ACCESSO AGLI ATTI:
sulla natura
del diritto d'accesso
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II,
sentenza 11 maggio 2016, n. 1562)
Massima
1. La sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si richiede di accedere, non significa che l'accesso sia stato configurato dal legislatore come meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, assumendo valenza indipendente dalla sorte di un processo già pendente, ma anche dalla eventuale inammissibilità o infondatezza di un'eventuale futura azione, da proporsi una volta conosciuti gli atti in questione (ex plurimis: Consiglio di Stato, 7 febbraio 2014, n. 600). 1.1. Ne consegue che il giudizio sull'accesso prescinde dall'utilità che l'istante potrà trarne anche quando l'azione giudiziaria appaia palesemente infondata o decaduta.
1.2. Inoltre, poiché la disciplina dell'accesso difensionale non prevede un momento preciso in cui il relativo diritto debba essere esercitato, è sufficiente che il giudice accerti che la conoscenza della documentazione amministrativa sia potenzialmente utilizzabile ai fini della difesa di interessi giuridicamente rilevanti, essendo irrilevante che l'interessato non dia successivo corso all'azione giudiziale.
1.3. Ciò in quanto il valore della difesa in giudizio, costituzionalmente tutelato, va inteso in maniera ampia, non essendo peraltro il giudice dell'accesso anche il giudice del processo principale.
2. Tuttavia, è corretto ritenere che la regola dell'accesso difensivo non abbia un valore assoluto, ma che debba cedere di fronte ad un limite qualificato tra quelli elencati di natura inderogabile nell'art. 24, ovvero all'esito di un bilanciamento di interessi che pure devono essere tutelati, aventi rango pari a quello alla difesa sotteso all’accesso.
2.1 Pur essendo l'istituto dell'accesso agli atti amministrativi finalizzato alla realizzazione di valori di rango costituzionale — quali la difesa in giudizio, l’imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa — lo stesso è, difatti, suscettibile di compressione, anche nella forma più lieve del differimento della sua soddisfazione, laddove confliggente con valori di pari rango, dovendo sempre operarsi un bilanciamento di interessi in concreto, che tenga conto del rango comparativo degli interessi contrapposti, quello tutelato con l'esclusione dell'accesso e quello alla cui tutela mira l'istanza ostensiva.
2.2 Ed infatti, l'accesso è concepito come mezzo perseguire la trasparenza, in un'ottica, però, strumentale, la quale non viene tutelata come bene in sé, ma come mezzo funzionale per il soddisfacimento di un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata di cui deve essere titolare il soggetto che pretende l'accesso e con i limiti derivanti da esigenze di tutela di altri interessi con lo stesso confliggenti.
2.3 Ciò in quanto la vigente normativa prevede la possibilità di conformare tale diritto, soprattutto nella forma del differimento, riferendosi tale strumento del differimento alle ipotesi in cui – come avviene nella fattispecie in esame – sussista in capo al richiedente una posizione di interesse attuale e concreto, ma tale posizione receda a fronte della esistenza di interessi, di rango superiore, che sarebbero compromessi dalla immediata ostensione della documentazione richiesta.
3. Ciò posto ritiene il Collegio, con riferimento alla fattispecie in esame, che l’interesse all’ostensione della documentazione richiesta, di cui parte ricorrente è indubbiamente titolare, non possa tuttavia trovare immediata soddisfazione – dovendo piuttosto esserne disposto il differimento - inerendo l’accesso azionato ad atti che debbono ancora essere valutati in sede istruttoria dal competente organo di collaudo, ed ostando all’immediata esibizione degli stessi ragioni di pubblico interesse volte alla tutela del buon andamento dell’azione amministrativa che, come correttamente rappresentato dalla resistente Amministrazione, potrebbe subire condizionamenti o rallentamenti per effetto di un accesso consentito prima della conclusione del collaudo e della formulazione delle relative valutazioni.
3.1 Il differimento dell’esercizio del diritto di accesso deve, difatti, ritenersi giustificato in quanto l’ostensione degli atti è suscettibile di riflettersi negativamente sullo sviluppo della fase di collaudo e della relativa istruttoria, riespandendosi quindi l’esercizio di tale diritto nel momento in cui siano venute meno le esigenze sottese al suo differimento.
3.2 Né tale differimento pregiudica in alcun modo la posizione della società ricorrente, non discendendo dallo stesso alcuna preclusione all’esperimento delle azioni di tutela che la stessa intenderà adottare a difesa della propria posizione, comportando unicamente uno spostamento in avanti nel tempo della possibilità della loro effettiva promozione.
4. Traendo le necessarie conclusioni da quanto sin qui illustrato, deve dunque ritenersi che, con riferimento all’accertamento del diritto della società ricorrente all’accesso alla richiesta documentazione, pur sussistendone i relativi presupposti legittimanti – come riferiti alla sussistenza di un interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti e al nesso di strumentalità tra tali atti e la posizione giuridica della ricorrente, che appare essere meritevole di tutela – tuttavia il concreto esercizio del diritto di accesso correttamente è stato differito al momento di conclusione della fase del collaudo, rivelandosi tale differimento funzionale alla tutela di interessi, confliggenti con quello azionato da parte ricorrente e sullo stesso prevalenti in tale fase di svolgimento del procedimento di collaudo.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1562 del 2016, proposto da:
Soc Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantella, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;
Soc Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Saverio Cantella, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;
contro
Consip S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv. Andrea Guarino, Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso Andrea
Guarino in Roma, Piazza Borghese, 3;
nei
confronti di
Tiscali
S.p.a.;
BT Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero, Angela Gemma, Marco Di Lullo, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
Vodafone Omnitel B.V. e Ericsson Telecomunicazioni Spa, in proprio e nella rispettiva qualità di mandataria e mandante di RTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la prima rappresentata e difesa dagli Avv. Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Romano Rotelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cintioli - Lo Pinto in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;
BT Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero, Angela Gemma, Marco Di Lullo, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
Vodafone Omnitel B.V. e Ericsson Telecomunicazioni Spa, in proprio e nella rispettiva qualità di mandataria e mandante di RTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la prima rappresentata e difesa dagli Avv. Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Romano Rotelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cintioli - Lo Pinto in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;
per
l'annullamento
della
nota del 30 dicembre 2015, prot. N. 32972, con la quale la Consip ha negato l’accesso alla
documentazione attinente alle procedure di collaudo avviate nella gara per
l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di
Connettività (SPC) - CIG 5133642F61, di cui all’istanza di accesso del 2
dicembre 2015;
e
per l’accertamento
del
diritto della società ricorrente ad accedere alla documentazione di collaudo di
cui all’istanza di accesso;
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio della Consip S.p.a., di BT Italia S.p.a. e di Vodafone
Omnitel B.V.;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Elena Stanizzi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1 -
La società odierna ricorrente impugna la nota, in epigrafe indicata, con cui la Consip ha opposto il diniego ad
accedere alla documentazione inerente le procedure di collaudo riferite alla
gara per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema
Pubblico di Connettività (SPC) - CIG 5133642F61, di cui all’istanza di accesso
del 2 dicembre 2015, chiedendo, altresì, parte ricorrente, l’accertamento del
proprio diritto ad ottenere copia di detta documentazione.
Al
fine di rappresentare la propria posizione di interesse in ordine all’accesso
alla richiesta documentazione e di confutare le ragioni sottese al contestato
diniego, parte ricorrente procede preliminarmente alla dettagliata
illustrazione delle modalità che caratterizzano la procedura di gara cui la
domanda di accesso di riferisce.
In
tale direzione, riferisce che la gara - del valore di 2,5 miliardi di euro,
basata sul criterio del prezzo più basso, per per un servizio avente durata di
84 mesi - è stata aggiudicata in via definitiva a favore di Tiscali, per il 60%
e a favore di BT Italia e a RTI Vodafone Omnitel B.V. – Ericsson, questi ultimi
ciascuno per il 20% del volume complessivo, prevedendo la lex specialis che il
Contratto Quadro sarebbe stato stipulato con un numero minimo di due fornitori
previa accettazione delle condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario.
Precisa,
ancora, parte ricorrente di aver proposto innanzi a questo TAR ricorso –
iscritto al N. 6370/2013 R.G - e motivi aggiunti avverso l’impostazione
complessiva della gara e le valutazioni inerenti l’attendibilità delle offerte
presentate dalle società prime due classificatesi, sostenendo l’erroneità della
stima dei costi della commessa in relazione alle concrete modalità di
erogazione dei servizi ed affermando la non plausibilità delle relative
giustificazioni.
Prevedendo
la disciplina di gara la possibilità di effettuare il collaudo dei servizi
offerti dall’aggiudicatario e dai fornitori assegnatari anche prima della
stipulazione del Contratto Quadro, ed avendo avuto conoscenza, nell’ambito del
giudizio introdotto con il citato ricorso, dell’intenzione della Consip di anticipare i collaudi,
parte ricorrente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia dei
provvedimenti di nomina dell’organo preposto al collaudo, dei documenti di
collaudo, di cui all’art. 15.7 dello Schema di Contratto Quadro OPA, trasmessi
dagli affidatari del servizio, della documentazione riguardante i test di
collaudo dei servizi in ambiente di prova, della corrispondenza intercorsa tra
le parti e di ogni altra documentazione connessa ed utile alla tutela della
posizione giurisdizionale della ricorrente.
Tale
richiesta di accesso è stata esitata mediante adozione della gravata nota con
la quale la Consip ha
differito l’accesso al momento della conclusione dell’attività di collaudo,
affermando altresì la non riconducibilità della fase di collaudo alla fase
pubblicistica dell’affidamento del servizio, pur essendo stata la fase di
collaudo avviata in una fase antecedente la sottoscrizione del Contratto Quadro
OPA con l’aggiudicatario e con i fornitori affidatari, e ritenendo, su tali
basi, la riconducibilità dell’accesso ad un controllo generalizzato
dell’operato dell’Amministrazione.
Nella
gravata nota, si rappresenta, inoltre, l’assenza di un interesse concreto e
attuale all’accesso, non essendo la documentazione inerente il collaudo
funzionale in test bed direttamente correlata alla sostenibilità economica
dell’offerta tecnica dei fornitori, come tale inidonea ad influenzare il
contenzioso in atto.
Avverso
tale nota deduce parte ricorrente il seguente, articolato, motivo di censura:
Violazione
e falsa applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 22 e
seguenti della legge n. 241 del 1990, dell’art. 9 del D.P.R. n. 184 del 2006,
degli artt. 1, 11 e 17 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso
adottato da Consip. Eccesso di
potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della irragionevolezza e
contraddittorietà manifesta, nonché della falsità del presupposto.
Sostiene
parte ricorrente che le attività cui si riferisce la richiesta documentazione
attengono alla fase ad evidenza pubblica in quanto antecedenti la stipula del
Contratto Quadro e prodromiche alla stipula dello stesso, comportando l’esito
negativo del collaudo l’esclusione del concorrente, la riformulazione della
graduatoria e la rinnovazione della fase di interpello dei partecipanti,
incidendo, pertanto, sugli esiti della procedura di scelta del fornitore.
Inoltre,
secondo parte ricorrente, l’accesso deve essere consentito a prescindere dalla
natura dell’atto, pubblica o privata, riferendosi a qualsiasi rappresentazione
grafica detenuta dall’Amministrazione.
Con
riferimento alla sussistenza di un interesse concreto e attuale all’ostensione
della richiesta documentazione, sostiene parte ricorrente che la stessa serva
alla dimostrazione della originaria inadeguatezza dell’offerta, che forma
oggetto di specifico contenzioso, nel dettaglio illustrando la disciplina di
gara dalla quale emergerebbe siffatto collegamento, idoneo a testimoniare la
sussistenza di un interesse diretto alla conoscenza degli atti richiesti.
Rileva,
infine, parte ricorrente, la contraddittorietà della gravata nota che, pur
differendo l’accesso, ne contesta i presupposti legittimanti e richiede la
presentazione di una ulteriore istanza con una diversa motivazione.
Si
è costituita in resistenza la Consip difendendo
la legittimità del proprio operato, non essendosi ancora conclusa la procedura
di collaudo, rappresentando al riguardo il pregiudizio che potrebbe discendere
dal consentire l’accesso in tale fase per il buon andamento dell’azione
amministrativa e per la stessa attività di collaudo, che potrebbe subire un
rallentamento o comunque essere influenzata nelle relative valutazioni della
Commissione di collaudo.
Contesta,
altresì, la resistente Amministrazione, la sussistenza di un collegamento tra
la documentazione richiesta e le esigenze difensive della ricorrente, essendo
tale documentazione riferita unicamente alle modalità organizzative dei servizi
messi a gara come descritte nei giustificativi e valutate in sede di verifica
di anomalia, e venendo in rilievo collaudi di test bed, da effettuare in
laboratorio, con conseguente ininfluenza ai fini della verifica dell’anomalia
in quanto non attinente all’offerta tecnica.
Si
è costituita in giudizio la Vodafone Italia S.p.a. la quale ha precisato che la
propria offerta non è stata sottoposta a verifica di anomalia, eccependo
l’inammissibilità della domanda ostensiva della ricorrente in quanto avente ad
oggetto atti e documenti non ancora formati o che sono al vaglio istruttorio
dell’organo di collaudo, potendo quindi la documentazione richiesta essere resa
ostensibile solo dopo la conclusione del procedimento di collaudo.
Sulla
base, inoltre, della ricostruzione del procedimento di gara e delle modalità di
collaudo, afferma la controinteressata l’assenza di un nesso di strumentalità
tra la documentazione richiesta e l’esigenza difensiva fatta valere dalla
ricorrente.
Si
è costituita in giudizio anche la BT Italia S.p.a., sostenendo la non attualità
dell’interesse – da qualificarsi in relazione alla natura defensionale
dell’accesso - della ricorrente, essendo stato il ricorso dalla stessa
presentato già introitato per la decisione, nonché l’assenza del requisito
della concretezza dell’interesse per non essersi ancora concluso il collaudo,
confutando, con articolate argomentazioni, le censure sollevate da parte
ricorrente.
Con
memoria successivamente depositata parte ricorrente ha controdedotto a quanto
sostenuto dalle parti costituitesi in giudizio, insistendo nella proprie
deduzioni e ulteriormente argomentando.
Alla
camera di consiglio del 6 aprile 2016 la causa è stata chiamata e, sentiti i
difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
2 –
Come sopra sinteticamente dato atto dell’oggetto del giudizio e delle posizioni
che si fronteggiano, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.
Posto
che l'azione prevista dall'art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 116
c.p.a., ancorché strutturalmente di tipo impugnatorio, introduce in realtà un
giudizio di accertamento sul diritto di accesso siccome volta ad appurare la
sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce
dei parametri normativi di riferimento, e ciò indipendentemente dalla maggiore
o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per
giustificare il diniego stesso, occorre procedere alla verifica della
sussistenza dei presupposti legittimanti l’azione.
Per
come illustrato in parte narrativa, l’interesse azionato da parte ricorrente è
da ricondursi all’esigenza di verificare, attraverso la documentazione prodotta
dagli affidatari del servizio in sede di collaudo - avviato prima della stipula
del Contratto Quadro - la sostenibilità delle offerte presentate da tali
affidatari, già contestata in sede giurisdizionale nell’ambito di un giudizio
già trattenuto per la decisione alla data di proposizione del ricorso in esame,
nonché per verificare la sussistenza di eventuali difformità tra l’architettura
del servizio proposto dai fornitori e i requisiti previsti dalla disciplina di
gara, anche al fine di dimostrare l’originaria inadeguatezza delle offerte.
Così
delineata la posizione della società ricorrente rispetto alla documentazione
richiesta, ritiene il Collegio che debba riconoscersi, in capo alla stessa, la
sussistenza di un interesse attuale e concreto alla conoscenza della
documentazione riferita alla fase di collaudo, essendo la stessa strettamente
connessa e strumentale alla dichiarata necessità di difendere i propri
interessi in sede giurisdizionale, evidentemente per fasi successive rispetto a
quella introdotta innanzi a questo TAR con il ricorso N. 6370/2013 R.G.,
arricchito da motivi aggiunti, già trattenuto per la decisione al momento della
proposizione del ricorso in esame.
Al
riguardo, va precisato che parte ricorrente ha partecipato alla gara per
l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di
Connettività, non riuscendo a collocarsi, nella relativa graduatoria, in
posizione utile per ottenere l’affidamento del servizio.
Sulla
base delle regole di gara, va rilevato che le attività di collaudo in test bed,
cui inerisce la richiesta ostensiva, risultano essere prodromiche alla stipula
del contratto e, l’eventuale loro esito negativo, determinerebbe l’esclusione
del concorrente aggiudicatario e la riformulazione della graduatoria, con
conseguente possibilità, in tale evenienza, per la società ricorrente, di
divenire affidataria del servizio.
L’incidenza
dell’esito del collaudo sugli esiti della procedura di scelta degli affidatari
del servizio posto a base della gara, determina quindi l’insorgenza, in capo
alla società ricorrente, di un interesse concreto, attuale e meritevole di
tutela alla conoscenza della documentazione inerente il collaudo, trattandosi
di documentazione strumentale alla necessità di difesa del proprio interesse a
conseguire l’affidamento attraverso la contestazione dell’attendibilità,
tecnica ed economica, delle offerte presentate dai concorrenti risultati
affidatari del servizio e della loro conformità alle specifiche tecniche
previste dal capitolato.
Difatti,
la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si
richiede di accedere, non significa che l'accesso sia stato configurato dal
legislatore come meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione
sottostante, assumendo valenza indipendente dalla sorte di un processo già
pendente, ma anche dalla eventuale inammissibilità o infondatezza di
un'eventuale futura azione, da proporsi una volta conosciuti gli atti in
questione (ex plurimis: Consiglio di Stato, 7 febbraio 2014, n. 600). Ne consegue
che il giudizio sull'accesso prescinde dall'utilità che l'istante potrà trarne
anche quando l'azione giudiziaria appaia palesemente infondata o decaduta.
Inoltre,
poiché la disciplina dell'accesso difensionale non prevede un momento preciso
in cui il relativo diritto debba essere esercitato, è sufficiente che il
giudice accerti che la conoscenza della documentazione amministrativa sia
potenzialmente utilizzabile ai fini della difesa di interessi giuridicamente
rilevanti, essendo irrilevante che l'interessato non dia successivo corso
all'azione giudiziale.
Ciò
in quanto il valore della difesa in giudizio, costituzionalmente tutelato, va
inteso in maniera ampia, non essendo peraltro il giudice dell'accesso anche il
giudice del processo principale.
A
ciò aggiungasi che l'oggetto del giudizio sul diniego di accesso riguarda la
fondatezza della pretesa sostanziale — con la conseguenza che la relativa
istanza va valutata esclusivamente in relazione al dovere di ostensione in capo
alla P.A. e non a valutazioni sull'eventuale giudizio cui l'accesso è
preordinato.
Tuttavia,
è corretto ritenere che la regola dell'accesso difensivo non abbia un valore
assoluto, ma che debba cedere di fronte ad un limite qualificato tra quelli
elencati di natura inderogabile nell'art. 24, ovvero all'esito di un
bilanciamento di interessi che pure devono essere tutelati, aventi rango pari a
quello alla difesa sotteso all’accesso.
Ciò
posto ritiene il Collegio, con riferimento alla fattispecie in esame, che
l’interesse all’ostensione della documentazione richiesta, di cui parte
ricorrente è indubbiamente titolare, non possa tuttavia trovare immediata
soddisfazione – dovendo piuttosto esserne disposto il differimento - inerendo
l’accesso azionato ad atti che debbono ancora essere valutati in sede
istruttoria dal competente organo di collaudo, ed ostando all’immediata
esibizione degli stessi ragioni di pubblico interesse volte alla tutela del
buon andamento dell’azione amministrativa che, come correttamente rappresentato
dalla resistente Amministrazione, potrebbe subire condizionamenti o
rallentamenti per effetto di un accesso consentito prima della conclusione del
collaudo e della formulazione delle relative valutazioni.
Legittimamente,
quindi, l’accesso è stato differito al momento della conclusione delle
operazioni di collaudo, allorquando le esigenze rappresentate – come riferite
alla necessità di consentire uno spedito ed imparziale svolgimento delle
operazioni di collaudo – saranno superate per effetto delle intervenute
valutazioni, rimesse all’organo competente, circa la conformità dei servizi
offerti dagli affidatari della gara rispetto alle specifiche tecniche previste
nel Capitolato.
Pur
essendo l'istituto dell'accesso agli atti amministrativi finalizzato alla
realizzazione di valori di rango costituzionale — quali la difesa in giudizio,
l’imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa — lo stesso è,
difatti, suscettibile di compressione, anche nella forma più lieve del
differimento della sua soddisfazione, laddove confliggente con valori di pari
rango, dovendo sempre operarsi un bilanciamento di interessi in concreto, che
tenga conto del rango comparativo degli interessi contrapposti, quello tutelato
con l'esclusione dell'accesso e quello alla cui tutela mira l'istanza ostensiva.
Ed
infatti, l'accesso è concepito come mezzo perseguire la trasparenza, in
un'ottica, però, strumentale, la quale non viene tutelata come bene in sé, ma
come mezzo funzionale per il soddisfacimento di un interesse corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata di cui deve essere titolare il soggetto
che pretende l'accesso e con i limiti derivanti da esigenze di tutela di altri
interessi con lo stesso confliggenti.
Ciò
in quanto la vigente normativa prevede la possibilità di conformare tale diritto,
soprattutto nella forma del differimento, riferendosi tale strumento del
differimento alle ipotesi in cui – come avviene nella fattispecie in esame –
sussista in capo al richiedente una posizione di interesse attuale e concreto,
ma tale posizione receda a fronte della esistenza di interessi, di rango
superiore, che sarebbero compromessi dalla immediata ostensione della
documentazione richiesta.
Nelle
ipotesi di consentito differimento deve ricondursi la fattispecie in esame,
essendo in corso di svolgimento la fase di collaudo delle modalità con cui il
servizio sarà erogato da parte degli affidatari, e rispetto a tale fase
emergono esigenze di tutela del buon andamento dell’azione amministrativa,
volte ad evitare che tale fase – prima della formulazione delle valutazioni
conclusive – subisca interferenze da parte di soggetti estranei al relativo
procedimento, in modo da presidiarne la genuinità e l’imparzialità, interessi
questi che potrebbero subire interferenze o condizionamenti dalle eventuali
azioni che, sulla base dell’acquisizione della documentazione riferita a tale
fase, potrebbero essere intraprese.
Il
differimento dell’esercizio del diritto di accesso deve, difatti, ritenersi
giustificato in quanto l’ostensione degli atti è suscettibile di riflettersi
negativamente sullo sviluppo della fase di collaudo e della relativa
istruttoria, riespandendosi quindi l’esercizio di tale diritto nel momento in
cui siano venute meno le esigenze sottese al suo differimento.
Né
tale differimento pregiudica in alcun modo la posizione della società
ricorrente, non discendendo dallo stesso alcuna preclusione all’esperimento
delle azioni di tutela che la stessa intenderà adottare a difesa della propria
posizione, comportando unicamente uno spostamento in avanti nel tempo della
possibilità della loro effettiva promozione.
Traendo
le necessarie conclusioni da quanto sin qui illustrato, deve dunque ritenersi
che, con riferimento all’accertamento del diritto della società ricorrente
all’accesso alla richiesta documentazione, pur sussistendone i relativi
presupposti legittimanti – come riferiti alla sussistenza di un interesse
concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti e al nesso di
strumentalità tra tali atti e la posizione giuridica della ricorrente, che appare
essere meritevole di tutela – tuttavia il concreto esercizio del diritto di
accesso correttamente è stato differito al momento di conclusione della fase
del collaudo, rivelandosi tale differimento funzionale alla tutela di
interessi, confliggenti con quello azionato da parte ricorrente e sullo stesso
prevalenti in tale fase di svolgimento del procedimento di collaudo.
Per
le ragioni dianzi illustrate, il ricorso in esame va quindi rigettato, non
potendo riconoscersi in capo alla società ricorrente il diritto ad ottenere
l’accesso alla documentazione richiesta fintanto che non si sia concluso il
procedimento di collaudo in corso, per l’effetto dovendo ritenersi la
legittimità della gravata nota – in disparte i denunciati profili di sua
intrinseca contraddittorietà - che tale differimento ha disposto.
Le
spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa,
possono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma
- Sezione Seconda
definitivamente
pronunciando sul ricorso N. 1562/2016 R.G., come in epigrafe proposto, lo
rigetta.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
11/05/2016
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)