RIPARTO DI GIURISDIZIONE:
è esclusiva e non alternativa
l'azione di responsabilità
contro gli amministratori delle società pubbliche
(Cass. civ., Sez. Un.,
sentenza 24 marzo 2015, n. 5848)
Di nuovo le Sezioni Unite su un tema sempre più oggetto di "attenzione" da parte della legislazione, della dottrina e delle giurisdizioni.
Qui viene confermata la "storica" sentenza n. 26283/2013 che ha attribuito alla Corte dei Conti la giurisdizione sui danni arrecati al patrimonio sociale delle società in house da parte di amministratori e dipendenti.
Le Sezioni Unite aggiungono qualcosa però: innanzitutto il criterio del tempus regit factum (chiamiamolo così ...), poi l'affermazione, che "rimescola" tutto, secondo cui tra l'azione contabile e quella societaria davanti al G.O. c'è alternatività e non esclusività dell'una o dell'altra.
In conclusione: dopo le "epiche" battaglie" tra Sezioni Unite e Plenaria sulla pregiudiziale amministrativa e la responsabilità da lesione di interessi legittimi, sembra che il fronte si sia spostato sulla linea di confine che separa le Sezioni Unite da quelle Riunite (della Corte dei Conti).
Massima
1. Spetta al giudice ordinario la
giurisdizione su un'azione di responsabilità promossa da una società
partecipata totalmente da un Ente locale, offerente un servizio pubblico locale
e qualificabile, anche quando tale società è in house, nel caso in cui le condotte censurate dagli amministratori siano anteriori alla trasformazione societaria in house.
2. Il principio enunciato dalle Sez.
Un. 26283, secondo cui spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione su tali
controversie, quando quindi sia coinvolta una società in house, non può essere,
nel caso di specie, accolto per due ordini di ragioni.
2.1. Prevale il principio, già in
passato enunciato da queste Sez. Un., secondo cui la verifica dei
requisiti propri della società in house - la
cui esistenza occorre sia consacrata nello statuto sociale e costituisce, come
detto, il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei
conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi
sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società - deve esser
svolta avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come
illecita
2.2. Non può comunque affermarsi la
giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia: la
giurisprudenza delle Sez. Un. è ferma nel sostenere che giurisdizione
penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono
reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando
investono un medesimo fatto materiale, onde l'eventuale interferenza che può
determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di
proponibilità dell'azione (nonché di eventuale osservanza del principio
del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di
giurisdizione (in tal senso, da ultimo, Sez. Un., n. 26659 del 2014).
Sentenza per esteso
Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Epigrafe
[...]
Premesso, in fatto, che:
- con atti notificati nell'agosto e settembre 2010 la società Aziende
Industriali Municipali Vicenza s.p.a. (in prosieguo indicata come Aim) ha
citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza i sigg.ri Sandro B., Fabio
B., Renato B., Bruno C., Alberto F., Silvio F., Alessandro M., Virgilio P.,
Giuseppe R., Gaetano S., Giancarlo T., Giuliano T., e Paolo Z., i quali in anni
compresi tra il 2003 ed il 2006 avevano ricoperto la carica di amministratori o
di sindaci della società;
- la società attrice, dopo aver narrato di una complessa operazione che
aveva condotto all'acquisto, direttamente e tramite altre società partecipate,
di un ramo di azienda denominato "Piattaforma di Marghera" con
modalità non corrette, a condizioni affatto sconvenienti ed in una situazione
che avrebbe dovuto indurre a compiere scelte diverse, ha chiesto la condanna al
risarcimento dei danni degli ex amministratori per mala gestio e degli ex sindaci per omesso
controllo sull'operato dei medesimi amministratori;
- alcuni tra i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito il
difetto di giurisdizione del tribunale assumendo che la società Aim, in quanto
totalitariamente partecipata dal Comune di Vicenza, destinata allo svolgimento
di servizi pubblici essenziali e sottoposta al penetrante controllo dell'ente
pubblico partecipante, avrebbe i connotati di una società in house, onde l'azione di responsabilità nei confronti
dei suoi organi sarebbe esperibile solo dinanzi alla Corte dei conti ad opera
del Procuratore della Repubblica presso detta corte;
- la società attrice ha quindi proposto alle sezioni unite di questa corte
istanza per regolamento di giurisdizione a norma dell'art. 41 c.p.c.;
- i sigg.ri B., C., M., P. e T. hanno resistito con controricorsi,
insistendo nell'eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- i sigg.ri B., T. e Z., così come la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (terza
chiamata in garanzia nel giudizio di merito) hanno del pari depositato
controricorsi, ma dichiarando di non voler prendere posizione sul tema della
giurisdizione;
- il Procuratore generale, muovendo dal presupposto che tra l'azione
erariale proponibile dinanzi alla Corte dei conti e l'azione sociale di
responsabilità esperibile nei confronti degli organi di società a norma del
codice civile non sussista un rapporto di esclusività, bensì di alternatività,
onde l'eventuale interferenza reciproca tra le due azioni potrebbe riflettersi
sulla loro proponibilità ma non darebbe luogo ad una questione di
giurisdizione, ha chiesto che il ricorso per regolamento sia dichiarato
inammissibile;
- sono state depositate ulteriori memorie.
Considerato, in diritto, che:
- non può essere accolta la richiesta con cui il Procuratore generale
vorrebbe fosse dichiarato inammissibile il proposto ricorso per regolamento di
giurisdizione, benché sia vero - come il medesimo Procuratore generale
sottolinea - che la giurisprudenza di queste sezioni unite è ferma nel
sostenere che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione
contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili
istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, onde
l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone
esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione (nonché di eventuale
osservanza del principio del ne bis in idem),
senza dar luogo a questione di giurisdizione (in tal senso, da ultimo, Sez.
un., n. 26659 del 2014, cui si rinvia per una più diffusa motivazione sul
punto, nonché per la citazione di ulteriori precedenti di ugual segno);
- nondimeno, una volta che la difesa di alcuni dei convenuti in giudizio
dinanzi al tribunale abbia eccepito il difetto di giurisdizione di quel
giudice, assumendo di essere in presenza di una situazione che comporterebbe la
giurisdizione esclusiva del giudice contabile, fondato o meno che sia tale
assunto, una questione di giurisdizione risulta per ciò stesso posta e non
potrebbe negarsi alla parte interessata il diritto di ottenere che le sezioni
unite della Corte di cassazione la dirimano preventivamente, così da evitare il
protrarsi di qualsiasi possibile incertezza al riguardo nel corso successivo
del giudizio;
- queste sezioni unite, pertanto, non possono esimersi dall'accertare se
nel caso in esame il giudice adito sia o meno fornito di giurisdizione, dal
momento che ciò è contestato, e qualora tale accertamento si concludesse in
senso positivo ogni eventuale questione d'interferenza con la giurisdizione
concorrente di altro giudice investirebbe - allora sì - unicamente il tema della
proponibilità della domanda, che ovviamente resta estraneo al regolamento di
giurisdizione;
- nel presente caso la questione di giurisdizione si pone, quindi, nei
seguenti termini: se l'azione sociale di responsabilità proposta nei confronti
di amministratori e sindaci di una società per azioni partecipata da un ente
pubblico territoriale, che per quel medesimo ente svolge servizi pubblici
essenziali, competa o meno al giudice ordinario;
- non è consentito mettere in dubbio che, almeno in via generale, competa
al giudice ordinario la giurisdizione in ordine ad azioni di tal fatta,
ancorché la società danneggiata sia partecipata dallo Stato o da altri enti
pubblici, bastando a tal riguardo osservare che tali società non si sottraggono
alla disciplina dettata dal codice civile, se non espressamente derogata, come
agevolmente può arguirsi dall'art. 2449 c.c. e come anche in tempi più recenti
è confermato dall'espressa indicazione contenuta nel comma 13 dell'art. 4 del
d.l. n. 95 del 2012 (convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n.
135) secondo cui "per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe
espresse, si applica comunque (alle società a partecipazione pubblica) la
disciplina del codice civile in materia di società di capitali";
- com'è noto, l'assoggettamento di siffatte società alle regole ed ai
principi civilistici vigenti in materia ha comportato non solo l'ovvia
affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle azioni
sociali di responsabilità esperibili a norma degli artt. 2392 e 2393 c.c., ma
anche l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti riguardo alle
azioni per danno erariale intentate dal Procuratore della Repubblica presso
detta corte nei confronti degli organi sociali cui venga addebitato di aver
arrecato danno al patrimonio della società, stante l'impossibilità di
configurare l'esistenza sia di un rapporto di servizio direttamente
intercorrente tra i medesimi organi della società e la pubblica amministrazione
sia di un danno erariale riferibile in via diretta al patrimonio
dell'amministrazione medesima (si veda Sez. un., n. 26806 del 2009 e le
numerose altre pronunce conformi che vi hanno fatto seguito);
- è altresì noto che a diversa conclusione, quanto alla sussistenza della
giurisdizione del giudice contabile, queste sezioni unite sono invece pervenute
nel caso di analoghe iniziative processuali del procuratore contabile nei
confronti degli organi delle cosiddette società in house
providing, per tali intendendosi quelle le cui azioni non possono
per statuto appartenere neppure in parte a soci privati, il cui oggetto sociale
prevede un'attività da prestare prevalentemente in favore dell'ente pubblico
partecipante e che, sempre in base ad apposite previsioni statutarie, sono
assoggettate ad una minuziosa forma di controllo da parte del socio pubblico
così da implicare una subordinazione dei suoi organi amministrativi alla
volontà di quello al punto da renderle assimilabili ad una sua articolazione
interna (si veda, per tutte, Sez. un., n. 26283 del 2013);
- proprio all'orientamento che ravvisa la giurisdizione della Corte dei
conti in materia di azioni di responsabilità proposte nei confronti degli
organi di societàin house si riallaccia ora
l'assunto dei controricorrenti, i quali contestano la giurisdizione del giudice
ordinario sull'implicito presupposto che la giurisdizione del giudice contabile
per i danni sofferti da società in house avrebbe
un carattere esclusivo, di modo che, una volta affermata quella, non
residuerebbe spazio per postulare anche la giurisdizione in materia del
tribunale civile;
- s'è già sopra accennato all'orientamento secondo il quale la
giurisdizione penale e civile, da un lato, e la giurisdizione contabile,
dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali
anche quando investono un medesimo fatto materiale: se ne potrebbe dedurre che
la surriferita tesi dei controricorrenti non coglie nel segno, appunto perché
non è sufficiente che, in una determinata situazione, sia ravvisabile la
giurisdizione della Corte dei conti per escludere che sussista anche la
giurisdizione del tribunale civile;
- se ciò è vero, in via generale, ci si potrebbe nondimeno chiedere se, nel
particolare caso di danni cagionati ad una società in house, gli specifici argomenti che hanno condotto
queste sezioni unite ad affermare la giurisdizione della Corte dei conti nelle
azioni di responsabilità promosse nei confronti degli organi sociali
responsabili di quei danni - implicanti l'inesistenza, almeno a questo fine, di
un vero e proprio rapporto di alterità soggettiva tra la società partecipata e
l'ente pubblico partecipante - non debbano al tempo stesso portare, sul piano
logico, ad escludere la possibilità di una (eventualmente concorrente)
giurisdizione del giudice ordinario investito da un'azione sociale di
responsabilità per i medesimi fatti;
- ma una simile indagine, nel caso di specie, si rivela superflua: per
l'assorbente ragione che la Aim, se pure è divenuta una società in house nel corso della sua esistenza, di certo
non lo era al tempo in cui i suoi amministratori e sindaci hanno tenuto i
comportamenti dai quali scaturirebbe la responsabilità loro imputata nel
giudizio di cui trattasi né al tempo in cui si è verificato il pregiudizio
patrimoniale cui l'azione risarcitoria tende a porre rimedio;
- le vicende di cui si discute in causa risalgono, infatti, ad anni
compresi tra il 2003 ed il 2006 e dalla documentazione allegata al ricorso (con
i numeri da 52 a 58) si evince che solo a partire dal 3 febbraio 2009 sono
state introdotte nello statuto della Aim clausole implicanti il divieto di
cessione delle azioni a soggetti privati e l'attribuzione al socio pubblico di
poteri di controllo analogo a quello che esso esercita sulle proprie
articolazioni interne (previsioni poi venute meno a seguito di ulteriori
modifiche statutarie deliberate il 14 ottobre 2013);
- stando così le cose, non può non richiamarsi il principio, già in passato
enunciato da queste sezioni unite, secondo cui la verifica dei requisiti propri
della società in house - la cui esistenza
occorre sia consacrata nello statuto sociale e costituisce, come detto, il
presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti
sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per
i danni da essi cagionati al patrimonio della società - deve esser svolta
avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita
(cfr. Sez. un., n. 27993 del 2013 e n. 7177 del 2014, alle cui motivazioni si
rinvia);
- ne discende che nel caso in esame, in cui sono in discussione
comportamenti tenuti da soggetti privati i quali, nel momento in cui li
realizzarono, non potevano essere ad alcun titolo considerati agenti pubblici
ed il cui operato è stato ipoteticamente fonte di danno per il patrimonio di
una società avente anch'essa (a quel tempo) natura di soggetto privato, la
giurisdizione della Corte dei conti non sarebbe neppure in astratto
configurabile: tanto meno, quindi, se ne può trarre argomento per escludere la
sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
- sulle spese del presente regolamento provvederà il Tribunale di Vicenza
nel decidere il merito della causa.
P.Q.M.
La corte dichiara che il giudice ordinario ha giurisdizione in ordine alla
vicenda per cui è causa e gli demanda di provvedere anche sulle spese del
presente regolamento.