mercoledì 8 gennaio 2014

PROCESSO & ELEZIONI: il principio di concentrazione e la deroga a riparto di giurisdizione (T.A.R. Lazio, Sez. II-"bis", sentenza 8 ottobre 2013 n. 8697).


PROCESSO & ELEZIONI: 
il principio di concentrazione 
e la deroga a riparto di giurisdizione 
(T.A.R. Lazio, Sez. II-"bis", 
sentenza 8 ottobre 2013 n. 8697).

Massima

1. La giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela; e così sono devolute al g.o. le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati (concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo), mentre appartengono alla giurisdizione del g.a. le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (cfr. Cons.Stato, sez. V, n.1708 del 2011; idem, da ultimo, sent. n.3826 del 2013).
2. Pertanto la giurisdizione del g.a sussiste in materia elettorale nei casi in cui si faccia questione di interessi legittimi o allorquando le questioni di ineleggibilità attinenti a diritti soggettivi palesino un nesso di pregiudizialità necessaria rispetto alla decisione sulle altre questioni (cfr. CdS n. 3826/13).
3.  La condizione di incandidabilità riguarda l'elettorato passivo e, mirando ad impedire interferenze nella competizione elettorale, assume rilievo fin dal momento della presentazione della candidatura, impedendo l'elezione e viziandola, a meno che non venga rimossa, con le modalità ed entro i termini espressamente stabiliti, anteriormente alla stessa procedura elettorale; al contrario, la causa d'incompatibilità investe la posizione dell'eletto e, impedendo il contemporaneo esercizio di due funzioni, non incide sull'elezione, ma vieta di ricoprire la carica 
Infatti, l'unico effetto della candidatura di un soggetto ineleggibile è la decadenza del medesimo, senza ulteriori conseguenze sugli altri esiti del voto: l'ineleggibilità (da distinguersi dall'incandidabilità) non invalida l'ammissione della lista. 


Sentenza per esteso 

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso RG n. 6828 del 2013, proposto dal signor Pierfrancesco MARCHESI, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Muratori, con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Gino Funaioli, 54/56; 
contro
- COMUNE di ROMA (ora ROMA CAPITALE), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Fiammetta Lorenzetti, con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, in via Tempio di Giove, 21;
- MUNICIPIO ROMA X (ex XIII), in persona del legale rappresentante p.t., n.c.; 
nei confronti di
- del sig. Pietro MALARA, n.c.;
- del sig.Tommaso D'ANNIBALE, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Giandotti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Ostia, via Paolo Orlando, 111;
- del sig. Paolo FERRARA, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Pitzolu, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, corso Regina Maria Pia, 18a; 
per l'annullamento
del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale relativo alle operazioni per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio del Municipio X (ex XIII) di Roma Capitale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dei signori Tommaso D'Annibale e Paolo Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visto il dispositivo di sentenza n. 8603/2013;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2013 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Riferisce il signor Pierfrancesco Marchesi - candidato al Consiglio municipale X (ex XIII) di Roma Capitale nelle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e dell’elezione del Sindaco in data 26 e 27 maggio 2013 - che all’esito delle operazioni elettorali, anche di ballottaggio, sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere municipale per il suddetto Municipio, per la Lista 3 PdL nell’ordine Masi Mariacristina, D’Annibale Tommaso e Malara Pietro, mentre lo stesso istante risultava 6º, con la differenza con l’ultimo degli eletti per meno di 50 preferenze.
Il signor Marchesi lamenta numerose irregolarità durante le operazioni di spoglio dei voti e di redazione dei verbali tali da pregiudicare il risultato della consultazione nonché la sussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incandidabilità dei candidati eletti signori D’Annibale e Malara.
Nelle sezioni nn.2028, 1988, 1848, 1853, 1857 mancherebbero i dati preferenze; nella sezione n.1847 mancherebbe il verbale; nella sezione n.2035 il verbale sarebbe in bianco e nella sezione n.1830 al candidato signor Malara sarebbero attribuite 67 preferenze anziché 6/7 preferenze, come risultante dal verbale finale. Infine il seggio n.2034 risulterebbe essere stato sequestrato.
Rappresenta il signor Marchesi di avere un interesse attuale e concreto ad ottenere la correzione del risultato elettorale e la rimozione dei vizi del procedimento e a tal fine impugna gli atti indicati in epigrafe denunciando:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 73 d.lgs. n. 267/2000, in quanto come sopra descritto l’assegnazione di voti e preferenze ai candidati sarebbe avvenuta arbitrariamente da parte degli scrutatori non garantendo la libertà di voto degli elettori.
2)Violazione e falsa applicazione dell’articolo 60 del d.lgs. n. 267/2000, sarebbero rilevanti i profili di ineleggibilità del candidato Malara, risultando lo stesso ancora in servizio presso la Guardia di Finanza al momento della presentazione della candidatura, tenuto conto della successiva richiesta di trasferimento. Analoga situazione sarebbe riscontrabile nei confronti del candidato eletto della lista M5S signor Paolo Ferrara, appuntato scelto presso il reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione di Ostia.
3) Violazione articolo 74, comma 4, del dPR n.570/1960, attesa l’omessa indicazione nel verbale dell’Ufficio centrale elettorale di tutti gli incidenti occorsi come indicati nel ricorso;
4)Violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 del dlgs n. 235/2012, in quanto anche il candidato eletto Tommaso D’Annibale risulterebbe incandidabile perché condannato per delitti.
5) Eccesso di potere per l’incongruenza, falsa rappresentazione della realtà, difetto di istruttoria e dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, irragionevolezza. Violazione degli art. 48 e 53 della Cost., i voti mancanti, attribuiti erroneamente, i verbali in bianco, i verbali inesistenti attesterebbero lo sviamento di potere e l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione intimata procedendo alla proclamazione degli eletti in assenza del risultato delle sezioni sopra indicate, in cui i verbali risulterebbero lacunosi, in bianco o mancanti ab origine. Conclude, previa istruttoria, con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e la conseguente correzione del risultato elettorale, con pregiudiziale dichiarazione di decadenza del signor Paolo Ferrara nonché sostituzione del ricorrente stesso al signor Tommaso D’Annibale ovvero al signor Pietro Malara alla carica di Consigliere per il Municipio X.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso e ha depositato articolata documentazione relativa al procedimento elettorale.
Anche il signor Tommaso D’Annibale si è costituito in giudizio opponendosi alle contestazioni di parte ricorrente, attesa la loro genericità e i profili di inammissibilità per mancanza di interesse della domanda, tenuto conto che anche della mancanza di vantaggio concreto in caso di ipotetico accoglimento della richiesta di sostituzione dei candidati eletti Malara e D’Annibale, risultando rilevante la posizione di altro subentrante con preferenze superiori a quelle del ricorrente.
Il signor Paolo Ferrara ha prodotto in giudizio atto di costituzione nonché articolate controdeduzioni, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione riguardo i profili di ineleggibilità e incompatibilità denunciati da parte ricorrente nonché la inammissibilità del gravame in quanto le asserite irregolarità del procedimento risulterebbero formali e non provate, risultando altresì carente l’interesse ad agire del ricorrente tenuto conto della posizione ottenuta (sesto della Lista). Infine le censure riguardo la ineleggibilità del signor Ferrara sarebbero infondate tenuto conto che le liste del M5S sarebbero state presentate il 26. 4. 2013 e lo stesso avrebbe comunicato al proprio reparto l’accettazione della candidatura sin dal 15 aprile 2013.
In prossimità dell’udienza pubblica parte ricorrente ha presentato memoria conclusiva insistendo su quanto contestato con ulteriori argomentazioni anche in tema di giurisdizione.
Alla udienza pubblica del 2 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio, pronunciando sull’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, afferma l’infondatezza dello stesso.
Secondo il sig. Ferrara trattandosi di causa concernente la decadenza e l’ineleggibilità di candidato ossia di questione inerente l’elettorato passivo e, dunque, di diritto soggettivo, la cognizione della stessa spetterebbe al giudice ordinario.
Al riguardo, in linea con la pacifica giurisprudenza in materia di elezioni amministrative, osserva il Collegio che la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela; e così sono devolute al g.o. le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati (concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo), mentre appartengono alla giurisdizione del g.a. le questioni afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (cfr. Cons.Stato, sez. V, n.1708 del 2011; idem, da ultimo, sent. n.3826 del 2013).
Pertanto la giurisdizione del g.a sussiste in materia elettorale nei casi in cui si faccia questione di interessi legittimi o allorquando le questioni di ineleggibilità attinenti a diritti soggettivi palesino un nesso di pregiudizialità necessaria rispetto alla decisione sulle altre questioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3673; idem, sent. cit. n. 3826 del 2013).
In particolare, si osserva che il ricorso in esame è affidato a più rubriche di gravame con le quali si assume sostanzialmente sia la erroneità dell’operato dell’Amministrazione intimata nello svolgimento dello spoglio e assegnazione dei voti e preferenze dei candidati alla consultazione elettorale in questione sia i profili di decadenza e ineleggibilità di candidati risultati vincitori, profili quest’ultimi che se accolti modificano la posizione degli eletti in favore della posizione dell’interessato.
Nel caso di specie il petitum sostanziale e i generali principi di economia ed effettività giustificano tale concentrazione della tutela in tema di ineleggibilità dei candidati di fronte a questo giudice dell’annullamento.
3. Nel merito, il ricorso è infondato alla luce delle seguenti considerazioni, in disparte i profili di rito in relazione alla dimostrazione dell’interesse qualificato – riguardo le violazioni di legge per le irregolarità delle operazioni elettorali (primo motivo) – in mancanza sia di indizi di prova a sostegno di quanto asserito sia della specifica enunciazione del numero dei voti da riconoscere al ricorrente, tenuto conto altresì della posizione ottenuta dal medesimo e del vantaggio concreto eventualmente attribuibile, risultando comunque preceduto nella lista da altri candidati.
Profilo quest’ultimo che appare rilevante anche in relazione alle contestazioni di parte ricorrente riguardo le ipotesi di ineleggibilità in capo agli individuati candidati eletti (secondo e quarto motivo); a tal proposito non appaiono convincenti le considerazioni del sig. Marchesi atteso che le ipotesi di ineleggibilità o di incompatibilità (ex art. 60 e 61 TUEL) comportano la decadenza del candidato all’esito della procedura di contestazione di cui al successivo art. 69 del medesimo TUEL.
Al riguardo va rilevato che la condizione di incandidabilità riguarda l'elettorato passivo e, mirando ad impedire interferenze nella competizione elettorale, assume rilievo fin dal momento della presentazione della candidatura, impedendo l'elezione e viziandola, a meno che non venga rimossa, con le modalità ed entro i termini espressamente stabiliti, anteriormente alla stessa procedura elettorale; al contrario, la causa d'incompatibilità investe la posizione dell'eletto e, impedendo il contemporaneo esercizio di due funzioni, non incide sull'elezione, ma vieta di ricoprire la carica (cfr. Tar Piemonte, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 1286). Infatti, l'unico effetto della candidatura di un soggetto ineleggibile è la decadenza del medesimo, senza ulteriori conseguenze sugli altri esiti del voto: l' ineleggibilità (da distinguersi dall'incandidabilità) non invalida l'ammissione della lista (cfr. T.A.R.Sicilia, Catania, sez. IV,19 marzo 2009, n. 522; T.A.R.Molise,19 febbraio 2010, n. 134).
Tanto premesso, le contestazioni di parte ricorrente riguardo la candidatura del sig. Ferrara e i profili di ineleggibilità dello stesso appaiono infondate alla luce di quanto documentato in atti: risulta che il predetto candidato ha comunicato al proprio Reparto l’accettazione della candidatura in data 15 aprile 2013, mentre la lista M5S di appartenenza è stata presentata in data 26 aprile 2013, termine di presentazione delle liste fissato anche per il collocamento in aspettativa, come di fatto avvenuto ai sensi della normativa applicabile nella specie e della prassi vigente. Analoghe considerazioni valgono per gli asseriti profili di ineleggibilità del sig. Malara, tra l’altro, non documentati e in tal caso irrilevanti per la mancanza di interesse, anche in ipotesi di subentro risultando comunque precedente nella lista altro candidato.
Tali considerazioni assumono rilievo anche con riferimento al quarto motivo relativo alla violazione art. 10 d.Lgs. n. 235 del 2012, in relazione alla incandidabilità del sig. D’Annibale, per l’asserita “condanna per delitti” (in disparte la genericità e l’eventuale seguito di cui all’esposto allegato); al riguardo, va richiamata la giurisprudenza costante secondo cui nelle elezioni amministrative, l'eventuale incandidabilità per condanna penale determina solo la nullità dell'elezione del candidato interessato, con la sua surroga con chi ne dovesse avere diritto (nella specie, senza un concreto vantaggio per il ricorrente), ma non la contestuale nullità dell'espressione dei voti attribuiti alla relativa lista, con conseguenze invalidanti delle operazioni elettorali (cfr.Cons.Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3673).
Infine, non appaiono convincenti i censurati profili di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione resistente nel corso delle attività di scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti (quinto motivo), atteso che parte ricorrente si è limitata a rilevare genericamente voti mancanti, attribuiti erroneamente, verbali in bianco o inesistenti, ritenendo tali elementi determinanti per attestare lo sviamento di potere e l’errore dell’Amministrazione stessa.
Nella specie, va rilevato che non risultano allegati adeguati indizi di prova a sostegno di quanto asserito da parte ricorrente: anche le più specifiche contestazioni indicate nella memoria conclusionale, volte a verificare l’intera operazione di scrutinio, non presentano concreti principi di prova, mancando altresì dati precisi in relazione ai voti mancanti per il raggiungimento della posizione di candidato eletto.
E’ pacifico, infatti, che nel ricorso elettorale le censure sfornite di riscontro attendibile non consentono di supportare una richiesta di verifica dell’intera operazione di scrutinio, senza che sia offerto un concreto principio di prova. Diversamente argomentando al giudice verrebbe attribuita la funzione di scrutinatore di secondo livello, con mandato di ripetere le operazioni di spoglio (cfr. Cons.Stato, Sez. V, 18 gennaio 2013, n. 278). Sulla base di ciò non può essere accolta l’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza, secondo cui - in materia elettorale - al g.a. è consentito esercitare i poteri istruttori per verificare la sussistenza dei vizi denunciati con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi ipotetici.
In definitiva, il ricorso, in quanto infondato, va respinto.
La materia del contendere e la natura dei profili trattati giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Antonio Vinciguerra, Consigliere
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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