotti.
Il
Collegio, pertanto, ritiene che il meccanismo sancito dal punto 6.1. della
lettera di invito (doc. 6 ric.) - secondo cui “l’assegnazione delle parti della
fornitura successive alla prima è subordinata all’accettazione, da parte dei
rispettivi fornitori assegnatari, a prestare servizi nelle medesime condizioni
di prezzo offerte dal Fornitore aggiudicatario” – sia pienamente conforme
all’art. 83 CAD il quale, se non impone, certamente autorizza il meccanismo
dell’allineamento all’offerta dell’aggiudicatario.
Il
Collegio non ravvisa profili di contrarietà della norma menzionata alla
Direttiva 2004/18/CE né ipotetici profili di incostituzionalità nei termini
ipotizzati dalla Fastweb perché,
con l’interpello post-competitivo, non si introduce una procedura negoziata al
di fuori dei casi tassativi in cui essa è consentita dalla Direttiva e dallo
stesso Codice dei contratti pubblici e, in ogni caso, atipica in quanto, “in
primis”, manca in radice la negoziazione tra concorrente e amministrazione
aggiudicatrice: in realtà una volta avutasi l’aggiudicazione al miglior
offerente, il fornitore che, sulla base della sua collocazione in graduatoria,
è destinatario dell’interpello della Consip non è legittimato a negoziare
alcunché, ma si trova piuttosto in una condizione analoga a quella del
destinatario di una proposta irrevocabile a termine (i cui contenuti sono già
integralmente determinati “per relationem” attraverso il richiamo integrale ai
prezzi offerti dall’aggiudicatario). Detto destinatario, aderendo alla proposta
entro il termine perentorio sancito dalla “lex specialis”, determina il
perfezionamento del vincolo contrattuale, senza poter rilanciare o
contro-proporre alcunché. Quindi, ontologicamente, quella del
fornitore/accettante non è un’offerta bensì l’accettazione di una proposta a
condizioni già predefinite. Per questo non trovano applicazione le disposizioni
della Direttiva n. 18 le quali, nel vietare la doppia offerta o la
rimodulazione o negoziazione delle offerte, al di fuori delle procedure competitive,
hanno pur sempre ad oggetto l’offerta sottoposta alla valutazione (di regola
comparativa) della S.A..
L’art.
83 CAD, oltre a non essere in contrasto con specifiche disposizioni rinvenibili
nella Direttiva (né nel Codice degli appalti), non appare neanche in contrasto
con i principi di concorrenza e “par condicio” tra gli operatori economici che
partecipano alla gara per la stipula del contratto-quadro, in quanto la norma
prevede che la concorrenzialità si dispieghi pienamente nella fase anteriore
all’interpello, concepita come procedura comparativa (nella specie, ristretta)
che si svolge nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dei
contratti pubblici (cfr. in particolare l’art. 59). Dunque è assicurata la
concorrenzialità dell’aggiudicazione al miglior offerente: concorrenzialità che
non viene certamente azzerata o superata dalla successiva fase dell’interpello,
che in realtà non lede la “par condicio” in quanto: - tutti i concorrenti sono
nella stessa condizione iniziale di aderirvi; - la successione degli interpelli
deve comunque tener conto della collocazione dell’impresa in graduatoria avendo
priorità le concorrenti (dopo l’aggiudicataria) meglio classificate; - la
misura è in realtà pro-competitiva impedendo (almeno tendenzialmente) che un
accordo quadro di enorme entità sia concentrato nella mani di un unico
fornitore, per quanto titolare dell’offerta rivelatasi migliore, consentendo
anche ad imprese in posizioni in graduatoria deteriori di avere delle “chances”
(altrimenti inesistenti) per aggiudicarsi una parte della commessa.
Per
le ragioni che precedono, in conclusione, l’art. 83, comma 2, CAD deve
interpretarsi nel senso di consentire una procedura selettiva bifasica, con
interpello successivo all’aggiudicazione, finalizzato all’eventuale
assegnazione di ulteriori “parti” del complessivo accordo quadro, essendo ciò
implicito nella previsione della necessaria “presenza di più fornitori
qualificati”, da coordinare con il precetto, contenuto nello stesso comma 2,
che tutti rispettino le stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior
offerente.
La
norma così interpretata, pur non essendo inquadrabile in un preciso istituto
del diritto europeo dei contratti, non si pone però in contrasto né con
specifiche disposizioni di derivazione europea in materia di affidamenti
pubblici né con i principi della concorrenzialità e della “par condicio”.
Non
sussistono pertanto ragioni per rimettere alla Corte di Giustizia UE alcuna
questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
3.
Prima di affrontare la congerie dei motivi, rispettivamente articolati dalle
parti nel ricorso, nei motivi aggiunti e nei ricorsi incidentali,
preliminarmente, ai fini della scelta dell’ordine da preferire nella
trattazione delle questioni in contesa, giova rammentare la natura degli
interessi sottesi all’azione giudiziale complessivamente promossa da Fastweb S.p.a.. In base a quanto
rappresentato dalla stessa ricorrente, in particolare, nella propria memoria ex
art. 73 c.p.a. (cfr. par. I, pagg. 8-9), essa mostra di graduare le proprie
domande secondo il seguente schema:
-
esse sono rivolte in primo luogo all’esclusione dalla gara, “singolarmente”, di
Tiscali, di BT Italia e di Vodafone nonché all’accertamento dell’anomalia delle
offerte “allineate” provenienti dalla medesime società con conseguente loro
esclusione;
-
in via gradata, Fastweb mira
ad ottenere il “remand” alla S.A. per la compiuta verifica dell’anomalia;
-
in ulteriore subordine è chiesto l’annullamento in parte o “in toto” degli atti
di gara.
In
primo luogo l’interesse che Fastweb aziona,
quale terza classificata alle spalle di Tiscali e BT Italia, è quello a vedere
accertata l’illegittimità dell’ammissione e della posizione in graduatoria di
Tiscali e BT Italia in quanto ottenendo la loro “eliminazione” dalla gara (per
incongruità dell’offerta o per carenza dei requisiti di
ammissione/partecipazione), otterrebbe l’aggiudicazione della gara alle
condizioni economiche contenute nella propria offerta. Trattasi pertanto di
interesse finale al conseguimento del “bene della vita” costituito
dall’assunzione della parte maggioritaria del contratto quadro SPC2.
In
secondo luogo (e in via subordinata) la ricorrente vanta l’interesse a
contestare la procedura di gara con riferimento alla fase dell’allineamento dei
prezzi, “avendo diritto a mantenere la propria posizione in graduatoria e a
svolgere la relativa parte di servizio al prezzo da essa offerto in
graduatoria”.
Questo
secondo interesse azionato sembra invece assumere valenza “strumentale”, in
quanto la possibilità di Fastweb S.p.a.
di vedersi aggiudicare parte del contratto-quadro sarebbe, comunque,
subordinata alla rinnovazione parziale del segmento finale della procedura
ristretta, con riformulazione della graduatoria - eventuale verifica della congruità
dell’offerta di Fastweb(prima
graduata nella rinnovata graduatoria) - rinnovazione della fase dell’interpello
secondo le nuove condizioni contrattuali proposte dalla nuova aggiudicataria -
eventuale allineamento delle imprese collocatesi alle spalle di Fastweb.
Sono
infine dirette alla rinnovazione dell’intera procedura le censure sopra passate
in rassegna che si rivolgono contro la struttura stessa della gara che sarebbe
in radice illegittima.
Per
quanto precede, ritenendo ammissibili i motivi di gravame, sostenuti
dall’interesse finale (all’aggiudicazione) ovvero strumentale della ricorrente
(alla rinnovazione totale o parziale della procedura), essendo essa legittimata
alla proposizione degli stessi quale partecipante ammessa alla gara, che ha presentato
un’offerta valida, il Collegio seguirà l’ordine dei motivi impostato dalla
ricorrente. Ciò appare pienamente rispettoso di quanto espresso dal Cons.
Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5 laddove (par. 9.2.) afferma che “deve
ritenersi che, in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del
particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo
sull’esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce l’ordine di
trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro
consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra
le stesse sul piano logico - giuridico e diacronico procedimentale (in questo
senso si erano già pronunciate, sia pure incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del
2014, pag. 36; Ad. plen. n. 7 del 2014, pag. 16 e 18; Ad. plen., 14 aprile
2010, n. 1; successivamente, funditus, Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n.
1662)”. Nel contempo l’ordine prescelto dei motivi appare pienamente conforme
al principio dispositivo (in assoluto valorizzato dalla citata A.P. n. 5 del
2015), in quanto considera la determinazione processuale della ricorrente di
subordinare la domanda di rinnovazione parziale ovvero totale della procedura
rispetto alla domanda mirante all’annullamento dell’ammissione alla gara delle
società controinteressate aderenti all’interpello (in via prioritaria Tiscali e
BT Italia).
Quanto
ai ricorsi incidentali proposti dalle tre controinteressate (Tiscali, BT Italia
e Vodafone), il Collegio non condivide l’assunto delle stesse (vedi in part.
memoria ex art. 73 c.p.a. Tiscali pag. 21) secondo cui il relativo esame
avrebbe necessaria priorità sulla trattazione di ogni ulteriore questione, in
quanto l’effetto “escludente” del loro eventuale accoglimento produrrebbe il difetto
di legittimazione di Tiscali ad impugnare gli esiti della gara e quindi
l’inammissibilità di ricorso e motivi aggiunti. In realtà, l’affermazione
dell’esame necessariamente prioritario del ricorso escludente, nel caso di
contrapposizione tra impresa ricorrente e imprese controinteressate
partecipanti a procedura comparativa, non appare così perentoria ed assoluta
neanche nelle pronunce richiamate a sostegno della tesi (da Tiscali), stante
quanto si legge nella recente del Cons. Stato, IV, 9 novembre 2015, n. 5091,
laddove si afferma: “è corretta regola di trattazione dei motivi di ricorso
(ben lo ricapitola da ultimo Cons. St., VI, 10 febbraio 2015 n. 713) che questo
Giudice decida disponendo le questioni prospettate in ordine logico,
anteponendo le questioni di rito a quelle di merito e dando priorità sì ai
gravami incidentali, ma solo se essi abbiano carattere escludente, in rapporto
alla stessa fase procedimentale. È comunque possibile effettuare un esame
prioritario del ricorso principale, per ragioni logiche e di economia
processuale, qualora esso sia manifestamente infondato, inammissibile,
irricevibile o improcedibile. Tanto, ovviamente, avendo riguardo sia al
principio dispositivo (che consente agli interessati di graduare le proprie
domande, prospettandone alcune in via subordinata), sia alla facoltà del
Giudice adito di seguire, per le eventuali ulteriori censure prospettate, un
ordine logico di trattazione razionale, partendo dalle questioni a contenuto
più satisfattivo e procedendo per quelle via via più ristrette nei limiti
dell’interesse ai sensi dell’art. 34, c. 3, c.p.a.”.
In
un successivo passaggio della sentenza in commento si legge poi che “in
sostanza, il principio di parità delle armi, che è il portato della
giurisprudenza comunitaria e che non richiede a rigore l' assoluta identità
causale del vizio (bastando la deduzione di cause escludenti che afferiscano
alla stessa fase procedimentale di verifica dell’ammissione a gara dell'impresa
e della sua offerta), si ha solo quando: 1) – si versi all'interno del medesimo
procedimento; 2) – gli operatori rimasti in gara siano solo due; 3) – il vizio
che affligge le posizioni delle parti (nel procedimento, prima che in giudizio)
sia identico non tanto in modo speculare, quanto sul piano della pari e
definitiva efficacia escludente”
Risulta
da quanto precede che quella della trattazione prioritaria del ricorso ad
effetto escludente non è una scelta sempre ineluttabile. Nella specie,
peraltro, manca la condizione di cui al punto 2) che precede (e cioè che gli
operatori rimasti in gara siano soltanto due). E’ peraltro intervenuta in
argomento la recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Camera,
5 aprile 2016, C-689/13 (Puligienica c. Airgest S.p.a.) che conforta l’ordine
di trattazione che il Collegio intende adottare sulla base del principio così
testualmente affermato: “1) L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della
direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve
essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da
un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un
determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una
presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o
delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di
un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme
processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale
presentato da detto altro offerente”.
Nella
presente causa, pertanto, in quanto caratterizzata da massima complessità in
relazione al numero delle parti ed all’elevato numero di censure che il
Collegio deve esaminare, ragioni logiche e di economia processuale inducono
alla previa trattazione nel merito di ciascuno dei motivi di ricorso e dei
motivi aggiunti, considerato anche che il rigetto degli stessi o la loro
ravvisata inammissibilità renderebbe superfluo, perché carente di interesse,
l’esame dei ricorsi incidentali escludenti e costituirebbe soluzione
maggiormente soddisfacente per gli interessi delle stesse
controinteressate-ricorrenti incidentali.
4.
Sul I motivo di ricorso (Violazione degli artt. 82, 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163
del 2006. Anomalia delle offerte di Tiscali e BT Italia. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione).
Infondatezza.
Richiamando,
per l’illustrazione del motivo in esame, quanto esposto nella superiore narrativa
in fatto e rammentando che le censure sub I sono state articolate da Fastweb prima di avere avuto accesso
alla documentazione di gara attinente alla verifica dell’anomalia e si
appuntano sull’asserita anomalia delle offerte di Tiscali e BT, in ragione
degli “incredibili” ribassi da entrambe proposti sui prezzi unitari e sullo stesso
Prezzo Totale Ponderato (PTP) Medio Globale, il Collegio deve svolgere alcune
considerazioni a carattere generale e preliminare che, si precisa sin d’ora,
sono pertinenti a tutti i numerosi motivi di gravame (vedi soprattutto i motivi
aggiunti) che la ricorrente sviluppa in tema di non congruità delle offerte
imputate alle tre società assegnatarie della commessa.
4.1.
Stando all’ormai consolidata posizione assunta dalla giurisprudenza
amministrativa in tema, la verifica dell’anomalia dell’offerta spetta, esclusivamente,
all’organo a ciò deputato nell’ambito dell’Amministrazione aggiudicatrice, la
quale, nel valutare congrue o non congrue le giustificazioni addotte
dall’impresa aggiudicataria sottoposta a verifica, esprime comunque
valutazioni, che sono tipica espressione di discrezionalità tecnica.
In
termini più puntuali, ciò significa che, nelle gare pubbliche di appalto, la
valutazione di anomalia dell’offerta va fatta considerando tutte le circostanze
del caso concreto, poiché, ad esempio, anche un utile all’apparenza modesto può
comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé
dell’attività dell’impresa in futuro, sia per la qualificazione della stessa,
cosicché nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di
utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala (salvi
i casi in cui il margine positivo risulta pari a zero).
Il
giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto è un
giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità
tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o
irragionevolezza; il Giudice Amministrativo può sì sindacare le valutazioni
della P.A., ma ciò gli è consentito soltanto sotto i profili della logicità,
della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria, non potendo egli
procedere ad autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole
voci, la quale costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera di merito
riservata alla p.A.. Pertanto, il sindacato giurisdizionale resta limitato ai
casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed
evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (vedi, ex
multis, Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5450; id. sez. III, 10
novembre 2015, n. 5128; id., sez. III, sentenza 22 gennaio 2016 n. 211).
Inoltre,
il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha carattere
sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze
dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare in concreto che
l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla
corretta esecuzione dell’appalto. Esso mira a garantire e tutelare l’interesse
pubblico concretamente perseguito dall’Amministrazione attraverso la procedura
di gara per l’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini
dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente
per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata
dall’Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa
rispetto al fine da raggiungere.
Un
sindacato nel dettaglio sui singoli aspetti è, dunque, precluso al Giudice
Amministrativo, al quale non è consentito di procedere ad una autonoma
valutazione della congruità o meno di singole voci, non potendo egli svolgere
una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione,
unicamente all’Amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 agosto
2015, n. 3935; id., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6231).
4.2.
Così chiariti in via generale i limiti del sindacato consentito a questo
Giudice sul giudizio concretamente espresso dalla Commissione giudicatrice, si
rileva che quest’ultima è pervenuta a giudicare come non anomala l’offerta
della Tiscali Italia, all’esito di verifiche (che hanno riguardato anche
l’offerta di BT Italia) protrattesi per circa nove mesi, che, dalla
documentazione prodotta in causa dalla Consip S.p.a. (vedi, in particolare
docc. 22 - 36 res.), risultano essere state alquanto accurate.
4.3.
Il primo elemento che viene evidenziato come sospetto da Fastweb attiene alla straordinarietà
del ribasso globalmente offerto dall’aggiudicataria (ma, in definitiva, anche
da BT Italia), rispetto al valore massimo di riferimento.
Invero
i ribassi sono stati alquanto significativi in generale, non solo con riguardo
alle due società sottoposte a verifica. Il “range” dei ribassi, in effetti, va
da quello massimo di Tiscali pari all’89%, fino a quello minimo - ma comunque,
in valore assoluto, importante – offerto dall’ATI Vodafone, pari al 47 %.
Sul
punto è opportuno ricordare che l’importo a base d’asta di Euro
2.400.000.000,00 non costituisce il corrispettivo di un servizio, ma il limite
massimo del contratto quadro (da ripartire in due, ovvero tre ovvero quattro
parti), contratto normativo che fissa le condizioni che dovranno essere
osservate dai singoli contratti esecutivi tra fornitore e singola p.a.
richiedenti. Esso rappresenta, cioè, il valore-limite dell’impegno quantitativo
massimo che può essere preteso (da ripartire, nella specie, nelle note
percentuali del 60%, 20% e 20%) nella stipula dei futuri contratti che
interverranno tra fornitore e singola p.a. richiedente e che avranno contenuto
prestazionale e corrispettivi globali variabili, anche in modo rilevante, da
caso e caso. L’offerta doveva essere (ed è stata) aggiudicata, come si è visto,
sulla base del PTP globale (prezzo totale medio ponderato globale), il quale è
la risultante del complesso algoritmo che pone in relazione i prezzi unitari per
ciascun servizio di cui SPC2 si compone ed i coefficienti di ponderazione
corrispondenti a ciascuno di essi. L’importo di Euro 264.867.581,31 è il PTP
Medio Globale “offerto” da Tiscali.
Esso
è stato valutato dalla Commissione ai soli fini dell’aggiudicazione.
Il
PTP globale non rappresenta né un prezzo di acquisto né un valore contrattuale
ma piuttosto un criterio di riferimento (espresso in modo sintetico) a cui i
futuri contratti OPA dovranno adeguarsi (vedi a conferma di ciò i documenti di
gara seguenti: l’Allegato 2 e 2 bis pag. 6; l’Allegato 3, punto I; l’Allegato
3, art. 4.3, tutti nella prima documentazione versata in atti dalla Consip
S.p.a.). E’ pertanto corretta l’affermazione della difesa della Tiscali secondo
cui la differenza tra l’importo a base d’asta ed il Prezzo Medio Ponderato
Globale non rappresenta un effettivo ribasso sul valore di un contratto ma
esprime, piuttosto, il merito economico risultante dallo specifico criterio di
valutazione previsto dalla lex specialis per l’aggiudicazione della gara; “tale
differenza è risultata particolarmente elevata poiché Tiscali, come usualmente
accade nelle gare ove i pesi rappresentano l’importanza di ogni prezzo
unitario, ha offerto sconti maggiori in corrispondenza dei servizi
caratterizzati da ponderazione maggiore” (vedi memoria ex art. 73 Tiscali che
richiama il parere tecnico allegato sub. 14, pag. 5 - 7).
A
ciò deve aggiungersi l’ulteriore peculiarità relativa al metodo di calcolo
della grandezza definita come PTP medio-globale (di cui all’Allegato 2 alla
lettera di invito, doc. 12 res.).
Si
è già accennato al fatto che il PTP è calcolato combinando, tramite un
complesso algoritmo, il valore delle singole componenti del servizio, con i
corrispondenti coefficienti di ponderazione. E’ specificato nei “Criteri di
calcolo dei prezzi totali ponderati (PTP)” (Allegato 2 alla lettera di invito)
che “per ciascun servizio è definito il Prezzo Totale Ponderato (PTP) su 7
anni, calcolato a partire dai prezzi unitari mediante pesatura di un prefissato
mix di tipologie di servizi e di opzioni” (Allegato 2 cit., pag. 19)
Pur
nella complessità delle formule matematiche impiegate, emerge un dato
incontestabile: nell’ambito dello stesso profilo di un singolo servizio, è
frequente che alle diverse componenti che lo compongono siano attribuiti “pesi”
di entità assai diversa. La forbice tra un peso ed un altro, infatti, è spesso
molto ampia, come accade - per fare alcuni esempi tra i moltissimi possibili -
per la componente STDE – A1 a cui è associato un peso di 1.489 a fronte della
componente STDE – A 2, a cui corrisponde un peso di 477; se alle componenti
STDE - A7, A8, A9 e A10 sono nell’ordine attribuiti, rispettivamente, i pesi
(non elevati) di 575, 115, 115 e 115, alla componente STDE – A3 è assegnato un
peso di 1.430 ed alla componente STDE – A4 è assegnato un peso di ben 3.184.
Si
può arrivare a pesi di 102.943 (per il servizio STDE – A 3) o addirittura di
229.226 (STDE - A4).
Gli
esempi si potrebbero moltiplicare considerato che le componenti dei singoli
servizi (quelli che la Consip definisce “servizi elementari”) sono 117 e che ad
ognuno di essi è associato un determinato coefficiente ponderale. Per una
disamina dell’enorme divario che può sussistere tra peso e peso si rinvia
all’Allegato 2 alla lettera di invito (vedi doc. 12 res.) nonché alle
esemplificazioni contenute nella “memoria unica” Vodafone (dep. 17.12.2015,
pag. 18 e ss.).
Orbene,
la diversa pesatura di un prefissato mix di tipologie di profili di servizio e
di opzioni ha permesso a Tiscali di articolare un’offerta caratterizzata da
notevole ribasso.
Ciò
è stato reso possibile dalla scelta dell’aggiudicataria di offrire prezzi
unitari particolarmente “aggressivi” sulle voci di maggiore ponderazione e
quindi maggiormente “premianti” e di praticare, viceversa, prezzi
particolarmente contenuti con riferimento ai servizi elementari meno redditizi
a livello di punteggio. Ciò non comporta alcun “indizio di anomalia” in quanto
la concorrente non ha fatto altro che sfruttare a proprio vantaggio i criteri
selettivi, conformandosi ad essi e non certo violandoli, assumendo una condotta
di gara che è appropriata all’interno di una procedura per definizione
competitiva.
La
Commissione di gara, al termine dell’approfondita verifica eseguita, ha potuto
appurare che il PTP medio globale offerto da Tiscali è pienamente sostenibile
garantendo alla Società un utile di circa dieci milioni di euro. Riprendendo le
considerazioni di carattere generale sopra svolte mediante il richiamo ai più
consolidati orientamenti giurisprudenziali, la verifica non si è svolta (e non
doveva farlo) sulle singole componenti di prezzo dell’offerta economica ma ha
guardato alla sua complessiva sostenibilità economica (d'altronde il PTP da
offrire è quello “medio”).
A
ben vedere le critiche della ricorrente in punto di “eccessivo ribasso” (sempre
tenendo conto del fatto che non si tratta di un vero e proprio ribasso perché
quello indicato nel bando non è un corrispettivo ma un limite massimo
“normativo” del valore economico dei futuri contratti esecutivi da stipulare)
non possono rivolgersi all’offerta economica di Tiscali in sé considerata né a
quella di BT Italia ma avrebbero dovuto, semmai, investire il meccanismo di
aggiudicazione ed i criteri di calcolo del PTP di cui all’Allegato 2 alla lettera
di invito.
Ma
non state svolte censure in tale direzione.
Concludendo
sul punto, l’entità del ribasso di Tiscali S.p.A. (al pari di quello della BT
Italia) non può costituire, di per sé stessa, né indizio né, tantomeno, prova
dell’anomalia dell’offerta.
4.4.
Sempre all’interno del Motivo I Fastweb contesta
altresì l’incertezza giuridica e tecnica sulla possibilità concreta
dell’aggiudicatario di prestare i servizi OPO in quanto il Capitolato Tecnico
(doc. 6.d ric.) prevede che detti servizi siano erogati tramite
l’Infrastruttura Pubblica di Connettività denominata QXN la quale però è in
corso di rielaborazione: non essendo ancora operativa la “nuova” QXN (per la
realizzazione della quale peraltro è stata indetta apposita procedura di gara),
i costi per la fornitura dei servizi OPO avvalendosi, per l’interconnessione,
della (ben più limitata) QXN attuale (2005), sarebbero assi più sostenuti.
L’assunto
non convince in quanto è indimostrata, in termini tecnici e puntuali,
l’affermazione secondo cui i costi del servizio QXN saranno necessariamente
maggiori. Oltre a ciò non viene fornita dalla ricorrente alcuna stima del
possibile aumento rendendo così concretamente impossibile ogni argomentazione
in termini di anomalia. Non convince neanche la deduzione secondo cui i costi
(per la fornitura dei servizi OPO) dipenderanno da future negoziazioni giacché
il Consorzio QXN obbliga la società consortile a fornire l’accesso alla QXN a
parità di condizioni (v. Statuto QXN depositato da Consip sub 15).
Per
tutto quanto precede il motivo I nel suo complesso è infondato e va respinto.
5.
Sul Motivo II del ricorso: illegittimità sotto vari profili (artt. 3, 11, 12,
53, 54, 55, 59, 82, 86, 87 e 118 del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione della
Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 102 TFUE) ed eccesso di potere, con specifico
riferimento alla clausola che “impone” alle imprese collocate in graduatoria e
interpellate dalla S.A. di allinearsi alle condizioni economiche della migliore
offerente.
Si
rinvia per il contenuto delle censure al par. 4 della superiore narrativa in
fatto.
Il
Motivo II è complessivamente infondato e deve essere respinto.
5.1.
Le critiche al meccanismo dell’allineamento al miglior prezzo (che, ad avviso
della ricorrente, determinerebbe l’illegittimità sotto plurimi riguardi di una
procedura negoziata e comunque atipica che non trova collocazione né nel Codice
dei contratti pubblici né nella Direttiva n. 18), sebbene assai articolate,
sono tutte infondate e meritano di essere respinte.
Ad
avviso del Collegio il meccanismo sancito dal punto 6.1 della lettera di invito
(doc. 6 ric.) - secondo cui “l’assegnazione delle parti della fornitura
successive alla prima è subordinata all’accettazione, da parte dei rispettivi
fornitori assegnatari, a prestare servizi nelle medesime condizioni di prezzo
offerte dal Fornitore aggiudicatario” – è pienamente conforme all’art. 83 CAD
il quale, se non impone, certamente autorizza il meccanismo dell’allineamento
all’offerta dell’aggiudicatario, il quale corrisponde alla “ratio” che sostiene
la previsione (necessità di assicurare una pluralità di fornitori
nell’erogazione dei servizi che compongono il SPC ma alle migliori condizioni
contrattuali per le pp.AA. beneficiarie dei servizi). Per le ragioni sopra
ampiamente esposte la norma “de qua” non presenta profili di contrasto né con
specifiche disposizioni della Direttiva o del Codice, né con i principi che
essa scaturiscono.
L’interpello
post-competitivo non apre una procedura negoziata al di fuori dei casi
tassativi in cui essa è consentita dalla Direttiva e dallo stesso Codice dei
contratti pubblici in quanto, in realtà, manca in radice la negoziazione tra
concorrente e amministrazione aggiudicatrice: una volta avutasi
l’aggiudicazione al miglior offerente, il fornitore che, sulla base della sua
collocazione in graduatoria, è destinatario dell’interpello della Consip, non è
legittimato a negoziare alcunché ma si trova piuttosto in una condizione
analoga a quella del destinatario di una proposta irrevocabile a termine (i cui
contenuti sono già integralmente determinati “per relationem” attraverso il
richiamo integrale ai prezzi offerti dall’aggiudicatario). Come già in
precedenza esposto, detto destinatario, aderendo alla proposta entro il termine
perentorio sancito dalla “lex specialis”, determina il perfezionamento del
vincolo contrattuale, senza poter rilanciare o contro-proporre nulla. Quindi,
ontologicamente, il fornitore/accettante non formula un’offerta bensì accetta
una proposta a condizioni già predefinite. Per questo non trovano applicazione
le disposizioni della Direttiva richiamate dalla società ricorrente, circa il
divieto di doppia offerta, ovvero di rimodulazione o negoziazione dell’offerta
stessa al di fuori delle procedure competitive (Motivo II par. 1).
La
fase di interpello post-competitivo, inoltre, non costituisce una lesione della
libertà di iniziativa economica privata delle concorrenti o una “imposizione”
nei loro confronti, essendo esse pienamente libere di accettare o meno i prezzi
contenuti nell’offerta risultata vincitrice (Motivo II par. 2).
La
procedura così congegnata (o, meglio, la fase dell’interpello che si apre dopo
l’aggiudicazione) non appare in contrasto con i principi di concorrenza e “par
condicio” tra gli operatori economici che partecipano alla gara per la stipula
del contratto-quadro, in quanto la norma prevede che la concorrenzialità si
dispieghi pienamente nella fase anteriore all’interpello, concepita come
procedura comparativa (nella specie, ristretta) che si svolge nel pieno
rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici (cfr.
in particolare l’art. 59). Dunque (contrariamente a quanto sostenuto da Fastweb nel par. 4 del Motivo II) è
assicurata la concorrenzialità dell’aggiudicazione al miglior offerente che non
viene certamente azzerata o superata dalla successiva fase dell’interpello, che
in realtà non lede la “par condicio” in quanto:
-
tutti i concorrenti sono nella stessa condizione iniziale di aderirvi;
- i
concorrenti interpellati, nell’ordine di graduazione derivante dalla rispettiva
collocazione nella graduatoria, non sono obbligati ad allineare i prezzi ma
possono liberamente decidere se accettare l’allineamento oppure rifiutarlo
(come ha fattoFastweb)
-
la successione degli interpelli deve comunque tener conto della collocazione
dell’impresa in graduatoria avendo priorità la concorrente (dopo
l’aggiudicataria) meglio classificata;
-
la misura è in realtà pro-competitiva impedendo che un accordo quadro di enorme
entità sia concentrato nella mani di un unico fornitore, per quanto autore
dell’offerta rivelatasi migliore, consentendo anche ad imprese in posizione
deteriore in graduatoria di avere delle “chances” (altrimenti, inesistenti) per
aggiudicarsi una parte della commessa;
-
in questa ottica, visto l’esito della gara e l’affidamento della parte più
rilevante della commessa oggetto di gara alla prima classificata Tiscali, viene
meno anche l’interesse della Fastweb alla
contestazione della fase dell’interpello post-gara, giacché essa ha rifiutato
l’assegnazione della quota propostale da Consip con il relativo allineamento,
estromettendo sé stessa dal meccanismo fissato dalla “lex specialis” (e fondato
sull’art. 83 del CAD) e perdendo così ogni interesse rispetto al successivo
sviluppo della procedura;
-
sarebbe, semmai, la prima classificata (Tiscali) che, in ipotesi, avrebbe
potuto dedurre un pregiudizio certo derivante dall’applicazione della clausola
in esame la quale la priva di una quota cospicua della commessa.
A
quanto precede si aggiunge che, proprio perché non si tratta di offerta
sottoposta a valutazione comparativo-selettiva, ma di libera accettazione di
una proposta predefintita nei contenuti, non assoggettata ad alcuna valutazione
intrinseca, è fuori luogo il rilievo relativo alla omessa previsione di
un’ipotetica verifica di anomalia rispetto a dichiarazioni che,
strutturalmente, non costituiscono offerta economica nell’ambito di una gara.
Per
quanto precede non meritano accoglimento le censure contenute nel secondo
motivo di ricorso e miranti alla contestazione della clausola di adeguamento ai
prezzi del miglior offerente.
5.2.
Non merita condivisione neanche quanto specificamente dedotto dalla ricorrente
al punto 6 del Motivo II (Violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 con
riguardo ai servizi OPO), laddove si afferma che - poiché il Fornitore
Aggiudicatario è obbligato a prestare in favore degli altri contraenti (c.d.
“Fornitori Assegnatari”) servizi corrispondenti ai principali servizi di
connettività OPA (servizi STDE e parte dei servizi STDO), ai medesimi prezzi
offerti alle pp.aa. con un ribasso del 5% - questi servizi (detti “OPO”),
erogati dall’Aggiudicatario agli altri Fornitori Assegnatari (senza alcun
limite quantitativo, sino al ventiquattresimo mese di esecuzione e,
successivamente, nel limite del 50% del fatturato dei Fornitori Assegnatari),
integrerebbero di fatto un subappalto in violazione della soglia normativa ed
inderogabile di cui all’art. 118 cit. oltre la quale il subappalto è vietato,
considerato che il contratto OPO ha ad oggetto la prestazione dei servizi STDE
e STDO, che sono anche oggetto dell’appalto pubblico principale.
Sullo
specifico punto il Collegio non ritiene di accogliere la ricostruzione proposta
dalla ricorrente (che svolge ulteriori deduzioni in argomento anche nella
propria memoria conclusionale, pag. 32 e ss.), apparendo maggiormente aderenti
alla realtà giuridica del Contratto quadro OPO all’interno della “lex
specialis” di gara, gli argomenti svolti dalla difesa della Consip per
confutare la riconducibilità dei contratti esecutivi OPO alla tipicità del
subappalto, argomenti che si possono così riassumere:
-
il contenuto e le condizioni economiche del Contratto quadro OPO (e del
relativo contratto esecutivo) non sono il frutto dell’autonomia negoziale del
Fornitore aggiudicatario che, a richiesta, è tenuto a fornire i servizi OPO
entro i limiti quantitativi e temporali sopra specificati determinati dalla
Stazione Appaltante (vedi par. 1.1. della lettera di invito);
-
il Contratto quadro OPO è stipulato tra il Fornitore Aggiudicatario e la Consip
la quale non è in una posizione di terzietà (come il committente rispetto al
subappaltatore in un subappalto tipico) ma, al contrario, è in condizione di
esperire una pluralità di rimedi contrattuali in caso di inadempienza
dell’Aggiudicatario rispetto alle disposizioni del Contratto esecutivo OPO (che
è quello che interviene tra l’operatore aggiudicatario che fornisce il servizio
e operatore assegnatario che lo richiede), quali: la risoluzione del Contratto
quadro OPO; l’escussione della cauzione prestata dall’Aggiudicatario ai sensi
dell’art. 21.1. del Contratto quadro OPA; l’applicazione delle penali di cui
all’Allegato 5bis della lettera di invito (doc. 6 ric.);
-
come detto, l’Aggiudicatario è obbligato a fornire il servizio OPO richiesto da
altro operatore assegnatario;
- i
servizi di connettività sono assicurati mediante la messa a disposizione degli
apparati (hardware e software) da parte del Fornitore Aggiudicatario che ne ha
il possesso o, comunque, la disponibilità; rispetto ad essi l’intervento umano
assume un valore marginale: per i servizi STDE il valore della manodopera è
pari a Euro 5.636.520,49 (a fronte di una valore delle prestazioni integranti il
servizio di Euro 137.441.181,80), mentre per i servizi STDO il valore della
manodopera è pari a Euro 951.762,64 (a fronte di una valore del servizio di
Euro 26.173.504,80), circostanza che concorre ad escludere la sussistenza del
subappalto nella specie, ove si consideri che ai sensi dell’art. 118, comma 11,
Codice dei contratti pubblici “11. Ai fini del presente articolo è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare”;
-
trattasi infine di attività a cui l’Aggiudicatario è obbligato per effetto
dell’aggiudicazione: si tratta dello stesso soggetto imprenditoriale
selezionato a seguito dell’espletamento della procedura ristretta e del quale
si sono accertati i requisiti personali e professionali.
5.3.
Per tutto quanto precede il Motivo II del ricorso introduttivo va respinto.
6.
Quanto al terzo motivo di ricorso (Violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 163 del
2006 e della Direttiva 89/665/CE, come modificata dalla Direttiva 2007/66/CE,
con particolare riguardo all’art. 2bis), il Collegio si limita a rilevare che
la dedotta violazione dell’obbligo di “stand still” (in quanto viene richiesta
un’accettazione incondizionata e irrevocabile prima che sia decorso il termine
di gg. 35 di cui all’art. 11, comma 10, cit.) è infondata in quanto Fastweb non può lamentare alcuna
lesione avendo potuto proporre la presente impugnazione e, in ogni caso, la
violazione dello “stand still” non costituisce vizio dell’aggiudicazione e non
ne determina l’invalidità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23.3.2015, n. 1565).
7.
Venendo all’esame dei motivi aggiunti il Collegio osserverà, per quanto
possibile, il medesimo ordine seguito da Fastwebnella
redazione del proprio gravame, a partire dai vizi dedotti avverso l’offerta di
Tiscali a cui si riferiscono, specificamente, i motivi aggiunti dal n. 1) al n.
5) compreso.
SULL’OFFERTA
DI TISCALI.
8.
Con il primo dei motivi aggiunti, come si è visto, Tiscali deduce la
“Violazione degli artt. 82, 86 e 87 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 26
d.lgs. 81 del 2008; grave e manifesto difetto di istruttoria. Difetto grave di
motivazione”, con riguardo ai costi irrisori per la sicurezza da rischio
specifico indicati in offerta e all’omessa giustificazione di tali costi in
sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
La
ricorrente contesta che nell’offerta dell’Aggiudicataria sarebbero state omesse
voci (e corrispondenti costi) quali la sicurezza sui cantieri, i dispositivi di
protezione individuali dei lavoratori, gli “altri materiali di supporto”, gli
strumenti operativi e di consulenza per la sicurezza.
Il
motivo non merita accoglimento.
In
base all’art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008 gli onerosi adempimenti in
materia di sicurezza pretesi dalla ricorrente attengono all’ambito dei cantieri
temporali e mobili propri degli appalti ovvero delle concessioni di lavori
edili di ingegneria civile, di cui all’art. 89, co. 1, del d.lgs. n. 81 cit. I
rischi concreti connessi ai servizi di connettività oggetto della gara
attengono in gran parte a prestazioni di assistenza che si svolgono al personal
computer e da remoto, con rischi molto limitati per la sicurezza ivi compresi i
rischi da “interferenza”, proprio grazie alla possibilità dei tecnici di
operare da remoto con massima riduzione di fenomeni interferenziali.
Non
a caso il “Documento descrittivo” specificava che “in considerazione della
natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art.
26 del d.lgs. n. 81 del 2008, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei
documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3ter del predetto decreto. Resta invece
inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei
costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. 163/2006”
(pag. 6). Questo significa che la “lex specialis” poneva a carico dei
concorrenti l’indicazione dei soli costi di sicurezza aziendale (c.d.
“interni”).
Non
a caso è nello schema del Contratto quadro OPA (art. 33.1.) che si puntualizza
che saranno le Amministrazioni beneficiarie ad integrare il documento di
valutazione dei rischi standard da interferenze allegato ai documenti di gara,
adeguandolo ai rischi specifici da interferenza individuabili nei luoghi ove
verrà eseguito l’appalto.
Per
quanto precede risulta improprio il richiamo di parte ricorrente a voci che
attengono ad oneri di sicurezza che sono del tutto estranei al tipo di servizi
per cui è causa (sicurezza sui cantieri, dispositivi di protezione individuali
dei lavoratori), oppure attengono a rischi da interferenza la cui valutazione,
nella stessa documentazione di gara, è rimessa alla successiva fase della
stipula dei contratti esecutivi OPA quando si dovrà tener conto dei luoghi e dei
modi concreti in cui l’attività contrattuale dovrà espletarsi e gli oneri di
sicurezza verranno valutati e quantificati anche dalle Amministrazioni
beneficiarie.
Va
anche evidenziato che Consip non aveva fissato un importo minimo per i costi di
sicurezza aziendale, gli unici che i concorrenti dovevano indicare. In termini
percentuali, peraltro, gli oneri di sicurezza quantificati da concorrenti come
Telecom, Vodafone e BT Italia non appaiono così distanti da quelli indicati da
Tiscali (vedi memoria ex art. 73 Tiscali, pag. 44).
9.
Nel secondo dei motivi aggiunti Fastweb denuncia
“violazione dei livelli di servizio (c.d. SLA) richiesti per i servizi STDE
dagli Allegati 5 (Capitolato Tecnico) e 5bis. Difetto dei requisiti tecnici
minimi dell’offerta. Modifica degli impegni assunti con l’offerta in fase di
verifica dell’anomalia”.
Il
motivo è infondato e va respinto.
La
ricorrente deduce che Tiscali non sarebbe in grado di rispettare il tempo di
ripristino per disservizio bloccante contemplato dal par. 1.1.2 dei livelli di
servizio e penali, che è quantificato in “8 h per servizio base – 4 h per
servizio con opzione Affidabilità Elevata” (doc. 6 - lett. i ric., pag. 13). Al
riguardo deve rilevarsi, preliminarmente, che la prescrizione in esame non
prevede, in caso di sua violazione, alcuna sanzione espulsiva ma soltanto
l’applicazione di una penale (“0,5% del CToss relativo al servizio e alle
eventuali relative opzioni, per ogni 0,01 di scostamento in diminuzione dal
target previsto”).
La
prescrizione stessa, inoltre, attiene alla fase di esecuzione del contratto e
non alla procedura di affidamento il che appare sufficiente ad escludere che la
critica tecnica svolta possa di per sé condurre all’esclusione di Tiscali dalla
gara, essendo inevitabilmente rimessa alla successiva esecuzione dei contratti
esecutivi OPA la possibilità di verificare in concreto, di volta in volta, il
rispetto dei tempi di risoluzione del disservizio.
Ad
ogni buon conto, nei limiti entro i quali è ammessa da parte del Giudice una
verifica su aspetti connotati da elevato tecnicismo già vagliati
dall’Amministrazione competente, le deduzioni attoree (seppur suffragate
dall’articolato parere tecnico del prof. Melen, doc. 55 mot. agg.) non appaiono
idonee a rappresentare una grave irragionevolezza o lacuna tecnica nell’offerta
di Tiscali. Si legge infatti nella relazione tecnica prodotta da Tiscali (doc.
14, pg. 32 e ss.) che il metodo impiegato per la dimostrazione (partendo da
alcuni costi unitari di servizi esposti da Tiscali nel documento di
precisazioni) degli eccessivi tempi di ripristino a seguito di “disservizio
bloccante” non condurrebbe, in termini certi, a provare l’anomalia. Infatti: -
i costi relativi agli SLA richiesti dal capitolato tecnico sono stati
distribuiti su tutti i servizi oggetto dell’offerta SPC e non per singolo
profilo; - si dimostrano molteplici errori, contenuti nel parere allegato dalla
ricorrente, nel calcolo del presunto costo extra da imputare alla commessa
Tiscali; - anche la percentuale di “guastabilità” dell’11,26% (desunta dalla
delibera AGCOM 747/13/CONS) si dimostra errata per eccesso in quanto si
riferisce in generale ai “guasti che compromettono il funzionamento della linea
fisica”, concetto più ampio rispetto a quello di “guasti bloccanti” a cui
specificamente si riferiscono gli SLA in esame; - non si tiene conto della
probabile riduzione del tasso di guasto connaturata all’evoluzione tecnologia
prevedibile in un arco di tempo di sette anni; - non si tiene conto del fatto
che i servizi SPC sono in gran parte concentrati in aree urbane densamente
infrastrutturate, ulteriore elemento che incide sul tasso di guasto; - non si
considera la riduzione dei costi unitari con riferimento a ciascun singolo
profilo di servizio STDE, indotta dall’acquisizione di nuovi clienti attestati
alle centrali che, come affermato da Tiscali (v. verbale di audizione
dell’11.11.2014), saranno convertite in tecnologie ULL, al fine di raggiungere
le percentuali di copertura diretta indicate sulla base degli stessi dati
riportati dall’aggiudicataria.
Considerati
unitariamente i suddetti elementi tecnici e/o fattuali che la difesa di Tiscali
ha adeguatamente evidenziato (vedi pag. 44 e ss. memoria art. 73 c.p.a.), i
quali non appaiono confutati o superati dalla difesa della ricorrente, il
Collegio osserva che la censura relativa all’inosservanza degli SLA, per il suo
carattere ipotetico e ricostruttivo, mostra plurimi elementi di dubbio e non
perviene alla dimostrazione, in termini di certezza, dell’inosservanza dei
prescritti livelli di servizio.
Per
questo e per le altre ragioni sopra esposte il motivo deve essere respinto.
10.
Sul terzo motivo aggiunto di Fastweb relativo
alla presunta modifica dell’offerta Tiscali in sede di verifica dell’anomalia
(in tema di accesso in modalità “Shared Access”).
Anche
il motivo in esame si rivela infondato.
In
primo luogo non è dubbio che l’attivazione in modalità “Shared Access” sia del
tutto legittima e non presenti controindicazioni sul piano tecnico. Ciò si
desume, in modo netto, dal bando di gara che, nel definire il requisito di
capacità tecnica, richiede che il concorrente debba “avere realizzato, negli ultimi
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di accesso
prestando proprie infrastrutture e/o l’offerta di accesso disaggregato di altri
operatori (in modalità full unbundling, sub local loop unbundling o shared
access) in misura complessiva non inferiore a n. 20.000 (ventimila) accessi”.
Non sarebbe logico consentire questa modalità di servizio di accesso ai fini
dell’ammissione alla gara e negarla, viceversa, ai fini della prestazione dei
servizi oggetto del Contratto quadro OPA. D’altro canto, sul piano tecnico,
“Shared Access” e ULL sono entrambe modalità di accesso disaggregato che
consentono ad un operatore alternativo (c.d. “olo”) di raggiungere i propri
clienti, avvalendosi della rete dell’operatore storico o “dominante” (in Italia,
Telecom). La differenza è soltanto nel fatto che nell’ULL l’operatore
alternativo prende in affitto il “doppino” da Telecom, mentre nello “Shared
Access” lo stesso prende in affitto dalla stessa Telecom “una porzione di
banda”.
Tiscali
ha previsto l’utilizzo della tecnologia “Shared Access” su una determinata
percentuale di accessi programmati, la quale ha carattere statistico e, secondo
le affermazioni di Tiscali, sarebbe stata calcolata in via prudenziale tenendo
conto (memoria art. 73 pag. 51):
- dell’elenco
delle sedi delle Amministrazioni fornito da Consip con l’Allegato 5 – ter alla
lettera d’invito;
-
delle ulteriori informazioni in possesso diretto di Tiscali che è comunque un
operatore del settore;
-
dell’attuale copertura della rete di Tiscali.
La
tecnologia in discorso conduce anche al risparmio dei costi a carico delle
pp.aa. beneficiarie consentendo loro di sfruttare le risorse fisiche già
presenti nelle rispettive sedi ma senza vincolare l’Amministrazione, come
ritiene erroneamente Fastweb,
a non cambiare il fornitore del servizio di fonia “se non con un processo più
lungo e oneroso”.
In
realtà, come argomentato da Tiscali, nel caso in cui l’Amministrazione volesse
cambiare il fornitore della fonia potrà farlo liberamente senza che ciò comporti
disservizi in suo danno giacché l’aggiudicataria potrà migrare automaticamente
dalla modalità “Shared Access”, non più possibile, alla modalità “Full
Unbundling”. L’ipotesi “allarmante” formulata da Fastwebrelativa all’Amministrazione che
“decidesse invece di cambiare operatore di fonia senza attendere il processo di
migrazione del servizio dati da parte di Tiscali su altra soluzione di
accesso”, sembra configurare una condotta della singola p.a. da un lato
irragionevole (perché contraria ai suoi stessi interessi) e dall’altro
contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione contrattuale, che impone
all’utente di sopportare una limitata e breve attesa per il tempo strettamente
necessario a consentire la migrazione senza interruzione della continuità del
servizio.
Inoltre
la stessa Tiscali ha dimostrato che l’offerta di riferimento di Telecom Italia
per il 2013 per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso, approvata
dall’AGCOM con la delibera 747/13/CONS comprende, tra gli altri, testualmente:
il “vi. servizio di accesso disaggregato condiviso ai collegamenti della rete
di distribuzione in rame di Telecom Italia (shared access)”.
In
definitiva, al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente Fastweb, il ricorso allo “Shared Access”
deve ritenersi certamente ammesso; nell’organizzazione dei servizi da parte
dell’aggiudicataria il ricorso alla tecnologia in discorso appare comunque
basato su stime prudenziali e non squilibrate, essendo previsto in una
percentuale realistica di casi pari al 12,5%; come riportato nella relazione
tecnica prodotta in causa da Tiscali (doc. 14, pag. 35 e ss.) l’indice di
“guastabilità bloccante” delle linee in “Shared Access” è assai ridotto; l’uso
della tecnologia non impone vincoli assoluti a carico delle pp.aa. che, in caso
di cambio del fornitore della fonia, possono attivare il servizio con Tiscali
mediante la migrazione in modalità “full unbundling”. Inoltre non vi è prova
che, ove non sia acquistata l’opzione “premium” da Telecom Italia (con addebito
di costi aggiuntivi), il guasto bloccante venga sempre risolto oltre le otto
ore con conseguente violazione degli SLA di cui all’Allegato 5-bis ed
applicazione delle penali ivi previste: l’affermazione sul punto di Tiscali
appare piuttosto un’illazione.
Complessivamente
il terzo motivo aggiunto contiene censure che sono in larga parte contestate e
superate in modo plausibile dalla controdeduzioni della controinteressata
Tiscali. Ciò è sufficiente ad escludere l’accoglimento del motivo che,
riguardando profili tecnici dell’anomalia, avrebbe dovuto comprovare la
sussistenza palese di elementi di illogicità e/o anti-economicità e/o
irrealizzabilità della soluzione tecnologica contestata, il che, per tutto
quanto precede, non può essere affermato nel caso di specie.
11.
Sul motivo aggiunto n. 4) relativo all’asserita violazione dell’art. 75 del
d.lgs. n. 163 del 2006 da parte di Tiscali, per non avere prestato la cauzione
provvisoria anche a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di sottoscrivere il
Contratto quadro OPO (oltre che il Contratto quadro OPA).
Il
motivo è infondato.
11.1.
Riprendendo e condividendo le ampie e pertinenti argomentazioni desunte dalla
recente sentenza di questo TAR, sez. III ter, 10 giugno 2015, n. 8143, questo
Tribunale ritiene che “la carenza e le irregolarità della cauzione provvisoria
non giustifichino l’esclusione della partecipante dalla gara, stante il
principio di tassatività delle cause di esclusione codificato dall’art. 46
comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006, ma impongano alla stazione appaltante di promuovere
la regolarizzazione, ai sensi dei commi 1 e 1 ter della medesima disposizione,
anche attraverso la produzione di una nuova cauzione (in questo senso Cons.
Stato sez. IV n. 147/2015; Cons. Stato sez. V n. 3431/2014; TAR Sicilia -
Catania n. 580/2015; TAR Piemonte n. 116/2015; TAR Lazio – Roma n. 11141/2014;
TAR Campania – Napoli n. 4141/2014)”.
A
tale conclusione si perviene a prescindere da ogni considerazione sul “nuovo
soccorso istruttorio” ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 del Codice, inserito
dal dall'art. 39, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e non applicabile
pertanto alla gara per cui è causa indetta nell’ormai lontano maggio 2013. In
merito, infatti, va rilevato che, nel presupposto dell’applicazione del comma
1bis dell’art. 46, l’art. 75 d. lgs. n. 163/2006 non prevede l’esclusione per
la mancanza ed i vizi della cauzione provvisoria a differenza di quanto
stabilito dal comma 8 della medesima disposizione per la carenza dell’impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del
contratto.
L’opzione
ermeneutica in esame risulta, per altro, coerente con il principio del “favor
partecipationis” posto dalla recente evoluzione normativa (si vedano i commi 2
bis dell’art. 38 e 1 ter dell’art. 46 d. lgs. n. 163/2006 introdotti dal d.l.
n. 90/2014) a fondamento dell’ampliamento del perimetro applicativo del
soccorso istruttorio.
L’art.
46 comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006 prevede l’esclusione non per ogni vizio del
contenuto dell’offerta ma nei soli casi di “incertezza assoluta sul contenuto
dell’offerta” stessa. Deve rilevarsi che “la mancanza o l’irregolarità della
cauzione provvisoria, pur incidendo sul contenuto dell’offerta, non ne
determina l’“l’incertezza assoluta” e ciò in ragione della funzione meramente
accessoria riconosciuta alla stessa dalla medesima giurisprudenza invocata da
parte resistente secondo cui la cauzione può essere ricondotta alla “caparra
confirmatoria, sia perché è finalizzata a confermare la serietà di un impegno
da assumere in futuro, sia perché tale qualificazione risulta la più coerente
con l'esigenza, rilevante contabilmente, di non vulnerare l'amministrazione
costringendola a pretendere il maggior danno…In definitiva e in sostanza, si
tratta di una misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio
amministrativo nel senso proprio, che costituisce l'automatica conseguenza
della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati” (A.P.
n. 34/2014). In nessun caso, pertanto, la cauzione provvisoria costituisce elemento
strutturale essenziale la cui mancanza possa legittimare, ai sensi dell’art. 46
comma 1 bis d. lgs. n. 163/2006, l’esclusione dalla gara” (TAR Lazio, sez. III
ter, n. 8143/2015 cit.).
La
legittimità di una interpretazione della clausola in termini “espulsivi” non
può nella fattispecie essere supportata nemmeno dal richiamo alla sentenza del
Cons. Stato sez. V n. 278/2015 la quale, nel caso sottoposto al suo esame, ha
giustificato l’esclusione in ragione della mancata impugnazione della clausola,
presupposto che nell’ipotesi in questione non ricorre; la sentenza, per altro,
concerne una procedura che, come la presente, è stata indetta in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 e, in ogni caso, dà
espressamente atto dell’incompatibilità tra la disciplina dell’esclusione e il
disposto dell’art. 75 d. lgs n. 163/2006.
In
punto di fatto si osserva che la cauzione provvisoria rilasciata dal Banco di
Sardegna per Tiscali prevede espressamente l’impegno al rilascio della cauzione
definitiva (doc. 19 Fastweb).
11.2.
Nella sufficienza delle ragioni che precedono, il rigetto del motivo si fonda
ulteriormente sulle seguenti considerazioni (sul punto vedi memoria per
l’udienza pubblica della Consip, pagg. 45 – 47):
-
la dizione letterale della lettera di invito (punto 2.B), ult. par.) prevede
che la cauzione provvisoria “copre e viene escussa per la mancata
sottoscrizione del Contratto quadro OPA per fatto del concorrente” senza alcun
richiamo testuale al Contrato quadro OPO;
- la
stipula dei due Contratti quadro è obbligatoriamente contestuale sussistendo un
collegamento negoziale necessario tra gli stessi;
-
nell’ipotesi teorica in cui l’Aggiudicatario sottoscrivesse il solo Contratto
quadro OPA, sarebbe comunque escutibile dalla centrale di committenza la
garanzia definitiva, in quanto il par. 2.C) della lettera d’invito prevede
l’obbligo dello stesso Aggiudicatario di produrre la cauzione definitiva di cui
al par. 10 dell’invito, la quale in base al facsimile di cui all’Allegato 6
copre gli obblighi derivanti da entrambi i contratti Quadro.
12.
Sul motivo aggiunto sub 5): asserita violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 163 del
2006 per il subappalto delle prestazioni relative al Contratto OPO.
Il
motivo è infondato stante l’inconfigurabilità nella specie di un subappalto
avente ad oggetto le prestazioni che l’aggiudicataria sarà tenuta a svolgere, a
richiesta, in favore degli altri operatori assegnatari, relativamente ai
servizi STDE e STDO con prezzo scontato rispetto a quello praticato nei
confronti delle pp.aa. beneficiarie.
Sul
punto si richiamano gli argomenti già spesi ai fini del rigetto del motivo II,
punto 6), del ricorso originario (supra, par. 5.2.).
Ad
ulteriore supporto di essi il Collegio osserva anche che la “ratio” dell’art.
118 d.lgs. n. 163 del 2006 e, in generale, di ogni disposizione limitativa in
tema di subappalto si ravvisa nell’esigenza di tutelare l’interesse del
committente a non vedere sostituita, se non entro limiti quantitativamente
contenuti, la figura imprenditoriale dell’appaltatore da lui selezionata e
prescelta, con soggetti terzi con cui non ha alcun rapporto diretto.
Questo
aspetto e questo interesse sono del tutto estranei alla fattispecie in esame in
cui il presunto “subappaltatore” è in realtà l’operatore aggiudicatario.
Inoltre
è la stessa Amministrazione ad imporre, con la legge di gara da essa
predisposta, la possibilità dell’aggiudicatario di svolgere le prestazioni
rientranti nel Contratto quadro OPO, sicché non si rinvengono nella specie né l’interesse
della S.A. nè la “ratio” normalmente sottostante alle previsioni normative che
limitano e/o vietano il ricorso al subappalto.
La
non configurabilità di un subappalto a Tiscali con riferimento ai servizi OPO
che essa fornisce alle altre concorrenti assegnatarie che glielo richiedano,
esclude in radice la possibilità di individuare nel subappalto di Tiscali a
ditte terze di lavori per la realizzazione dei segmenti di rete necessari per
assicurare il servizio (inclusi gli scavi), un subappalto di subappalto (c.d.
“a cascata”), vietato dall’art. 118 cit..
Il
motivo esaminato, per quanto precede, non può essere accolto.
13.
Il sesto motivo aggiunto, riferendosi alla sola posizione di BT Italia, può
considerarsi assorbito per le ragioni che verranno meglio esposte nel
prosieguo.
Il
Collegio, pertanto, può senz’altro passare all’esame dei motivi aggiunti 7), 8)
e 9) che risultano ancora incentrati su presunti profili di anomalia
dell’offerta dell’aggiudicataria Tiscali Italia S.p.a..
14.
Con il settimo motivo sopra esposto (vedi par. 6) narrativa in fatto) Fastweb contesta l’inadeguatezza e
l’erroneità della stima dei costi del personale tale da rendere inattendibile
l’offerta economica di Tiscali nel suo complesso.
14.1.
Considerati, preliminarmente, i limiti entro i quali può ammettersi il
sindacato giurisdizionale sulla verifica dell’anomalia da parte
dell’Amministrazione aggiudicatrice (vedi “supra” par. 4.1.), la quale svolge
al riguardo valutazioni tecnico-discrezionali ad essa riservate, salvo che non
siano travalicati i limiti della ragionevolezza, della logicità e
dell’oggettività dei dati di fatto presi in considerazione (Cons. Stato, sez.
V, 2 dicembre 2015, n. 5450; id. sez. III, 10 novembre 2015, n. 5128; id., sez.
III, sentenza 22 gennaio 2016 n. 211), il Collegio non considera comunque
fondate le doglianze esposte nel motivo in esame.
La
documentazione in atti - a partire dai verbali delle sedute della Commissione
prodotti dalla stessa ricorrente - relativa alle verifiche delle
giustificazioni di Tiscali, da parte della Commissione, dimostra l’avvenuto
svolgimento di un’attività approfondita, seria e prolungata da parte di Consip,
al fine di dirimere i possibili aspetti critici dell’offerta di Tiscali, con
particolare riguardo ai costi necessari a sostenere la corretta erogazione dei
servizi oggetto del Contratto OPA.
La
ritenuta congruità dell’offerta nel suo complesso trova la sua motivazione
nelle spiegazioni e nei giustificativi presentati dall’impresa assoggettata a
verifica che, secondo consolidato indirizzo, integrano “per relationem” la
motivazione della valutazione svolta dell’Amministrazione in caso di verifica
positiva. Anche con riferimento ai costi del personale, nei primi
giustificativi (doc. 16 Tiscali), nei secondi (doc. 17 Tiscali) e in sede di
audizione in data 10.12.2014, l’aggiudicataria ha sempre specificato gli
elementi richiesti dalla Commissione, anche relativi ai costi del personale
dedicato alle singole attività di servizio, precisando, su specifica richiesta
della Commissione i costi del personale dedicato ai servizi STDE, STDO, STDS,
SPUN, SCEN, VOIP, TELP.
Evidentemente
gli elementi forniti sono stati ritenuti dalla Commissione sufficienti ad
escludere ogni profilo di anomalia dell’offerta.
14.2.
Fastweb sostiene che Tiscali
e BT Italia avrebbero sovrastimato le giornate lavorative annue calcolandole in
gg. 224 la prima e in gg. 225 la seconda, anziché in gg. 210; da ciò
deriverebbero l’inattendibilità della verifica della Commissione che si è
basata su dati non veritieri e la sottostima del costo totale del personale
effettivo, elementi non rilevati dalla Commissione.
La
censura appare in primo luogo generica e inconferente (non determinando
l’ammontare di costi sottostimati). Lo stesso iter logico induttivo che
condurrebbe ad affermare una sottostima dei costi del personale a partire da
una sovrastima delle giornate lavorative appare alquanto oscuro. In ogni caso
la censura non supera la prova di resistenza. Ove si considerino infatti i
numeri elaborati dal prof. Melen, consulente di parte della ricorrente, che nel
proprio parere imputa a Tiscali maggiori costi del personale per Euro
1.008.980,36 ed a BT Italia per Euro 1.324.571,00, i margini complessivi di
ricavo evidenziati da Tiscali e da BT Italia nel corso delle verifiche,
resterebbero comunque ampiamente positivi e tali da escludere ogni anomalia.
14.3.
Appare erronea e comunque non dimostrata anche l’affermazione secondo cui
Tiscali (e anche BT Italia) avrebbe applicato costi del personale più bassi
rispetto a quelli imposti dalla contrattazione collettiva e non avrebbe
indicato il “costo totale del personale in fase di offerta”. Invero
l’esplicitazione di quest’ultimo valore non era imposta dalla legge di gara che
prescriveva la sola indicazione dei costi unitari delle singole figure
professionali, come richiesto dall’Allegato 2bis Parte C) alla lettera
d’invito.
I
costi unitari sono stati indicati da Tiscali (e da BT Italia) e non risultano
inferiori ai livelli minimi inderogabili fissati dalla contrattazione collettiva
(in ogni caso parte ricorrente non ha fornito prova del contrario).
Diverso
profilo è invece quello di prezzi di singoli servizi che possono essere
inferiori ai costi, aspetto che non viene negato da Tiscali la quale tuttavia
ha dimostrato alla S.A. che non è pregiudicata la redditività della commessa
nel suo complesso, dimostrandosi comunque l’esistenza di un significativo utile
finale.
14.4.
In sintesi, le censure esposte nel settimo motivo, per lo più non suffragate da
concreti elementi probatori, non dimostrano, in ogni caso, l’inattendibilità o
l’insostenibilità dell’offerta di Tiscali nel suo complesso.
Ciò
ne determina la reiezione.
15.
Con il motivo aggiunto n. 8), Fastweb deduce
“violazione degli artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163 del 2006; difetto di
istruttoria, irrazionalità manifesta, difetto di motivazione. Violazione del
principio di buon andamento dell’Amministrazione”. Come visto nella superiore
esposizione del motivo, la ricorrente muove sempre dalla considerazione del
divario tra i prezzi offerti da Tiscali e BT (le cui offerte sono risultate
entrambe anomale) e quelli proposti dalle altre partecipanti alla competizione,
il quale sarebbe di per sé “prova” di ingiustificabile anomalia. Oltre a ciò,
tenuto conto che si tratta di concorrenti meno infrastrutturate rispetto alle
altre imprese in graduatoria, Fastweb contesta
come incongrue entrambe le offerte in quanto: i) omettono di indicare alcuni
costi necessari a garantire i requisiti capitolari (quali il parallelo
operativo, la diversificazione dei DSLAM, i livelli di servizio attesi); ii)
sottostimano altri costi legati agli investimenti da effettuare, alla necessità
di ampliare la copertura territoriale, alla tipologia e quantità dei servizi e
delle risorse da acquisire dall’Operatore Dominante o dagli altri operatori, al
dimensionamento e al costo del personale impiegato.
I
rilievi hanno connotazione essenzialmente tecnica e si fondano sulle
argomentazioni e sui calcoli contenuti nel parere del prof. Melen del 25.5.2015
(doc. 55 ric.) a cui la difesa della ricorrente fa ampi e reiterati rinvii.
Ribaditi ancora una volta i limiti invalicabili che il Giudice Amministrativo
incontra nella cognizione di valutazioni di natura tecnica svolte da un organo
della p.a. e considerata, nella specie, la lunga e approfondita disamina svolta
dalla Commissione di gara, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte di
Tiscali e di BT Italia, sulla posizione di Tiscali Italia S.p.a. (che a sua
volta si avvale della relazione tecnica dei professori Giacomazzi e Bernardini,
doc. 14 ric.) il Collegio può sinteticamente osservare quanto segue:
a)
come già sopra rilevato (par. 4.3.) l’importo a base d’asta di Euro
2.400.000.000,00 non costituisce il corrispettivo di un servizio, ma il limite
massimo del Contratto-quadro OPA (da ripartire in due, ovvero tre ovvero
quattro parti), contratto normativo nell’osservanza del quale dovranno essere
stipulati i singoli contratti esecutivi tra fornitore e singole pp.aa.
richiedenti; esso rappresenta, cioè, il valore-limite dell’impegno quantitativo
massimo che può essere preteso (da ripartire, nella specie, nelle note
percentuali del 60%, 20% e 20%) nella stipula dei futuri contratti che
interverranno tra fornitore e singola p.a. richiedente e che avranno contenuto
prestazionale e corrispettivi variabili, anche in modo rilevante, da caso e
caso;
b)
l’offerta doveva essere (ed è stata) aggiudicata, come si è visto, sulla base
del PTP medio globale (prezzo totale medio ponderato globale), il quale è la
risultante del complesso algoritmo che pone in relazione i prezzi unitari per
ciascun servizio di cui SPC2 si compone ed i coefficienti di ponderazione
corrispondenti a ciascuno di essi. L’importo di Euro 264.867.581,31 “offerto”
da Tiscali è il PTP globale; esso è stato valutato dalla Commissione ai soli
fini dell’aggiudicazione;
c)
il PTP globale non rappresenta né un prezzo di acquisto né un valore
contrattuale ma piuttosto un criterio di riferimento (espresso in modo
sintetico) a cui i futuri contratti OPA dovranno adeguarsi (vedi a conferma di
ciò i documenti di gara seguenti: l’Allegato 2 e 2 bis pag. 6; l’Allegato 3,
punto I; l’Allegato 3, art. 4.3, tutti nella prima documentazione versata in
atti dalla Consip S.p.a.);
d)
è pertanto corretta l’affermazione della difesa della Tiscali secondo cui la
differenza tra l’importo a base d’asta ed il Prezzo Medio Ponderato Globale non
rappresenta un effettivo ribasso sul valore di un contratto ma esprime,
piuttosto, il merito economico risultante dallo specifico criterio di
valutazione previsto dalla lex specialis per l’aggiudicazione della gara (doc.
14 Tiscali, pag. 5 e ss.);
e)
non convince l’argomentazione della ricorrente secondo cui l’apertura di
ulteriori 100 centrali ULL dichiarata da Tiscali come proprio obbiettivo per
l’adeguata copertura dei servizi alle pp.aa. sia insufficiente, in quanto: - si
basa su una lettura erronea dell’Allegato 5ter alla lettera di invito che è un
elenco delle “sedi” e non dei “servizi”; - non diversifica per dimensioni ed
importanza tali sedi, ciascuna delle quali è portatrice di esigenze diverse in
termini di numero e tipologia di servizi; - per una quota parte dei servizi
(6.977 su 41.807) delinea uno scenario per la distribuzione geografica (con
eccessiva stima dell’impiego del “bitstream”) che è ipotetico e non
necessariamente realistico; - non elimina le numerose duplicazioni di sedi
presenti nell’Allegato 5ter cit.;
f)
sulla possibilità tecnica e giuridica che Tiscali ha di avvalersi della
modalità di accesso definita “Shared Access” (nuovamente sottoposta a critica
da Fastweb) è sufficiente
richiamare quanto già sopra esposto (par. 10);
g)
quanto al sottodimensionamento degli investimenti necessari a conseguire
l’obbiettivo di copertura STDE le affermazioni della ricorrente non si basano
su dati comprovati ma a loro volta ipotetici (giova rammentare che la
documentazione di gara non fornisce dati sulla distribuzione della tipologia e
numerosità dei servizi per ciascuna sede così lasciando a ciascun concorrente
la facoltà di delineare uno scenario, per quanto possibile, realistico sulla
base delle informazioni possedute);
h)
alla contestazione di Fastweb secondo
la quale gli assunti di Tiscali sarebbero irrealistici laddove pretendono “di
operare sempre e in ogni caso i servizi STDE simmetrici con un solo doppino di
rame a fronte della necessità tecnica di utilizzarne due ogni qualvolta la
capacità trasmissiva del rame in situ non sia adeguata…”, la controinteressata
ha opposto la possibilità di “utilizzo della tecnologia EFM e delle sue
evoluzioni (cfr. IEEE 802.3ah), che consentono di erogare su di un singolo
doppino servizi simmetrici sino a 5,696 Mbt/s….” (memoria art. 73 Tiscali, pag.
79 e ss.);
i)
sulla infrastruttura di rete ottica a disposizione di Tiscali che sarebbe,
secondo la ricorrete, anch’essa stimata in modo irrealistico, si deve tener conto
del fatto che Tiscali ha effettuato il calcolo tenendo anche conto: - dei PoP
di proprietà (cfr. requisiti di prequalifica); - dei punti di collocazione
presso sedi di partners di diversi da Telecom Italia; - dei pozzetti e/o punti
intermedi di rigenerazione della fibra.
Le
ragioni che precedono e le puntuali argomentazioni tecniche svolte nella
relazione allegata da Tiscali sono in grado di confutare in larga parte le
allegazioni eminentemente tecniche svolte da Fastweb. Sussistono in realtà, su alcuni profili, margini di
incertezza e opinabilità inevitabilmente legati alla necessità, per
l’Aggiudicataria ma non solo per essa, di dover prevedere scenari e condizioni
future non predeterminabili in termini di certezza assoluta a partire dai dati
messi a disposizione dalla S.A. e di quelli già posseduti dall’operatore.
Siffatti
margini appaiono inevitabili per l’erogazione di servizi così articolati, la
cui esatta configurazione è anche rimessa alle determinazioni future dei
diversi soggetti coinvolti.
Ciò
che in definitiva rileva è che lo scenario rappresentato da Tiscali in sede di
verifica dell’anomalia sia realistico e plausibile. La Commissione di gara è
pervenuta a tale convincimento mentre le osservazioni critiche provenienti da Fastweb non appaiono idonee a
screditare l’offerta dell’aggiudicataria, come inattendibile o irrealistica.
Per
queste ragioni anche il motivo ottavo deve essere respinto.
16.
Sul nono motivo aggiunto. Infondatezza. Si tratta di generiche e inconferenti
osservazioni sulla situazione economico/finanziaria dell’aggiudicataria. Del
tutto inidonee a dimostrare l’anomalia dell’offerta presentata in gara.
17.
Sul motivo aggiunto sub 10): mancata verifica dell’anomalia delle offerte di BT
Italia e Vodafone a seguito dell’accettazione dei prezzi di Tiscali. Violazione
degli artt. 82, 86 e 87 d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell’art. 26 d.lgs.
n. 81 del 2008.
Come
si è detto la ricorrente sostiene che la verifica di anomalia delle offerte di
BT e di Vodafone, a seguito dell’interpello della Consip e dell’accettazione
dei prezzi offerti dall’aggiudicataria, era necessaria atteso che, allineandosi
alle condizioni economiche della Tiscali, entrambe le società hanno ridotto in
modo rilevante l’entità delle offerte economiche, rispettivamente prodotte in
gara (che erano ben più elevate rispetto all’offerta prima classificata).
Al
riguardo è sufficiente richiamare quanto già sopra esposto circa la natura
della dichiarazione di allineamento ai prezzi offerti dall’impresa
aggiudicataria (Tiscali), che non integra un’offerta competitiva, ma
un’accettazione (della proposta proveniente dalla Consip) che l’impresa a ciò
legittimata può liberamente esprimere oppure no, senza poterne tuttavia
determinare i contenuti, già integralmente predisposti dalla legge di gara,
“per relationem”, mediante il rinvio alle condizioni economiche proposte
nell’offerta risultata vincitrice.
Data
la fondamentale diversità rilevata nella natura stessa dell’atto di cui
trattasi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 86 e ss. d.
lgs. n. 163 del 2006, né possono considerarsi pertinenti disposizioni o
principi in materia di anomalia dell’offerta ricavabili dalla Direttiva n.
18/04, le quali indistintamente si riferiscono alla offerta presentata in gara.
18.1.
A questo punto, dopo avere ritenuto infondati i plurimi motivi di gravame volti
ad ottenere l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria Tiscali per anomalia
dell’offerta - motivi aggiunti 7), 8) e 9) ma anche motivo I del ricorso
introduttivo che si riferisce in modo indistinto all’anomalia delle offerte di
Tiscali e BT Italia - il Collegio richiama integralmente quanto sopra esposto
(par. 3) in merito alla natura, in parte strumentale (rinnovazione totale o
parziale della gara), in parte finale (aggiudicazione), degli interessi sottesi
all’azione giudiziale complessivamente promossa da Fastweb.
Il
Collegio deve ora valutare l’ammissibilità dei motivi dedotti dalla ricorrente
e non ancora esaminati, partendo dalla considerazione che Fastweb non può più aspirare, neanche
in astratto, all’aggiudicazione del Contratto quadro OPA in luogo della prima
classificata Tiscali (stante la reiezione delle censure specificamente riferite
a quest’ultima relativamente alla sua ammissione e collocazione in graduatoria);
ma la stessa non può nemmeno ambire all’assegnazione di quota-parte (20% ovvero
16%) del Contratto quadro alle condizioni offerte da Tiscali S.p.a., stante la
sua decisione di dare risposta negativa all’interpello, atto negoziale
irrevocabile che l’ha privata in via definitiva della possibilità di adeguarsi
a tali condizioni, anche nel caso in cui si rivelassero in ipotesi fondati i
motivi “escludenti” svolti nei confronti di BT Italia e Vodafone Omnitel.
Si
intende dire che l’interesse, legittimante la proposizione dei motivi 11), 12)
e 13) (sull’offerta del RTI Vodafone – Ericcson), del motivo sub 6) (volto a
dimostrare la carenza del requisito di capacità tecnica in capo a BT Italia)
nonché delle censure volte a provare l’anomalia dell’offerta di BT Italia e
contenute nel medesimo contesto dei motivi già esaminati con riguardo alla
posizione di Tiscali, non è più ravvisabile, stante il rigetto da parte del
Collegio di tutte le censure introdotte da Fastweb nei confronti dell’aggiudicataria Tiscali.
Ciò
implica che, anche nell’ipotesi in cui fossero fondate tanto le censure
avversanti la posizione di BT Italia quanto quelle proposte contro la Vodafone,
non vi sarebbe doverosa rinnovazione della gara, il che significa che, stante
la confermata congruità dell’offerta di Tiscali, ciò è di per sé sufficiente a
frustrare ogni aspirazione di Fastweb sia
all’aggiudicazione che alla rinnovazione della gara per mancanza di
allineamenti.
18.2.
Tale convincimento si basa sulla piana lettura del punto 6.1 della lettera di
invito (doc. 6 ric. pag. 25) ove testualmente si afferma che “il numero di
offerte valide deve essere almeno pari a tre; non si procederà
all’aggiudicazione della gara nel caso in cui vi sia un numero di offerte
valide inferiore a tre”. L’ipotesi di gara deserta (con la conseguente
necessità di rinnovazione dell’intera procedura) viene così con nettezza
collegata alla sola fattispecie in cui vi sia un numero di offerte valide
presentate inferiore a tre (ipotesi non verificatasi nella specie) e non anche
alla ipotesi, del tutto distinta e non contemplata, di aggiudicazione
“solitaria” dell’intero contratto quadro all’offerta risultata vincitrice, per
mancanza di adesioni all’interpello post-competitivo.
Una
diversa soluzione, oltre a non trovare alcun appiglio testuale negli atti di
gara, si presterebbe ad usi strumentali sulla base di condotte volontariamente
assunte da alcuni concorrenti che in ipotesi, ove insoddisfatti per l’offerta
economica dell’aggiudicataria, potrebbero condizionare l’esito della gara ed
impedirne l’assegnazione semplicemente non aderendo (in accordo tra di loro)
all’interpello, nonostante la presentazione di tre o più offerte valide. Non
può condurre a diversa soluzione, perché irrilevante, il chiarimento di diverso
tenore fornito dalla S.A. sulla domanda n. 32 della terza “tranche” di
chiarimenti (atto impugnato, in via cautelativa, da Tiscali mediante motivi
aggiunti al suo ricorso incidentale). Seguendo i migliori indirizzi
giurisprudenziali, i chiarimenti hanno una valenza soltanto interpretativa la
quale assume un ruolo di particolare importanza nella ricostruzione dell’esatta
portata di clausole della “lex specialis” che siano equivoche, ambigue. Mai il
chiarimento può condurre all’introduzione di nuovi contenuti e cioè
all’integrazione, modificazione, innovazione degli atti di gara laddove, come
nella specie, il testo della clausola sia inequivocabile, mentre
l’interpretazione autentica della S.A. condurrebbe alla creazione “ex novo” di
una fattispecie di “gara deserta” in nessun modo ricavabile dal testo della
disposizione.
In
tal caso si avrebbe violazione del “rigoroso principio formale della lex
specialis posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della
Costituzione” (Tar Lombardia, sez. IV, 4 giungo 2015, n. 1294; Cons. Stato,
sez. III, 20 aprile 2015, n. 1993).
18.3.
Sulla base di quanto sopra esposto, l’unica interpretazione possibile del punto
6.1 della lettera di invito è che la disposizione si limita a prevedere, quale
condizione per l’aggiudicabilità della gara, che siano state presentate almeno
tre offerte valide. Nella specie ne sono intervenute ben sei. Nessuna
prescrizione esplicita o implicita, viceversa, equipara alla mancanza di almeno
tre offerte valide la (totalmente diversa) ipotesi della mancanza totale di
allineamenti alle condizioni contrattuali dell’offerta vincitrice. Ciò
significa che, anche nell’ipotesi in cui si fossero ravvisati vizi decisivi sia
nell’offerta di BT Italia, che in quella di Vodafone, il contratto quadro andrebbe
comunque assegnato, nella sua interezza, a Tiscali.
L’affidamento
del contratto SPC2 a più fornitori (comunque allineati sulla migliore offerta)
è certamente un obbiettivo della gara, sul punto pienamente coerente con le
previsioni dell’art. 83 CAD, ma non si tratta di obbiettivo necessario ed
assoluto, dandosi la possibilità dell’assenza anche totale di adeguamenti alla
migliore offerta, atti negoziali rimessi alla piena autonomia privata dei
fornitori classificatisi alle spalle dell’aggiudicataria.
Equiparare
a “gara deserta” (assieme all’ipotesi dell’assenza di almeno tre offerte valide
presentate) l’assenza di almeno un allineamento all’offerta vincitrice
significherebbe consentire alle imprese classificatesi alle spalle della prima
in graduatoria di far “saltare” l’intera gara in ogni caso in cui le condizioni
contrattuali offerte da quest’ultima non fossero reputate soddisfacenti.
L’allineamento, in altri termini, non inciderebbe soltanto sulla sfera
giuridico-patrimoniale dell’impresa interessata ma avrebbe anche concreti
effetti sulla possibilità stessa di condurre a buon fine l’intera procedura.
L’obbiettivo
dell’assegnazione del contratto a più fornitori, pertanto, deve considerarsi
certamente favorito e auspicato dalla “lex specialis”. Ma si tratta pur sempre
di obbiettivo tendenziale e non obbligatorio.
Alla
luce degli argomenti che precedono diviene evidente la carenza di interesse
della ricorrente ad ottenere l’accoglimento delle censure relative ai vizi
delle offerte delle due assegnatarie BT e Vodafone (motivi 6), 11), 12) e 13),
in quanto il contratto sarebbe comunque aggiudicato alla Tiscali, stante il
rigetto delle doglianze articolate contro l’offerta di quest’ultima, da
considerare, per quanto sopra esposto, infondate.
Nel
contempo il rigetto dei motivi diretti all’esclusione dell’offerta di Tiscali,
impedisce a Fastweb anche
di poter aspirare ad una rinnovazione parziale della procedura (con nuova
aggiudicazione a Fastweb e
rinnovazione della sola fase di interpello a condizioni economiche più
favorevoli alle altre imprese interessate).
Non
può infine riconoscersi a Fastweb neanche
un interesse finale a sostituirsi all’odierna aggiudicataria o a collocarsi al
secondo posto (o al terzo o al quarto rispetto ad essa) per la semplice ragione
che essa ha scientemente e consapevolmente deciso a suo tempo di rifiutare
l’adesione all’interpello avviato dalla Consip e nessun esito del presente
processo può rimetterla in termini rispetto alla scelta irreversibilmente
compiuta o cancellarne gli effetti.
Per
le ragioni che precedono i motivi menzionati possono dichiararsi assorbiti per
carenza di interesse, in quanto dal loro accoglimento non potrebbe derivare
alla ricorrente alcuna utilità, né strumentale (rinnovazione totale o parziale
della procedura indetta), né finale (aggiudicazione).
18.4
Questa conclusione appare idonea a resistere all’applicazione dei principi
contenuti nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del
2015 che, com’è noto, ha notevolmente limitato a specifiche fattispecie la
legittimità della prassi processuale dell’assorbimento dei motivi:
l’assorbimento in oggetto, invero, è riconducibile alla categoria, delineata
dal Supremo Consesso, dell’“assorbimento logico / necessario”. Secondo la pronuncia
citata, infatti, “oltre all’assorbimento sancito dalla legge, deve ritenersi
consentito l’assorbimento c.d. logico o necessario, che si profila quando
evidenti ragioni di ordine logico comportano che l’accoglimento o il rigetto di
un dato motivo implica l’assorbimento necessario di altre questioni; si pensi
ai seguenti casi:
a)
la reiezione per motivi di rito, comporta il necessario assorbimento delle
questioni di merito (retro § 5.3.);
b)
l’accoglimento di una censura (o domanda) prospettata alternativamente o in via
prioritaria rispetto ad un’altra, comporta l’assorbimento della censura
alternativa o subordinata (retro § 8.1).;
c)
il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso
incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato
all’accoglimento di quello principale.
(….)
In sintesi (e rinviando a quanto più diffusamente illustrato retro ai §§ 9.1. e
9.2.), il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente
all’esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una
più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti)
impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure,
all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento
dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità….”.
Nella
specie, stante la peculiare struttura della gara e la possibilità astratta di
assegnare l’intero contratto alla sola impresa aggiudicataria, le censure
dirette a denunciare i vizi delle offerte di BT e di Vodafone, assumono
carattere logicamente subordinato rispetto alle censure dirette alla esclusione
della prima classificata. La reiezione di queste ultime determina il loro
assorbimento, in quanto, come detto, nessun risultato utile potrebbe trarre Fastweb dal loro ipotetico
accoglimento, stante il rigetto dei motivi, logicamente prioritari, diretti a
far valere l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
Non
resta a questo punto al Collegio che l’esame delle censure, articolate nei
motivi aggiunti nn. 14) e 15), afferenti alla struttura della gara e
corrispondenti all’interesse strumentale (da riconoscere a Fastweb) di poter ottenere il
travolgimento dell’intera gara e la riedizione di una nuova procedura
“corretta”, ove potersi giocare nuovamente le sue “chances” di vittoria.
20.
Nel motivo n. 14) la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3,
11, 12, 53, 54, 55, 59, 70, 82, 86, 87 e 118 del d.lgs. n. 163 del 2006; della
Direttiva n. 18 e dell’art. 102 TFUE; degli artt. 41, 76 e 77 Cost.; dell’art.
119 d.P.R. n. 207 del 2010.
Il
motivo non presenta sostanziali elementi di autonomia rispetto alle censure
relative alla procedura di gara già svolte nel secondo motivo del ricorso
introduttivo ove si contesta l’illegittimità del sub-procedimento di
adeguamento dei prezzi, alla luce delle richiamate disposizioni normative sia
nazionali che del diritto europeo sull’evidenzia pubblica.
Tali
censure sono state già sopra esaminate (par. 5).
21.
Con il motivo n. 15) la società ricorrente contesta la circostanza che Consip
abbia assegnato a BT, Fastweb e
Telecom termine fino al 22.1.2015 per rispondere all’interpello al fine di
adeguare i propri prezzi a quelli dell’aggiudicataria Tiscali mentre a Wind e
Vodafone è stato assegnato un termine più lungo di ben dieci giorni. Ciò
avrebbe violato la “par condicio” ponendo i due ultimi operatori menzionati in
una condizione di vantaggio competitivo, con un tempo di valutazione maggiore
rispetto a quello concesso a Fastweb.
Inoltre si critica coma illegittimo il comportamento della S.A. che ha aperto
le nuove offerte dei concorrenti aderenti all’interpello in momenti diversi,
senza convocazione della seduta pubblica, senza convocare la commissione di
gara e senza verbalizzare le relative operazioni.
Il
motivo è infondato.
Quanto
al primo profilo si rileva che il tempo assegnato a Vodafone, per rispondere
all’interpello, non è stato maggiore rispetto a quello di cui ha beneficiato Fastweb. Il termine di giorni dieci,
infatti, va computato dalla ricezione della nota di interpello avvenuta in data
12.1.2015, per Fastweb e
in data 22.2.2015 per Vodafone: quest’ultima non ha beneficiato di dieci giorni
in più per svolgere le sue valutazioni atteso che soltanto dalla data di
ricezione indicata ha saputo di essere rientrata “in gioco”.
Non
si ravvisa, pertanto, alcuna violazione della “par condicio”.
Quanto
alla asserita apertura delle buste contenenti le dichiarazioni di allineamento
in seduta non pubblica, si osserva che, per le ragioni già ampiamente esposte,
l’interpello non appartiene alla fase propriamente competitiva ma ne
costituisce un’appendice, basata su un “meccanismo” alquanto semplice: la S.A.
invia la richiesta di adesione che l’impresa destinataria decide di accettare
oppure rifiutare.
Non
è richiesta alcuna attività valutativa della S.A. chiamata semplicemente a
prendere atto della volontà delle singole concorrenti. Non è richiesta,
pertanto, la convocazione della Commissione di gara né la seduta pubblica,
trattandosi di operazione amministrativa che presuppone esaurita la fase
comparativo-selettiva e che spetta al Responsabile del procedimento.
22.
Con il sedicesimo ed ultimo motivo di gravame, la società ricorrente contesta
che l’adeguamento ai prezzi unitari offerti da Tiscali è stato accettato dalla
sola Vodafone Omnitel e non da tutto il RTI costituendo che comprendeva anche
la mandante Ericcson. Si sarebbe così avuta “nella medesima gara tanto una
modifica soggettiva del concorrente sia una modifica oggettiva del prezzo offerto”
(con violazione dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici).
Sulla
modifica oggettiva vale quanto già sopra ampiamente esposto sulla legittimità
del meccanismo dell’adeguamento. Quanto al profilo soggettivo è da escludere
che i rilievi di parte ricorrente possano condurre all’esclusione dell’offerta
di Vodafone (mandataria) la quale ha dimostrato di essere da sola (e per
intero) in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla “lex
specialis”. Non si ha pertanto violazione dell’art. 37 cit. anche alla luce
della più recente giurisprudenza in argomento (vedi in particolare Cons. Stato,
sez. , 20.1.2015, n. 169).
23.
Conclusivamente, tanto il ricorso introduttivo quanto tutti i motivi aggiunti
proposti da Fastweb debbono
essere rigettati in quanto infondati (assorbiti per carenza di interesse sono
invece i motivi aggiunti sub 6), 11), 12) e 13).
Il
rigetto nel merito sia del ricorso che dei motivi aggiunti rende superfluo
l’esame dei ricorsi incidentali escludenti proposti nella presente causa dalle
controinteressate Tiscali Italia S.p.a., British Telecom Italia S.p.a. e
Vodafone Omnitel B.V. La statuizione sul merito dei motivi articolati dalla
ricorrente principale, infatti, costituisce (obbiettivamente) statuizione
pienamente satisfattiva per gli interessi delle ricorrenti incidentali,
rispetto alla quale un’eventuale declaratoria di inammissibilità del ricorso
Telecom costituirebbe, oggettivamente, un “minus”.
Le
spese si causa seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo nei rapporti
processuali tra la soccombenteFastweb S.p.a.
e, rispettivamente, Consip S.p.a. (resistente), Tiscali, BT Italia e Vodafone
(controinteressate).
Possono
viceversa essere integralmente compensate le spese nei confronti delle restanti
parti in causa che hanno avuto un ruolo processuale marginale.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in
epigrafe proposti, respinge sia l’uno che gli altri (ad eccezione dei motivi da
considerare assorbiti per quanto esposto in motivazione).
Condanna Fastweb S.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., alla refusione degli onorari di lite che liquida nei
seguenti importi, tutti da incrementare di quanto dovuto per IVA, Cassa
Previdenza Avvocati ed oneri tutti di legge:
-
Euro 10.000,00 (diecimila/00), in favore di Consip S.p.a., in persona del
legale rappresentante p.t.;
-
Euro 8.000,00 (ottomila/00), in favore di Tiscali Italia S.p.a., in persona del
legale rappresentate p.t.;
-
Euro 8.000,00 (ottomila/00), in favore di BT Italia S.p.a., in persona del
legale rappresentate p.t.;
-
Euro 8.000,00 (ottomila/00) in favore di Vodafone Omnitel B.V., in persona del
legale rappresentate p.t..
Integralmente
compensate le restanti spese.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Claudio Vallorani, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
22/04/2016
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)