ISTRUZIONE:
il diritto allo studio deve prevalere
sulle esigenze di bilancio
(T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I,
sentenza 5 maggio 2014 n. 213)
Fa sempre piacere quando il Diritto si riprende quel posto che l'economia, la "triste scienza" (anche sotto le mentite spoglie della contabilità pubblica) gli ha sottratto.
Massima
1. L’assistenza scolastica (pur differenziandosi dall’insegnamento di sostegno che attiene invece agli ausili nel processo di apprendimento scolastico), in quanto funzionale a permettere all’alunno non autonomo di poter accedere e rimanere in classe per seguire le lezioni, superando con l’ausilio specifico le barriere e i disagi del suo handicap, è in strumentale a rendere effettivo proprio il diritto allo studio ed alla frequenza scolastica, e quindi la pretesa a tale servizio sociale è anch’essa coperta dai precetti costituzionali di cui agli articoli 2,3 e 38 della Costituzione.
In sostanza, l’assistenza scolastica, in tal modo intesa, quale misura scolastica integrativa e di supporto, costituisce strumento indispensabile per garantire il diritto allo studio (e ciò è del resto confermato dal fatto che la richiesta delle ore è stata effettuata dal dirigente scolastico mediante un modulo in cui sono indicate le esigenze fisiche dell’alunno per poter frequentare la scuola.
2. Si applicano pertanto anche in subiecta materia i principi enunciati da Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 2010 e pertanto anche il diritto al servizio di assistenza scolastica di cui si verte deve essere considerato, secondo i vigenti parametri costituzionali, non finanziariamente condizionabile.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione
staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 503 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea D'Alessandro, con domicilio eletto presso Annamaria Catenaro in Pescara, via dei Marrucini N. 27;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea D'Alessandro, con domicilio eletto presso Annamaria Catenaro in Pescara, via dei Marrucini N. 27;
contro
-
Comune di Castel Frentano, rappresentato e difeso dall'avv. Diego De Carolis,
con domicilio eletto presso Diego De Carolis in Pescara, via Napoli, 60;
- Comune di Fossacesia - Eas 23 Basso Sangro, rappresentati e difesi dall'avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso Rosella Ferrara in Pescara, via Fedra, 10;
- Comune di Fossacesia - Eas 23 Basso Sangro, rappresentati e difesi dall'avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso Rosella Ferrara in Pescara, via Fedra, 10;
per
l'annullamento
del
provvedimento con il quale l'Ente Ambito Sociale 23 Basso Sangro ha assegnato
alla figlia minore dei ricorrenti un numero di ore di assistenza scolastica
specialistica inferiore a quelle richieste dal Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Castel Frentano.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel Frentano e del Comune
di Fossacesia - Eas 23 Basso Sangro;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Massimiliano
Balloriani e uditi per le parti l'avv. Andrea D'Alessandro per le parti
ricorrenti, l'avv. Diego De Carolis per l'amministrazione comunale resistente,
l'avv. Rosella Ferrara per l'amministrazione resistente;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.-
I ricorrenti, genitori della minore -OMISSIS- (affetta da disturbo dello
spettro autistico e invalida al 100%), hanno chiesto l’annullamento della nota
n. 12488 del 29 ottobre 2013, con la quale il Comune di Fossacesia, per l’Ente
d’ambito Basso Sangro, ha ridistribuito le ore di assistenza specialistica in
favore degli alunni portatori di handicap segnalati dalle varie istituzioni
scolastiche nel Comune di Castel Frentano, adeguando le assegnazioni alle nuove
richieste, cioè mantenendo la proporzione tra le ore man mano domandate e il
monte totale stabilito dal piano di zona per tutto il Comune di Castel Frentano
(50), e nel caso specifico riducendo ulteriormente le ore assegnate di
assistenza educativa alla loro figliuola da 14 a 12 settimanali (il dirigente
scolastico invece ne aveva richieste al Comune ben 22, con nota del 26 agosto
2013, previa consultazione degli atti e della situazione emersa dalla relazione
del “gruppo h”, con dettagliata elencazione nell’apposito modulo di tutte le
necessità assistenziali di cui la minore ha bisogno per la frequenza della
classe prima della scuola primaria – in particolare: per l’ingresso e l’uscita
da scuola, l’uso dei servizi igienici, l’assunzione di alimenti, la cura
dell’igiene personale -).
I
ricorrenti lamentano tra l’altro la violazione dell’articolo 13 comma 3 della
legge n. 104 del 1992, secondo cui “nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati”; nonché si dolgono della
circostanza che l’Amministrazione abbia erroneamente ritenuto che tale obbligo
sia finanziariamente condizionato.
L’inadeguatezza
delle ore di assistenza ha inoltre comportato la necessità di far uscire in
anticipo la minore da scuola, come confermato anche dalla documentazione
depositata dal Comune di Castel Frentano.
Le
parti chiedono anche il risarcimento del danno per i disagi sinora subiti dalla
minore.
Con
ordinanza n. 8 del 2014 è stata accolta l’istanza cautelare.
In
esecuzione di tale ordinanza, come precisato dalla difesa del Comune di
Fossacesia, l’EAS (Ente d’ambito per i servizi sociali in questione) ha
comunicato al Comune di Castel Frentano la necessità di aumentare gli
stanziamenti e quindi le ore complessive da destinare a quel servizio nel
territorio comunale, e con delibera di G.C. n. 9 del 25 febbraio 2014, l’Ente
locale vi ha provveduto “aumentando le risorse finanziarie messe a
disposizione dei propri cittadini per il tramite dell’EAS, aumentando le ore
disponibili da 50 a 60, così consentendo che, con successivo provvedimento
dell’EAS dell’11 marzo 2014, le ore attribuite alla minore nell’ambito del
riposizionamento complessivo fra gli aventi diritto, si elevasse a 14”
(cfr. memoria depositata il 18 marzo 2014 dal Comune di Fossacesia).
Il
Comune di Castel Frentano, in data 10 aprile 2014, ha depositato documenti dai
quali si desume che il 18 novembre 2013 sono state aumentate le ore di sostegno
scolastico in favore della minore (da 16 a 18 settimanali) e con memoria
depositata nella stessa data ha precisato che tale aumento di ore coprirebbe
ampiamente il deficit di assistenza accordato dal Comune medesimo in ragione
della carenza di risorse economiche.
Il
Comune di Fossacesia ha evidenziato che l’Ente d’ambito non avrebbe
legittimazione passiva poiché non ha risorse proprie limitandosi a gestire
quelle degli enti locali aderenti; i provvedimenti impugnati sarebbero
genericamente indicati e comunque non sarebbe stato impugnato il primo
provvedimento di assegnazione di 14 ore del 10 settembre 2013, già a conoscenza
del legale dei ricorrenti sin dal 16 settembre 2013, come si evincerebbe da una
nota di interlocuzione avente pari data e inviata dal medesimo; il ricorso
sarebbe poi inammissibile per mancata impugnazione del piano di zona di cui
all’articolo 18 della legge n. 328 del 2000 con il quale si è stabilito il
monte ore totale per il Comune di Castel Frentano in ragione delle
disponibilità finanziarie, poi solo suddiviso proporzionalmente alle richieste
con il provvedimento impugnato (in caso contrario si sarebbero dovuti evocare
in giudizio gli altri aventi diritto come controinteressati); il ricorso
sarebbe poi infondato in quanto i servizi educativi sarebbero diversi
ontologicamente da quelli di sostegno scolastico e non coperti dalle previsioni
costituzionali di cui agli articoli 2, 3 e 38 Cost., come si evincerebbe dagli
articoli 1, 14 e 19 della legge n. 328 del 2000, da cui deriverebbe che la
predisposizione del piano di zona può avvenire solo sulla base delle risorse
disponibili e secondo principi di copertura finanziaria e patrimoniale (secondo
il piano di zona 2011-2013 approvato anche dal Comune di Castel Frentano sulla
base di un accordo di programma – cfr. la delibera di C.C. n. 11 del 2011, al
cui allegato B è dato leggere che per l’assistenza scolastica per l’autonomia e
comunicazione dei diversamente abili è stata destinata la somma di euro 144.263
- le ore stanziate per gli istituti di quel territorio comunale sono solo 50,
da ripartirsi tra tutti gli aventi diritto); le indicazioni provenienti
dall’istituto scolastico non sarebbero vincolanti per l’Ente locale e comunque
non è stata evocata in giudizio anche l’istituzione scolastica nonostante le
censure appaiano anche dirette a censurare nel complesso il servizio scolastico.
2.-
All’udienza del 17 aprile 2014, la causa è passata in decisione.
2.1.-
In via preliminare, il Collegio rileva che appare innegabile la natura
provvedimentale dell’atto impugnato, emesso dal Comune di Fossacesia in
rappresentanza dell’Ente d’Ambito, atteso che incide in modo diretto e
immediato sulla pretesa dei ricorrenti ad ottenere il servizio in misura
necessaria alle esigenze della propria figlia, e quindi appare evidente la
legittimazione passiva, nel presente giudizio, di chi lo ha adottato.
2.2.-
Non appare fondata neanche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per
genericità dell’indicazione dei provvedimenti impugnati, atteso che, viceversa,
dal contenuto dell’atto è chiaramente evincibile quali sono gli atti censurati.
E’
poi specificata tra gli atti impugnati la nota n. 12488 del 29 ottobre 2013
dell’Eas Basso Sangro, con la quale sono state ridotte da 14 a 12 le ore
destinate all’assistenza della minore.
E’
questa, in particolare, l’ultimo atto lesivo adottato dall’Amministrazione che
supera e quindi assorbe la precedente determinazione con la quale erano state
inizialmente concesse 14 ore, sicchè il giudizio è stato correttamente
incardinato con l’impugnazione di tale provvedimento.
L’annullamento
di quest’ultimo, difatti, non farebbe rivivere il precedente provvedimento, che
è da intendersi invece superato e posto nel nulla da una rinnovata
determinazione amministrativa.
2.3.-
Quanto alla eccepita mancata impugnazione del piano di zona, come appena
rilevato, l’ampia locuzione contenuta nell’epigrafe del ricorso e la
specificazione degli atti man mano censurati nel testo (cfr. pag. 3 del
ricorso: “sia il Comune di Castel Frentano sia l’Eas … comunicavano
semplicemente di aver assegnato un numero di ore in esatta proporzione
matematica tenuto conto dell’insufficienza delle ore disponibili (stabilite nel
piano di zona)…tali risposte alludono ad una mancanza di fondi che però mai
possono andare a toccare quello che è un diritto di tutti i disabili…”)
permette di riferire le censure anche a detto piano e quindi di considerarlo
tra gli atti univocamente impugnati (Tar Cagliari, sentenza n. 317 del 2012;
Tar Trento, sentenza n. 326 del 2012); tanto più che nel caso di specie questa
indicazione sostanziale non ha leso il diritto alla difesa di controparte che
ha viceversa svolto una mirata ed approfondita replica anche in merito al piano
di zona.
3.-
Passando al merito del ricorso, si osserva innanzitutto che, contrariamente a
quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, l’assistenza scolastica (pur
differenziandosi dall’insegnamento di sostegno che attiene invece agli ausili
nel processo di apprendimento scolastico), in quanto funzionale a permettere
all’alunno non autonomo di poter accedere e rimanere in classe per seguire le
lezioni, superando con l’ausilio specifico le barriere e i disagi del suo
handicap, è in strumentale a rendere effettivo proprio il diritto allo studio
ed alla frequenza scolastica, e quindi la pretesa a tale servizio sociale è
anch’essa coperta dai precetti costituzionali di cui agli articoli 2,3 e 38
della Costituzione.
In
sostanza, l’assistenza scolastica, in tal modo intesa, quale misura scolastica
integrativa e di supporto, costituisce strumento indispensabile per garantire
il diritto allo studio (e ciò è del resto confermato dal fatto che la richiesta
delle ore è stata effettuata dal dirigente scolastico mediante un modulo in cui
sono indicate le esigenze fisiche dell’alunno per poter frequentare la scuola,
cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3953 del 2013).
3.1.-
Ciò premesso, si applicano pertanto anche in subiecta materia i principi
enunciati da Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 2010 (cfr. Consiglio di
Stato, sentenza n. 3953 del 2013) e pertanto anche il diritto al servizio di
assistenza scolastica di cui si verte deve essere considerato, secondo i
vigenti parametri costituzionali, non finanziariamente condizionabile (cfr. Tar
Catania, sentenza n. 383 del 2013).
Ciò
premesso, le espressioni con cui le norme richiamate da parte resistente si
riferiscono a principi di “copertura finanziaria e patrimoniale”, obbligo di
provvedere con le “risorse disponibili”, sono da intendere come richiamo ad una
corretta e pianificata gestione e programmazione delle spese, che se, da un
lato, deve perseguire principi di pareggio di bilancio o comunque un controllo
delle spese in base a quelle che sono, appunto, le risorse complessivamente
disponibili, dall’altro, non può prescindere da una equa e ponderata
valutazione delle risorse da allocare in relazione ad una scala di valori (dei
diritti da soddisfare) alla luce soprattutto dei parametri costituzionali.
Cioè,
tali disposizioni non vogliono stabilire che nello stanziare le risorse
disponibili le Autorità amministrative possono determinare in materia
arbitraria l’effettività dei diritti, stanziando, a proprio piacimento, le
risorse che ritengono per garantirne l’esplicazione.
Se
così fosse, i principi costituzionali sarebbero rimessi all’arbitrio
dell’Amministrazione nella fase di riparto delle risorse disponibili.
Ne
consegue che, anche in tale attività che può apparire di mero riparto (ma in
realtà ha carattere sostanziale per le considerazioni appena svolte),
l’Amministrazione non è libera, dovendo, innanzitutto, garantire tutte le
risorse necessarie per assicurare tutela dei diritti incomprimibili e non
finanziariamente condizionati (tra cui, per quanto detto, rientra quello di cui
si discute, in quanto nucleo irriducibile del diritto allo studio), e poi,
anche per diritti che hanno rilievo minore, occorre comunque graduare le
rimanenti risorse in maniera ponderata e previo adeguato contemperamento dei
diritti e interessi anche contrapposti, secondo una scala di valori comunque
predeterminata, in quanto evincibile da fonti costituzionali e primarie (cfr.
Corte Costituzionale, sentenza n. 509 del 2000).
Nel
caso di specie, viceversa, l’Amministrazione si è limitata a indicare di aver
stanziato per tale servizio una somma sufficiente per far fronte solo a 50 ore
di assistenza settimanale in tutto il territorio del Comune di Castel Frentano.
Non
ha cioè indicato e specificato quali diritti e interessi di rango superiore a
quelli in esame avevano necessità di copertura primaria, così da giustificare
l’asserita mancanza di risorse disponibili, alla luce e nel rispetto dei
principi testè enunciati.
3.2.-
Poiché, come illustrato, sono differenti i bisogni alla cui soddisfazione sono
finalizzate l’assistenza didattica (insegnamento di sostegno) e quella
scolastica, appare evidente come l’insufficienza di una prestazione non possa
essere compensata con l’incremento di un’altra.
3.3.-
Quanto ai restanti profili evidenziati dalla difesa dell’Amministrazione, si
osserva che la richiesta del dirigente scolastico - tanto più se, come nel caso
di specie, basata su una documentata analisi della situazione e delle
dettagliate esigenze dell’alunno - pur non vincolando l’Ente d’Abito
rappresenta quantomeno un segmento procedimentale istruttorio e preliminare
che, in quanto tale, si inserisce come parametro di valutazione della scelta
effettuata a valle.
Ciò
nonostante, l’atto impugnato è da imputarsi esclusivamente alle Autorità
evocate in giudizio, poiché esse lo hanno adottato, sicchè non v’è necessità di
integrare il contraddittorio anche nei confronti dell’Istituto scolastico.
Atteso
che le censure esposte nel ricorso non riguardano i criteri di ripartizione
delle ore (stanziate complessivamente dall’Amministrazione) fra i soggetti
aventi diritto, ma in radice la stessa possibilità di fissare un monte ore
arbitrario e svincolato dal rilievo costituzionale e incomprimibile dei diritti
coinvolti, ad avviso del Collegio non è necessario integrare il giudizio nei
confronti di tali altri soggetti che potrebbero essere, al massimo,
cointeressati sostanziali.
3.4.-
Accertata la fondatezza della domanda di annullamento sulla scorta della
rilevata illegittimità del comportamento provvedimentale dell’Amministrazione
resistente, si può conseguentemente ritenere sussistente il requisito
dell’ingiustizia del danno lamentato dai ricorrenti.
Non
emergendo poi particolari situazioni di incertezza in ordine al quadro fattuale
esaminato, appare viepiù sussistere il requisito soggettivo della colpa.
In
merito al quantum, il Collegio ha già in passato aderito, pronunciandosi su
questione simile, ai principi espressi nella sentenza n. 746 del 2013 del Tar
Firenze sia in punto di risarcibilità di siffatti danni non patrimoniali sia
per i criteri ivi indicati per la liquidazione del danno.
Si
è stabilito, a tal fine, di quantificare il danno da mancata assegnazione delle
ore di sostegno dovute, avendo come base la somma di 1.000,00 euro per mese e
calcolando su essa una percentuale corrispondente a quella delle ore assegnate
in meno.
Per
le ragioni indicate (funzione servente di tutela del diritto allo studio svolta
da quello all’assistenza scolastica, al pari del diritto all’insegnamento di
sostegno), tali conclusioni possono essere applicate anche alla fattispecie
oggi in esame.
Quindi,
nel caso di specie, siccome è stato riconosciuto, in media, circa il 40% delle
ore in meno, il risarcimento spettante, per ciascun mese di ritardo
nell’assegnazione delle ore richieste dal dirigente scolastico (non contestate
da parte dell’Amministrazione resistente sotto il profilo della loro effettiva
necessità in relazione alle esigenze dell’alunno ma solo sotto quello della non
cogenza della proposta), è di 400,00 euro (con interessi e rivalutazione sino
al soddisfo), da calcolarsi dal momento dell’adozione del provvedimento
impugnato e fino a quello in cui l’Amministrazione medesima provvederà alla
concessione delle ore di assistenza richieste.
Se
dovesse residuare nel calcolo una frazione di mese, essa sarà risarcita in
proporzione.
4.-
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna
le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno,
secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna
le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a titolo di spese
processuali, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di
euro 5.000,00, oltre iva, cpa, accessori di legge, e contributo unificato come
per legge.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Michele
Eliantonio, Presidente
Alberto
Tramaglini, Consigliere
Massimiliano
Balloriani, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
05/05/2014
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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