venerdì 19 settembre 2014

PROCESSO: domanda cautelare e sospensione feriale dei termini (T.A.R. Basilicata, Sez. I, sentenza 18 luglio 2014, n. 488).


PROCESSO: 
domanda cautelare
 e sospensione feriale dei termini 
(T.A.R. Basilicata, Sez. I, 
sentenza 18 luglio 2014, n. 488)


Massima

1. La giurisprudenza amministrativa si è da tempo orientata nel senso che la norma sulla decorrenza dei termini nel procedimento cautelare - che costituisce eccezione alla sospensione feriale - va interpretata nel senso che esso legittimi semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale, senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 26 gennaio 2006 , n. 29). 
2. In altri termini, la deroga prevista dall'art. 5 della legge n. 742 del 1969 non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui all'art. 1 della medesima legge (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008 , n. 1073).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero avente di registro generale 543 del 2003, proposto da: 
- società Alcatel Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Berardengo e Walter Cassola, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n.1, lett.
 a) del codice del processo amministrativo, presso la segreteria di questo Tribunale; 
contro
- Comune di Pisticci, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anio D'Angella, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n.1, lett.a) del codice del processo amministrativo, presso la segreteria di questo Tribunale; 
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. 4498 del 6 agosto 2003, con il quale il Capo Servizio Urbanistica del Comune di Pisticci ha diffidato a provvedere, entro 30 giorni, alla rimozione dell’impianto di telefonia cellulare mobile installato sull'immobile di Via Levi n.2, in Marconia, frazione del Comune di Pisticci;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Pisticci n. 16, prot. n. 127, datata 11.4.2003, di approvazione del piano di localizzazione per gli impianti di telefonia cellulare;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente a quelli impugnati in via principale, ancorché allo stato non conosciuto;
nonché,
per la condanna del Comune di Pisticci al risarcimento del danno ingiusto derivante alla ricorrente dagli atti impugnati e dal comportamento tenuto dall'amministrazione intimata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisticci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2014 il magistrato avv. Benedetto Nappi e udito per parti resistente l’avv. Pierluigi Lapolla, per delega dell'avv. Anio D'Angella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.1. La società Alcatel Italia s.p.a, odierna ricorrente, espone in fatto di aver presentato in data 9 gennaio 2001 istanza di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di “stazione radio base” per telefonia cellulare, sul lastrico solare di un edificio sito in Pisticci, frazione Marconia, alla via Levi n. 2, ai sensi dell'art. 4 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2000, n. 30.
1.2.1 La Regione Basilicata, con determinazione dirigenziale n. del 23 agosto 2001, prot. n. 75B12001DA54, ha autorizzato la società Alcatel Italia s.p.a. ad installare ed attivare l'impianto di cui trattasi.
1.2.2. Con successiva determinazione dirigenziale n. 448/02/54E1 datata 8 maggio 2002, vistata senza rilievi dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, architettonici e per il Paesaggio di Potenza, con atto n. 7878 del 17 luglio 2002, la Regione Basilicata ha rilasciato anche l'autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del g.lgs. n. 490/99.
1.2.3. La società ricorrente ha quindi proceduto ad installare ed attivare l'impianto di cui trattasi, il quale, all’epoca dei fatti, risultava l’unico afferente alla rete Wind in grado di fornire il servizio di telefonia cellulare nella zona di Marconia.
1.3.1. In data 11 aprile 2003, con deliberazione consiliare n. 127, il Comune di Pisticci ha approvato un “piano di localizzazione per gli impianti di telefonia cellulare”, con il quale ha previsto il divieto di installare qualsivoglia infrastruttura per radiotelecomunicazioni nel proprio comprensorio, individuando a tal fine tra distinte aree, rispettivamente in contrada “Trane”, con riferimento al centro urbano, in località “Porcile”, in riferimento alla frazione Marconia, e in località “48” per quanto concerne la zona costiera.
1.3.2. Detto piano ha anche previsto il trasferimento coattivo nelle sedi di cui innanzi di tutti gli impianti già installati dai gestori di telefonia mobile, ivi compreso quello realizzato dalla società ricorrente, destinato ad essere reimpiantato in località “Porcile”.
1.4. Avverso detta deliberazione la società ricorrente ha promosso un primo ricorso dinanzi a questo Tribunale, avente numero di registro generale n. 419/2003.
1.5. In data 6 agosto 2003, il Comune di Pisticci, con nota prot. n. 4488, ha diffidato la società ricorrente a provvedere alla rimozione, a proprie cure e spese, dell’impianto di cui innanzi, avvertendo che, decorsi infruttuosamente trenta giorni, avrebbe provveduto ad emettere ordinanza di rimozione dell’opera nei modi e termini di legge.
2.1. La Alcatel Italia s.p.a., col presente ricorso, notificato in data 14 novembre 2013 e depositato il successivo 28 novembre, ha impugnato detta nota prot. n. 4488 del 6 agosto 2003, nonché la stessa deliberazione consiliare n. 16/2003, riproponendo le censure già articolate nel primo ricorso avverso tale ultimo provvedimento e sostenendo la conseguente illegittimità derivata della diffida di cui è cenno.
3.1. Si è ritualmente costituito il Comune di Pisticci, eccependo in rito l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità per omessa notifica di esso ad almeno un controinteressato, e nel merito, la sua infondatezza.
4.1. All’udienza pubblica straordinaria del 6 giugno 2014, sussistendone l’interesse, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO
1.1. Occorre preliminarmente scrutinare le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.
1.2.1. In primo luogo, la difesa del Comune intimato chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile perché notificato ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971, applicabile ratione temporis. Infatti, il provvedimento impugnato è del 6 agosto 2003, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il successivo 14 novembre. In tale computo, secondo la prospettazione di parte avversa, non potrebbe tenersi conto del periodo di sospensione feriale dei termini, posto che la ricorrente ha presentato anche un’incidentale istanza cautelare. In applicazione dell’art. 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sarebbe esclusa la sospensione di diritto del decorso dei termini processuali in caso di procedimenti per la sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati.
1.2.2. L’eccezione è priva di pregio. La giurisprudenza amministrativa si è da tempo orientata nel senso che la norma sulla decorrenza dei termini nel procedimento cautelare - che costituisce eccezione alla sospensione feriale - va interpretata nel senso che esso legittimi semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel periodo feriale, senza che la controparte possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 26 gennaio 2006 , n. 29). In altri termini, la deroga prevista dall'art. 5 della legge n. 742 del 1969 non produce alcun effetto con riguardo ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui all'art. 1 della medesima legge (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008 , n. 1073).
1.3.1. Con una seconda eccezione, il Comune di Pisticci afferma che il presente ricorso sarebbe inammissibile, in quanto la ricorrente non avrebbe notificato il ricorso al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, autore dell’atto impugnato, che, in tale qualità, rivestirebbe la posizione processuale di controinteressato.
1.3.2. L’eccezione va nettamente respinta. Questo Tribunale ha già, per il passato, affermato come nella figura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ovverosia nell’autore dell’atto impugnato, manchi il requisito sostanziale della titolarità d’una posizione giuridica di vantaggio, scaturente dall’atto medesimo, che è tipica della posizione del controinteressato e indefettibile (cfr. T.A.R. Basilicata, 26 ottobre 2007, n. 650; id. 21 maggio 2007, n. 411).
1.4. Tanto premesso, il ricorso risulta tuttavia in parte improcedibile, in parte inammissibile e per il resto fondato e meritevole di accoglimento per gli argomenti appresso riportati.
1.5.1. Va in primo luogo rilevato che, con sentenza n. 411, depositata in data 21 maggio 2007, resa all’esito di altro e distinto giudizio, questo Tribunale ha già annullato l’impugnato piano comunale dei siti di installazione degli impianti di telefonia mobile e di trasferimento di quelli esistenti, in uno alla deliberazione consiliare n. 16, prot. n. 127, datata 11 aprile 2003, di approvazione dello stesso.
1.5.2. Dalla natura di atto generale del piano, discende che l’intervenuto annullamento giurisdizionale ne ha determinato la caducazione, nella sua interezza, con efficacia erga omnes. La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista infatti efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (cfr. C.d.S., sez. VI, 12 dicembre 2009, n. 7023).
1.5.3. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, nella sola parte in cui viene impugnata la ripetuta deliberazione del Consiglio Comunale di Pisticci n. 16/2003, prot. n. 127, e l’allegato piano di localizzazione.
1.6.1. Il ricorso deve invece trovare accoglimento per i profili concernenti l’impugnazione della nota prot. n. 4488 del 6 agosto 2003, di diffida alla rimozione della “stazione radio base” della ricorrente, in quanto detta nota trova esclusiva motivazione nelle previsioni del piano comunale che, come si è detto innanzi, è stato annullato in sede giurisdizionale.
2.1. Per mera completezza di trattazione, il Collegio ritiene di dover precisare che risultano irrilevanti le ulteriori considerazioni svolte in fatto dalla difesa del Comune intimato in relazione al circostanza che i lavori relativi alla realizzazione della “stazione radio base” di cui è questione sarebbero stati eseguiti dalla società ricorrente in pretesa assenza di un legittimo titolo abilitativo.
2.2. Invero, tale profilo risulta del tutto estraneo al presente giudizio, non essendo minimamente accennato né nella nota impugnata, né in quella datata 1° luglio 2003, prot. n. 3672, in essa richiamata.
3.1. Va, infine, ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, in quanto del tutto generica e carente delle ragioni della sua richiesta e della prospettazione del danno, con indicazione di elementi di prova e di criteri di quantificazione.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte inammissibile, e per il resto lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 4488 del 6 agosto 2003, nei sensi di cui in motivazione .
Condanna il Comune di Pisticci alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse in euro duemila, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2014, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente FF
Anna Bottiglieri, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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