giovedì 18 settembre 2014

PROCESSO: la rinuncia al ricorso dichiarata in udienza (T.A.R. Lazio, Sez. II "ter", sentenza 18 settembre 2014 n. 9838).


PROCESSO: 
la rinuncia al ricorso 
dichiarata in udienza
 (T.A.R. Lazio, Sez. II "ter", 
sentenza 18 settembre 2014 n. 9838).


Massima

1. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione.

2. Non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi alla ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (trattandosi di una condizione dell’azione il cui impulso è nella piena disponibilità del soggetto ricorrente), nel caso di dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione - alla quale è assimilabile la rinuncia al ricorso non notificata a controparte - il giudice amministrativo è tenuto alla declaratoria della improcedibilità del ricorso.

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