GIURISDIZIONE & RISARCIMENTO DEL DANNO:
nella controversia CODACONS vs RAI
il TAR capitolino dichiara
il difetto di giurisdizione
sul danno da pubblicità di sigarette
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III "ter",
sentenza 24 settembre 2014 n. 9962)
Certo che nei concessionari di pubblici servizi (e non di pubbliche funzioni) trovare l'esercizio di atti autoritativi in senso stretto è cosa più da manuale che da agone giudiziale.
Ma il problema si pone anche a livello teorico: la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in materia, è stabilita dalla legge stessa, ma rischia di rilevare del tutto irrilevante con questa divisione "atti autoritativi/GO - atti non autoritativi/GA", almeno nelle concessioni di diritto pubblico.
Massima
1. E' inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso che introduce un'azione risarcitoria sul presupposto che la competenza a decidere sull’illiceità dei comportamenti - pubblicità sigarette - posti in essere nel corso delle telecronache sportive sia attratta al giudice amministrativo in forza degli artt. 33 e 35 del d.lgs. 80/1998.
Con le norme evocate sono riservate al giudice amministrativo le controversie relative ai pubblici servizi, in cui sono senz’altro da annoverare i servizi riguardanti le telecomunicazioni.
Peraltro, occorre rilevare che, ai sensi degli artt. 33 e 35 del richiamato decreto legislativo n. 80 del 1998, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sent. n. 292 del 2000 della Corte Costituzionale, al giudice amministrativo è devoluta la competenza giurisdizionale con riguardo alle cause in materia di pubblici servizi aventi ad oggetto domande di risarcimento di danni scaturiti dalla lesione di interessi legittimi correlata all'adozione, da parte della Pubblica Amministrazione, di provvedimenti illegittimi, in ordine alla annullabilità dei quali spetti a detto giudice la giurisdizione generale di legittimità.
2. Ora rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Alla stregua di tali coordinate, associazioni ricorrenti lamentano la lesione di posizioni di diritto soggettivo, come riconosciute dalle norme di cui deducono la violazione, volte alla tutela della salute del consumatore dai danni derivanti dal fumo.
3. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta illecita, concretante responsabilità aquiliana, tenuta dalle società resistenti che avrebbero violato il divieto di pubblicizzare prodotti da fumo, in quanto la circostanza che tale comportamento è stato rilevato nel corso di alcune trasmissioni sportive costituisce solo l’occasione da cui sarebbe scaturito il comportamento illecito, in assenza, dunque, di attività implicante l'esercizio di pubblici poteri.
4. Il Collegio ritiene che il regime cui è assoggetta la concessionaria del "servizio pubblico generale radiotelevisivo", per quanto non previsto dalla legge, è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, con ogni conseguenza in ordine al corretto riparto di competenza tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria.
Pertanto, in disparte la natura della Rai, quale concessionaria di servizio pubblico che di per sé non è sufficiente ad attrarre qualunque controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, non tutta l’attività imputabile al gestore del generale servizio radiotelevisivo debba essere ineluttabilmente considerata quale esercizio di pubblico servizio, dovendo essere tenuta distinta da quest’ultima quella invece riconducibile alla sfera dei meri comportamenti aventi rilevanza esclusivamente privatistica, perché sganciati dall’esercizio del servizio pubblico.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
11806 del 1998, proposto da: Codacons - Coordinamento delle Associazioni per la
difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, e
l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi,, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p. t., rappresentate e difese dagli avv. ti Carlo Rienzi,
Michele Lioi, Mario Marconi, Michele Mirenghi, Marco Ramadori e Giancarlo
Caracuzzo, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons
in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Rai Radio Televisione italiana s.p.a., in
persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Pace, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza delle
Muse, 8;
Soc Telepiu' Srl, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Carmelo Alessio, Valerio Di Gravio e Andrea Granzotto, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via S. Mercadante 32;
Soc Telepiu' Srl, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Carmelo Alessio, Valerio Di Gravio e Andrea Granzotto, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via S. Mercadante 32;
nei confronti di
Soc Philip Morris Corporate Service Inc,
in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.
ti Maria Grazia Lanero e Daniele Vecchi, con domicilio eletto presso lo studio
Gianni Origoni & Partners in Roma, via Quattro Fontane, 20;
per l'accertamento
del divieto di trasmissione di ogni
immagine in cui sia possibile scorgere marchi di prodotti da tabacco durante
gran premi di formula 1, ai sensi degli artt. 33 e 35 d. leg.vo 80/98;
nonché, per la condanna al risarcimento
dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
della parti intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
24 febbraio 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Codacons -
Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti
degli utenti e dei consumatori, e l’Associazione Utenti dei Servizi
Radiotelevisivi, introducono azione di risarcimento del danno, da valutarsi in
via equitativa ex art. 35, d.lgs. 80/98, per comportamento illecito della Rai –
Radio Televisione italiana s.p.a. e Telepiù s.r.l., per avere propagandato nel
corso delle trasmissioni sportive pubblicità di prodotti da fumo.
Deducono, al riguardo, la violazione della
legge 165 del 10 aprile 1962, della legge 223 del 6 agosto 1990 e della
direttiva CEE 552/89 e della legge 428/90 sui c.d. “warnings”.
Si è costituita in giudizio la società Rai
per resistere al ricorso di cui ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità
per difetto di giurisdizione del giudice adito,e, in via gradata,
l’infondatezza del ricorso.
Si è costituita la pure intimata società
Telepiù che ha sollevato, per altrettanto, eccezione in via pregiudiziale di
difetto di giurisdizione e l’infondatezza nel merito delle introdotte azioni.
Si è costituita, infine, la società Philip
Morris Corporate Services inc., individuata quale controinteressata, che ha
pure eccepito il difetto di giurisdizione.
Con ordinanza n. 1368/98 del 9 ottobre
1998, il Tribunale adito ha respinto l’istanza cautelare.
In vista della discussione della causa nel
merito le parti hanno depositato memorie e repliche; alla pubblica udienza del
24 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, e in accoglimento delle
eccezioni sollevate dalle parti resistenti, il Collegio ritiene che il ricorso
è inammissibile, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo
nella controversia in esame.
La parte ricorrente introduce azione
risarcitoria sul presupposto che la competenza a decidere sull’illiceità dei
comportamenti posti in essere nel corso delle telecronache sportive sia
attratta al giudice amministrativo in forza degli artt. 33 e 35 del d.lgs.
80/1998.
Con le norme evocate sono riservate al
giudice amministrativo le controversie relative ai pubblici servizi, in cui
sono senz’altro da annoverare i servizi riguardanti le telecomunicazioni.
Peraltro, occorre rilevare che, ai sensi
degli artt. 33 e 35 del richiamato decreto legislativo n. 80 del 1998, nel
testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di
cui alla sent. n. 292 del 2000 della Corte Costituzionale, al giudice
amministrativo è devoluta la competenza giurisdizionale con riguardo alle cause
in materia di pubblici servizi aventi ad oggetto domande di risarcimento di
danni scaturiti dalla lesione di interessi legittimi correlata all'adozione, da
parte della Pubblica Amministrazione, di provvedimenti illegittimi, in ordine
alla annullabilità dei quali spetti a detto giudice la giurisdizione generale
di legittimità.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che
ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto
il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione
della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione
dedotta in giudizio.
Alla stregua di tali coordinate, ed avuto
riguardo alle pretese introdotte dalle associazioni ricorrenti, rileva il
Collegio che queste lamentano la lesione di posizioni di diritto soggettivo,
come riconosciute dalle norme di cui deducono la violazione, volte alla tutela
della salute del consumatore dai danni derivanti dal fumo.
Ne consegue che appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa al fine di
ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della
condotta illecita, concretante responsabilità aquiliana, tenuta dalle società
resistenti che avrebbero violato il divieto di pubblicizzare prodotti da fumo,
in quanto la circostanza che tale comportamento è stato rilevato nel corso di
alcune trasmissioni sportive costituisce solo l’occasione da cui sarebbe
scaturito il comportamento illecito, in assenza, dunque, di attività implicante
l'esercizio di pubblici poteri.
In altri termini, non può ritenersi
sussistente la cognizione del giudice amministrativo in ogni controversia in
cui sia coinvolto il gestore di un servizio pubblico, allorché non vengono in
discussione aspetti implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, ma meri
comportamenti asseritamente lesivi rispetto a cui la posizione soggettiva del
soggetto che si ritiene leso ha natura e consistenza di diritto soggettivo.
Il Collegio ritiene, pertanto,
condivisibile quanto sostengono unanimemente le parti resistenti in proposito,
atteso che il regime cui è assoggetta la concessionaria del "servizio
pubblico generale radiotelevisivo", per quanto non previsto dalla legge, è
assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, con ogni
conseguenza in ordine al corretto riparto di competenza tra la giurisdizione
amministrativa e quella ordinaria.
Pertanto, in disparte la natura della Rai,
quale concessionaria di servizio pubblico che di per sé non è sufficiente ad
attrarre qualunque controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo,
non tutta l’attività imputabile al gestore del generale servizio radiotelevisivo
debba essere ineluttabilmente considerata quale esercizio di pubblico servizio,
dovendo essere tenuta distinta da quest’ultima quella invece riconducibile alla
sfera dei meri comportamenti aventi rilevanza esclusivamente privatistica,
perché sganciati dall’esercizio del servizio pubblico.
Sussiste, dunque, la giurisdizione
dell'Ago in ordine alla pretesa fatta valere dalle associazioni ricorrenti nei
confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con
riferimento al risarcimento dei danni derivanti da pretesi atti illeciti posti
in essere dalla stessa in occasione della trasmissione di programmi sportivi
mediante la loro successiva diffusione presso il pubblico e gli utenti di
pubblicità, al fine dell'acquisizione di un maggiore introito pubblicitario.
Tale attività non sembra in ipotesi costituire un intervento comunque
ricollegabile ai poteri autoritativi dell'autorità amministrativa o della
concessionaria del servizio pubblico, ma assume connotazioni esclusivamente
privatistiche.
Per le ragioni che precedono, il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto
riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo
può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).
Sussistono ragioni di equità per disporre
la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale
il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art.
11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo
amministrativo).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)