APPALTI & CGUE:
il Consiglio di Stato rimette
alla Corte di Giustizia
la decisione sulla conformità
della disciplina nazionale sull'avvalimento
interpretata sulla base della direttiva 2014/24/UE
(Cons. St., Sez. IV, ordinanza 15 aprile 2016, n. 1552)
Ordinanza non recentissima, ma importante: il Consiglio di Stato ritiene infatti che la "nuova" direttiva 2014/24/UE, che ha sostituito la precedente 2004/18/CE, in relazione all'istituto dell'avvalimento, possa spiegare effetti, quantomeno interpretativi (e latamente "self-executing"), anche sulla disciplina nazionale antecedente all'art. 50 D.Lgs. n. 50 del 2016, quindi all'art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006, applicabile a tutte le controversie aventi ad oggetto gare indette antecedentemente al 18 aprile 2016.
Senza questo passaggio logico "acceleratorio" dell'entrata in vigore dei principi di cui alla direttiva 2014/24/UE, non si capirebbe la questione sollevata dal Consiglio di Stato alla Core di Giustizia (con buona pace di ogni distinzione manichea tra "prima" e "dopo" il 18 aprile 2016).
Quesito pregiudiziale rimesso alla Corte di Giustizia
(Dica la Corte) "Se gli artt. 47 secondo alinea e 48 terzo alinea della
Direttiva 2004/18/CE, come sostituiti dall’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE
ostino ad una disciplina normativa nazionale che esclude, o possa essere
interpretata nel senso che esclude, la possibilità per l’operatore economico,
ossia per il soggetto che concorre alla gara, di indicare altra impresa in
luogo di quella originariamente assunta quale “impresa ausiliaria”, che abbia
perduto o abbia visto ridurre i requisiti di partecipazione, e quindi comporti
l’esclusione dell’operatore economico dalla gara per fatto non a lui
riconducibile né oggettivamente né soggettivamente".
Ordinanza collegiale (di rimessione alla Corte di Giustizia) per esteso
INTESTAZIONE
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 6073 del 2015, proposto da:
Casertana
Costruzioni S.r.l., con sede in Caserta, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, in proprio e quale capogruppo e mandataria del costituendo
raggruppamento temporaneo d'imprese con Qatar Costruzioni S.r.l., rappresentata
e difesa dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Giuseppe Ceceri, e presso lo
studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza San Lorenzo in
Lucina n. 12, per mandato a margine dell'appello;
contro
Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le
opere pubbliche della Campania e del Molise, in persona del Dirigente
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;
Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo - A.R.CA.DI.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo - A.R.CA.DI.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
nei
confronti di
-
Consorzio Stabile Infratech, in proprio e quale capogruppo e mandataria del
costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese con SIBA S.p.A. e Idroeco
S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Francesco
Migliarotti, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via Confalonieri n. 11,
presso lo studio dell'avv. Antonio Troiani, per mandato a margine della memoria
di costituzione nel giudizio d'appello;
- W.E.E. Water Enviroment Energy S.p.A., Ing. Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Ing. Claudio Della Rocca, Dott. Nicola Maione, Ing. Vittorio Ciotola, FIN.SE.CO S.p.A., Edilgen S.p.A., Site S.r.l., in persona dei legali rappresentanti e/o titolari pro-tempore, non costituiti nel giudizio di primo grado e di appello
- W.E.E. Water Enviroment Energy S.p.A., Ing. Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Ing. Claudio Della Rocca, Dott. Nicola Maione, Ing. Vittorio Ciotola, FIN.SE.CO S.p.A., Edilgen S.p.A., Site S.r.l., in persona dei legali rappresentanti e/o titolari pro-tempore, non costituiti nel giudizio di primo grado e di appello
per
la riforma
sentenza
del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n, 1846 del 27 marzo
2015, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso incidentale
proposto da Consorzio Stabile Infratech e per conseguenza dichiarato
improcedibile il ricorso principale n.r. 5835/2014, proposto da Casertana
Costruzioni S.r.l. per l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto
integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e la realizzazione dei lavori relativi all'intervento
denominato "La Bandiera Blu del Litorale Domizio", indetto dal
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del
Molise, per delega dell' Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo -
A.R.CA.DI.S., per l'importo complessivo a base di gara di € 33.921.446,69 oltre
IVA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, con compensazione delle spese del giudizio
Visti
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della
Campania e del Molise e del Consorzio Stabile Infratech in proprio e quale
capogruppo e mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese con
SIBA S.p.A. e Idroeco S.r.l.;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti
e uditi l’avv. Sticchi Damiani, in proprio e in dichiarata delega dell’avv.
Ceceri per l’appellante Casertana Costruzioni S.r.l., l’avvocato dello Stato
Fedeli per le Autorità statali appellate, gli avv.ti Lentini e Migliarotti per
l’appellato Consorzio Stabile Infratech;
I
fatti di causa.
1.)
Con bando trasmesso alla GUCE il 7 giugno 2013 e pubblicato sulla GURI del 10 giugno
2013, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e
il Molise, quale ente delegato dall’Agenzia Regionale della Campania per la
difesa del suolo (in acronimo A.R.CA.DI.S.), ha indetto una procedura aperta,
ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 per
l'affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di gara, concernenti il grande progetto
"La Bandiera Blu" del Litorale Domitio, Lotto funzionale n. 1, per i
Comuni di Carinola, Francolise, Cellole e Sessa Aurunca, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di
gara di € 33.921.456,69, comprensivi del costo della progettazione definitiva,
esecutiva e degli oneri di sicurezza.
2.)
Il disciplinare di gara precisava che, ai fini della partecipazione alla gara
era richiesta attestazione rilasciata da S.O.A. (società organismo di
attestazione) relativa al possesso di qualificazione per prestazioni di
progettazione ed esecuzione relativi alle categorie OG 6 classifica VII
(categoria prevalente) e OS 22 classifica VII.
3.)
Alla gara hanno partecipato, tra le altre concorrenti Casertana Costruzioni
S.r.l, quale mandataria e capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo
d’imprese (d’ora innanzi r.t.i.) con la mandante Qatar Costruzioni S.r.l., le
quali hanno dichiarato di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.
163/2006, della qualificazione (e dell’attestazione) di due imprese ausiliarie,
e per quanto in specie interessa la mandante Qatar Costruzioni S.r.l. del
Consorzio stabile Grandi Attività Progettuali a responsabilità limitata (in
acronimo G.A.P.), in possesso di attestazione SOA per la categoria OS 22
classifica VII.
4.)
All’esito dello svolgimento delle operazioni di gara è risultato aggiudicatario
il costituendo r.t.i. Consorzio Stabile Consorzio Stabile Infratech-SIBA
S.p.A.-Idroeco S.r.l., che ha conseguito punti 83,590, mentre il r.t.i.
Casertana Costruzioni S.r.l.-Qatar Costruzioni S.r.l. è risultato secondo
miglior offerente con punti 73,046.
5.)
Con ricorso proposto al T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, iscritto al
numero 5835 del registro ricorsi, Casertana Costruzioni S.r.l., in proprio e
quale capogruppo e mandataria del r.t.i. con Qatar Costruzioni S.r.l., ha
impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva (decreto del
Provveditore interregionale n. 0032279 di prot. dell'8 ottobre 2014),
l’aggiudicazione provvisoria, i verbali e gli atti della gara.
6.)
Nel ricorso è stato sostenuto che l’aggiudicataria non poteva essere ammessa
alla gara e avrebbe dovuto esserne esclusa per due ordini di ragioni:
-
le mandanti del raggruppamento temporaneo di progettisti indicato
dall’aggiudicataria non possedevano, cumulativamente, almeno il 40% dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
disciplinare di gara, tenuto conto che la mandataria poteva avvalersi di quelli
posseduti entro la misura massima del 60%;
-
la cauzione provvisoria era stata prestata con polizza fideiussoria recante una
sottoscrizione del legale rappresentante dell’intermediario finanziario non
autenticata da un notaio, in violazione del disciplinare di gara.
7.)
A sua volta il Consorzio Stabile Infratech, quale capogruppo e mandataria del
r.t.i. con SIBA S.p.A. e Idroeco S.r.l., si costituiva in giudizio e proponeva
ricorso incidentale di tipo c.d. escludente, sostenendo che a sua volta il r.t.i.
Casertana Costruzioni S.r.l. - Qatar Costruzioni S.r.l. avrebbe dovuto essere
escluso dalla gara perché durante il corso di svolgimento della gara il
Consorzio Stabile G.A.P., impresa ausiliaria della mandante Qatar Costruzioni
S.r.l., aveva perduto la qualificazione per la classifica richiesta delle OS
22, essendo abilitata per la sola classifica IV, oltre che per altre ragioni
relative alla contestata genericità e indeterminatezza dei contratti di
avvalimento con riferimento al fatturato e alla presunta insussistenza dei
requisiti di qualificazione in capo alle imprese ausiliarie
8.)
Con sentenza n. 1846 del 27 marzo 2015 il T.A.R. per la Campania, premesso di
ritenere prioritario l’esame del ricorso incidentale escludente, secondo
l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25
febbraio 2014, ha accolto il ricorso incidentale proposto da r.t.i.
aggiudicatario, e in particolare il primo motivo del medesimo, rilevando come
l'impresa ausiliaria di Qatar S.r.l. (che aveva messo a disposizione i propri
requisiti di qualificazione per la categoria OS22, di cui Qatar S.r.l. assumeva
la realizzazione del 100%) avesse perduto in corso di gara la qualificazione
per la classifica d'importo richiesta (VIII) risultando così qualificata per classifica
ben inferiore (IV), e che tale circostanza implicasse quindi la perdita in capo
alla mandante e quindi in capo al r.t.i. dei requisiti di partecipazione, da
possedersi per l'intera durata del procedimento e sino alla aggiudicazione e
alla stipula del contratto, a nulla rilevando le deduzioni del r.t.i.
ricorrente principale circa la riferibilità del fatto a causa di forza
maggiore, né precisata né provata, e comunque trattandosi di circostanza
riconducibile a culpa in eligendo nella scelta dell'impresa ausiliaria, né
apparendo applicabile in quanto non ancora recepita né recante disciplina
dettagliata l'invocato art. 69 della nuova direttiva appalti 2014/24/UE, e
infine non potendosi invocare applicazione analogica della norma eccezionale e
di stretta interpretazione dell'art. 37 commi 18 e 19 del d.lgs. n. 163/2006.
9.)
Con appello notificato il 26 giugno 2015 e depositato l’8 luglio 2015,
Casertana Costruzioni S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la
Campania, deducendo, in estrema sintesi, l’erroneità della sentenza perché essa
ha eluso il profilo essenziale della questione controversa, ossia “…coniugare
la regola speciale, operante nel settore del diritto dei contratti pubblici,
della necessità di permanenza dei requisiti in corso di gara, con il principio
generale dell'esimente della forza maggiore, che conforma l'intero ordinamento
giuridico ed opera anche nel settore dei contratti pubblici in forza del
richiamo di cui all'art. 2, comma 4, del Codice dei contratti pubblici”.
In
sostanza l’impresa ausiliata che ha confidato nel possesso del requisito di
qualificazione in capo all’impresa ausiliaria, verificato al momento della
sottoscrizione del contratto di avvalimento, non può essere chiamata a
rispondere della successiva perdita (o riduzione) di quel requisito,
ascrivibile a fatto dell’impresa ausiliata, e quindi di terzo, non essendo
individuabile unaculpa in eligendo, come ritenuto dal TAR, e apparendo
l’automatica esclusione, senza possibilità di sostituzione dell’impresa
ausiliaria con altra impresa, contraria alla giurisprudenza comunitaria in tema
di rilevanza del fatto di forza maggiore, e soprattutto in contrasto con l’art.
63 della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.
Quest’ultimo
infatti prevede che “L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore
economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di
selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione.
L'amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato
membro a imporre che l'operatore economico sostituisca un soggetto per il quale
sussistono motivi non obbligatori di esclusione”.
In
sostanza tale disposizione esprimerebbe un principio “…di
regolarizzazione/sostituzione, per fatti del terzo ausiliario esulanti dalla
sfera di controllo del R.T.I., (che) in quanto proprio dell'ordinamento europeo
ed espressione dei più generali principi di proporzionalità, correttezza, buona
fede oggettiva e ragionevolezza, prevale su qualsiasi difforme previsione o orientamento
giurisprudenziale presente nei singoli Stati membri”.
Sotto
tale aspetto la questione della non vigenza della direttiva, pendendo il
termine per la sua attuazione, è priva di rilevanza, a differenza di quanto
sostenuto dal TAR, perché essa assume valore sul piano interpretativo.
E
comunque essa può essere oggetto, quantomeno, di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “…al fine di accertare:
-
che il diritto comunitario osta all'automatica, inesorabile e meccanica espulsione
dalla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese per un fatto non
imputabile al R.T.I. bensì al terzo ausiliario, configurante una fattispecie di
forza maggiore sopravvenuta in corso di gara e non evitabile dalle imprese del
R.T.I. con il massimo della diligenza esigibile dalle stesse;
-
che, di contro, il diritto comunitario consente, in caso di forza maggiore per
fatto del terzo ausiliario sopravvenuto in corso di gara, la sostituzione
dell'ausiliario originario con altro ausiliario in possesso del requisito”.
L’appellante
ha quindi riproposto le censure già dedotte in primo grado e non esaminate in
relazione alla dichiarata improcedibilità del ricorso.
10.)
Nel giudizio si sono costituiti l’appellato Consorzio Stabile Infratech che ha
sua volta ha dedotto l’infondatezza dell’appello e riproposto le deduzioni
difensive svolte in primo grado, e le Autorità amministrative appellate, che
pure hanno chiesto il rigetto dell’appello.
11.)
Dopo il deposito delle memorie difensive e di replica l’appello è stato
chiamato in trattazione all’udienza pubblica del 3 novembre 2015 e riservato
per la decisione.
La
normativa nazionale rilevante.
12.)
L’art. 40 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 (“Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”), intitolato “Qualificazione per eseguire lavori pubblici”
dispone, per quanto qui rileva, che:
“1.
I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2.
Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui
all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie
di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie.”
L’art.
49 dello stesso d.lgs. n. 163/2006, intitolato “Avvalimento” a sua
volta, stabilisce, per quanto qui interessa, che:
Il
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in
relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell'attestazione SOA di altro soggetto”.
La
normativa comunitaria rilevante.
13.)
L’art. 47 della Direttiva 2004/18/CE al secondo alinea, intitolato “Capacità
economica e finanziaria” prevede che:
“Un
operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla
amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio
mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti”.
L’art.
48 successivo, intitolato “Capacità tecniche e professionali”, a sua
volta, al terzo alinea stabilisce che:
“Un
operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare
all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà
delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di
mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie”.
L’art.
63 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, intitolato “Affidamento
sulle capacità di altri soggetti”, prevede per quanto qui rileva che
(corsivi dell’estensore):
1.
Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria
stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle
capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo
4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri
relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
all'allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi
per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare
affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione
aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante
presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine.
L'amministrazione
aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti
sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i
pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi
dell'articolo 57. L'amministrazione aggiudicatrice impone che
l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente
criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di
esclusione. L'amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere
obbligata dallo Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca un
soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.
Se
un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto
riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria,
l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i
soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del
contratto”.
L’art.
91 della Direttiva 2014/24/UE, nello stabilire che la “La direttiva 2004/18/CE
è abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016”, precisa che “I riferimenti alla
direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono
secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV”.
La
tavola di concordanza di cui all’allegato XV nella parte che interessa è così
formulata:
Articolo
63, paragrafo 1 Articolo 47, paragrafi 2 e 3; articolo 48, paragrafi 3 e 4
Articolo
63, paragrafo 2 —
I
possibili profili di contrasto tra la normativa nazionale e la normativa
comunitaria.
14.)
La normativa nazionale italiana, attuativa della direttiva 2004/18/CE, e
segnatamente l’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, mentre ammette, in attuazione
dell’art. 47 secondo alinea e 48 terza alinea della Direttiva 2004/18/CE (ora
sostituiti dalla disciplina dell’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE) che il
concorrente possa avvalersi dei requisiti e attestazioni di altra impresa c.d.
ausiliaria, non consente espressamente, e a differenza di quanto previsto, sia
pure per la fase di esecuzione dall’art. 38 commi 17 e 18 dello stesso d.lgs.
n. 163/2006, che in caso di perdita o riduzione dei requisiti di partecipazione
in capo all’impresa ausiliaria indicata essa possa essere sostituita con altra
impresa.
La
disciplina normativa comunitaria assegna, dunque, rilievo, in chiave
sostanziale, alla prova che l’impresa di cui il concorrente si avvale abbia i
requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica, e l’art. 69 innanzi
citato stabilisce, nel caso in cui il soggetto indicato “non soddisfa un
pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori
di esclusione”, che l’amministrazione aggiudicatrice impone all’operatore
economico, ossia a soggetto che concorre alla gara, di sostituire tale
soggetto.
Si
pone, quindi, ad avviso del Collegio, il dubbio se la normativa nazionale,
nella parte in cui esclude, o possa essere interpretata nel senso che esclude,
la possibilità per l’operatore economico, ossia per il soggetto che concorre
alla gara, di indicare altra impresa in luogo di quella originariamente assunta
quale “impresa ausiliaria”, che abbia perduto o abbia visto ridurre i requisiti
di partecipazione, e quindi comporti l’esclusione dell’operatore economico
dalla gara per fatto non a lui riconducibile né oggettivamente né
soggettivamente, sia compatibile con la normativa comunitaria.
In
tal senso il Collegio ritiene di dover pertanto sottoporre alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale:
“Se
gli artt. 47 secondo alinea e 48 terzo alinea della Direttiva 2004/18/CE, come
sostituiti dall’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE ostino ad una disciplina
normativa nazionale che esclude, o possa essere interpretata nel senso che
esclude, la possibilità per l’operatore economico, ossia per il soggetto che
concorre alla gara, di indicare altra impresa in luogo di quella
originariamente assunta quale “impresa ausiliaria”, che abbia perduto o abbia
visto ridurre i requisiti di partecipazione, e quindi comporti l’esclusione
dell’operatore economico dalla gara per fatto non a lui riconducibile né
oggettivamente né soggettivamente”.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) visti l’articolo
267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, l’articolo 79 del
codice del processo amministrativo e l’art. 295 del codice di procedura civile,
chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi in via
pregiudiziale sulla questione di interpretazione del diritto dell’Unione
europea specificata in motivazione.
Ordina
la sospensione del processo relativo all'appello n.r. 6073/2015 e la
trasmissione di copia della presente ordinanza alla Cancelleria della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
|
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||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
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||
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
15/04/2016
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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