PROCESSO:
domanda cautelare
e sospensione feriale dei termini
(T.A.R. Basilicata, Sez. I,
sentenza 18 luglio 2014, n. 488)
Massima
1. La giurisprudenza amministrativa si è da tempo orientata nel
senso che la norma sulla decorrenza dei termini nel procedimento cautelare - che costituisce eccezione
alla sospensione feriale - va interpretata nel senso
che esso legittimi semplicemente il Tribunale a fissare udienza anche nel
periodo feriale, senza che la controparte
possa dedurre che i termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò
conseguenze sugli oneri che incombono sulle parti nel processo principale (cfr. C.G.A.R.S.,
sez. giurisd., 26 gennaio 2006 , n. 29).
2. In altri termini, la deroga prevista
dall'art. 5 della legge n. 742 del 1969 non produce alcun effetto con riguardo
ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro successivo
termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel merito, per i
quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui all'art. 1 della
medesima legge (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008 , n. 1073).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero avente di registro generale 543 del 2003, proposto da:
- società Alcatel Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Berardengo e Walter Cassola, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n.1, lett. a) del codice del processo amministrativo, presso la segreteria di questo Tribunale;
- società Alcatel Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Berardengo e Walter Cassola, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, n.1, lett. a) del codice del processo amministrativo, presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
-
Comune di Pisticci, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Anio D'Angella, da intendersi domiciliata, ai
sensi dell’art. 25, n.1, lett.a) del codice del processo amministrativo,
presso la segreteria di questo Tribunale;
per
l'annullamento,
previa
sospensione dell’efficacia,
-
della nota prot. n. 4498 del 6 agosto 2003, con il quale il Capo Servizio
Urbanistica del Comune di Pisticci ha diffidato a provvedere, entro 30 giorni,
alla rimozione dell’impianto di telefonia cellulare mobile installato
sull'immobile di Via Levi n.2, in Marconia, frazione del Comune di Pisticci;
-
della deliberazione del Consiglio Comunale di Pisticci n. 16, prot. n. 127,
datata 11.4.2003, di approvazione del piano di localizzazione per gli impianti
di telefonia cellulare;
-
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente a quelli
impugnati in via principale, ancorché allo stato non conosciuto;
nonché,
per
la condanna del Comune di Pisticci al risarcimento del danno ingiusto derivante
alla ricorrente dagli atti impugnati e dal comportamento tenuto
dall'amministrazione intimata.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisticci;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2014 il magistrato avv. Benedetto
Nappi e udito per parti resistente l’avv. Pierluigi Lapolla, per delega dell'avv.
Anio D'Angella;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1.
La società Alcatel Italia s.p.a, odierna ricorrente, espone in fatto di aver
presentato in data 9 gennaio 2001 istanza di autorizzazione all'installazione e
all'esercizio di un impianto di “stazione radio base” per telefonia cellulare,
sul lastrico solare di un edificio sito in Pisticci, frazione Marconia, alla
via Levi n. 2, ai sensi dell'art. 4 della legge della Regione Basilicata 5
aprile 2000, n. 30.
1.2.1
La Regione Basilicata, con determinazione dirigenziale n. del 23 agosto 2001,
prot. n. 75B12001DA54, ha autorizzato la società Alcatel Italia s.p.a. ad
installare ed attivare l'impianto di cui trattasi.
1.2.2.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 448/02/54E1 datata 8 maggio 2002,
vistata senza rilievi dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali,
architettonici e per il Paesaggio di Potenza, con atto n. 7878 del 17 luglio
2002, la Regione Basilicata ha rilasciato anche l'autorizzazione paesaggistica ex art.
151 del g.lgs. n. 490/99.
1.2.3.
La società ricorrente ha quindi proceduto ad installare ed attivare l'impianto
di cui trattasi, il quale, all’epoca dei fatti, risultava l’unico afferente
alla rete Wind in grado di fornire il servizio di telefonia cellulare nella
zona di Marconia.
1.3.1.
In data 11 aprile 2003, con deliberazione consiliare n. 127, il Comune di
Pisticci ha approvato un “piano di localizzazione per gli impianti di telefonia
cellulare”, con il quale ha previsto il divieto di installare qualsivoglia
infrastruttura per radiotelecomunicazioni nel proprio comprensorio,
individuando a tal fine tra distinte aree, rispettivamente in contrada “Trane”,
con riferimento al centro urbano, in località “Porcile”, in riferimento alla
frazione Marconia, e in località “48” per quanto concerne la zona costiera.
1.3.2.
Detto piano ha anche previsto il trasferimento coattivo nelle sedi di cui
innanzi di tutti gli impianti già installati dai gestori di telefonia mobile,
ivi compreso quello realizzato dalla società ricorrente, destinato ad essere
reimpiantato in località “Porcile”.
1.4.
Avverso detta deliberazione la società ricorrente ha promosso un primo ricorso
dinanzi a questo Tribunale, avente numero di registro generale n. 419/2003.
1.5.
In data 6 agosto 2003, il Comune di Pisticci, con nota prot. n. 4488, ha
diffidato la società ricorrente a provvedere alla rimozione, a proprie cure e
spese, dell’impianto di cui innanzi, avvertendo che, decorsi infruttuosamente
trenta giorni, avrebbe provveduto ad emettere ordinanza di rimozione dell’opera
nei modi e termini di legge.
2.1.
La Alcatel Italia s.p.a., col presente ricorso, notificato in data 14 novembre
2013 e depositato il successivo 28 novembre, ha impugnato detta nota prot. n.
4488 del 6 agosto 2003, nonché la stessa deliberazione consiliare n. 16/2003,
riproponendo le censure già articolate nel primo ricorso avverso tale ultimo
provvedimento e sostenendo la conseguente illegittimità derivata della diffida
di cui è cenno.
3.1.
Si è ritualmente costituito il Comune di Pisticci, eccependo in rito
l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità per omessa
notifica di esso ad almeno un controinteressato, e nel merito, la sua
infondatezza.
4.1.
All’udienza pubblica straordinaria del 6 giugno 2014, sussistendone
l’interesse, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1.1.
Occorre preliminarmente scrutinare le eccezioni in rito sollevate
dall’Amministrazione resistente.
1.2.1.
In primo luogo, la difesa del Comune intimato chiede che il ricorso sia
dichiarato irricevibile perché notificato ben oltre il termine di sessanta
giorni di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971, applicabile ratione temporis. Infatti, il provvedimento impugnato è
del 6 agosto 2003, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il successivo
14 novembre. In tale computo, secondo la prospettazione di parte avversa, non
potrebbe tenersi conto del periodo di sospensione feriale dei termini, posto
che la ricorrente ha presentato anche un’incidentale istanza cautelare. In
applicazione dell’art. 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sarebbe esclusa la
sospensione di diritto del decorso dei termini processuali in caso di
procedimenti per la sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati.
1.2.2.
L’eccezione è priva di pregio. La giurisprudenza amministrativa si è da tempo
orientata nel senso che la norma sulla decorrenza dei termini nel procedimento
cautelare - che costituisce eccezione alla sospensione feriale - va
interpretata nel senso che esso legittimi semplicemente il Tribunale a fissare
udienza anche nel periodo feriale, senza che la controparte possa dedurre che i
termini sono sospesi, ma non legittima a ricavare da ciò conseguenze sugli
oneri che incombono sulle parti nel processo principale (cfr. C.G.A.R.S., sez.
giurisd., 26 gennaio 2006 , n. 29). In altri termini, la deroga prevista
dall'art. 5 della legge n. 742 del 1969 non produce alcun effetto con riguardo
ai termini di notifica e deposito del ricorso introduttivo e ad ogni altro
successivo termine processuale finalizzato alla trattazione del gravame nel
merito, per i quali trova invece piena applicazione la sospensione di cui
all'art. 1 della medesima legge (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 4 marzo 2008 ,
n. 1073).
1.3.1.
Con una seconda eccezione, il Comune di Pisticci afferma che il presente
ricorso sarebbe inammissibile, in quanto la ricorrente non avrebbe notificato
il ricorso al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, autore dell’atto
impugnato, che, in tale qualità, rivestirebbe la posizione processuale di
controinteressato.
1.3.2.
L’eccezione va nettamente respinta. Questo Tribunale ha già, per il passato,
affermato come nella figura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
ovverosia nell’autore dell’atto impugnato, manchi il requisito sostanziale
della titolarità d’una posizione giuridica di vantaggio, scaturente dall’atto
medesimo, che è tipica della posizione del controinteressato e indefettibile
(cfr. T.A.R. Basilicata, 26 ottobre 2007, n. 650; id.
21 maggio 2007, n. 411).
1.4.
Tanto premesso, il ricorso risulta tuttavia in parte improcedibile, in parte
inammissibile e per il resto fondato e meritevole di accoglimento per gli
argomenti appresso riportati.
1.5.1.
Va in primo luogo rilevato che, con sentenza n. 411, depositata in data 21
maggio 2007, resa all’esito di altro e distinto giudizio, questo Tribunale ha
già annullato l’impugnato piano comunale dei siti di installazione degli
impianti di telefonia mobile e di trasferimento di quelli esistenti, in uno alla
deliberazione consiliare n. 16, prot. n. 127, datata 11 aprile 2003, di
approvazione dello stesso.
1.5.2.
Dalla natura di atto generale del piano, discende che l’intervenuto
annullamento giurisdizionale ne ha determinato la caducazione, nella sua
interezza, con efficacia erga
omnes. La decisione di
annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via
ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista infatti efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e
inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti
comunali, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai
soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale
sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per
taluni e non esistere per altri (cfr. C.d.S., sez. VI, 12 dicembre 2009, n.
7023).
1.5.3.
Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse,
nella sola parte in cui viene impugnata la ripetuta deliberazione del Consiglio
Comunale di Pisticci n. 16/2003, prot. n. 127, e l’allegato piano di
localizzazione.
1.6.1.
Il ricorso deve invece trovare accoglimento per i profili concernenti
l’impugnazione della nota prot. n. 4488 del 6 agosto 2003, di diffida alla
rimozione della “stazione radio base” della ricorrente, in quanto detta nota
trova esclusiva motivazione nelle previsioni del piano comunale che, come si è
detto innanzi, è stato annullato in sede giurisdizionale.
2.1.
Per mera completezza di trattazione, il Collegio ritiene di dover precisare che
risultano irrilevanti le ulteriori considerazioni svolte in fatto dalla difesa
del Comune intimato in relazione al circostanza che i lavori relativi alla
realizzazione della “stazione radio base” di cui è questione sarebbero stati
eseguiti dalla società ricorrente in pretesa assenza di un legittimo titolo
abilitativo.
2.2.
Invero, tale profilo risulta del tutto estraneo al presente giudizio, non
essendo minimamente accennato né nella nota impugnata, né in quella datata 1°
luglio 2003, prot. n. 3672, in essa richiamata.
3.1.
Va, infine, ritenuta inammissibile la domanda di risarcimento del danno
avanzata dalla ricorrente, in quanto del tutto generica e carente delle ragioni
della sua richiesta e della prospettazione del danno, con indicazione di
elementi di prova e di criteri di quantificazione.
4.1.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente
pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara
improcedibile, in parte inammissibile, e per il resto lo accoglie e, per
l’effetto, annulla la nota prot. n. 4488 del 6 agosto 2003, nei sensi di cui in
motivazione .
Condanna
il Comune di Pisticci alla refusione delle spese di lite in favore di parte
ricorrente, liquidando le stesse in euro duemila, oltre accessori di legge, se
dovuti.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2014, con
l'intervento dei magistrati:
Francesco
Riccio, Presidente FF
Anna
Bottiglieri, Consigliere
Benedetto
Nappi, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
18/07/2014
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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