SERVIZI PUBBLICI LOCALI:
la mancanza di una definizione normativa in materia
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 2 maggio 2013 n. 2396).
La dimostrazione plastica di come il diritto amministrativo sia un diritto pretorio, (quasi) del tutto privo del c.d. "formante legislativo".
Massima
1. Nel nostro ordinamento manca un'espressa definizione
di "servizio pubblico locale".
2. La qualifica di servizio pubblico locale (in
contrapposizione a quella si appalto di servizi) è stata riconosciuta a quelle
attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai singoli
o all’utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi
direttamente, mediante il pagamento di un’apposita tariffa, così che requisito
essenziale della nozione di servizio pubblico locale è la circostanza che il
singolo o la collettività ricevano un vantaggio diretto, e non mediato, da un
certo servizio; non configurano un servizio pubblico locale le prestazioni
strumentali attraverso cui l’amministrazione direttamente o indirettamente
provvede ad erogare una determinata attività in favore della collettività
(C.d.S., sez. V, 1° aprile 2011, n. 2012, 22 dicembre 2005, n. 7345; 16
dicembre 2004, n. 8090).
3. E' stato inoltre precisato che “la subordinazione al
pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal
codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell’appalto
e quella della concessione (art. 2, comma 12) dipende dalle caratteristiche
tecniche del servizio e dalla volontà “politica” dell’ente, ma non incide sulla
qualifica del servizio pubblico locale ai fini dell’applicazione della
disciplina di cui al T.U.E.L.” e che “relativamente ai servizi pubblici locali,
l’art. 117 T.U.E.L. n. 267/2000 precisa che la tariffa ne costituisce il
corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità
concreta di dividere sui singoli l’onere della gestione ed erogazione della
prestazione” (C.d.S., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8231).
4. Quanto al caso di specie, solo recentemente è
stata introdotta nell’ordinamento quella di teleriscaldamento o
teleraffrescamento, intesa come “distribuzione di energia termica in forma di
vapore o acqua o liquido refrigerante da una o più fonti di produzione verso
una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di
acqua calda sanitaria”, ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28,
recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/CE/”), la giurisprudenza ha univocamente
riconosciuto la qualifica di servizio pubblico locale a quelle attività
caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di
sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere
eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche
disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla
riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di
partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva di
rilievo pubblico: è stato sottolineato che la apparente genericità della
disposizione contenuta nell’art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trova
giustificazione nella circostanza che gli enti locali, ed il comune in
particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa,
amministrativa e finanziaria, così che essi hanno la facoltà di determinare
autonomamente i propri scopi e di decidere quali attività di produzione di beni
e di attività assumere come doverose, purché le stesse siano rivolte a
realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della
comunità locale di riferimento (C.d.S., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro
generale 5489 del 2012, proposto da:
T.C.V.V.V. S.P.A. - TELERISCALDAMENTO - COOGENERAZIONE - VALTELLINA -
VALCHIAVENNA - VALCAMONICA, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Tarabini e Riccardo Villata, con
domicilio eletto presso Riccardo Villata in Roma, via L. Bissolati, n. 76;
contro
MORETTI MASSIMO, TRECARICHI ROBERTO, VIGGIANI
GIOVANNI, FRASSON MAURIZIO ANTONIO WALTER, GARBELLINI GUIDO, rappresentati e
difesi dagli avv. Veronica Dini e Antonio J. Manca Graziadei, con domicilio
eletto presso Antonio Jacopo Manca Graziadei in Roma, via Cardinal De Luca, n.
1;
COMUNE DI SONDALO, in persona del sindaco in carica; COMUNE DI TIRANO, in
persona del sindaco in carica; CONFERENZA DEI SINDACI DI SONDALO E TIRANO;
MENEGHELLO PIERGIORGIO; BRENNA CINZIA; SCHIROSI MARIA CRISTINA; CASTELLETTI
EDOARDO; PREMI LAURA; CORETTI CARMINE; MARCANTONI GIOVANNA; OTTONI FRANCO;
FRANZINI CORRADO; SETTE PANTALEO; PARTESANA NORIS; ARIGHI MANUELA; CAPPELLETTI
DAVIDE; CAZZANIGA ANNALISA; MORANDUZZO BRUNO; MORANDUZZO ERIKA; MORANDUZZO
CHIARA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, Sez.
III, n. 1457 del 28 maggio 2012, resa tra le parti, concernente aumento tariffe
teleriscaldamento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori
Massimo Moretti, Maurizio Antonio Walter Frasson, Roberto Trecarichi, Guido
Garbellini e Giovanni Viggiani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio
2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Villata, Gianni,
per delega dell'avv. Manca Graziadei, e Dini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, sez. III, con la sentenza n. 1457 del 28 maggio 2012,
definitivamente pronunciando, nella resistenza del Comune di Tirano, del Comune
di Sondalo e della società Teleriscaldamento Cogenerazione Valcamonica,
Valtellina, Valchiavenna S.p.A. (d’ora in avanti T.C.V.V.V. S.p.A.) e con
l’intervento ad adiuvandum dei signori Piergiorgio Meneghello,
Cinzia Brenna, Maria Cristina Schirosi, Edoardo Castelletti, Laura Premi,
Carmine Coretti, Giovanna Marcantoni, Franco Ottoni, Corrado Franzini, Pantaleo
Sette, Noris Partesana, Manuela Arighi, Davide Cappelletti, Annalisa Cazzaniga,
Bruno Moranduzzo, Erika Moranduzzo e Chiara Moranduzzo, sul ricorso principale,
integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori Massimo Moretti, Maurizio Antonio
Walter Frasson, Roberto Tecarichi, Fabio Davide Gobbi Frattini, Guido
Garbellini e Giovanni Vingiani, per l’annullamento: a) con il ricorso
principale: a1) della delibera della Conferenza dei Sindaci di Sondalo e Tirano
n. 4 del 5 novembre 2008, avente ad oggetto “Verbale n. 4 della Conferenza dei
Sindaci di cui all’art. 2 del disciplinare di convenzione per l’impianto di
teleriscaldamento sottoscritta in data 24 maggio 1999 tra i sindaci dei Comuni
di Tirano e Sondalo e la s.p.a. Teleriscaldamento Cogenerazione Valcamonica
Valtellina Valchiavenna (T.C.V.V.V.)”; a2) della delibera del Consiglio
Comunale di Sondalo n. 44 del 3 dicembre 2008 avente ad oggetto “Presunte
incompatibilità alla carica di sindaco del sig. Togni Valentino. Provvedimenti
definitivi”; b) con i (primi) motivi aggiunti depositati il 10 dicembre 2009:
b1) della delibera della Conferenza dei Sindaci di Sondalo e Tirano del 30
ottobre 2009, non pubblicata, avente ad oggetto l’annullamento in via di
autotutela del verbale n. 4 del 5 novembre 2008 della Conferenza dei Sindaco
(art. 10 del disciplinare di convenzione tra Comune e TCVVV) e adozione di un
nuovo provvedimento di determinazione della tariffa; b2) del provvedimento
tacito di approvazione delle tariffe previste per il periodo 2009 - 2010,
nonché di tutti gli atti connessi; c) con i (secondi) motivi aggiunti
depositati l’11 novembre 2010: c1) della delibera della Giunta comunale di
Tirano n. 132 del 27 agosto 2010 avente ad oggetto “Tariffe riferite al
teleriscaldamento erogato dalla TCVVV, in esecuzione dell’ordinanza n. 820/2010
del 27.07.2010, Tar Lombardia sez. III, riferita all’ordinanza cautelare n. 9
del 13.01.2010. Atto di indirizzo”, pubblicata il 30 agosto 2010; c2) della
delibera della Giunta comunale di Sondalo n. 104 del 19 agosto 2010 avente ad
oggetto “Tariffe riferite al teleriscaldamento erogato dalla TCVVV, in
esecuzione dell’ordinanza n. 820/2010 del 27.07.2010, Tar Lombardia sez. III,
riferita all’ordinanza cautelare n. 9 del 13.01.2010. Atto di indirizzo”, pubblicata
il 26 agosto 2010; c3) del verbale n. 7 della Conferenza dei Sindaci di cui
all’art. 2 del disciplinare di convenzione per l’impianto di teleriscaldamento
sottoscritta in data 24 maggio 1999 tra i Sindaci dei Comuni di Tirano e di
Sondalo e la s.p.a. Teleriscaldamento Cogenerazione Valcamonica, Valtellina,
Valchiavenna (TCVVV), pubblicata il 30 agosto 2010; d) con i (terzi) motivi
aggiunti depositati il 18 novembre 2010: d1) del provvedimento tacito di
approvazione delle tariffe previste per il periodo 2010/11; ha: 1) dichiarato
in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso principale; 2)
dichiarato improcedibili i (primi) motivi aggiunti depositati il 10 dicembre
2009 ed il ricorso emergente dalla conversione dalla conversione dell’atto di
intervento ad adiuvandum; 3) accolto il ricorso proposto con i (secondi) motivi
aggiunti, depositato l’11 novembre 2010 e per l’effetto ha annullato: a) la
delibera della Giunta comunale di Tirano n. 132 del 27 agosto 2010; b) la
delibera della Giunta comunale di Sondalo n. 104 del 19 agosto 2010; c) il
verbale n. 7 del 27 agosto 2010 della Conferenza dei Sindaci di cui all’art. 2
del disciplinare di convenzione per l’impianto di teleriscaldamento
sottoscritta in data 24 maggio 1999 tra i Sindaci dei Comuni di Tirano e
Sondalo e la s.p.a. Teleriscaldamento Cogenerazioni Valcamonica, Valtellina,
Valchiavenna; 4) respinto il ricorso proposto con i (terzi) motivi aggiunti
depositato il 18 novembre 2010, compensando le spese tra gli interventori ad
adiuvandum e le amministrazioni resistenti e la società contro
interessata, ma condannando queste ultime al pagamento delle spese di giudizio
in favore dei ricorrenti.
2. Esposta sinteticamente la vicenda contenziosa che
aveva dato origine alla controversia, il predetto tribunale ha innanzitutto
respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevato dalle
amministrazioni resistenti, osservando che la controversia apparteneva alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133,
comma 1, lett. c), c.p.a., vertendo in materia di pubblici servizi relative a
concessioni di pubblici servizi ovvero ad provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento
amministrativo (non concernendo questioni meramente patrimoniali afferenti a
canoni, indennità ed altri corrispettivi). Infatti, a suo avviso, nel servizio
di teleriscaldamento in questione erano ravvisabili i tratti distintivi del
servizio pubblico, venendo in rilievo un’attività oggettivamente correlata alla
realizzazione di interessi pubblici (volta, per un verso, a consentire a
qualunque interessato di approvvigionarsi di energia termica, a fini di
riscaldamento e di usi civili per abitazioni, uffici pubblici, etc., e quindi
connessa ad essenziali esigenze delle persone, cui si correla la qualità della
vita e la salvaguardia della salute, ex art. 32 Cost., e, per altro verso, a
tutelare anche l’ambiente per le dichiarate finalità di recupero del patrimonio
boschivo e forestale perseguite), avviata su autonoma determinazione delle
amministrazioni comunali interessate, che avevano scelto di realizzare sul
proprio territorio un impianto di teleriscaldamento, affidandone direttamente,
al di fuori di qualunque procedura concorsuale, la costruzione e la gestione ad
un unico soggetto (la ricordata T.C.V.V.V. S.p.A.), cui le amministrazioni
stesse partecipavano; d’altra parte. la natura di servizio pubblico del
servizio di gestione del teleriscaldamento trovava conferma anche nelle
peculiari clausole della relativa convenzione, con specifico riferimento agli
obblighi della società di omogeneità di trattamento, continuità e regolarità
nell’erogazione del servizio, oltre che tariffari; sotto altro profilo, poi,
l’obbligo della società di versare un canone alle amministrazioni (determinato
annualmente nella misura del 5% degli introiti lordi), nonché la circostanza
che la remunerazione del gestore derivasse dalla percezione delle tariffe
versate direttamente dagli utenti del servizio e che l’attività dalla società
fosse indirizzata direttamente in favore degli utenti, evidenziava, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che T.C.V.V.V. S.p.A. si sostituiva
all’amministrazione nel servizio di erogazione del calore prodotto
dall’impianto di teleriscaldamento affidatole in gestione, assumendo pertanto
il rischio dell’attività svolta, così configurandosi una concessione di
servizio pubblico.
Il predetto tribunale ha poi: a) respinto l’eccezione
di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum fondata sul
presupposto che gli interventori, in quanto cointeressati, avrebbero dovuto a
loro volta tempestivamente impugnare gli atti per loro pregiudizievoli,
qualificando invece il predetto atto di intervento quale ricorso autonomo,
essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed essendo volto ad
ottenere l’annullamento dello stesso atto impugnato dai ricorrenti principali
con i primi motivi aggiunti (deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 30
ottobre 2009); b) dichiarato inammissibile il ricorso principale, nella parte
in cui era diretto a contestare la legittimità della delibera del Consiglio
comunale di Sondalo n. 44 del 3 dicembre 2008, avente ad oggetto “Presunte
incompatibilità alla carica di sindaco del Sig Valentino Togni. Provvedimenti
definiti”, per difetto di interesse dei ricorrenti che avevano agito
esclusivamente quali utenti pregiudicati dagli asseriti illegittimi aumenti
tariffari del servizio di teleriscaldamento e per contestare la legittimità di
questi ultimi; c) dichiarato altresì improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse il ricorso principale, i (primi) motivi aggiunti depositati il 10
dicembre 2009 ed l’atto di intervento ad adiuvandum, qualificato
come ricorso autonomo, in quanto gli atti con essi impugnati (delibere della Conferenza
dei Sindaci di Sondalo e Titano n. 4 del 5 novembre 2008 e del 30 ottobre 2009,
nonché il nuovo atto di determinazione tariffaria) erano stati annullati in
autotutela e sostituiti da una nuova determinazione tariffaria approvata dalla
Conferenza dei Sindaci col verbale n. 7 del 27 agosto 2010, a sua volta
impugnata, in uno con altri atti, con i (secondi) motivi aggiunti, depositati
l’11 novembre 2010.
Nel merito il tribunale ha ritenuto fondate ed
assorbenti, all’esito di un’apposita verificazione, le censure di difetto di
motivazione e di carenza di istruttoria, con cui era stata contestata la
legittimità dell’aumento della tariffa di riscaldamento, fissato nella misura
del 12,53%, stante la non corrispondenza del predetto incremento a specifici costi
documentati, con riguardo ai criteri indicati dall’art. 117 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
3. Con rituale e tempestivo atto di appello notificato
a mezzo del servizio postale il 9 luglio 2012 T.C.V.V.V. S.p.A. ha chiesto la
riforma della ricordata sentenza, lamentando l’erroneità e l’ingiustizia alla
stregua di due motivi di gravame.
Con il primo, rubricato “Sulla carenza di
giurisdizione del GA stante l’erronea qualificazione, come “servizio pubblico”
dell’attività svolta da T.C.V.V.V.”, la società appellante ha contestato che
l’attività di teleriscaldamento svolta potesse essere configurata quale
servizio pubblico, non potendosi condividere, a suo avviso, le affrettate e
superficiali conclusioni che i primi giudici avevano fatto discendere dai (pur
corretti) principi enucleati in materia dalla giurisprudenza, nazionale e
comunitaria.
E’ stato sottolineato che l’attività svolta in
questione non sarebbe oggettivamente correlata alla realizzazione di interessi
pubblici e non sarebbe neppure funzionale a consentire a qualsiasi cittadino
interessato di approvvigionarsi di energia termica ai fini di teleriscaldamento
e di usi per civili abitazioni, uffici pubblici, etc, difettando quindi dei
requisiti di universalità ed essenzialità: il predetto servizio, infatti, non
sostituirebbe il sistema tradizionale di produzione ed erogazione del calore
(atteggiandosi come mero metodo a quello alternativo, integrativo e
complementare) e l’adesione degli utenti sarebbe facoltativa e non
obbligatoria, tanto più che nei territori in questione altri operatori
fornirebbero lo stesso servizio che non sarebbe oggetto quindi di alcun diritto
di esclusiva.
Sotto altro profilo è stato rilevato che la stessa
società T.C.V.V.V. S.p.A. non sarebbe stata costituita per scelta o iniziativa
autonoma degli enti locali, bensì su esclusivo impulso di alcuni imprenditori e
privati, con una finalità prettamente commerciali, senza alcuna investitura da
parte dei Comuni di Tirano e di Sondalo, i quali avrebbero acquisito una
modesta partecipazione azionaria solo nella fase di conclusione della
progettazione delle opere, sottoscrivendo peraltro una convenzione finalizzata
alla sola disciplina dell’uso delle strade e delle aree pubbliche
all’installazione della rete, oltre alla determinazione della misura del
corrispettivo dovuto a tale titolo.
Ancora, secondo l’appellante, non solo si sarebbe in
presenza, a tutto voler concedere, di un servizio pubblico locale c.d.
facoltativo, ai sensi della legge regionale della Lombardia 26 giugno 2009, n.
10, per quanto sarebbe mancato qualsiasi atto o provvedimento amministrativo
dei ricordati enti locali cui ricollegare la scelta politico – amministrativa
di istituire o organizzare il servizio pubblico di teleriscaldamento; quanto
alla convenzione intervenuta tra T.C.V.V.V. S.p.A. e i Comuni di Tirano e
Sondalo, essa non avrebbe determinato la nascita in capo alla prima di alcun
obbligo di servizio pubblico o di omogeneità di trattamento tariffario e
neppure la previsione di un canone o di un diritto di riscatto in favore delle
amministrazioni comunali alla cessazione del servizio (profilo su cui per altro
i primi giudici avrebbero erroneamente indugiato, prendendo in considerazione
uno schema di convenzione, approvato dal Comune di Sondalo con delibera
consiliare n. 16 del 19 aprile 1999, mai sottoscritto), laddove la Conferenza
dei sindaci, prevista nella predetta convenzione, costituirebbe un mero
strumento operativo per evitare discriminazioni territoriali tra gli utenti
residenti nei due comuni.
Ad avviso dell’appellante, in definitiva il servizio
di teleriscaldamento in questione, per la natura giuridica del soggetto, per le
peculiari modalità della sua stessa costituzione e di concreta gestione,
darebbe luogo ad un’attività imprenditoriale del tutto privata con conseguente
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in questione.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato
“Sull’erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui accoglie il ricorso
per motivi aggiunti depositato in data 11.11.2010”, la società appellante ha
lamentato l’assoluta inconferenza del richiamo operato dai primi giudici
all’art. 117 del D. Lgs. 17 agosto 2000, n. 267 per la pretesa carenza di
motivazione e difetto di istruttoria da cui sarebbe stata inficiata la
determinazione delle nuove tariffe del servizio, rilevando che, non essendo
configurabile un servizio pubblico locale, la determinazione del corrispettivo
del servizio (tariffa) sarebbe frutto di una libera ed autonoma determinazione
priva di qualsiasi connotazione pubblicistica; anche la prevista approvazione
della tariffa (e dei relativi adeguamenti annuali) da parte della Conferenza
dei sindaci, a termini dell’art. 10 della convenzione, costituirebbe una mera
attività discrezionale, priva di valore provvedimentale, volta alla sola
acquisizione ed alla eventuale valutazione di dati tecnici, senza dar luogo ad
un giudizio di congruità, tanto più che, sempre secondo le previsioni della
convenzione, la tariffa proposta si intende tacitamente approvato trascorsi
inutilmente sessanta giorni dalla comunicazione.
In via ulteriormente subordinata è stata in ogni caso
contestata la correttezza e la esaustività della verificazione disposta in
primo grado, le cui conclusioni sarebbero state acriticamente accolte dai primi
giudici senza neppure tener conto dei rilievi critici appuntati, relativamente
in particolare all’analisi di singole voci di costi (cippato, personale,
interessi ed oneri finanziari ed altri costi).
4. Si sono costituiti in giudizio i sigg. Massimo
Moretti, Maurizio Antonio Walter Frasson, Roberto Trecarichi, Guido Garbellini
e Giovanni Viggiani, in proprio e quali componenti del Comitato per la difesa
dei consumatori di teleriscaldamento TCVVV e di altri consumi e/o servizi del
Comuni di Tirano e di Sondalo, deducendo l’irricevibilità, inammissibilità e
infondatezza dell’avverso gravame di cui hanno chiesto il rigetto.
5. Con ordinanza n. 3687 del 12 settembre 2012 la
Quinta Sezione del Consiglio di Stato, decidendo sull’istanza cautelare di
sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, l’ha accolta ai soli fini
della sollecita trattazione del merito, fissando a tal fine l’udienza pubblica
dell’11 gennaio 2013.
6. Le parti hanno ritualmente illustrato le proprie
tesi difensive, replicando a quelle avverse e depositando anche documentazione.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2013, dopo la
rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
7.1. Con il primo motivo di gravame, la società
appellante ha sostenuto che la controversia de qua, concernente
l’approvazione della determinazione (rectius, dell’aumento annuale)
della tariffa del servizio di teleriscaldamento, non appartiene alla potestas
iudicandi del giudice amministrativo, non essendosi in presenza di un
servizio pubblico locale, bensì di una attività imprenditoriale privata, cui
sarebbe estraneo sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista
soggettivo, qualsiasi elemento pubblicistico.
La pur articolata tesi non è meritevole di favorevole
considerazione.
7.1.1. Difettando, com’è noto, una espressa
definizione del servizio pubblico locale (è appena il caso di aggiungere che
solo recentemente è stata introdotta nell’ordinamento quella di
teleriscaldamento o teleraffrescamento, intesa come “distribuzione di energia
termica in forma di vapore o acqua o liquido refrigerante da una o più fonti di
produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per
la fornitura di acqua calda sanitaria”, ex art. 2, comma 1, del D. Lgs. 3 marzo
2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/CE/”), la giurisprudenza ha
univocamente riconosciuto la qualifica di servizio pubblico locale a quelle
attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali
e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere
eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche
disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla
riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di
partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva di
rilievo pubblico: è stato sottolineato che la apparente genericità della
disposizione contenuta nell’art. 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trova
giustificazione nella circostanza che gli enti locali, ed il comune in
particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa,
amministrativa e finanziaria, così che essi hanno la facoltà di determinare
autonomamente i propri scopi e di decidere quali attività di produzione di beni
e di attività assumere come doverose, purché le stesse siano rivolte a realizzare
fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità
locale di riferimento (C.d.S., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).
La qualifica di servizio pubblico locale (in
contrapposizione a quella si appalto di servizi) è stata pertanto riconosciuta
a quelle attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai
singoli o all’utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi
direttamente, mediante il pagamento di un’apposita tariffa, così che requisito essenziale
della nozione di servizio pubblico locale è la circostanza che il singolo o la
collettività ricevano un vantaggio diretto, e non mediato, da un certo
servizio; non configurano un servizio pubblico locale le prestazioni
strumentali attraverso cui l’amministrazione direttamente o indirettamente
provvede ad erogare una determinata attività in favore della collettività
(C.d.S., sez. V, 1° aprile 2011, n. 2012, 22 dicembre 2005, n. 7345; 16
dicembre 2004, n. 8090); è stato anche precisato che “la subordinazione al
pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal
codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell’appalto
e quella della concessione (art. 2, comma 12) dipende dalle caratteristiche
tecniche del servizio e dalla volontà “politica” dell’ente, ma non incide sulla
qualifica del servizio pubblico locale ai fini dell’applicazione della
disciplina di cui al T.U.E.L.” e che “relativamente ai servizi pubblici locali,
l’art. 117 T.U.E.L. n. 267/2000 precisa che la tariffa ne costituisce il
corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità
concreta di dividere sui singoli l’onere della gestione ed erogazione della
prestazione” (C.d.S., sez. V, 25 novembre 2010, n. 8231).
7.1.2. Sulla scorta di tali consolidati e convincenti
principi (su cui peraltro la stessa parte appellante ha espressamente
dichiarato di convenire), la Sezione è dell’avviso che le conclusioni cui sono
pervenuti i primi giudici, qualificando come pubblico servizio locale
l’attività di teleriscaldamento svolta dall’appellante T.C.V.V.V. S.p.A., non
meritino critiche.
7.1.2.1. Sotto il profilo oggettivo, deve innanzitutto
rilevarsi che, come si ricava dalla lettura dello statuto della società
appellante (allegato A al verbale di assemblea del 19 dicembre 1998, in cui la
originaria società a responsabilità limitato ha deliberato la propria
trasformazione in società per azioni), la sua attività, allo scopo di
“valorizzare le risorse locali e diminuire la dipendenza energetica
dall’esterno mediante utilizzo di fonti rinnovabili di energia e conseguente
risparmio energetico, con diminuzione dell’inquinamento dell’aria e
incentivazione alla cura e manutenzione dei boschi”, concerne la produzione e/o
distribuzione di energia di massa biologica, ecologica e vantaggiosa nonché di
altri portatori di energia per scopi di riscaldamento e generazione di
corrente; la costruzione e manutenzione di centrali di produzione, di
conduttori principali e secondari per l’energia termica e per ogni altro tipo
di energia, di cabine di trasformazione di altri impianti e macchinari
necessari; lo studio, progettazione, realizzazione e gestione di centrali di
teleriscaldamento e/o produzione di energia elettrica, oltre che la
organizzazione di corsi di formazione di personale specializzato nell’ambito
della produzione e distribuzione di energia.
Tali attività ben si collocano nell’ampia previsione
di attività rientranti nei servizi pubblici locali secondo la previsione
generale di cui all’art. 112, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(“produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”), in ragione
proprio della dichiarata finalità cui tende la produzione e la distribuzione di
energia di massa biologica (con correlativa costruzione e manutenzione delle
strutture ed infrastrutture necessari, quali centrali di produzione, conduttori
principali e secondarie, cabine di trasformazione, etc.): non può infatti ragionevolmente
dubitarsi che la valorizzazione delle risorse locali, il risparmio energetico,
la diminuzione dell’inquinamento dell’aria ed anche la cura e la manutenzione
dei boschi costituiscono tutti altrettanti indiscutibili strumenti ed elementi
(del tutto peculiari per le comunità locali ed il territorio in cui si svolge
l’attività della società appellante) per la realizzazione di fini sociali e per
la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità stesse.
7.1.2.2. Quanto al profilo soggettivo, non può
condividersi la pur suggestiva ricostruzione della società appellante, ad
avviso della quale sarebbe mancata una effettiva ed inequivoca manifestazione
di volontà delle amministrazioni locali interessate (Comune di Tirano e di
Sondalo) di assumere (e/o quanto meno di considerare) il servizio di
teleriscaldamento quale servizio pubblico locale.
Sebbene possa convenirsi sulla circostanza che la
società, originariamente costituita con atto repertorio n. 57474, raccolta n.
18682, del 20 ottobre 1997, nella forma di società a responsabilità limitata,
sia stata effettivamente frutto di un’iniziativa esclusivamente privata e
ancorché la trasformazione di una società in altro dei tipi previsti dalla
legge non dia luogo all’estinzione di un soggetto ed alla correlativa creazione
di un nuovo e diverso soggetto, configurandosi soltanto una vicenda meramente
evolutiva – modificativa dello stesso soggetto, deve purtuttavia osservarsi che
il Comune di Sondalo, come si evince dalla lettura della delibera consiliare n.
16 del 12 aprile 1999 (avente ad oggetto “Progetto di teleriscaldamento con
biomasse. Approvazione schema di Disciplinare di convenzione per impianti di
teleriscaldamento”), con propria delibera consiliare n. 12 del 9 febbraio 1998
(con cui aveva espressamente riconosciuto l’importanza e la validità degli
impianti di riscaldamento con utilizzo di biomasse in termini di fattibilità,
convenienza economica e valorizzazione delle risorse locali facendone proprio
obiettivo), ha effettivamente deliberato anche la partecipazione a tale società
mediante acquisto di azioni per L. 300.000; quanto al Comune di Tirano,
dall’esame degli interventi sottesi alla delibera consiliare n. 25 del 3 maggio
1999 (recate “Approvazione dello schema di convenzione per la disciplina dei
rapporti tra il Comune di Tirano e la S.p.A. Teleriscaldamento, Coogenerazione
Valcamonica, Valtellina e Valchiavenna, relativa alla costruzione ed esercizio
dell’impianto di teleriscaldamento di Tirano”) emerge, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che “…nei confronti dell’iniziativa il Comune di pone per
lo meno in tre vesti: 1) la prima è la veste dell’ente convenzionante: cioè il
Comune stipula con la società questo schema di convenzione; 2) il secondo ruolo
che svolge il Comune è quello di diventare socio della società, attraverso
l’investimento dei proventi che derivano al Comune stesso per la concessione in
diritto di superficie del terreno necessario per la costruzione dell’impianto.
Il Comune svolgerà il terzo ruolo come utente…la discussione all’ordine del
giorno riguardo solo il primo punto…” (primo intervento del sindaco).
Non può quindi dubitarsi dell’esistenza di una
precisa, coerente e consapevole volontà degli enti locali interessati di
assumere effettivamente il servizio di teleriscaldamento nell’ambito dei
servizi pubblici locali, volontà espressa in modo certo, sicuro ed
inconfutabile dal Comune di Sondalo ed in modo altrettanto inequivoco anche dal
Comune di Tirano.
D’altra parte non può sottacersi che, come si ricava
dalla documentazione prodotta dalla stessa società appellante, la Giunta
regionale della Lombardia con delibera n. 34829 del 27 febbraio 1998 aveva
aderito al protocollo d’intesa tra la Regione stessa, il Comune di Tirano, il
Comune di Sondalo, il Consorzio Forestale Alta Valtellina, il Consorzio
Forestale Alta Val Camonica, la Società Teleriscaldamento Cogenerazione
Valcamonica, Valtellina, Valchiavenna s.r.l. interessati alla realizzazione di
centrali energetiche alimentate a biomassa, ricavata dagli scarti di prima lavorazione
del legname e delle utilizzazioni boschive e relative reti di
teleriscaldamento, con cui era stato convenuto tra l’altro che: (punto 3) i
Sindaci dei Comuni di Tirano e Sondali si impegnavano “a dare rapida esecuzione
agli adempimenti amministrativi sottesi alla realizzazione dei progetti, ivi
compresi quelli riguardanti gli impegni finanziari destinati alla realizzazione
ed alla gestione delle strutture impiantistiche di cui in premessa” ; (punto 4)
la società Teleriscaldamento Cogenerazione Valcamonica, Valtellina Valchiavenna
“costituitasi all’uopo, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento”, si
impegnava per gli aspetti finanziari ed attuativi correlati alla realizzazione
ed alla gestione delle surrichiamate strutture, onde conseguire, in via
prioritaria, tutti gli obiettivi energetici, sociali, ambientali ed economici,
sopracitati ed accedere ai finanziamenti ex l.r. n. 31 del 1996; (punto 8)
tutte le parti si impegnavano “…reciprocamente ad attivare e concludere, nel
rispetto delle specifiche competenze e con spirito di fattiva, solerte e leale
cooperazione, i procedimenti, le iniziative e le attività necessarie, nonché
quant’altro riconducibile ai successivi patti ed obbligazioni, ispirando la
propria azione ai principi della trasparenza, dell’economicità correlata
all’efficacia dei risultati ed all’efficienza gestionale – operativa, nonché al
contenimento degli impatti ambientali diretti ed indiretti, secondo i criteri
dello sviluppo sostenibile”.
Nell’atto denominato “Progetti Impianti di Tirano e
Sondalo alimentati a biomasse legnose”, che costituisce parte integrante della
ricordata delibera della giunta regionale e del protocollo d’intesa, nel
paragrafo relativo ai “soggetti attuatori”, si legge quanto segue: “La
realizzazione degli interventi è posta in capo alla Società, quale
concessionaria delle amministrazioni comunali coinvolte. I Comuni, assumendo
contestualmente la veste di soci, utenti e concedenti, conservano ampia facoltà
di garanti, anche in quanto rappresentati nel Consiglio di amministrazione”.
7.1.2.3. Altri elementi, gravi, precisi e concordanti,
ricavabili esclusivamente dalla documentazione versata in atti, confortano la
tesi della natura di servizio pubblico locale della attività di
teleriscaldamento in questione, sia sotto il profilo soggettivo che sotto
quello oggettivo.
Infatti, alla lettera in data 1 agosto 2012,
ritualmente prodotta dagli appellati (sull’ammissibilità della cui allegazione
agli atti di causa non vi è motivo di dubitare, trattandosi di atto successivo
al deposito della sentenza impugnata), con cui T.C.V.V.V. S.p.A. ha comunicato
a tutti i propri utenti l’esito del contenzioso in questione, preannunciando
l’esperimento dell’appello al Consiglio di Stato e trasmettendo le fatture
relative ai consumi dei mesi di giugno e luglio 2012, è stata allegata una
nota, intitolata “Una critica miope alle scelte strategiche della T.C.V.V.V.
S.p.A.”, in cui si legge testualmente, tra l’altro: “La realizzazione iniziale
delle reti di riscaldamento a biomasse aveva carattere di assoluta novità e
comportava rischi finanziari e tecnologici tali da giustificare il contributo
della Regione che mirava soprattutto al riavvio della filiera bosco – legno da
molti decenni ormai abbandonata. Una volta superata la fase iniziale e
constatata la soddisfazione dei clienti, la TCVVV ha ritenuto opportuno e
doveroso estendere il servizio al maggior numero di cittadini, invece di
rimanere nella protetta nicchia iniziale che poteva privilegiare solo pochi e
fortunati utilizzatori. Questo seguendo anche le indicazioni, che riteniamo
anche oggi comunque corrette, delle Amministrazioni Comunali e operando nello
spirito collaborativo che aveva visto partire questa iniziativa non certamente
facile (Si ricorda che sin dall’inizio del Consiglio di Amministrazione della
Società hanno sempre partecipato, quali membri del Consiglio stesso, Sindaci o
Assessori dei Comuni di Tirano e Sondalo”. Continuando la nota aggiunge: “Avere
esteso i benefici del teleriscaldamento alla maggior parte della popolazione,
mantenendo comunque prezzi convenienti, avere valorizzato al massimo il
contributo pubblico inizialmente ricevuto e avere raggiunto una dimensione
adeguata per promuovere la gestione dei boschi locali, significa semplicemente
avere perseguito la propria missione aziendale e avere assolto al mandato
affidato dai propri soci ed alla fiducia accordata dalla Regione Lombardia”.
Tale nota, ad avviso della Sezione, ha un
indiscutibile valore “confessorio” proprio sulla natura di servizio pubblico
del servizio di teleriscaldamento, in ragione degli enunciati gli scopi sociali
e di sviluppo della società civile perseguiti e della affermata riferibilità
delle scelte aziendali anche alla volontà agli enti locali (di cui si
sottolinea la partecipazione dei rappresentanti alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione); dalla stessa poi emerge che i cittadini fruiscono del
servizio di teleriscaldamento uti singuli, corrispondendo una
tariffa direttamente alla predetta società, essendo al riguardo, per un verso
del tutto irrilevante che non tutti i cittadini vi abbiano aderito, e decisiva,
per converso, la astratta possibilità che tutti i cittadini ne possono
beneficiare (finalità del resto che corrisponde puntualmente all’intento degli
enti locali interessati perseguito con la partecipazione alla predetta
società).
La Conferenza dei sindaci dei comuni, prevista
dall’art. 2 delle convenzioni intercorse tra la predetta società ed i Comuni di
Tirano e di Sondalo, lungi dal costituire una mera struttura operativa con
finalità meramente conoscitive (per l’acquisizione di dati ed elementi tecnici
utilizzati da T.C.V.V.V. S.p.A. per determinare la tariffa del servizio, come
sostenuto dalla società appellante, finalità che del resto avrebbe potuto
ragionevolmente, ed in modo più semplice e efficace, essere perseguite
attraverso gli ordinari uffici comunali), si configura piuttosto come un
organismo convenzionale finalizzato ad un vero e proprio “controllo” (politico)
da parte degli enti locali sulla determinazione della tariffa da applicare al
servizio in parola, del tutto coerentemente alla sua stessa ratio istitutiva
(“allo scopo di assicurare agli utenti tariffe omogenee ed omogeneità di
trattamento, per la fornitura del teleriscaldamento”): è decisivo in tal senso
osservare che spetta proprio alla predetta Conferenza dei sindaci
l’approvazione delle tariffe deliberate annualmente da T.C.V.V.V. S.p.A.,
previa verifica della sostanziale congruità delle stesse sulla base della
documentazione e di ogni altro elemento idoneo a giustificarle (che è onere
della società fornire), non avendo alcun influenza sulla natura di controllo
della funzione così svolta la possibilità che le tariffe proposte possano
essere approvate tacitamente (per mancanza di eccezioni o riserve formulate
dalla Conferenza entro sessanta giorni dalla ricevimento della deliberazione
della società).
7.1.2.4. Diversamente da quanto pure sostenuto dalla
società appellante, il canone previsto dall’art. 8 delle convenzioni non solo è
correlato alla “…installazione di ogni e qualsiasi componente dell’impianto di
teleriscaldamento e/o cogenerazione su terreni di proprietà o di uso comunale
(tubazione, impianti tecnologici, ecc.)”, ma prescinde dalla tassa di
occupazione di spazio ed aree pubbliche, oggetto di separato ed autonomo
obbligo, ed ha una specifica destinazione, pure indicata nell’ultimo comma
dello stesso articolo 8, dovendo essere utilizzata “…dal Comune per interventi
di carattere ambientale e/o forestale nell’ambito del Comune stesso”.
Inoltre la convenzione intercorsa tra T.C.V.V.V.
S.p.A. ed i Comuni di Tirano e di Sondalo, come emerge dalla copia prodotta in
atti, concerne i rapporti tra tali soggetti “…derivanti dalla costruzione e
dall’esercizio dell’impianto di riscaldamento e/o cogenerazione…”, ivi compreso
l’utilizzo degli impianti indispensabili per il predetto servizio alla fine
della convenzione (la cui durata è fissata in trentacinque anni dalla data di
inizio dei lavori e si estende anche agli eventuali futuri ampliamenti della
rete in ambito comunale, decisi e realizzati dalla società, come stabilito
dall’art. 3, comma 1), essendo stato espressamente previsto all’art. 11 la
possibilità del rinnovo ed il diniego di rinnovo per giustificati motivi, con
conseguente possibilità di opzione di acquisto da parte del comune stesso.
A fronte di tale puntuali previsioni è del tutto
strumentale, fuorviante ed in ogni caso non pertinente la deduzione della
società appellante che ha inteso negare nel caso di specie il carattere di
pubblico servizio locale dell’attività di teleriscaldamento, adducendo che
nella convenzione non vi sarebbe alcuna assunzione di obbligo di servizio da
parte di T.C.V.V.V. S.p.A.
Non da ultimo non può che ricordarsi come la qualifica
di pubblico servizio locale all’attività di teleriscaldamento svolta dalla società
appellante è stata riconosciuta anche dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, giusta deliberazione n. 101
del 10 novembre 2011, assunta all’esito di apposita attività e previa
acquisizione di chiarimenti, giustificazioni ed informazioni documentate.
Per quanto poi non interessi direttamente la
controversia in questione, è significativo che la predetta autorità di
vigilanza abbia anche stigmatizzato il fatto che tale servizio sia stato
affidato ad una società mista (tale è T.C.V.V.V. S.p.A.) in assenza di una
procedura competitiva, invitando i Comuni di Tirano e di Sondalo ad assumere le
opportune ed idonee iniziative in relazione alle modifiche legislative
introdotte dall’art. 4 del D.L. n. 138 del 1011, convertito con modificazioni
nella legge n. 148 del 2011 (che sostituisce l’abrogato art. 23 bis del D.L.
n.112 del 2008).
7.1.2.5. In conclusione la controversia de qua,
concernente la legittima determinazione della tariffa annuale di un servizio
pubblico locale da parte del gestore, all’esito di un procedimento
amministrativo, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
7.2. Anche il secondo motivo di gravame non è
meritevole di favorevole considerazione.
7.2.1. Come si è avuto modo di accennare in
precedenza, l’attività di teleriscaldamento svolta dalla società appellante si
configura quale servizio pubblico locale; ciò rende corretto e coerente il
richiamo operato dai primi giudici all’art. 117 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, secondo cui la tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio
pubblico (comma 2) e che deve essere tale da assicurare l’equilibrio economico
– finanziario dell’investimento e la connesso gestione, deve essere calcolata
tenendo conto della corrispondenza tra costi e ricavi (in modo da assicurare la
integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico –
finanziario), dell’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il
capitale investito, dell’entità dei costi di gestione delle opere (compresi gli
investimenti e la qualità del servizio) e dell’adeguatezza della remunerazione
(comma 1).
E’ pertanto da respingere la prospettazione della
società appellante secondo cui la determinazione della tariffa del servizio in
esame sarebbe del tutto libera e rispondente esclusivamente a mere logiche
imprenditoriali: è appena il caso di richiamare al riguardo le osservazioni
svolte sulla natura pubblicistica (e provvedimentale) dell’approvazione della
tariffa da parte della Conferenza dei servizi, che non può ridursi ad una mera
presa d’atto di dati ed elementi a tal fine utilizzati da T.C.V.V.V. S.p.A.
La determinazione della tariffa del servizio di
teleriscaldamento (e gli eventuali incrementi annuali), come lucidamente
rilevato dai primi giudici, non può che essere oggetto di una puntuale e
coerente motivazione, supportata da specifica attività istruttoria, idonea a
giustificarla e a legittimarla (in attuazione dei fondamentali principi di
imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e dell’art.
3 della legge 7 agosto 199, n. 241), in relazione ai criteri enunciati dal
ricordato art. 117 del D. Lgs. n. 267 del 2000, ed in particolare all’effettivo
aumento dei costi di gestione.
7.2.2. Nel merito le censure mosse dall’appellante al
capo della decisione impugnata che ha ritenuto illegittimi per difetto di
motivazione e di carenza di istruttoria gli atti impugnati (delibera della
Giunta comunale di Tirano n. 132 del 27 agosto 2010, quella della Giunta
comunale di Sondalo n. 132 del 19 agosto 2010 e il verbale n. 7 del 27 agosto
2010 della Conferenza dei sindaci) non possono essere accolte.
I primi giudici hanno invero fondato la propria
convinzione sulla base delle adeguate e convincenti risultanze di una
verificazione appositamente espletata, rilevando in particolare che non era
stata fornito alcun elemento certo, obiettivo ed adeguato per giustificare il
contestato aumento tariffario, a tanto non potendo essere sufficiente la mera
elencazione dei costi (ovvero l’intervenuta variazione degli stessi,
relativamente al cippato, al personale dipendente, agli interessi sui mutui e
ad altre materie prime e beni di consumo indispensabili).
Tali precise conclusioni non risultano affatto
smentite dalle critiche sollevate con il motivo di censura in esame, giacchè la
società appellante, piuttosto che fornire, com’era sua specifico onere, gli
elementi certi ed obiettivi su cui era stato calcolato l’adeguamento
tariffario, ha sostanzialmente confermato quanto emerso dalla relazione del
verificatore ed in particolare che i dati e gli elementi istruttori utilizzati
dalla società non erano affatto certi e definitivi, ma meramente ipotetici, non
verificabili e non verificati.
Invero la parte appellante, enfatizzando il contenuto
dell’art. 10 della convenzione, ha inteso sottolineare la circostanza che alla
data del 31 ottobre di ogni anno, termine entro cui devono essere comunicate
alla Conferenza dei sindaci le tariffe del servizio, non esisterebbero dati
risultanti da atti e documenti ufficiali, definitivi e verificati (bilanci
preventivi, conti consuntivi, etc.), così che gli elementi utilizzabili per il
calcolo della tariffa non potrebbero essere che essere desunti da conti e
scritture contabili, della cui genuinità e corretta tenuta non si sarebbe
peraltro giammai dubitato.
Sennonché, anche a voler considerare lacunosa a
superficiale la disposizione convenzionale in esame (che non disciplina
compiutamente le modalità di determinazione e di calcolo della tariffa del
servizio e delle sue variazioni annuali e fermo restando, peraltro, che proprio
tale disciplina di massima conferma, per un verso, il ruolo strategico che le
parti hanno inteso assegnare alla Conferenza dei Sindaci e, per altro verso, la
natura provvedimentale dell’approvazione delle tariffe attribuito a detta
Conferenza), non può in ogni caso negarsi che essa deve essere interpretata (ed
integrata nella parte in cui è da considerarsi lacunosa) secondo buona fede,
facendo quindi necessario riferimento alle disposizioni (art. 117 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267) che indicano i criteri cui deve essere improntata il
calcolo della tariffa di un servizio pubblico locale, tra cui l’effettività dei
costi asseritamente sopportati.
E’ proprio la prova dell’effettività di tali costi che
i primi giudici hanno ritenuto carente nel caso di specie, rilevando in modo
significativo (con specifico riferimento all’invocata disposizione dell’art. 10
della convenzione ed al termine del 31 ottobre) che “…ferma restando la
espressa possibilità dell’amministrazione di differire il termine attraverso la
semplice presentazione di riserve o eccezioni, ne consegue che la convenzione
non frappone ostacoli a che la decisione sulle tariffe venga assunta nel
termine dell’esercizio di riferimento e una volta adottati i relativi bilanci,
o, quantomeno, sulla base di tutta la documentazione contabile afferente
all’esercizio considerato e non solo sulla base di dati previsionali”.
Le critiche dell’appellante sono pertanto del tutto
infondate, risolvendosi, per un verso, nella riproposizione di deduzioni già
svolte in primo grado e disattese con motivazione puntuale, non illogica ed
arbitraria, e, per altro verso, in un mero inammissibile dissenso, peraltro
generico ed immotivato, alle ragionevoli e condivisibili conclusioni dei primi
giudici.
8. In conclusione alla stregua delle osservazioni
svolte l’appello deve essere respinto.
La novità delle questioni trattate giustifica la
compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società
Teleriscaldamento Cogenerazione Valcamonica, Valtellina e Valchiavenna -
T.C.V.V.V. - S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia, sez. III, n. 1457 del 28 maggio 2012, lo respinge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese
del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE
|
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)