APPALTI & PLENARIE:
il definitivo "de profundis"
al subappalto necessario
(Ad. Plen.,
sentenza 1 dicembre 2015, n. 11)
Principio di diritto
1. Questa Adunanza plenaria ritiene di dover dare, alla questione circa la sussistenza o meno dell’obbligo di indicazione nominativa del subappaltatore da parte del concorrente a una gara d’appalto il quale, essendo sfornito dei requisiti per l’esecuzione di prestazioni a qualificazione obbligatoria, abbia dichiarato di volerle subappaltare, una risposta conforme a quella fornita con la sentenza nr. 9 del 2 novembre 2015, relativa ad identica questione di diritto esaminata nella medesima udienza.
2. In tale sede, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, co. 2, del d.P.R. n. 207/2010, tanto discendendo da plurime considerazioni di ordine testuale, sistematico e logico.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso in appello nr. 7 del 2015 di A.P., proposto da RITONNARO COSTRUZIONI
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo
Placidi in Roma, via Cosseria, 2,
contro
-
la PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente pro tempore, non
costituita;
- il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, e il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, e il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei
confronti di
-
SCHIAVO & C. S.p.a. e R.D.R. S.r.l., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli
avv.ti Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso il
primo in Roma, via Taranto, 18,
avverso
e per la riforma,
previa
sospensione dell’esecuzione,
della
sentenza del T.A.R. della Campania, Sez. Staccata di Salerno, Sezione Prima, n.
1935/2014, con la quale è stato accolto il ricorso della società Schiavo &
C. S.p.a. contro il decreto del Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania e il Molise prot. nr. 0016003 del 20 maggio 2014 di
aggiudicazione definitiva dell’appalto per i lavori di “Risanamento
ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno – Comparto
Attuativo n. 4 – Area Fiumariello, Lambro e Mingardo” in favore dell’a.t.i.
Ritonnaro Costruzioni S.r.l. – Degremont S.p.a. e, nel contempo, è stato
respinto il ricorso incidentale dell’odierna appellante contro l’a.t.i. Schiavo
& C. S.p.a. – R.D.R. S.r.l.
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate e
delle società Schiavo & C. S.p.a. e R.D.R. S.r.l.;
Viste
le memorie prodotte dalla appellante (in date 27 febbraio e 28 settembre 2015),
dall’Amministrazione (in data 21 settembre 2015) e dalle appellate (in date 24
gennaio, 21 febbraio e 21 settembre 2015) a sostegno delle rispettive difese;
Vista
la sentenza-ordinanza della Sezione Quinta nr. 3069 del 17 giugno 2015, con la
quale la causa è stata rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visti
gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore,
all’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi
l’avv. Lentini per la appellante, gli avv.ti Brancaccio e La Gloria per le
appellate e l’avv. dello Stato Vessichelli per l’Amministrazione;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.
L’odierna appellante, Ritonnaro Costruzioni S.r.l., ha partecipato, in r.t.i.
con la società Degremont S.p.a., alla gara indetta dal Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, con bando
del 18 settembre 2013, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei
lavori di “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della
Provincia di Salerno – Comparto Attuativo n. 4 – Area Fiumariello, Lambro e
Mingardo”, per un importo a base d’asta di € 9.483.789,20.
2.
All’esito della procedura competitiva, in data 20 maggio 2014 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva in favore dello stesso r.t.i. Ritonnaro Costruzioni
– Degremont.
3.
Le società Schiavo & C. S.p.a. e R.D.R. S.r.l., a loro volta in r.t.i.,
classificatesi seconde, hanno impugnato il detto decreto di aggiudicazione
definitiva dinanzi alla Sezione di Salerno del T.A.R. della Campania.
4.
Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, il T.A.R. adìto, dopo aver
respinto il ricorso incidentale proposto da Ritonnaro Costruzioni S.r.l., ha
accolto l’impugnativa principale, ritenendo fondata e assorbente la censura
afferente alla mancata indicazione, da parte dell’aggiudicataria, del
nominativo del subappaltatore in relazione alle lavorazioni a qualificazione
obbligatoria (OG7, OG11 e OS23) per le quali la stessa risultava priva di
qualificazione ed aveva dichiarato l’intento – appunto – di subappaltare le
relative prestazioni.
5.
Con l’appello qui proposto, l’originaria ricorrente ha censurato la sentenza
suindicata sulla scorta dei seguenti motivi in diritto:
I) error
in iudicando; violazione di legge (art. 46 del decreto legislativo 12
aprile 2006, nr. 163, e art. 119 del d.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207),
violazione del disciplinare di gara (pag. 9): in relazione alla reiezione del
primo motivo di ricorso incidentale, afferente alla violazione delle clausole
di gara relative alla correzione delle categorie di lavori ed alla necessità di
doppia sottoscrizione sulle stesse;
II) error
in iudicando; violazione di legge (art. 46 del d.lgs. nr. 163/2006;
indeterminatezza assoluta dell’offerta); violazione del disciplinare di gara
(pagg. 9-10: contenuto busta “D”); eccesso di potere (difetto del presupposto,
difetto di istruttoria, arbitrarietà): in relazione alla reiezione del motivo
di ricorso incidentale afferente alla violazione della prescrizione di gara che
richiedeva ai concorrenti di indicare un unico ribasso percentuale;
III) error
in iudicando; violazione di legge (art. 38 del d.lgs. nr. 163/2006);
violazione del disciplinare di gara (punti 4 e 12): in relazione alla reiezione
del motivo di ricorso incidentale con cui era stata dedotta la violazione delle
clausole di gara relative alle dichiarazioni da rendersi dal progettista;
IV) error
in iudicando in relazione agli artt. 37 e 118 del d.lgs. nr. 163/2006
ed all’art. 92 del d.P.R. nr. 207/2010: in relazione all’erroneità
dell’impostazione che reputa sempre necessario, allorché nell’appalto siano
comprese lavorazioni a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente
risulti sprovvisto dei relativi requisiti, che lo stesso, oltre a dichiarare
espressamente di voler subappaltare dette prestazioni, indichi anche fin dal
momento dell’offerta il nominativo del subappaltatore.
6.
Si sono costituite le appellate e ricorrenti in primo grado, società Schiavo
& C. S.p.a. e R.D.R. S.r.l., le quali, oltre a opporsi con diffuse
argomentazioni all’accoglimento dell’appello, hanno riproposto ai sensi
dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. gli ulteriori motivi di ricorso
articolati in primo grado, rimasti assorbiti nella sentenza impugnata.
7.
Si sono altresì costituite le Amministrazioni statali, associandosi invece
all’appello e instando per il suo accoglimento.
8.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2015, fissata per l’esame dell’istanza
cautelare formulata in una all’appello, questa è stata differita sull’accordo
delle parti, per essere abbinata alla trattazione del merito.
9.
Le parti appellante e appellata hanno poi affidato a memorie l’ulteriore
svolgimento delle rispettive tesi.
10.
All’esito dell’udienza pubblica del 10 marzo 2015, la Sezione Quinta del
Consiglio di Stato:
-
ha, per un verso, definito parzialmente la controversia, respingendo i primi
tre motivi di appello (e, quindi, confermando il giudizio di infondatezza del
ricorso di primo grado);
-
ha, invece, rimesso all’Adunanza plenaria la questione – decisiva ai fini
dell’esame del quarto motivo d’appello, ed in relazione alla quale sussisteva
contrasto in giurisprudenza – se, in ipotesi di gara d’appalto avente ad
oggetto lavorazioni rientranti nelle categorie c.d. a qualificazione
obbligatoria, il concorrente il quale risulti sprovvisto per esse dei necessari
requisiti di qualificazione sia tenuto sempre (e, dunque, anche qualora sia in
possesso di qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo
dell’appalto) non solo a dichiarare preventivamente l’intento di subappaltare
le dette prestazioni, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. nr. 163/2006, ma anche
a indicare già in sede di offerta i nominativi delle imprese che saranno
subappaltatrici.
11.
Incardinato il giudizio dinanzi all’Adunanza plenaria, le parti hanno
ulteriormente argomentato con memorie a sostegno delle rispettive tesi.
12.
All’udienza del 7 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
13.
Tutto ciò premesso, questa Adunanza plenaria ritiene di dover dare, alla
questione circa la sussistenza o meno dell’obbligo di indicazione nominativa
del subappaltatore da parte del concorrente a una gara d’appalto il quale,
essendo sfornito dei requisiti per l’esecuzione di prestazioni a qualificazione
obbligatoria, abbia dichiarato di volerle subappaltare, una risposta conforme a
quella fornita con la sentenza nr. 9 del 2 novembre 2015, relativa ad identica
questione di diritto esaminata nella medesima udienza.
In
tale sede, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui l’indicazione
del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non
è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la
qualificazione nelle categorie scorporabili previste all’art. 107, comma 2, del
citato d.P.R. n. 207/2010, tanto discendendo da plurime considerazioni di
ordine testuale, sistematico e logico.
14.
In tal senso va decisa anche la questione sottoposta a questa Adunanza plenaria
nel presente giudizio, con conseguente restituzione della causa alla Sezione V
per l’ulteriore corso (e, segnatamente, per l’esame dei motivi di ricorso di
primo grado ritualmente riproposti dall’originaria ricorrente).
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, formula
il principio di diritto di cui in motivazione e restituisce gli atti alla
Sezione V per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento
dei magistrati:
Riccardo
Virgilio, Presidente
Pier
Giorgio Lignani, Presidente
Stefano
Baccarini, Presidente
Paolo
Numerico, Presidente
Luigi
Maruotti, Presidente
Vito
Poli, Consigliere
Francesco
Caringella, Consigliere
Maurizio
Meschino, Consigliere
Carlo
Deodato, Consigliere
Nicola
Russo, Consigliere
Salvatore
Cacace, Consigliere
Roberto
Giovagnoli, Consigliere
Raffaele
Greco, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
|
||
L'ESTENSORE
|
IL SEGRETARIO
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
01/12/2015
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il
Dirigente della Sezione