giovedì 11 settembre 2014

PROCESSO: la revocazione; presupposti e conseguenze (Cons. St., Sez. V, sentenza 27 agosto 2014, n. 3979).


PROCESSO: 
la revocazione; 
presupposti e conseguenze 
(Cons. St., Sez. V,
 sentenza 27 agosto 2014, n. 3979)


Massima

1. E' bene chiarire entro quali limiti può operare lo strumento della cd. revocazione ordinaria. Ipotesi che ricorre nel caso in cui chi agisce fa valere doglianze tutte riconducibili all’art. 395, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. (in merito, in particolare, al n. 4:  “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione… 4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare).
2. . La nozione di “errore di fatto” è stata scandagliata dalla giurisprudenza di questo Consiglio, alla quale hanno contribuito anche alcune pronunce dell’Adunanza Plenaria, i cui dicta vanno utilizzati come guida anche nell’odierno giudizio. L’errore di fatto per essere rilevante: 
a)  deve essere immediatamente ed obiettivamente rilevabile dagli atti o dai documenti acquisiti in giudizio e deve avere ad oggetto l’esistenza e non la valutazione di un fatto; b) deve riguardare un punto non controverso; I
c) deve riguardare un elemento decisivo per la soluzione della controversia. Queste le condizioni chiaramente indicate dall’Adunanza Plenaria (nn. 2/2010 e 1/2013): “L'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione - secondo l'espresso dettato legislativo (art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., art. 81 n. 4 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e art. 36 L. 6 dicembre 1971 n. 1034) - è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.
È inammissibile il ricorso per revocazione per errore di fatto nel caso in cui si contestino le conclusioni a cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto, dal momento che in tal caso la domanda di revocazione viene utilizzata solo come pretesto per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire a una diversa decisione.”.
3. Un’ipotesi particolare di errore di fatto revocatorio è quello che concerne l’omessa pronuncia, ossia una violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato, che si genera quando l’omesso esame dipende da una svista sul sostrato materiale del giudizio. Così già Cons. St., Ad. Plen., 22 gennaio 1997, n. 3: “L'errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cade sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali e determina una omissione di pronuncia, purché essa sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza”.
4. Come appare evidente le pronunce dell’Adunanza Plenaria e la conforme giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4130; Id., Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 899) delimitano attentamente il recinto dell’errore di fatto revocatorio, onde evitare che un minor rigore nella verifica dei suoi presupposti possa comportare una confusione con l’errore di giudizio e conseguentemente aprire la via al ricorso per revocazione quale ulteriore grado di giudizio. A riprova di ciò, Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3, sostiene che: “Non rientra tra le ipotesi di revocazione previste dall'art. 395 n. 5 cod. proc. civ. la richiesta di riesame di una tesi di diritto o di un punto controverso su cui la sentenza di cui si chiede la revocazione si è espressamente pronunciata.
5. Non ricorre l'ipotesi di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita”.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9076 del 2012, proposto da:
Rita Festa, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Festa, Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso Virginia Iannuzzi in Roma, via Appia Nuova, n. 612; 
contro
Provincia di Avellino, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Galietta, Oscar Mercolino, con domicilio eletto presso Gianluigi Cassandra in Roma, via Gallia, n. 86; 
nei confronti di
Arlas di Napoli (Agenzia Regionale della Campania Per il Lavoro e La Scuola); 
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2012, n. 5648.

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Avellino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Carmela Festa e Gennaro Galietta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. In data 7 novembre 2012, questa Sezione con la sentenza n. 5648, definiva il giudizio intercorso tra i Sigg.ri Sergio Trezza, Rita Festa, Anna Grazia Carbone e la Provincia di Avellino, accogliendo il gravame proposto da quest’ultima ed in riforma della sentenza impugnata, respingendo il ricorso di primo grado proposto dagli appellati.
2. Con il ricorso in esame la sola Sig.ra Rita Festa invoca la revocazione della suddetta pronuncia per i seguenti motivi: a) violazione art. 395 comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto erroneo e non controverso sarebbe il rilievo che il mancato avvio delle attività progettuali medio tempore fosse tale da giustificare il recesso, perché tra la stipula del contratto (20 maggio 2009) ed il recesso (11 agosto 2009) è intercorso un breve lasso temporale; b) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che la Provincia presupponeva la legittimità del proprio recesso fondando sulla validità dell’accordo, mentre incidentalmente il Consiglio sottolinea la nullità della clausola contenuta nell’art. 6 dell’accordo di programma, ma nessuna domanda di declaratoria di nullità è mai stata proposta; c) errore revocatorio per applicazione di norma inesistente, perché la sentenza afferma che l’obbligo di concorso vale anche per i contratti d’impiego alle dipendenze della p.a. a tempo determinato, ma nella fattispecie si tratta di contratti a progetto. Questi non sono considerati dalla legge contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 61 e 69 d.lgs. 276/2003); d) errore di percezione dei documenti agli atti, perché la sentenza afferma che è legittimo l’annullamento operato dalla Provincia alla luce dell’approvazione del nuovo masterplan, mentre le attività ivi previste sarebbero sostanzialmente identiche alle attività previste per l’implementazione dei servizi del centro per l’impiego di Avellino; e) errore revocatorio per omessa pronuncia per non avere motivato sul rigetto della domanda risarcitoria; f) errore revocatorio per inesistenza degli atti richiamati in sentenza.
3. Costituitasi in giudizio l’amministrazione provinciale invoca la reiezione del ricorso in esame per insussistenza dei presupposti necessari per disporre la revocazione.

DIRITTO
1. In via pregiudiziale l'appellante eccepisce l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, in quanto avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei suoi confronti della notificazione del ricorso, contrariamente a quanto disposto dall'art. 46 del codice del processo amministrativo.
Il rilievo non ha pregio.
Come è noto, infatti, anche nell'attuale quadro normativo, nel silenzio del legislatore, i termini di costituzione delle parti intimate devono ritenersi senz'altro di natura ordinaria e non perentoria.
Pertanto, la costituzione in giudizio della intimata Provincia di Avellino, ancorché avvenuta oltre il termine di sessanta giorni di cui al richiamato art. 46 c.p.a., è ammissibile.
2. Il ricorso per revocazione è inammissibile, considerato che nessuno dei denunciati vizi revocatori appare sussistente.
3. Prima di procedere nell’esame dei singoli motivi revocatori è bene chiarire entro quali limiti può operare lo strumento della cd. revocazione ordinaria. Ipotesi che ricorre nel caso in cui chi agisce fa valere doglianze tutte riconducibili all’art. 395, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. Nella fattispecie, peraltro, contrariamente a quanto indicato, ad esempio, a pag. 1 del ricorso per revocazione, tutti i motivi sono riconducibili al solo n. 4 del citato art. 395 c.p.c., secondo il quale: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione… 4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
3.1. La nozione di “errore di fatto” è stata scandagliata dalla giurisprudenza di questo Consiglio, alla quale hanno contribuito anche alcune pronunce dell’Adunanza Plenaria, i cui dicta vanno utilizzati come guida anche nell’odierno giudizio. L’errore di fatto per essere rilevante: I) deve essere immediatamente ed obiettivamente rilevabile dagli atti o dai documenti acquisiti in giudizio e deve avere ad oggetto l’esistenza e non la valutazione di un fatto; II) deve riguardare un punto non controverso; III) deve riguardare un elemento decisivo per la soluzione della controversia. Queste le condizioni chiaramente indicate dall’Adunanza Plenaria (nn. 2/2010 e 1/2013): “L'errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione - secondo l'espresso dettato legislativo (art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., art. 81 n. 4 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e art. 36 L. 6 dicembre 1971 n. 1034) - è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.
È inammissibile il ricorso per revocazione per errore di fatto nel caso in cui si contestino le conclusioni a cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto, dal momento che in tal caso la domanda di revocazione viene utilizzata solo come pretesto per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire a una diversa decisione.”.
3.1.1. Un’ipotesi particolare di errore di fatto revocatorio è quello che concerne l’omessa pronuncia, ossia una violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato, che si genera quando l’omesso esame dipende da una svista sul sostrato materiale del giudizio. Così già Cons. St., Ad. Plen., 22 gennaio 1997, n. 3: “L'errore di fatto revocatorio può essere configurabile anche quando cade sull'esistenza o sul contenuto di atti processuali e determina una omissione di pronuncia, purché essa sia identificabile attraverso la motivazione della sentenza”.
3.2. Come appare evidente le pronunce dell’Adunanza Plenaria e la conforme giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4130; Id., Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 899) delimitano attentamente il recinto dell’errore di fatto revocatorio, onde evitare che un minor rigore nella verifica dei suoi presupposti possa comportare una confusione con l’errore di giudizio e conseguentemente aprire la via al ricorso per revocazione quale ulteriore grado di giudizio. A riprova di ciò, Cons. St., Ad. Plen., 11 giugno 2001, n. 3, sostiene che: “Non rientra tra le ipotesi di revocazione previste dall'art. 395 n. 5 Cod. proc. civ. la richiesta di riesame di una tesi di diritto o di un punto controverso su cui la sentenza di cui si chiede la revocazione si è espressamente pronunciata.
Non ricorre l'ipotesi di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita”.
4. Sulla scorta delle suddette premesse nessuno dei vizi denunciati appare fondato.
4.1. In ordine al primo motivo, in disparte l’erroneo riferimento all’art. 395 comma 1, n. 5, c.p.c., piuttosto che all’art. 395 comma 1, n. 4, c.p.c., deve rilevarsi come lo stesso risulta strutturato come critica valutativa, poiché, si contesta che il mancato avvio delle attività progettuali medio tempore fosse tale da giustificare il recesso, evidenziando un errore di giudizio e non un errore di fatto: la sentenza sarebbe erronea perché avrebbe ritenuto sufficiente per giustificare il recesso il breve lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto e l’inizio della progettazione. Trattasi quindi di censura che pone in evidenza non un errore di fatto, ma un errore di giudizio.
4.2. Infondato risulta anche il secondo motivo di revocazione, perché non vi è mai stata affermazione in ordine alla nullità, dell’art. 6 degli accordi di collaborazione, ma al contrario la pronuncia deduce che il contrasto tra il citato art. 6 e un fondamentale principio di rango, costituzionale abbia giustificato il provvedimento di annullamento, che non sarebbe potuto essere adottato, se il vizio riscontrato fosse quello della nullità. Del pari, alcuna violazione della rispondenza tra chiesto e pronunciato può desumersi dalla circostanza che la pronuncia qualifica come annullamento, invece che come recesso, l’atto impugnato, spettando al Giudice la qualificazione giuridica degli atti, che ricadono sotto il suo sindacato. Del resto di annullamento parla anche la sentenza del TAR riformata dalla pronuncia di cui si chiede la revocazione, rispetto alla quale non consta esservi appello incidentale sul punto da parte dell’odierno ricorrente.
4.3. Palesemente infondato è anche il motivo sub 2 della parte in fatto lett. c), nella parte in cui ha sostenuto che l’obbligo di concorso vale anche per i contratti d’impiego alle dipendenze della p.a. a tempo determinato, mentre nella fattispecie si tratterebbe di contratti a progetto. La qualificazione della tipologia di negozio giuridico spetta all’organo giudicante e nel caso in cui la stessa risulti erronea, non è possibile invocare la presenza di un errore di fatto, quanto al più di un errore di giudizio. Né vale affermare che il Consiglio avrebbe applicato una norma inesistente, giacché la norma che impone il concorso pubblico esiste, ma in questa sede si contesta la possibilità di applicarla a dei contratti che diversamente da quanto ritenuto nella sentenza oggetto di revocazione sarebbero non meri contratti a tempo determinato, ma contratti a progetto. Non vi è errore di fatto, ma al più errore di giudizio, perché il Consiglio avrebbe ritenuto la disciplina dei contratti a tempo determinato possa estendersi anche a quella dei contratti a progetto.
4.4. La stessa sorte segue anche il quarto motivo revocatorio, giacché a detta dello stesse ricorrente vi sarebbero differenze non trascurabili per ciò che attiene la provenienza e l’entità dei fondi stazionati. Anche in questo caso, quindi, è la valutazione del Consiglio a poter essere messa in discussione, ma non si registra un abbaglio dei sensi.
4.5. Quanto al motivo sub 2 della parte in fatto lett. e): errore revocatorio per omessa pronuncia per non avere motivato sul rigetto della domanda risarcitoria. Occorre rammentare che dinanzi al TAR Campania con motivi aggiunti al ricorso n. 6110 del 2010, l’odierna ricorrente aveva avanzato istanza risarcitoria, sulla quale in parte motiva il TAR così si era espresso: “Non può tenersi conto della pretesa risarcitoria avanzata sia in ragione dell’accoglimento dei ricorsi, con conseguente soddisfazione in forma specifica, sia per la genericità della stessa”. In parte dispositiva dichiarava di: “accoglie i ricorsi riuniti in epigrafe… secondo quanto precisato in parte motiva;”. A fronte del suddetto rigetto l’odierna ricorrente non aveva proposto appello incidentale, sicché la questione risarcitoria non poteva dirsi devoluta in secondo cure. Pertanto, non appare apprezzabile alcuna omessa pronuncia a fini revocatori.
4.6. Infine, va disatteso anche l’ultimo dei motivi revocatori, laddove deduce l’inesistenza degli atti richiamati in sentenza. Si tratta, infatti, di un motivo generico, giacché il ricorrente non indica quali atti sarebbero stati utilizzati dal Collegio, pur se non presenti nel fascicolo di causa, tanto da essere risultati decisivi per la definizione del giudizio.
5. Appare giocoforza, pertanto, respingere il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna Rita Festa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in 3.000,00 (tremila/00) euro, oltre accessori di legge, a favore della Provincia di Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

lunedì 8 settembre 2014

CONCORSI PUBBLICI: il principio cogente dell'anonimato nelle prove concorsuali e la sua natura di regola di "pericolo astratto" (Cons. St., Sez.. III, sentenza 26 maggio 2014, n. 2687).


CONCORSI PUBBLICI:
 il principio cogente 
dell'anonimato nelle prove concorsuali 
e la sua natura di 
regola di "pericolo astratto" 
(Cons. St., Sez.. III, 
sentenza 26 maggio 2014, n. 2687) 



Massima

1. Come da ultimo ribadito dalla decisione dell’ Adunanza Plenaria n. 26 del 2013 in precedenza richiamata, non va verificato se a seguito della violazione il riconoscimento della prova di un candidato abbia in concreto sviato la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza.
2. A fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza”. (cfr. etiam Sez. VI, n. 3747 del 2013; Sez. II, parere n. 213 del 2011).
3. La violazione dell’anonimato nei riguardi della Commissione nei pubblici concorsi comporta, insomma, un’illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull’effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione (cfr. A.P., n. 26 del 2013, cit.).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2013, proposto da 
Renzo Fabrizio Puiatti,
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi, in Roma, via Confalonieri n. 5;
 
contro
Andrea Sbicego,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orlando Sivieri e Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Cosseria n. 5;
 
nei confronti di
Azienda U.S.L.L. 5 Ovest Vicentino,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Testa e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - SEZIONE III n. 00672/2013, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria definitiva di concorso pubblico per copertura di un posto di dirigente architetto.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, nonché appelli incidentali, dell’appellato e dell’Azienda U.L.S.S. n. 5 Ovest Vicentino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il consigliere Bruno Rosario Polito;
Uditi per le parti, alla stessa udienza, gli avvocati Manzi Andrea, Franzin, per delega dell’avv. Sivieri, e Testa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Veneto l’odierno appellato/appellante incidentale, che aveva partecipato a concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla U.L.S.S. numero 5 Ovest Vicentino per la copertura di un posto di dirigente architetto per il Servizio tecnico aziendale ed era risultato secondo classificato, proponeva ricorso avverso i seguenti provvedimenti:
- deliberazione del direttore generale n. 306 del 25 giugno 2012, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente architetto per il servizio tecnico aziendale con presa d'atto dei verbali della commissione esaminatrice;
- verbale n. 5 del 11/06/2012, con il quale la commissione esaminatrice del concorso ha formato la graduatoria di merito, nella parte in cui è collocato al primo posto il controinteressato odierno appellante principale;
- verbali della commissione esaminatrice nn. 2 e 3 del 4 giugno 2012 - relativi il primo alla determinazione dei criteri di valutazione ed all'espletamento della prova scritta, il secondo alla valutazione dei titoli e della prima prova scritta del concorso - nella parte in cui non è stato deliberato l’annullamento della prova del controinteressato per evidenti segni di riconoscimento e si è, invece, disposta la sua ammissione alla seconda prova del concorso;
- verbale della commissione esaminatrice n. 4 del 11/06/2012 relativo all'espletamento ed alla valutazione della seconda prova teorico pratica di concorso;
Il ricorrente esponeva in punto di fatto che all’esito della prova preselettiva i candidati ammessi alla prima prova di esame erano stati solo cinque e che, poco prima della scadenza del termine previsto per la consegna della prova, il controinteressato dal proprio posto dichiarava ad alta voce di non essere in grado di ultimare in tempo la ricopiatura del proprio elaborato e di voler dunque procedere a un collage tra minuta e bella copia.
I partecipanti al concorso, avendo udito tale frase, rappresentavano verbalmente al presidente della commissione, alla fine della prova, che il comportamento poco prima manifestato dal candidato poteva rivelarsi un espediente per il facile riconoscimento della sua prova di esame, considerato anche il fatto che lo stesso era persona già alle dipendenze dell’ Amministrazione che aveva indetto il concorso.
Malgrado detto rilievo la commissione procedeva alla correzione degli elaborati dieci minuti dopo il termine della prova ed il verificarsi della situazione rappresentata e dichiarava ammessi alla successiva prova teorico pratica tre candidati, tra i quali gli odierni appellante principale ed appellato/appellante incidentale.
All’esito della seconda prova scritta tutti i candidati sostenevano la prova orale.
La graduatoria di merito vedeva il l’arch. Puiatti al primo posto con punti di 66,2, al secondo l’arch. Sbicego posto con il punteggio di 60,488 ed al terzo l’arch. Andrea Faccio con punti 59,0375.
Col ricorso di primo grado il secondo classificato deduceva che l’elaborato del controinteressato primo graduato era affetto da evidenti anomalie di carattere grafico, idonee a comportare la riconoscibilità del compito con conseguente obbligo da parte della commissione di esclusione; riconoscibilità peraltro riconducibile, secondo le tesi del ricorrente, anche alla predetta dichiarazione ad alta voce, asseritamente resa dal candidato durante la prova.
Inoltre la seconda prova scritta risulterebbe incompleta, posto che il candidato avrebbe risposto solo alla prima delle tre domande oggetto della prova, mentre le altre risposte sarebbero assolutamente insufficienti e non conformi a quanto richiesto.
Il controinteressato, vincitore del concorso, spiegava ricorso incidentale, deducendo a sua volta che anche il compito del ricorrente presentava segni e locuzioni non compatibili con il rispetto del principio di segretezza, in particolare per avere lo stesso indicato, in testa al primo foglio, l’ora di inizio e di fine della prova.
Il compito stesso doveva, inoltre, essere giudicato insufficiente per incompletezza dello svolgimento.
Ancora, in subordine, a causa del dichiarato intervento degli altri candidati presso il Presidente della Commissione, sarebbe semmai dovuta essere annullata l’intera prima prova scritta, stante la compromissione dell’anonimato della sua prova per effetto della anzidetta iniziativa di altri candidati.
Il T.A.R., con la sentenza n. 672 del 2013, esaminava in via prioritaria il ricorso incidentale, stante il suo carattere paralizzante in caso di fondatezza.
Dichiarava infondata la prima doglianza, essendo “pacifico in giurisprudenza che la mera apposizione sul foglio dell’orario di inizio e fine non comporta riconoscibilità
Respingeva la seconda censura volta a stigmatizzare l’elaborato del ricorrente, posto che “a prescindere e nei limiti del sindacato esterno in ordine all’ipotesi di discrezionalità tecnica, risulta come sia l’elaborato del ricorrente che quello del controinteressato rispondessero in via meramente potenziale ai quesiti richiesti, ed essendo assenti dunque quelle palesi irragionevolezza o illogicità che sole consentono al giudice amministrativo di annullare le valutazioni tecniche compiute da commissioni di concorso, il voto conseguito e assegnato rientra nella competenza valutativa della commissione e resta inattaccabile dal giudizio esterno”.
Parimenti dichiarava infondata la terza doglianza “posto che la circostanza che siano stati gli altri candidati a informare la commissione della paternità dell’elaborato contenente un misto fra minuta e bella copia non vale a travolgere integralmente l’intera prima prova scritta”.
Quanto al ricorso principale, il primo giudice precisava che l’elaborato del vincitore non conteneva in fatto le dedotte anomalie, dal momento che l’effettuata unione di parte del compito già ricopiata in bella copia con parte del compito in brutta ( mediante la separazione in due fogli in formato A4 del foglio protocollo in formato A3 inizialmente utilizzato per la brutta copia ) costituiva legittima modalità di confezionamento della prova, “ben potendo il candidato articolare il compito secondo quanto meglio rispondente in termini di utilità e soprattutto comprensibilità da parte della commissione, e ciò anche mediante richiami, frecce, asterischi , numerazioni di fogli che non necessariamente debbono essere qualificati come segni di riconoscimento”.
Il T.A.R. ha poi assorbito il terzo motivo, relativo alla asserita errata valutazione della seconda prova teotico-pratica.
Il Giudice di primo grado accoglieva infine il secondo motivo, ritenendo che il nesso di segretezza nel caso in esame era stato spezzato dalla dichiarazione proferita dal candidato sulle modalità di predisposizione dei fogli in un collage, che, secondo la sentenza, lo rendeva riconoscibile, “perché collegato a chi ne ha rivendicato la paternità con la richiesta di legittimazione da parte della commissione”.
Il T.A.R. accoglieva, quindi, il ricorso principale e respingeva quello incidentale, con compensazione fra le parti delle spese ed onorari del giudizio.
Avverso la sentenza ha proposto appello il privato soccombente, contraddicendo le conclusioni del T.A.R. ed insistendo nei motivi di ricorso incidentale articolati in prime cure.
L’ A.U.L.S.S. n. 5 Ovest Vicentino, con ricorso incidentale improprio, ha censurato le statuizioni del T.A.R. di annullamento dell’esito del concorso.
Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, che ha contrastato i motivi di appello e, in via incidentale, ha censurato la sentenza del T.A.R., nella parte in cui ha respinto i motivi primo e terzo del ricorso in primo grado.
In sede di note di udienza le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 5 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Per un corretto approccio alla vicenda per cui è appello è necessario premettere una breve ricostruzione del quadro normativo, rilevante ai fini della fattispecie di cui è controversia, volto a presiedere la regolarità delle prove concorsuali per la selezione dei pubblici dipendenti, con segnato riguardo agli obblighi comportamentali e di redazione delle prove scritte da parte del concorrente a garanzia dell’ effettività del presidio di anonimato nel momento in cui sulle prove stesse intercine il giudizio di merito della commissione.
Stabilisce, invero, l’art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, che “non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza ed i membri della commissione”.
Il successivo art. 14, comma 2, impone lo svolgimento delle prove scritte “senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno” (prescrizione già risalente in termini all’art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto dei pubblici dipendenti).
La regola di anonimato delle prove scritte nelle procedure di concorso ed, in generale di tutte le pubbliche selezioni, si impone a garanzia del principio di uguaglianza dei concorrenti, oltreché di quelli di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, che è chiamata ad operare le proprie valutazioni senza rischio di condizionamento esterno e, quindi, a garanzia della par condicio dei concorrenti (cfr. sul principio Cons. St., A.P., n. 26 del 20 novembre 2013).
Le disposizioni in precedenza richiamate si impongono, quindi, ai concorrenti, che devono ad esse conformare la propria condotta nel corso dello svolgimento delle prove.
Si richiedono, quindi, da parte degli stessi, azioni positive, tutte improntate a prevenire ogni possibile vulnus alla garanzia di anonimato delle prove scritte, che, ove violata, viene ad incidere, con effetto invalidante della prova, sulla fase del giudizio valutativo che deve intervenire su un elaborato in alcun modo riconducibile al suo autore.
Ciò posto, venendo all’appello principale svolto dal vincitore del concorso soccombente in primo grado, va concentrato l’esame sull’elaborato da lui redatto nella sede della prima prova concorsuale scritta, nei cui confronti si sono attestate le prime due censure del ricorso introduttivo proposto dal secondo classificato a sostegno della tesi della sussistenza dei presupposti per la sua esclusione dal concorso:
lo stesso si compone di più pagine, di cui le prime si presentano prive di correzioni e di chiara leggibilità;
ad esse seguono, a completamento dell’elaborato, altre pagine, che, in distonia con il precedente stile redazionale, recano correzioni ed un richiamo asteriscato ai fini della continuità di lettura del testo (c.d. minuta o brutta copia).
Il primo giudice ha riconosciuto siffatte anomalie redazionali in sé non significative di un vulnus alla regola di anonimato di cui i concorrenti, con comportamento virtuoso (tanto più esigibile in relazione al grado dirigenziale del posto da conferire), devono essere garanti nella redazione degli elaborati.
Tuttavia al dato oggettivo della modalità redazionale - non indenne ad avviso del Collegio da segni di riconoscibilità stante il concorso di pagine redatte in chiaro con altre riconducibili alla c.d. brutta copia, sì che fondato si rivela il motivo di appello incidentale in tal senso proposto dall’originario ricorrente - ha concorso l’esternazione del concorrente di osservare siffatta modalità di compilazione della prova scritta.
La violazione dell’obbligo di garantire l’anonimato della prove viene dunque nel caso di specie a ricondursi non solo all’inosservanza della regola primaria che impone la redazione di un compito privo di segni di potenziale riconoscibilità dell’autore, ma anche all’aver il candidato esternato il criterio redazionale osservato con comunicazione verbale idonea a renderlo conoscibile da parte di terzi.
L’appellante insiste, in primo luogo, sull’assenza di percezione di quanto dichiarato da parte della commissione esaminatrice e, quindi, sull’irrilevanza delle dichiarazione stessa agli effetti della riconoscibilità del compito.
Tuttavia, come da ultimo ribadito dalla decisione dell’ Adunanza Plenaria n. 26 del 2013 in precedenza richiamata, non va verificato se a seguito della violazione il riconoscimento della prova di un candidato abbia in concreto sviato la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza.
A fronte dell’esigenza di assicurare l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore “non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza.”. (cfr. etiam Sez. VI, n. 3747 del 2013; Sez. II, parere n. 213 del 2011).
La violazione dell’anonimato nei riguardi della Commissione nei pubblici concorsi comporta, insomma, un’illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull’effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione (cfr. A.P., n. 26 del 2013, cit.).
La peculiarità del contesto ambientale in cui si è svolta la prova (numero limitato dei concorrenti in ambiente ristretto e correzione dello scritto a ridosso della conclusione della prova) e la condotta del concorrente che non ha riservato al segreto delle buste la modalità redazionale dell’elaborato determinano nella fattispecie gli estremi dell’effetto invalidante della prova, con conseguente reiezione del correlato motivo d’appello principale.
La seconda delle indicate circostanze è peraltro asseverata dalle concordanti attestazioni di due concorrenti, arch. Andrea Faccio e arch. Cristiano Caputi (corredate da copia fotostatica del documento di identità quanto alla qualificazione dell’autore) – non contraddette dall’appellante principale con serie argomentazioni e/o con produzioni parimenti qualificate - che danno atto della situazione ambientale che ha concorso ad incidere sulla regola di segretezza delle prove scritte con effetto sulla par condicio dei candidati in sede di correzione delle prove, nonché di una condotta del candidato certamente non conforme alla regola di riservatezza, che deve presiedere alla redazione delle prove scritte onde non mettere in discussione l’anonimato delle stesse.
2.1. L’appellante principale rinnova poi gli ulteriori motivi di ricorso incidentale articolati in prime cure e disattesi dal T.A.R., che vanno disattesi per il seguente ordine di considerazioni.
2.2. Quanto al rilievo assegnato ai contrassegni che si rinvengono nella minuta della prova dell’originario ricorrente principale (elenco degli argomenti da sviluppare ed orario di inizio e termine delle prove) – relegati al segreto della busta - non assumono un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo, tale che ad essi possa ricondursi l’astratta idoneità a fungere da elemento identificativo delle generalità del concorrente.
Non si discosta, invero, dalle ordinarie modalità redazionali l’indicazione nella minuta dell’elaborato dell’ordine degli argomenti cui dare articolato sviluppo e l’apposizione dell’arco temporale di durata della prova, non essendo di norma consentito in tale sede l’utilizzo di fogli diversi da quelli messi a disposizione dalla commissione.
Per concorde giurisprudenza non costituiscono, inoltre, segni identificativi del concorrente l’apposizione di cancellature e di interventi correttivi nell’elaborato finale, evenienze che ordinariamente accompagnano la redazione dello scritto (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 102 dell’ 11 gennaio 2013; n. 1740 del 26 marzo 2012).
2.3. L’appellante principale ascrive, inoltre, gravi insufficienze redazionali alla prova teorico pratica dell’appellato/appellante incidentale, che, a suo dire, avrebbero dovuto indurre la commissione d’esame ad un giudizio di assoluta insufficienza, versandosi a fronte di un’incompleta preparazione teorico normativa del concorrente nella scelta delle soluzioni progettuali.
Il collegio reputa di non discostarsi dalle conclusioni cui al riguardo è pervenuto il primo giudice.
La censure mosse investono invero l’ambito di discrezionalità di cui dispone la commissione di esame, notoriamente non sindacabile nel merito, salva l’emersione - nei limiti del sindacato esterno del giudice amministrativo – di una palese abnormità ed illogicità del giudizio rilevabile ictu oculi, ovvero di un evidente sviamento logico o sproporzione del punteggio assegnato (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, n. 4593 del 20 novembre 2013; n. 4790 del 26 settembre 2013; n. 3057 del 4 giugno 2013; Sez. IV, sez. VI, n. 1883 del 05 aprile 2013).
Siffatte evenienze non ricorrono nel caso di specie, ove si consideri che l’elaborato avversario asseritamente insufficiente è assistito dal requisito di sostanziale completezza, avendo il concorrente dato in esso risposta a tutti e tre i quesiti in cui veniva ad articolarsi la prova e che, quanto ai profili di adeguatezza e proporzionalità della votazione, il metro valutativo osservato dalla commissione (di sufficienza dell’elaborato e non di eccellenza) non si discosta da quanto praticato nei confronti dello stesso odierno appellante, alla cui prova teorico pratica in sede di ricorso avanti al T.A.R. sono ascritti aspetti di incompletezza e di mancato sviluppo di taluni dei quesiti proposti.
2.4. Va da ultimo disatteso il motivo secondo il quale sarebbe stata l’iniziativa congiunta di altri concorrenti, volta a rivelare la modalità di compilazione del proprio elaborato (collage fra la minuta e pare del compito riprodotto in bella), a compromettere il principio dell’anonimato, che deve permeare lo svolgimento del concorso, dando luogo ad un effetto invalidante dell’intera prova scritta, che avrebbe dovuto formare oggetto di riedizione nel suo complesso.
Il vulnus dell’anonimato si riconduce, in via primaria, al dato oggettivo della presenza di segni identificativi nell’elaborato ed alla condotta in costanza della prova del concorrente, che ha esternato la modalità di compilazione.
L’irregolarità vizia, quindi, la singola prova e, in quanto scindibile dalle restanti operazioni concorsuali, non inficia in toto la fase della procedura nel concorso nella quale l’irregolarità stessa si è manifestata.
Per le considerazioni che precedono l’appello principale va respinto, così come va respinto l’appello incidentale improprio proposto dall’Amministrazione.
A tanto consegue l’improcedibilità, in parte qua, dell’appello incidentale proposto dall’originario ricorrente, che risulta, come s’è visto sopra, fondato nella parte in cui contesta la sentenza impugnata quanto alla reiezione del primo motivo di ricorso.
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
–respinge l’appello principale;
respinge l’appello incidentale dell’Amministrazione;
in parte accoglie ed in parte dichiara improcedibile l’appello incidentale dell’appellato;
per l’effetto, conferma, con parziale diversa motivazione, la sentenza impugnata.
Spese compensate per i due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 e del giorno 20 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Cacace, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)