PROCESSO:
una breve riflessione su due principi
che regolano le modalità
di redazione del ricorso
(T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II,
sentenza 15 novembre 2013, n. 1201)
Si parla più spesso del principio di sinteticità degli atti giudiziari di cui all'art. 1 c.p.a, che del principio di specificità dei motivi di diritto del ricorso, giusta l'art. 40 co.1 lett.d) c.p.a.
Perché?
Forse perché il primo attiene di più ad una logica acceleratoria ed efficientista di tipo formale che tanto è in voga (non solo nel ben piccolo recinto del diritto processuale amministrativo), mentre il secondo suscita meno trasporto emotivo ed è meno spendibile mediaticamente (quindi anche politicamente).
Ma ciò non toglie che è ben più importante.
Ed ai giudici amministrativi va dato atto che, in concreto, quindi nelle decisioni, ho trovato più sentenze d'inammissibilità per genericità dei motivi di diritto che per eccessiva prolissità del difensore.
Massima
Va in proposito ricordato che,
secondo un costante orientamento anche di recente ribadito dal Consiglio di
Stato, i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi
con formulazione giuridica rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione
delle tesi sostenute a supporto della domanda finale, come altresì chiarito dal
vigente art. 40, comma 1, lett. d, cod.
proc. amm. (cfr., ex multis: Cons.
Stato, sez. VI, n. 4006 del 2012; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1755 del
2013).
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